TITOLO I
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA
Capo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1.(Finalità della legge).
1. La presente legge:
a) costituisce riforma della disciplina di pianificazione territoriale ed urbanistica;
b) individua i soggetti e le competenze a ciascuno di essi assegnate in materia di pianificazione e programmazione degli interventi sul territorio;
c) definisce gli strumenti della pianificazione e programmazione, i loro contenuti e le relative procedure di formazione ed approvazione, nonché il sistema di relazione tra gli stessi ed il concorso dei soggetti alla loro formazione;
d) stabilisce il raccordo tra gli strumenti della pianificazione territoriale con quelli della programmazione economica e sociale.
Art. 2.(Soggetti e strumenti).
1. I soggetti competenti alla formazione degli atti e strumenti della pianificazione e programmazione degli interventi sul territorio sono:
a) la Regione,
b) la Provincia,
c) il Comune.
2. Gli strumenti generali della pianificazione e programmazione territoriale sono:
a) il Piano urbanistico territoriale (P.U.T.),
b) il Piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P.),
c) il Piano regolatore generale comunale (P.R.G.).
Art. 3.(Raccordo tra gli strumenti della programmazione economica e quelli della pianificazione territoriale).(1)
1. Gli strumenti della programmazione economica della Regione, nonché i programmi pluriennali delle Province e dei Comuni, definiscono l'impiego delle risorse economiche in coerenza con gli obiettivi della valorizzazione e tutela delle risorse ambientali e territoriali individuati dagli strumenti di pianificazione territoriale.
Capo II
LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE
Art. 4.(Finalità).
1. Il P.U.T. regola l'assetto e l'uso del territorio regionale, perseguendo i seguenti obiettivi:
a) tutela e valorizzazione delle peculiarità ambientali, culturali, economiche e sociali del territorio;
b) sviluppo equilibrato degli insediamenti relativi alle attività produttive, residenziali e socio-culturali, sia in termini quantitativi che qualitativi, secondo i criteri economici ed ecologici d'uso del suolo e delle risorse ambientali regionali;
c) controllo delle dinamiche di trasformazione delle strutture insediative, produttive e relazionali, con particolare riguardo ai loro effetti sull'ambiente naturale e socioculturale.
Art. 5. (Contenuti).
1. Il P.U.T. è lo strumento di pianificazione e programmazione dell'intero territorio regionale e costituisce il quadro di riferimento per la pianificazione territoriale provinciale, per la pianificazione urbanistica comunale e per i piani di settore regionali con valenza territoriale.
2. Il P.U.T.:
a) disciplina e configura l'assetto territoriale regionale tenuto conto della salvaguardia dell'ambiente naturale, delle strutture produttive e insediative, nonché delle reti infrastrutturali;
b) stabilisce gli indirizzi generali di tutela e valorizzazione del patrimonio di interesse regionale e fissa le modalità per il loro perseguimento;
c) coordina le scelte regionali con quelle di carattere sovraregionale.
3. Il P.U.T.:
a) individua le risorse presenti nel territorio regionale che per la loro rilevanza economico-sociale o ecologico-ambientale o storico-culturale costituiscono patrimonio di interesse regionale, anche ai fini di quanto previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394;
b) indica i territori regionali ad elevata sensibilità ambientale, quali zone di interesse naturalistico, paesistico, archeologico e storico artistico, nonché le aree protette, anche ai fini di quanto previsto dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;
c) definisce criteri per la tutela e l'uso delle parti del territorio esposte a rischio sismico, a pericolo geologico, idrogeologico, e comunque soggette a processi di degrado ambientale;
d) definisce i criteri per l'organizzazione territoriale della protezione civile;
e) detta criteri per rendere le scelte insediative congruenti con gli obiettivi regionali della mobilità persone e merci;
f) individua il sistema territoriale delle reti infrastrutturali di rilevanza regionale ed interregionale, indicando le relazioni con il sistema nazionale;
g) individua il sistema dei servizi e delle attrezzature di interesse regionale e interregionale;
h) fissa i criteri per la distribuzione territoriale dei grandi insediamenti produttivi, direzionali, commerciali e turistici;
i) indica le eventuali zone nelle quali, per il raggiungimento di particolari obiettivi di interesse regionale, il piano viene attuato mediante piani-programmi di area di cui all'articolo 11 (2);
l) individua i soggetti preposti e definisce procedure anche differenziate per il perseguimento di particolari obiettivi di piano di interesse regionale;
m) individua, anche in termini fondiari, eventuali ambiti del territorio regionale da sottoporre a specifica disciplina d'uso sulla base di particolari obiettivi di interesse regionale.
