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Regione Lombardia
Parco Ticino: Legge istitutiva
14 Novembre 2006
1968, il Parco della Valle del Ticino
1974 - Estratti dalla legge istitutiva del parco Ticino del 1974: elenco dei Comuni e prime norme di salvaguardia in attesa del Piano territoriale di Coordinamento (f.b.)

Regione Lombardia, Legge Regionale 9 gennaio 1974, n. 2: Norme Urbanistiche per la tutela delle aree comprese nel piano generale delle riserve e dei parchi naturali di interesse regionale. Istituzione del parco lombardo della valle del Ticino (B.U. 10 gennaio 1974)

Titolo II – NORME SPECIALI PER LA SALVAGUARDIA DEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO

Art. 8 – Piano territoriale del parco lombardo della valle del Ticino – Il parco lombardo della valle del Ticino è area compresa nel piano generale delle riserve e dei parchi naturali di interesse regionale […]

Art. 9 – Il territorio del parco lombardo della valle del Ticino è delimitato dai confini amministrativi del seguenti comuni:

Provincia di Varese: Arsago Seprio, Besnate, Cardano al Campo, Castrate Sempione, Ferno, Gallarate, Golasecca, Lonate Pozzolo, Samarate, Sesto Calende, Somma Lombardo, Vergiate, Vizzola Ticino.

Provincia di Milano: Abbiategrasso, Bernate Ticino, Besate, Boffalora Ticino, Cassinetta di Lugagnano, Castano Primo, Cuggiono, Magenta, Moribondo, Motta Visconti, Nosate, Ozzero, Robecchetto con Induno, Robecchetto sul Naviglio, Turbigo, Vanzaghello.

Provincia di Pavia: Bereguardo, Borgo San Siro, Carbonara Ticino, Cassolnovo, Gambolò, Garlasco, Groppello Cairoli, Linarolo, Mezzanino, Pavia, San Martino Siccomario, Torre d’Isola, Travacò Siccomario, Valle Salimbene, Vigevano, Villanova d’Ardenghi, Zerbolò.

La regione assume l’iniziativa di coordinare il piano territoriale del parco lombardo della valle del Ticino con le iniziative di pianificazione dell’area che verranno eventualmente avviate dalla regione Piemonte.

Art. 10 –Costituzione del consorzio tra gli enti locali interessati – I comuni indicati nel precedente Articolo 9, nonché le amministrazioni provinciali di Varese, Milano e Pavia, riuniti in consorzio provvedono a svolgere le funzioni previste […].

Art. 11 – Misure speciali di salvaguardia … fino all’approvazione da parte della regione del piano territoriale di coordinamento … i comuni dovranno rispettare le seguenti norme:

nelle fasce fluviali, per la profondità delimitata dalla allegata planimetria, che è parte integrante della presente legge, non è consentita alcuna edificazione ad eccezione dei nuclei abitati nelle perimetrazioni ex lege 6 agosto 1967, n. 765, debitamente approvate, del restauro e della ricostruzione degli edifici esistenti, dell’edificazione di attrezzature tecniche e residenziali strettamente necessarie all’esercizio dell’attività agricola e zootecnica, purché non inquinanti. Non saranno altresì consentite: l’apertura di nuove cave; le recinzioni delle proprietà se non con siepi a verde; la chiusura degli accessi al fiume, il mutamento del tipo di coltivazione e piantumazione in atto salvo le normali rotazioni agricole e la pioppicoltura.

2 - il rinnovo delle concessioni di cave in atto ed il loro ampliamento è subordinato al parere favorevole del consorzio […]

3 – La costruzione di strade ed infrastrutture in genere, sia pubbliche che private, anche se previste dagli strumenti urbanistici, dovranno essere autorizzate dalla regione, come pure le nuove richieste di utilizzo delle acque del Ticino:

nelle zone esterne al perimetro dei centri abitati, per i comuni sprovvisti di strumento urbanistico vigente, e nelle zone agricole o equiparate, per i comuni dotati di strumento urbanistico vigente, saranno consentite soltanto strutture edilizie strettamente pertinenti alla conduzione dei fondi agricoli con volumetria non superiore a 0,03 mc/mq;

nelle fasce fluviali, di cui all’allegata planimetria, è vietato l’esercizio della caccia, il rinnovo e il rilascio di nuove concessioni di riserve di caccia;

è altresì vietata la navigazione da diporto con natanti aventi motore di potenza superiore a 20 HP.

4 – i sindaci sono responsabili ai sensi dell’art. 32 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 del rispetto delle speciali misure sopra indicate.

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