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Alessandro dal Piaz
Rischi di mutilazione per la legge urbanistica regionale della Campania
1 Giugno 2019
dal Piaz
L'eliminazione dell’obbligatorietà della componente operativa del PUC non potrebbe che affidare le concrete declinazioni progettuali e, soprattutto, le scelte di priorità alla casualità degli specifici interessi privati fondiario-immobiliari in assenza di qualunque regìa pubblica dell’attuazione del piano.

In alcuni recenti incontri di esperti sulla revisione della legge urbanistica regionale della Campania, l’assessore regionale al ramo, forse anche mal consigliato dalla sezione locale dell’INU (!), ha manifestato orientamenti che sembrano francamente preoccupanti. Le questioni sono complesse e non è facile ragionarne compiutamente nello spazio di un articolo, ma credo utile evidenziarne tempestivamente almeno il nocciolo principale.

Com’è noto, la legge regionale 16/2004 sul governo del territorio ed il relativo regolamento attuativo 5/2011 hanno previsto di sostituire il PRG, il “piano regolatore generale” della legge urbanistica nazionale del 1942, con il PUC, piano urbanistico comunale, configurandolo secondo un modello a doppia gittata temporale, costituito da un “piano strutturale” valido a tempo indeterminato e un “piano programmatico-operativo” di breve periodo.

Il primo stabilisce le regole per gli usi e gli interventi (in regime di rilascio diretto di atti abilitativi) negli ambiti territoriali da tutelare per motivi di sicurezza idrogeologica o sismica o per la presenza di preminenti valori naturalistici, paesaggistici, storico-culturali, ecologici e/o agroforestali. Esso formula altresì le scelte strategiche fondamentali di riassetto o riqualificazione territoriale e ambientale a tempi medio-lunghi e definisce, infine, gli indirizzi per dimensionare e disciplinare gli eventuali interventi insediativi e infrastrutturali nel resto del territorio, classificato “trasformabile”.

Nei limiti di quest’ultimo il “piano operativo”, che va riformulato a tempi brevi (si può ritenere ogni 5 anni al massimo), individua gli interventi di trasformazione urbana (nuove urbanizzazioni o ristrutturazioni urbanistiche) da porre in realizzazione previa formazione di piani urbanistici attuativi assistiti da convenzioni. Tali interventi possono essere selezionati in un quadro partecipativo sulla base di criteri di fattibilità, anche attraverso un dialogo trasparente ma impegnativo con i soggetti imprenditoriali, perseguendo al contempo – meglio se attraverso procedure concorrenziali – la corrispondenza più efficace a prioritarie esigenze collettive e interessi pubblici.

Si badi, nella versione della Campania la pianificazione a doppio orizzonte temporale si concreta in uno strumento urbanistico unitario, il PUC, articolato in due componenti, e non – come in altre regioni – in due distinti strumenti urbanistici. La Campania prevede anche il RUEC, regolamento urbanistico edilizio comunale, che però formula e approfondisce contenuti in netta prevalenza di tipo normativo, non limitandosi agli aspetti tecnico-procedimentali, ma trattando anche obiettivi prestazionali con particolare attenzione alle questioni ecologiche.

Per aggiornare la legge 16/2004 l’assessore si dichiara orientato a proporre di cancellare l’obbligatorietà della componente operativa motivandola in particolare con l’odierna centralità della rigenerazione urbana e l’impegno a contrastare il consumo di suolo: poiché la rigenerazione urbana coinvolge soprattutto aree già urbanizzate – sostiene – sarebbe a tal fine del tutto sufficiente il solo “piano strutturale”.

In realtà la rigenerazione urbana non può limitarsi a interventi di manutenzione e restauro degli insediamenti esistenti, dovendo anche, se non soprattutto, ristrutturarne profondamente le parti dismesse, incomplete e/o degradate. Essa può perciò essere impostata e gestita con esiti profondamente diversi a seconda che sia governata democraticamente con il fine primario di migliorare le condizioni di vita degli abitanti o invece abbandonata alle occasionalità e discrezionalità del mercato, ovviamente di per sé orientate soltanto al massimo guadagno privato possibile.

Il maggior pregio del modello urbanistico a doppia gittata temporale consiste nel configurare il governo del territorio come un processo continuo, in sincrono con le dinamiche economico-sociali, nel quale il “piano strutturale” assicura la preminenza dei valori costituzionali (sicurezza, salute, paesaggio, cultura, diritti di cittadinanza) e l’obbligatorietà del “piano operativo” costringe – specie in regime di risorse scarse – ad esplicitare le strategie a breve e lungo termine e a rendere trasparenti le scelte di priorità, consentendo inoltre una regìa pubblica condivisa degli interventi trasformativi nella cooperazione pubblico-privato.

Eliminare ora l’obbligatorietà della componente operativa del PUC farebbe regredire il governo del territorio alla vecchia logica (fallimentare) del PRG.

In primo luogo, non si comprende come si pensa di recuperare le antiche contraddizioni relative all’obbligo di indennizzo per la reiterazione dei vincoli sulle aree riservate agli standard urbanistici. Il modello in vigore consente di applicare vincoli conformativi delle proprietà fondiario-immobiliari nella sola componente operativa, con un orizzonte temporale non superiore a 5 anni, in ragione delle effettive disponibilità di risorse o di progetti convenzionati. Senza tale componente operativa, le disposizioni del PUC sarebbero comunque soggette a decadenza e si tornerebbe a trovarsi periodicamente di fronte a “zone bianche”, prive di destinazione e norme urbanistiche, e a dover indennizzare anche la semplice reiterazione del vincolo.

Ancora più rilevante una seconda preoccupazione: la componente strutturale del PUC può certamente definire ogni regola necessaria per la gestione conservativa dell’esistente consolidato, ma non può avere l’esaustività e la preveggenza necessarie per definire ogni indirizzo e direttiva in rapporto a tutte le immaginabili combinazioni di opportunità e convenienze in rapporto alle possibili trasformazioni urbane. Da solo un PUC “strutturale”, come in passato il PRG, non potrebbe perciò che affidare le concrete declinazioni progettuali e, soprattutto, le scelte di priorità alla casualità degli specifici interessi privati fondiario-immobiliari in assenza di qualunque regìa pubblica dell’attuazione del piano.

In tal modo, fra le altre conseguenze negative, sarebbe anche impossibile agire su un tema straordinariamente attuale, quello del raccordo interattivo in forme socialmente utili fra piani urbanistici e piani strategici, all’ordine del giorno in molti comuni grandi e medi e, soprattutto, nella Città Metropolitana di Napoli.

Ci si chiede come ci si possa accingere ad una simile mutilazione della normativa urbanistica della Campania senza il vaglio di un adeguato confronto culturale, politico e tecnico.

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