Art. 6. (Elementi).
1. Il P.U.T. è costituito da:
a) una relazione illustrativa che espliciti gli obiettivi perseguiti, sia generali che di settore; illustri le scelte operate; definisca il programma degli interventi previsti ai fini di un loro accordo con il Piano regionale di sviluppo;
b) una cartografia che rappresenti l'assetto territoriale previsto in numero di elaborati adeguato e in scala conveniente per assicurare l'efficacia ed il rispetto dei contenuti, di norma nel rapporto 1:100.000;
c) uno studio che illustri la compatibilità delle trasformazioni previste dal piano con il sistema delle risorse ambientali;
d) le norme di indirizzo per la gestione, l'attuazione del piano, nonché le eventuali prescrizioni immediatamente efficaci.
Art. 7.(Concorso delle Province e dei Comuni alla formazione del P.U.T.).
1. La Giunta regionale promuove il concorso dei vari livelli istituzionali per la predisposizione del P.U.T.. In particolare le Province ed i comuni concorrono alla determinazione dei contenuti del P.U.T. e partecipano al procedimento della sua formazione.
2. Per i fini di cui al comma 1 la Giunta regionale approva il documento preliminare di P.U.T., che contiene:
a) una analisi della situazione territoriale sociale ed economica della regione;
b) gli obiettivi da perseguire per il riordino, la salvaguardia e l'utilizzazione del territorio regionale;
c) i lineamenti del piano.
3. La giunta regionale invia il documento preliminare di P.U.T. alle province, ai comuni e alle comunità montane al fine dell'indizione di Conferenze partecipative (2a).
4. La giunta regionale, acquisiti i verbali delle conferenze partecipative, entro i successivi 60 giorni, promuove sul documento preliminare di P.U.T. e sui predetti verbali una Conferenza dei rappresentanti degli enti e delle amministrazioni dello Stato, di altri soggetti di competenza sovraregionale o comunque coinvolti nella realizzazione del piano, nonché delle organizzazioni sindacali ed economiche e delle diverse realtà sociali e culturali (2a).
5. La redazione definitiva del P.U.T. è fatta anche tenuto conto dei verbali delle Conferenze partecipative di cui al comma 3, e delle indicazioni che scaturiscono dalla Conferenza di cui al comma 4 (2a).
Art. 8. (Procedimento per l'approvazione del P.U.T. e sue modificazioni).
1. La giunta regionale trasmette la proposta di P.U.T. alle province, ai comuni e alle comunità montane al fine dell'indizione di Conferenze partecipative. Acquisiti i verbali delle Conferenze partecipative, la giunta regionale, anche sulla base degli stessi, adotta la proposta di P.U.T. e la pubblica per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione delle sedi in cui chiunque può prendere visione degli elaborati. Nei 60 giorni successivi alla pubblicazione, tutti i soggetti pubblici e privati possono inviare motivate osservazioni alla giunta regionale (3).
2. Decorso il termine di cui al comma 1, la Giunta regionale, esaminate le osservazioni pervenute ed assunte le conseguenti determinazioni, trasmette gli atti al Consiglio regionale per l'approvazione, allegando i verbali delle conferenze partecipative (3a).
3. Il P.U.T. ha di norma durata decennale e rimane comunque in vigore fino alla approvazione del nuovo P.U.T..
4. La procedura prevista per le modificazioni del P.U.T. è quella prevista per la sua prima applicazione.
5. Le modifiche al P.U.T., conseguenti ad adeguamenti alla normativa statale e comunitaria sopravvenuta, nonché alle previsioni dei piani di settore regionali, di cui all'art. 11, sono apportate con le stesse procedure previste per la sua approvazione, ma con i termini ridotti della metà.
Art. 9. (Salvaguardia).
