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Vezio De Lucia
L’orribile decreto
26 Aprile 2009
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È molto molto peggio di quanto si prevedeva ...

È molto molto peggio di quanto si prevedeva. È il delirio di uno speculatore trasformato in legge.

In primo luogo, ha assolutamente ragione Dario Franceschini a contestarne la legittimità costituzionale. Basta saper leggere, non c’è bisogno di luminari del diritto. L’art. 117 della Costituzione, al terzo comma, elenca il governo del territorio (che comprende in sé l’urbanistica e l’edilizia) fra le materie di legislazione concorrente, e letteralmente prescrive: “Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato”. Invece, lo schema di decreto legge in discussione, con il paravento che si tratta di norme per “agevolare la ripresa delle attività imprenditoriali”, detta norme destinate a entrare immediatamente in vigore su tutto il territorio nazionale, “sino all’emanazione di leggi regionali in materia di governo del territorio”. È così ribaltata la logica costituzionale, nel senso che le Regioni potranno con legge contraddire il decreto governativo (quando molti disastri saranno già commessi), non avendo, evidentemente, tale decreto la portata dei citati “principi fondamentali” dell’art. 117. D’altra parte, come si farebbe a spacciare per rispondente a principi fondamentali un testo che ammassa disordinatamente e approssimativamente prescrizioni minutamente volte a favorire purchessia l’attività edilizia?

Se non fosse tragica, la situazione sarebbe ridicola ove si rifletta che in questi giorni, come sanno i lettori di eddyburg, sono in discussione alla Camera proprio le proposte relative alle leggi di principio in materia di governo del territorio (fra le quali la famigerata proposta Lupi). Principi evidentemente spazzati via dall’iniziativa del governo. Insomma, lo stato di diritto va a farsi benedire e la democrazia italiana procede speditamente verso l’ignoto.

Nel merito, il decreto conferma e peggiora le misure anticipate nei giorni scorsi: 20 per cento di incremento del volume o della superficie delle unità immobiliari (fino a un massimo di 300 metri cubi per unità immobiliare: vi immaginate che succederà nei centri storici?) e sono tragicamente liberalizzati i mutamenti di destinazione d’uso; incremento del 35 per cento nel caso di demolizione e ricostruzione (stavolta senza limiti massimi). Non ci sono divieti, se non in casi del tutto eccezionali e sono praticamente azzerate le possibilità di opporsi.

Mi pare particolarmente efferata la volontà di cancellare la disciplina urbanistica. Si citano infatti una pluralità di norme da rispettare (quelle relative alla stabilità, al codice civile, quelle igienico sanitarie, quelle tecnico-estetiche, anche il regolamento edilizio per quanto riguardai documenti da presentare), mentre la disciplina urbanistica è nominata solo per consentirne la deroga e per prevedere che, entro il 31 dicembre 2011, i comuni devono “apportare le variazioni allo strumento urbanistico generale, al fine di assicurare l’adeguamento degli standard urbanistici, a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente decreto”. Si conferma il rito ambrosiano: non è l’urbanistica a comandare l’edilizia, ma il contrario, gli strumenti urbanistici devono adeguarsi alla “realizzazione degli interventi”. L’urbanistica diventa un a posteriori.

Le prime vittime (prime in ordine cronologico, la vittima ultima è il futuro dell’Italia) di questo scellerato decreto saranno le strutture dell’amministrazione dei Beni culturali: umiliate, avvilite, prese in giro, ed eddyburg tratterà con particolare attenzione questo aspetto. Qui mi limito a riportare una delle norme più funeste, il comma 5 dell’art. 5: “Per gli immobili siti nei centri storici non soggetti a vincoli[1], la denuncia di inizio di attività è presentata altresì alla competente Soprintendenza, che può imporre, entro trenta giorni, ulteriori modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto del contesto storico architettonico ambientale”. Se non ho capito male, le Soprintendenze non possono dire no, possono solo intervenire sui materiali e la cosmesi. Si ritorna alla più arbitraria e famigerata discrezionalità estetica, con tanti saluti al piano paesaggistico (piano? Vade retro satana), al codice dei beni culturali e del paesaggio, a quarant’anni di proficuo dibattito sulla tutela dei centri storici.

Chi ci può salvare? Molti centri storici e paesaggi italiani sono tutelati dall’Unesco. Credo che sia urgente e indispensabile una presa di posizione internazionale in difesa del nostro paese.

[1] Com’è noto, quasi tutti i nostri centri storici sono sprovvisti di vincolo.

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