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Art. 1 - Finalità

1. La Regione del Veneto promuove misure per il sostegno del settore edilizio attraverso interventi finalizzati al miglioramento della qualità abitativa per preservare, mantenere, ricostituire e rivitalizzare il patrimonio edilizio esistente nonché per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e delle fonti di energia rinnovabili.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche agli edifici soggetti a specifiche forme di tutela a condizione che gli interventi possano essere autorizzati ai sensi della normativa statale, regionale o dagli strumenti urbanistici e territoriali.

3. Nel caso di edifici che sorgono su aree demaniali o vincolate ad uso pubblico, gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 sono subordinati allo specifico assenso dell’ente titolare della proprietà demaniale o tutore del vincolo.



Art. 2 - Interventi edilizi

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali, comunali, provinciali e regionali, è consentito l'ampliamento degli edifici esistenti nei limiti del 20 per cento del volume se destinati ad uso residenziale e del 20 per cento della superficie coperta se adibiti ad uso diverso.

2. L’ampliamento di cui al comma 1 deve essere realizzato in aderenza rispetto al fabbricato esistente o utilizzando un corpo edilizio contiguo già esistente; ove ciò non risulti possibile oppure comprometta l’armonia estetica del fabbricato esistente può essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio separato, di carattere accessorio e pertinenziale.

3. Nei limiti dell’ampliamento di cui al comma 1 sono da computare l’eventuale recupero dei sottotetti esistenti al 31 marzo 2009 aventi le caratteristiche di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 6 aprile 1999, n. 12 “Recupero dei sottotetti esistenti a fini abitativi” con esclusione dei sottotetti esistenti oggetto di contenzioso in qualsiasi stato e grado del procedimento.

4. In caso di edifici composti da più unità immobiliari l'ampliamento può essere realizzato anche separatamente per ciascuna di esse, compatibilmente con le leggi che disciplinano il condominio negli edifici, fermo restando il limite complessivo stabilito al comma 1. In ipotesi di case a schiera l’ampliamento è ammesso qualora venga realizzato in maniera uniforme con le stesse modalità su tutte le case appartenenti alla schiera.

5. La percentuale di cui al comma 1 è elevata di un ulteriore 10 per cento nel caso di utilizzo di tecnologie che prevedano l’uso di fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 Kwh., ancorché già installati.



Art. 3 - Interventi per favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente

1. La Regione promuove la sostituzione e il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente mediante la demolizione e ricostruzione degli edifici realizzati anteriormente al 1989 e legittimati da titoli abilitativi che necessitano di essere adeguati agli attuali standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza.

2. Per incentivare gli interventi di cui al comma 1 finalizzati al perseguimento degli attuali standard qualitativi architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali, comunali, provinciali e regionali, sono consentiti interventi di integrale demolizione e ricostruzione che prevedano aumenti fino al 40 per cento del volume esistente per gli edifici residenziali e fino al 40 per cento della superficie coperta per quelli adibiti ad uso diverso, purché situati in zona territoriale propria e solo qualora per la ricostruzione vengano utilizzate tecniche costruttive di cui alla legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 “Iniziative ed interventi regionali a favore dell’edilizia sostenibile”. A tali fini la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, integra le linee guida di cui all’articolo 2 della legge regionale n. 4/2007, prevedendo la graduazione della volumetria assentibile in ampliamento in funzione della qualità ambientale ed energetica dell’intervento.

3. La percentuale del 40 per cento può essere elevata al 50 per cento nel caso in cui l’intervento di cui al comma 2 comporti una ricomposizione planivolumetrica con forme architettoniche diverse da quelle esistenti comportanti la modifica dell’area di sedime nonché delle sagome degli edifici originari e sia oggetto di un piano attuativo ai sensi della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e successive modificazioni.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso che gli edifici siano demoliti o in corso di demolizione sulla base di un regolare titolo abilitativo, purché, all’entrata in vigore della presente legge, non sia già avvenuta la ricostruzione.



Art. 4 - Interventi per favorire la riqualificazione degli insediamenti turistici e ricettivi

1. Fermo restando quanto consentito dagli articoli 1, 2 e 3 è possibile ampliare fino al 20 per cento le attrezzature all’aperto di cui all’allegato S/4 lettera b) e lettera d) numeri 1) e 2) della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”, anche se ricadenti in area demaniale.

2. Nell’ipotesi in cui gli insediamenti turistici, ricettivi e ricreativi effettuino investimenti nell’ambito degli interventi di cui al comma 1, le concessioni demaniali marittime si intendono prorogate per la durata massima prevista dalle vigenti normative nazionali e regionali.



Art. 5 - Interventi per favorire l’installazione di impianti solari e fotovoltaici

1. Non concorrono a formare cubatura le pensiline e le tettoie realizzate su abitazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, finalizzate all’installazione di impianti solari e fotovoltaici, così come definiti dalla normativa statale, di tipo integrato o parzialmente integrato, con potenza non superiore a 6 kWp.

2. Le pensiline e le tettoie di cui al comma 1 e gli impianti aderenti, non aderenti, integrati e non integrati con potenza di picco non superiore a 6KW sono realizzabili anche in zona agricola e sono sottoposte a denuncia di inizio attività (DIA) in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive modificazioni.

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche tipologiche e dimensionali delle pensiline e tettoie di cui al comma 1.



Art. 6 - Titolo abilitativo edilizio e procedimento

1. Le disposizioni della presente legge di carattere straordinario prevalgono sulle norme dei regolamenti degli enti locali e sulle norme tecniche dei piani e regolamenti urbanistici contrastanti con esse.

2. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono sottoposti a denuncia di inizio attività (DIA) ai sensi degli articoli 22 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e successive modifiche e integrazioni.

3. La DIA deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) attestazione del titolo di legittimazione;

b) asseverazione del professionista abilitato che sottoscrive la DIA, con la quale attesta la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi vigenti e a quelli eventualmente adottati, come integrati dalle norme di cui alla presente legge, nonché la sussistenza di tutte le condizioni cui la presente legge subordina la realizzazione dell’intervento;

c) elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio e dallo strumento urbanistico vigente;

d) parere dell’autorità competente ai sensi dell’articolo 23, comma 4, del DPR n. 380/2001 e successive modificazioni, nel caso di intervento su immobile vincolato;

e) documenti previsti dalla parte seconda del DPR n. 380/2001 qualora ne ricorrano i presupposti;

f) autocertificazione sulla conformità del progetto alle norme di sicurezza e a quelle igienico-sanitarie.

4. L’esecuzione dei lavori è in ogni caso subordinata agli adempimenti previsti dall’articolo 90, comma 9, lettera c) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.



Art. 7 - Oneri e incentivi

1. Per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3, il contributo di costruzione è ridotto del 60 per cento nell’ipotesi di edificio o unità immobiliari destinati a prima abitazione del proprietario o dell’avente titolo.

2. I comuni possono stabilire ulteriori incentivi di carattere economico in caso di utilizzo delle tecniche costruttive della bioedilizia o che prevedano il ricorso alle energie rinnovabili.



Art. 8 - Elenchi

1. I comuni, a fini conoscitivi, provvedono ad istituire ed aggiornare l'elenco degli ampliamenti autorizzati ai sensi degli articoli 2, 3 e 4.



Art. 9 - Ambito di applicazione

1. Gli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non trovano applicazione per gli edifici:

a) ricadenti all’interno dei centri storici ai sensi dell’articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765”;

b) vincolati ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive modificazioni;

c) oggetto di specifiche norme di tutela da parte degli strumenti urbanistici e territoriali che non consentono gli interventi edilizi previsti dai medesimi articoli 2, 3 e 4;

d) ricadenti nelle aree di inedificabilità assoluta di cui all’articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 “Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie”, o di quelle dichiarate inedificabili per sentenza o provvedimento amministrativo;

e) anche parzialmente abusivi soggetti all'obbligo della demolizione;

f) aventi destinazione commerciale qualora siano volti ad eludere o derogare le disposizioni regionali in materia di programmazione, insediamento ed apertura di grandi strutture di vendita, centri commerciali e parchi commerciali;

g) ricadenti in aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica e nelle quali non è consentita l’edificazione ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni.

2. Con gli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non può essere modificata la destinazione d’uso degli edifici, tranne nel caso di cui all’articolo 2, comma 2, in relazione all’ampliamento realizzato mediante l’utilizzo di un corpo edilizio contiguo già esistente. In ogni caso gli ampliamenti sono consentiti esclusivamente su aree che abbiano una destinazione compatibile con la destinazione d’uso dell’edificio da ampliare.

3. Gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 che riguardano la prima casa di abitazione si applicano, fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, sin dall’entrata in vigore della presente legge.

4. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono subordinati all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria ovvero al loro adeguamento in ragione del maggiore carico urbanistico connesso al previsto aumento di volume o di superficie degli edifici esistenti, ad esclusione degli interventi realizzati sulla prima casa di abitazione.

5. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4, i comuni entro il termine del 30 ottobre 2009 deliberano, sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale, se o con quali ulteriori limiti e modalità applicare la normativa di cui agli articoli 2, 3 e 4. Decorso inutilmente tale termine la Giunta regionale, entro i successivi quindici giorni, nomina un commissario ad acta con il compito di convocare, entro e non oltre dieci giorni, il consiglio comunale ai fini dell’eventuale adozione del provvedimento.

6. L'istanza intesa ad ottenere il titolo abilitativo per gli ampliamenti di cui all’articolo 2 riguarda anche i fabbricati il cui progetto o richiesta del titolo abilitativo edilizio siano stati presentati al comune entro il 31 marzo 2009. Per gli edifici residenziali in zona agricola l’ampliamento del 20 per cento qualora sia realizzato sulla prima casa di abitazione, è calcolato sulla volumetria massima assentibile ai sensi della vigente normativa.

7. Le istanze relative agli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 devono essere presentate entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed i relativi interventi, ad esclusione di quelli sulla prima casa di abitazione, non possono iniziare prima del decorso del termine di cui al comma 5 e comunque non prima del rilascio del titolo edilizio ove previsto.

8. Sono fatte salve le disposizioni in materia di distanze previste dalla normativa statale vigente.

9. È comunque ammesso l’aumento della superficie utile di pavimento all’interno del volume autorizzato, nel rispetto dei parametri igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.



Art. 10 - Ristrutturazione edilizia

1. Nelle more dell’approvazione della nuova disciplina regionale sull’edilizia, ai fini delle procedure autorizzative relative alle ristrutturazioni edilizie ai sensi del DPR n. 380/2001:

a) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR n. 380/2001, anche al fine di consentire l’utilizzo di nuove tecniche costruttive, possono essere realizzati con l’integrale demolizione delle strutture murarie preesistenti, purché la nuova costruzione sia realizzata con il medesimo volume o con un volume inferiore e all’interno della sagoma del fabbricato precedente;

b) gli interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), del DPR n. 380/2001, qualora realizzati mediante integrale demolizione e ricostruzione dell’edificio esistente, per la parte in cui mantengono volumi e sagoma esistenti sono considerati, ai fini delle prescrizioni in materia di indici di edificabilità e di ogni ulteriore parametro di carattere quantitativo, ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR n. 380/2001 e non nuova costruzione, mentre è considerata nuova costruzione la sola parte relativa all’ampliamento che rimane soggetta alle normative previste per tale fattispecie.



Art. 11 - Interventi a favore dei soggetti disabili

1. La realizzazione degli interventi di cui alla presente legge funzionali alla fruibilità di edifici adibiti ad abitazione di soggetti riconosciuti invalidi dalla competente commissione, ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, dà diritto alla riduzione delle somme dovute a titolo di costo di costruzione in relazione all’intervento, in misura del 100 per cento, sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 “Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche”.



Art. 12 - Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 “Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche”

1. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 dopo le parole “n. 104/1992” sono aggiunte le parole “o riconosciuti con una invalidità civile superiore al 75 per cento ai sensi della legge 15 ottobre 1990 n. 295 “Modifiche ed integrazioni all’articolo 3 del D.L. 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti””.

2. Al comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 16, le parole “120 metri cubi” sono sostituite dalle parole “150 metri cubi”.



Art. 13 - Dichiarazione d’urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Indice

TITOLO I - PRINCIPI

Art. 1 - Principi fondamentali

TITOLO II - PIANIFICAZIONE REGIONALE

Art. 2 - Natura e obiettivi del piano territoriale paesistico

Art. 3 - Impianto normativo del PTP

Art. 4 - Contenuto del PTP

Art. 5 - Varianti al PTP

Art. 6 - Riconsiderazione del PTP

Art. 7 - Misure di salvaguardia riguardanti le varianti al PTP e relative deroghe

Art. 8 - Deroghe alle determinazioni del PTP

Art. 9 - Attuazione del PTP e controllo dinamico della stessa

Art. 10 - Disciplina degli altri strumenti regionali aventi attinenza con la pianificazione urbanistica e/o paesaggistica

TITOLO III - PIANIFICAZIONE COMUNALE

Art. 11 - Piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico

Art. 12 - Contenuti ed elaborati del PRG

Art. 13 - Adeguamento dei PRG

Art. 14 - Modifiche e varianti al PRG

Art. 15 - Procedure per la formazione, l'adozione e l'approvazione delle varianti sostanziali al PRG

Art. 16 - Procedure per la formazione, l'adozione e l'approvazione delle varianti non sostanziali al PRG

Art. 17 - Procedure per la formazione e l'approvazione delle modifiche al PRG

Art. 18 - Pubblicazione di varianti previste da leggi di settore

Art. 19 - Riconsiderazione del PRG

Art. 20 - Misure di salvaguardia

Art. 21 - Mezzi di conoscenza e di informazione

Art. 22 - Zone territoriali

Art. 23 - Spazi da riservare per i servizi locali e limiti di densità edilizia, altezza e distanza

Art. 24 - Indici urbanistici

Art. 25 - Azione delle Comunità montane

TITOLO IV - ACCORDI - INTESE - OPERE PUBBLICHE COMUNALI, INTERCOMUNALI E DELLE COMUNITÀ MONTANE - STRUTTURE PER RADIOTELECOMUNICAZIONI - IMPIANTI DI ENERGIA EOLICA

Art. 26 - Accordi di programma

Art. 27 - Procedura di formazione degli accordi di programma

Art. 28 - Pubblicazione degli accordi di programma

Art. 29 - Intesa per le opere di interesse regionale

Art. 30 - Intesa per le opere pubbliche di interesse statale

Art. 31 - Opere pubbliche comunali, intercomunali e delle Comunità montane

Art. 32 - Strutture per le radiotelecomunicazioni

Art. 32 bis - Disposizioni relative agli impianti di energia eolica

TITOLO V - AMBITI INEDIFICABILI

CAPO I - AREE BOSCATE, ZONE UMIDE E LAGHI, TERRENI SEDI DI FRANE, A RISCHIO DI INONDAZIONI, DI VALANGHE O SLAVINE

Art. 33 - Aree boscate

Art. 34 - Zone umide e laghi

Art. 35 - Classificazione dei terreni sedi di frane o di fenomeni di trasporto in massa e relativa disciplina d'uso

Art. 36 - Disciplina d'uso dei terreni a rischio di inondazioni

Art. 37 - Classificazione dei terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine e relativa disciplina d'uso

Art. 38 - Compiti dei Comuni

CAPO II - FASCE DI RISPETTO

Art. 39 - Disposizioni comuni

Art. 40 - Fasce di rispetto stradali

Art. 41 - Fasce di rispetto dei corsi d'acqua e delle vasche di carico

Art. 42 - Fasce di tutela, rispetto e protezione delle captazioni e delle opere di stoccaggio delle acque per consumo umano

Art. 43 - Ulteriori fasce di rispetto

TITOLO VI - PIANI, PROGRAMMI E PROGETTI ATTUATIVI

CAPO I - PROGETTI E PROGRAMMI ATTUATIVI DEL PTP

Art. 44 - Progetti e programmi integrati

Art. 45 - Progetti operativi integrati

Art. 46 - Programmi integrati

Art. 47 - Programmi di sviluppo turistico

CAPO II - PIANI E PROGRAMMI ATTUATIVI DEL PRG

Art. 48 - Piani urbanistici di dettaglio

Art. 49 - PUD di iniziativa privata

Art. 50 - PUD di iniziativa pubblica

Art. 51 - Programmi integrati, intese e concertazioni per la riqualificazione del territorio

Art. 52 - Disciplina applicabile nelle zone territoriali di tipo A

TITOLO VII - DISCIPLINA DELL'ATTIVITà EDILIZIA

CAPO I - REGOLAMENTO EDILIZIO E COMMISSIONE EDILIZIA

Art. 53 - Regolamento edilizio

Art. 54 - Regolamento edilizio tipo. Approvazione del regolamento edilizio

Art. 55 - Commissione edilizia

Art. 56 - Colore e arredo urbano

Art. 57 - Poteri del Sindaco per l'applicazione del regolamento edilizio e sanzioni

Art. 58 - Poteri del Sindaco di ordinare manutenzioni

CAPO II - LEGITTIMAZIONE DELL'ATTIVITà EDILIZIA

Art. 59 - Titoli abilitativi

Art. 60 - Concessione edilizia

Art. 61 - Denuncia di inizio dell'attività o di esecuzione di varianti in corso d'opera

Art. 62 - Opere dei Comuni

Art. 63 - Certificato urbanistico

CAPO III – ONEROSITà DELLE CONCESSIONI EDILIZIE

Art. 64 - Contributo per il rilascio della concessione

Art. 65 - Determinazione degli oneri di urbanizzazione

Art. 66 - Determinazione del costo di costruzione per i nuovi edifici e per gli interventi su edifici esistenti a destinazione residenziale

Art. 67 - Edilizia convenzionata

Art. 68 - Concessione gratuita

Art. 69 - Concessioni relative ad opere o impianti non destinati alla residenza

Art. 70 - Versamento del contributo afferente alla concessione

Art. 71 - Destinazione dei proventi delle concessioni

Art. 72 - Ritardato o omesso versamento del contributo afferente alla concessione

CAPO IV - DESTINAZIONE D'USO

Art. 73 - Destinazioni d'uso e relative categorie

Art. 74 - Mutamento della destinazione d'uso

TITOLO VIII - VIGILANZA E SANZIONI

Art. 75 - Vigilanza sulle trasformazioni urbanistiche o edilizie

Art. 76 - Provvedimenti urgenti in sede di vigilanza

Art. 77 - Provvedimenti conseguenti all'esecuzione di trasformazioni in assenza di concessione, in totale difformità da essa o con variazioni essenziali

Art. 78 - Definizione delle trasformazioni in totale difformità dalla concessione o con variazioni essenziali

Art. 79 - Provvedimenti conseguenti alla realizzazione di ristrutturazioni edilizie in assenza di concessione o in totale difformità dalla concessione

Art. 80 - Provvedimenti conseguenti a difformità parziali

Art. 81 - Provvedimenti conseguenti a trasformazioni abusive in immobili di proprietà della Regione, di Comuni o di Comunità montane

Art. 82 - Provvedimenti conseguenti alle violazioni in tema di denuncia di inizio dell'attività o di esecuzione di varianti in corso d'opera

Art. 83 - Annullamento della concessione

Art. 84 - Sanatoria

Art. 85 - Lottizzazione abusiva

Art. 86 - Soggetti responsabili

Art. 87 - Procedura per la riduzione in pristino e poteri sostitutivi

TITOLO IX - POTERI DI DEROGA E DI ANNULLAMENTO

Art. 88 - Poteri di deroga

Art. 89 - Annullamento di provvedimenti comunali

TITOLO X - NORME FINALI

Art. 90 - Disposizioni relative al piano regolatore della conca di Pila

Art. 90 bis - Ampliamento di esercizi di ristorazione e di strutture alberghiere nelle more dell'adeguamento dei PRG

Art. 90 ter - Volumi destinati a centro benessere in alcune tipologie di strutture ricettive

Art. 91 - Vincoli preordinati all'espropriazione e vincoli che comportano inedificabilità

Art. 92 - Opere costruite su aree soggette al divieto di attività edificatoria ai sensi di norme regionali non più vigenti

Art. 93 - Pubblicità stradale

Art. 94 - Servitù militari

Art. 95 - Norme di integrazione delle vigenti disposizioni statali in materia di altezza minima e di requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione

Art. 96 - Modificazioni

Art. 97- Applicazione di disposizioni statali in materia edilizia e urbanistica

Art. 98 - Abrogazioni

Art. 99 - Disposizioni transitorie

Art. 100 - Entrata in vigore

Indice

Art. 1 - Oggetto della legge

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI DELLA PIANIFICAZIONE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2 - Funzioni ed obiettivi della pianificazione

Art. 3 - Processo di pianificazione

Art. 4 - Quadro conoscitivo

Art. 5 - Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani

Art. 6 - Effetti della pianificazione

Art. 7 - Perequazione urbanistica

Art. 7 bis - Concorso alla realizzazione delle politiche di edilizia residenziale sociale

Art. 7 ter - Misure urbanistiche per incentivare la qualificazione del patrimonio edilizio esistente

Art. 8 - Partecipazione dei cittadini alla pianificazione

CAPO II – LIVELLI, STRUMENTI ED EFFICACIA DELLA PIANIFICAZIONE

Art. 9 - Livelli della pianificazione

Art. 10 - Strumenti della pianificazione generale e settoriale

Art. 11 - Efficacia delle previsioni dei piani

Art. 12 - Salvaguardia

CAPO III – FORME DI COOPERAZIONE E CONCERTAZIONE NELLA PIANIFICAZIONE

Art. 13 - Metodo della concertazione istituzionale

Art. 14 - Conferenze e accordi di pianificazione

Art. 15 - Accordi territoriali

Art. 16 - Atti di indirizzo e coordinamento

Art. 17 - Coordinamento e integrazione delle informazioni e utilizzo dei supporti informatici

Art. 18 - Accordi con i privati

CAPO IV – SEMPLIFICAZIONE DEL SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE

Art. 19 - Carta unica del territorio

Art. 20 - Pianificazione generale comprensiva della pianificazione settoriale

Art. 21 - PTCP con effetti di piani di altre amministrazioni

Art. 22 - Modificazione della pianificazione sovraordinata

Titolo II - STRUMENTI E CONTENUTI DELLA PIANIFICAZIONE

CAPO I – PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE

Art. 23 - Piano Territoriale Regionale (PTR)

Art. 24 (Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR))

Art. 25 - Procedimento di approvazione del PTR

CAPO II - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROVINCIALE

Art. 26 - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)

Art. 27 - Procedimento di approvazione del PTCP

Art. 27 bis - Procedimento per varianti specifiche al PTCP

CAPO III - PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE

SEZIONE I - Strumenti della pianificazione urbanistica comunale

Art. 28 - Piano Strutturale Comunale (PSC)

Art. 29 - Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE)

Art. 30 - Piano Operativo Comunale (POC)

Art. 31 - Piani Urbanistici Attuativi (PUA)

SEZIONE II - Procedimenti di approvazione

Art. 32 - Procedimento di approvazione del PSC

Art. 32 bis - Procedimento per varianti specifiche al PSC

Art. 33 - Procedimento di approvazione del RUE

Art. 34 - Procedimento di approvazione del POC

Art. 35 - Procedimento di approvazione dei PUA

Capo IV - CONTENUTI DELLA PIANIFICAZIONE

Art. 36 - Contenuti della pianificazione

TITOLO III - OPERE PUBBLICHE E ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 36 bis - Localizzazione delle opere pubbliche

Art. 36 ter - Procedimento unico per l'approvazione dei progetti di opere pubbliche e di interesse pubblico

Art. 36 quater - Definizioni

Art. 36-quinquies – Partecipazione

Art. 36 sexies - Approvazione del progetto preliminare

Art. 36 septies - Approvazione del progetto definitivo

Art. 36 octies - Procedimento unico semplificato

Art. 37 - Localizzazione delle opere di interesse statale

Art. 38 - Opere di interesse regionale o provinciale

Art. 39 - Opere di interesse comunale

Art. 40 - Accordi di programma in variante alla pianificazione territoriale e urbanistica

TITOLO III-BIS - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

Art. 40-bis - Principi generali per la tutela e valorizzazione del paesaggio

Art. 40-ter - Compiti della Regione e politica per il paesaggio

Art. 40-quater - Piano Territoriale Paesaggistico Regionale

Art. 40-sexies - Coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli altri strumenti di pianificazione

Art. 40-septies - Progetti regionali di tutela, recupero e valorizzazione del paesaggio

Art. 40-octies - Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio

Art. 40-nonies - Compiti delle Province

Art. 40-decies - Compiti dei Comuni

Art. 40-undecies - Autorizzazione paesaggistica

Art. 40-duodecies - Commissione regionale per il paesaggio

Art. 40-terdecies - Procedimenti di competenza della Commissione regionale per il paesaggio

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I – NORME TRANSITORIE

Art. 41 - Attuazione degli strumenti urbanistici vigenti e loro modificazioni

Art. 42 - Conclusione dei procedimenti in itinere

Art. 43 - Adeguamento dei piani provinciali e comunali alla presente legge

Art. 44 - Norme relative alle concessioni edilizie e agli altri titoli abilitativi

CAPO II - NORME FINALI

Art. 45 (Conferimento di funzioni in materia di espropriazione per pubblica utilità)

Art. 46 - Conferimento di funzioni in materia di urbanistica e di opere abusive

Art. 47 - Modifiche all'art. 27 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47

Art. 48 - Interventi finanziari a favore di Province e Comuni

Art. 49 (Contributi per i progetti di tutela, recupero e valorizzazione)

Art. 50 - Norma finanziaria

Art. 51 - Monitoraggio e bilancio della pianificazione - Istituzione dell'Archivio regionale della pianificazione

Art. 52 - Abrogazioni

ALLEGATO - CONTENUTI DELLA PIANIFICAZIONE



Nota. Gli articoli con la rubrica tra parentesi sono stati abrogati.

Indice



TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Finalità della legge

Art. 2 - Soggetti della pianificazione del territorio

Art. 3 - Strumenti e livelli di pianificazione

TITOLO II - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Art. 4 - Processo di pianificazione del territorio

Art. 5 - Contenuti del Piano Territoriale

Art. 6 - Elaborati del Piano Territoriale

Art. 7 - Formazione e approvazione dei Piani Territoriali

Art. 8 - Efficacia dei Piani Territoriali

Art. 8 bis - Attuazione dei Piani territoriali

Art. 8 ter - Progetto Territoriale Operativo

Art. 8 quater - Elaborati del Progetto Territoriale Operativo

Art. 8 quinquies - Formazione e approvazione del Progetto Territoriale Operativo e del Piano Paesistico

Art. 8 sexies - Validità ed efficacia del Progetto Territoriale Operativo

Art. 9 - Provvedimenti cautelari e definitivi a tutela dell'ambiente e del paesaggio

Art. 9 bis - Dissesti e calamità naturali

Art. 9 ter - Concorso dei Comuni e delle Comunità Montane alla formazione dei Piani Territoriali di competenza provinciale e metropolitana

Art. 10 - Varianti ai Piani Territoriali

Art. 10 bis - Stato di attuazione del processo di pianificazione

TITOLO III - PIANIFICAZIONE A LIVELLO COMUNALE

Art. 11- Finalità del Piano Regolatore Generale comunale e intercomunale

Art. 12 - Contenuti del Piano Regolatore Generale

Art. 13 - Prescrizioni operative del Piano Regolatore Generale

Art. 14 - Elaborati del Piano Regolatore Generale

Art. 15 - Formazione e approvazione del Piano Regolatore Generale Comunale

Art. 16 - Piani Regolatori intercomunali di Comuni consorziati e di Comunità Montane

Art. 17 - Varianti e revisioni del Piano Regolatore Generale, comunale e intercomunale

Art. 18 - Efficacia del Piano Regolatore Generale comunale e intercomunale

Art. 19 - Obbligo dei Comuni di dotarsi di un Piano Regolatore Generale

TITOLO IV - NORME PER LA FORMAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE O INTERCOMUNALE

Art. 20 - Capacità insediativa residenziale

Art. 21 - Standards urbanistici e servizi sociali ed attrezzature a livello comunale

Art. 22 - Standards urbanistici: servizi sociali ed attrezzature di interesse generale

Art. 23 - Densità territoriali e densità fondiarie minime e massime nelle zone residenziali

Art. 24 - Norme generali per i beni culturali ambientali

Art. 25 - Norme per le aree destinate ad attività agricole

Art. 26 - Norme generali per la localizzazione ed il riuso di aree ed impianti industriali artigianali commerciali e terziari

Art. 27 - Fasce e zone di rispetto

Art. 28 - Accessi a strade statali e provinciali

Art. 29 - Sponde dei laghi, dei fiumi, dei torrenti e dei canali

Art. 30 - Zone a vincolo idrogeologico e zone boscate

Art. 31 - Opere di interesse pubblico nelle zone soggette a vincolo

TITOLO IV bis - NUOVE PROCEDURE PER LA PIANIFICAZIONE COMUNALE

Art. 31 bis - Conferenza di pianificazione

Art. 31 ter - Procedure di formazione ed approvazione delle varianti strutturali al piano regolatore generale

TITOLO V - ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE

Art. 32 - Strumenti urbanistici ed amministrativi per l'attuazione del Piano Regolatore Generale

Art. 33 - Programma di attuazione comunale o intercomunale

Art. 34 - Contenuto del programma di attuazione

Art. 35 - Elaborati del programma di attuazione

Art. 36 - Obbligo di formazione del programma pluriennale di attuazione P.P.A.

Art. 37 - Approvazione ed efficacia del programma di attuazione

Art. 37 bis - Deliberazione sul Programma operativo delle opere e degli interventi pubblici

Art. 38 - Contenuto del Piano particolareggiato

Art. 39 - Elaborati del Piano particolareggiato

Art. 40 - Formazione, approvazione ed efficacia del piano particolareggiato

Art. 41 - Piano per l'edilizia economica e popolare

Art. 41 bis - Piano di recupero del patrimonio edilizio esistente

Art. 42 - Piano delle aree per insediamenti produttivi

Art. 43 - Piano esecutivo convenzionato e piano di recupero di libera iniziativa

Art. 44 - Piano esecutivo convenzionato obbligatorio

Art. 45 - Contenuto delle convenzioni relative ai piani esecutivi

Art. 46 - Comparti di intervento e di ristrutturazione urbanistica ed edilizia. Esproprio ed utilizzazione degli immobili espropriati

Art. 47 - Piani tecnici esecutivi di opere pubbliche

TITOLO VI - CONTROLLO DELLE MODIFICAZIONI DELL'USO DEL SUOLO

Art. 48 - Disciplina delle attività comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia, mantenimento degli immobili, modifica delle destinazioni di uso e utilizzazione delle risorse naturali

Art. 48 bis (Certificato urbanistico I)

Art. 49 - Caratteristiche e validità della concessione

Art. 50 - Poteri sostitutivi in caso di mancato rilascio di concessione

Art. 51 - Opere di urbanizzazione primaria e secondaria

Art. 52 - Definizione degli oneri di urbanizzazione e delle aliquote dei costi di costruzione. Adempimenti comunali

Art. 53 – Convenzione-quadro regionale per la rilocalizzazione e la ristrutturazione di impianti produttivi di insediamenti commerciali e direzionali e per il riuso delle aree rese libere

Art. 54 - Concessioni per costruzioni temporanee e campeggi

Art. 55 - Attività estrattive, discariche, reinterri

Art. 56 (Interventi soggetti ad autorizzazione)

Art. 57 (Abitabilità ed usabilità delle costruzioni)

Art. 58 - Misure di salvaguardia

TITOLO VII - VIGILANZA E SANZIONI

Art. 59 - Vigilanza sulle costruzioni e sulle opere di modificazione del suolo e del sottosuolo

Art. 60 - Controllo partecipativo

Art. 61 - Sospensione di attività compiute con inosservanza di norme e prescrizioni

Art. 62 - Attuazione del divieto di opere

Art. 63 - Sanzioni amministrative per mancato o ritardato pagamento del contributo per la concessione

Art. 64 - Sanzioni amministrative per opere eseguite in totale difformità o assenza della concessione

Art. 65 (Sanzioni amministrative per opere in parziale difformità dalla concessione)

Art. 66 - Sanzioni amministrative conseguenti all'annullamento della concessione

Art. 67 - Poteri sostitutivi e relativi oneri

Art. 68 - Annullamento di concessione e di autorizzazione

Art. 69 - Altre sanzioni amministrative

Art. 70 - Procedimento per le sanzioni amministrative

TITOLO VIII - DELEGA DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ

Art. 71 - Delega delle funzioni espropriative

Art. 72 - Funzioni espropriative non delegate

Art. 73 - Poteri sostitutivi

TITOLO IX - ORGANI TECNICI E CONSULTIVI

Art. 74 - Individuazione e organizzazione delle funzioni

Art. 75 - Uffici comunali e intercomunali di programmazione, di pianificazione e di gestione urbanistica

Art. 76 - Commissione Tecnica Urbanistica C.T.U.

