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Vezio De Lucia
Pianificazione paesaggistica vs Pianificazione urbanistica?
3 Agosto 2008
Vezio De Lucia
Salvatore Settis, all’inizio della sua brillante ...

Salvatore Settis, all’inizio della sua brillante e molto applaudita relazione al convegno della rete dei comitati del 28 giugno a Firenze, ha ricordato il complicato intreccio fra legislazione di tutela e legislazione urbanistica. Ha contrapposto le norme di tutela del 1939 (leggi 1089 e 1497) alla legge urbanistica del 1942 , sostenendo che la tutela si è fermata alla porta delle città, lasciando queste ultime alla disciplina urbanistica (ma la legge del 1942 stabilisce che il piano regolatore deve considerare la totalità del territorio comunale). Credo che serva qualche precisazione. Credo soprattutto che si debba chiarire che la legislazione urbanistica italiana, dal 1942 a tutti gli anni Settanta, ha sempre racchiuso in sé anche contenuti di tutela, molto spesso esercitati con efficacia. Anzi, per farla breve, almeno fino alla legge Glasso del 1985, quel tanto di tutela che si è praticata in Italia è stata dovuta alla legislazione urbanistica e ai piani regolatori e non a specifici provvedimenti di tutela. Ricordo al riguardo, in primo luogo, che dei piani paesistici del 1939, fino alla legge Galasso, ne erano stati formati soltanto una dozzina (Ischia, S. Ilario Nervi, Osimo, Portofino, Appia Antica, Versilia, Gabicce Mare, Argentario, Sperlonga, Assisi, Ancona Portonovo, Procida, Terminillo), alcuni limitati a esigue porzioni di spazio, tutti disattesi. Come furono disattesi piani paesistici patrocinati alla fine degli anni Sessanta dalla cassa per il Mezzogiorno nelle aree turistiche del Sud.

Il caso sicuramente più clamoroso di pessimo piano paesistico è quello dell’Appia Antica del 1960 che prevedeva l’edificazione di quasi 5 milioni di metri cubi ai lati della regina viarum. Tant’è che, come molti sanno, si deve al decreto di approvazione del piano regolatore di Roma del 1965 (firmato dal ministro dei Lavori pubblici Giacomo Mancini) la cancellazione di quelle inaudite previsioni e la dichiarazione di inedificabilità di tutti i 2.500 ettari del comprensorio poi destinato a parco regionale.

Né vanno dimenticati i piani regolatori di Firenze del 1962 (sindaco Giorgio La Pira, assessore all’urbanistica Edoardo Detti), che proteggeva la piana fiorentina poi avviata al disastro dalla famigerata variante Fiat Fondiaria degli anni Ottanta; il piano di Bologna e moltissimi piani dell’Emilia Romagna degli anni Sessanta e Settanta; i piani coordinati dei comuni della maremma livornese degli anni Sessanta e Settanta; il piano di Napoli del 1972 (e anche quello del 2004); eccetera.

Si deve infine ricordare che si deve alla legge ponte urbanistica del 1967 la sostanziale salvezza dei centri storici italiani. La legge, raccogliendo le proposte della Carta di Gubbio del 1960 (succedeva allora che le leggi facessero proprie la migliori acquisizioni del mondo della cultura), affermò l’integrale intangibilità dei centri storici. Posiamo perciò vantarci di essere l’unico Paese al mondo che ha energicamente posto un freno alla sistematica distruzione del suo patrimonio urbano storico che aveva avuto inizio subito dopo la guerra. Si poteva fare meglio e di più e non mancano, anche recentemente, e in luoghi eccellenti, dolorose eccezioni, come a Fiesole. Ma tant’è.

In conclusione, la legislazione urbanistica italiana “storica” (cioè fino ai condoni e alle norme derogatorie dagli anni Ottanta in avanti) non può considerarsi alternativa alle leggi di tutela del ministero dei beni culturali. In Italia vige da sempre una sorta di doppio regime nel governo del territorio e del paesaggio, ma non mi pare che ciò sia un danno. Certamente, come auspica anche Salvatore Settis, è indispensabile un effettivo, efficace e finora mai operato coordinamento. Dovrebbero pensarci Stato e regioni nell’attuazione del Codice del paesaggio, ma non mi sembra che si sia presa la giusta direzione di marcia.

29 giugno 2008

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