1. A decorrere dalla data di pubblicazione di cui al comma 1 dell'art. 8 e fino alla entrata in vigore del P.U.T. il sindaco è tenuto a sospendere con provvedimento motivato da comunicare al richiedente, ogni determinazione sulle domande di concessione edilizia in contrasto con le eventuali prescrizioni immediatamente efficaci nella proposta di piano adottato dalla Giunta regionale.
2. In ogni caso la sospensione di cui al comma 1 non può essere protratta oltre il termine di tre anni dalla data di pubblicazione.
Art. 10. (Efficacia).
I contenuti del P.U.T. sono vincolanti per la pianificazione provinciale e comunale e, nei casi stabiliti dalle norme tecniche di attuazione, per qualsiasi soggetto pubblico e privato.
Art. 11. (Attuazione del P.U.T.).(4)
1. L'attuazione degli obiettivi fissati dal P.U.T. anche ai fini di quanto stabilito dall'articolo 3, avviene per mezzo di piani-programma di area nei quali sono indicate le risorse necessarie per la loro realizzazione. La pronuncia di compatibilità ambientale, strategica, da parte della Giunta regionale, a seguito della relativa valutazione, costituisce, ove necessario, anche approvazione di variante dei piani provinciali e comunali.
2. Il piano-programma di area ha valore di piano particolareggiato ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150 ed è formato ed adottato dalla Giunta regionale, anche su proposta delle Province e dei Comuni.
3. Il piano-programma è depositato per trenta giorni consecutivi presso la Regione e presso i Comuni interessati, previo avviso da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, nella stampa locale e su manifesti. Chiunque può prenderne visione e presentare alla Regione osservazioni ed opposizioni nel suddetto periodo di deposito.
4. Le osservazioni ed opposizioni restano depositate presso gli Uffici della Regione e presso i Comuni interessati per la durata di giorni quindici dalla scadenza del termine di cui al comma 3 e chiunque può prenderne visione e presentare nello stesso termine controdeduzioni.
5. Il piano-programma di area può essere trasmesso entro dieci giorni dalla scadenza di cui al comma 4 al Comitato consultivo regionale per il territorio, di cui alla legge regionale 26 luglio 1994, n. 20.
6. Il piano-programma di area è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta regionale. Con la stessa deliberazione la Giunta regionale decide sulle osservazioni, opposizioni e controdeduzioni presentate, apportando le eventuali modifiche.
Capo III
LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROVINCIALE
Art. 12.(Piano territoriale di coordinamento).(4)
1. Il Piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P.) è lo strumento della pianificazione territoriale ed ambientale della Provincia e costituisce il quadro di riferimento per la programmazione economica provinciale e per la pianificazione di settore.
2. Il P.T.C.P. ha valore di piano paesaggistico ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431 negli ambiti a tal fine individuati.
3. Il P.T.C.P. costituisce strumento di indirizzo e di coordinamento per la pianificazione urbanistica comunale e disciplina l'assetto del territorio limitatamente alla tutela degli interessi sovracomunali. Esso costituisce altresì il riferimento per la verifica di compatibilità ambientale della pianificazione comunale»
Art. 13. (Contenuti).
1. Il P.T.C.P., in coerenza con i contenuti del P.U.T. (5):
a) indica le linee fondamentali dell'assetto del territorio provinciale, individuando le trasformazioni territoriali necessarie per lo sviluppo socioeconomico provinciale, definendone la compatibilità con le esigenze di tutela e valorizzazione delle risorse locali e costituisce, nel proprio ambito territoriale, specificazione ed attuazione delle previsioni contenute nel P.U.T.;
b) stabilisce concreti riferimenti, anche territoriali, per coordinare le scelte e gli indirizzi degli atti di programmazione e pianificazione degli enti locali;
c) Valuta gli effetti ambientali e socioeconomici che le previsioni di piano possono complessivamente determinare.