Art. 77 - Compiti della Commissione Tecnica Urbanistica

Art. 77 bis - Compiti della Commissione Tecnica Urbanistica e della Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali riunite in seduta congiunta

Art. 78 - Efficacia dei pareri della Commissione Tecnica Urbanistica

Art. 79 - Progettazione degli Strumenti Urbanistici

TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 80 (Prima formazione dei Piani Socio-Economici e Territoriali)

Art. 80 bis (Interventi di interesse regionale nelle more di approvazione del primo Piano Territoriale)

Art. 81 - Perimetrazione degli abitati

Art. 82 (Previsioni insediative nella formazione e nell'adeguamento dei Piani Regolatori Generali fino all'approvazione del primo Piano Territoriale)

Art. 83 - Programmi pluriennali di attuazione nei Comuni non dotati di Piano Regolatore ai sensi del Titolo III. Limitazioni all'attività costruttiva per i Comuni privi di strumento urbanistico adeguato alle prescrizioni del Titolo III

Art. 84 - Limitazioni della capacità insediativa nel primo e nel secondo programma di attuazione

Art. 85 - Disciplina transitoria dell'attività costruttiva

Art. 86 - Adeguamento dei Piani particolareggiati vigenti

Art. 87 (Regolamenti edilizi e criteri regionali per l'edificazione)

Art. 88 - Impianti produttivi ubicati in zone improprie

Art. 89 (Norme transitorie per l'approvazione dei piani di sviluppo economico e sociale delle Comunità Montane fino all'approvazione dei Piani Territoriali)

Art. 90 - Approvazione degli strumenti urbanistici generali adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge

Art. 91- Approvazione degli Statuti dei consorzi

Art. 91 bis - Commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali

Art. 91 ter - Proroga dei termini

Art. 91 quater - Tutela dello strato attivo del suolo coltivato

Art. 91 quinquies - Interventi ammessi in aree non comprese nei programmi pluriennali di attuazione in regime transitorio

Art. 91 sexies (Obbligo del rilascio del certificato urbanistico)

Art. 91 septies (Installazioni di impianti ed antenne per teleradiocomunicazioni)

Art. 91 octies - Eliminazione delle barriere architettoniche

Art. 92 - Disposizioni finali



Nota. Gli articoli con la rubrica tra parentesi sono stati abrogati.



Art. 1 - Obiettivi della legge

1. La presente legge è finalizzata:

a) al contrasto della crisi economica e alla tutela dei livelli occupazionali, attraverso il rilancio delle attività edilizie nel rispetto degli indirizzi di cui alla legge regionale 13 ottobre 2008, n. 13 (Piano territoriale regionale), e al miglioramento della qualità architettonica ed edilizia;

b) a favorire l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile ed al miglioramento strutturale del patrimonio edilizio esistente e del suo sviluppo funzionale nonché alla prevenzione del rischio sismico e idrogeologico;

c) a incrementare, in risposta anche ai bisogni abitativi delle famiglie in condizioni di particolare disagio economico e sociale, il patrimonio di edilizia residenziale pubblica e privata anche attraverso la riqualificazione di aree urbane degradate o esposte a particolari rischi ambientali e sociali assicurando le condizioni di salvaguardia del patrimonio storico, artistico, paesaggistico e culturale;

d) all’abbattimento delle barriere architettoniche.

2. A questi fini sono disciplinati interventi di incremento volumetrico e di superfici coperte entro i limiti di cui agli articoli successivi e interventi di riqualificazione delle aree urbane degradate di cui all’articolo 7, da attuare con procedure amministrative semplificate e sempre nel rispetto della salute, dell’igiene e della sicurezza dei luoghi di lavoro.



Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini della presente legge si fa riferimento alle seguenti definizioni:

a) per aree urbane degradate si intendono quelle compromesse, abbandonate, a basso livello di naturalità, dismesse o improduttive in ambiti urbani ed in territori marginali e periferici in coerenza al Piano territoriale regionale (PTR) di cui alla legge regionale 13/2008;

b) per edifici residenziali si intendono gli edifici con destinazione d’uso residenziale prevalente nonché gli edifici rurali anche se destinati solo parzialmente ad uso abitativo;

c) la prevalenza dell’uso residenziale fuori dall’ambito delle zone agricole e produttive è determinata nella misura minima del settanta per cento dell’utilizzo dell’intero edificio;

d) per superficie lorda dell’unità immobiliare si intende la somma delle superfici delimitate dal perimetro esterno di ciascuna unità il cui volume, fuori terra, abbia un’ altezza media interna netta non inferiore a metri 2,40;

e) per volumetria esistente si intende la volumetria lorda già edificata ai sensi della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge;

f) la volumetria lorda da assentire non comprende le cubature, da definirsi con linee guida nel termine perentorio di trenta giorni, necessarie a garantire il risparmio energetico e le innovazioni tecnologiche in edilizia;

g) per aree urbanizzate si intendono quelle dotate di opere di urbanizzazione primaria;

h) per distanze minime e altezze massime dei fabbricati si intendono quelle previste dagli strumenti urbanistici generali o, in assenza, quelle definite dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765).



Art. 3 - Casi di esclusione

1. Gli interventi edilizi di cui agli articoli 4, 5 e 7 non possono essere realizzati su edifici che al momento delle presentazione della Denuncia di inizio di attività di edilizia (DIA) o della richiesta del permesso a costruire risultano:

a) realizzati in assenza o in difformità al titolo abitativo;

b) collocati all’interno di zone territoriali omogenee di cui alla lettera A) dell’articolo 2 del decreto ministeriale n. 1444/1968 o ad esse assimilabili così come individuate dagli strumenti urbanistici comunali;

c) definiti di valore storico, culturale ed architettonico dalla normativa vigente, ivi compreso il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici comunali e con vincolo di inedificabilità assoluta;

d) collocati nelle aree di inedificabilità assoluta ai sensi delle vigenti leggi statali e regionali, ivi compreso il decreto legislativo n. 42/2004, e nelle aree sottoposte a vincoli imposti a difesa delle coste marine, lacuali, fluviali, a tutela ed interesse della difesa militare e della sicurezza interna;

e) collocati in territori di riserve naturali o di parchi nazionali o regionali, nelle zone A e B, oltre i limiti imposti dalla legislazione vigente per dette aree;

f) collocati all’interno di aree dichiarate a pericolosità idraulica elevata o molto elevata, o a pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata, dai piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), o dalle indagini geologiche allegate agli strumenti di pianificazione territoriale, agli atti di governo del territorio o agli strumenti urbanistici generali dei comuni;

g) collocati all’interno della zona rossa di cui alla legge regionale 10 dicembre 2003, n. 21 (Norme urbanistiche per i comuni rientranti nelle zone a rischio vulcanico dell’area Vesuviana).

2. Oltre che nei casi di cui al comma 1, le disposizioni di cui al comma 5 dell’articolo 7 non si applicano nelle zone agricole o nelle Aree di sviluppo industriale (ASI) e nei Piani di insediamenti produttivi (PIP).



Art. 4 - Interventi straordinari di ampliamento

1. In deroga agli strumenti urbanistici vigenti è consentito l’ampliamento fino al venti per cento della volumetria esistente degli edifici residenziali uni-bifamiliari, e comunque degli edifici di volumetria non superiore ai mille metri cubi e degli edifici residenziali composti da non più di due piani fuori terra, oltre all’eventuale piano sottotetto.

2. L’ampliamento di cui al comma 1 è consentito:

a) su edifici a destinazione abitativa ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), la cui restante parte abbia utilizzo compatibile con quello abitativo;

b) per interventi che non modificano la destinazione d’uso degli edifici interessati, fatta eccezione per quelli di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b);

c) su edifici residenziali ubicati in aree urbanizzate, nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati;

d) su edifici residenziali ubicati in aree esterne agli ambiti dichiarati in atti formali a pericolosità idraulica e da frana elevata o molto elevata;

e) su edifici ubicati in aree esterne a quelle definite ad alto rischio vulcanico;

f) per la realizzazione di opere interne non incidenti sulla sagoma e sui prospetti delle costruzioni e comunque non successivamente frazionabili.

3. Per gli edifici a prevalente destinazione residenziale è consentito, in alternativa all’ampliamento della volumetria esistente, la modifica di destinazione d’uso da volumetria esistente non residenziale a volumetria residenziale per una quantità massima del venti per cento.

4. Per la realizzazione dell’ampliamento sono obbligatori:

a) l’utilizzo di tecniche costruttive, anche con utilizzo di materiale eco-compatibile, che garantiscano prestazioni energetico-ambientali nel rispetto dei parametri stabiliti dagli atti di indirizzo regionali e dalla vigente normativa. L’utilizzo delle tecniche costruttive ed il rispetto degli indici di prestazione energetica fissati dalla Giunta regionale sono certificati dal direttore dei lavori con la comunicazione di ultimazione dei lavori. Gli interventi devono essere realizzati da una ditta con iscrizione anche alla Cassa edile comprovata da un regolare Documento unico di regolarità contributiva (DURC). In mancanza di detti requisiti non è certificata l’agibilità, ai sensi dell’articolo 25 (R) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia -Testo A), dell’intervento realizzato;

b) la conformità alle norme sulle costruzioni in zona sismica;

c) il rispetto delle prescrizioni tecniche di cui agli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche), al fine del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.

5. Per gli edifici residenziali e loro frazionamento, sui quali sia stato realizzato l’ampliamento ai sensi della presente legge, non può essere modificata la destinazione d’uso se non siano decorsi almeno cinque anni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori.

6. L’ampliamento non può essere realizzato su edifici residenziali privi del relativo accatastamento ovvero per i quali al momento della richiesta dell’ampliamento non sia in corso la procedura di accatastamento. L’ampliamento non può essere realizzato, altresì, in aree individuate, dai comuni provvisti di strumenti urbanistici generali vigenti, con provvedimento di consiglio comunale motivato da esigenze di carattere urbanistico ed edilizio, nel termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Nelle zone agricole sono consentiti i mutamenti di destinazione d’uso, non connessi a trasformazioni fisiche, di immobili o di loro parti, regolarmente assentiti, per uso residenziale del nucleo familiare del proprietario del fondo agricolo o per attività connesse allo sviluppo integrato dell’azienda agricola.



Art. 5 - Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione

1. In deroga agli strumenti urbanistici vigenti è consentito l’aumento, entro il limite del trentacinque per cento, della volumetria esistente degli edifici residenziali per interventi di demolizione e ricostruzione, all’interno della stessa unità immobiliare catastale e delle pertinenze esterne asservite al fabbricato.

2. L’aumento di cui al comma 1 è consentito:

a) su edifici a destinazione abitativa ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), la cui restante parte abbia utilizzo compatibile con quello abitativo;

b) per interventi che non modificano la destinazione d’uso prevalente degli edifici interessati;

c) su edifici residenziali ubicati in aree urbanizzate, nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati;

d) su edifici residenziali ubicati in aree esterne agli ambiti dichiarati in atti formali a pericolosità idraulica e da frana elevata o molto elevata;

e) su edifici ubicati in aree esterne a quelle definite ad alto rischio vulcanico.

3. Il numero delle unità immobiliari residenziali originariamente esistenti può variare, purché le eventuali unità immobiliari aggiuntive abbiano una superficie utile lorda non inferiore a sessanta metri quadrati.

4. È consentito, nella realizzazione dell’intervento di cui al comma 1, l’incremento dell’altezza preesistente fino al venti per cento oltre il limite previsto all’articolo 2, comma 1, lettera h).

5. Per la realizzazione dell’aumento è obbligatorio:

a) l’utilizzo di tecniche costruttive, anche con utilizzo di materiale eco-compatibile, che garantiscano prestazioni energetico- ambientali nel rispetto dei parametri stabiliti dagli atti di indirizzo regionali e dalla normativa vigente. L’utilizzo delle tecniche costruttive ed il rispetto degli indici di prestazione energetica fissati dalla Giunta regionale sono certificati dal direttore dei lavori con la comunicazione di ultimazione dei lavori. Gli interventi devono essere realizzati da una ditta con iscrizione anche alla Cassa edile comprovata da un regolare DURC. In mancanza di detti requisiti non è certificata l’agibilità, ai sensi dell’articolo 25 (R) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, dell’intervento realizzato;

b) il rispetto delle prescrizioni tecniche di cui al decreto ministeriale n. 236/1989, attuativo della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati);

c) la conformità alle norme sulle costruzioni in zona sismica.

6. Per gli edifici residenziali e loro frazionamento, sui quali sia stato realizzato l’aumento ai sensi della presente legge, non può essere modificata la destinazione d’uso se non siano decorsi almeno cinque anni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori.

7. L’aumento non può essere realizzato su edifici residenziali privi di relativo accatastamento ovvero per i quali al momento della richiesta dell’ampliamento non sia in corso la procedura di accatastamento. L’aumento non può essere realizzato, altresì, in aree individuate, dai comuni provvisti di strumenti urbanistici generali vigenti, con provvedimento di consiglio comunale motivato da esigenze di carattere urbanistico ed edilizio, nel termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.



Art. 6 - Prima casa

1. In deroga alla previsione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), gli interventi di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge possono essere realizzati sugli edifici contenenti unità abitative destinate a prima casa dei richiedenti, intendendosi per prima casa quella di residenza anagrafica, per i quali sia stata rilasciata la concessione in sanatoria o l’accertamento di conformità, ai sensi degli articoli 36 e 37 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, ovvero per i quali sia stata presentata, nei termini previsti dalla legislazione statale vigente in materia, istanza di condono dagli interessati, se aventi diritto, e siano state versate le somme prescritte.



Art. 7 - Riqualificazione aree urbane degradate

1. La risoluzione delle problematiche abitative e della riqualificazione del patrimonio edilizio e urbanistico esistente, in linea con le finalità e gli indirizzi della legge regionale n. 13/2008, può essere attuata attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile della città e con strategie per la valorizzazione del tessuto urbano, la riduzione del disagio abitativo, il miglioramento delle economie locali e l’integrazione sociale.

2. Al riguardo possono essere individuati dalle amministrazioni comunali, anche su proposta dei proprietari singoli o riuniti in consorzio, con atto consiliare da adottare entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, ambiti la cui trasformazione urbanistica ed edilizia è subordinata alla cessione da parte dei proprietari, singoli o riuniti in consorzio, e in rapporto al valore della trasformazione, di aree o immobili da destinare a edilizia residenziale sociale, in aggiunta alla dotazione minima inderogabile di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968. Nella identificazione dei suddetti ambiti devono essere privilegiate le aree in cui si sono verificate occupazioni abusive.

3. In tali ambiti, al fine di favorire la sostituzione edilizia nelle aree urbane da riqualificare di cui al comma 2, anche in variante agli strumenti urbanistici vigenti, è consentito l’aumento, entro il limite del cinquanta per cento, della volumetria esistente per interventi di demolizione, ricostruzione e ristrutturazione urbanistica degli edifici residenziali pubblici vincolando la Regione all’inserimento, nella programmazione, di fondi per l’edilizia economica e popolare, indicando allo scopo opportuni stanziamenti nella legge di bilancio, previa individuazione del fabbisogno abitativo, delle categorie e delle fasce di reddito dei nuclei familiari in emergenza.

4. Se non siano disponibili aree destinate a edilizia residenziale sociale, le amministrazioni comunali, anche in variante agli strumenti urbanistici vigenti, possono individuare gli ambiti di cui al comma 2 contenenti solo aree da utilizzare per edilizia residenziale sociale, da destinare prevalentemente a giovani coppie e nuclei familiari con disagio abitativo.

5. Nelle aree urbanizzate e degradate, per immobili dismessi, con dimensione di lotto non superiore a quindicimila metri quadrati alla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga agli strumenti urbanistici generali, sono consentiti interventi di sostituzione edilizia a parità di volumetria esistente, anche con cambiamento di destinazione d’uso, che prevedano la realizzazione di una quota non inferiore al trenta per cento per le destinazioni di edilizia sociale di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell’esenzione dell’obbligo di notifica degli aiuti di stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea). La volumetria derivante dalla sostituzione edilizia può avere le seguenti destinazioni: edilizia abitativa, uffici in misura non superiore al dieci per cento, esercizi di vicinato, botteghe artigiane. Se l’intervento di sostituzione edilizia riguarda immobili già adibiti ad attività manifatturiere industriali, artigianali e di grande distribuzione commerciale, le attività di produzione o di distribuzione già svolte nell’immobile assoggettato a sostituzione edilizia devono essere cessate e quindi non produrre reddito da almeno tre anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Nelle aree urbanizzate, ad esclusione delle zone agricole e produttive, delle aree e degli interventi individuati all’articolo 3, per edifici non superiori a diecimila metri cubi destinati prevalentemente ad uffici, è consentito il mutamento di destinazione d’uso a fini abitativi con una previsione a edilizia convenzionata in misura non inferiore al venti per cento del volume dell’edificio, nel rispetto delle caratteristiche tecnico-prestazionali di cui al comma 4 dell’articolo 4 ovvero del comma 5 dell’articolo 5.

7. I comuni provvisti di strumenti urbanistici generali vigenti possono individuare, con provvedimento del consiglio comunale motivato da esigenze di carattere urbanistico ed edilizio, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aree nelle quali non sono consentiti gli interventi di cui al comma 5.

8. Per le finalità di cui al presente articolo, la Giunta regionale approva linee guida con particolare riguardo all’uso dei materiali per l’edilizia sostenibile e può, in ragione degli obiettivi di riduzione del disagio abitativo raggiunti, determinare le modalità delle trasformazioni possibili anche promuovendo specifici avvisi pubblici entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.



Art. 8 - Misure di semplificazione in materia di governo del territorio

1. La legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio) e successive modificazioni, è così modificata:

a) al comma 2 dell’articolo 7 le parole “nei patti territoriali e nei contratti d'area.” sono sostituite con le seguenti “nei Sistemi territoriali di sviluppo, così come individuati dal PTR e dai PTCP.”;

b) il comma 2 dell’articolo 10 è sostituito dal seguente:

“2. Le sospensioni di cui al comma 1 non possono essere protratte per oltre dodici mesi decorrenti dalla data di adozione dei piani o per oltre quattro mesi dalla data di adozione delle varianti. Decorsi inutilmente tali termini si procede ai sensi dell’articolo 39 della presente legge.”;

c) al comma 9 dell’articolo 23 dopo le parole “il territorio comunale” sono aggiunte le seguenti “ove esistenti”;

d) al comma 6 dell’articolo 25 le parole “di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, articolo 14,” sono sostituite dalle seguenti “così come previsto dalla normativa nazionale vigente,”;

e) il comma 1 dell’articolo 30 è sostituito dal seguente:

“1. Gli elaborati da allegare agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, generale ed attuativa previsti dalla presente legge sono individuati con delibera di Giunta regionale.”;

f) i commi 2 e 3 dell’articolo 30 sono abrogati;

g) al comma 1 dell’articolo 38 sono aggiunte le seguenti parole “Tale scadenza si applica anche per le disposizioni del PUC che destinano determinate aree alla costruzione di infrastrutture di interesse pubblico.”;

h) al comma 4 dell’articolo 38 le parole “entro il termine di sei mesi” sono sostituite con le seguenti “entro il termine di tre mesi”;

i) al comma 1 dell’articolo 39 le parole “entro il termine perentorio di sessanta giorni” sono sostituite con le seguenti “entro il termine perentorio di quaranta giorni”;

l) al comma 3 dell’articolo 39 le parole “entro il termine perentorio di sessanta giorni” sono sostituite con le seguenti “entro il termine perentorio di quaranta giorni”;

m) all’articolo 39 è aggiunto il seguente comma:

“4. Gli interventi, di cui ai commi 1, 2 e 3 si concludono entro sessanta giorni con l’adozione del provvedimento finale.”;

n) al comma 1 dell’articolo 40 le parole “degli uffici regionali competenti nelle materie dell'edilizia e dell'urbanistica” sono sostituite con le seguenti “presenti presso l’AGC 16 Governo del Territorio”.

2. Per i sottotetti realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, e per diciotto mesi a decorrere dalla stessa data, sono applicabili gli effetti delle norme di cui alle leggi regionali 28 novembre 2000, n. 15 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti esistenti), e 28 novembre 2001, n. 19 (Procedure per il rilascio dei permessi di costruire e per l'esercizio di interventi sostitutivi - Individuazione degli interventi edilizi subordinati a denuncia di inizio attività - Approvazione di piani attuativi dello strumento urbanistico generale nei comuni obbligati alla formazione del programma pluriennale di attuazione - Norme in materia di parcheggi pertinenziali - Modifiche alla legge regionale 28 novembre 2000, n. 15 e alla legge regionale 24 marzo 1995, n. 8).

3. Per i fabbricati adibiti ad attività manifatturiere, industriali ed artigianali, ubicati all’interno delle aree destinate ai piani di insediamenti produttivi, in produzione alla data di entrata in vigore della presente legge, e per diciotto mesi a decorrere dalla stessa data, il rapporto di copertura di cui all’articolo 1 della legge regionale 27 aprile 1998, n. 7 (Modifica legge regionale 20 marzo 1982, n. 14, recante: “Indirizzi programmatici e direttive fondamentali relative all’esercizio delle funzioni delegate in materia di urbanistica ai sensi dell’articolo 1, secondo comma, della legge regionale 1 settembre 1981, n. 65) e all’articolo 11 della legge regionale n. 15/2005 è elevabile da 0.50

a 0.60.

4. I comuni che non hanno adeguato gli standard urbanistici di cui alla legge regionale 5 marzo 1990, n. 9 (Riserva di standard urbanistici per attrezzature religiose), possono provvedervi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.



Art. 9 - Valutazione della sicurezza e fascicolo del fabbricato

1. L’efficacia del titolo abilitativo edilizio di cui all’articolo 9, comma 1, è subordinata alla valutazione della sicurezza dell’intero fabbricato del quale si intende incrementare la volumetria. La valutazione deve essere redatta nel rispetto delle norme tecniche delle costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) e deve essere presentata al Settore provinciale del Genio Civile competente per territorio,che ne dà comunicazione al comune.

2. Ogni fabbricato oggetto di incremento volumetrico o mutamento d’uso di cui alla presente legge deve dotarsi, ai fini dell’efficacia del relativo titolo abilitativo, di un fascicolo del fabbricato che comprende gli esiti della valutazione di cui al comma 1 e il certificato di collaudo, ove previsto. Nel fascicolo sono altresì raccolte e aggiornate le informazioni di tipo progettuale, strutturale, impiantistico, geologico riguardanti la sicurezza dell’intero fabbricato.

3. Con successivo regolamento sono stabiliti i contenuti del fascicolo del fabbricato nonché le modalità per la redazione, la custodia e l’aggiornamento del medesimo. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, il fascicolo si compone della valutazione di cui al comma 1 e del certificato di collaudo, ove previsto.



Art. 10 - Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9

1. L’articolo 2 della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 (Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico), è così modificato:

a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

“2. La denuncia è effettuata presentando il preavviso scritto dei lavori che si intendono realizzare, corredato da progetto esecutivo asseverato, fermo restando l’obbligo di acquisire pareri, nulla osta, autorizzazioni, permessi, titoli abilitativi comunque denominati, previsti dalla vigente normativa per l’esecuzione dei lavori.

3. La denuncia dei lavori di cui al comma 1, in caso di lavori relativi ad organismi strutturali in conglomerato cementizio armato o a struttura metallica, comprende anche le dichiarazioni che la normativa statale vigente pone in capo al costruttore.”;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. La valutazione della sicurezza di una costruzione esistente, effettuata nei casi obbligatoriamente previsti dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni, che non comporta l’esecuzione di lavori, deve essere presentata al Settore provinciale del Genio Civile competente per territorio. Nelle more dell’attestazione dell’avvenuta presentazione, la costruzione è inagibile ovvero inutilizzabile.”;

c) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

“8. Per l’istruttoria e la conservazione dei progetti di lavori da denunciare ai sensi del comma 1 è prevista la corresponsione di un contributo nella misura indicata con deliberazione della Giunta regionale. Sono esentati dal contributo le denunce di lavori necessari per riparare danni derivanti da eventi calamitosi di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile).

9. I contributi versati ai sensi del comma 8 alimentano un apposito fondo previsto nell’ambito dell’UPB 11.81.80 finalizzato a garantire, anche in outsourcing, lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge.

10. La denuncia dei lavori è finalizzata ad ottenere l’autorizzazione sismica ovvero il deposito sismico, di cui all’articolo 4. Nel procedimento finalizzato al deposito sismico il competente Settore provinciale del Genio Civile svolge un’istruttoria riguardante la correttezza amministrativa della denuncia dei lavori; nel procedimento finalizzato alla autorizzazione sismica verifica, altresì, la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti.

11. Il dirigente della struttura preposta al coordinamento dei Settori provinciali del Genio Civile emana direttive di attuazione dei procedimenti nelle more dell’emanazione del regolamento di attuazione della presente legge.”.

2. L’articolo 4 della legge regionale n. 9/1983, è sostituito dal seguente:

“Art. 4 – Autorizzazione sismica e deposito sismico.

1. I Settori Provinciali del Genio Civile curano i procedimenti autorizzativi e svolgono le attività di vigilanza, di cui alla presente legge, nel rispetto della normativa statale e regionale. Sono sempre sottoposti ad autorizzazione sismica, anche se ricadenti in zone a bassa sismicità:

a) gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali, di interesse statale e regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile;

b) gli edifici e le opere infrastrutturali, di interesse statale e regionale, che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;

c) i lavori che interessano abitati dichiarati da consolidare ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 (Provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria);

d) le sopraelevazioni di edifici, nel rispetto dell'articolo 90, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001; l’autorizzazione, in tal caso, ha valore ed efficacia anche ai fini della certificazione di cui all'articolo 90, comma 2, del citato decreto n. 380/2001;

e) i lavori che hanno avuto inizio in violazione dell’articolo 2.

2. In tutte le zone sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità, l’inizio dei lavori è subordinato al rilascio dell’autorizzazione sismica.

3. Nelle zone classificate a bassa sismicità, fatta eccezione per i casi di cui al comma 1, i lavori possono iniziare dopo che il competente Settore provinciale del Genio Civile, all’esito del procedimento di verifica, ha attestato l’avvenuto e corretto deposito sismico. Sono effettuati controlli sulla progettazione con metodi a campione, finalizzati a verificare la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti.

4. Con successivo regolamento sono disciplinati i procedimenti di cui alla presente legge ed in particolare l’attività istruttoria, i termini di conclusione e le modalità di campionamento dei controlli di cui al comma 3.”.

3. All’articolo 5 della legge regionale n. 9/1983, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

“3. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, i comuni:

a) accertano che chiunque inizi lavori di cui all’articolo 2 sia in possesso della autorizzazione sismica, ovvero del deposito sismico;

b) accertano che il direttore dei lavori abbia adempiuto agli obblighi di cui all’articolo 3, comma 5;

c) effettuano il controllo sulla realizzazione dei lavori, ad eccezione di quanto previsto dal comma 4.

4. Il Settore provinciale del Genio Civile competente per territorio effettua il controllo sulla realizzazione dei lavori, nei casi di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b). Il regolamento di cui all’articolo 4, comma 4, disciplina i procedimenti di controllo, definendone anche le modalità a campione. I controlli così definiti costituiscono vigilanza per l’osservanza delle norme tecniche, come prevista dalla normativa vigente per la fase di realizzazione dei lavori”.

4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore della presente legge.



Art. 11 - Adeguamento urbanistico delle strutture di allevamento animale nell’Area sorrentino-agerolese

1. Le strutture di allevamento animale insistenti nel territorio dei comuni facenti parte dell’area di produzione del formaggio “Provolone del Monaco DOP”, indicati nel relativo disciplinare di produzione, realizzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge regionale 27 giugno 1987, n. 35 (Piano urbanistico territoriale dell’Area sorrentino-amalfitana), in deroga alla normativa stessa ed agli strumenti urbanistici vigenti nei predetti comuni, possono essere adeguate ai criteri previsti dalle direttive n. 91/629/CEE e n. 98/58/CE e successive modificazioni e integrazioni, nonché alle vigenti norme igienico-sanitarie, indipendentemente dalla Zona territoriale di cui alla precitata legge regionale n. 35/1987 su cui insistono, sempre che vi sia stata continuità nell’attività zootecnica, da comprovare con certificazione rilasciata dalle competenti autorità sanitarie locali, oltre che da dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall’allevatore interessato.

2. Con apposito regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i vincoli cui soggiacciono le strutture di allevamento oggetto di interventi di adeguamento ai sensi del comma 1 nonché i criteri per la realizzazione di ricoveri per bovini allevati allo stato brado.

3. I comuni di cui al comma 1 sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici in relazione ai contenuti del presente articolo.



Art. 12 - Norma finale e transitoria

1. Le istanze finalizzate ad ottenere i titoli abilitativi, denuncia inizio attività o permesso a costruire, richiesti dalla vigente normativa nazionale e regionale per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 4, 5, 7 e 8 devono essere presentate entro il termine perentorio di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli interventi di cui agli articoli 4, 5, 7 e 8 avviati entro il termine perentorio di cui al comma 1 si concludono entro il termine previsto dai rispettivi titoli abilitativi.

3. Gli interventi di ampliamento di cui agli articoli 4 e 5 non sono cumulabili con gli ampliamenti eventualmente consentiti da strumenti urbanistici comunali sugli stessi edifici.

4. Al fine di consentire il monitoraggio degli interventi realizzati, i soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge devono comunicare alla regione Campania l’oggetto e la consistenza degli interventi stessi, secondo gli indirizzi stabiliti dalle linee guida. Le linee guida previste dalla presente legge sono emanate dalla Giunta regionale nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.



Art. 13 - Dichiarazione d’urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania.

Indice

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto della legge

Art. 2 - Partecipazione

Art. 3 - Principi generali della Pianificazione Territoriale Urbanistica

Art. 4 - Sussidiarietà

Art. 5 - I sistemi della Pianificazione Territoriale Urbanistica

Art. 6 - Modalità di intervento e di uso

Art. 7 - Gli ambiti della Pianificazione Territoriale

Art. 8 - Sistema informativo territoriale e Osservatorio delle trasformazioni territoriali (S.I.T.O.)

Art. 8 bis - Politica del paesaggio e istituzione dell’'Osservatorio Regionale per il Paesaggio

Art. 9 - Nucleo di valutazione urbanistico-territoriale

Art. 10 - Valutazione di Sostenibilità, di Impatto Ambientale e strategica

TITOLO II - PARTECIPAZIONE E CONCERTAZIONE

Art. 11 - Partecipazione dei cittadini

Art. 12 - Concertazione istituzionale

Art. 13 - Conferenze di pianificazione

Art. 14 - Conferenze di servizi

Art. 15 - Accordo di programma

TITOLO III - OPERE DI INTERESSE GENERALE

Art. 16 - Opere di interesse statale

TITOLO IV - STRUMENTI E CONTENUTI DELLA PIANIFICAZIONE

Art. 17 - Quadro Territoriale Regionale (Q.T.R.)

Art. 17 bis - Valenza Paesaggistica del QTR e Piani Paesaggistici di Ambito

Art. 18 - Piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P.)

Art. 19 - Strumenti di Pianificazione Comunale

Art. 20 - Piano strutturale comunale (P.S.C.)

Art. 20 bis - Piano Strutturale in forma Associata (P.S.A.)

Art. 21 - Regolamento Edilizio ed Urbanistico (R.E.U.)

Art. 22 - Norme particolari per il porto di Gioia Tauro

Art. 23 - Piano Operativo Temporale (P.O.T.)

Art. 24 - Piani Attuativi Unitari

TITOLO V - PROCEDURE DI FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DEGLI STRUMENTI DI INDIRIZZO E DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Art. 25 - Formazione ed approvazione del Quadro Territoriale Regionale (Q.T.R.)

