Il manifesto, 23 gennaio 2016
Il governo (palazzo Chigi e il ministero dell’interno) difende la legge elettorale con una strategia unica in tutti i tribunali dove l’Italicum è stato portato in giudizio — con l’accusa di violazione del diritto di voto dei cittadini, ma con l’obiettivo dichiarato di far arrivare la legge alla Consulta e ottenerne la bocciatura come fu per il Porcellum. Presentati in quasi tutti i tribunali dei capoluoghi regionali, i ricorsi saranno esaminati per la gran parte prima del prossimo 1 luglio, il giorno in cui scadrà la «clausola di salvaguardia» e l’Italicum entrerà pienamente in vigore. I primi ricorsi saranno discussi a inizio febbraio (Genova il giorno 1, Potenza il 2, Trieste il 3 e Messina il 5) e in preparazione di quelle udienze l’avvocatura dello stato sta presentando, in ogni tribunale, le sue risposte alle argomentazioni dei cittadini ricorrenti. Sono identiche e documentano per la prima volta le ragioni di difesa dell’Italicum da parte del governo, al di là dello slogan renziano «è una legge che presto ci copierà tutta Europa» (cosa che, trascorsi nove mesi da quanto è stata approvata, non risulta stia accadendo).
Abbiamo letto le memorie presentate dalle avvocature distrettuali di stato per conto di palazzo Chigi e Viminale a Genova, Trieste e Milano. Nel capoluogo lombardo pende un ricorso diverso (per risarcimento del danno, avvocati Bozzi e Tani), che ha tempi di esame più lunghi ma che è in uno stadio più avanzato rispetto agli atri: al termine dell’udienza di giovedì scorso il giudice si è riservato di decidere. Nello schema di ricorso messo a punto (dall’avvocato Felice Besostri) per il «Coordinamento per la democrazia costituzionale» sono individuate una quindicina di cause di incostituzionalità dell’Italicum. Il governo risponde a tutte, a cominciare da quella che è considerata tra le più evidenti dai ricorrenti: il fatto che la legge elettorale sia stata approvata — alla camera — con il ricorso alla fiducia. Il che sembrerebbe escluso dalla Costituzione che all’articolo 72 prevede che «la procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale». Una previsione che ha peraltro confermato appena tre giorni fa proprio il presidente del Consiglio, che intervenendo al senato sulla revisione costituzionale ha detto: «Il punto vero però è che le riforme costituzionali non fanno mettere le fiducia, ma hanno restituito fiducia agli italiani». Su quel «non fanno mettere la fiducia» speculerà il coordinamento, visto che il riferimento costituzionale è unico sia per le leggi di revisione che per la legge elettorale. Nuove memorie saranno presentate ai giudici dei 19 tribunali individuati per i ricorsi. Intanto l’avvocatura ha risposto sostenendo che la questione di fiducia non ha fatto venir meno la votazione dell’Italicum «articolo per articolo» dunque deve intendersi perfettamente regolare. Peccato però che una volta chiesta la fiducia la discussione sul testo si interrompe e si passa a votare a favore o contro il governo (avviene sempre ed è avvenuto anche per la legge elettorale). C’è un precedente del 1980 nel quale la giunta della camera (presidente Iotti) stabilì che il voto sulla questione di fiducia «dà vita a un iter autonomo e speciale» ma la presidente Boldrini nell’ammetterlo sull’Italicum non ha voluto seguirlo. Al senato, poi, è successo anche di peggio, dal momento che a dicembre la commissione decise di portare il testo in aula senza relatore (Renzi aveva fretta), senza dunque concludere la «normale» fase referente. Curioso poi che tra le ragioni dell’avvocatura venga citato l’ostruzionismo del senatore Calderoli e dei suoi milioni di emendamenti. Non ammettere la possibilità della fiducia, scrivono gli avvocati del governo, «comporterebbe con ogni probabilità il blocco dei lavori». Ma quel precedente riguarda la riforma costituzionale, quando la questione di fiducia non fu posta e l’ostruzionismo superato con altre tecniche (il cosiddetto «canguro»).
In alte parti delle memorie dell’avvocatura di stato si sostiene la necessità dell’alto premio di maggioranza previsto dall’Italicum per proteggere la maggioranza «dai frequentissimi cambi di partito o di gruppo parlamentare»; argomento interessante provenendo da un governo che esattamente grazie a questi cambi è riuscito ad approvare le sue riforme. Infine, alla tesi dei ricorrenti che un ballottaggio tra liste per la formazione dell’organo legislativo come quello introdotto dall’Italicum, «non è previsto in nessun ordinamento democratico conosciuto», il governo replica che non è così. Perché c’è in Valle d’Aosta, e in Toscana.