Dal sito UrbanisticaToscana.it riportiamo una sentenza costituzionale di indubbio interesse, perchè riafferma un principio fondamentale che la pratica legislativa di molte regioni, travolte dall’ondata devoluscionistica, aveva smarrito. Nella sintesi di UrbanisticaToscana, la sentenza afferma che è costituzionalmente “illegittima la legge urbanistica della regione Marche, perchè non prevede specificamente l'invio alla Regione - o alla Provincia - dei piani attuativi comunali”. La pianificazione attuativa, sostiene la Corte, “rientra nel governo del territorio, come prima rientrava nell'urbanistica, ed è quindi oggetto di legislazione concorrente, per la quale le regioni debbono osservare, ora come allora, i principî fondamentali ricavabili dalla legislazione statale” (UrbanisticaToscana.it cit.).
L’argomentazione della Corte (allegato il testo integrale) è strettamente limitata agli aspetti letterali della legge. Essa afferma che la Regione non può rifiutarsi di venire a conoscenza di quanto i Comuni, con i piani attuativi (l’argomento da cui è partito il procedimento era un piano di lottizzazione a Civitanova Marche), per poter formulare eventuali osservazioni. poichè questo obbligo è sancito da una legge statale (la 47 del 1985). Ma la sentenza riflette un principio più generale, sul quale vale la pena di aprire una riflessione.
Molte regioni, e soprattutto quelle di sinistra, nell’empito di innovare e semplificare le procedure, hanno delegato ai comuni competenze sempre più ampie in materia di governo del territorio. In materia di pianificazione più d’una regione (la Toscana, l’Emilia-Romagna, ...) ha trasferito ai comuni l’approvazione dei piani urbanistici comunali (generali, oltre che attuativi), senza riservarsi nessun momento di verifica della conformità agli strumenti di pianificazione regionale o provinciale, i quali, peraltro, sono generalmente del tutto evanescenti e interpretabili nel modo più ampio.
E’ noto che il nuovo testo del Titolo V della Costituzione ha modificato i rapporti tra Stato, regione, provincia e città metropolitana, comune. Ma quale che sia la modifica apportata dalla maggioranza di centro-sinistra al testo costituzionale, essa non ha certo potuto significare che ciascuno degli istituti nei quali la democrazia si articola ha gli stessi poteri. E se la regione e la provincia hanno competenza in materia di governo del territorio, di ambiente, di mobilità e accessibilità, di tutela dei beni comuni, sembra evidente che nè l’una nè l’altra possono, nel concreto, spogliarsi delle loro responsabilità. Oggi siamo invece arrivati al paradosso che, se un piano comunale disattende un piano territoriale provinciale (consentendo, per esempio, di lottizzare ambiti di territorio nei quali la pianificazione sovraordinata lo escludeva) l’unica strada percorribile da chi voglia far intendere la propria ragione è quella del ricorso al giudice amministrativo.
Tutto ciò con un duplice risultato: aumentare la trasformazione del territorio da aperto e naturale a chiuso e costruito (poiché è noto che le tendenze all’edificazione e alla privatizzazione sono massime al livello comunale), e affidare la composizione dei diversi interessi alla magistratura anziché al corretto rapporto procedimentale.
Si può affermare che, nell’ultimo decennio del secolo scorso (dalla legge 142/1990 alle successive leggi urbanistiche regionali) era maturato un equilibrio costituito da un sapiente contemperamento dei diversi “punti di vista” (nazionale, regionale, provinciale, comunale) mediante procedure chiare, definizione di distinti campi d’interesse (gli oggetti e aspetti rilevanti a livello regionale non sono certo uguali a quelli rilevanti a livello comunale), sperimentazione di modalità di collaborazione diverse da quelle burocratiche del passato (conferenze di pianificazione, intese interistituzionali, tecniche di co-pianificazione). Ora invece, grazie alla ventata “federalista”, si sta rapidamente giungendo a una prassi, codificata legislativamente, per cui la demagogia della devoluzione verso il livello più basso (e più debole, e più esposto al prevalere degli interessi forti) diventa l’unica regola. Salvo correggerla surrettiziamente mediante l’intervento discrezionale e autoritario del Governatore regionale.
Indurrà a riflettere la sentenza della Corte costituzionale? Altrimenti bisognerà attendere che, fra qualche lustro, i danni provocati dalle miopi imprudenze e dalle demagogie a buon mercato abbiano provocato una tal messe di proteste, denunce e disastri tali da imporre un brusco cambiamento di rotta. Ma i cocci saranno delle generazioni future.
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