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Antonella Gabriele; Valentini Paolinelli
Piano paesaggistico? Si, grazie
21 Marzo 2007
Toscana
Un intervento critico sul PIT toscano, dal punto di vista di due esperti del paesaggio. Contributo inviato a eddyburg il 19 marzo 2007

Il dibattito sui piani paesaggistici di nuova generazione, che nascono sotto la complementare articolazione degli indirizzi e delle prescrizioni espressi dalla Convenzione europea e dal Codice italiano del paesaggio, trova significativi spunti di riflessione dalla recente pubblicazione del nuovo piano territoriale della Regione Toscana. Si tratta evidentemente di uno strumento di preminente importanza, anche in quanto piano territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici, equiparato dal Codice al piano paesaggistico prescritto alle Regioni in merito alla tutela, di esclusiva competenza legislativa dello Stato, e in merito al governo del territorio e alla valorizzazione del paesaggio e dei beni paesaggistici, ricadenti nel campo della legislazione concorrente.

Significativi sviluppi alla discussione sono scaturiti anche dalla approfondita disamina intorno alle questioni della tutela paesaggistica proposta da Luigi Scano al convegno di Fiesole, dello scorso 11 marzo, “Lo sviluppo in-sostenibile. Il governo del territorio in Toscana. Fiesole e l’area Fiorentina”.

Inserendosi dunque in questo contesto di riflessione, si crede utile proporre il presente contributo che si sofferma su alcuni elementi di coerenza che costituiscono essenziali requisiti di conformità della pianificazione territoriale regionale al disposto legislativo recato dal Codice. Avendo avuto il ruolo di consulenti della Regione Toscana per la redazione degli studi preliminari al PIT in merito agli aspetti paesaggistici, tali considerazioni partono proprio dalla osservazione dello strumento di pianificazione toscano attualmente in costruzione.

Ci si riferisce nello specifico alla parte del quadro conoscitivo del nuovo piano di indirizzo territoriale che riguarda il paesaggio e, in particolare, all’elaborato denominato “Atlante dei paesaggi toscani”.

La natura del documento e la stessa concezione di elaborazione del piano paesaggistico esplicitata dal Codice in attuazione delle disposizioni della Convenzione in merito alla definizione delle politiche per il paesaggio da riferirsi agli obiettivi di qualità paesaggistica, sollecitano un chiarimento relativo al significato e ai contenuti dell’Atlante all’interno del piano.

La valenza conoscitiva dell’Atlante ricognitivo dei caratteri strutturali dei paesaggi della Toscana, in quanto tale, non prevede nello stesso l’espressione di precetti normativi, che competono alla parte del piano recante la disciplina paesaggistica e che, nel contesto legislativo regionale, si ritiene debbano formare il cuore dello Statuto del territorio, con idonei contenuti di prescrizione e vincolo, oltre che di indirizzo.

Per quanto riguarda la natura dell’Atlante, in varie sedi pubbliche sono stati illustrati alcuni aspetti sostanziali che si crede utile riportare qui sommariamente. Nel convegno che Italia Nostra ha promosso nel 2005 sotto l’Alto patronato del Presidente della Repubblica con il titolo “Italia da salvare. Il paesaggio tra storia e natura”, si affermava che “ogni strumento può funzionare nella misura in cui se ne faccia un uso corretto. L’Atlante (...) è basato sul rilevamento fotografico dei caratteri del paesaggio. Pertanto esso può concorrere al soddisfacimento della domanda conoscitiva che sta alla base della definizione spaziale delle politiche di tutela e conservazione del paesaggio in modo indiretto, mediato dalla considerazione delle sue indicazioni nell’ambito dei processi analitico-diagnostici e decisionali propri della pianificazione territoriale. Nato con la duplice finalità di supportare i processi di divulgazione insieme a quello di revisione del piano regionale di indirizzo territoriale, l’Atlante può costituire uno strumento di base a cui riferire l’attivazione di iniziative di partecipazione pubblica finalizzate a recuperare consapevolezza alla percezione del paesaggio (...). Essa è stata infatti progressivamente indebolita dalle importanti spinte di decontestualizzazione territoriale che caratterizzano pesantemente la contemporaneità e hanno le proprie radici nei decenni precedenti. Dal recupero di valori e equilibri nella percezione del paesaggio dipende l’efficacia dei processi di individuazione e di raggiungimento degli obiettivi di qualità paesaggistica (...), difficilmente separabili dal progressivo radicamento culturale del valore del paesaggio come bene di preminente importanza” (Paolinelli, Valentini, Roma, 28 gennaio 2005).

