loader
menu
© 2024 Eddyburg
Adriana Pollice
«Gli spazi privati abbandonati sono beni comuni»
30 Aprile 2014
Decisioni controcorrente, sostenute da un autorevolissino costituzionalista:

«Gli spazi privati abbandonati sono beni comuni; la pro­prietà ha tutela giu­ri­dica solo se ha fina­lità sociali» Fosse la volta buona per far vincere la volontà della Costituzione scritta su quella "materiale" costruita nel trentennio del neoliberismo all'italiana. Il manifesto, 30 aprile 2014

Gestione delle pro­prietà del patri­mo­nio del comune di Napoli per­ce­pite come «beni comuni» attra­verso la frui­zione col­let­tiva di asso­cia­zioni e gruppi che ne faranno richie­sta, inclu­sione nella cate­go­ria di «beni comuni» degli spazi pri­vati abban­do­nati. Que­sto l’oggetto di due deli­bere di giunta che ver­ranno sot­to­po­ste al voto del con­si­glio.

A seguirne l’iter gli asses­sori Fucito e Piscopo, il cam­mino si è svi­lup­pato all’interno dell’Osservatorio sui beni comuni: «E’ la prima volta che si appli­cano gli arti­coli della parte prima, titolo terzo della nostra Costi­tu­zione» spiega Paolo Mad­da­lena, docente di diritto romano e giu­dice costi­tu­zio­nale fino al 2011. «L’ombra lunga della bor­ghe­sia — pro­se­gue — ha messo in secondo piano la nostra Carta, che tutela i diritti delle per­sone, per dare forza uni­ca­mente alle norme deri­vanti dallo Sta­tuto alber­tino, che pri­vi­le­giano la pro­prietà. Ma l’articolo 42 ci dice che la pro­prietà ha tutela giu­ri­dica solo se ha fina­lità sociali. Ci daranno bat­ta­glia, ma siamo attrez­zati a rispon­dere. Oggi gli enti locali sono costretti a inde­bi­tarsi, i pri­vati com­prano il debito inca­me­rando il ter­ri­to­rio. Un cir­colo che pro­duce distru­zione. Va inver­tito il rap­porto: la sovra­nità sul ter­ri­to­rio appar­tiene al popolo che la eser­cita attra­verso gli enti locali».

L’intenzione del comune è asse­gnare i pro­pri spazi (tra cui 391 beni del Dema­nio di cui l’amministrazione ha fatto richie­sta) attra­verso bandi pub­blici. Tutta da orga­niz­zare la rico­gni­zione degli spazi di pro­prietà o asse­gnati in con­ces­sione ai pri­vati in stato di abban­dono. Si tratta di immo­bili desti­nati ad atti­vità indu­striali o com­mer­ciali non più in uso (quar­tieri come Barra e Gian­turco testi­mo­niano la deser­ti­fi­ca­zione indu­striale in atto); edi­fici a desti­na­zione abi­ta­tiva mai com­ple­tati o abban­do­nati per incu­ria o costi di manu­ten­zione; ter­reni incolti o incol­ti­va­bili; orti urbani non più curati. Il pro­ce­di­mento per l’acquisizione pre­vede che il sin­daco inviti con atto noti­fi­cato il pro­prie­ta­rio a rico­sti­tuire una fun­zione sociale sul bene. Il pro­prie­ta­rio deve rispon­dere entro 150 giorni, altri­menti si pro­cede con la dif­fida a pre­sen­tare le pro­prie dedu­zioni nel ter­mine di 60 giorni. In caso di man­cato riscon­tro, l’amministrazione deci­derà, attra­verso le con­sulte civi­che, la desti­na­zione del bene, pro­ce­dendo all’acquisizione. Se lo stato di abban­dono è accer­tato non è pre­vi­sto risarcimento.

ARTICOLI CORRELATI

© 2024 Eddyburg