Le modifiche introdotte nella manovra dividono enti e sovrintendenze sull'efficacia della riforma.
Sono entrate in vigore il 3 agosto, insieme alle altre norme della manovra 2011-2012, le modifiche alla legge 241/1990 con la riforma (l'ennesima) della conferenza di servizi. L'obiettivo è evitare che l'assenza di qualche amministrazione (compresi i soprintendenti, esclusa la Via) o un parere incompleto delle Pa di tutela possa impedire la chiusura dell'iter. Molti i consensi a questa riforma dai soggetti responsabili di Regioni e provveditorati alle Opere pubbliche. I soprintendenti però sottolineano: paradossalmente i nostri poteri potrebbero rafforzarsi. E il ministero delle lnfrastrutture frena: sarà difficile scavalcare i Beni culturali. La stessa storia della 241 è d'altra parte lastricata di riforme mancate. Sul fascicolo «Commenti e Norme» il testo della manovra 2011-12 con le note agli articoli interessanti per l'edilizia, il tabellone di sintesi e i commenti.
La conferenza di servizi sembra a volte assomigliare a Scilla, il mostro mitologico a più teste che blocca insieme a Cariddi il passaggio alle navi di Ulisse. Appena si taglia una testa, si rimuove un ostacolo che frena la chiusura dell'iter, ne spunta un altro.
POTERI DI VETO, LA STORIA.
Prendiamo l'esempio del potere di veto delle singole amministrazioni. La conferenza di servizi nacque nel 1990 con il principio dell'unanimità. Nel 2000 si cambia, consentendo di chiudere la conferenza anche «a maggioranza». Per : 1) il Consiglio di Stato aveva già chiarito nel 1997 che alle opere di interesse statale si deve applicare il Dpr 383/1994, che continua a stabilire il principio dell'unanimità; 2) non si sa come calcolare i voti (numero di enti? numero di abitanti?), e dunque la norma resta inattuata. Nel 2005 ci si riprova, stabilendo che la conferenza sì chiude sulla base delle «posizioni prevalenti». Tuttavia: 1) continua a essere non chiarito il metodo di calcolo delle posizioni prevalenti ; 2) la giurisprudenza va sostenendo che la conferenza non può superare il dissenso di un Comune sulla localizzazione urbanistica di un'opera; 3) restano escluse le opere di competenza statale. Nel 2009, infine, modificando il Dpr 383/1994, si estende la norma sulla chiusura a posizioni prevalenti anche alle opere di interesse statale. Ma che succede? Si rafforza di fatto il potere delle Regioni, che finiscono quasi sempre per spalleggiare i Comuni.
NOVITÀ 2009. UN BILANCIO
A spiegare il paradosso è uno dei principali responsabili di conferenze di servizi al ministero delle Infrastrutture, che non vuole essere citato: «La chiusura a posizione prevalente racconta l'abbiamo applicata subito, dopo la legge 28 gennaio 2009, n. 2. Mentre prima le conclusioni le tiravamo noi, ora la decisione va presa insieme alle Regioni, il cui ruolo si rafforza». L'intesa della Regione resta indispensabile infatti, scavalcabile solo con rinvio al Consiglio dei ministri. «Sono capitati spiega casi di dissenso, e li abbiamo superati con il concerto della Regione. Il potere di veto in teoria è sparito, ma in pratica le Regioni tendono a coprire le rivendicazioni dei Comuni». Poi resta il nodo della competenza dei Comuni nella localizzazione urbanistica di un'opera. «Non possiamo scavalcarla» ci dice ad esempio Silvano Vernizzi, direttore Infrastrutture della Regione Veneto, sub-commissario per la terza corsia A4 Mestre-Trieste. Che aggiunge: «Non abbiamo mai chiuso una conferenza a parere prevalente. Se serve una variante il Comune dissenziente non la fa, e poi non si può procedere. Se l'opera non è in legge obiettivo i Comuni di fatto continuano ad avere potere di veto. Molte nostre opere stradali sono bloccate per questo». «La localizzazione urbanistica spiegano però al Ministero per noi è scavalcabile. Sempre però d'intesa con la Regione». E così si rientra nel circolo Vizioso. Chi continua a credere, invece, nella riforma del 2009 è Autostrade per l'Italia: «E stata una novità per noi importantissima spiega Gennarino Tozzi, direttore Nuove opere che ha tolto il potere di veto agli enti locali e fa anche da deterrente nel moderare le loro richieste». «Nell'ultimo anno tuttavia racconta non ci sono capitati casi di dissenso».
L'ULTIMA RIFORMA
Le novità, contenute nella manovra (scheda qui sopra, testo e commenti su «Commenti e Norme») hanno soprattutto l'obiettivo di consentire di chiudere la conferenza anche se qualche ente è assente, o esprime pareri interlocutori. Sono in molti a sottolineare l'importanza della novità. «Sono innovazioni che aspettavamo da tempo» dice ad esempio Donato Carlea, provveditore alle Opere pubbliche Campania-Molise: «E molto frequente che ci siano assenze o pareri confusi in conferenza di servizi. Da parte di chi? Soprintendenze e assessorati regionali. Ora non avranno più alibi». D'accordo Mario Rossetti, direttore Infrastrutture Regione Lombardia: «Sì, capita di frequente che ci siano assenze, soprattutto da parte degli organismi statali di tutela. La norma dovrebbe superare queste inerzie». Sulla stessa linea Silvano Vernizzi: «Obbligheranno le soprintendenze a esprimersi, o altrimenti si potrà andare avanti. Capita di frequente che non si presentino». Ma i soprintendenti si difendono con il coltello fra i denti: «Siamo sommersi di conferenze di servizi racconta il sovrintendente ai Beni architettonici e paesistici della Lombardia, Alberto Artioli i Comuni la convocano anche per sistemare una roggia! Siamo sommersi di pratiche poi dalla norma in vigore dal gennaio, che ci obbliga a dare pareri vincolanti su tutte le pratiche paesistiche (anziché delegarle ai Comuni come in precedenza, ndr). Ma per ora reggiamo l'urto».
Ancora più agguerrito un sovrintendente donna di un'area a elevato valore architettonico paesistico (che non vuole essere citata): «Se qualcuno pensava che con quella norma avremmo allentato i controlli, beh è avvenuto il contrario: ora controlliamo tutto direttamente!». «C'è un abuso di conferenza di servizi, e spesso chi la convoca non rispetta i tempi di legge (15 giorni dalla convocazione), o manda tardi la documentazione, o la manda incompleta e illeggibile. Vorrà dire che anziché chiedere il rinvio per rispettare la legge manderemo il parere negativo per mancanza di documentazione. Anziché semplificarsi, le cose rischiano di complicarsi». «Tuttavia aggiunge la norma potrebbe anche essere positiva. Può essere vero che qualche mio collega non si esprime per non assumersi la responsabilità. Ora invece sarà costretto a farlo, e dunque il nostro controllo sarà più forte». Scettico sull impatto della norma anche il nostro dirigente al ministero delle Infrastrutture: «o i miei dubbi che si possa chiudere la conferenza senza il parere delle soprintendenze. C'è una tutela costituzionale, il rischio ricorsi sarebbe enorme».