2. In particolare il P.T.C.P.:
a) sulla base delle caratteristiche geologiche, idrogeologiche e sismiche del territorio stabilisce le linee di intervento nelle aree oggetto di difesa del suolo e delle acque e per le attività estrattive (6); individua altresì le aree che richiedono ulteriori studi ed indagini a carattere particolare, ai fini della pianificazione comunale; provvede alla tutela ecologica del territorio anche mediante la valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche ed alla prevenzione dall'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
b) individua gli ambiti del territorio agricolo e boschivo che presentano caratteristiche omogenee e detta criteri per le relative discipline d'uso; detta altresì criteri per la localizzazione degli allevamenti agro-zootecnici con particolare riferimento a quelli che comportano particolare impatto ambientale;
c) specifica in termini territoriali i contenuti del piano di bacino per la mobilità, di cui alla legge regionale 17 agosto 1979, n. 44;
d) fissa la localizzazione di massima delle strutture per i servizi di interesse provinciale ed in particolare per quelli socio-sanitari e per l'istruzione secondaria;
e) individua le parti del territorio ed i beni di rilevante interesse paesaggistico, ambientale, naturalistico e storico-culturale, comprese le categorie di cui all'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, da sottoporre a specifica normativa d'uso per la loro tutela e valorizzazione; indica le aree da destinare a parco o a riserva naturale con particolare riferimento a quelle individuate dal Sistema parchi ambiente regionale;
f) definisce le vocazioni prevalenti per ambiti del territorio provinciale con particolare riferimento a quelli nei quali sono necessari interventi di tutela, conservazione e ripristino ambientale, indicando le relative destinazioni di massima, i criteri e gli indirizzi, al fine di favorire l'uso integrato delle risorse territoriali;
g) dimensiona le aree per gli insediamenti produttivi e detta criteri per la loro riorganizzazione, qualificazione e localizzazione, tenuto conto delle economie localizzative, nonché della tutela dell'ambiente e della salute;
h) detta criteri per la localizzazione degli insediamenti produttivi di cui al D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175 e della legge 21 gennaio 1994, n. 61, ai fini della tutela dell'ambiente e della salute;
i) articola territorialmente i criteri e gli indirizzi per la pianificazione urbanistica comunale definiti a livello regionale dal P.U.T. (7);
l) (8)
Art. 14. (Elementi).
1. Il P.T.C.P. è costituito da:
a) una relazione che, in conformità ai contenuti di cui all'art. 13, indichi in particolare:
1) gli obiettivi, i criteri e le priorità per l'attuazione degli interventi previsti dal piano;
2) la rispondenza e la congruità del P.T.C.P. con il P.U.T.;
b) una cartografia in scala non inferiore a 1:25.000, che rappresenti lo stato di fatto relativo a:
1) le caratteristiche geologiche dell'intero territorio, con specificazione delle parti di esso soggette a dissesto idrogeologico;
2) lo stato attuale dell'uso del suolo;
3) i caratteri fisici, morfologici, ambientali e culturali del territorio;
c) una cartografia in scala non inferiore a 1:25.000 dell'intero territorio provinciale, che descriva le linee di assetto territoriale previste dal piano con riferimento ai contenuti di cui all'art. 13;
d) una cartografia in scala non inferiore a 1:10.000 relativa alle aree soggette a particolare tutela ai fini della difesa del suolo, delle risorse ambientali e dei valori storici e paesaggistici di cui ai punti a), e), f), comma 2, dell'art. 13;
e) le norme di attuazione del piano, contenenti i criteri, gli indirizzi, le direttive per la predisposizione e per l'adeguamento dei piani di livello comunale, nonché la specificazione delle disposizioni immediatamente prevalenti in materia paesistica e ambientale sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati;
f) uno studio di compatibilità ambientale a scala territoriale;
g) l'individuazione degli interventi che per la loro rilevanza debbano essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale;
h) gli allegati, tecnici e statistici, comprendenti le analisi e le rappresentazioni cartografiche soprattutto dei caratteri fisici, storici ed ambientali del territorio, dell'uso del suolo in generale e di quanto altro è necessario per definire lo stato di fatto.
Art. 15. (Concorso dei Comuni e delle Comunità montane alla formazione del P.T.C.P.).
1. La Provincia predispone il documento preliminare di P.T.C.P., tenendo conto degli strumenti di pianificazione comunale e degli atti comunali in materia di programmazione economica, territoriale e ambientale, nonché dei contenuti urbanistici dei piani pluriennali di sviluppo delle Comunità montane e nel rispetto del P.U.T.
