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Vezio De Lucia e Giancarlo Storto
Consumo di suolo: audizione al Senato
9 Febbraio 2019
Proposte di legge
Un contributo presentato nell'Audizione delle commissioni 9° e 13° riunite, riguardante i disegni di legge presentati al Senato in materia di consumo del suolo. (m.b.)

Siamo persuasi che una normativa che si ponga l’obiettivo di impedire l’ulteriore consumo di suolo debba prevedere procedure realmente efficaci e modalità applicative tempestive e omogenee sull’intero territorio nazionale. In questa direzione risulta di oggettivo impedimento delegare le Regioni ad emanare proprie leggi per regolamentare la materia, non solo per i tempi che potrebbero risultare smisuratamente diluiti vanificando la finalità della normativa nazionale che deve contenere quale elemento qualificante un deciso carattere di urgenza, ma anche – e soprattutto – perché le Regioni non hanno dimostrato, con poche eccezioni, la necessaria sensibilità alla tutela dell’ambiente (per tutti valga la vicenda dei piani paesaggistici) e al mantenimento nella sfera pubblica delle decisioni concernenti il governo del territorio (da ultimo la legge urbanistica dell’Emilia Romagna).

È quindi indispensabile formulare norme che risultino, senza mediazioni, immediatamente operative per i Comuni. In che modo? Facendo capo alla legislazione esclusiva dello Stato a norma del 2° comma dell’art. 117 della Costituzione, in particolare alla lettera s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali. Che forse lo stop al consumo del suolo non coincide perfettamente con la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali?
Viceversa i disegni di legge in discussione al Senato fanno tutti riferimento al governo del territorio, materia compresa fra quelle elencate al 3° comma dell’art. 117, che riguarda la legislazione concorrente. “Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, – recita il 3° comma dell’art. 117 – salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato”. Le proposte di cui discutiamo sono quindi “principi fondamentali” (1) la cui efficacia si realizza solo, se e quando le Regioni decidono di dotarsi di proprie leggi per l’attuazione di quei principi.

Un’altra questione meritevole di riflessione riguarda l’arco temporale per l’azzeramento del consumo del suolo. I disegni di legge in esame, quasi tutti, propongono un avvicinamento graduale all’obiettivo con un orizzonte, per il suo pieno raggiungimento, fissato in un’altra era: l’anno 2050. Per questa ragione i titoli dei provvedimenti proposti si riferiscono alla riduzione ovvero al contenimento del consumo del suolo mentre sarebbe indispensabile assumere come obiettivo fondamentale quello d’impedire subito l’ulteriore consumo del suolo, come prevede solo il disegno di legge Nugnes Fattori. Basta ricordare la condizione disastrosa della città di Roma che continua a dissipare il territorio a ritmo vertiginoso con nuovi insediamenti all’esterno del Grande raccordo autostradale con densità inverosimili (anche meno di 20 ab/ha). Roma non è più una città, ma un agglomerato senza fine, senza forma e senza memoria. E sarà sempre peggio se non si ferma subito il consumo del suolo.

Che quest’obiettivo sia immediatamente perseguibile lo dimostrano due importanti esempi

  1. il piano regolatore di Napoli del 2004, l’unico piano di una grande città italiana che non prevede consumo di suolo, non ci sono zone di espansione, solo ristrutturazione e riqualificazione. E l’attuazione continua con regolarità e con il sostanziale consenso degli operatori;
  2. la legge regionale urbanistica della Toscana (65/2014), fortemente voluta dall’allora assessore Anna Marson, che obbliga ogni Comune a dividere il proprio territorio in due parti: quella urbanizzata e quella rurale. Le nuove edificazioni vanno concentrate all’interno del territorio urbanizzato, all’esterno non sono consentite nuove residenze. Sono eccezionalmente possibili altre destinazioni solo se la Regione verifica che non ci sono alternative nell’area vasta circostante.

Dalla legge regionale toscana è utile riportare anche la definizione di territorio urbanizzato, dal punto di vista urbanistico parametro primario ed essenziale, mentre le proposte in esame si dilungano in complesse definizioni di una pluralità di termini che rischiano di complicare inutilmente l’efficacia del provvedimento. La definizione di territorio urbanizzato nella legge toscana (3° comma, art. 4) è la seguente: “Il territorio urbanizzato è costituito dai centri storici, le aree edificate con continuità dei lotti a destinazione residenziale, industriale e artigianale, commerciale, direzionale, di servizio, turistico-ricettiva, le attrezzature e i servizi, i parchi urbani, gli impianti tecnologici, i lotti e gli spazi inedificati interclusi dotati di opere di urbanizzazione primaria.”


I disegni di legge oggetto dell'audizione sono:
86, De Petris e altri,
Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo nonché delega al Governo in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate.
164, Nugnes e Fattori,
Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo, di riuso del suolo edificato e per la tutela del paesaggio.
438, Gallone e altri, Disposizioni in materia di riqualificazione delle aree urbane degradate.
572, Nastri, Agevolazioni per la riduzione del consumo del suolo, il recupero delle aree urbane e il riuso del suolo edificato, mediante un credito d’imposta per l’acquisto di fabbricati da restaurare.
715, Dommo, Promozione di iniziative locali per il recupero di terreni abbandonati e la creazione di orti sociali.
843, Taricco e altri, Misure per il contenimento del consumo del suolo e il riuso del suolo edificato e deleghe per la disciplina in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate e per la definizione di incentivi di natura fiscale.
866, Nastri, Norme per il contenimento del consumo del suolo e la rigenerazione urbana, la tutela e la valorizzazione dell’agricoltura e modifica all’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la messa in sicurezza del territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico.



Note

  1. Nel 1° comma dell’art.1 del disegno di legge AS 164 delle senatrici Nugnes e Fattori si legge infatti che “la presente legge [...] stabilisce i principi fondamentali [corsivo nostro] per la tutela del suolo e delle sue funzioni, anche al fine di promuovere e tutelare l’ambiente, il paesaggio e l’attività agricola nonché di impedire l’ulteriore consumo di suolo”. Idem nel 1° comma dell’art. 1 del disegno di legge AS 86 della senatrice De Petris e altri.
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