Art. 25 bis - Formazione ed approvazione dei Piani Paesaggistici d'Ambito (PPd'A)

Art. 26 - Formazione ed approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)

Art. 27 - Formazione ed approvazione del Piano Strutturale Comunale (P.S.C.)

Art. 27 bis - Formazione ed approvazione del Piano Strutturale in forma Associata (P.S.A.)

Art. 28 - Intervento sostitutivo provinciale

Art. 29 - Formazione ed approvazione del Piano Operativo Temporale ( P.O.T.)

Art. 30 - Formazione ed approvazione dei Piani Attuativi Unitari ( P.A.U.)

Art. 31 - Comparti edificatori

Art. 32 - Strumenti di pianificazione negoziata

Art. 33 - Programma integrato d'intervento (P.I.N.T.)

Art. 34 - Programma di recupero urbano (P.R.U.)

TITOLO VI - TUTELA E RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO E URBANISTICO

Art. 35 - Programmi di riqualificazione urbana (RIURB)

Art. 36 - Programmi di recupero degli insediamenti abusivi (P.R.A.)

Art. 37 - Interventi di bonifica urbanistica-edilizia

Art. 38 - Fondo per il risanamento e recupero dei centri storici

Art. 39 - Finalità dei programmi d’area

Art. 40 - Programmi d'area

Art. 41 - Modalità di predisposizione del Programma d'Area

Art. 42 - Procedimento di approvazione del Programma d'Area

Art. 43 - Contenuti dell'accordo relativo al Programma d'Area

Art. 44 - Soggetti attuatori del Programma d'Area

Art. 45 - Autorità di programma

Art. 46 - Conferenza di programma del Programma d'Area

Art. 47 - Approvazione regionale dei programmi d'area

Art. 48 - Insediamenti urbani storici

Art. 49 - Miglioramenti tecnologici

TITOLO VII - PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO AGRO-FORESTALE

Art. 50 - Assetto agricolo forestale del territorio

Art. 51 - Interventi in zona agricola

Art. 52 - Criteri per l’edificazione in zona agricola

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI ORIZZONTALI

Art. 53 - Standard urbanistici

Art. 53 bis - Edilizia sostenibile

Art. 54 - Perequazione urbanistica

Art. 55 - Società di trasformazione urbana

Art. 56 - Vincolo di inedificabilità

Art. 57 - Disciplina del mutamento delle destinazioni d’uso degli immobili

TITOLO IX - MISURE DI SALVAGUARDIA

Art. 58 - Misure di salvaguardia

Art. 59 - Misure di salvaguardia del P.T.C.P.

Art. 60 - Misure di salvaguardia del P.S.C.

TITOLO X - DELEGA DI FUNZIONI E COMPETENZE

Art. 61 - Conferimento di funzioni in materia di urbanistica e di opere abusive

Art. 62 - Adempimenti della Regione

Art. 63 - Adeguamenti ed aggiornamenti

Art. 64 - Adempimenti delle Province

Art. 65 - Approvazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici comunali in fase di prima applicazione della legge

TITOLO XI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 66 - Atti regionali di indirizzo, coordinamento e attuazione

Art. 67 - Poteri sostitutivi regionali e provinciali

Art. 68 - Supporti tecnici e finanziari per la formazione di strumenti urbanistici

Art. 69 - Qualificazione e valorizzazione professionale

Art. 70 - Società di certificazione urbanistica (S.C.U.)

Art. 71 - Sportello unico

Art. 72 - Sistema informativo provinciale

Art. 73 - Abrogazione di precedenti norme

Art. 74 - Pubblicazione

CAPO I – NORME IN MATERIA DI PIANO TERRITORIALE REGIONALE

Art. 1 (Finalità)

Art. 2 (Definizioni)

Art. 3 (Attribuzioni della Regione)

Art. 4 (Attribuzioni del Comune)

Art. 5 (Finalità strategiche del PTR)

Art. 6 (Contenuti ed elementi del PTR)

Art. 7 (Formazione del PTR)

Art. 8 (Adozione e approvazione del PTR)

CAPO II – NORME IN MATERIA DI LOCALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE STRATEGICHE

Art. 9 - Finalità

Art. 10 - Sospensione temporanea dell’edificabilità

Art. 11 - Società di Trasformazione Urbana Regionale

CAPO III – NORME TRANSITORIE

Art. 12 - Norme transitorie



Nota. Gli articoli con la rubrica racchiusa da parentesi sono stati abrogati.

Indice

PARTE I - URBANISTICA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Attribuzioni del Comune

Art. 4 - Attribuzioni della Provincia

Art. 5 - Attribuzioni della Regione

Art. 6 - Intese con lo Stato

TITOLO II - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Capo I - Pianificazione territoriale regionale

Art. 7 - Funzioni e obiettivi della pianificazione

Art. 8 - Finalità strategiche del PTR

Art. 9 - Elementi del PTR

Art. 10 - Formazione del PTR

Art. 11 - Contenuti prescrittivi del PTR

Art. 12 - Efficacia

Capo II - Piani regionali di settore e piani territoriali infraregionali

Art. 13 - Piani di settore

Art. 14 - Piani territoriali infraregionali

Capo III - Strumenti e contenuti della pianificazione comunale

Art. 15 - Piano strutturale comunale

Art. 16 - Finalità strategiche del PSC

Art. 17 - Procedura di formazione del PSC

Art. 18 - Conferenza di pianificazione

Art. 19 - Intesa di pianificazione

Art. 20 - Salvaguardia

Art. 21 - Piano operativo comunale

Art. 22 - Procedura di formazione del POC

Art. 23 - Decadenza dei vincoli

Art. 24 - Accelerazione di procedure

Art. 25 - Piani attuativi comunali

Capo IV - Pianificazione sovracomunale

Art. 26 - Requisiti per la pianificazione sovracomunale

Art. 27 - Affidamento della predisposizione degli strumenti urbanistici

Art. 28 - Delega della funzione della pianificazione

Art. 29 - Ente di pianificazione intercomunale

Art. 30 - Contenuti della pianificazione sovracomunale

Capo V - Perequazione urbanistica e compensazione territoriale

Art. 31 - Perequazione urbanistica

Art. 32 - Compensazione urbanistica

Art. 33 - Compensazione territoriale

TITOLO III - INFORMATIZZAZIONE E MONITORAGGIO

Art. 34 - Informatizzazione degli strumenti urbanistici

Art. 35 - Supporti informativi e cartografici

Art. 36 - Rapporti annuali sullo stato del territorio

PARTE II - DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ EDILIZIA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 37 (Recepimento della normativa statale)

Art. 38 (Regolamento edilizio)

Art. 39 (Misure per la promozione della bioedilizia, della bioarchitettura e del rendimento energetico nell’edilizia)

Art. 40 - Interventi relativi a impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

Art. 41 (Monitoraggio dei certificati di regolarità contributiva in edilizia)

Art. 42 (Commissione edilizia)

Art. 43 (Sportello unico per l’edilizia)

Art. 44 (Categorie delle destinazioni d’uso)

Art. 45 (Certificato urbanistico e valutazione preventiva)

Art. 46 (Area di pertinenza urbanistica)

Art. 47 (Interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche)

Art. 48 (Interventi subordinati a denuncia di inizio attività)

Art. 49 (Strutture temporanee)

Art. 50 (Disposizioni applicative)

Art. 51 (Disposizioni applicative in materia di ristrutturazione edilizia)

Art. 52 (Rinvio)

Art. 53 - Procedimento autorizzativo in materia di telefonia mobile

PARTE III - PAESAGGIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 54 - Finalità

Art. 55 - Beni paesaggistici

Art. 56 - Commissioni provinciali

Art. 57 - Valenza paesaggistica del PTR

TITOLO II - CONTROLLO E GESTIONE DEI BENI SOGGETTI A TUTELA

Art. 58 – Modalità per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica

Art. 59 - Commissioni locali per il paesaggio

Art. 60 - Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in via transitoria

PARTE IV - POTESTÀ REGOLAMENTARE

Art. 61 - Potestà regolamentare

PARTE V - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 62 - Osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica, dell’edilizia e del paesaggio

Art. 63 - Norme finali e transitorie

Art. 63 bis - Norme transitorie per la formazione degli strumenti urbanistici generali comunali e loro varianti fino all'entrata in vigore del PTR

Art. 63 ter - Validità temporale e salvaguardia degli strumenti urbanistici generali comunali e loro varianti di cui all'articolo 63 bis

Art. 63 quater - Norme transitorie per gli strumenti urbanistici attuativi comunali e loro varianti fino all'entrata in vigore del PTR

Art. 64 - Abrogazioni

Art. 65 - Rinvio

Art. 66 - Entrata in vigore

Nota. Gli articoli con la rubrica racchiusa tra parentesi sono stati abrogati.



INDICE



Art. 1 - Procedure per l'avvio della riforma della pianificazione territoriale della Regione

Art. 2 - Norma transitoria nelle more dell'approvazione del Piano del governo del territorio

Art. 3 - Norme finanziarie

Art. 4 - Entrata in vigore



TESTO



Art. 1 - Procedure per l'avvio della riforma della pianificazione territoriale della Regione

1. La presente legge avvia la riforma per il governo del territorio finalizzata a stabilire le norme fondamentali per la disciplina delle procedure di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale, il riordino e la manutenzione della materia urbanistica, in attuazione dello Statuto speciale, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali.

2. La Regione dispone il riassetto della materia dell'urbanistica e della pianificazione territoriale in attuazione del principio di sussidiarietà, adeguatezza e semplificazione, uso razionale del territorio e ai fini della trasparenza, snellimento, partecipazione, completezza dell'istruttoria, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

3. La Regione svolge la funzione della pianificazione territoriale attraverso il Piano del governo del territorio che si compone del Documento territoriale strategico regionale e della Carta dei valori.

4. I Comuni partecipano attivamente alla formazione dei documenti di cui al comma 3.

5. Il Documento territoriale strategico regionale è lo strumento con il quale la Regione stabilisce le strategie della propria politica territoriale, individua i sistemi locali territoriali e ne definisce i caratteri, indirizza e coordina la pianificazione degli enti territoriali, nonché i piani di

settore.

6. La Carta dei valori è il documento nel quale sono contenuti i valori fondamentali della Regione, gli elementi del territorio che devono essere disciplinati, tutelati e sviluppati da parte dei soggetti territorialmente competenti in quanto costituiscono, per vocazione e potenzialità, patrimonio identitario della Regione il cui riconoscimento è presupposto fondamentale per il corretto governo e per la cura del territorio.

7. La Giunta regionale impartisce le linee guida per la formazione del Piano del governo del territorio e del Rapporto ambientale. Le linee guida, entro trenta giorni dalla loro deliberazione, sono sottoposte al parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente Commissione consiliare che si devono esprimere entro novanta giorni, trascorsi i quali i pareri si intendono acquisiti.

8. Il servizio competente in materia di pianificazione territoriale regionale predispone il Piano di governo del territorio e il Rapporto ambientale mediante valutazione ambientale strategica (VAS) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modifiche, in successive fasi con presentazione e discussione in apposite Conferenze di pianificazione.

9. Alle Conferenze di pianificazione, convocate e presiedute dall’Assessore competente alla pianificazione territoriale, partecipano la Regione, le Province, i Comuni e gli altri Enti istituzionali competenti in materia territoriale, nonché i soggetti competenti in materia ambientale e paesaggistica che possono presentare contributi relativi agli interessi di propria spettanza finalizzati alla formazione del Piano del governo del territorio e del Rapporto ambientale.

10. Alle Conferenze di pianificazione possono altresì partecipare gli altri soggetti portatori di interessi afferenti il territorio, preventivamente individuati dalla Giunta regionale, al fine di apportare ulteriori elementi di conoscenza per la formazione del Piano del governo del territorio e del Rapporto ambientale. Della indizione delle Conferenze viene dato avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet della Regione. Qualsiasi interessato può partecipare al procedimento tramite apporti documentali. Il Servizio competente in materia di pianificazione territoriale regionale tiene conto, ai fini della redazione del Piano del governo del territorio e del Rapporto ambientale, dei risultati delle Conferenze di pianificazione.

11. Il Piano del governo del territorio è sottoposto agli adempimenti relativi alle consultazioni transfrontaliere di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 152/2006.

12. Il Piano del governo del territorio con il Rapporto ambientale è sottoposto al parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente Commissione consiliare ed è adottato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

13. Il Piano del governo del territorio con il Rapporto ambientale, adottato dalla Giunta regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet della Regione e depositato per la libera consultazione presso il Servizio competente in materia di pianificazione territoriale regionale.

14. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione chiunque può presentare osservazioni. Nel medesimo periodo i soggetti competenti in materia ambientale e paesaggistica rendono il parere circostanziato.

15. Il Servizio competente in materia di pianificazione territoriale regionale redige la relazione valutativa di piano entro novanta giorni dalla scadenza di cui al comma 14.

16. La relazione valutativa di piano è il documento di sintesi che contiene la cronistoria del procedimento di formazione del Piano del governo del territorio e di valutazione ambientale strategica (VAS), valuta gli apporti dei soggetti competenti in materia ambientale e paesaggistica e le osservazioni pervenute.

17. Il Piano del governo del territorio con il Rapporto ambientale è sottoposto al parere della competente Commissione consiliare, è approvato, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Regione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. L'avviso dell'avvenuta approvazione è pubblicato contestualmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, in un quotidiano a diffusione regionale e nazionale e nel sito internet della Regione.

18. Ai fini della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) l'autorità procedente e l'autorità competente si identificano nella Giunta regionale che individua, su proposta della struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale, anche i soggetti competenti in materia ambientale e paesaggistica, nonché la Regione Veneto, l’Austria e la Slovenia.

19. La documentazione costituita da studi, analisi e documenti tecnici in possesso dell’Amministrazione regionale dal 1978, tra cui la documentazione tecnica contenuta nel Piano urbanistico regionale generale (PURG), nel Piano territoriale regionale generale (PTRG), nel Piano territoriale regionale strategico (PTRS) e nel Piano territoriale regionale (PTR) adottato, può essere utilizzata nella formazione del Piano del governo del territorio.

20. Sono abrogati gli articoli 1 e 2 della legge regionale 13 dicembre 2005, n. 30 (Norme in materia di piano territoriale regionale).

21. Al comma 1 dell’articolo 63 bis della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio), le parole: “Fino all’entrata in vigore del PTR, e comunque non oltre due anni dall’entrata in vigore della L.R. 21 ottobre 2008, n. 12 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 5/2007 “Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio”),” sono soppresse.



Art. 2 - Norma transitoria nelle more dell'approvazione del Piano del governo del territorio

1. Nelle more dell'approvazione dello strumento di pianificazione regionale di cui all'articolo 1, il Piano urbanistico regionale generale vigente (PURG), approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 15 settembre 1978, n. 0826/Pres. (Approvazione del progetto definitivo del Piano urbanistico regionale generale del Friuli-Venezia Giulia), può essere modificato, secondo i criteri e le procedure individuati dal presente articolo, nei seguenti casi:

a) adeguamento a norme statali e comunitarie;

b) coordinamento con gli altri strumenti di pianificazione regionale;

c) introduzione di nuove misure dirette allo sviluppo turistico, economico o alla tutela e valorizzazione del territorio della Regione.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, nei casi previsti dalle lettere b) e c) del comma 1 il Piano urbanistico regionale generale (PURG) può essere modificato entro il termine di due anni dall’entrata in vigore della presente legge.

3. Le modifiche di cui al comma 1 vengono predisposte dall’Amministrazione regionale sulla base di appositi indirizzi programmatici e settoriali che sono sottoposti al parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente Commissione consiliare. I pareri vengono espressi nel termine di novanta giorni, trascorsi i quali gli stessi si intendono acquisiti.

4. Gli elaborati cartografici e normativi redatti per la variante di cui al comma 1 sono sottoposti al parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente Commissione consiliare e adottati dalla Giunta regionale. Gli elaborati sono depositati presso la struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale e pubblicati sul sito internet della Regione. Nel termine di novanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell’avviso di deposito chiunque può formulare osservazioni.

5. Il Presidente della Regione approva gli elaborati, previa deliberazione della Giunta regionale, con le eventuali modifiche apportate in recepimento del parere del Consiglio delle autonomie locali, della Commissione consiliare e delle osservazioni accolte. Il decreto di approvazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

6. La procedura disciplinata dal presente articolo è soggetta a valutazione ambientale strategica (VAS) di cui al decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche. La Giunta regionale con deliberazione disciplina le fasi del processo di valutazione ambientale strategica da svolgersi all'interno della procedura di modifica del Piano urbanistico regionale generale (PURG).



Art. 3 - Norme finanziarie

1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui agli articoli 1 e 2 fanno carico all’unità di bilancio 3.1.1.1056 e al capitolo 1733 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.



Art. 4 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Artt. 1 – 9

(omissis)



CAPO II – ATTIVITÀ EDILIZIA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Artt. 10 – 12

(omissis)



CAPO III – REGIME EDIFICATORIO

Artt. 13 – 20

(omissis)



CAPO IV – PERMESSO DI COSTRUIRE, DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ E AGIBILITÀ

Artt. 21 – 32

(omissis)



CAPO V - DISPOSIZIONI SPECIALI



Art. 33 - Area di pertinenza urbanistica

1. L’area di pertinenza urbanistica di una costruzione è l’area che viene vincolata per il rispetto dell’indice di fabbricabilità fondiaria.

2. Al fine di cui al comma 1 può essere vincolata un’area adiacente all’area interessata dalla costruzione, avente la medesima classificazione quale zona omogenea o comunque urbanisticamente compatibile, anche in proprietà di soggetto diverso dal proprietario dell’area interessata dalla costruzione. In quest’ultimo caso il vincolo è oggetto di atto d’obbligo da trascriversi nei registri immobiliari e al tavolare a cura del richiedente.

3. L’entrata in vigore di normativa urbanistica che consenta un indice di fabbricabilità fondiaria più elevato comporta la liberalizzazione dal vincolo a pertinenza urbanistica delle aree già vincolate eccedenti a quelle necessarie per il rispetto dell’indice suddetto.

4. Ai sensi del presente articolo può essere vincolata un’area non adiacente all’area di insistenza della costruzione, o comunque urbanisticamente compatibile e non soggetta a pianificazione attuativa. Ai sensi del presente comma può altresì essere vincolata un’area sita nel territorio di un Comune diverso da quello in cui è ubicato l’intervento, solo nei casi di interventi in zona agricola connessi con la conduzione dei fondi.

5. Il regolamento edilizio comunale disciplina le procedure di competenza comunale relative alle attività di cui al presente articolo.



Art. 34 - Certificato di destinazione urbanistica, attestazioni urbanistico-edilizie e valutazione preventiva

1. Per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti chiunque ha diritto di ottenere dal Comune, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l’area interessata. Esso conserva validità per un anno dalla data di rilascio se non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.

2. In caso di mancato rilascio del certificato di destinazione urbanistica nel termine previsto al comma 1, esso può essere sostituito da una dichiarazione dell’alienante o di uno dei condividenti attestante l’avvenuta presentazione della domanda, nonché la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero l’inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico generale approvato, di strumenti attuativi.

3. Il regolamento edilizio comunale può prevedere la facoltà, in capo ai soggetti aventi titolo ai sensi dell’articolo 21, di richiedere una certificazione urbanistico-edilizia in cui siano indicate, per singola area o edificio di proprietà, tutte le prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché i vincoli urbanistici, ambientali e paesaggistici, riguardanti l’area e gli edifici interessati.

4. Il regolamento edilizio comunale può prevedere la facoltà, in capo ai soggetti aventi titolo ai sensi dell’articolo 21, di richiedere una valutazione preventiva sull’ammissibilità dell’intervento o sulla residua potenzialità edificatoria per singola area di proprietà, anche con riferimento a eventuali vincoli di pertinenza urbanistica, corredata di idonea documentazione sottoscritta da un tecnico abilitato alla progettazione.

5. I certificati e le valutazioni di cui ai commi 3 e 4, ove previsti dal regolamento edilizio comunale, conservano validità per un anno dalla data del rilascio a meno che non intervengano modificazioni delle leggi, degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi vigenti. In tal caso, il Comune notifica agli interessati l’adozione di varianti agli strumenti urbanistici generali e attuativi.

6. Il rilascio dei certificati e delle valutazioni di cui al presente articolo è a titolo oneroso secondo quanto stabilito dal Comune.

7. Gli interessati all’ottenimento di agevolazioni contributive o fiscali possono chiedere al Comune la classificazione degli interventi edilizi assoggettati a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, secondo le categorie previste dalle leggi statali.



Art. 35 - Deroghe generali agli strumenti urbanistici comunali per interventi edilizi

1. In deroga agli indici urbanistici ed edilizi previsti dagli strumenti urbanistici comunali possono essere consentiti, previa deliberazione del Consiglio comunale, gli interventi di rilevanza urbanistica ed edilizia su edifici pubblici o di interesse pubblico da chiunque realizzati, nonché quelli per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico nelle zone destinate a servizi e attrezzature collettive.

2. Ferme restando le previsioni più estensive degli strumenti urbanistici comunali, il patrimonio edilizio esistente, ivi compreso quello non conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati e del regolamento edilizio vigente, può comunque essere interessato da interventi di rilevanza edilizia definiti dall’articolo 4, comma 2, nel rispetto della legge.

3. Previo parere favorevole dell’Ente proprietario o gestore della strada, è ammesso l’ampliamento degli edifici o delle unità immobiliari esistenti destinati a residenza situati nella fascia di rispetto della viabilità, esclusivamente per necessità di adeguamento igienico-sanitario e funzionale, nel limite massimo complessivo di 200 metri cubi di volume utile, purché il progetto interessi la sopraelevazione o la parte retrostante o laterale degli edifici rispetto all’asse viario. Tale limite può essere raggiunto anche attraverso diversi interventi, purché la loro somma non superi il limite medesimo.

4. Gli interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche, ancorché necessitino di limitate modifiche volumetriche agli edifici così come definite dall’articolo 37, comma 2, possono essere realizzati in deroga alle norme urbanistiche ed edilizie, fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dal codice civile.

5. Gli interventi disciplinati dal presente articolo non possono derogare in ogni caso alle leggi in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio e in materia ambientale, e devono rispettare le distanze minime previste dal codice civile e le altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio, sicurezza stradale, sicurezza cantieri e impianti, nonché le norme in materia igienico-sanitaria, in materia di barriere architettoniche, di accatastamento e di intavolazione.



Art. 36 - Interventi in zona agricola

1. L’ampliamento e la ristrutturazione edilizia di edifici destinati a residenza agricola in zona agricola, ove ammessi dallo strumento urbanistico vigente e nel rispetto degli indici e dei parametri ivi indicati, possono comportare la realizzazione di un’unità immobiliare aggiuntiva con destinazione d’uso residenziale, anche in deroga al requisito della connessione funzionale con la conduzione del fondo e le esigenze dell’imprenditore agricolo professionale, purché:

a) l’unità immobiliare realizzata sia destinata a prima abitazione dei parenti di primo grado dell’imprenditore agricolo professionale o del coltivatore diretto proprietario dell’edificio ampliato o ristrutturato;

b) il soggetto avente titolo ai sensi dell’articolo 21 si obblighi, mediante convenzione con il Comune, a istituire un vincolo ventennale concernente il divieto di alienazione dell’immobile, nonché di concessione a terzi di diritti reali o personali di godimento su di esso, da trascrivere nei registri immobiliari o da annotare sul libro fondiario a cura del richiedente, entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

2. Per gli interventi realizzati ai sensi del comma 1 in deroga al requisito della connessione funzionale e comportanti il cambio di destinazione d’uso in residenziale, non si applica l’esonero contributivo previsto dall’articolo 30, comma 1, lettera a), salvo i casi di trasferimento a titolo di successione del diritto reale di godimento e a condizione che il successore adibisca l’immobile a prima abitazione.

3. Possono essere ammessi interventi di ristrutturazione edilizia e interventi di rilevanza edilizia degli edifici rustici annessi alle residenze agricole con modifica di destinazione d’uso degli stessi in residenza agricola, con il vincolo ventennale concernente il divieto di alienazione dell’immobile, nonché di concessione a terzi di diritti reali o personali di godimento su di esso, ai sensi del comma 1, lettera b).

4. Nelle zone agricole, come individuate dagli strumenti urbanistici generali comunali, è ammessa la realizzazione, anche in deroga agli indici e ai parametri previsti dagli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi:

a) di interventi finalizzati alla copertura di concimaie, di vasche per la raccolta di liquami, di depositi e aree destinate allo stoccaggio di foraggi, annessi alle strutture produttive aziendali, nonché impianti e strutture finalizzate alle produzioni energetiche da fonti rinnovabili con materie prime derivanti dalle produzioni aziendali, nei limiti del 10 per cento della superficie utile delle strutture esistenti;

b) di interventi di adeguamento delle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento in applicazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, (Direttiva del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), e dell’articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modifiche;

c) di adeguamento igienico-funzionale delle strutture agricole esistenti fino ad assicurare il rispetto dei parametri minimi previsti dalla normativa di settore che disciplina la specifica attività e conformemente al Piano di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione; in tali casi l’eventuale ampliamento, se realizzato in deroga agli strumenti urbanistici, non può superare il 10 per cento della superficie utile delle strutture esistenti.

5. In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, trovano applicazione le sanzioni previste dal capo VI.



Art. 37 - Misure per la promozione del rendimento energetico nell’edilizia

1. Gli interventi finalizzati al perseguimento di obiettivi di risparmio energetico eseguiti nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002, relativa al rendimento energetico nell’edilizia), e successive modifiche, e della legge regionale 23/2005, e successive modifiche, possono essere realizzati anche in deroga agli indici urbanistico-edilizi previsti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi nei limiti individuati dal presente articolo. Tali interventi non si computano nel calcolo della volumetria utile e della superficie utile, anche ai fini della determinazione del contributo di costruzione di cui all’articolo 29.

2. Gli interventi di cui al comma 1 realizzati su edifici esistenti, qualora suscettibili di ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei coefficienti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 192/2005, e successive modifiche, possono essere realizzati anche in deroga alle distanze minime e alle altezze massime previste dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi, fermo restando quanto stabilito nel comma 4, e possono comportare la realizzazione:

a) di maggiore spessore delle murature esterne entro i 35 centimetri, siano esse tamponature o muri portanti;

b) di maggiore spessore dei solai intermedi e di copertura entro i 35 centimetri.

3. Gli interventi di cui al comma 1, realizzati su nuovi edifici, consistono nella realizzazione di:

a) maggiore spessore delle murature esterne oltre i 30 centimetri, fino a un massimo di ulteriori 30 centimetri, siano esse tamponature o muri portanti;

b) maggiore spessore dei solai intermedi e di copertura oltre i 30 centimetri, fino a un massimo di ulteriori 30 centimetri;

c) serre solari, bussole e verande funzionalmente collegate all’edificio principale che abbiano dimensione comunque non superiore al 15 per cento della superficie utile delle unità abitative realizzate;

d) volumi e superfici necessari al miglioramento dei livelli di isolamento termico e acustico o di inerzia termica, o finalizzati alla captazione diretta dell’energia solare, o alla realizzazione di sistemi di ombreggiamento alle facciate nei mesi estivi.

4. Gli interventi di cui al presente articolo:

a) se eseguiti su edifici esistenti, devono salvaguardare gli elementi costitutivi e decorativi di pregio storico, artistico e architettonico, nonché gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali, che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione, secondo quanto previsto dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi comunali;

b) non possono derogare in ogni caso alle distanze minime previste dal codice civile e alle disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, di tutela ambientale e alle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio, sicurezza stradale, sicurezza cantieri e impianti, nonché alle norme in materia igienico-sanitaria, in materia di barriere architettoniche, di accatastamento e di intavolazione.



Art. 38 - Disposizioni applicative in materia di ristrutturazione edilizia

1. Gli interventi di ristrutturazione edilizia, con demolizione totale o parziale, possono comportare modifiche della sagoma e di collocazione dell’area di sedime, oltre che nei casi di adeguamento alla normativa antisismica e igienico-sanitaria, anche nei seguenti casi:

a) di esigenze di arretramento del profilo di facciata nel rispetto delle eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali in materia di allineamento degli edifici e fasce di rispetto del nastro stradale;

b) di sostituzione di singoli edifici esistenti non coerenti con le caratteristiche storiche, architettoniche, paesaggistiche e ambientali individuate dagli strumenti urbanistici comunali.

2. Negli interventi di cui al comma 1 possono essere mantenute le distanze preesistenti anche se inferiori alla distanza minima prevista dagli strumenti urbanistici comunali nel rispetto del codice civile.

3. Gli interventi di ristrutturazione edilizia possono essere attuati contestualmente a interventi di ampliamento all’esterno della sagoma e sedime esistenti. In tali casi, le prescrizioni previste per le nuove costruzioni dagli strumenti urbanistici vigenti o adottati si applicano esclusivamente alle parti dell’immobile oggetto di effettivo incremento dimensionale relativamente al sedime, alla sagoma, al volume e all’altezza. Tali interventi non possono comunque derogare agli indici e ai parametri massimi previsti dagli strumenti urbanistici per l’area oggetto di intervento.

4. Rientra negli interventi di ristrutturazione edilizia anche la ricostruzione filologica di edifici demoliti purché degli stessi siano rimaste evidenti tracce della loro preesistenza, nel rispetto delle prescrizioni tipologico-architettoniche e storico-culturali.



Art. 39 - Interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente

1. Il recupero a fini abitativi del sottotetto di edifici destinati in tutto o in parte a residenza è ammesso, senza modifiche alla sagoma, in deroga ai limiti e ai parametri degli strumenti urbanistici vigenti e della legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 (Altezze minime e principali requisiti igienico-sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati e alberghi), e successive modifiche, se contestuale a interventi di ristrutturazione edilizia, restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria dell’edificio o di parte dello stesso. Gli interventi di cui al presente comma non possono comportare aumento del numero delle unità immobiliari e devono comunque rispettare un’altezza minima di 1,30 metri e un’altezza media di 1,90 metri, fatte salve le più estensive previsioni per le zone montane. Il recupero previsto dal presente comma è ammissibile anche per i vani destinati a cantine e taverne e altri locali interrati e semi-interrati purché di altezza non inferiore a 2,20 metri.

2. Al di fuori delle zone omogenee A e B0, o singoli edifici a esse equiparati, come individuate dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati, gli interventi di recupero del sottotetto di edifici esistenti sono ammessi in deroga agli indici e ai parametri urbanistici ed edilizi anche se prevedono innalzamento della quota di colmo, variazione della pendenza di falda e apertura di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi, fino ad assicurare il rispetto dei parametri aeroilluminanti e delle altezze minime previsti dalla legge regionale 44/1985, e successive modifiche. Tali interventi possono comportare l’aumento del numero delle unità immobiliari esistenti nel rispetto degli standard urbanistici.

3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 possono essere eseguiti esclusivamente su edifici esistenti e interessare locali sottotetto esistenti realizzati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all’articolo 4, comma 2, lettera c), possono comportare la modifica del numero delle unità immobiliari esistenti su parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.



Art. 40 - Variazioni essenziali

1. Costituiscono variazioni essenziali al progetto approvato le modifiche che comportino, anche singolarmente:

a) mutamento della destinazione d’uso in altra non consentita per la zona dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati o che comporti modifiche degli standard;

b) aumento superiore al 15 per cento del volume utile o delle superfici utili del fabbricato in relazione al progetto approvato;

c) aumento superiore al 15 per cento della superficie coperta, dell’altezza, ovvero totale diversa localizzazione, tale che nessun punto del sedime del fabbricato sia compreso in quello assentito;

d) mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio assentito, da intervento soggetto a denuncia di inizio attività a intervento soggetto a permesso di costruire;

e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, purché la violazione non riguardi esclusivamente gli adempimenti procedurali.

2. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sull’entità delle superfici accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative, nonché le opere realizzabili ai sensi dell’articolo 16.



CAPO VI – VIGILANZA E SANZIONI

Art. 41 – 56

(omissis)



CAPO VII - DISPOSIZIONI STRAORDINARIE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE



Art. 57 - Norme comuni

1. Gli articoli 58 e 59 individuano misure straordinarie finalizzate al rilancio dell’attività economica mediante la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente alla data di entrata in vigore del presente capo, attuata attraverso interventi edilizi realizzabili anche in deroga alle distanze, alle altezze, alle superfici e ai volumi previsti dagli strumenti urbanistici comunali.

