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Anna Maria Bianchi
Decreto del fare, quello che era meglio non fare
23 Agosto 2013
Legislazione nazionale
Analisi del decreto bipartisan (le coppie “alta” e “bassa” sono Letta/Alfano eLupi/Morassut), per disFARE ciò che resta di ragionevole nel governo delterritorio e nella speranza di una città migliore. Dall’ottimo sito webCarteinregola, 21 agosto 2013, che vi consigliamo di frequentare
Analisi del decreto bipartisan (le coppie “alta” e “bassa” sono Letta/Alfano eLupi/Morassut), per disFARE ciò che resta di ragionevole nel governo delterritorio e nella speranza di una città migliore. Dall’ottimo sito webCarteinregola, 21 agosto 2013, che vi consigliamo di frequentare

Premessa
Abbiamo purtroppodovuto “alleggerire” l’articolo delle utili illustrazioni e delle note. L’edizione integraleè visibile qui.
E’ in vigore la “legge 9 agosto 2013, n. 98 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n.194 del 20 agosto 2013 e recante “Conversione in legge, con modificazioni, deldecreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per ilrilancio dell’economia[1] Qualche piccola modificanel passaggio in Camera e Senato non ha cambiato nella sostanza ipotenziali danni da noi segnalati a proposito di alcune novità introdottein tema di edilizia, come l’art. 41, che permette di “installare”case mobili “all’interno di strutture ricettive all’aperto” senza Permesso di Costruire, con il rischio di trasformare icampeggi nei luoghi più suggestivi d’Italia in villaggi turistici vedi post del 31 luglio ) e soprattutto come l’art. 30, che fa sì che “gli interventi diristrutturazione edilizia con modifiche della sagoma non siano più soggetti apermesso di costruire”, ma diventino soggetti asemplice SCIA, Segnalazione Certificata Inizio Attività (> vedi post del 2 agosto), anchese un emendamento ha stabilito che i Comuni dovranno “individuare con propria deliberazione, da adottare entro il 30giugno 2014, le aree nelle quali non è applicabile la segnalazione certificatadi inizio attività per interventi di demolizione e ricostruzione, o pervarianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma“.In compenso è stato introdotto un altro emendamento, proposto dai parlamentarialtoatesini, che consente alle Regioni di derogare dal limite minimo di 10metri delle distanze tra i fabbricati.
Contro questi articoli si erano levate le voci di comitati e associazioniambientaliste come Italia Nostra[2], Carteinregola e la Retedei Comitati per la Qualità Urbanistica di Milano[3], ma qualche voce contraria si èlevata anche in Parlamento[4]: la senatrice PD LucreziaRicchiuti ha presentato un emendamento in Aula che è stato bocciato [5] e anche Cinquestelle pervoce del senatore Martelli si è pronunciato contro le modifiche disagoma [6].
Alla fine comunque gliarticoli sono stati approvati, con un ulteriore emendamento che consentealle Regioni di derogare dal limite minimo di 10 metri delle distanze tra ifabbricati contenuto del D.M. 1444 del 1968[7].
Ciò che, che, come fanotare Michele Sacerdoti[8], ha un precedente: “la Regione Lombardia, nella legge urbanistica 12/2005aveva già dichiarato inapplicabile il decreto [del 1968] ed era stata smentita dai tribunali amministrativiproprio per quanto riguarda le distanze minime tra i fabbricati.”E anche per quanto riguarda la ristrutturazione degli edifici con cambiamentodella sagoma, questa “comprende ora la possibilità dicambiare la sagoma, mentre prima il cambiamento di sagoma qualificaval’intervento come nuova costruzione, sottoponendolo agli indici urbanisticidella zona”. Possibilità che era già stata introdotta dalla Leggeurbanistica della Lombardia, ma che “la Corte Costituzionale aveva stoppato per contrasto con le norme nazionali [9].Numerosi progetti a Milano erano statibloccati dal Comune in seguito alla sentenza della Corte, tra cui un orrendoedificio all’angolo di viale Tunisia con via Lecco. Ora i progetti potrannoripartire».

Continua Sacerdoti: «Il compromesso al ribasso raggiunto tra l’on. Morassut del Pd e ilministro Lupi alla Camera ha riguardato solo l’impossibilità di utilizzare laScia nei centri storici (zone A) al posto del Permesso di costruire finquando i Comuni non definiranno in quali parti dei centri storici si potrannoutilizzare e in quali no[10]. Tuttavia ilPermesso di costruire viene concesso in base al Piano Regolatore del Comune e,come ha evidenziato l’INU «Da sempre la pianificazione urbanistica ricorre alla ristrutturazione ediliziacome massimo intervento consentito quando ha bisogno di scongiurare lademolizione di immobili di interesse storico, architettonico o testimoniale, consentendola demolizione e ricostruzione a parità di volume solo per edifici o tessutiinsediativi privi di valori storici e ambientali». Cioè la maggior parte deiPiani regolatori italiani vincola i centri storici consentendo la ristrutturazione edilizia ma non le nuovi costruzioni, assumendo che con la ristrutturazione edilizia non si possono cambiare le sagome degli edifici.