Il riconoscimento delle esigenze di strumenti di conoscenza e descrizione idonei a operare anche entro i processi di divulgazione rispondenti alle finalità di “sensibilizzazione” definite dalla Convenzione, ha esortato a privilegiare le descrizioni fotografiche rispetto a quelle cartografiche e a rendere i testi ad esse riferite didascalici e in linguaggio comprensibile anche al di fuori di un contesto tecnico specialistico. Ciò fa sì che un corretto impiego di tale elaborato è possibile, come già si affermava nel 2005, in termini divulgativi, nell’ambito dei suddetti processi di sensibilizzazione delle popolazioni, e in termini tecnici, nell’ambito dei processi di formazione tecnica (in associazione a altri supporti), nonché come riferimento di base negli studi della percezione sociale, entrambi previsti dalla Convenzione europea.

Di fatto, dunque, il documento costituisce un repertorio fotografico-critico, piuttosto che un atlante propriamente detto, in ragione dell’assenza della essenziale componente cartografica di livello regionale.

Inoltre, gli ambiti a cui sono riferite le schede di identificazione dei caratteri strutturali non risultano da un processo cartografico di analisi strutturale e funzionale del paesaggio, bensì da una individuazione storico-geografica che tiene conto soprattutto della componente identitaria che ogni parte del territorio toscano esprime e che, nell’indirizzo regionale dato al processo di formazione del quadro conoscitivo, hanno preceduto l’individuazione dei caratteri paesaggistici effettuata con l’Atlante.

In relazione a quanto sopra scritto e soprattutto in riferimento alla questione inerente la procedura di elaborazione del piano paesaggistico codificata dalla legislazione nazionale, emergono dunque alcuni elementi tecnici che si crede utile introdurre quali contributi al processo di completamento dei contenuti paesaggistici del piano toscano. Il Codice prescrive una definizione diagnostica dell’articolazione spaziale del territorio regionale. E’ infatti dalla identificazione qualitativa del paesaggio secondo le caratteristiche di “rilevanza” e “integrità” della “tipologia dei valori paesaggistici” che deve derivare l’individuazione degli ambiti di paesaggio, a cui la legislazione prevede debbano essere riferiti gli obiettivi di qualità e le relative politiche territoriali per il paesaggio. Poiché l’Atlante toscano non contiene tali diagnosi di qualità, né le descrizioni dei caratteri strutturali identificativi e ordinari del paesaggio sono state riferite a quadri cartografici regionali che ne abbiano informato la definizione secondo i medesimi indicatori di qualità, si trae una ulteriore conferma della necessità di leggere l’Atlante coerentemente alle finalità con cui è stato concepito. Tale coerenza, nella fattispecie, non prevede la possibilità di attribuire all’Atlante e agli ambiti di riferimento del processo ricognitivo che in base al quale esso è stato formato, requisiti di soddisfacimento delle disposizioni degli articoli 135 e 143 del decreto legislativo 42 del 2004 e successive modifiche e integrazioni.

Gli argomenti in discussione inducono inoltre a riflettere sulla collocazione del paesaggio nel quadro legislativo toscano come “risorsa essenziale”, insieme a “sistemi infrastrutturali e tecnologici”, “documenti della cultura”, “città e sistemi degli insediamenti”, “aria, acqua, suolo e ecosistemi della fauna e della flora” (art. 3 della legge regionale 1 del 2005 della Toscana). Si ritiene infatti tale collocazione limitante rispetto al corretto riconoscimento della natura del paesaggio come entità complessa comprensiva di quelle sopraccitate, così come definito dalla Convenzione europea. Tutto ciò fa sì che, ad esempio, nel piano toscano non si riconosca un organico disegno di politiche prescrittive per la conservazione delle reti ecologiche e per il controllo del consumo di suolo, efficaci nel definire alcuni ordinamenti regionali essenziali per un corretto indirizzo dei piani territoriali provinciali e comunali. La definizione della disciplina paesaggistica, recante precetti cogenti e prevalenti sugli strumenti di governo del territorio di ogni genere e livello, non è una facoltà delle Regioni, bensì una loro specifica e diretta competenza obbligatoria attribuita dalla legge e le eventuali e opportune forme di cooperazione degli altri enti territoriali negli adempimenti connessi a tale competenza non escludono in alcun modo l’esigenza generale e preminente di compiutezza e di conformità alla legge della struttura complessiva del piano regionale. Le importanti responsabilità e competenze di pianificazione e governo territoriale appena citate richiedono una rispondente declinazione analitico-diagnostica delle qualità strutturali e funzionali del paesaggio su tutto il territorio regionale e secondo quadri interpretativi ad esso estesi nel suo complesso. In un tale contesto, la definizione di contenuti strettamente integrati della disciplina paesaggistica regionale relativi al contenimento del consumo di suolo e alla conservazione delle reti ecologiche diviene una condizione ineludibile e sostanziale di garanzia delle possibilità effettive di tutela, di conservazione e di buona trasformazione del paesaggio. La loro considerazione in piani di settore, come in strumenti meramente strategici o, peggio, la loro delega alla pianificazione di diverso livello territoriale, rimettono tali aspetti cruciali esclusivamente al senso civile e alla buona fede del governo del territorio nelle sue espressioni locali e non garantiscono l’organicità del quadro regionale delle politiche per il paesaggio. In tempi nei quali ancora si devono argomentare gli effetti della dispersione insediativa e dell’abnorme sviluppo incrementale del sistema infrastrutturale per sostenere le più semplici ragioni di opposizione a tali fenomeni, l’assunzione delle due questioni sopraccitate in un quadro regionale di riferimento della disciplina paesaggistica può costituire un esplicito indirizzo culturale e un concreto strumento di base per reinnestare un processo di buon governo che conferisca al paesaggio la centralità corrispondente alla valenza di entità essenziale della qualità della vita delle popolazioni ad esso riconosciuta nella concezione europea.