2. Gli interventi di cui agli articoli 58 e 59 assicurano il miglioramento della qualità energetica o igienico-funzionale degli edifici o delle unità immobiliari oggetto di intervento, secondo le leggi di settore e non possono in alcun caso trovare applicazione:

a) in deroga alle leggi in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio e in materia ambientale, alle distanze minime previste dal codice civile ovvero in deroga alle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio, sicurezza stradale, sicurezza cantieri e impianti, nonché alle norme in materia igienico-sanitaria, in materia di barriere architettoniche, di accatastamento e di intavolazione;

b) in deroga alle prescrizioni tipologico-architettoniche o di abaco contenute negli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore del presente capo;

c) per edifici o unità immobiliari oggetto di interventi edilizi abusivi i cui procedimenti sanzionatori non siano stati conclusi entro il 30 settembre 2009;

d) per aree o edifici soggetti a vincolo espropriativo o a vincolo di inedificabilità assoluta;

e) se i lavori non sono iniziati entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.



Art. 58 - Interventi di ristrutturazione e ampliamento

1. Gli interventi di ristrutturazione edilizia di edifici o unità immobiliari esistenti o di parte di essi, a destinazione in tutto o in parte residenziale, alberghiera o ricettivo-complementare e direzionale possono comportare l’ampliamento, attraverso la sopraelevazione o la costruzione di manufatti edilizi interrati o fuori terra, nel limite massimo del 35 per cento del volume utile esistente.

2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere eseguiti su immobili situati all’esterno delle zone omogenee A e B0, o singoli edifici ad esse equiparati, come individuate dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati, alle seguenti condizioni:

a) la sopraelevazione, se eseguita in deroga all’altezza massima prevista per la zona omogenea dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati, non può superare i due piani o comunque 6 metri;

b) gli standard urbanistici derivanti dall’ampliamento, se non reperibili nell’area di pertinenza dell’intervento, sono individuabili in altra area avente la stessa destinazione di zona o, comunque, in zona urbanisticamente compatibile, purché la distanza non superi il raggio di 1.000 metri;

c) l’ampliamento può comportare l’aumento del numero delle unità immobiliari esistenti relativamente alla parte effettivamente ampliata, salva più estensiva previsione degli strumenti urbanistici comunali.

3. In deroga alle distanze, superfici e volumi previsti dagli strumenti urbanistici comunali è ammesso l’ampliamento di edifici o unità immobiliari esistenti alle seguenti condizioni:

a) la quota massima di ampliamento ammissibile non può superare i 200 metri cubi di volume utile;

b) la sopraelevazione, se eseguita in deroga all’altezza massima prevista per la zona omogenea dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati, non può superare i due piani o comunque 6 metri;

c) nelle zone omogenee A e B0, o singoli edifici ad esse equiparati, devono essere rispettate le specifiche disposizioni tipologico-architettoniche e di allineamento degli edifici previste dagli strumenti urbanistici comunali; la sopraelevazione, se non espressamente vietata dagli strumenti urbanistici comunali, non può superare l’altezza massima delle costruzioni prevista per la zona omogenea dagli strumenti urbanistici comunali;

d) l’ampliamento non può comportare aumento del numero delle unità immobiliari esistenti, salva diversa previsione degli strumenti urbanistici comunali.



Art. 59 - Interventi di ampliamento di edifici produttivi

1. Nelle zone omogenee D, come individuate dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati, è ammesso:

a) l’ampliamento di edifici o unità immobiliari esistenti nel limite massimo del 35 per cento della superficie utile esistente e comunque fino al massimo di 1.000 metri quadrati, nel rispetto delle altezze massime previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati;

b) l’ampliamento della superficie utile anche attraverso la realizzazione di solai interpiano.

2. Gli interventi previsti dal comma 1, lettere a) e b), sono cumulabili tra loro; gli standard urbanistici derivanti dall’ampliamento, se non reperibili, devono essere monetizzati ai sensi dell’articolo 29.



Art. 60 - Misure di promozione per la sostituzione di edifici ed esecuzione degli interventi in ambiti sottoposti a pianificazione attuativa

1. Nei casi di interventi di ristrutturazione con demolizione totale o parziale, attuati con sostituzione di singoli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del presente capo non coerenti con le caratteristiche storiche o architettoniche o paesaggistiche e ambientali individuate dagli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera b), e che comportino una diminuzione del volume o superficie utili o delle unità immobiliari esistenti, il Comune e il soggetto interveniente possono concordare il trasferimento dei diritti edificatori in altre aree del territorio comunale attraverso una convenzione che stabilisca:

a) i crediti edificatori derivanti dalla sostituzione aumentati del 50 per cento;

b) la localizzazione delle aree sulle quali trasferire i diritti edificatori;

c) il tempo massimo di utilizzazione dei crediti edificatori.

2. Nelle aree assoggettate a pianificazione attuativa dagli strumenti urbanistici comunali è ammesso il rilascio del titolo abilitativo anche in assenza di approvazione del piano attuativo o di sue varianti ovvero in tutti i casi di decadenza dello strumento, alle seguenti condizioni:

a) l’area risulti urbanizzata in misura non inferiore al 70 per cento della superficie complessiva;

b) il nuovo intervento risulti coerente con le previsioni dello strumento urbanistico generale vigente o adottato;

c) non sussistano ulteriori esigenze di opere di urbanizzazione indotte dall’intervento richiesto.

3. Negli ambiti sottoposti a pianificazione attuativa comunale i Comuni possono disporre la non concorrenza degli alloggi destinati a edilizia residenziale pubblica sovvenzionata o convenzionata, di cui alla legge regionale 6/2003, per la determinazione del numero di posti auto da destinare a parcheggi pubblici di relazione, ferme restando le disposizioni di cui alla legge 122/1989.

4. Negli ambiti sottoposti a pianificazione attuativa comunale con destinazione diversa dalla residenza, la modifica del perimetro dell’ambito previsto nello strumento urbanistico generale comunale costituisce variante non sostanziale a condizione che la destinazione d’uso rimanga invariata e vengano rispettati gli standard urbanistici.



CAPO VIII – NORME TRANSITORIE E FINALI

Artt. 61 - 67

(omissis)

Art. 68 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ad eccezione del capo VII che entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.



Art. 1 - Finalità

1. In attuazione dell’Intesa tra Stato, Regioni ed Enti locali, conclusa in data 1 aprile 2009, per individuare misure di contrasto della crisi economica mediante il riavvio dell’attività edilizia, la presente legge disciplina interventi atti a promuovere la riqualificazione funzionale, architettonica e statica degli edifici, anche attraverso l’ampliamento dei volumi esistenti, nel contesto di un più generale rinnovo del patrimonio edilizio esistente in condizioni di obsolescenza e degrado, attraverso l’applicazione di nuove tecnologie per la sicurezza antisismica, l’efficienza energetica e la sostenibilità ambientale degli edifici.

2. La presente legge ha carattere straordinario e le relative disposizioni hanno validità per ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore.



Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini dell’applicazione della presente legge valgono le seguenti definizioni:

a) Edificio rurale di valore testimoniale: un edificio rurale realizzato entro il XIX secolo, che abbia avuto o continui ad avere un rapporto diretto o comunque funzionale con fondi agricoli circostanti e che presenti una riconoscibilità del suo stato originario in quanto non sia stato irreversibilmente alterato nell’impianto tipologico, nelle caratteristiche architettonico-costruttive e nei materiali tradizionali impiegati;

b) Edificio diruto: un edificio di cui parti, anche significative e strutturali, siano andate distrutte nel tempo senza che ciò inibisca la possibilità di documentare l’originario inviluppo volumetrico complessivo e la originaria configurazione tipologica, a fini della sua ricostruzione;

c) Edificio incongruo: un edificio la cui presenza comporti rischi per la pubblica o privata incolumità o effetti di dequalificazione del contesto nel quale è inserito per uno o più dei seguenti elementi, riconosciuti dal Comune in sede di approvazione del relativo progetto di intervento ai sensi degli articoli 6 e 7:

1) esposizione al rischio idraulico o idrogeologico;

2) localizzazione;

3) funzione;

4) tipologia;

5) dimensione;

6) stato di degrado;

d) Edifici destinati ad uso socio-assistenziale e socio-educativo: gli edifici, o loro porzioni, in cui operano le strutture a destinazione sociale e socio-sanitaria individuate nell’articolo 44 della legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e socio-sanitari) e successive modifiche ed integrazioni nonché le strutture ricettive di cui all’articolo 49, comma 4, della legge regionale 9 aprile 2009, n. 6 (Promozione delle politiche per i minori e i giovani) e successive modifiche ed integrazioni;

e) Centro storico: comprende i nuclei insediati ricompresi in zona classificata di tipo A in base al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), quelli comunque denominati come “centro storico” dai vigenti strumenti urbanistici comunali nonché i nuclei classificati “Nuclei isolati in regime normativo di conservazione” (NI-CE) e “Nuclei isolati in regime normativo di mantenimento” (NI-MA) dal vigente Piano territoriale di coordinamento paesistico (PTCP);

f) Volumetria esistente: l’ingombro geometrico della costruzione in soprassuolo esistente alla data del 30 giugno 2009, sulla base della dichiarazione di ultimazione dei lavori ai sensi della normativa vigente ovvero che risultino comunque ultimati ai sensi della normativa previgente, misurato in metri cubi.



Art. 3 - Ampliamento di edifici esistenti

1. Sulle volumetrie esistenti, come definite all’articolo 2, a totale o prevalente destinazione residenziale, mono o plurifamiliari e non eccedenti i 1.000 metri cubi, sono ammessi interventi di ampliamento preordinati a migliorare la funzionalità, la qualità architettonica, statica e/o energetica dell’edificio interessato, nei limiti di seguito indicati:

a) per edifici di volumetria esistente non superiore a 200 metri cubi, è consentito un incremento di 60 metri cubi;

b) per edifici di volumetria esistente compresa fra 200 metri cubi e 500 metri cubi per la parte eccedente la soglia di 200 metri cubi, entro il limite del 20 per cento;

c) per edifici di volumetria esistente compresa fra 500 metri cubi e 1.000 metri cubi per la parte eccedente la soglia di 500 metri cubi, entro il limite del 10 per cento.

2. Gli ampliamenti di cui al comma 1 costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia e sono realizzabili anche in deroga alla disciplina dei piani urbanistici, fermo restando il rispetto delle distanze da pareti finestrate degli edifici ove si tratti di ampliamenti in senso orizzontale, delle indicazioni tipologiche, formali e costruttive di livello puntuale degli strumenti urbanistici o degli atti di pianificazione territoriale vigenti e dei requisiti minimi di rendimento energetico degli edifici di cui alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia) e successive modifiche ed integrazioni ed al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia) e successive modifiche ed integrazioni.

3. Gli ampliamenti di edifici rurali di valore testimoniale a destinazione residenziale sono disciplinati dalle disposizioni di cui all’articolo 4.

4. L’ampliamento, nei termini di cui al comma 1, è ammesso anche per edifici destinati ad uso socio-assistenziale e socio-educativo.

5. Ove gli interventi di ampliamento prevedano il frazionamento dell’unità immobiliare interessata, le unità immobiliari non possono comunque avere una superficie inferiore a 60 metri quadrati.



Art. 4 - Incentivazioni e premialità per l’applicazione dell’articolo 3

1. Le percentuali di ampliamento di cui all’articolo 3 possono essere incrementate:

a) di un’ulteriore 10 per cento qualora l’intero organismo edilizio esistente, comprensivo della porzione oggetto di ampliamento, venga, oltre gli obblighi di legge, strutturalmente adeguato alle norme antisismiche in vigore a decorrere dal 30 giugno 2009 nonché dotato di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ovvero rispetti i requisiti di rendimento energetico degli edifici indicati nell’articolo 3;

b) di un ulteriore 5 per cento per gli ampliamenti degli edifici rurali di valore testimoniale a destinazione residenziale, ivi compresi quelli parzialmente diruti, come premialità in relazione all’obbligo, da assumersi da parte del proprietario o dell’avente titolo, di realizzare i relativi interventi di ampliamento nel rispetto della tipologia, dei materiali locali tradizionali, quali le lastre di ardesia aventi composizione chimica con presenza di carbonato di calcio maggiore del 20 per cento e delle tecniche costruttive caratterizzanti l’edificio esistente, come da attestazione del progettista da prodursi a corredo della Denuncia inizio attività (DIA);

c) di un ulteriore 5 per cento qualora per la copertura di interi edifici residenziali diversi da quelli rurali di valore testimoniale si utilizzino, ove non in contrasto con le caratteristiche dei tetti circostanti, lastre di ardesia aventi le caratteristiche di cui alla lettera b).



Art. 5 - Esclusioni e specificazioni dell’applicazione degli articoli 3 e 4

1. Gli ampliamenti previsti dagli articoli 3 e 4 non si applicano nei confronti degli edifici od unità immobiliari:

a) abusivi, in quanto realizzati in assenza di titolo edilizio od in difformità da esso;

b) condonati con tipologia di abuso 1 “Opere realizzate in assenza o difformità della licenza edilizia o concessione e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici” di cui alla tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico–edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e successive modifiche ed integrazioni ed alla successiva legge 24 novembre 2003, n. 326 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici) e successive modifiche ed integrazioni;

c) ricadenti in aree soggette a regime di inedificabilità assoluta in forza di normative o di atti di pianificazione territoriale ivi comprese le aree inondabili e a rischio di frana così individuate dai Piani di bacino;

d) ricadenti in aree demaniali marittime concesse per finalità turistico-ricreative;

e) ricadenti nei centri storici, salva la facoltà dei Comuni di individuare porzioni dei medesimi o specifici casi di applicabilità della legge con deliberazione soggetta ad esclusiva approvazione del Consiglio comunale;

f) vincolati come beni culturali ai sensi della Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni Culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche ed integrazioni o comunque individuati come edifici di pregio dagli strumenti urbanistici generali vigenti;

g) ricadenti nel territorio del Parco nazionale delle Cinque Terre, del Parco regionale di Portofino, del Parco naturale regionale di Portovenere e del Parco naturale regionale di Montemarcello Magra.

2. Nei Comuni costieri le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 non si applicano nei confronti degli edifici ricadenti, in base al vigente PTCP, assetto insediativo, nei seguenti ambiti e regimi normativi:

a) strutture urbane qualificate (SU);

b) conservazione (CE);

c) aree non insediate (ANI) assoggettate al regime di mantenimento (MA), limitatamente alla fascia di profondità di 300 metri calcolati in linea d’aria dalla battigia anche per i terreni elevati sul mare.

3. Per gli edifici ricadenti nei territori dei Parchi diversi da quelli di cui al comma 1, lettera g), si applica la disciplina di ampliamento stabilita nei relativi Piani, salva la facoltà di ogni ente parco di assumere specifica deliberazione per rendere applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 4, ferme restando le esclusioni di cui ai commi 1 e 2.

4. I Comuni, entro il termine perentorio di quaranticinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono individuare parti del proprio territorio nelle quali le disposizioni di cui all’articolo 3 non trovano applicazione per ragioni di ordine urbanistico, edilizio, paesaggistico ambientale, culturale.



Art. 6 - Demolizione e ricostruzione di edifici a destinazione residenziale

1. A fini di diminuzione dell’esposizione al rischio idraulico o idrogeologico, di miglioramento della qualità architettonica e della efficienza energetica del patrimonio edilizio, gli edifici residenziali esistenti alla data del 30 giugno 2009, riconosciuti incongrui, possono essere demoliti e ricostruiti con incremento fino al 35 per cento del volume esistente per realizzare edifici di migliore qualità architettonica e conformi alle norme antisismiche in vigore dal 30 giugno 2009 nonché alla normativa in materia di rendimento energetico degli edifici di cui alla l.r. 22/2007 e successive modifiche ed integrazioni ed al d.p.r. 59/2009.

2. La ricostruzione deve avvenire in sito, anche su diverso sedime, e può essere assentita in deroga alle previsioni urbanistico-edilizie dello strumento urbanistico comunale, fatto salvo il rispetto delle distanze dai fabbricati ivi previste e della dotazione dei parcheggi pertinenziali in misura pari ad 1 metro quadrato ogni 10 metri cubi di incremento, da non computarsi nell’incremento volumetrico, di cui al comma 1, se interrati.

3. Qualora la ricostruzione in sito non sia possibile per cause oggettive o non sia ritenuta opportuna per migliorare la qualità paesistica ed urbanistica del sito, il Comune, su proposta dei soggetti che intendano realizzare gli interventi previsti dalla presente disposizione, può approvare, mediante la procedura di Conferenza di servizi atta a comportare modifica allo strumento urbanistico comunale – da qualificarsi di esclusivo interesse locale ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 24 marzo 1983, n. 9 (Composizione, competenze e funzionamento del Comitato tecnico urbanistico) e successive modifiche ed integrazioni – il progetto di ricostruzione su altre aree idonee, purché compatibile con le indicazioni del vigente PTCP e dei Piani di bacino. Il progetto deve altresì comprendere la sistemazione delle aree liberate dalla demolizione o, quanto meno, l’approvazione della disciplina urbanistica delle stesse.



Art. 7 - Riqualificazione urbanistica ed ambientale di edifici a destinazione diversa da quella residenziale

1. Al fine di conseguire la riqualificazione urbanistica ed ambientale i Comuni possono approvare interventi di demolizione e di ricostruzione di cui all’articolo 6 aventi ad oggetto edifici incongrui a destinazione diversa da quella residenziale mediante la procedura di Conferenza di servizi atta a comportare modifica allo strumento urbanistico comunale – da qualificarsi di esclusivo interesse locale ai sensi dell’articolo 2 della l.r. 9/1983 – nel contesto della quale sono determinate le funzioni insediabili e le condizioni per il rilascio dei relativi titoli abilitativi edilizi purché compatibili con le indicazioni del vigente PTCP e dei Piani di bacino.



Art. 8 - Titoli edilizi

1. Gli ampliamenti di cui agli articoli 3 e 4 sono assoggettati a DIA obbligatoria di cui alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia) e successive modifiche ed integrazioni e non sono cumulabili con gli ampliamenti consentiti dagli strumenti urbanistici comunali. La DIA per la realizzazione degli interventi di ampliamento sopra indicati può essere presentata decorso il termine di cui all’articolo 5, comma 4.

2. Le demolizioni e ricostruzioni di cui agli articoli 6 e 7, nonché gli interventi di ampliamento di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), relativi a edifici rurali di valore testimoniale parzialmente diruti, sono assentiti mediante rilascio di permesso di costruire.

3. Resta ferma l’osservanza delle disposizioni stabilite nella vigente legislazione in materia paesistico-ambientale nonché nelle diverse normative di settore che prescrivano l’obbligo di munirsi di autorizzazioni, nulla osta e di altri atti preventivi al rilascio di titoli abilitativi edilizi e in particolare delle disposizioni in materia igienico-sanitaria, di stabilità e di sicurezza degli edifici.

4. La presentazione della DIA, o la richiesta di permesso di costruire, deve avvenire entro il termine perentorio di cui all’articolo 1, comma 2.



Art. 9 - Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia) e successive modifiche ed integrazioni

1. L’articolo 67 della l.r. 16/2008 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“Articolo 67 - Superficie agibile e superficie accessoria

1. Si definisce superficie agibile (SA) la superficie di solaio, misurata al filo interno dei muri perimetrali, comprensiva dei muri divisori fra unità immobiliari o interni ad esse.

2. Non sono da ricomprendere nella SA:

a) le coperture piane, le scale, gli atri, i pianerottoli, le rampe, i sottorampa ed i passaggi di uso comune negli edifici a destinazione residenziale o ad essa assimilabile, ad uffici e ad attività turistico – ricettive;

b) i locali tecnici per impianti tecnologici quali ascensori, montacarichi, impianti termici, di climatizzazione, elettrici, idrici, e simili, nonché le intercapedini non eccedenti le dimensioni prescritte dalle pertinenti normative;

c) i locali privi dei requisiti richiesti per l’agibilità, quali cantine e ripostigli, purché ricompresi entro il sedime della costruzione e non comportanti la realizzazione di più di un piano in sottosuolo o nel piano terra limitatamente agli edifici aventi destinazione residenziale e tipologia diversa da quella condominiale;

d) i sottotetti a falda inclinata privi dei requisiti richiesti per l’agibilità aventi altezza all’intradosso del colmo non superiore a metri 2,10;

e) le autorimesse private interrate e seminterrate con un solo lato fuori terra di cui all’articolo 19, quelle interrate o al piano terreno, di cui all’articolo 9, comma 1, della l. 122/1989 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le autorimesse interrate, fuori terra o su coperture piane negli edifici a destinazione commerciale nelle quantità prescritte dalla vigente normativa in materia;

f) i porticati e gli spazi ad uso pubblico.

3. Costituiscono superficie accessoria (S Acc.) da non ricomprendere nella SA sempreché contenuta entro il limite massimo del 30 per cento della SA per edifici aventi SA non superiore a 160 metri quadrati ed entro il limite massimo del 20 per cento per la parte di SA eccedente la soglia di 160 metri quadrati e da misurarsi con le stesse modalità di cui al comma 1:

a) i porticati, le tettoie, i poggioli, i terrazzi e le logge, se ad uso privato;

b) i sottotetti a falda inclinata aventi altezza all’intradosso del colmo superiore a metri 2,10, ma privi dei requisiti richiesti per l’agibilità;

c) i locali privi dei requisiti richiesti per l’agibilità non riconducibili nella fattispecie di cui al comma 2, lettera c);

d) le autorimesse private fuori terra negli edifici a destinazione residenziale o ad essa assimilabile, ad uffici e ad attività turistico-ricettive realizzate ai sensi dell’articolo 19.

4. Con riferimento agli strumenti urbanistici comunali vigenti, al fine di agevolare l'attuazione delle norme sul risparmio energetico e per migliorare la qualità degli edifici, non sono considerati nel computo per la determinazione dell’indice edificatorio:

a) le strutture perimetrali portanti e non, che comportino spessori complessivi, sia per gli elementi strutturali che sovrastrutturali, superiori a 30 centimetri, per la sola parte eccedente i centimetri 30 e fino ad un massimo di ulteriori centimetri 25 per gli elementi verticali nonché i solai con struttura superiore a 30 centimetri per la sola parte eccedente i 30 centimetri fino ad un massimo di 25 centimetri per gli elementi di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi, in quanto il maggiore spessore contribuisce al miglioramento dei livelli di coibentazione termica, acustica e di inerzia termica;

b) l’incremento di spessore fino a 15 centimetri dei muri divisori fra unità immobiliari finalizzato all’isolamento acustico.

5. Negli interventi di ristrutturazione urbanistica aventi ad oggetto ambiti urbani da attuarsi mediante Progetto urbanistico operativo (PUO), Strumento urbanistico attuativo (SUA) o progetti ad essi equivalenti, il limite di cui al comma 3 relativo alla superficie accessoria può essere elevato fino al 30 per cento per motivate esigenze di qualità architettonica e di efficienza energetica degli edifici.”.

2. Al comma 1, dell’articolo 88, della l.r. 16/2008 e successive modifiche ed integrazioni le parole: “diciotto mesi” sono sostituite dalle seguenti: “ventiquattro mesi”.

CAPO I – DISPOSIZIONI STRAORDINARIE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE



Art. 1 - Finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna promuove il sostegno dell'economia mediante il rilancio del settore edilizio favorendo interventi diretti alla riqualificazione ed al miglioramento della qualità architettonica e abitativa, della sicurezza strutturale, della compatibilità paesaggistica e dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente nel territorio regionale, anche attraverso la semplificazione delle procedure.



Art. 2 - Interventi di adeguamento e ampliamento del patrimonio edilizio esistente

1. È consentito, anche mediante il superamento degli indici massimi di edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici ed in deroga alle vigenti disposizioni normative regionali, l'adeguamento e l'incremento volumetrico dei fabbricati ad uso residenziale, di quelli destinati a servizi connessi alla residenza e di quelli relativi ad attività produttive, nella misura massima, per ciascuna unità immobiliare, del 20 per cento della volumetria esistente, nel rispetto delle previsioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) e successive modifiche ed integrazioni. Per volumetria esistente si intende quella realizzata alla data del 31 marzo 2009.

2. Tali adeguamenti e incrementi si inseriscono in modo organico e coerente con i caratteri formali e architettonici del fabbricato esistente e costituiscono strumento per la riqualificazione dello stesso in funzione della tipologia edilizia interessata, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) nel caso di tipologie edilizie uni-bifamiliari gli adeguamenti e incrementi possono avvenire mediante la realizzazione di nuovi corpi di fabbrica in ampliamento nei diversi piani, mediante sopraelevazione o mediante realizzazione al solo piano terra di corpi di fabbrica separati dal fabbricato principale, da utilizzare come sue

pertinenze;

b) nel caso di tipologie edilizie pluripiano gli incrementi sono consentiti:

1) nel caso di copertura prevalentemente piana dell'edificio mediante sopraelevazione di un solo piano in arretramento di almeno metri 1,5 rispetto ai fili delle facciate prospicienti spazi pubblici ovvero mediante la chiusura dei piani pilotis, nel rispetto della sagoma dell'edificio e delle dimensioni minime dei parcheggi, come previste dalle norme legislative vigenti;

2) nei sottotetti a condizione che venga rispettata la sagoma massima delle murature perimetrali dell'edificio e che l'altezza media interna non superi i tre metri;

3) nei singoli piani a condizione che l'intervento si armonizzi con il disegno architettonico complessivo dell'edificio e che non vengano modificati i fili più esterni delle facciate prospicienti spazi pubblici.

Gli incrementi previsti nei punti 1), 2) e 3), possono essere realizzati anche dai singoli proprietari purché venga dimostrato, mediante un progetto complessivo, il coerente inserimento dell'ampliamento nel contesto architettonico dell'edificio e rispettate le distanze tra pareti prospicienti come previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti. Gli incrementi volumetrici così realizzati costituiscono pertinenza inscindibile dell'unità immobiliare principale e non possono essere alienati separatamente ad essa;

c) nel caso di tipologie edilizie a schiera in lotto urbanistico unitario, gli adeguamenti e incrementi possono essere realizzati per tutte le unità e sono ammessi purché venga dimostrato, mediante un progetto esteso all'intero fabbricato, il coerente inserimento dell'ampliamento nel contesto architettonico del complesso edilizio.

3. L'adeguamento e l'incremento volumetrico possono arrivare fino ad un massimo del 30 per cento, nel caso in cui siano previsti interventi di riqualificazione dell'intera unità immobiliare oggetto dell'intervento, tali da determinare una riduzione almeno del 15 per cento del fabbisogno di energia primaria oppure si dimostri che l'unità immobiliare rientra nei parametri di cui al decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche ed integrazioni. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 si consegue anche il miglioramento della qualità architettonica dell'intero edificio, della sicurezza strutturale e dell'accessibilità degli immobili. La presenza di tali requisiti è dichiarata nella documentazione allegata alla denuncia di inizio attività e successivamente attestata dal direttore dei lavori che, in allegato alla comunicazione di fine lavori, produce tutte le certificazioni di conformità e di regolare esecuzione delle opere con idonea documentazione tecnica e fotografica, nonché la certificazione energetica ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici).

4. Per gli edifici ad uso residenziale e per i servizi connessi alla residenza situati in zona F turistica nella fascia compresa tra i 300, o i 150 metri nelle isole minori, e i 2.000 metri dalla linea di battigia, l'adeguamento e l'incremento volumetrico di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotti del 30 per cento.

5. Per gli edifici ad uso residenziale e per i servizi connessi alla residenza situati in zona F turistica nei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 metri nelle isole minori, sono ammissibili esclusivamente e limitatamente agli edifici di cui al comma 2, lettera a), gli incrementi sino al 10 per cento del volume esistente, senza sopraelevazione, a condizione che siano finalizzati al miglioramento della qualità architettonica dell'intero organismo edilizio e dei valori paesaggistici del contesto in cui è inserito; la proposta di intervento deve ottenere la positiva valutazione della Commissione regionale per la qualità architettonica e paesaggistica di cui all'articolo 7.

6. Gli adeguamenti e incrementi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 possono superare i limiti di altezza e di distanza tra pareti prospicienti e i rapporti di copertura previsti dagli strumenti urbanistici vigenti e dal decreto assessoriale 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna), fermo restando quanto previsto dal decreto ministeriale 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione). Sono, comunque, fatti salvi i diritti dei terzi. Gli adeguamenti e incrementi rispettano i distacchi minimi previsti dal Codice civile e non possono essere realizzati utilizzando superfici destinate a soddisfare la quota minima di parcheggi prevista dalle leggi vigenti.

7. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano agli edifici compresi nella zona urbanistica omogenea A, come individuata negli strumenti urbanistici comunali, ad eccezione di quelli aventi meno di cinquant'anni in contrasto con i caratteri architettonici e tipologici del contesto ed a condizione che l'intervento comporti un miglioramento della qualità architettonica estesa all'intero edificio e sia armonizzato con il contesto storico e paesaggistico in cui si inserisce. Tale contrasto è espressamente dichiarato con delibera del consiglio comunale del comune competente approvata perentoriamente entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

8. Gli incrementi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono aumentati del 30 per cento qualora si tratti di prima abitazione del proprietario, localizzata nelle zone urbanistiche B o C e purché la superficie dell'immobile non superi quella indicata dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale), articolo 16, terzo comma.



Art. 3 - Interventi di ampliamento per le costruzioni in zona agricola

1. Nelle zone omogenee E, così come individuate dagli strumenti urbanistici vigenti, gli incrementi volumetrici sono disciplinati dalle seguenti disposizioni, anche mediante il superamento degli indici massimi di edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici ed in deroga alle vigenti disposizioni normative regionali.

2. Per gli immobili destinati ad usi agro-silvo-pastorali e per quelli ad uso residenziale, compresi nella fascia costiera tra i 300 ed i 2.000 metri dalla linea di battigia, ridotti a 150 e 1.000 metri nelle isole minori, è consentito l'incremento della volumetria esistente alla data del 31 marzo 2009, nella misura del 10 per cento per funzioni agro-silvo-pastorali e nella misura del 10 per cento per uso residenziale. Oltre la fascia dei 2.000 metri, ovvero 1.000 metri nelle isole minori, l'incremento volumetrico consentito è del 20 per cento.

3. All'interno della fascia costiera dei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 metri nelle isole minori, per i fabbricati di proprietà dell'imprenditore agricolo destinati ad usi agro-silvo-pastorali è consentito il solo incremento del 10 per cento della volumetria esistente alla data del 31 marzo 2009, a condizione che le nuove volumetrie siano finalizzate agli stessi usi ed al miglioramento della qualità architettonica e del contesto paesaggistico; la proposta di intervento deve ottenere la positiva valutazione della Commissione regionale di cui all'articolo 7.

4. Sono comunque ammesse varianti per i fabbricati legittimamente realizzati lasciando invariati i parametri urbanistici senza variazioni di volumi e superfici coperte.

5. In attesa della revisione o dell'adeguamento del Piano paesaggistico regionale, nelle zone omogenee E si applica la disciplina di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 1994, n. 228 (Direttive per le zone agricole).



Art. 4 - Interventi di ampliamento degli immobili a finalità turistico-ricettiva

1. Per gli immobili destinati allo svolgimento di attività turistico-ricettiva situati in aree extraurbane nella fascia costiera dei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 metri nelle isole minori, è consentito, anche mediante il superamento degli indici massimi di edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici vigenti e dalle vigenti disposizioni normative regionali, l'incremento del 10 per cento della volumetria esistente alla data del 31 marzo 2009, qualora gli interventi siano tali da determinare il contenimento del consumo energetico con una riduzione maggiore del 10 per cento del fabbisogno di energia primaria dell'intero edificio, oppure si dimostri che l'immobile rispetti i parametri di cui al decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche ed integrazioni e si consegua il miglioramento della qualità architettonica. La presenza di tali requisiti e delle relative tecnologie impiantistiche e costruttive è dichiarata nella documentazione allegata alla richiesta di concessione edilizia. Successivamente il direttore dei lavori produce, in allegato alla comunicazione di fine lavori, tutte le certificazioni di conformità e di regolare esecuzione delle opere, con idonea documentazione tecnica e fotografica, nonché la certificazione energetica ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 2009. La proposta di intervento deve ottenere la positiva valutazione della Commissione regionale di cui all'articolo 7.

