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Alessandro Plaisant
"Le parole sono importanti”: una riflessione sulla proposta di modifica delle Norme Tecniche di Attuazione del PPR della Sarde
3 Novembre 2013
Sardegna
Ancora un'argomentata critica al contro piano paesaggistico firmato Cappellacci


Nella filosofia del Piano Paesaggistico Regionale attualmente vigente, il territorio costiero perimetrato è considerato un bene paesaggistico d’insieme, prefigurando il suo ruolo di “risorsa strategica fondamentale per lo sviluppo sostenibile del territorio sardo, che necessita di pianificazione e gestione integrata” (Titolo I - Assetto ambientale; Art. 19 - Territori costieri, p. 26 Norme T.A.).

Non è un caso che Il Piano vigente si estenda con dettaglio maggiore, almeno inizialmente, al territorio costiero. Infatti, la Regione Sardegna ha definito come punto di partenza del Piano i 27 ambiti di paesaggio costieri (pp. 54-56 Norme T.A., artt. 97, 98: Individuazione degli ambiti di paesaggio, Relazione Tecnica Generale – Allegato alla D.G.R. 59/36 del 13/12/2005 pp. 118-124).

Negli ambiti costieri è predisposta una disciplina particolare perché il Piano nasce con l’idea di affrontare innanzi tutto i problemi dei territori costieri. Con la L.R. n. 8/2004 (c.d. “salvacoste”) i territori costieri sono individuati attraverso una fascia di 2 km, mentre con l’adozione del Piano si passa da uno spazio geometrico ad uno spazio configurato. La particolare fragilità di sistemi dinamici e complessi come gli ambiti costieri, che stentano ad avere capacità spontanee di mantenersi per le trasformazioni rapide che li interessano, in aggiunta alla vacatio legis determinata dall’annullamento dei Piani Territoriali Paesisitici (13 dei quali piani costieri e ad eccezione di quello della Penisola del Sinis), che ha contribuito al forte ritardo con cui i comuni avrebbero dovuto procedere all’adeguamento dei propri strumenti urbanistici ai piani sovraordinati, ha imposto di partire dalla dimensione ambientale per rigenerare metodi e tecniche di delimitazione e di progettazione della città costiera.

La scomparsa del principio cardine della fascia costiera come bene paesaggistico d’insieme e il suo declassamento al più generico “sistema ambientale”, definito come “un contesto territoriale i cui elementi costitutivi sono inscindibilmente interrelati e la preminenza dei valori ambientali è esposta a fattori di rischio”, comporta una perdita di significato per l’elemento cardine su cui il piano si centra, l’ambito di paesaggio, una figura spaziale riconosciuta come omogenea, il luogo del progetto unitario, dove le parti sono in relazione col tutto. In particolare, i 27 ambiti di paesaggio costieri sono delineati considerando processi che riguardano fattori climatici, esposizione, geografia, natura geologica e fitosociologica, ecc. e non riducendo il limite tra terra e acqua un mero fatto di distanze metriche, anche se – come si legge nell’art. 16 della proposta di modifica, si tratta pur sempre di “aree tutelate per legge”, attraverso “una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia” per i territori costieri, come recita la parte III del D. Lgs. 42/2004 - Art. 142 lett. a - Aree tutelate per legge del Codice Urbani, che a sua volta la recepisce dal vincolo paesaggistico (il c.d. “Galassino”) ex L. 431/85.

Fin qui tutto a posto, tranne che allora indici e parametri per la pianificazione di natura spaziale occorrevano perché fungessero da strumento di controllo nella realizzazione del piano. Se si perdesse il carattere unificante dato dal considerare la fascia costiera nella sua continuità e unitarietà come bene paesaggistico, torneremo indietro di quasi trent’anni: dalla tutela dei processi a quella degli oggetti, perché tutti gli elementi fondanti che mettono in relazione ecosistemi marini e terrestri (campi dunari e compendi sabbiosi, zone umide costiere, ecc.), ritornano ad essere oggetto di tutela individuale e non integrata rispetto ai processi unitari che regolano gli ecosistemi. È altresì indicativa la scomparsa delle “Praterie di posidonia” dai beni paesaggistici (Titolo I, Art. 11 - Assetto ambientale. Generalità ed individuazione dei beni paesaggistici), la biocenosi più importante per la biodiversità marina, sostituite allo stesso comma l dal più imponente “i vulcani” (quelli spenti del Meilogu?).

Per concludere, si impongono due ordini di ragionamento, utili anche alla redazione dei PUL, il primo che riguarda la dimensione ambientale, il secondo la dimensione collettiva dei nostri territori costieri:

a) il territorio costiero è quello in cui sono significativi i rapporti di interfaccia tra terra e mare – sotto l’aspetto ambientale e secondo diverse articolazioni (è assolutamente fondamentale la geomorfologia, fino ad arrivare alla fito-sociologia, il clima con l’influenza dell’aerosol marino, ecc.). Pertanto, i criteri di delimitazione dei territori costieri sono e devono essere soprattutto ambientali e non è un caso che i territori costieri siano riportati nell’assetto ambientale del Piano.

b) La dimensione collettiva dei territori costieri ci impone di riflettere, in modo coerente con le istanze e le aspettative degli abitanti dei territori costieri, o di coloro che con essi si rapportano, riconoscendo l’importanza dell’apporto collettivo al progetto dell’ambito di paesaggio nell’insieme, dove tutti i territori riconoscono e considerano l’ambito costiero come centro fondamentale della loro organizzazione.



[1]Alessandro Plaisant è docente di Urbanistica nel Dipartimento di Architettura,Design e Urbanistica di Alghero.
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