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Luigi De Falco
Il condono degli abusi di Ischia nel decreto su Genova
27 Ottobre 2018
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scienzainrete.it, 26 ottobre 2018. Ogni pretesto è buono per sanare costruzioni abusive ive comprese quelle edificate in aree sottoposte a particolare tutela per l'instabilità geologica o qualità paesaggista. Con commento (e.s.)

scienzainrete.it, 26 ottobre 2018. Ogni pretesto è buono per sanare costruzioni abusive ive comprese quelle edificate in aree sottoposte a particolare tutela per l'instabilità geologica o qualità paesaggista. Con commento (e.s.)

Il decreto 109 del 28 settembre 2018 (“Decreto Genova”), oltre a contenere i due più noti capi sugli "Interventi urgenti per il sostegno e la ripresa economica del territorio del Comune di Genova" e la "Sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti" dispone anche sugli "Interventi nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017". Queste disposizioni "sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori" interessati dal terremoto del 21 agosto 2017".
Con l'articolo 25 intitolato "Definizione delle procedure di condono" che dispone:

1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al presente decreto, i Comuni di cui all'articolo 17, comma 1, definiscono le istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2003, n. 326, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per la definizione delle istanze di cui al presente articolo, trovano esclusiva applicazione le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
2. I comuni di cui all'articolo 17, comma 1, provvedono, anche mediante l'indizione di apposite conferenze dei servizi, ad assicurare la conclusione dei procedimenti volti all'esame delle predette istanze di condono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Il procedimento per la concessione dei contributi di cui al presente decreto e' sospeso nelle more dell'esame delle istanze di condono e la loro erogazione e' subordinata all'accoglimento di dette istanze.

Si sancisce quindi, come sottolinea la petizione di Italia Nostra "l’ammissibilità al condono di tutte le istanze di sanatoria riguardanti le edificazioni abusive realizzate sull’isola di Ischia dal 1983 al 1993 in gran parte non suscettibili di sanatoria secondo le limitazioni della legge 724/94, e tutte quelle abusivamente realizzate dal 1993 al 2003 del tutto escluse in applicazione della legge 326/03".
Quindi ogni pretesto è buono per confermare la pervicace volontà di condonare l'abusivismo urbanistico e incoraggiarne in tal modo la prosecuzione. Tutto ciò nel silenzio oggettivamente complice delle associazioni degli urbanisti italiani. (e.s.)
Senza pudore, molti parlamentari sostengono ancora che l'art 25 del decreto “ponte di Genova” (povera Genova…) si limiti a disciplinare la procedura per snellire i procedimenti - ancora giacenti - di condono sull’isola d’Ischia e così agevolare l’assegnazione dei contributi per la ricostruzione del dopo terremoto. Altri parlamentari credendo di far bene vorrebbero introdurre l’obbligo di sottoporre i condoni a pareri preventivi, attraverso proposte di emendamenti del tutto pleonastici che richiamerebbero la responsabilità delle istituzioni preposte alla tutela di vincoli paesaggistico e idrogeologico invece stringenti (anche di inedificabilità assoluta) esistenti su quelle zone, ma non fanno altro che richiamare disposizioni già esistenti.

Il decreto, invece, stabilisce con ogni evidenza che le istanze di condono presentate ai sensi della legge introduttiva del “terzo condono” in Italia (Berlusconi, l. 326/03), la cui proposizione era già inammissibile nelle zone tutelate, divengano d’incanto "ammissibili" e quelle case che in quei posti non devono stare, pure finanziabili a carico dell’erario pubblico per la loro ricostruzione in quegli stessi posti. Aggiuntivamente, sia i condoni ammessi dalla legge introduttiva del “secondo condono” (Berlusconi, l. 724/94) che soprattutto quelli ex l. 326/03, godrebbero di forte sconto sulle sanzioni pecuniarie, applicandosi quelle infinitamente più basse stabilite dalla legge introduttiva del “primo condono” (Craxi, l. 47/85). Infine, vengono condonati anche “i grandi abusi” (con volume superiore ai 750 metri cubi –all’incirca 250 metri quadrati-) che la legge del “secondo condono” escludeva in quanto limitava la sanatoria solo ai cd “abusi di necessità”.