2. Per gli immobili di cui al comma 1, situati oltre la fascia costiera di cui al comma 1, è consentito un incremento volumetrico del 20 per cento che può arrivare al 30 per cento nel caso in cui siano previsti interventi di riqualificazione estesi all'intero edificio tali da determinare il contenimento del consumo energetico con una riduzione maggiore del 25 per cento del fabbisogno di energia primaria, oppure si dimostri che l'immobile rispetti i parametri di cui al decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche ed integrazioni e si consegua il miglioramento della qualità architettonica, della sicurezza strutturale e della accessibilità degli immobili. La presenza di tali requisiti e delle relative tecnologie impiantistiche e costruttive è dichiarata nella documentazione allegata alla denuncia di inizio attività. Successivamente il direttore dei lavori produce, in allegato alla comunicazione di fine lavori, tutte le certificazioni di conformità e di regolare esecuzione delle opere, con idonea documentazione tecnica e fotografica, nonché la certificazione energetica ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 2009.

3. Per gli incrementi di cui al comma 1 deve essere rispettata la condizione che l'incremento volumetrico sia prioritariamente destinato a servizi turistici dell'attività aziendale senza aumento del numero di posti letto e che venga sempre realizzato in arretramento rispetto all'edificio preesistente e non verso il mare; per gli incrementi volumetrici di cui al comma 2 deve essere rispettata la condizione che essi siano destinati per almeno il 50 per cento a servizi turistici dell'attività aziendale. Negli immobili a prevalente destinazione turistico-ricettiva con un numero di camere non superiore a 7, per le volumetrie legittimamente esistenti alla data del 31 marzo 2009 aventi destinazione residenziale o commerciale è sempre consentito il cambio di destinazione d'uso che consenta l'incremento delle superfici dedicate all'attività turistico-ricettiva in misura non superiore al 30 per cento.



Art. 5 - Interventi di demolizione e ricostruzione

1. La Regione promuove il rinnovamento del patrimonio edilizio ad uso residenziale e di quello destinato a servizi connessi alla residenza, turistico-ricettivo e produttivo esistente mediante interventi di sostituzione edilizia delle costruzioni ultimate entro il 31 dicembre 1989, che necessitino di essere adeguate in relazione ai requisiti qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici, di sicurezza strutturale ed a quelli necessari a garantire l'accessibilità dell'edificio alle persone disabili.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, anche mediante il superamento degli indici massimi di edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici e dalle vigenti disposizioni normative regionali, è consentito un incremento volumetrico del 30 per cento in caso di integrale demolizione e ricostruzione degli edifici ad uso residenziale e di quelli destinati a servizi connessi alla residenza, di quelli destinati ad attività turistico-ricettive o produttive, a condizione che nella ricostruzione venga migliorata la qualità architettonica e tecnologica complessiva e l'efficienza energetica dell'edificio nel rispetto del decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche ed integrazioni. L'incremento volumetrico può arrivare fino ad un massimo del 35 per cento nel caso in cui siano previsti interventi tali da determinare il contenimento del consumo energetico con una riduzione pari almeno al 10 per cento rispetto agli indici previsti dal decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Nel caso di immobili insistenti nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 metri nelle isole minori, ed in aree di particolare valore paesaggistico o in prossimità di emergenze ambientali, architettoniche, archeologiche o storico-artistiche, al fine di conseguire la riqualificazione del contesto é consentita, previa approvazione da parte del consiglio comunale e stipula di apposita convenzione, l'integrale demolizione degli stessi ed il trasferimento della volumetria preesistente in altra area situata oltre la fascia dei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 nelle isole minori con destinazione urbanistica compatibile, a condizione che il lotto originario sia ceduto gratuitamente al comune per destinarlo a finalità pubbliche. In tale ipotesi è concesso un incremento volumetrico del 40 per cento in caso di riduzione di almeno il 15 per cento dell'indice di prestazione energetica di cui al decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche ed integrazioni, e un incremento volumetrico del 45 per cento nell'ipotesi di riduzione dell'indice di prestazione energetica di almeno il 20 per cento. La deliberazione del consiglio comunale può prevedere una deroga esclusivamente all'indice di edificabilità e all'altezza, che non può comunque essere maggiore di un piano rispetto agli edifici circostanti ed a condizione che la soluzione progettuale si armonizzi con il contesto paesaggistico in cui è inserito l'intervento.

4. I requisiti di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 sono dichiarati nel progetto allegato alla richiesta di concessione edilizia e successivamente attestati dal direttore dei lavori che produce, in allegato alla comunicazione di fine lavori, le certificazioni di conformità e di regolare esecuzione delle opere con idonea documentazione tecnica e fotografica, nonché la certificazione energetica ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 2009.

5. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano agli edifici ubicati nelle zone extraurbane ricadenti nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 metri nelle isole minori, ad eccezione della demolizione dei volumi incongrui e del loro trasferimento, con il relativo incremento volumetrico, oltre la fascia suddetta in aree extraurbane con destinazione urbanistica compatibile.

6. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano agli edifici compresi nella zona urbanistica omogenea A, come individuata negli strumenti urbanistici comunali, ad eccezione di quelli aventi meno di cinquant'anni in contrasto con i caratteri architettonici e tipologici del contesto e fermo restando che gli stessi devono risultare ultimati alla data del 31 dicembre 1989.



Art. 6 - Interventi sul patrimonio edilizio pubblico

1. Al fine di agevolare la riqualificazione del patrimonio edilizio di proprietà pubblica, è consentito, anche mediante il superamento degli indici massimi di edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici e dalle vigenti disposizioni normative regionali, l'incremento del 20 per cento della volumetria esistente degli edifici destinati ad attività istituzionali o comunque pubbliche.

2. Tale incremento può arrivare fino ad un massimo del 30 per cento nel caso in cui siano previsti interventi di recupero e ristrutturazione di edifici non in uso, finalizzati al ripristino delle destinazioni di cui al comma 1, attualmente non consentite per effettive carenze funzionali e strutturali, ed al miglioramento della qualità architettonica dell'intero edificio, della sicurezza strutturale e della accessibilità degli immobili.

3. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano agli edifici ubicati nelle zone extraurbane e ricadenti nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 metri nelle isole minori, ad eccezione della demolizione dei volumi incongrui e del loro trasferimento con il relativo incremento volumetrico oltre la fascia suddetta.



Art. 7 - Commissione regionale per il paesaggio e la qualità architettonica

1. È istituita la Commissione regionale per il paesaggio e la qualità architettonica al fine di fornire un supporto tecnico-scientifico all'Amministrazione regionale in merito alla valutazione degli interventi da realizzare in zone di particolare valore paesaggistico ed ambientale, con particolare riguardo al fatto che gli stessi non rechino pregiudizio ai valori oggetto di protezione. La Commissione esprime i pareri di cui agli articoli 2, 3 e 4 e negli altri casi previsti dalla presente legge. Svolge inoltre funzione consultiva della Giunta regionale.

2. La Commissione si avvale, per il suo funzionamento, degli uffici dell'Assessorato competente in materia di governo del territorio, ed è composta da tre esperti in materia di tutela paesaggistica ed ambientale con comprovata pluriennale esperienza nella valorizzazione dei contesti ambientali, storico-culturali ed insediativi e nella progettazione di opere di elevata qualità architettonica.

3. I componenti della Commissione sono nominati dalla Giunta regionale, rimangono in carica per l'intera durata della legislatura e cessano dalle loro funzioni novanta giorni dopo l'insediamento dell'organo esecutivo di nuova elezione. Con successiva legge regionale è disciplinata la corresponsione, ai componenti, di eventuali compensi.

4. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale nomina i componenti della Commissione.



Art. 8 - Condizioni di ammissibilità degli interventi

1. Gli interventi previsti negli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 non sono ammessi:

a) su edifici privi di titolo abilitativo, ove prescritto;

b) sui beni immobili di interesse artistico, storico, archeologico o etno-antropologico vincolati ai sensi della parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche ed integrazioni, ad esclusione dei casi previsti negli articoli precedenti.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 non si applicano agli edifici collocati in aree dichiarate, ai sensi del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), e successive modifiche ed integrazioni, di pericolosità idraulica elevata o molto elevata (Hi3 - Hi4), ovvero in aree di pericolosità da frana elevata o molto elevata

(Hg3 - Hg4).

3. Gli incrementi di volumetria previsti dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 possono cumularsi con gli aumenti consentiti da altre disposizioni di legge, dagli strumenti urbanistici comunali e dalle norme di pianificazione regionale. Non sono cumulabili fra loro gli incrementi previsti nel presente capo I. È sempre ammessa la chiusura di vuoti esistenti nei piani intermedi.

4. Alla data del 31 marzo 2009, le unità immobiliari interessate dagli interventi di cui alla presente legge devono risultare regolarmente accatastate presso le competenti agenzie del territorio ovvero i lavori devono essere stati ultimati alla medesima data e le istanze di accatastamento avviate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il rispetto della presente disposizione è attestato mediante autocertificazione rilasciata dal direttore dei lavori. Nei casi in cui gli interventi di adeguamento ed incremento previsti dall'articolo 2 riguardino fabbricati la cui costruzione sia stata intrapresa entro il 31 marzo 2009 in forza di regolare concessione edilizia e i lavori siano stati sospesi a seguito di sequestro giudiziario poi annullato o revocato, la volumetria esistente, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, si intende quella realizzata entro la data di entrata in vigore della presente legge e le relative istanze di accatastamento devono essere avviate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il mutamento della destinazione d'uso per le unità immobiliari sulle quali siano stati realizzati gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 è ammesso a condizione che sia compatibile con le destinazioni urbanistiche previste dalla strumentazione urbanistica comunale.



Art. 9 - Oneri

1. Per gli incrementi di cui agli articoli 2, 3 e 4, gli oneri di concessione, ove dovuti, sono ridotti del 40 per cento se relativi alla prima abitazione del proprietario o dell'avente titolo, ovvero aumentati del 60 per cento negli altri casi. Per gli ampliamenti di cui all'articolo 2, comma 5 e all'articolo 4, comma 1, gli oneri di concessione sono aumentati del 200 per cento.

2. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 5, gli oneri di concessione sono dovuti nella misura del 140 per cento per l'incremento volumetrico e nella misura del 60 per cento per la parte ricostruita e sono in ogni caso ridotti del 40 per cento se relativi alla prima abitazione del proprietario o dell'avente titolo.

3. Decorso il termine per la comunicazione di fine lavori di cui all'articolo 10, comma 4, il costo di costruzione complessivo dovuto per l'intervento è aumentato del 50 per cento.

4. Entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono prevedere una riduzione ovvero una maggiorazione degli oneri di concessione previsti nel presente articolo. In difetto della deliberazione trovano integrale applicazione le disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3.



Art. 10 - Norme sulla semplificazione delle procedure amministrative in materia edilizia

1. Nel rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche ed integrazioni, sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

a) interventi di manutenzione ordinaria;

b) interventi di manutenzione straordinaria, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento delle unità immobiliari e non implichino incremento degli standard urbanistici;

c) interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

d) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato;

e) movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola-zootecnica e le pratiche agro-silvo-pastorali compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;

f) opere oggettivamente precarie dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee tali da poter essere immediatamente rimosse alla cessazione della necessità e, comunque, entro un termine di utilizzazione non superiore a novanta giorni;

g) serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;

h) opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità stabilito dallo strumento urbanistico comunale;

i) interventi e impianti funzionali all'incremento dell'efficienza energetica, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE), articolo 11, comma 3;

j) elementi di arredo di aree di pertinenza degli edifici esistenti.

2. Prima dell'inizio degli interventi di cui al comma 1, l'interessato, anche per via telematica, informa l'amministrazione comunale dell'avvio dei lavori, comunicando gli estremi delle autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore.

3. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono assoggettati alla procedura di denuncia di inizio attività (DIA), ad eccezione di quelli ricadenti nella zona omogenea A, nelle zone omogenee E ed F localizzate nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 metri nelle isole minori e di quelli previsti all'articolo 5, per i quali deve essere ottenuta la concessione edilizia.

4. La denuncia di inizio attività o la relativa comunicazione di inizio lavori è inoltrata improrogabilmente entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e la comunicazione di fine lavori entro trentasei mesi dalla medesima data.

5. Per gli interventi previsti nel presente capo devono altresì essere rispettate le modalità di cui alla legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), articolo 1, e successive modifiche, ed alle relative norme di attuazione previste dal regolamento di cui al decreto interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41, e successive modifiche, ovvero per le ipotesi di riqualificazione energetica, le modalità di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), articolo 1, commi 344-349, e successive modifiche, ed alle relative norme di attuazione previste dal decreto interministeriale 19 febbraio 2007, e successive modifiche ed integrazioni. Gli estremi di pagamento devono essere, altresì, allegati alla comunicazione di fine lavori.

6. Per gli interventi di cui al presente capo, ad eccezione di quelli ricadenti nella fascia extraurbana dei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 metri nelle isole minori, di quelli ricadenti in centro storico e di quelli disciplinati dall'articolo 5, l'autorizzazione paesaggistica, qualora necessaria, è rilasciata dall'organo comunale ai sensi della legge regionale 12 agosto 1998, n. 28 (Norme per l'esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione autonoma della Sardegna con l'art. 6 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l'art. 57 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348).

7. Ai fini del monitoraggio degli interventi di cui alla presente legge e delle conseguenti trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio, i comuni trasmettono all'Assessorato regionale competente in materia di governo del territorio i relativi dati tecnici e amministrativi, secondo direttive emanate dalla Giunta regionale.

8. All'articolo 31 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5 bis. Ai fini della verifica di cui al comma 5, i comuni trasmettono gli atti di pianificazione e i relativi dati di analisi anche su supporto informatico, secondo direttive emanate dalla Giunta regionale.".





CAPO II – NORME IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA



Art. 11 - Aggiornamento e revisione del Piano paesaggistico regionale

1. Con periodicità biennale la Giunta regionale procede all'aggiornamento e alla revisione dei contenuti descrittivi e dispositivi del Piano paesaggistico regionale con specifica deliberazione da pubblicarsi sul BURAS e della quale è data pubblicità sul sito istituzionale della Regione e mediante deposito presso gli uffici regionali. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione sul BURAS di tale deliberazione, chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni in merito alle modifiche proposte. Nel medesimo termine la Commissione consiliare competente in materia di urbanistica esprime il proprio parere e lo trasmette alla Giunta regionale. Trascorso tale termine la Giunta, esaminate le osservazioni, delibera in via definitiva l'aggiornamento o la revisione. Tale deliberazione è pubblicata sul BURAS e le conseguenti modifiche costituiscono parte integrante del Piano paesaggistico regionale.



Art. 12 - Programmi, piani e progetti di valenza strategica per lo sviluppo del territorio

1. La Regione, le province ed i comuni, anche con il concorso di altri soggetti pubblici e privati, individuano ed attivano programmi, piani e progetti aventi carattere strategico per promuovere lo sviluppo del territorio regionale in un'ottica di sostenibilità ambientale e paesaggistica.

2. I programmi, i piani ed i progetti devono essere tali da incidere significativamente sul sistema economico-sociale, sull'organizzazione del territorio e sulla valorizzazione paesaggistico-ambientale. In particolare possono comprendere operazioni di riassetto e riqualificazione degli insediamenti, anche costieri, e la realizzazione di parchi ecologico-ambientali anche di carattere botanico e forestale di elevata valenza scientifica e culturale. Essi in ogni caso perseguono obiettivi di elevata qualità paesaggistica, ecologico-ambientale e urbanistico-architettonica.

3. La proposta di cui al comma 1 è sottoposta all'Assessorato competente in materia di governo del territorio per la preliminare valutazione della compatibilità complessiva sotto il profilo paesaggistico. In caso di esito positivo si procede mediante conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo), e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Qualora la realizzazione degli interventi programmati necessiti di variante agli strumenti urbanistici si procede secondo le vigenti disposizioni legislative. In tal caso i termini per le pubblicazioni e le osservazioni sono ridotti della metà.



Art. 13 - Disciplina degli interventi ammissibili nella fase di adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano paesaggistico regionale

1. I piani paesaggistici, le loro varianti e gli atti di aggiornamento e revisione di cui all'articolo 11, introducono norme temporanee di salvaguardia e possono indicare le opere eseguibili sino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, nel rispetto dei seguenti principi e direttive:

a) sono realizzabili:

1) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico, di restauro e di risanamento conservativo;

2) volumi tecnici di modesta entità strettamente necessari e funzionali alla gestione tecnico operativa delle strutture esistenti e tali da non incidere negativamente sullo stato dei luoghi e sulla qualità paesaggistica del contesto;

3) interventi di riqualificazione degli insediamenti esistenti sotto il profilo urbanistico, architettonico-edilizio e paesaggistico-ambientale, senza aumento di volume, ad eccezione di quello strettamente necessario per servizi;

4) interventi pubblici o di interesse pubblico finanziati dall'Unione europea, dallo Stato, dalla Regione, dalle province, dai comuni o dagli enti strumentali statali o regionali;

5) gli interventi previsti dal capo I della presente legge;

b) gli interventi previsti nei vigenti strumenti urbanistici sono realizzabili alle seguenti condizioni:

1) che ricadano nelle aree delimitate dagli strumenti urbanistici come zone territoriali omogenee A e B;

2) che ricadano nelle aree delimitate dagli strumenti urbanistici come zone territoriali omogenee C, G e D, limitatamente alla funzione commerciale, qualora le aree siano intercluse, ovvero contigue ed integrate in termini di infrastrutture, con l'ambito urbano;

c) nei comuni dotati di piano urbanistico comunale ai sensi della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale), sono, altresì, realizzabili gli interventi localizzati nelle altre zone territoriali omogenee C, D, G, ed F, previsti dagli strumenti attuativi approvati e, se di iniziativa privata, convenzionati.

Può, inoltre, essere concluso il procedimento di approvazione dei piani attuativi legittimamente adottati prima dell'approvazione del Piano paesaggistico

regionale;

d) nei comuni non dotati di piano urbanistico comunale di cui alla legge regionale n. 45 del 1989, nelle zone territoriali omogenee C, D, G, ed F, all'interno della fascia dei 2.000 metri dalla linea di battigia, possono essere realizzati gli interventi previsti dagli strumenti attuativi già approvati e convenzionati, a condizione che le relative opere di urbanizzazione siano state legittimamente avviate prima dell'approvazione del Piano paesaggistico

regionale.

Oltre tale fascia sono realizzabili gli interventi previsti nei piani attuativi regolarmente approvati e, se di iniziativa privata, convenzionati;

e) ai fini della riqualificazione delle strutture destinate all'esercizio di attività turistico-ricettive, anche qualora localizzate nei 300 metri dalla linea di battigia, ridotti a 150 metri nelle isole minori, possono essere autorizzati, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, interventi di ristrutturazione e rinnovamento. Eventuali incrementi volumetrici, per i quali non opera l'articolo 6 della legge regionale 25 novembre 2004, n. 8 (Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale), non possono comunque superare il 25 per cento dei volumi legittimamente esistenti, a condizione che realizzino concreti obiettivi di qualità paesaggistico-architettonica e di efficienza tecnico-funzionale e si sviluppino non verso il mare. Gli incrementi volumetrici previsti nella presente lettera non si applicano alle strutture turistico-ricettive che abbiano già usufruito degli incrementi previsti dalla legge regionale n. 45 del 1989, articolo 10 bis, come introdotto dalla legge regionale 7 maggio 1993, n. 23 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, recante «Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale»);

f) nelle more dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali ai piani paesaggistici regionali, all'interno delle aree ricomprese nella fascia di larghezza pari a 100 metri, ove prevista, a partire dal perimetro più esterno dei beni paesaggistici ed identitari, come definiti dalla legge regionale 4 agosto 2008, n. 13 (Norme urgenti in materia di beni paesaggistici e delimitazione dei centri storici e dei perimetri cautelari dei beni paesaggistici e identitari), articolo 1, possono essere realizzati gli interventi di trasformazione del territorio e degli edifici esistenti, compresa la realizzazione di nuovi corpi di fabbrica, esclusivamente a condizione che abbiano ottenuto l'autorizzazione paesaggistica, rilasciata ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, articolo 146 e seguenti, e successive modifiche ed integrazioni. I contenuti e le prescrizioni dell'autorizzazione costituiscono commisurazione e valutazione della compatibilità dell'intervento proposto con l'interesse paesaggistico tutelato;

g) nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia è vietata la realizzazione di linee elettriche diverse da quelle strettamente necessarie e funzionali agli insediamenti urbanistico- edilizi, ad eccezione di quelle già programmate alla data del 31 dicembre 2008. È, inoltre, ammessa la realizzazione di linee elettriche che, sulla base di un atto di indirizzo approvato dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ottengano la preventiva valutazione positiva da parte della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente;

h) il mare territoriale, per la sua stretta interrelazione con le aree tutelate ai sensi degli articoli 142 e 143 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modifiche ed integrazioni, è considerato di primario interesse paesaggistico ed è fatto oggetto di tutela;

i) la Regione considera meritevoli di tutela, e ne fa oggetto di integrale conservazione, le praterie di posedonia, secondo anche quanto previsto dalla direttiva comunitaria 92/43/CEE del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e ne costituiscono "habitat prioritario". È, pertanto, vietato qualunque intervento che possa comprometterne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale dell'habitat naturale, ad eccezione di quelli già programmati alla data di entrata in vigore della presente legge e di quelli che ottengano il preventivo assenso da parte della Giunta regionale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono provvisoriamente efficaci e trovano immediata applicazione sin dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli interventi previsti nel comma 1, lettera c), secondo capoverso, lettera d), primo capoverso e lettera e), sono realizzati previa verifica della coerenza delle volumetrie programmate con il contesto paesaggistico ed ambientale di riferimento, effettuata di concerto tra Amministrazione regionale e amministrazione comunale. In sede di verifica può essere stabilito il ridimensionamento e l'adeguamento degli interventi programmati al fine di renderli coerenti con le finalità del Piano paesaggistico regionale.



Art. 14 - Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2008, n. 13

1. L'articolo 2 della legge regionale n. 13 del 2008 è sostituito dal seguente:

"Art. 2 (Disciplina per le aree all'interno dei centri di antica e prima formazione)

1. Nelle more dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al Piano paesaggistico regionale, alle sue varianti ed agli atti di aggiornamento e revisione, i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, verificano la coerenza delle disposizioni dei vigenti piani particolareggiati dei centri storici ricadenti nelle aree di antica e prima formazione con le disposizioni del Piano paesaggistico regionale, sue varianti ed atti di aggiornamento e revisione, e possono procedere alla loro attuazione per le parti coerenti. Con deliberazione consiliare, i comuni, per le restanti aree del centro di antica e prima formazione esterne al piano particolareggiato del centro storico, verificano la coerenza delle relative previsioni urbanistiche con le disposizioni del Piano paesaggistico regionale e procedono alla loro attuazione. Tale deliberazione è approvata come previsto dalla legge regionale n. 28 del 1998, articolo 9, comma 5.

2. Il comune, ottenuta l'approvazione, pubblica sul BURAS le deliberazioni di cui al comma 1. Dal giorno successivo alla pubblicazione, all'interno dell'area del centro di antica e prima formazione, possono essere realizzati gli interventi coerenti, previsti nella disciplina urbanistica previgente, a condizione che abbiano ottenuto l'autorizzazione paesaggistica, rilasciata ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, articolo 146.".





CAPO III – DISPOSIZIONI IM MATERIA DI SOTTOTETTI E NORME FINALI



Art. 15 - Utilizzo del patrimonio edilizio e recupero dei sottotetti

1. La Regione Sardegna promuove il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti nelle zone urbanistiche A, B, C ed E con l'obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e di favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici.

2. Negli edifici destinati in tutto o in parte a residenza è consentito il recupero volumetrico a solo scopo residenziale del piano sottotetto esistente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Si definiscono sottotetti i volumi compresi tra la chiusura orizzontale superiore, anche non calpestabile, dell'ultimo livello abitabile e l'intradosso delle falde della copertura a tetto, localizzati all'interno della sagoma dell'edificio regolarmente approvata con titolo abilitativo, ove prescritto.

4. Il recupero abitativo dei sottotetti è consentito, previo titolo abilitativo, attraverso interventi edilizi, purché siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di abitabilità previste dai regolamenti vigenti, salvo quanto disposto dal comma 5.

5. Il recupero abitativo dei sottotetti è consentito purché sia assicurata per ogni singola unità immobiliare l'altezza media ponderale di metri 2,40 per gli spazi ad uso abitativo, ulteriormente ridotta a metri 2,20 per spazi accessori dei servizi. Per i comuni posti a quote superiori a 600 metri di altitudine sul livello del mare è consentita rispettivamente la riduzione a metri 2,20 per spazi ad uso abitazione e a metri 2,00 per accessori e servizi. Gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e può esserne consentito l'uso come spazio di servizio destinato a guardaroba e ripostiglio. In corrispondenza delle fonti di luce la chiusura di tali spazi non è prescrittiva. Il calcolo dell'altezza media ponderale viene effettuato dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi metri 1,50 per la superficie relativa.

6. Gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti possono comportare l'apertura di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi per assicurare l'osservanza dei requisiti di aeroilluminazione, nonché, nelle sole zone B, sono ammesse modificazioni delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, unicamente al fine di assicurare i parametri di cui al comma 5.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano negli ambiti territoriali per i quali i comuni, con motivata deliberazione del consiglio comunale, ne dispongano l'esclusione nel termine perentorio di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

8. Alle disposizioni di cui al presente articolo non si applicano i termini di cui all'articolo 10, comma 4.



Art. 16 - Abrogazione

1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale n. 8 del 2004, è abrogato.



Art. 17 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

1. Si deve preliminarmente sgombrare il campo da un equivoco: l’espressione “piano casa” indica due politiche diverse. La prima è un programma nazionale (o meglio, una serie di programmi) per l’offerta di abitazioni a favore di una serie di categorie deboli, attraverso “la costruzione di nuove abitazioni e la realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo esistente” (art. 11, d.l. n. 112/08, conv. l. 133/08 e d.p.c.m. 16 luglio 2009). Una vicenda molto istruttiva, che esula però dalla nostra narrazione.

La seconda – quella di cui ci occupiamo – è una strategia di deregolazione, che si è sovrapposta (in termini logici e cronologici) al programma di edilizia residenziale di cui al d.l. n. 112/08 cit.. Una breve illustrazione della sua genesi ne evidenzia l’incompatibilità con il vigente assetto costituzionale.

Del “ piano casa” si è discusso nella Conferenza unificata del 25 marzo 2009 a proposito dell’ampliamento di abitazioni monofamiliari e bifamiliari. Il Governo aveva predisposto una bozza di decreto legge. Ma presidenti di Regione e sindaci – premesso che il tema dell’ampliamento delle abitazioni è molto importante e avvertito dall’opinione pubblica – hanno manifestato perplessità e preoccupazione per l’emanazione di un decreto legge in questa materia, che è di legislazione concorrente, e hanno chiesto un approfondimento congiunto dell’argomento. Si è così deciso di istituire un tavolo tecnico-politico.

Il 31 marzo (o il 1 aprile: la data non è chiara) si è giunti a un’intesa in sede di Conferenza unificata; intesa ai sensi dell’art. 8, l. n. 131 del 2003, per “ favorire l’armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni”. Si è trattato quindi di un accordo politico.

In base all’intesa, le Regioni si sono impegnate ad approvare nel termine di 90 giorni leggi che: a) consentano interventi fino al 20% della volumetria di edifici residenziali uni-bi familiari o comunque di volumetria non superiore ai 1000 metri cubi per un massimo di 200 metri cubi, al fine di migliorare anche la qualità architettonica e/o energetica; b) consentano, allo stesso fine, interventi straordinari di demolizione e ricostruzione con ampliamento per edifici a destinazione residenziale entro il limite del 35%; c) semplifichino e accelerino l'attuazione di detti interventi.

Le leggi regionali possono però individuare ambiti in cui detti interventi sono esclusi o limitati; gli interventi inoltre, salva diversa decisione, possono avere validità temporalmente definita, comunque non superiore a 18 mesi. In caso di inerzia o ritardo il Governo e il presidente della giunta regionale interessata “determinano le modalità procedurali idonee ad attuare compiutamente l'accordo, anche ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge n. 131/2003”.

Il Governo, dal suo canto, si è impegnato a emanare, entro 10 giorni, un decreto legge “ i cui contenuti saranno concordati con le Regioni e il sistema delle autonomie” per “ semplificare alcune procedure di competenza esclusiva dello Stato” e per “ rendere più rapida ed efficace l'azione amministrativa di disciplina dell'attività edilizia”. Il decreto legge non è stato emanato, anche perché non si è trovato un accordo sul suo contenuto con le Regioni e con il sistema delle autonomie.

Non di meno ad oggi dodici Regioni hanno legiferato sul punto, in maniera, appunto, disomogenea.

2. L’incostituzionalità di questa politica, risiede nella mancata individuazione con legge dello Stato di principi fondamentali in questo ambito.

Gli interventi in esame – che coinvolgono l’edilizia e l’urbanistica – rientrano nella materia “ governo del territorio” (es. Corte cost. n. 303/03, § 11.1); materia che spetta, in base all’art. 117, 3 c., alla legislazione regionale, salva la determinazione dei principi fondamentali del settore riservata alla legislazione statale. E’ altresì pacifico che la pianificazione urbanistica costituisce un principio fondamentale della materia.

Ebbene, con l’intesa del 31 marzo, il principio della pianificazione è stato (temporaneamente?) sostituito con il suo opposto, con quello cioè della generalizzata depianificazione: viene consentito un aumento di volumetria a prescindere dal riferimento al piano urbanistico, prendendo a parametro la sola volumetria (legittimamente) esistente in un dato momento.

La cosa è inaccettabile da diversi punti di vista. Per rimanere agli aspetti costituzionali, si deve osservare che il principio della depianificazione, in quanto nuovo principio della materia, avrebbe dovuto essere introdotto da una norma statale di rango legislativo.

Però con furbizia (e incoscienza), si è ritenuto di poter aggirare l’ostacolo rappresentato dalla legge dello Stato, in sua vece stipulando un’intesa in sede di Conferenza unificata: l’intesa tra il Governo, i presidenti delle Regioni e alcuni (2) rappresentanti dei Comuni e delle Province ha sostituito una legge del Parlamento, eludendo nel contempo il controllo del Presidente della Repubblica. Insomma, un accordo politico tra il Governo e gli esecutivi regionali, con l’avallo di rappresentanze di giunte comunali e provinciali, ha tenuto luogo di una legge.

Le possibili spiegazioni di questo modo di procedere sono due. Sciatteria, superficialità e insensibilità istituzionale. Oppure la contrapposizione concettuale tra legalità costituzionale (finta e chiusa) e “legittimitàdi una volontà realmente esistente” (dimostrata dall’ampio consenso al “piano casa” nel sistema del governo locale e tra gli elettori) e fondata sull’emergenza economica; ma questo modo di ragionare (e di governare) richiama alla mente tetri scenari e ideologie degli anni ’30. Probabilmente entrambi i motivi hanno animato i diversi protagonisti della vicenda.

E’ vero che il Governo avrebbe voluto emanare un decreto legge (forse per accaparrarsi i meriti dell’operazione) e che questa idea ha incontrato la ferma opposizione della Conferenza unificata. Ma in base all’intesa del 31 marzo, il decreto avrebbe dovuto contenere non un principio fondamentale della materia (quello della depianificazione provvisoria), ma strumenti di semplificazione di procedimenti di competenza esclusiva dello Stato. Il ricorso al decreto legge, inoltre, sarebbe stato illegittimo per carenza evidente dei requisiti del “caso straordinario di necessità e d'urgenza” (cfr. Corte cost. 171/07); e certamente non avrebbe surrogato questa carenza la retorica dell’emergenza economica in generale, e quella del settore edilizio, in particolare. Infine, in base all’intesa, al di fuori di ogni previsione costituzionale, il contenuto del decreto legge avrebbe dovuto essere concordato con le Regioni e il sistema delle autonomie.

3. La legge dello Stato contenente i principi fondamentali ha la funzione – oltre che di garanzia derivante dalla procedura parlamentare – di individuare elementi di uniformità che si impongano alla normativa regionale (cfr. es. Corte cost., 196/04, §20, per la quale tra i principi fondamentali della materia governo del territorio rientra “la determinazione delle volumetrie massime condonabili”). In questo ambito, la differenziazione è ammessa, entro i limiti rappresentati, appunto, dai principi fondamentali a tutela di valori unitari.

