loader
menu
© 2024 Eddyburg
Sergio Moccia
Tolleranza zero
26 Agosto 2009
Italiani brava gente
Gli orrori e gli errori della legge che ha indotto il mondo a equiparare gli italiani ai nazisti. Il manifesto, 26 agosto 2009

La legge 94, del 15 luglio 2009, è un capolavoro di xenofobia e incongruenze. È sciatta e farraginosa, formata da soli 3 articoli suddivisi in una miriadi di commi e subarticolazioni. È dispendiosa, costerà tagli per 166 milioni. È piena di assurdità, scrivere sui muri diventa più grave del falso in bilancio

Sia da un punto di vista formale, sia da un punto di vista dei contenuti, l'ennesimo «pacchetto sicurezza» (legge 15 luglio 2009, n.94) sconta in maniera preoccupante per le ragioni di uno stato di diritto, il suo essere opera di una convulsa attività legislativa di tipo emergenziale, espressiva più di emozioni, poco accreditabili sul piano della stessa civiltà, che non di una razionale politica criminale.

Sotto il profilo formale, la tecnica di redazione è connotata da farragine e sciatteria: siamo lontanissimi dall'esigenza di chiarezza che, secondo la fondamentale lezione illuministica sulla legalità, deve contrassegnare, nello stato di diritto, la normativa penale: essa pretende, di regola, per le violazioni alle sue disposizioni anche il sacrificio della libertà individuale. Ed invece, nel pacchetto sicurezza farragine e sciatteria sono la regola: si consideri solo che la legge 94/09 è formata da tre soli articoli - privi di rubrica, cioè di un titolo illustrativo dei contenuti - che risultano suddivisi, rispettivamente, il primo in trentadue commi, il secondo in trenta commi ed il terzo in ben sessantasei commi; inoltre, la gran parte delle norme contiene ulteriori subarticolazioni, con defatiganti rinvii, anche plurimi, ad altre norme, e con frequenti interpolazioni di queste ultime. In queste disposizioni risultano allineate in modo confuso o, addirittura, intrecciate ipotesi di reato, circostanze aggravanti, cause di maggiore o minore punibilità e tutta una gamma variegata di norme non penali che, tuttavia, finiscono con l'incidere drammaticamente sui diritti fondamentali delle persone, come le norme in tema di centri di identificazione ed espulsione.

Se c'è una lettura difficile anche per un penalista esperto - figuriamoci per il semplice consociato, il destinatario delle norme - è certo quella di questi tre articoli: impegna realmente per ore!

Furia cieca

Dal punto di vista dei contenuti, la caratteristica del complesso malassortito delle tante disposizioni è data dal loro essere espressione di bisogni, spessissimo indotti, di rassicurazione dell'opinione pubblica, soprattutto in rapporto ad immigrazione ed ordre dans la rue, con un occhio alla mafia ed entrambi gli occhi serrati rispetto alla criminalità del ceto politico-amministrativo, imprenditoriale e finanziario.

I rimedi adottati sono riassumibili nello slogan: più repressione, più carcere, più controllo, di polizia e non. Sulla scia di precedenti, improvvidi provvedimenti normativi si mette in scena una coazione a ripetere repressiva, che, connotata da inquietante populismo, criminalizza e rinchiude gli outsiders, oppure li scheda (registro nazionale dei vagabondi, art.3 co.39) e li vessa in vario modo (vedi la tassa da 80 a 200 euro sul permesso di soggiorno, oppure il sistema a punti, con perdita del permesso per lo straniero che non raggiunge certi «obiettivi» previsti dall'«accordo di integrazione», art.1 co.25), per assecondare senza scrupoli le pulsioni xenofobe di una minoranza tanto rumorosa quanto incivile. Si arriva così allo stato di polizia: controllo ossessivo - anche attraverso sorveglianti «parapoliziali», le ronde -, marchi sui vagabondi e campi di internamento.

Una legge costosa

Considerando i prevedibili effetti della legge n.94 in chiave di carcerizzazione e di internamenti nei centri d'identificazione ed espulsione (Cie), appare manifesto che il governo ed il legislatore si comportano in modo ciecamente repressivo ed irresponsabile, dato l'insostenibile sovraffollamento carcerario; e tutto ciò avviene deliberatamente e platealmente a spese di ben più efficaci ed auspicabili interventi in chiave di sviluppo economico-sociale, anche all'estero, dal momento che, come illustra la tabella 1 allegata alla legge, per costruire nuovi Cie si stabiliscono tagli ai fondi ministeriali che gravano soprattutto sul ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per quasi 90 milioni di euro in tre anni (!), e poi sul ministero degli affari esteri, per circa 49 milioni, e su quello dell'economia e delle finanze, per più di 14 milioni, su un totale di tagli di 166 milioni.

Monumento all'inefficacia

Guardando ai singoli contenuti, in materia di immigrazione si staglia il nuovo reato di soggiorno illegale, un vero e proprio monumento di inefficacia, al di là di ogni altra dolorosa considerazione. Nessun extracomunitario illegale potrà mai pagare la prevista ammenda da 5000 a 10000 euro - per la quale viene arbitrariamente esclusa l'applicabilità della comune disciplina dell'oblazione -; né si capisce a cos'altro serva mai questa figura di reato, dal momento che l'autore denunciato può essere immediatamente espulso o internato nel Cie, il che poteva già avvenire in via amministrativa secondo la disciplina vigente. Dal punto di vista funzionale era sostanzialmente equivalente il reato di inottemperanza all'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato - sanzionato, a seconda dei casi, con la reclusione da un anno a quattro o a cinque anni (o da sei mesi ad un anno in caso di permesso scaduto) - che viene «ritoccato» rispetto alla disciplina risultante dal pacchetto sicurezza dell'anno scorso (d.l. n.92, conv. in l.n.125/08). E come il reato di inottemperanza, anche la nuova fattispecie si presenta priva di legittimazione in uno stato di diritto conforme ai principi costituzionali del sistema penale.