2. Il documento preliminare di piano contiene:
a) una analisi della situazione territoriale e ambientale della provincia;
b) gli obiettivi da perseguire per la salvaguardia e l'utilizzazione del territorio provinciale e per specifici ambiti territoriali;
c) i lineamenti del piano.
3. La Provincia dà notizia alla Regione, ai Comuni e alle Comunità montane competenti per territorio dell'avvio del procedimento di formazione del P.T.C.P., fissando i modi attraverso i quali i Comuni e le Comunità montane partecipano i loro programmi e formulano proposte, convocando apposite conferenze partecipative (9).
4. La Provincia, anche sulla base delle proposte dei Comuni e delle Comunità montane, approva il documento preliminare di piano ed entro i successivi 10 giorni lo invia ai Comuni ed alle Comunità montane.
5. Entro 60 giorni successivi al ricevimento del documento preliminare i Comuni e le Comunità montane deliberano le eventuali osservazioni e le inviano alla Provincia.
Art. 15 bis.(Conferenza partecipativa).(10)
1. La Provincia al fine di adottare il P.T.C.P. convoca una Conferenza partecipativa sulle linee fondamentali del Piano, alla quale sono invitati:
a) le Amministrazioni dello Stato interessate al territorio provinciale;
b) la Regione, i Comuni e la Provincia confinante;
c) i soggetti titolari di pubblici servizi;
d) i soggetti portatori di interessi collettivi.
2. La Provincia dà adeguata pubblicità alla convocazione ed all'oggetto della Conferenza almeno quindici giorni prima della data fissata, stabilendo i tempi e modalità per la consultazione degli atti relativi.
3. La Conferenza si conclude entro e non oltre quindici giorni dalla sua convocazione ed entro e non oltre lo stesso termine i soggetti invitati possono presentare proposte scritte e memorie che la Provincia è tenuta a valutare in sede di adozione del P.T.C.P., ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento. Le proposte tardive non sono prese in considerazione.
4. La Provincia, con proprio atto, stabilisce ulteriori modalità e procedure di convocazione della Conferenza stessa.
Art. 16.(Adozione ed approvazione).
1. La Provincia, entro il termine perentorio di sei mesi dalla approvazione del P. U. T., adotta il P.T.C.P. e lo invia ai Comuni ed alle Comunità montane competenti per territorio (11).
2. Il piano è depositato presso la Segreteria della Giunta provinciale e presso i Comuni della provincia per 30 giorni consecutivi, decorrenti dalla data di affissione all'Albo provinciale. L'avvenuto deposito è reso noto mediante pubblicazione di apposito avviso nel F.A.L., nel B.U.R. e in almeno due quotidiani di interesse locale, oltre che a mezzo di manifesti murali.
3. Durante il periodo di deposito chiunque può prendere visione ed inviare osservazioni alla Provincia nei successivi 30 giorni.
4. Le osservazioni al piano sono depositate presso la segreteria della Provincia.
5. Entro 10 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, chiunque ne abbia interesse può prenderne visione ed estrarne copia e presentare una breve replica.
6. Con deliberazione del Consiglio provinciale vengono accolte o respinte le eventuali osservazioni.
7. La Provincia trasmette il piano e le relative osservazioni alla Regione. Il Presidente della Giunta regionale, entro i successivi novanta giorni previa istruttoria tecnica dei propri uffici e sentito il C.R.T di cui alla legge regionale 26 luglio 1994, n. 20, convoca una Conferenza istituzionale alla quale partecipano le Province. I tempi per l'espressione del parere del C.C.R.T. non concorrono alla formazione del termine suddetto di novanta giorni.
8. Il Presidente della Giunta regionale ed i Presidenti delle Province sono coadiuvati nei lavori della Conferenza istituzionale di cui al comma 7, dai propri uffici.
9. La Conferenza istituzionale verifica e valuta esplicitamente la conformità delle previsioni del P.T.C.P. con le scelte e previsioni del P.U.T.
10. Dei lavori della Conferenza istituzionale è redatto apposito verbale, a cura del competente ufficio regionale e trasmesso agli enti partecipanti, previa deliberazione della Giunta regionale. La deliberazione della Giunta regionale, adottata sulla base degli esiti della Conferenza istituzionale, detta anche le eventuali prescrizioni finalizzate ad assicurare quanto previsto al comma 9.
