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Piero Ferretti
Far West Abruzzo: la nuova frontiera del recupero urbano
19 Novembre 2012
Città e rendita
Una puntuale analisi e una denuncia dell’ennesimo provvedimento legislativo con devastanti effetti sul territorio. Scritto per eddyburg, 19 novembre 2012 (m.p.g.)
Una puntuale analisi e una denuncia dell’ennesimo provvedimento legislativo con devastanti effetti sul territorio. Scritto per eddyburg, 19 novembre 2012 (m.p.g.)

Dopo mesi di dibattito, di rinvii, e con maxi-emendamento finale, è stata definitivamente approvata la legge regionale che recepisce il cosidetto decreto sviluppo (art. 5 D.L. 70/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. 106/011).
Una brutta legge che, nella disattenzione generale, solo grazie alla mobilitazione delle associazioni ambientaliste e a una tenace opposizione in Consiglio Regionale del Consigliere del P.R.C., ha perso gli aspetti più aberranti e dirompenti dell’originario progetto di legge.

Un provvedimento voluto soprattutto dall’A.N.C.E., insoddisfatta degli esiti del Piano Casa vigente e del tutto disinteressata all’approvazione della nuova L.U.R. in itinere, che, in verità, non piace a nessuno ed è troppo lontana dalle necessità dei costruttori. Un provvedimento condiviso tiepidamente dalle associazioni di categoria e dai sindacati, preoccupati delle difficoltà che il settore edilizio attualmente attraversa. Un testo avversato con convinzione dalle associazioni ambientaliste Italia Nostra e W.W.F., che vedono illusorio affidare ad ulteriore quantità di costruito la soluzione di una crisi che non si risolve immettendo su un mercato già saturo ulteriori alloggi. Abitazioni che, peraltro, non sono destinate a coloro che ne avrebbero effettivo ed urgente bisogno ma che non sono nelle condizioni di acquistarle.

Di seguito, si richiamano gli aspetti di maggiore criticità della normativa approvata che pare somministrare una sorta di doping estremo al fine di dare un nuovo, quanto effimero vigore ad un settore ormai sfiancato. Invece di promuovere processi virtuosi di riqualificazione urbana ed edilizia attraverso l’incentivazione di interventi e di azioni capaci di contemperare iniziativa privata e interesse pubblico, si preferisce puntare unicamente ad una cosistente valorizzazione della rendita fondiaria urbana, innescando pericolosi conflitti fra riuso del patrimonio esistente e qualità dell’abitare, fra occupazione e qualità dell’ambiente.

In primo luogo, i premi di volumetria (fino al 50% del volume esistente) o di superficie (fino al 35%) sono esageratamente generosi sia per gli interventi su edifici residenziali, sia per quelli non residenziali, soprattutto perché al di fuori di ogni controllo, di qualsiasi possibilità di indirizzo da parte dell’ente pubblico.
Ciò che il Comune può fare con propria deliberazione, atteso che i premi volumetrici e di superficie previsti dal D.L. nazionale si applicano comunque e dappertutto, è l’esclusione di alcune zone del territorio comunale dalle premialità aggiuntive previste nel testo di legge regionale.

La normativa si declina sostanzialmente in termini puramente edilizi, una sorta di Piano casa 2, più flessibile del precedente e soprattutto includente le trasformazioni d’uso. Viene escluso il ricorso al trasferimento dei volumi, operazione complessa che avrebbe richiesto un approccio di tipo pianificatorio; non c’è alcuna possibilità di riflessione sull’assetto urbano come non c’è alcuna considerazione per qualsiasi strumento rivolto alla riqualificazione dei tessuti, di parti di città, a ribadire la sostanziale sfiducia dei costruttori per l’urbanistica e per le capacità di gestione delle pubbliche amministrazioni.

L’articolato prevede, inoltre, una indiscriminata monetizzazione degli standard urbanistici, senza condizioni (di nuovo, monetizzazione comunque e dovunque) peraltro attestandosi non alle superfici previste a tale scopo dai P.R.G., ma ai minimi di legge definiti dal D.M. 1444/68. Insomma potrà accadere che gli ambiti più congestionati e centrali della città, quelli in cui più alta è la rendita di posizione e conveniente la trasformazione, diventino ancor più congestionati per l’accrescimento dei carichi insediativi, attestato che gli spazi per verde e parcheggi saranno reperiti altrove, cioè dove possibili e non dove necessari. Si consideri anche che è consentita la possibilità di deroga ai parametri previsti dai P.R.G. per il controllo della conformazione dell’edificato: i soli limiti all’edificazione, rispetto alle densità, altezze e distanze delle costruzioni, sono quelli previsti nel richiamato decreto ministeriale del 1968. La riqualificazione urbana non è in campo, ciò che interessa sono unicamente gli investimenti privati da incentivare.

Può accadere, come accade a Pescara in una zona strategica per lo sviluppo della città, un’ampia area dismessa fra mare e fiume, che progetti edilizi contrastino con evidenza le scelte compiute attraverso un piano attuativo di iniziativa pubblica da poco adottato. Paradossalmente vengono incentivati interventi che compromettono l’attuazione degli scenari di riqualificazione prefigurati dall’ente pubblico: un paradosso che deriva dalla possibilità prevista dal D.M. di avvalersi, nelle more dell’approvazione delle leggi regionali, anche negli interventi di privati, dei permessi di costruire in deroga ai P.R.G.; con la differenza che, nel caso di interventi pubblici la L. 380/01, art. 14, prevede il pronunciamento del Consiglio Comunale, mentre nel capoluogo abruzzese il permesso in deroga ai privati è stato rilasciato senza ritenere necessario tale adempimento.

Si rinuncia, di fatto, alla principale finalità posta alla base del D.M. ovvero quella di “promuovere e agevolare la riqualificazione delle aree urbane degradate” circoscrivendo i compiti della normativa al rilancio del settore delle costruzioni e alla parziale riqualificazione edilizia. Parziale riqualificazione perché:

- la Regione Abruzzo non ha nel suo repertorio normativo nessuna specifica legge sulla sostenibilità delle costruzioni e pertanto le premialità sono attualmente assegnate sulla base della sola classe energetica (10% del volume esistente per edifici residenziali in classe A e 10% della superficie per edifici non residenziali in classe B), parametro importante ma non esaustivo, in un processo di effettiva riqualificazione ambientale del costruito;

- affidato ad interventi di ristrutturazione o di demolizione e ricostruzione puntuali; interventi introversi, concepiti isolatamente, in cui non entrano in gioco i rapporti con il contesto e quindi incapaci di attivare processi di rigenerazione urbana.

Infine, la legge è applicabile anche alle zone agricole nelle quali, attraverso la complementarietà delle destinazioni, è possibile che si accresca l’estraneità degli edifici esistenti alle pratiche agricole. D’altra parte, la complementarietà degli usi prevista nella normativa regionale può essere variata dai comuni solo in ampliamento della casistica predefinita e non già per escludere, eventualmente, le utilizzazioni ritenute incongrue.

In conclusione quella che poteva presentarsi come un’opportunità per incentivare il recupero dell’edilizia esistente, a fronte del contenimento di occupazione di nuovi suoli non urbanizzati, si trasforma in Abruzzo in una potenziale colata di cemento a partire dalle aree in cui maggiore dovrebbe essere l’attenzione agli aspetti qualitativi e di riorganizzazione urbana.

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