loader
menu
© 2024 Eddyburg
Stefano Rodotà
I limiti di un diritto. La prepotenza della proprietà
26 Maggio 2013
Temi e principi
Stato, proprietà: argini tra i quali scorre il fiume della libertà oppure incudine e martello per i diritti della persona umana? L'articolo 32 della Costituzione ci garantisce da un lato (“La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”), ma dall'altro?
Stato, proprietà: argini tra i quali scorre il fiume della libertà oppure incudine e martello per i diritti della persona umana? L'articolo 32 della Costituzione ci garantisce da un lato (“La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”), ma dall'altro?

LaRepubblica, 26 maggio 2013

Al cittadino appartiene la proprietà, al sovrano l’impero». Così scriveva il relatore del Codice Napoleone del 1804, uno dei più significativi documenti giuridici della modernità. Due assoluti, dunque, ciascuno dei quali limita l’altro. Si apre così una vicenda che, secondo la tradizione liberale, vede l’assolutismo della proprietà come un limite a quello della sovranità; mentre nella tradizione sociale l’assolutismo proprietario è contestato proprio grazie agli strumenti offerti da una sovranità assoluta.

La riflessione storica offre uno sfondo più largo all’analisi e alla ricostruzione dei rapporti tra proprietà e sovranità, dai quali non si può prescindere, tanto che proprio uno storico, Frederic Maitland, ebbe a scrivere che “l’intero diritto costituzionale sembra a volte nient’altro che un’appendice del diritto di proprietà. Sarebbe disastroso, oltre che stupido, se consigliassi di leggere la storia costituzionale senza studiare il diritto della proprietà terriera”. Considerazioni come questa, tuttavia, non devono indurre a concludere che l’unico rapporto da indagare sia quello tra sovranità e proprietà terriera, trascurando il fatto che, appunto nella modernità, gli elementi costitutivi dello Stato vengono individuati nella sovranità, nel popolo e nel territorio, inteso quest’ultimo come lo spazio dove si esercita la sovranità statale, indipendentemente dai regimi proprietari che il territorio può assumere. La misura della sovranità e della proprietà incide profondamente nella dimensione dei diritti. La prevalenza accordata alla proprietà, infatti, può determinare l’estensione dei diritti politici, com’è accaduto quando lo stesso diritto di voto è stato subordinato a un livello di reddito: la cittadinanza si fa censitaria. Ma quella prevalenza si manifesta come determinante anche nella materia dei diritti civili, dal momento che la disciplina delle relazioni personali e sociali è stata lungamente caratterizzata dalla logica patrimonialistica, dunque dal rapporto istituito con la proprietà. Il riferimento alla cittadinanza è importante, perché l’uscita dal territorio nazionale ha significato, e in troppi casi significa ancora, perdita di una serie di diritti. Proprio la liberazione dal vincolo spaziale, allora, può determinare la pienezza della cittadinanza, intesa come quel fascio di diritti che la persona porta con sé indipendentemente dal luogo in cui si trova.

Si può ben dire che la lotta per i diritti si è svolta, e continua a svolgersi, su due fronti, per sottrarsi alle limitazioni imposte da sovranità e proprietà. Peraltro, nella fase più recente il rapporto con sovranità e proprietà si è profondamente trasformato. La garanzia dei diritti affidata alla sovranità nazionale (il giudice a Berlino) si indebolisce in un mondo globale dove la sovranità svanisce e il garante diventa introvabile. E la proprietà si è insediata nelle nostre società con una rinnovata prepotenza che vuol farne la misura di tutte le cose, in sintonia con un mercato inteso come unica legge “naturale”. Al tempo stesso, però, la logica dei beni comuni torna a indicarci forme diverse di sovranità e l’“opposto della proprietà”.

Ma la scoperta del corpo, il principio del consenso come fondamento dell’autodeterminazione della persona ci parlano di un’altra sovranità, quella che si manifesta nel libero governo del sé, della propria vita. Nel complesso passaggio dal soggetto astratto alla persona costituzionalizzata, riconosciuta nella concretezza del vivere, che caratterizza la fase presente, si realizza un vero e proprio trasferimento di sovranità, testimoniato nella sua forma più radicale proprio dalle parole dell’articolo 32 della Costituzione: “La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Il sovrano non può penetrare in uno spazio proprio della persona. Il patto sociale viene così “rinegoziato”, la cessione di sovranità allo Stato viene circoscritta, la condizione di “suddito” viene revocata in dubbio quando si giunge al nucleo dell’esistenza.

ARTICOLI CORRELATI
5 Settembre 2019
29 Maggio 2019

© 2024 Eddyburg