In ragione della decisa componente di formazione culturale del paesaggio italiano e europeo in genere e in ragione delle dinamiche evolutive che lo caratterizzano, si deve aggiungere che occorre mettere mano davvero alla tanto nominata conservazione attiva, fattore essenziale nella protezione del paesaggio, complementare della tutela dei beni paesaggistici. Essa si fa con un corretto e lungimirante uso di progetti e danari, in quanto richiede lavoro, come lo ha sempre richiesto l’intervento umano che ha formato e conservato in modo dinamico i nostri paesaggi. Ma sappiamo anche quanto siano mutate le questioni di “chi fa cosa?” e “con quali risorse?”, rispetto alla società agricola che ci ha tramandato il paesaggio fino alla metà del secolo scorso. Oggi occorre riconoscere la necessità di agire in modo diverso e occorre farlo. Occorrono atti politici e amministrativi che riconoscano che il paesaggio costa, che su esso si deve investire, incentivando la presenza dei capitali privati, ma curando attentamente la presenza strategica e efficace dei capitali pubblici. Non è possibile, in modo urbanocentrico attribuire ogni onere all’agricoltura, riempiendoci la bocca di una multifunzionalità sociale e ambientale a suo esclusivo o prevalente carico. Si insiste a far notare l’assurda situazione, tanto più in Italia, per la quale nessuna Regione, insieme innanzitutto allo Stato, ha ancora fatto l’essenziale passo di riconoscere al paesaggio un capitolo di bilancio oppure quote vincolate di oneri per opere di paesaggio nell’ambito dei molti progetti strutturali e infrastrutturali pubblici e privati. La conservazione attiva del paesaggio è riconosciuta in disciplina come necessaria da alcuni decenni, ma anche su questo aspetto i piani rimarranno, in questo caso loro malgrado, “piani di chiacchiere” se non si provvederà a tali semplici provvedimenti di tipo legislativo, avendo preliminarmente maturato la necessaria volontà politica e pertanto un mutato e evoluto senso culturale dell’importanza del paesaggio.

Il paesaggio non muore, ma sappiamo e abbiamo ampiamente dimostrato negli ultimi decenni che a fronte dell’ormai frequente superamento dei suoi punti di snervamento, esso può mutare in modo irreversibile e diventare un altro paesaggio. A noi decidere quello che vogliamo. Indica questo percorso con molta coerenza e concretezza la Convenzione europea, quando afferma che le politiche territoriali per il paesaggio debbono discendere dagli obiettivi di qualità, definiti in base a processi partecipativi e nell’ambito di una pianificazione tecnicamente capace di analizzare la percezione sociale del paesaggio espressa dal territorio in cui interviene.

Potremmo dire che abbiamo il paesaggio che siamo, ma la responsabilità che hanno avuto i nostri predecessori, che abbiamo adesso noi e che avranno le generazioni future trascende questa visione, poiché è il paesaggio a trascendere nella dimensione tempo i disegni amministrativi contingenti e le percezioni generazionali superficiali. Tutto ciò dovrebbe suscitare un preminente senso etico di responsabilità nel trattarne l’evoluzione.

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