Nel nostro caso, invece, si sta realizzando una Babele urbanistica. Ma al di là delle differenze di carattere sostanziale tra le norme regionali (es. circa i limiti volumetrici), va segnalato un ulteriore profilo di incostituzionalità. Vi accenno rapidamente.

La pianificazione urbanistica è principio della materia del governo del territorio, ma, per opinione unanime, è anche funzione fondamentale dei Comuni, che, in quanto tale, è oggetto di legislazione esclusiva dello Stato (art. 117, 2 c., lett. p). Anche qui le funzioni fondamentali svolgono un ruolo uniformante nella configurazione dei Comuni sul territorio nazionale. Questa circostanza è ricca di conseguenze sulle quali non ci si può soffermare.

Un dato è certo: l’effettività della funzione pianificatoria è stata sospesa da questa manovra. L’intesa del 31 marzo costituisce dunque una palese violazione dell’autonomia comunale, ossia del rapporto tra la collettività e il suo territorio. Detto per inciso: alla Conferenza unificata del 31 marzo era presente solo il sindaco di Roma (e il rappresentante dell’ANCI), mentre erano assenti gli altri tredici sindaci che ne fanno parte (cfr. il verbale della Conferenza unificata n. 7/2009).

In ogni caso, in mancanza dei principi fondamentali, il ruolo delle amministrazioni comunali in relazione all’attuazione del “piano casa” è rimesso alla scelta delle singole Regioni che, senza alcun limite, possono calibrarne (o eliminarne) i compiti. Ciò – nell’attuale contesto – è però inammissibile.

4. Quanto detto dimostra che il sistema delle Conferenze (Stato-Regioni e Conferenza unificata) concretizza forme consociative ancora più opache e allarmanti di quelle che l’Italia ha conosciuto negli anni passati. Questa vicenda rappresenta un esempio concreto del mutamento in atto della forma di governo, nel senso della emarginazione del Parlamento a favore del sistema delle Conferenze; ciò produce una rilevante alterazione delle dinamiche democratiche stabilite dalla Costituzione.

Da più parti si sottolinea la necessità che il patrimonio edilizio italiano sia rinnovato e reso compatibile con il sistema ecologico; si sollecitano azioni pubbliche in tal senso. Ma è prioritario che tali politiche siano conformi alla Costituzione: il principio di legalità deve coprire sia la fase normativa sia quella amministrativa; deve cioè pervadere le norme di legge, gli atti di pianificazione, i provvedimenti abilitativi, le attività di vigilanza e di repressione. E' invece tristemente noto che nella gestione del territorio il principio di legalità stenta ad affermarsi, specie (ma non solo) nel Centro-Sud. E' quindi indispensabile il rilancio della cultura della legalità territoriale. Infatti, solo questa cultura potrà portare un vero e duraturo sviluppo economico.

E’ poi necessario che le politiche territoriali siano concepite e gestite con serietà e rigore, in modo da essere affidabili per i cittadini e per gli operatori. Nel nostro caso tutto ciò non è avvenuto, per responsabilità che si possono equamente distribuire tra il Governo e il sistema delle Conferenze (e dei soggetti che di esse fanno parte, anche se assenti).

In ogni caso, l’operazione “piano casaè un gigante con i piedi di argilla. Non è affatto improbabile che un singolo (perché animato da spirito civico o, più prosaicamente, perché leso nei suoi diritti) o un’associazione avvii un giudizio avverso una dichiarazione di inizio attività relativa a un ampliamento di volumetria: innanzi al giudice potrà far valere l’inconsistenza dell’impianto giuridico sotteso al “piano casa”, anche attraverso il rinvio alla Corte costituzionale della legge regionale pertinente.

Il sistema istituzionale – con intensità e toni diversi – ha eccitato l’opinione pubblica (e alcuni settori economici) sul tema degli ampliamenti delle volumetrie, ingenerando aspettative di varia natura. Se l’iniziativa avrà successo (se si apriranno molti cantieri), l’eventuale (e a mio parere, non improbabile) crollo dell’edificio non potrà che produrre confusione, insicurezze e contenziosi.

Si dimostrerà in tal modo che il “ piano casa” è, in realtà, un’impostura. Il tutto – come spesso accade – a spese del territorio.

L’autore è professore straordinario di diritto amministrativo nell’Università degli Studi di Salerno. Lo scritto riproduce – con lievi modificazioni – l’intervento al convegno “Fermare il Piano Casa, subito la vera grande opera: manutenzione del territorio, rottamazione edilizia e rilancio di un’edilizia sostenibile” organizzato a Milano il 10 ottobre 2009 dai parlamentari radicali e da Radicali italiani.

Ai sensi dell'articolo 127, comma 2, della legge urbanistica provinciale, legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 , modificato dall’art. 51 comma 3 della legge provinciale 9 aprile 2009, n. 1, è ammesso secondo le presenti direttive l'ampliamento di edifici esistenti purché l’intero edificio sia riqualificato energeticamente secondo lo standard casa-clima C oppure soddisfi già questo standard (*):

1. L’ampliamento è consentito per edifici esistenti che alla data del 12 gennaio 2005 avevano una cubatura fuori terra legalmente esistente o concessionata di almeno 300 mc, destinata in misura superiore al 50% a scopo abitativo. Per il calcolo di tale percentuale la cubatura di cui all’articolo 108 della legge urbanistica provinciale non è considerata cubatura destinata a scopo abitativo.

2. L’ampliamento non è ammesso nelle zone di bosco e di verde alpino.

3. Il Consiglio comunale può determinare entro 30 giorni dall’entrata in vigore delle presenti direttive ulteriori ambiti nei quali non è ammesso l’ampliamento ed elevare la percentuale destinata a scopo abitativo di cui al punto 1 fino al 75%. Nei Comuni con più di 15.000 abitanti le predette determinazioni possono essere assunte dalla Giunta comunale.

4. L’ampliamento non è ammesso in caso di demolizione e ricostruzione. In caso di demolizione parziale l’ampliamento è ammesso se non viene demolita più del 50% della cubatura esistente fuori terra di cui al punto 1.

5. L’ampliamento deve essere destinato interamente per le destinazioni d'uso abitazione o abitazione convenzionata di cui all’articolo 75, comma 2, della legge urbanistica provinciale. L'abitazione ampliata o realizzata tramite l'ampliamento non può superare la superficie di 160 mq di cui all’articolo 42 della legge sull’edilizia abitativa agevolata, legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 e s.m.

6. Qualora venga ampliata un’abitazione già convenzionata oppure agevolata secondo la legge sull’edilizia abitativa agevolata si applicano all'abitazione ampliata gli stessi obblighi vigenti per l'abitazione esistente in relazione al convenzionamento di cui all’articolo 79 della legge urbanistica provinciale e alla salvaguardia della funzione sociale ai sensi dell’articolo 62 della legge sull’edilizia abitativa agevolata, compresa la durata di questi vincoli. Qualora venga realizzata un’abitazione a sé stante, l’ampliamento è soggetto all’obbligo del convenzionamento ai sensi dell’articolo 79 della legge urbanistica provinciale.

7. L’ampliamento può essere approvato, con particolare riguardo alla tutela del contesto urbanistico, storico, architettonico e ambientale, osservando le seguenti prescrizioni:

a) È possibile derogare ai limiti di cubatura e di altezza degli edifici osservando tutte le altre disposizioni stabilite dalla legge urbanistica provinciale, dai regolamenti e dagli strumenti di pianificazione urbanistica.

b) L’edificio esistente può essere ampliato al massimo di 200 mc di cubatura fuori terra.

c) L’altezza ammissibile dell’edificio esistente può essere superata fino ad 1 m.

d) L’ampliamento di edifici soggetti alla tutela dei beni culturali o del paesaggio può essere approvato solo previo conforme parere della competente autorità.

e) per edifici siti in ambiti soggetti a tutela insiemi o nelle zone A sono da osservare le particolari caratteristiche che hanno originato tale tutela e destinazione.

8. L’ampliamento ha luogo indipendentemente e senza incidere su altri diritti edificatori vigenti ed è cumulabile con altri diritti edificatori, che possono essere realizzati anche contemporaneamente. Non sono cumulabili con l'ampliamento i diritti edificatori di cui agli articoli 108 e 128/ter della legge urbanistica provinciale.

9. L’ampliamento è soggetto al rilascio della concessione edilizia. Alla domanda di concessione deve essere allegato il calcolo di un tecnico autorizzato sul conseguimento per l’intero edificio almeno dello standard Casa Clima C di cui al decreto del Presidente della Giunta provinciale 29 settembre 2004, n. 34. Alla domanda di rilascio della licenza d'uso deve essere allegato il certificato emesso dall'Agenzia Casa Clima attestante per l’intero edificio il conseguimento almeno di questo standard di efficienza energetica.

10. Nella concessione edilizia deve essere espressamente menzionata la presente deliberazione e le concessioni edilizie di ampliamento devono essere registrate dal comune in un apposito elenco.

11. Norme transitorie

a) Le domande di ampliamento presentate prima dell'entrata in vigore della presente deliberazione si considerano presentate il giorno dell'entrata in vigore della presente deliberazione.

b) I lavori di ampliamento devono essere iniziati entro il 31 dicembre 2010.

(*) V. qui l’ivi richiamata disposizione ex LP 13/1997 (Legge urbanistica provinciale) e s.m.i., art. 127 (Interventi sugli edifici), comma 2, nella riformulazione di cui alla LP 1/2009 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009 e per il triennio 2009-2011 (Legge finanziaria 2009)”, art. 51 (Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, recante “Legge urbanistica provinciale”), comma 3:

“2. Per favorire iniziative volte al rilancio dell’economia e per introdurre incisive misure di semplificazione procedurale nell’attività edilizia, la Giunta provinciale di concerto con il Consiglio dei comuni emana criteri per consentire interventi di ampliamento di edifici, già legalmente esistenti alla data del 12 gennaio 2005 o concessionati prima di tale data e destinati prevalentemente ad uso residenziale, purché l’intero edificio sia riqualificato energeticamente secondo lo standard casa-clima C. Con particolare riguardo al rispetto del contesto urbanistico, storico, architettonico e ambientale, le direttive concernono criteri tecnici e procedimentali nonché le caratteristiche qualitative e quantitative che rispettivamente gli edifici esistenti devono già presentare per poter essere oggetto degli interventi. Per gli ampliamenti saranno definiti valori massimi di deroga rispetto ai limiti di cubatura, di distanze e di altezza degli edifici stabiliti nella legge urbanistica provinciale, nei regolamenti e negli strumenti di pianificazione urbanistica, nonché i casi di esenzione dagli obblighi di convenzionamento. Di concerto con il Consiglio dei comuni la Giunta provinciale può prevedere che gli ampliamenti siano esenti dal contributo sul costo di costruzione e che i relativi oneri di urbanizzazione siano dovuti in misura dimezzata. Gli spazi per parcheggi devono essere assicurati ai sensi dell’articolo 123, salva una speciale disciplina negli strumenti di pianificazione del comune. Restano comunque salve le esigenze di tutela dei beni culturali, del paesaggio e dell’ambiente. La validità del presente comma e delle relative direttive è limitata agli anni 2009 e 2010.” .



CAPO I - RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO



Art. 1 - Oggetto e finalità

1. La presente legge, anche in considerazione dell'intesa espressa dalla Conferenza unificata in data 1° aprile 2009, detta misure di semplificazione delle procedure vigenti per la realizzazione degli interventi sul patrimonio edilizio e disciplina ulteriori incentivazioni volte a favorire il miglioramento della qualità degli edifici, l'efficienza energetica, la sostenibilità ambientale e l'utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili.

2. La presente legge si applica al patrimonio edilizio destinato ad abitazione permanente o principale, temporanea, ad usi ed attività produttive artigianali o commerciali di interesse prevalentemente locale, ad attività produttive e commerciali non collocabili in contesti urbano-abitativi e ad attività turistiche e ricettive extra-alberghiere.



Art. 2 - Interventi sul patrimonio edilizio

1. Ai fini di cui alla presente legge, è consentito l'ampliamento o la realizzazione di unità immobiliari mediante l'esecuzione di nuovi volumi e superfici in deroga agli strumenti urbanistici generali e ai regolamenti edilizi, nel rispetto delle destinazioni d'uso previste dal piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico (PRG), a condizione che siano garantite le prestazioni energetiche e igienico-sanitarie esistenti e la sostenibilità ambientale dell'unità immobiliare oggetto dell'intervento.

2. L'ampliamento di cui al comma 1 non può essere superiore complessivamente al 20 per cento del volume esistente.

3. L'ampliamento può essere realizzato una sola volta per ogni unità immobiliare.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono comunque effettuati nel rispetto della normativa vigente relativa alla stabilità degli edifici, di ogni altra normativa tecnica e delle distanze tra edifici stabilite dagli strumenti urbanistici generali e possono anche consistere, in tutto o in parte, nel mutamento di destinazione d'uso, con o senza opere edilizie, nel rispetto di quelle ammesse nella zona o nella sottozona in cui è situata l'unità immobiliare oggetto dell'intervento.

5. Gli interventi di cui al presente articolo riguardano le sole unità immobiliari per le quali il titolo abilitativo edilizio sia stato acquisito entro il 31 dicembre 2008.

6. Gli interventi di cui al presente articolo relativi alle unità immobiliari classificate di pregio dal PRG possono essere realizzati solo qualora non incidano sulla complessiva tipologia originaria del fabbricato e previo parere favorevole delle strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio.

7. Per gli interventi di cui al presente articolo, le altezze interne utili dei locali di abitazione possono essere ridotte fino a 15 centimetri rispetto alle altezze minime previste dall'articolo 95, comma 1, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).



Art. 3 - Interventi per la riqualificazione ambientale ed urbanistica degli edifici

1.In deroga agli strumenti urbanistici generali e ai regolamenti edilizi, sono consentiti, nel rispetto delle destinazioni d'uso previste dal PRG, a condizione che si utilizzino criteri e tecniche di edilizia sostenibile, fonti di energia alternative e rinnovabili o misure di risparmio delle risorse energetiche o idriche, interventi consistenti nell'integrale demolizione e ricostruzione di edifici realizzati anteriormente al 31 dicembre 1989, con aumento fino al 35 per cento del volume esistente.



Art. 4 - Interventi per la riqualificazione ambientale ed urbanistica del territorio

1.Nell'ambito dei programmi integrati, delle intese e delle concertazioni promossi dalla Regione o dai Comuni ai sensi dell'articolo 51 della l.r. 11/1998, nonché degli articoli 49 e 50 della stessa, gli interventi di cui all'articolo 3 sono consentiti con aumento fino al 45 per cento del volume esistente.



Art. 5 - Procedimento

1. Gli interventi di cui all'articolo 2, destinati ad abitazione permanente o principale, sono realizzati previa denuncia di inizio dell'attività ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b), della l.r. 11/1998.

2. Per gli interventi di cui alla presente legge la documentazione richiesta dal regolamento edilizio vigente è integrata:

a) dall'attestazione del titolo di legittimazione;

b) dalla planimetria di accatastamento dell'unità immobiliare;

c) dalla dichiarazione di sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 4, sottoscritta dal tecnico progettista abilitato.

3. Gli interventi di cui all'articolo 2, fatto salvo quanto previsto al comma 1, e quelli di cui agli articoli 3 e 4 sono realizzati previo rilascio di concessione edilizia ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera a), della l.r. 11/1998 o di titolo abilitativo in materia di procedimento unico ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b bis), della medesima legge.

4. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 realizzati su unità immobiliari destinate ad attività commerciali devono essere conformi alle disposizioni regionali o comunali vigenti in materia di pianificazione e programmazione commerciale.

5. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 non sono cumulabili tra loro.



Art. 6 - Disposizioni per gli immobili vincolati

1. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono consentiti, fatto comunque salvo il rispetto della relativa disciplina:

a) nelle aree gravate da vincolo di inedificabilità di cui al titolo V, capo I, della l.r. 11/1998;

b) nelle aree insistenti nei parchi nazionali o regionali o nelle aree naturali protette;

c) nelle altre aree soggette a vincoli, previo rilascio dei pareri, delle autorizzazioni o degli assensi, comunque denominati, da parte delle autorità preposte alla tutela dei predetti vincoli.

2. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 non sono consentiti:

a) sulle unità immobiliari anche parzialmente abusive, nonché su quelle che sorgono su aree demaniali o vincolate ad uso pubblico o dichiarate inedificabili per legge, sentenza o provvedimento amministrativo;

b) sulle unità immobiliari oggetto di notifica ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137);

c) sulle unità immobiliari classificate dagli strumenti urbanistici generali come monumento o documento, nonché, limitatamente agli interventi di cui all'articolo 3, sulle unità immobiliari classificate di pregio;

d) sulle unità immobiliari poste nelle zone territoriali di tipo A, in assenza della classificazione degli edifici di cui all'articolo 52 della l.r. 11/1998.

3. Relativamente agli immobili di cui all'articolo 12, comma 1, del d.lgs. 42/2004, la denuncia di inizio dell'attività o altro titolo abilitativo comunque denominato in materia di procedimento unico sono subordinati alla previa verifica dell'interesse culturale da parte della struttura regionale competente in materia di tutela di beni paesaggistici e architettonici. Il procedimento di verifica si conclude entro novanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, decorsi inutilmente i quali l'intervento deve intendersi consentito.

4. Nelle zone territoriali di tipo E di cui alla l.r. 11/1998, gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 possono riguardare le sole unità immobiliari ad uso residenziale. Gli ampliamenti previsti, in deroga a quanto indicato negli articoli 2, comma 2, 3 e 4, si applicano tenuto conto delle volumetrie esistenti. Nel caso di unità immobiliari adibite ad alloggio di conduzione a servizio di aziende agricole, l'ampliamento deve, in ogni caso, garantire il rispetto degli standard costruttivi e dei parametri per il dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera e), della l.r. 11/1998.



Art. 7 - Poteri dei Comuni

1. Per gli interventi su unità immobiliari non soggette a vincoli, i Comuni, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia di inizio dell'attività o altro titolo abilitativo comunque denominato in materia di procedimento unico, possono imporre modalità costruttive al fine del rispetto delle normative tecniche di settore.

2. La corresponsione del contributo di cui all'articolo 64 della l.r. 11/1998, per gli interventi realizzati ai sensi degli articoli 2, 3 e 4, è calcolato esclusivamente sulla quota di maggiore volumetria o di superficie realizzata, secondo le aliquote approvate e vigenti in ogni Comune.

3. Per gli interventi realizzati ai sensi degli articoli 3 e 4, il contributo di cui all'articolo 64 della l.r. 11/1998 è ridotto del 50 per cento per l'abitazione permanente o principale.



Art. 8 - Obblighi dei Comuni

1. I Comuni provvedono a verificare annualmente gli standard urbanistici, a seguito della realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, anche apportando le eventuali variazioni allo strumento urbanistico generale al fine di garantire il rispetto degli standard urbanistici previsti dal PRG.

2. I Comuni stabiliscono modalità di controllo in merito alla corrispondenza del progetto e dell'opera in corso di realizzazione o ultimata a quanto dichiarato nella documentazione tecnica allegata alla richiesta di titolo abilitativo, relativamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 4, nell'osservanza dei seguenti criteri:

a) il controllo è effettuato in corso d'opera e comunque entro dodici mesi dalla comunicazione di fine dei lavori, ovvero, in assenza di tale comunicazione, entro dodici mesi dal termine di ultimazione dei lavori indicato nel titolo abilitativo;

b) il controllo, effettuato anche a campione, deve riguardare almeno il 20 per cento degli interventi edilizi eseguiti o in corso di realizzazione.



Art. 9 - Disposizioni per la riqualificazione del patrimonio edilizio degli enti locali

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2010, al bilancio pluriennale di previsione degli enti locali di cui all'articolo 3 della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 40 (Norme in materia di contabilità e di controlli sugli atti degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale) e 23 agosto 1993, n. 73 (Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali)), è allegato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari previsto dall'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. L'inserimento degli immobili nel Piano di cui al comma 1 ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del Piano costituisce variante allo strumento urbanistico generale ed è soggetta alle forme di pubblicità previste per le varianti non sostanziali al PRG di cui all'articolo 16 della l.r. 11/1998.



Art. 10 - Disposizioni particolari

1.L'installazione di serbatoi di gas di petrolio liquefatto (GPL) di capacità complessiva non superiore a 13 mc. è soggetta a denuncia di inizio dell'attività, fatti salvi i pareri, le autorizzazioni e gli assensi, comunque denominati, previsti dalla normativa vigente in materia di vincoli archeologici, idrogeologici e ambiti inedificabili di cui al titolo V, capo I, della l.r. 11/1998.



Art. 11 - Rinvio

1. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, ogni ulteriore adempimento o aspetto, anche procedimentale, necessario all'attuazione della presente legge. In particolare, la Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali e sentita la Commissione consiliare competente, definisce:

a) i criteri, i parametri e le condizioni che determinano il miglioramento della qualità degli edifici, l'efficienza energetica, la sostenibilità ambientale e l'utilizzo delle fonti di energia alternative e rinnovabili, relativamente agli interventi di cui agli articoli 3 e 4;

b) le misure di semplificazione per l'acquisizione dei titoli abilitativi consistenti, tra l'altro, nella definizione di procedure e modulistica standardizzate;

c) ulteriori riduzioni ed esenzioni del contributo di cui all'articolo 64 della l.r. 11/1998, nel caso degli interventi di cui agli articoli 3 e 4 che utilizzino in modo significativo fonti di energia rinnovabile o tecniche di edilizia sostenibile o comportino un miglioramento importante della sostenibilità ambientale dell'edificio;

d) le modalità applicative per l'individuazione del volume esistente di cui agli articoli 2, 3 e 4.



Art. 12 - Disposizione finale

1.A partire dal 1° gennaio 2010, la Regione, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), avvia l'istituzione di una banca dati immobiliare informatizzata anche al fine di gestire l'elenco degli interventi effettuati ai sensi della presente legge.



Art. 13 - Disposizioni finanziarie

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'articolo 12 è determinato in euro 350.000 per l'anno 2010 ed in euro 50.000 a decorrere dall'anno 2011.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009/2011 nell'obiettivo programmatico 2.1.5. (Programmi di informatizzazione di interesse regionale).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo per pari importi degli stanziamenti iscritti nello stesso bilancio e nell'obiettivo programmatico 2.1.5., al capitolo 21880 (Progetti e sperimentazioni in ambito informatico e telematico).

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazione di bilancio.



CAPO II - MODIFICAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 6 APRILE 1998, N. 11, E 27 MAGGIO 1994, N. 18



Art. 14 - Modificazioni all'articolo 40 della l.r. 11/1998

1.Al comma 5 dell'articolo 40 della l.r. 11/1998, dopo le parole: "utenti della strada" sono aggiunte, in fine, le parole: ", nonché l'installazione in interrato di serbatoi di GPL con capacità non superiore a 13 mc., fatte salve le disposizioni statali vigenti in materia".



Art. 15 - Modificazioni all'articolo 90 bis della l.r. 11/1998

1. All'alinea del comma 2 dell'articolo 90 bis della l.r. 11/1998, dopo le parole: "(Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere)," sono inserite le seguenti: "e gli esercizi di affittacamere esistenti, come definiti dall'articolo 14 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere),".

2. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 90 bis della l.r. 11/1998, sono aggiunte, in fine, le parole: "alla struttura regionale competente in materia di turismo".

3. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 90 bis della l.r. 11/1998, è inserita la seguente:

"a bis) agli esercizi di affittacamere che, pur avendo ottenuto l'autorizzazione comunale all'esercizio, non siano in attività o la cui attività sia temporaneamente cessata, purché non ne sia mutata la destinazione d'uso e purché sia presentato alla struttura regionale competente in materia di turismo un piano di ripresa dell'attività entro un anno dalla conclusione dei lavori;".

4. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 90 bis della l.r. 11/1998, dopo le parole: "destinazione alberghiera" sono inserite le parole: "o di affittacamere".

5. Al comma 4 dell'articolo 90 bis della l.r. 11/1998, dopo le parole: "di cui alla l.r. 33/1984" sono inserite le parole; "e della disciplina delle strutture ricettive extralberghiere di cui alla l.r. 11/1996".



Art. 16 - Modificazioni all'articolo 90 ter della l.r. 11/1998

1. Al comma 1 dell'articolo 90 ter della l.r. 11/1998, dopo le parole: "della l.r. 33/1984," sono inserite le seguenti: "negli esercizi di affittacamere, come definiti dall'articolo 14 della l.r. 11/1996,".

2. Al comma 3 dell'articolo 90 ter della l.r. 11/1998, dopo le parole: "di cui alla l.r. 33/1984" sono inserite le seguenti: ", della disciplina delle strutture ricettive extralberghiere di cui alla l.r. 11/1996".



Art. 17 - Modificazioni all'articolo 95 della l.r. 11/1998

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 95 della l.r. 11/1998, è inserito il seguente:

"2 bis. Nell'effettuazione di opere di restauro o di rinnovamento funzionale di edifici non aventi destinazione abitativa e oggetto di notifica ai sensi del d.lgs. 42/2004, o classificate come monumento o documento dagli strumenti urbanistici generali, è consentito mantenere l'altezza interna utile esistente solo nel caso in cui siano comunque garantiti i requisiti igienico-sanitari e gli edifici siano destinati ad un uso esclusivamente abitativo a carattere temporaneo.".



Art. 18 - Modificazioni all'articolo 4 della l.r. 18/1994

1. Dopo la lettera g bis) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio), è aggiunta la seguente:

"g ter) per gli interventi di installazione in interrato di serbatoi di GPL con capacità non superiore a 13 mc.".



CAPO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI



Art. 19 - Disposizioni transitorie

1. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale verifica l'entità degli interventi realizzati ai sensi degli articoli 2, 3 e 4.

2. L'esito di tale verifica è illustrata al Consiglio regionale al fine di una eventuale revisione della presente legge.



Art. 20 - Dichiarazione d'urgenza

1.La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.



Art. 1 - Finalità

1. La presente legge è finalizzata al rilancio dell’economia, risponde alle esigenze abitative delle famiglie ed interviene sulla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, in coerenza con i principi e le finalità della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), favorendo gli interventi edilizi diretti a migliorare la qualità architettonica, la sicurezza, la compatibilità ambientale, l’efficienza energetica degli edifici e la fruibilità degli spazi per le persone disabili. La presente legge ha carattere straordinario e consente la realizzazione degli interventi edilizi in essa previsti solo se sia presentata denuncia di inizio dell’attività entro il termine perentorio di cui all’articolo 7, comma 2.



Art. 2 - Definizioni e parametri

1. Ai fini della presente legge, sono stabilite le seguenti definizioni:

a) per edifici abitativi si intendono gli edifici con destinazione d’uso residenziale, nonché gli edifici rurali ad uso abitativo necessari alle esigenze dell’imprenditore agricolo, a quelle dei familiari coadiuvanti o degli addetti a tempo indeterminato impegnati nell’attività agricola;

b) per superficie utile lorda si intende la somma delle superfici delimitate dal perimetro esterno di ciascun piano il cui volume sia collocato prevalentemente o esclusivamente fuori terra. Nel computo di detta superficie sono comprese le scale, i vani ascensore, le logge e le porzioni di sottotetto delimitate da strutture orizzontali praticabili con altezza libera media superiore a due metri e quaranta centimetri, mentre sono esclusi i volumi tecnici, i balconi, i terrazzi, gli spazi scoperti interni al perimetro dell’edificio e i porticati condominiali o d’uso pubblico;

c) per centri abitati si intendono quelli all’interno del perimetro individuato:

1) dal regolamento urbanistico ai sensi dell’articolo 55, comma 2, lettera b) della l.r. 1/2005, qualora i comuni abbiano approvato o anche solo adottato detto atto di governo del territorio;

2) dagli strumenti urbanistici generali o dai regolamenti edilizi, qualora i comuni non abbiano approvato o anche solo adottato il regolamento urbanistico di cui all’articolo 55 della l.r. 1/2005;

3) in applicazione della definizione dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in mancanza di perimetri negli strumenti urbanistici o nei regolamenti edilizi di cui al numero 2);

d) per distanze minime e altezze massime dei fabbricati si intendono quelle definite dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici. In mancanza di definizioni contenute in detti atti, si fa riferimento a quelle definite dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765).



Art. 3 - Interventi straordinari di ampliamento

1. Nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo e nell’articolo 5, sono consentiti interventi edilizi di ampliamento di ciascuna unità immobiliare fino al massimo del 20 per cento della superficie utile lorda già esistente alla data del 31 marzo 2009 e legittimata da titoli abilitativi, comunque fino ad un massimo complessivo per l’intero edificio di settanta metri quadrati di superficie utile lorda; detti interventi possono essere realizzati solo su edifici abitativi aventi alla data del 31 marzo 2009 le seguenti caratteristiche:

a) tipologia monofamiliare o bifamiliare;

b) tipologia diversa da quella di cui alla lettera a) con superficie utile lorda non superiore a trecentocinquanta metri quadrati.

2. Con gli interventi di cui al comma 1, non può essere modificata la destinazione d’uso degli edifici interessati.

3. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati su edifici abitativi per i quali gli strumenti della pianificazione territoriale, gli atti di governo del territorio o gli strumenti urbanistici generali dei comuni consentono la ristrutturazione edilizia con addizioni funzionali o incrementi volumetrici ulteriori rispetto a quelli ammessi per volumi tecnici o gli interventi di cui all’articolo 78, comma 1, lettere f), g) o h) della l.r. 1/2005; detti interventi sono realizzati nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati ed in presenza di tutte le seguenti condizioni:

a) gli edifici siano situati all’interno di centri abitati oppure, ove collocati fuori dai centri abitati, siano comunque dotati di approvvigionamento idropotabile e di idonei sistemi di smaltimento delle acque reflue, secondo quanto previsto dalla vigente normativa;

b) gli edifici siano collocati in aree esterne agli ambiti dichiarati a pericolosità idraulica molto elevata e a pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata dai piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) o dalle indagini geologiche allegate agli strumenti della pianificazione territoriale, agli atti di governo del territorio o agli strumenti urbanistici generali dei comuni.

4. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di efficienza energetica, gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati con l’utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l’impiego di impianti alimentati da fonti rinnova bili, garantiscano comunque, con riferimento alla climatizzazione invernale dell’ampliamento, un indice di prestazione energetica, definito dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia), inferiore almeno del 20 per cento rispetto al corrispondente valore limi te indicato nell’allegato C, tabella 1.3 del medesimo D.Lgs. 192/2005; in ogni caso, l’unità abitativa esistente interessata dall’ampliamento è dotata di finestre con vetrature con intercapedini di aria o di gas.

5. L’utilizzo delle tecniche costruttive di cui al comma 4 ed il rispetto degli indici di prestazione energetica di cui al medesimo comma 4, sono certificati dal direttore dei lavori o altro professionista abilitato con la comunicazione di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 86, comma 1, della l.r. 1/2005; in mancanza di detti requisiti, non può essere certificata l’abitabilità o l’agibilità dell’ampliamento realizzato.



Art. 4 - Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione

1. Nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo e nell’articolo 5, sono consentiti interventi edilizi di completa demolizione e ricostruzione con ampliamento fino al massimo del 35 per cento della superficie utile lorda già esistente alla data del 31 marzo 2009 e legittimata da titoli abilitativi.

2. Salvo quanto disposto dal comma 3, gli interventi edilizi di cui al comma 1 sono ammessi su edifici esistenti ed aventi esclusivamente destinazione d’uso abitativa alla data del 31 marzo 2009.

3. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti su edifici all’interno dei quali siano presenti porzioni aventi destinazioni d’uso diverse e compatibili con la destinazione d’uso abitativa nella misura comunque non superiore al 25 per cento della superficie utile lorda complessiva dell’edificio medesimo; in tali casi gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti a condizione che la superficie utile lorda di dette porzioni non sia computata ai fini dell’ampliamento e non sia aumentata.

4. Con gli interventi di cui al comma 1 non può essere modificata la destinazione d’uso degli edifici interessati. Il numero delle unità immobiliari originariamente esistenti può essere aumentato, purché le unità immobiliari aggiuntive abbiano una superficie utile lorda non inferiore a cinquanta metri quadrati.

5. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti su edifici abitativi per i quali gli strumenti della pianificazione territoriale, gli atti di governo del territorio o gli strumenti urbanistici generali dei comuni consentono gli interventi di sostituzione edilizia di cui all’articolo 78, comma 1, lettera h) della l.r. 1/2005, o gli interventi di cui al medesimo comma 1, lettera f); detti interventi sono realizzati nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati ed in presenza delle seguenti due condizioni:

a) gli edifici abitativi siano situati all’interno dei centri abitati;

b) gli edifici siano collocati in aree esterne agli ambiti dichiarati a pericolosità idraulica molto elevata e a pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata dai piani di bacino di cui alla l. 183/1989 o dalle indagini geologiche allegate agli strumenti della pianificazione territoriale, agli atti di governo del territorio o agli strumenti urbanistici generali dei comuni.

6. Qualora gli edifici abitativi siano situati all’interno di centri abitati e ricadano in ambiti dichiarati ad elevata pericolosità idraulica dai piani di bacino di cui alla l. 183/1989 o dalle indagini geologiche allegate agli strumenti della pianificazione territoriale, agli atti di governo del territorio o agli strumenti urbanistici generali dei comuni, il progetto allegato alla denuncia di inizio dell’attività di cui all’articolo 7 contiene le necessarie verifiche in ordine alla sicurezza delle persone e al non aumento della pericolosità idraulica nelle aree circostanti. Il progetto prevede, altresì, ove necessario, la contestuale realizzazione degli interventi di autosicurezza dal rischio di inondazione individuati dall’allegato A, paragrafo 3.2.2, lettera d) del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 27 aprile 2007, n. 26/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1, “Norme per il governo del territorio” in materia di indagini geologiche).

7. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati con l’utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l’impiego di impianti alimentati da fonti rinnovabili, garantiscano comunque prestazioni energetiche nel rispetto dei seguenti parametri:

a) con riferimento alla climatizzazione invernale dell’edificio, l’indice di prestazione energetica, definito dal D.Lgs. 192/2005, è inferiore almeno del 50 per cento rispetto al corrispondente valore limite indicato nell’allegato C, tabella 1.3 del medesimo D.Lgs. 192/2005;

b) con riferimento al raffrescamento estivo dell’involucro edilizio dell’edificio, la prestazione energetica, pari al rapporto tra fabbisogno annuo di energia termica per il raffrescamento dell’edificio, calcolato tenendo conto della temperatura di progetto estiva, secondo la norma UNI/TS 11300, e la superficie utile, è inferiore a trenta chilowattora per metro quadrato per anno.

8. L’utilizzo delle tecniche costruttive di cui al comma 7 ed il rispetto degli indici di prestazione energetica di cui al medesimo comma 7, sono certificati dal direttore dei lavori o altro professionista abilitato con la comunicazione di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 86, comma 1, della l.r. 1/2005; in mancanza di detti requisiti, non può essere certificata l’abitabilità o agibilità dell’edificio realizzato.

9. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati nel rispetto delle prescrizioni tecniche contenute negli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche) e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 2/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 37 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio” - Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti).



Art. 5 - Condizioni generali di ammissibilità degli interventi

1. Gli interventi edilizi di cui agli articoli 3 e 4 perseguono il fine del miglioramento della qualità architettonica in relazione ai caratteri urbanistici, storici, paesaggistici e ambientali del contesto territoriale in cui sono inseriti.

2. Gli interventi edilizi di cui agli articoli 3 e 4 non possono essere realizzati su edifici abitativi che, al momento della presentazione della denuncia di inizio attività di cui all’articolo 7, risultino:

a) eseguiti in assenza o in difformità dal titolo abilitativo;

b) collocati all’interno delle zone territoriali omogenee “A” di cui all’articolo 2 del D.M. 1444/1968 o ad esse assimilabili, così come definite dagli strumenti urbanistici generali o dagli atti di governo del territorio comunali;

c) definiti di valore storico, culturale ed architettonico dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici generali;

d) vincolati quali immobili di interesse storico ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);

e) collocati nelle aree di inedificabilità assoluta come definite dall’articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie);

f) collocati nei territori dei parchi e delle riserve nazionali o regionali;

g) collocati all’interno di aree per le quali gli atti di governo del territorio o gli strumenti urbanistici generali prevedano l’adozione e approvazione di piani attuativi ai sensi dell’articolo 65 della l.r. 1/2005.

3. Le altezze utili degli interventi non possono essere superiori a tre metri, salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie. Per gli interventi di cui all’articolo 3, è consentito l’ampliamento con altezze superiori ai tre metri senza superare l’altezza dell’unità immobiliare interessata dall’ampliamento. Per gli interventi di cui all’articolo 4, è consentita la ricostruzione dei locali con altezze superiori a tre metri, ove già esistenti nell’edificio oggetto di demolizione.

4. Le superfici utili lorde per le quali sia stata rilasciata la sanatoria edilizia straordinaria di cui alla l. 47/1985, alla legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e alla legge regionale 20 ottobre 2004, n. 53 (Norme in materia di sanatoria edilizia straordinaria), ovvero per le quali siano state applicate le sanzioni pecuniarie di cui al titolo VIII, capo I, della l.r. 1/2005:

a) sono computate ai fini della determinazione della superficie utile lorda già esistente di cui all’articolo 3, comma 1 ed all’articolo 4, comma 1;

b) devono essere sottratte dagli ampliamenti realizzabili ai sensi degli articoli 3 e 4.

5. Gli ampliamenti realizzabili in applicazione degli articoli 3 e 4 non si cumulano con gli ampliamenti consentiti dagli strumenti urbanistici generali o dagli atti di governo del territorio comunali sui medesimi edifici.

6. Alla data del 31 marzo 2009, le unità immobiliari interessate dagli interventi di cui all’articolo 3 o gli edifici interessati dagli interventi di cui all’articolo 4 devono risultare regolarmente accatastati presso le competenti agenzie del territorio ai sensi del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572 (Testo unico delle leggi sul nuovo catasto) o ai sensi del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652 (Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano), convertito, con modificazioni, con legge 11 agosto 1939, n. 1249. Qualora non regolarmente accatastati, per dette unità immobiliari o per detti edifici, devono risultare già presentate alla data del 31 marzo 2009, idonee dichiarazioni alle agenzie del territorio per l’accatastamento o per la variazione catastale.

7. L’accatastamento o la dichiarazione di cui al comma 6 riguardante le unità immobiliari o gli edifici con destinazione d’uso residenziale deve riferirsi alla categoria abitazione del catasto dei fabbricati, ai sensi della l. 1249/1939.

8. L’accatastamento o la dichiarazione di cui al comma 6 riguardante gli edifici rurali ad uso abitativo necessari alle esigenze dell’imprenditore agricolo o alle esigenze dei suoi familiari coadiuvanti o dei suoi addetti a tempo indeterminato impegnati nell’attività agricola può riferirsi anche alla qualifica di fabbricato rurale del catasto dei terreni di cui al r.d. 1572/1931.

9. L’accatastamento o la dichiarazione per le porzioni di edificio di cui all’articolo 4, comma 3, aventi destinazioni d’uso diverse da quella abitativa, deve riferirsi alla categoria del catasto dei fabbricati corrispondente all’utilizzazione esistente di dette porzioni.



Art. 6 - Immodificabilità della destinazione d’uso e del numero degli alloggi

1. Non può essere modificata la destinazione d’uso degli edifici abitativi sui quali siano stati realizzati gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 oppure il numero degli alloggi legittimato dalla denuncia di inizio attività di cui all’articolo 7, se non siano decorsi almeno cinque anni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 86, comma 1 della l.r. 1/2005.



Art. 7 - Titoli abilitativi degli interventi edilizi straordinari

1. Gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 sono realizzati mediante la denuncia di inizio attività di cui all’articolo 79 della l.r. 1/2005, nel rispetto delle disposizioni generali di cui all’articolo 82 e secondo il procedimento di cui all’articolo 84 della medesima l.r. 1/2005. Nella relazione asseverata di cui al medesimo articolo 84, comma 1, oltre a quanto ivi previsto, è espressamente attestata la conformità delle opere da realizzare alle disposizioni della presente legge.

2. La denuncia di inizio attività di cui al comma 1 può essere presentata non oltre il termine del 31 dicembre 2010.



Art. 8 - Sanzioni

1. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 6, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 132 della l.r. 1/2005.

2. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5, si applicano le sanzioni amministrative di cui al titolo VIII, capo I della l.r. 1/2005, previste per gli interventi soggetti a permesso di costruire.



Art. 9 - Modifiche all’articolo 23 della l.r. 39/2005

1. Dopo il comma 12 dell’articolo 23 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), è aggiunto il seguente comma:

“12 bis. Nell’ambito del sistema informativo geografico regionale di cui all’articolo 28 della l.r. 1/2005, è istituito il sistema informativo regionale sull’efficienza e sulla certificazione energetica degli edifici e dei relativi impianti, gestito dalla struttura regionale competente.”.

2. Dopo il comma 12 bis dell’articolo 23 della l.r. 39/2005, è aggiunto il seguente comma:

“12 ter. Il sistema informativo di cui al comma 12 bis comprende l’archivio informatico delle certificazioni energetiche, nonché il catasto degli impianti di climatizzazione. Le modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione del sistema informativo sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 7, nel rispetto degli standard di cui alla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della “Rete telematica regionale Toscana”).”.



Art. 1 - Finalità e ambiti di applicazione

1. La presente legge, straordinaria e temporanea, costituisce attuazione dell’intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), tra Stato, regioni ed enti locali, sottoscritta il 1° aprile 2009 e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 98 del 29 aprile 2009, finalizzata al rilancio dell’economia mediante il sostegno all’attività edilizia e al miglioramento della qualità architettonica, energetica e ambientale del patrimonio edilizio esistente, in coerenza con le norme di tutela del patrimonio ambientale, culturale e paesaggistico della regione nonché di difesa del suolo, prevenzione del rischio sismico e accessibilità degli edifici.

2. Per perseguire le finalità di cui al comma 1 la presente legge disciplina l’esecuzione di interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione, anche in deroga alla pianificazione urbanistica locale, secondo le modalità e nei limiti previsti dalle norme seguenti.



Art. 2 - Definizioni

1. Se non altrimenti previsto, le definizioni contenute nella presente legge sono da intendersi riproduttive delle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

2. Ai fini della presente legge:

a) per edifici residenzialiuni-bifamiliari si intendono gli immobili comprendenti una o due unità immobiliari destinate alla residenza e gli edifici rurali a uso abitativo, comunque di volumetria complessiva non superiore a 1.000 metri cubi (m3);

b) per volumetria complessiva si intende la somma dei volumi vuoto per pieno collocati esclusivamente o prevalentemente fuori terra. Nel computo di detto volume sono compresi i vani ascensore, le scale, restandone esclusi i volumi tecnici e quelli condominiali o di uso pubblico (androni, porticati, ecc).



Art. 3 - Interventi straordinari di ampliamento

1. Possono essere ampliati, nel limite del 20 per cento della volumetria complessiva, e comunque per non oltre 200 m3, gli edifici residenziali e quelli di volumetria non superiore a 1.000 m3, alle condizioni e con le modalità seguenti:

a) sono computabili solo i volumi legittimamente realizzati. Le volumetrie per le quali sia stata rilasciata la sanatoria edilizia straordinaria di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), alla legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e al decreto - legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono computate ai fini della determinazione della volumetria complessiva esistente. Nel caso in cui detta sanatoria sia stata rilasciata per ampliamenti di volumetria preesistente, la volumetria sanata deve essere detratta nel computo dell’ampliamento. Non devono essere detratte dal computo dell’ampliamento le volumetrie oggetto di sanatoria edilizia per mera variazione di destinazione d’uso;

b) l’ampliamento deve essere realizzato in contiguità fisica rispetto al fabbricato esistente, nel rispetto delle altezze massime e delle distanze minime previste dagli strumenti urbanistici. In mancanza di specifica previsione in detti strumenti, si applicano altezze massime e distanze minime previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l’interno, 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765);

c) l’ampliamento deve essere realizzato conformemente alle norme riportate all’articolo 4, comma 4, lettere a), b) e c), e commi 18, 19 e 20, estesi questi ultimi a tutti gli interventi di cui all’articolo 3, comma 2, lettera c), numero 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, in attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. 192/2005 e successive modificazioni. In ogni caso, l’unità abitativa esistente interessata dall’ampliamento deve essere munita di finestre con vetrature con intercapedini di aria o di gas.



Art. 4 - Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione

1. Al fine di migliorare la qualità del patrimonio edilizio esistente, sono ammessi interventi di demolizione e ricostruzione di edifici destinati a residenza almeno in misura pari al 75 per cento della volumetria complessiva, con realizzazione di un aumento di volumetria sino al 35 per cento di quella legittimamente esistente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Sono computabili i volumi legittimamente realizzati e le volumetrie per le quali sia stata rilasciata la sanatoria edilizia straordinaria di cui alle leggi 47/1985, 724/1994 e 326/2003.

3. Gli interventi di ricostruzione devono essere realizzati nel rispetto delle altezze massime e delle distanze minime previste dagli strumenti urbanistici. In mancanza di specifica previsione in detti strumenti, si applicano altezze massime e distanze minime previste dal d.m. lavori pubblici 1444/1968.

4. L’incremento volumetrico previsto al comma 3 si applica a condizione che la ricostruzione venga realizzata secondo i criteri di edilizia sostenibile indicati dalla legge regionale 10 giugno 2008, n. 13 (Norme per l’abitare sostenibile). A tal fine, l’edificio ricostruito deve acquisire almeno il punteggio 2 nello strumento di valutazione previsto dalla l.r. 13/2008 e dotarsi della certificazione di cui all’articolo 9 della stessa legge prima del rilascio del certificato di agibilità.

5. Agli interventi di ricostruzione si applicano le norme previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche).



Art. 5 - Condizioni e modalità generali

1. Gli interventi previsti dagli articoli 3 e 4 possono essere realizzati solo su immobili esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli immobili interessati dagli interventi previsti dagli articoli 3 e 4 devono risultare, alla data del 31 marzo 2009, regolarmente accatastati presso le agenzie del territorio, ai sensi del testo unico delle leggi sul nuovo catasto approvato con regio decreto 8 ottobre 1931 n. 1572; per gli edifici che devono essere accatastati al nuovo catasto edilizio urbano, ai sensi del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 (Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, devono risultare già presentate, alla data di entrata in vigore della presente legge, idonee dichiarazioni alle agenzie del territorio per l’accatastamento o per la variazione catastale. Un tecnico abilitato deve attestare la volumetria esistente, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera b), con una perizia giurata corredata necessariamente di idonea e completa documentazione fotografica.

3. Tutti gli interventi previsti dagli articoli 3 e 4 sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività (DIA), ai sensi dell’articolo 22 del t.u. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con d.p.r. 380/2001, come sostituito dall’articolo 1 del decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301, o, in alternativa, mediante permesso di costruire. La formazione del titolo abilitativo per la realizzazione degli interventi previsti dagli articoli 3 e 4 è subordinato:

a) alla corresponsione del contributo di costruzione di cui all’articolo 16 del t.u. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con d.p.r. 380/2001, come modificato dall’articolo 1 del d.lgs. 301/2002 e dall’articolo 40, comma 9, della legge 1° agosto 2002, n. 166;

b) alla cessione delle aree a standard in misura corrispondente all’aumento volumetrico previsto. Il comune può prevedere che l’interessato, qualora sia impossibile reperire in tutto o in parte dette aree, in alternativa alla cessione (totale o parziale), provveda al pagamento di una somma commisurata al costo di acquisizione di altre aree, equivalenti per estensione e comparabili per ubicazione e destinazione a quelle che dovrebbero essere cedute. Gli introiti derivanti dalla monetizzazione degli standard devono essere vincolati all’acquisizione, da parte del comune, di aree destinate alle attrezzature e opere di urbanizzazione secondaria di interesse generale o destinate a servizi di quartiere, nonché alla realizzazione o riqualificazione di dette opere e servizi e all’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;

c) al reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali nella misura minima di 1 metro quadrato (m2) ogni 10 m3 della volumetria realizzata, nel caso degli interventi di cui all’articolo 3 della volumetria realizzata con l’ampliamento e, nel caso degli interventi di cui all’articolo 4, della volumetria complessiva, volume preesistente e aumento volumetrico, realizzata con la ricostruzione. Il rapporto di pertinenza, garantito da un atto da trascriversi nei registri immobiliari, è impegnativo per sé e per i propri successori o aventi causa a qualsiasi titolo;

d) all’acquisizione di tutti gli assensi ordinariamente prescritti;

e) al rispetto delle normative tecniche per le costruzioni con particolare riferimento a quelle antisismiche.

4. Solo nel caso di interventi di cui all’articolo 3, qualora sia dimostrata l’impossibilità ad assolvere l’obbligo di cui al comma 3, lettera c), del presente articolo gli ampliamenti sono consentiti previo versamento al comune di una somma pari al costo base di costruzione per metro quadrato di spazio per parcheggi da reperire. Tale somma deve essere vincolata alla realizzazione di parcheggi da parte del comune.

5. Per il computo delle volumetrie degli interventi previsti dagli articoli 3 e 4 si applicano gli indici e i parametri di cui all’articolo 11 della l.r. 13/2008.

6. Con la realizzazione degli interventi previsti dagli articoli 3 e 4 non è ammesso il cambio di destinazione d’uso.



Art. 6 - Limiti di applicazione

1. Non è ammessa la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 3 e 4:

a) all’interno delle zone territoriali omogenee A) di cui all’articolo 2 del d.m. lavori pubblici 1444/1968 o a esse assimilabili, così come definite dagli strumenti urbanistici generali o dagliatti di governo del territorio comunali, salvo che questi strumenti o atti consentano interventi edilizi di tale natura;

b) nelle zone nelle quali lo strumento urbanistico generale consenta soltanto la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo o subordini gli interventi di ristrutturazione edilizia all’approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo;

c) sugli immobili definiti di valore storico, culturale e architettonico dagli atti di governo del territorio o daglistrumenti urbanistici generali;

d) sugli immobili inclusi nell’elenco di cui all’articolo 12 della legge regionale 10 giugno 2008, n. 14 (Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio);

e) sugli immobili di interesse storico, vincolati ai sensi della parte II del decreto legislativo 22gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

f) su immobili ubicati in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi degli articoli 136 e 142 del d.lgs. 42/2004, così come da ultimi modificati dall’articolo 2 del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63;

g) negli ambiti territoriali estesi classificati “A” e “B” dal piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio (PUTT/P), approvato con deliberazione della Giunta regionale del 15 dicembre 2000, n. 1748;

h) nei siti della Rete Natura 2000 (siti di importanza comunitaria – SIC - e zone di protezione speciale - ZPS -), ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nelle aree protette nazionali istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e nelle aree protette regionali istituite ai sensi della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella regione Puglia), salvo che le relative norme o misure di salvaguardia o i relativi strumenti di pianificazione consentano interventi edilizi di tale natura;

i) nelle oasi istituite ai sensi della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria);

j) nelle zone umide tutelate a livello internazionale dalla Convenzione relativa alle zone umide d’importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971 e resa esecutiva dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

k) negli ambiti dichiarati ad alta pericolosità idraulica e a elevata o molto elevata pericolosità geomorfologica (o ad essi assimilabili) dai piani stralcio di bacino di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) o dalle indagini geologiche allegate agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, salvo che per gli interventi di cui all’articolo 4 riguardanti edifici esistenti che siano oggetto di ordinanze sindacali tese alla tutela della pubblica e privata incolumità e che insistono in zone territoriali omogenee nelle quali gli strumenti di pianificazione vigenti consentano tali tipi di interventi.

2. I comuni, con deliberazione del consiglio comunale da adottare entro il termine di sessanta giorni, a pena di decadenza, dalla entrata in vigore della presente legge, possono disporre motivatamente:

a) l'esclusione di parti del territorio comunale dall'applicazione della presente legge in relazione a caratteristiche storico-culturali, morfologiche, paesaggistiche e alla funzionalità urbanistica;

b) la perimetrazione di ambiti territoriali nei quali gli interventi previsti dalla presente legge possono essere subordinati a specifiche limitazioni o prescrizioni, quali, a titolo meramente esemplificativo, particolari limiti di altezza, distanze tra costruzioni, arretramenti dal filo stradale, ampliamenti dei marciapiedi;

c) la definizione di parti del territorio comunale nelle quali per gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge possono prevedersi altezze massime e distanze minime diverse da quelle prescritte dagli strumenti urbanistici vigenti;

d) l’individuazione di ambiti territoriali estesi di tipo “B” del PUTT/P, approvato con del. giunta reg. 1748/2000, nonché immobili ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali), nei quali consentire, su immobili in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi, gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, purché gli stessi siano realizzati, oltre che alle condizioni previste dalla presente legge, utilizzando sia per le parti strutturali sia per le finiture materiali e tipi architettonici legati alle caratteristiche storico-culturali e paesaggistiche dei luoghi, obbligatoriamente e puntualmente definiti da apposito regolamento approvato dal consiglio comunale entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.



Art. 7 - Tempi e titoli abilitativi

1. Tutti gli interventi previsti dalla presente legge sono realizzabili solo se la DIA o l’istanza per il rilascio del permesso di costruire risultano presentate, complete in ogni loro elemento, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per gli interventi di cui all’articolo 3, il progetto esecutivo riguardante le strutture deve essere riferito all’intero edificio, valutando la struttura complessivamente risultante dall’esecuzione dell’intervento secondo le indicazioni della vigente normativa tecnica prevista per le costruzioni.

3. La conformità dell’intervento alle norme previste dalla presente legge, nonché l’utilizzo delle tecniche costruttive prescritte, sono certificati dal direttore dei lavori o altro professionista abilitato con la comunicazione di ultimazione dei lavori. La mancanza del rispetto di dette condizioni impedisce la certificazione dell’agibilità dell’ampliamento realizzato o dell’immobile ricostruito.



Art. 8 - Disposizioni finali

1. Nelle more dell'approvazione delle disposizioni attuative delle norme regionali in materia di certificazione energetica, la rispondenza dell’ampliamento di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 è dimostrata mediante la redazione dell'attestato di qualificazione energetica di cui al d.lgs. 192/2005 e successive modificazioni. La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti e alla relazione tecnica di cui all'articolo 8 del d.lgs. 192/2005, come modificato dall’articolo 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, nonché l'attestato di qualificazione energetica dell'edificio risultante, devono essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune di competenza contestualmente alla comunicazione di ultimazione dei lavori; in mancanza di detti requisiti o della presentazione della comunicazione stessa non può essere certificata l'agibilità dell'intervento realizzato.



Art. 9 - Integrazione alla legge regionale 29 luglio 2008, n. 21 (Norme per la rigenerazione urbana)

1. Dopo l’articolo 7 della legge regionale 29 luglio 2008, n. 21 (Norme per la rigenerazione urbana), è aggiunto il seguente:

“Art. 7 bis - Interventi di riqualificazione edilizia attraverso la delocalizzazione delle volumetrie

1. I comuni possono individuare edifici, anche con destinazione non residenziale, legittimamente realizzati o per i quali sia stata rilasciata sanatoria edilizia, da rimuovere in quanto contrastanti, per dimensione, tipologia o localizzazione, con il contesto paesaggistico, urbanistico e architettonico circostante. A tal fine, approvano piani urbanistici esecutivi che prevedono la delocalizzazione delle relative volumetrie mediante interventi di demolizione e ricostruzione in area o aree diverse, individuate anche attraverso meccanismi perequativi.

2. Per incentivare gli interventi di cui al comma 1, il piano urbanistico esecutivo può prevedere, come misura premiale, il riconoscimento di una volumetria supplementare nel limite massimo del 35 per cento di quella preesistente purché sussistano le seguenti condizioni:

a) l’edificio da demolire deve essere collocato all’interno delle zone o degli ambiti territoriali elencati nel comma 5 e non deve interessare gli immobili elencati al comma 6;

b) l’interessato si deve impegnare, previa stipulazione di apposita convenzione con il comune, alla demolizione dell’edificio e al ripristino ambientale delle aree di sedime e di pertinenza dell’edificio demolito, con cessione ove il comune lo ritenga opportuno;

c) con la convenzione deve essere costituito sulle medesime aree un vincolo di inedificabilità assoluta che, a cura e spese dell’interessato, deve essere registrato e trascritto nei registri immobiliari;

d) la ricostruzione deve avvenire, successivamente alla demolizione e al ripristino ambientale di cui alla letterab),in area o aree, ubicate al di fuori delle zone o degli ambiti territoriali elencati nel comma 5, che devono essere puntualmente indicate nella convenzione stipulata tra il comune e l’interessato;

e) la ricostruzione deve avvenire in aree nelle quali lo strumento urbanistico generale preveda destinazioni d’uso omogenee, secondo la classificazione di cui all’articolo 2 del d.m. lavori pubblici 1444/1968, a quelle dell’edificio demolito;

f) la destinazione d’uso dell’immobile ricostruito deve essere omogenea a quella dell’edificio demolito;

g) la ricostruzione deve essere realizzata secondo i criteri di edilizia sostenibile indicati dalla legge regionale 10 giugno 2008, n. 13 (Norme per l’abitare sostenibile). A tal fine, l’edificio ricostruito deve acquisire almeno il punteggio 2 nello strumento di valutazione previsto dalla l.r. 13/2008 e dotarsi della certificazione di cui all’articolo 9 della stessa legge prima del rilascio del certificato di agibilità.

3. Ferme restando le condizioni di cui al comma 2, il limite massimo della misura premiale è elevato al 45 per cento della volumetria preesistente qualora l’intervento di demolizione o di ricostruzione sia contemplato in un programma integrato di rigenerazione urbana o, nell’ipotesi di interventi che interessino immobili con destinazione residenziale, qualora gli edifici ricostruiti siano destinati, per una quota minima pari al 20 per cento della loro volumetria, a edilizia residenziale sociale.

4. Qualora gli interventi di demolizione e ricostruzione siano promossi da comuni o istituti autonomi case popolari (IACP) e comprendano immobili destinati a edilizia residenziale pubblica di proprietà di detti enti, per usufruire della misura premiale prevista dal comma 3 è sufficiente che siano soddisfatte le condizioni di cui al comma 2, lettere e), f), g).

5. Le misure premiali di cui ai commi 2 e 3 possono essere cumulate agli incentivi riconosciuti in applicazione della l.r. 13/2008 e possono essere previste unicamente nelle ipotesi in cui l’edificio da demolire sia collocato:

a) in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi degli articoli 136 e 142 del d.lgs. 42/2004;

b) negli ambiti territoriali estesi classificati “A” e “B” dal piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio (PUTT/P), approvato con deliberazione della Giunta regionale del 15 dicembre 2000, n. 1748;

c) nelle zone A delle aree protette nazionali istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991 n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e delle aree protette regionali istituite ai sensi della legge regionale 24 luglio 1997 n. 19 (Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella regione Puglia);

d) nelle oasi istituite ai sensi della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria);

e) nelle zone umide tutelate a livello internazionale dalla Convenzione relativa alle zone umide d’importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971 e resa esecutiva dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

f) negli ambiti dichiarati ad alta pericolosità idraulica e ad elevata o molto elevata pericolosità geomorfologica (o ad essi assimilabili) dai piani stralcio di bacino di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) o dalle indagini geologiche allegate agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

6. La demolizione non può riguardare comunque immobili:

a) ubicati all’interno delle zone territoriali omogenee A) di cui all’articolo 2 del d.m. 1444/1968 o ad esse assimilabili, così come definite dagli strumenti urbanistici generali o dagli atti di governo del territorio comunali;

b) definiti di valore storico, culturale e architettonico dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici generali;

c) inclusi nell’elenco di cui all’articolo 12 della legge regionale 10 giugno 2008, n. 14 (Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio);

d) di interesse storico, vincolati ai sensi della parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

7. Il riconoscimento delle misure premiali di cui ai commi 2 e 3 non comporta l’approvazione di variante agli strumenti urbanistici generali vigenti. Per l’approvazione dei corrispondenti piani urbanistici esecutivi (PUE) si applica il procedimento disciplinato dall’articolo 16 della l.r. 20/2001.

8. Nei casi previsti dal comma 4, la realizzazione di interventi demolizione e ricostruzione di edifici in area o aree diverse da quella originaria è subordinata all’applicazione del procedimento di cui al comma 10 dell’articolo 16 della l.r. 20/2001; la ricostruzione di edifici nella stessa area oggetto di demolizione è subordinata al rilascio del permesso di costruire.

9. Qualora non siano soddisfatte tutte le condizioni di cui al comma 2, gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici in area o aree diverse da quella originaria, fatta eccezione per gli interventi di cui al comma 4, possono essere autorizzati dal comune, eventualmente con la previsione di misure premiali, solo previa approvazione di variante agli strumenti urbanistici generali per la quale si applica il procedimento disciplinato dall’articolo 6.”.



TITOLO I - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 LUGLIO 1998, N. 19

Artt. 1 – 9

(omissis)



TITOLO II - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 20

Artt. 10 - 50

(omissis)



TITOLO III - NORME PER LA QUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ABITATIVO



Art. 51 - Oggetto

1. Le disposizioni del presente Titolo prevedono misure straordinarie, operanti fino al 31 dicembre 2010, finalizzate al rilancio dell'attività economica mediante la promozione di interventi edilizi volti a migliorare la qualità architettonica, la sicurezza e l'efficienza energetica del patrimonio edilizio abitativo, anche in attuazione dell'"Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Stato, Regioni e gli Enti locali, sull'atto contenente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia", sancita il 1° aprile 2009.



Art. 52 - Definizioni

1. Ai fini del presente Titolo, sono stabilite le seguenti definizioni:

a) per edifici abitativi si intendono gli edifici adibiti ad uso residenziale, ubicati nei diversi ambiti del territorio comunale;

b) per edifici esistenti alla data del 31 marzo 2009 si intendono gli edifici di non recente realizzazione e quelli per i quali alla medesima data sia stata comunicata la fine dei lavori secondo la normativa vigente;

c) per edificio mono o bifamiliare si intende un edificio con i fronti perimetrali esterni di norma non contigui ad altri edifici, costituito rispettivamente da una o da due unità immobiliari ad uso residenziale, sia prima che dopo l'intervento di ampliamento di cui all'articolo 53;

d) per superficie utile lorda si intende la somma delle superfici lorde di tutti i piani fuori terra comprensiva dei muri perimetrali e di quelli interni, esclusi i balconi aggettanti, le terrazze scoperte, gli spazi scoperti interni agli edifici. Essa deve essere legittimata da titoli abilitativi edilizi, anche in sanatoria;

e) per edifici in aggregato edilizio si intendono gli edifici contigui, a contatto o interconnessi con edifici adiacenti, per i quali sono possibili interazioni nella risposta all'azione sismica, derivanti dalla contiguità strutturale con gli edifici adiacenti.



Art. 53 - Interventi di ampliamento

1. Nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli 55 e 56, è consentito l'ampliamento di edifici abitativi, esistenti alla data del 31 marzo 2009, monofamiliare e bifamiliari o di altra tipologia edilizia, aventi una superficie utile lorda comunque non superiore a 350 metri quadrati, qualora per gli stessi siano consentiti, dagli strumenti urbanistici vigenti ed adottati, interventi di ripristino edilizio e di ristrutturazione edilizia e urbanistica.

2. L'ampliamento, anche in sopraelevazione, è ammesso fino ad un massimo del 20 per cento della superficie utile lorda di ciascuna unità immobiliare residenziale degli edifici abitativi di cui al comma 1 e comunque fino ad un massimo di 70 metri quadrati di superficie utile lorda per l'intero edificio.

3. Gli interventi di ampliamento di cui al presente articolo sono realizzati con l'utilizzo di tecniche costruttive che garantiscano l'applicazione integrale dei requisiti di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici, di cui alla Delibera dell'Assemblea legislativa regionale 4 marzo 2008, n. 156, limitatamente all'ampliamento dell'edificio originario, e degli impianti energetici per l'edificio originario.

4. La realizzazione dell'intervento di ampliamento di cui al presente articolo, sia in sopraelevazione dell'edificio originario sia attraverso la costruzione di manufatti edilizi, interrati o fuori terra, al di sotto o in adiacenza allo stesso, richiede la valutazione della sicurezza e, qualora necessario, l'adeguamento sismico dell'intera costruzione, nell'osservanza della vigente normativa tecnica per le costruzioni.