Infatti, si può legittimamente punire una persona solo se abbia leso o messo in pericolo un bene giuridico, in altri termini un tangibile interesse o diritto di una o più persone; non si può sanzionare penalmente taluno per la mera disobbedienza ai comandi dell'autorità (nullum crimen sine iniuria). Ora, l'extracomunitario senza permesso di soggiorno, o che non si allontana, con ciò solo non fa male proprio a nessuno; ritenere che solo per il fatto di essere sans papier sia pericoloso è espressione di pura xenofobia.

Ma ciò, evidentemente, non importa ai pretesi fautori del pragmatismo efficientista e della tolleranza zero, come non importa loro che l'unico vero effetto della nuova disciplina possa essere quello di far scoppiare i Cie, in attesa che si realizzino quelli nuovi, moltiplicando così i campi di internamento disseminati nel territorio nazionale. Va considerato infatti che, in ultima analisi, il reato di ingresso illegale ha come vera sanzione l'internamento nel Cie, ossia, al di là delle etichette, una pena detentiva fino a sei mesi.

In questo contesto si segnalano anche altre gravi discriminazioni e stranezze, come l'aumento da sei mesi ad un anno dell'arresto previsto (oltre all'ammenda) per lo straniero che rifiuta di esibire i documenti, art.1 co.22 lettera h, mentre il cittadino che realizza un fatto analogo è punibile solo con l'arresto fino ad un mese (e un'ammenda dieci volte inferiore), art.651 c.p.; o le modifiche alla norma incriminatrice del dare alloggio o cedere anche in locazione un immobile ad uno straniero originariamente o successivamente divenuto irregolare, laddove è prevista la reclusione da sei mesi a tre anni, a fronte dell'ammenda prevista per lo straniero irregolare. Una incongruenza veramente singolare.

Ma forse è nell'art.3 e negli altri contenuti «stravaganti» del pacchetto sicurezza che più traspare la sua natura emergenziale; nuove incriminazioni e soprattutto aumenti di pena del tutto superflui assecondano in ordine sparso, al di fuori di una visione sistematica coerente, le ansie repressive spesso indotte dai mass-media. Qualche esempio: innanzitutto, il restyling del reato di oltraggio, un omaggio allo strisciante neofascismo, oggi tanto in voga. Si pensi inoltre alla gran messe di aggravanti introdotte con la legge n.94: è giusto contrastare fatti di bullismo ed in genere fatti contro la persona in danno di minori, ma allo scopo non serve, ed anzi è miopemente arbitrario, prevedere un'aggravante se il fatto è commesso «all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione», art.3 co.20: perché, in discoteca è meno grave o meno pericoloso? E per strada?

Considerazioni analoghe potrebbero svolgersi per le nuove aggravanti del furto e della rapina, di cui all'art.3 co.26-27, consistenti, rispettivamente, nella commissione «all'interno di mezzi di pubblico trasporto» - non è aggravata, però, la rapina appena scesi alla fermata in periferia... - oppure al momento in cui la vittima preleva denaro o l'ha «appena» prelevato: una sorta di istigazione indiretta a seguire la vittima, per rapinarla dopo, lontano dalle guardie e dalle telecamere... Non parliamo poi dell'aggravante - da un terzo alla metà della pena - prevista per la guida in stato di ebbrezza o stupefazione se commessi dalle 22 alle 7; sinceramente credevamo fosse più grave e/o pericoloso guidare ubriachi in pieno giorno, quando e dove c'è più gente in giro.

Il decoro urbano soprattutto

Per finire, si diceva che questo pacchetto sicurezza riduce la sicurezza ad ordre dans la rue; in effetti, il decoro urbano, o la sua fruibilità dalle persone «perbene», sembra ormai essere più importante non solo delle libertà di circolazione e soggiorno degli altri, ma anche della stessa libertà personale. Viene introdotta la pena della reclusione, in alternativa alla multa, per chi imbratta (senza danneggiarli) immobili o mezzi di trasporto. Nei casi di recidiva anche semplice, la pena massima è raddoppiata a due anni di reclusione: più grave del falso in bilancio.

Su tutto questo ed altro ancora, vigileranno le famigerate ronde. Tra tanti rischi di abusi in chiave squadrista, di conflitti con altri gruppi e con le forze dell'ordine, e così via, forse il rischio maggiore consiste nel fatto che la sorveglianza di strada dei «cittadini perbene» possa perpetuare una visione «a senso unico» della sicurezza, orientata ad una certa criminalità o mera illegalità di strada. E così, magari, l'imprenditore che picchia l'operaio rumeno in azienda non viene segnalato, ma potrebbe esserlo l'operaio che, appena uscito in strada, gli imbratta l'auto; così come sarà facile prevedere la segnalazione per il giovane ubriaco che di notte fa troppo chiasso nella movida o in qualche periferia che non quella dei poliziotti che, giunti sul posto, come pure avviene, perdano la testa e lo picchino a sangue.

ARTICOLI CORRELATI
17 Giugno 2018

© 2024 Eddyburg