Per tutelare i centri storici ed altre zone importanti della città non basta quindi individuare della aree in cui non si applica la Scia, bisogna anche cambiare il Piano Regolatore in modo da non consentire il cambiamento di sagoma sugli edifici compresi in queste zone. Altrimenti il Permesso di costruire dovrà comunque autorizzare l’intervento. Rimarrebbe solo la possibilità di opposizione della Commissione Edilizia per motivi estetici, ma di fronte a un ricorso al Tar del proprietario questi motivi potrebbero essere molto deboli. Il PGT di Milano ha previsto che nel centro storico solo gli edifici di valore senza valore culturale, ambientale, estetico e storico-testimoniale possano essere sottoposti a ristrutturazione edilizia con modifica di sagoma, ma questo perché la Legge urbanistica della Regione Lombardia già consente il cambiamento di sagoma nelle ristrutturazioni e il PGT ne ha tenuto conto. A Milano per fortuna la norma sui cortili del nuovo PGT che fissa l’altezza massima uguale a quella preesistente resta salva perché prescinde dal fatto che si tratti di una ristrutturazione o di una nuova costruzione. Ma nelle altre Regioni qual’è la situazione ?». Resta il fatto che anche fuori dal centro storico il cambiamento di sagoma potrà portare a situazioni paradossali come quella mostrata dalle foto pubblicate, che riguarda un intervento a Milano nell’isolato di Via Zambeletti/Via Maiocchi, dove il nuovo fabbricato arriva fino a 4,80 metri dalle abitazioni adiacenti .

E non è molto rassicurante la risposta inviata da Silvia Paparo, Direttore Ufficio per la Semplificazione Amministrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri a Roberto Barabino, Presidente della Rete dei Comitati per la Qualità Urbanistica di Milano:

«Gentile Dr. Barabino,nella predisposizione della nuova disciplina in materia edilizia si è operato nella consapevolezza che la semplificazione non potesse in nessun modo abbassare i livelli di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico. In particolare, la disposizione che assoggetta gli interventi di alterazione della sagoma alla segnalazione certificata di inizio attività non introduce modifiche in senso peggiorativo all’ambiente e al paesaggio. Al contrario, è volta a dare nuovo impulso alle politiche di rigenerazione urbana, a permettere un miglioramento ed una riqualificazione fisica del territorio e ad affrontare la grave crisi del settore, contribuendo all’avvio di investimenti privati.La norma non legittima speculazioni edilizie, né la costruzione di “ecomostri”. Difatti, pur venendo meno il vincolo di sagoma, gli interventi di ricostruzione e di ripristino degli edifici rimangono soggetti al vincolo di volumetria. Ne consegue che è sempre vietato costruire edifici di dimensioni maggiori rispetto a quelli preesistenti e che tutti gli interventi sono, in ogni caso, realizzati nel pieno rispetto del contesto urbanistico in cui si inseriscono. Preme inoltre sottolineare che la semplificazione riguarda unicamente gli interventi di ricostruzione e ripristino di edifici preesistenti e non le nuove costruzioni, le quali, potendo potenzialmente ledere l’aspetto del paesaggio e del contesto urbanistico, sono in ogni caso soggette al rilascio del permesso di costruire. Infine, in sede di conversione del decreto, si è operato in senso maggiormente garantista, ampliando la tutela del paesaggio e del patrimonio storico, artistico e architettonico ed escludendo dall’applicazione della nuova disposizione, oltre agli immobili soggetti a vincoli paesaggistici o culturali, anche aree site in centri storici di particolare pregio, espressamente individuate dai Comuni, con propria deliberazione.Cordiali saluti Cons. Silvia Paparo

Post scriptum: anche se non c’entrano con l’edilizia, in questo decreto diventato legge continuano le scoperte. Segnala l’amico Peppe commentando un articolo su Repubblica di Genova (Re_Ge_22_8_13_decretofare_nautica): »Siccome il settore della nautica (come tutto il resto) è in crisi, si cerca di sostenerlo, quasi avesse un suo speciale valore sociale. Come? Si esenta da ogni tassa il proprietario di barca fino a 14 metri (quattordici!) e si dimezzano le tasse ai proprietari di barche fino a 20 metri (venti!), cioè di yacht. Costoro non pagano niente o pagano la metà, mentre mettiamo chi ha un trabiccolo per vendere ortaggi, con cui lavora, paga al posto suo. E questo nel momento in cui per recuperare i mancati introiti di una tassa se pur rozzamente progressiva (Imu), si aumentano le marche da bollo, le accise, le tasse sui fiammiferi, sulla spazzatura, e altre imposte indirette, fregando i poveracci. E nessuno parla» FORSE CONVERREBBE RIBATTEZZARLO IL DECRETO DEL FARE…FAVORI

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