“È costituzionalmente illegittimo l'art. 32, comma 3, della legge della Regione Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, nella parte in cui non prevede che, ove dall'applicazione dell'art. 33, commi 3 e 4, o dell'art. 34 della stessa legge derivi una modificazione degli effetti degli atti e dei provvedimenti di cui agli artt. 157, 140 e 141 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, tale modificazione è subordinata all'accordo per l'elaborazione d'intesa tra la Regione, il Ministero per i Beni e le attività culturali ed il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio del piano paesaggistico con specifica considerazione dei valori paesaggistici, concernente l'intero territorio regionale, e all'elaborazione congiunta del piano. Premesso, infatti, che la tutela tanto dell'ambiente quanto dei beni culturali è riservata allo Stato (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.) mentre la valorizzazione dei secondi è di competenza legislativa concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.), qualora la Regione intenda, nel momento della pianificazione paesaggistica, modificare il regime dei beni, è necessario che lo Stato possa interloquire attraverso le forme della concertazione, senza le quali si viola il principio secondo cui solo se il piano paesaggistico è stato elaborato d'intesa, il vincolo paesaggistico che grava sui beni può essere tramutato in una disciplina d'uso del bene stesso”.
“È costituzionalmente illegittimo l'art. 34, comma 3, della legge della Regione Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, nella parte in cui stabilisce che sia il piano strutturale del Comune a indicare le aree in cui la realizzazione degli interventi non è soggetta all'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 87 della legge regionale, anziché il piano regionale paesaggistico con specifica considerazione dei valori paesaggistici. Infatti, l'impronta unitaria della pianificazione paesaggistica, assunta a valore imprescindibile, non derogabile dal legislatore regionale, non consente che le decisioni operative concernenti il paesaggio siano trasferite alla dimensione pianificatoria comunale poiché ciò si porrebbe in contraddizione con il sistema di organizzazione delle competenze delineato dalla legge statale a tutela del paesaggio, che costituisce un livello uniforme di tutela, non derogabile dalla Regione, nell'ambito di una materia a legislazione esclusiva statale, ma anche della legislazione di principio nelle materie concorrenti del governo del territorio e della valorizzazione dei beni culturali”.
Postilla
Nell’inserire gli ultimi aggiornamenti della legge regionale della Toscana per il governo del territorio ci rendiamo conto che non si è provveduto a modificare le norme sulla pianificazione paesaggistica dichiarate incostituzionali dalla Corte. Nella sostanza la legge 1/2005 è in profondo contrasto con il Codice del paesaggio: l’individuazione puntuale e specifica, e la definzione delle regole che devono dettare le condizioni alle trasformazioni dei beni paesaggistici (sia quelli tutelati ope legis, sia quelli aggiuntivi definiti in sede regionale), non avviene nel piano regionale (il PIT), ma è demandato alla pianificazione comunale. Ma si vedano le puntuali osservazioni di Luigi Scano nella cartella dei suoi scritti.
Si direbbe che in Toscana abbia vinto la “devoluscion” di Umberto Bossi. La Toscana sembra oggi divenuta l’unica regione leghista d’Italia.
Forse pensano di risolvere con una sanatoria, costituita da una intesa tra Regione e Stato del tutto particolare. Basta uno scambio di pacche sulle spalle tra Martini e Rutelli per scavalcare leggi nazionali e sentenze costituzionali? (e.s.)