11. I lavori della Conferenza istituzionale si concludono entro quindici giorni dalla convocazione.
12. Entro quarantacinque giorni dal ricevimento della deliberazione della Giunta regionale, con allegato il verbale di cui al comma 10, la Provincia interessata approva il P.T.C.P. in conformità ad essa.
13. La formazione del P.T.C.P. è obbligatoria (12).
Art. 17.(Durata e varianti).
1. Il P.T.C.P. ha di norma durata decennale e rimane comunque in vigore fino alla approvazione del nuovo P.U.T. e del conseguente nuovo P.T.C.P.
2. La Provincia entro e non oltre 6 mesi dall'insediamento del Consiglio provinciale sottopone a verifica il P.T.C.P. sulla base del suo stato di attuazione ed alla eventuale revisione programmatica.
3. Possono essere apportate al piano varianti dirette a recepire le normative comunitarie statali e regionali di settore nel frattempo intervenute, ovvero richieste da ragioni di pubblico generale interesse.
4. Le varianti di mero adeguamento alle nuove previsioni contenute nel P.U.T. sono approvate dalla Provincia con le forme ed i termini di cui all'articolo 16 e sono trasmesse alla Giunta regionale. Esse si intendono definitivamente approvate se non interviene un provvedimento di annullamento motivato entro sessanta giorni dal loro invio (13).
5. (14).
Art. 18.(Efficacia ed adeguamento).
1. Il P.T.C.P. ha efficacia per l'intero territorio provinciale.
2. I Comuni adeguano i propri strumenti urbanistici al P.T.C.P. entro e non oltre 6 mesi dall'approvazione dello strumento provinciale (15).
3. Dalla data di pubblicazione del piano e finché i Comuni non abbiano provveduto all'adeguamento di cui al comma 2, il sindaco non può rilasciare concessioni o autorizzazioni edilizie che siano in contrasto con le prescrizioni immediatamente efficaci nel P.T.C.P.
Art. 19. (Attuazione del P.T.C.P.).(16)
1. Gli obiettivi individuati dal P.T.C.P. sono raggiunti di norma per mezzo di piani di settore i quali costituiscono attuazione del P.T.C.P. ed hanno valore di piano particolareggiato ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150.
2. I piani di cui al comma 1 sono adottati ed approvati dalla Provincia nelle forme e con le procedure previste per il Piano attuativo del P.R.G. comunale.
CAPO IV
STRUMENTI ATTUATIVI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA
Artt. 20. - 24.(17)
Art. 25.(Organizzazione).
1. Per la definizione dell'organizzazione e delle dotazioni del S.I.T.O., nonché delle principali procedure regionali ad essi connesse, la Giunta regionale predispone entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, un progetto di organizzazione comprensivo delle modifiche della pianta organica regionale ritenute necessarie e del regolamento interno del S.I.T.O. stesso, disponendo in ordine alla dotazione finanziaria.
TITOLO II
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 26.(Efficacia dei Piani urbanistici comprensoriali).
[Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 12 luglio 1996, n. 16.]
Art. 27.(P.R.G. - Rinvio).
1. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale predispone il disegno di legge per la disciplina della pianificazione comunale e per le attribuzioni alle Province delle competenze relative alla approvazione dei P.R.G.
Art. 28.(Abrogazioni di norme).
1. Sono abrogate le leggi regionali:
a) 3 giugno 1975, n. 40, ad eccezione degli artt. 33, 39 e 42;
b) 17 gennaio 1977, n. 6;
c) 28 marzo 1978, n. 12;
d) 2 maggio 1980, n. 37;
e) 14 gennaio 1985, n. 1.
2. Sono abrogati:
a) gli artt. 13 e 14 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14;
b) gli artt. 1, 2, 4, 5, 6, 10, il terzo comma dell'art. 7, nonché il primo e il secondo comma dell'art. 12 della legge regionale 8 giugno 1984, n. 29;
c) gli artt. 12, 19 e 28 delle N.T.A. della legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52;
d) gli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 22 della legge regionale 18 agosto 1989, n. 26;
e) l'art. 8 della legge regionale 17 aprile 1991, n. 6.
[omissis]