Chi a suo tempo ha inoltrato un’improponibile domanda per gli abusi compresi tra il 1994 e il 2003 ben sapeva di non poterla presentare, in quanto il condono era del tutto inammissibile secondo la stessa legge. Detti soggetti –oggi premiati!- lo fecero principalmente per bloccare gli effetti delle ordinanze di demolizione, in quanto la legge stabilisce che solo all’esito (negativo) dell’istanza possa procedersi ad abbattere l’abuso: è questa la ragione per la quale non si è mai demolito nulla, con la sfacciata complicità dei Comuni che da anni lasciano dormire le domande negli armadi e delle Regioni che non attivano le procedure sostitutive fissate dalle leggi.

Coloro i quali presentarono un’improponibile domanda (avevano la sfera di cristallo?) sono oggi ulteriormente favoriti rispetto ad altri che -consapevoli della improponibilità- non presentarono alcuna richiesta e magari intanto saranno stati demoliti (certo, pochi) o hanno un procedimento penale in corso e certamente perdente, anche lì con i tempi della giustizia aggravati dalla burocrazia e da ulteriori introduzioni di norme che stabilirebbero procedure per fissare improbabili criteri di priorità nelle demolizioni (vedi ad esempio la legge della Campania n.19/2017 dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 140 del 5 luglio 2018).

E intanto, “campa cavallo” con quel che segue. Ricordiamo pure che la legge consente ai notai di rogitare gli atti di vendita di un immobile anche abusivo purché all'atto stesso sia allegata la copia della domanda di condono (un’altra ragione per la quale tanti presentarono l’istanza ex l. 326). È esemplare il caso dei 74 fabbricati abusivi di Casalnuovo dove 450 abitazioni per un valore commerciale stimato intorno ai 50 milioni di euro, sono state vendute (allegando al rogito la “domandina”) e poi emerse la inammissibilità di quelle istanze (fondate su documenti falsificati per far risultare precedenti al 2003 le costruzioni invece terminate nel 2005), e che in realtà mai erano state esaminate, messe a giacere negli armadi degli uffici comunali. Solo alcuni di quegli edifici furono demoliti, ma i reati penali tutti prescritti.

Un’ultima considerazione. Perché in gran parte del Bel Paese non si demoliscono gli abusi? Secondo procedura dei Tribunali, il giudice che mette finalmente in esecuzione una sentenza di demolizione incarica un tecnico per verificare innanzitutto la convenienza a utilizzare uomini e mezzi del Genio Militare. Il povero tecnico riferirà sistematicamente che resta più conveniente affidare la demolizione alle procedure “ordinarie” per le quali occorre espletare una regolare gara d’appalto e utilizzare i prezzari fissati dal Genio civile regionale, pur impelagandosi in ulteriori complicazioni per via della indispensabile collaborazione dei Comuni, già inadempienti. E perché non demolire con il Genio Militare, dando a tutti la concreta contezza della presenza dello Stato? È presto detto: il tariffario dei lavori edili del Genio Militare ancora vigente è quello concordato con un protocollo del 1995, mai revocato, tra un Ministro ai Lavori Pubblici e uno alla Difesa, che mediamente triplica i prezzi dei tariffari degli uffici regionali del Genio civile ed esclude la demolizione delle opere in sottosuolo (fondazioni, volumi interrati, ecc) e addirittura la bonifica e lo smaltimento delle macerie.

Sicuramente non ce ne vorranno gli abitanti di Genova se l'Associazione Italia Nostra che l'incostituzionalità del provvedimento di legge in discussione (in tutte le salse lo si voglia dipingere) è decisamente palese. Ma non limitiamoci soltanto a quel provvedimento.

Qui la petizione "Basta condoni edilizi" lanciata da Italia Nostra.

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