5. L'ampliamento è ammesso fino ad un massimo del 35 per cento della superficie utile lorda di ciascuna unità immobiliare residenziale, e comunque fino ad un massimo di 130 metri quadrati di superficie utile lorda dell'intero edificio, qualora ricorra uno dei seguenti casi:

a) si proceda all'applicazione integrale dei requisiti di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici per l'intero edificio, comprensivo dell'ampliamento realizzato;

b) nei comuni classificati a media sismicità, si proceda alla valutazione della sicurezza e, ove necessario, all'adeguamento sismico dell'intera costruzione, nell'osservanza della vigente normativa tecnica per le costruzioni, con riguardo agli edifici realizzati prima dell'entrata in vigore della suddetta classificazione, senza l'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche.



Art. 54 - Interventi di demolizione e ricostruzione

1. Nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli 55 e 56, gli edifici residenziali esistenti alla data del 31 marzo 2009, per i quali gli strumenti urbanistici vigenti e adottati consentono interventi di ristrutturazione, non escludendo espressamente la demolizione e ricostruzione possono essere demoliti e ricostruiti con ampliamento, anche in sopraelevazione, fino al 35 per cento della superficie utile lorda.

2. La quota massima dell'ampliamento ammissibile è del 50 per cento per la demolizione di edifici residenziali che il piano classifica incongrui o da delocalizzare o di edifici non assoggettati a interventi di restauro o risanamento conservativo che siano collocati nelle aree di cui all'articolo 55, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g) e h), qualora la ricostruzione avvenga al di fuori delle medesime aree, in ambiti destinati dalla pianificazione urbanistica all'edificazione residenziale e il soggetto interessato si impegni, previa stipula di apposita convenzione, al ripristino ambientale delle aree di pertinenza dell'edificio originario e al trasferimento delle stesse nel patrimonio indisponibile del Comune, prima della conclusione dei lavori di ricostruzione. La convenzione può escludere l'acquisizione dell'area di pertinenza dell'edificio originario al patrimonio indisponibile del Comune, qualora il privato si impegni, dopo la demolizione e il ripristino ambientale, alla destinazione dell'area stessa secondo usi compatibili con le caratteristiche dell'area, in conformità alla legge e alla pianificazione vigente. L'area di pertinenza del fabbricato demolito e delocalizzato è gravata da un vincolo di inedificabilità.

3. Gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti anche su edifici all'interno dei quali siano presenti unità immobiliari aventi destinazioni d'uso diversa dall'abitativa, nella misura comunque non superiore al 30 per cento della superficie utile lorda complessiva dell'edificio medesimo. In tali casi gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono consentiti a condizione che la superficie utile lorda di dette unità immobiliari non sia computata ai fini dell'ampliamento e non sia aumentata.

4. Gli interventi di ampliamento di cui al presente articolo sono realizzati con l'utilizzo di tecniche costruttive che, nel garantire per l'intero edificio da ricostruire l'applicazione integrale dei requisiti di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici, di cui alla delibera dell'Assemblea legislativa n. 156 del 2008, assicurino il raggiungimento di livelli minimi di prestazione energetica degli edifici incrementati di almeno il 25 per cento rispetto a quelli ivi previsti.

5. L'edificio da ricostruire è progettato in conformità alla normativa tecnica per le costruzioni vigente, secondo le indicazioni di cui all'articolo 56, commi 5 e 6.



Art. 55 - Limiti e condizioni comuni

1. Agli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione di cui agli articoli 53 e 54 si applicano le seguenti disposizioni comuni, circa i divieti, limiti e condizioni per la realizzazione dei medesimi interventi.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 54, comma 2, gli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione non sono consentiti per gli edifici situati nei seguenti ambiti:

a) nei centri storici, di cui all'articolo A-7 dell'Allegato alla legge regionale n. 20 del 2000, e negli insediamenti e infrastrutture storici del territorio rurale di cui all'articolo A-8 del medesimo Allegato, ovvero nelle zone "A" delimitate dai PRG dei Comuni non ancora dotati di PSC;

b) nelle zone di tutela naturalistica, nel sistema forestale e boschivo, negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua e nelle zone di tutela della costa e dell'arenile, come perimetrati nel piano territoriale paesistico regionale (PTPR) ovvero nei piani provinciali e comunali che abbiano provveduto a darne attuazione;

c) all'interno delle aree dei parchi e delle riserve naturali iscritte nell'elenco ufficiale delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), ad esclusione dei territori ricompresi all'interno delle zone "D" dei parchi regionali istituiti ai sensi della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000);

d) sul demanio statale, regionale, provinciale e comunale;

e) su ogni altra area sottoposta dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica a vincolo di inedificabilità assoluta, in forza della legislazione vigente ovvero destinata ad opere e spazi pubblici ovvero destinata ad interventi di edilizia residenziale pubblica, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 (Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare);

f) nelle zone classificate a rischio idrogeologico molto elevato, perimetrate ai sensi del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), convertito in legge, con modificazioni dall'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 267;

g) negli abitati da trasferire e da consolidare, ferma restando la possibilità di attuare gli interventi ammessi dalle relative perimetrazioni;

h) nelle aree di danno degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di cui all'articolo A-3-bis della legge regionale n. 20 del 2000, qualora gli edifici stessi risultino non compatibili con i criteri di sicurezza definiti dal decreto ministeriale 9 maggio 2001.

3. I Comuni, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, possono escludere l'applicabilità delle norme di cui agli articoli 53 e 54, in relazione a specifici immobili o ambiti del proprio territorio, per ragioni di ordine urbanistico, edilizio, paesaggistico, ambientale e culturale ovvero stabilire limiti differenziati in ordine alle possibilità di ampliamento accordate da detti articoli, in relazione alle caratteristiche proprie dei singoli ambiti e del diverso loro grado di saturazione edilizia.

4. I Comuni, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal 31 dicembre 2010, verificano gli ampliamenti volumetrici richiesti ai sensi delle disposizioni di cui al presente Titolo allo scopo di integrare i dati del quadro conoscitivo della propria pianificazione urbanistica e valutano eventuali esigenze di integrazione delle dotazioni territoriali e dei servizi pubblici che risultino necessari.

5. Gli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione non sono ammessi nelle unità immobiliari oggetto di interventi edilizi abusivi i cui procedimenti sanzionatori non siano stati conclusi entro il 31 marzo 2009, nonché nelle unità immobiliari, totalmente o parzialmente abusive soggette a ordine di demolizione emanato entro la stessa data. Le superfici utili lorde realizzate abusivamente per le quali sia stata applicata e versata alla data del 31 marzo 2009 la sanzione pecuniaria sono decurtate dall'ampliamento ammissibile.

6. La realizzazione degli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione è subordinata all'interno dei centri abitati all'esistenza delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, rapportate al carico insediativo esistente, e al rispetto dei limiti inderogabili di cui al decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e all'esistenza o al reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali, secondo la normativa vigente.

7. Ferma restando l'ammissibilità degli interventi secondo quanto previsto dal presente Titolo, trovano applicazione le specifiche disposizioni degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica relative alle caratteristiche formali, tipologiche e costruttive degli interventi, in quanto compatibili.

8. Gli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione sono realizzati nel rispetto del codice civile, per quanto concerne in particolare la disciplina del condominio negli edifici e la tutela dei diritti dei terzi, nonché delle disposizioni legislative e della normativa tecnica aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, tra cui le norme in materia di:

a) requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione;

b) sicurezza degli impianti;

c) prevenzione degli incendi e sicurezza dei cantieri;

d) distanza minima dai confini e dagli edifici, altezza massima dei fabbricati e limiti inderogabili di densità edilizia;

e) eliminazione delle barriere architettoniche;

f) vincoli di inedificabilità e zone di rispetto.

9. Non è considerato nei computi per la determinazione dell'ampliamento ammissibile della superficie utile lorda il maggior spessore delle murature esterne necessario per garantire l'applicazione integrale dei requisiti di prestazione energetica richiesti dal presente Titolo, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 centimetri.

10. Per garantire l'applicazione integrale dei requisiti di prestazione energetica richiesti dal presente Titolo è permesso, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE), derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 20 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici nella misura massima di 25 centimetri, per il maggiore spessore degli elementi di copertura. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti.

11. Per gli interventi di ampliamento e demolizioni e ricostruzioni previsti dal presente Titolo, non trovano applicazione i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati previsti dagli strumenti urbanistici generali ed attuativi, e dai regolamenti edilizi.

12. Gli ampliamenti realizzabili ai sensi degli articoli 53 e 54 non si cumulano con gli ampliamenti eventualmente consentiti dagli strumenti urbanistici comunali sui medesimi edifici.

13. Con gli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione non può essere modificata la destinazione d'uso delle unità immobiliari facenti parte degli edifici interessati.

14. Ai fini del calcolo dell'ampliamento ammissibile, ai sensi degli articoli 53 e 54, non sono considerate le superfici necessarie per realizzare volumi tecnici per impianti tecnologici e per interventi di adeguamento alla normativa antisismica e di riqualificazione energetica degli edifici.

15. Il numero delle unità immobiliari originariamente esistenti può essere aumentato, per gli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione realizzati all'interno di centri abitati, purché le unità immobiliari aggiuntive abbiano una superficie utile lorda non inferiore a 50 metri quadrati e siano destinate per almeno dieci anni alla locazione a canone calmierato rispetto ai prezzi di mercato, attraverso la stipula, prima dell'inizio dei relativi lavori, di apposita convenzione ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale n. 31 del 2002.



Art. 56 - Titoli abilitativi, procedimenti edilizi e sanzioni

1. Gli interventi di cui agli articoli 53 e 54 sono realizzati, anche in assenza di piano urbanistico attuativo eventualmente previsto, mediante denuncia di inizio attività, da presentarsi ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale n. 31 del 2002 entro il termine perentorio del 31 dicembre 2010. Nella dichiarazione del progettista abilitato di cui al comma 1 del medesimo articolo 10 è espressamente asseverato il rispetto dei limiti e delle condizioni di ammissibilità stabiliti dal presente Titolo. Lo sportello unico per l'edilizia effettua il controllo delle opere nell'osservanza dell'articolo 11 della legge regionale n. 31 del 2002.

2. L'intervento di cui all'articolo 53 e quello di ricostruzione di cui all'articolo 54 sono soggetti al versamento del contributo di costruzione, riferito alle quote previste per la nuova costruzione, da calcolare rispettivamente sulla superficie ampliata e sulla superficie totale ricostruita. Trovano applicazione i casi di riduzione ed esonero dal contributo di costruzione previsti dall'articolo 30 della legge regionale n. 31 del 2002.

3. Alla conclusione dei lavori la verifica delle opere realizzate è attuata in conformità al Titolo III della medesima legge regionale n. 31 del 2002. La scheda tecnica descrittiva di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 31 del 2002 è integrata dall'attestazione di qualificazione energetica, che certifica l'utilizzo delle tecniche costruttive e il rispetto degli indici di prestazione energetica di cui all'articolo 53, comma 3 e comma 5, lettera a), e all'articolo 54, comma 4. In mancanza di detta certificazione, il certificato di conformità edilizia e agibilità di cui all'articolo 21 della medesima legge regionale n. 31 del 2002 non può essere rilasciato.

4. È fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137), per gli interventi edilizi che interessino immobili aventi valore culturale o paesaggistico ovvero immobili sottoposti a prescrizioni di tutela indiretta, di cui all'articolo 45 del medesimo decreto legislativo.

5. Agli interventi di cui agli articoli 53 e 54 si applica quanto previsto dal Titolo IV della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico), indipendentemente dalla data di presentazione della denuncia di inizio attività di cui al comma 1.

6. In ogni caso, il progetto esecutivo riguardante le strutture dovrà essere riferito all'intera costruzione e nel caso di interventi di ampliamento, dovrà riportare la valutazione dell'intera struttura post intervento, secondo le indicazioni della vigente normativa tecnica per le costruzioni. In presenza di edifici in aggregato edilizio il progetto dovrà tener conto delle possibili interazioni derivanti dalla contiguità strutturale con gli edifici adiacenti.

7. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), in caso di realizzazione degli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione in violazione di quanto disposto dal presente Titolo, trova applicazione quanto previsto dagli articoli 13, 14 e 15 della legge regionale n. 23 del 2004 e dal Titolo V della legge regionale n. 19 del 2008.



TITOLO IV - NORME FINALI E TRANSITORIE

Artt. 57 – 65

(omissis)

TITOLO I

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.(Finalità della legge).

1. La presente legge:

a) costituisce riforma della disciplina di pianificazione territoriale ed urbanistica;

b) individua i soggetti e le competenze a ciascuno di essi assegnate in materia di pianificazione e programmazione degli interventi sul territorio;

c) definisce gli strumenti della pianificazione e programmazione, i loro contenuti e le relative procedure di formazione ed approvazione, nonché il sistema di relazione tra gli stessi ed il concorso dei soggetti alla loro formazione;

d) stabilisce il raccordo tra gli strumenti della pianificazione territoriale con quelli della programmazione economica e sociale.

Art. 2.(Soggetti e strumenti).

1. I soggetti competenti alla formazione degli atti e strumenti della pianificazione e programmazione degli interventi sul territorio sono:

a) la Regione,

b) la Provincia,

c) il Comune.

2. Gli strumenti generali della pianificazione e programmazione territoriale sono:

a) il Piano urbanistico territoriale (P.U.T.),

b) il Piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P.),

c) il Piano regolatore generale comunale (P.R.G.).

Art. 3.(Raccordo tra gli strumenti della programmazione economica e quelli della pianificazione territoriale).(1)

1. Gli strumenti della programmazione economica della Regione, nonché i programmi pluriennali delle Province e dei Comuni, definiscono l'impiego delle risorse economiche in coerenza con gli obiettivi della valorizzazione e tutela delle risorse ambientali e territoriali individuati dagli strumenti di pianificazione territoriale.

Capo II

LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE

Art. 4.(Finalità).

1. Il P.U.T. regola l'assetto e l'uso del territorio regionale, perseguendo i seguenti obiettivi:

a) tutela e valorizzazione delle peculiarità ambientali, culturali, economiche e sociali del territorio;

b) sviluppo equilibrato degli insediamenti relativi alle attività produttive, residenziali e socio-culturali, sia in termini quantitativi che qualitativi, secondo i criteri economici ed ecologici d'uso del suolo e delle risorse ambientali regionali;

c) controllo delle dinamiche di trasformazione delle strutture insediative, produttive e relazionali, con particolare riguardo ai loro effetti sull'ambiente naturale e socioculturale.

Art. 5. (Contenuti).

1. Il P.U.T. è lo strumento di pianificazione e programmazione dell'intero territorio regionale e costituisce il quadro di riferimento per la pianificazione territoriale provinciale, per la pianificazione urbanistica comunale e per i piani di settore regionali con valenza territoriale.

2. Il P.U.T.:

a) disciplina e configura l'assetto territoriale regionale tenuto conto della salvaguardia dell'ambiente naturale, delle strutture produttive e insediative, nonché delle reti infrastrutturali;

b) stabilisce gli indirizzi generali di tutela e valorizzazione del patrimonio di interesse regionale e fissa le modalità per il loro perseguimento;

c) coordina le scelte regionali con quelle di carattere sovraregionale.

3. Il P.U.T.:

a) individua le risorse presenti nel territorio regionale che per la loro rilevanza economico-sociale o ecologico-ambientale o storico-culturale costituiscono patrimonio di interesse regionale, anche ai fini di quanto previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394;

b) indica i territori regionali ad elevata sensibilità ambientale, quali zone di interesse naturalistico, paesistico, archeologico e storico artistico, nonché le aree protette, anche ai fini di quanto previsto dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;

c) definisce criteri per la tutela e l'uso delle parti del territorio esposte a rischio sismico, a pericolo geologico, idrogeologico, e comunque soggette a processi di degrado ambientale;

d) definisce i criteri per l'organizzazione territoriale della protezione civile;

e) detta criteri per rendere le scelte insediative congruenti con gli obiettivi regionali della mobilità persone e merci;

f) individua il sistema territoriale delle reti infrastrutturali di rilevanza regionale ed interregionale, indicando le relazioni con il sistema nazionale;

g) individua il sistema dei servizi e delle attrezzature di interesse regionale e interregionale;

h) fissa i criteri per la distribuzione territoriale dei grandi insediamenti produttivi, direzionali, commerciali e turistici;

i) indica le eventuali zone nelle quali, per il raggiungimento di particolari obiettivi di interesse regionale, il piano viene attuato mediante piani-programmi di area di cui all'articolo 11 (2);

l) individua i soggetti preposti e definisce procedure anche differenziate per il perseguimento di particolari obiettivi di piano di interesse regionale;

m) individua, anche in termini fondiari, eventuali ambiti del territorio regionale da sottoporre a specifica disciplina d'uso sulla base di particolari obiettivi di interesse regionale.

Art. 6. (Elementi).

1. Il P.U.T. è costituito da:

a) una relazione illustrativa che espliciti gli obiettivi perseguiti, sia generali che di settore; illustri le scelte operate; definisca il programma degli interventi previsti ai fini di un loro accordo con il Piano regionale di sviluppo;

b) una cartografia che rappresenti l'assetto territoriale previsto in numero di elaborati adeguato e in scala conveniente per assicurare l'efficacia ed il rispetto dei contenuti, di norma nel rapporto 1:100.000;

c) uno studio che illustri la compatibilità delle trasformazioni previste dal piano con il sistema delle risorse ambientali;

d) le norme di indirizzo per la gestione, l'attuazione del piano, nonché le eventuali prescrizioni immediatamente efficaci.

Art. 7.(Concorso delle Province e dei Comuni alla formazione del P.U.T.).

1. La Giunta regionale promuove il concorso dei vari livelli istituzionali per la predisposizione del P.U.T.. In particolare le Province ed i comuni concorrono alla determinazione dei contenuti del P.U.T. e partecipano al procedimento della sua formazione.

2. Per i fini di cui al comma 1 la Giunta regionale approva il documento preliminare di P.U.T., che contiene:

a) una analisi della situazione territoriale sociale ed economica della regione;

b) gli obiettivi da perseguire per il riordino, la salvaguardia e l'utilizzazione del territorio regionale;

c) i lineamenti del piano.

3. La giunta regionale invia il documento preliminare di P.U.T. alle province, ai comuni e alle comunità montane al fine dell'indizione di Conferenze partecipative (2a).

4. La giunta regionale, acquisiti i verbali delle conferenze partecipative, entro i successivi 60 giorni, promuove sul documento preliminare di P.U.T. e sui predetti verbali una Conferenza dei rappresentanti degli enti e delle amministrazioni dello Stato, di altri soggetti di competenza sovraregionale o comunque coinvolti nella realizzazione del piano, nonché delle organizzazioni sindacali ed economiche e delle diverse realtà sociali e culturali (2a).

5. La redazione definitiva del P.U.T. è fatta anche tenuto conto dei verbali delle Conferenze partecipative di cui al comma 3, e delle indicazioni che scaturiscono dalla Conferenza di cui al comma 4 (2a).

Art. 8. (Procedimento per l'approvazione del P.U.T. e sue modificazioni).

1. La giunta regionale trasmette la proposta di P.U.T. alle province, ai comuni e alle comunità montane al fine dell'indizione di Conferenze partecipative. Acquisiti i verbali delle Conferenze partecipative, la giunta regionale, anche sulla base degli stessi, adotta la proposta di P.U.T. e la pubblica per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione delle sedi in cui chiunque può prendere visione degli elaborati. Nei 60 giorni successivi alla pubblicazione, tutti i soggetti pubblici e privati possono inviare motivate osservazioni alla giunta regionale (3).

2. Decorso il termine di cui al comma 1, la Giunta regionale, esaminate le osservazioni pervenute ed assunte le conseguenti determinazioni, trasmette gli atti al Consiglio regionale per l'approvazione, allegando i verbali delle conferenze partecipative (3a).

3. Il P.U.T. ha di norma durata decennale e rimane comunque in vigore fino alla approvazione del nuovo P.U.T..

4. La procedura prevista per le modificazioni del P.U.T. è quella prevista per la sua prima applicazione.

5. Le modifiche al P.U.T., conseguenti ad adeguamenti alla normativa statale e comunitaria sopravvenuta, nonché alle previsioni dei piani di settore regionali, di cui all'art. 11, sono apportate con le stesse procedure previste per la sua approvazione, ma con i termini ridotti della metà.

Art. 9. (Salvaguardia).

1. A decorrere dalla data di pubblicazione di cui al comma 1 dell'art. 8 e fino alla entrata in vigore del P.U.T. il sindaco è tenuto a sospendere con provvedimento motivato da comunicare al richiedente, ogni determinazione sulle domande di concessione edilizia in contrasto con le eventuali prescrizioni immediatamente efficaci nella proposta di piano adottato dalla Giunta regionale.

2. In ogni caso la sospensione di cui al comma 1 non può essere protratta oltre il termine di tre anni dalla data di pubblicazione.

Art. 10. (Efficacia).

I contenuti del P.U.T. sono vincolanti per la pianificazione provinciale e comunale e, nei casi stabiliti dalle norme tecniche di attuazione, per qualsiasi soggetto pubblico e privato.

Art. 11. (Attuazione del P.U.T.).(4)

1. L'attuazione degli obiettivi fissati dal P.U.T. anche ai fini di quanto stabilito dall'articolo 3, avviene per mezzo di piani-programma di area nei quali sono indicate le risorse necessarie per la loro realizzazione. La pronuncia di compatibilità ambientale, strategica, da parte della Giunta regionale, a seguito della relativa valutazione, costituisce, ove necessario, anche approvazione di variante dei piani provinciali e comunali.

2. Il piano-programma di area ha valore di piano particolareggiato ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150 ed è formato ed adottato dalla Giunta regionale, anche su proposta delle Province e dei Comuni.

3. Il piano-programma è depositato per trenta giorni consecutivi presso la Regione e presso i Comuni interessati, previo avviso da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, nella stampa locale e su manifesti. Chiunque può prenderne visione e presentare alla Regione osservazioni ed opposizioni nel suddetto periodo di deposito.

4. Le osservazioni ed opposizioni restano depositate presso gli Uffici della Regione e presso i Comuni interessati per la durata di giorni quindici dalla scadenza del termine di cui al comma 3 e chiunque può prenderne visione e presentare nello stesso termine controdeduzioni.

5. Il piano-programma di area può essere trasmesso entro dieci giorni dalla scadenza di cui al comma 4 al Comitato consultivo regionale per il territorio, di cui alla legge regionale 26 luglio 1994, n. 20.

6. Il piano-programma di area è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta regionale. Con la stessa deliberazione la Giunta regionale decide sulle osservazioni, opposizioni e controdeduzioni presentate, apportando le eventuali modifiche.

Capo III

LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROVINCIALE

Art. 12.(Piano territoriale di coordinamento).(4)

1. Il Piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P.) è lo strumento della pianificazione territoriale ed ambientale della Provincia e costituisce il quadro di riferimento per la programmazione economica provinciale e per la pianificazione di settore.

2. Il P.T.C.P. ha valore di piano paesaggistico ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431 negli ambiti a tal fine individuati.

3. Il P.T.C.P. costituisce strumento di indirizzo e di coordinamento per la pianificazione urbanistica comunale e disciplina l'assetto del territorio limitatamente alla tutela degli interessi sovracomunali. Esso costituisce altresì il riferimento per la verifica di compatibilità ambientale della pianificazione comunale»

Art. 13. (Contenuti).

1. Il P.T.C.P., in coerenza con i contenuti del P.U.T. (5):

a) indica le linee fondamentali dell'assetto del territorio provinciale, individuando le trasformazioni territoriali necessarie per lo sviluppo socioeconomico provinciale, definendone la compatibilità con le esigenze di tutela e valorizzazione delle risorse locali e costituisce, nel proprio ambito territoriale, specificazione ed attuazione delle previsioni contenute nel P.U.T.;

b) stabilisce concreti riferimenti, anche territoriali, per coordinare le scelte e gli indirizzi degli atti di programmazione e pianificazione degli enti locali;

c) Valuta gli effetti ambientali e socioeconomici che le previsioni di piano possono complessivamente determinare.

2. In particolare il P.T.C.P.:

a) sulla base delle caratteristiche geologiche, idrogeologiche e sismiche del territorio stabilisce le linee di intervento nelle aree oggetto di difesa del suolo e delle acque e per le attività estrattive (6); individua altresì le aree che richiedono ulteriori studi ed indagini a carattere particolare, ai fini della pianificazione comunale; provvede alla tutela ecologica del territorio anche mediante la valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche ed alla prevenzione dall'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;

b) individua gli ambiti del territorio agricolo e boschivo che presentano caratteristiche omogenee e detta criteri per le relative discipline d'uso; detta altresì criteri per la localizzazione degli allevamenti agro-zootecnici con particolare riferimento a quelli che comportano particolare impatto ambientale;

c) specifica in termini territoriali i contenuti del piano di bacino per la mobilità, di cui alla legge regionale 17 agosto 1979, n. 44;

d) fissa la localizzazione di massima delle strutture per i servizi di interesse provinciale ed in particolare per quelli socio-sanitari e per l'istruzione secondaria;

e) individua le parti del territorio ed i beni di rilevante interesse paesaggistico, ambientale, naturalistico e storico-culturale, comprese le categorie di cui all'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, da sottoporre a specifica normativa d'uso per la loro tutela e valorizzazione; indica le aree da destinare a parco o a riserva naturale con particolare riferimento a quelle individuate dal Sistema parchi ambiente regionale;

f) definisce le vocazioni prevalenti per ambiti del territorio provinciale con particolare riferimento a quelli nei quali sono necessari interventi di tutela, conservazione e ripristino ambientale, indicando le relative destinazioni di massima, i criteri e gli indirizzi, al fine di favorire l'uso integrato delle risorse territoriali;

g) dimensiona le aree per gli insediamenti produttivi e detta criteri per la loro riorganizzazione, qualificazione e localizzazione, tenuto conto delle economie localizzative, nonché della tutela dell'ambiente e della salute;

h) detta criteri per la localizzazione degli insediamenti produttivi di cui al D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175 e della legge 21 gennaio 1994, n. 61, ai fini della tutela dell'ambiente e della salute;

i) articola territorialmente i criteri e gli indirizzi per la pianificazione urbanistica comunale definiti a livello regionale dal P.U.T. (7);

l) (8)

Art. 14. (Elementi).

1. Il P.T.C.P. è costituito da:

a) una relazione che, in conformità ai contenuti di cui all'art. 13, indichi in particolare:

1) gli obiettivi, i criteri e le priorità per l'attuazione degli interventi previsti dal piano;

2) la rispondenza e la congruità del P.T.C.P. con il P.U.T.;

b) una cartografia in scala non inferiore a 1:25.000, che rappresenti lo stato di fatto relativo a:

1) le caratteristiche geologiche dell'intero territorio, con specificazione delle parti di esso soggette a dissesto idrogeologico;

2) lo stato attuale dell'uso del suolo;

3) i caratteri fisici, morfologici, ambientali e culturali del territorio;

c) una cartografia in scala non inferiore a 1:25.000 dell'intero territorio provinciale, che descriva le linee di assetto territoriale previste dal piano con riferimento ai contenuti di cui all'art. 13;

d) una cartografia in scala non inferiore a 1:10.000 relativa alle aree soggette a particolare tutela ai fini della difesa del suolo, delle risorse ambientali e dei valori storici e paesaggistici di cui ai punti a), e), f), comma 2, dell'art. 13;

e) le norme di attuazione del piano, contenenti i criteri, gli indirizzi, le direttive per la predisposizione e per l'adeguamento dei piani di livello comunale, nonché la specificazione delle disposizioni immediatamente prevalenti in materia paesistica e ambientale sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati;

f) uno studio di compatibilità ambientale a scala territoriale;

g) l'individuazione degli interventi che per la loro rilevanza debbano essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale;

h) gli allegati, tecnici e statistici, comprendenti le analisi e le rappresentazioni cartografiche soprattutto dei caratteri fisici, storici ed ambientali del territorio, dell'uso del suolo in generale e di quanto altro è necessario per definire lo stato di fatto.

Art. 15. (Concorso dei Comuni e delle Comunità montane alla formazione del P.T.C.P.).

1. La Provincia predispone il documento preliminare di P.T.C.P., tenendo conto degli strumenti di pianificazione comunale e degli atti comunali in materia di programmazione economica, territoriale e ambientale, nonché dei contenuti urbanistici dei piani pluriennali di sviluppo delle Comunità montane e nel rispetto del P.U.T.

2. Il documento preliminare di piano contiene:

a) una analisi della situazione territoriale e ambientale della provincia;

b) gli obiettivi da perseguire per la salvaguardia e l'utilizzazione del territorio provinciale e per specifici ambiti territoriali;

c) i lineamenti del piano.

3. La Provincia dà notizia alla Regione, ai Comuni e alle Comunità montane competenti per territorio dell'avvio del procedimento di formazione del P.T.C.P., fissando i modi attraverso i quali i Comuni e le Comunità montane partecipano i loro programmi e formulano proposte, convocando apposite conferenze partecipative (9).

4. La Provincia, anche sulla base delle proposte dei Comuni e delle Comunità montane, approva il documento preliminare di piano ed entro i successivi 10 giorni lo invia ai Comuni ed alle Comunità montane.

5. Entro 60 giorni successivi al ricevimento del documento preliminare i Comuni e le Comunità montane deliberano le eventuali osservazioni e le inviano alla Provincia.

Art. 15 bis.(Conferenza partecipativa).(10)

1. La Provincia al fine di adottare il P.T.C.P. convoca una Conferenza partecipativa sulle linee fondamentali del Piano, alla quale sono invitati:

a) le Amministrazioni dello Stato interessate al territorio provinciale;

b) la Regione, i Comuni e la Provincia confinante;

c) i soggetti titolari di pubblici servizi;

d) i soggetti portatori di interessi collettivi.

2. La Provincia dà adeguata pubblicità alla convocazione ed all'oggetto della Conferenza almeno quindici giorni prima della data fissata, stabilendo i tempi e modalità per la consultazione degli atti relativi.

3. La Conferenza si conclude entro e non oltre quindici giorni dalla sua convocazione ed entro e non oltre lo stesso termine i soggetti invitati possono presentare proposte scritte e memorie che la Provincia è tenuta a valutare in sede di adozione del P.T.C.P., ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento. Le proposte tardive non sono prese in considerazione.

4. La Provincia, con proprio atto, stabilisce ulteriori modalità e procedure di convocazione della Conferenza stessa.

Art. 16.(Adozione ed approvazione).

1. La Provincia, entro il termine perentorio di sei mesi dalla approvazione del P. U. T., adotta il P.T.C.P. e lo invia ai Comuni ed alle Comunità montane competenti per territorio (11).

2. Il piano è depositato presso la Segreteria della Giunta provinciale e presso i Comuni della provincia per 30 giorni consecutivi, decorrenti dalla data di affissione all'Albo provinciale. L'avvenuto deposito è reso noto mediante pubblicazione di apposito avviso nel F.A.L., nel B.U.R. e in almeno due quotidiani di interesse locale, oltre che a mezzo di manifesti murali.

3. Durante il periodo di deposito chiunque può prendere visione ed inviare osservazioni alla Provincia nei successivi 30 giorni.

4. Le osservazioni al piano sono depositate presso la segreteria della Provincia.

5. Entro 10 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, chiunque ne abbia interesse può prenderne visione ed estrarne copia e presentare una breve replica.

6. Con deliberazione del Consiglio provinciale vengono accolte o respinte le eventuali osservazioni.

7. La Provincia trasmette il piano e le relative osservazioni alla Regione. Il Presidente della Giunta regionale, entro i successivi novanta giorni previa istruttoria tecnica dei propri uffici e sentito il C.R.T di cui alla legge regionale 26 luglio 1994, n. 20, convoca una Conferenza istituzionale alla quale partecipano le Province. I tempi per l'espressione del parere del C.C.R.T. non concorrono alla formazione del termine suddetto di novanta giorni.

8. Il Presidente della Giunta regionale ed i Presidenti delle Province sono coadiuvati nei lavori della Conferenza istituzionale di cui al comma 7, dai propri uffici.

9. La Conferenza istituzionale verifica e valuta esplicitamente la conformità delle previsioni del P.T.C.P. con le scelte e previsioni del P.U.T.

10. Dei lavori della Conferenza istituzionale è redatto apposito verbale, a cura del competente ufficio regionale e trasmesso agli enti partecipanti, previa deliberazione della Giunta regionale. La deliberazione della Giunta regionale, adottata sulla base degli esiti della Conferenza istituzionale, detta anche le eventuali prescrizioni finalizzate ad assicurare quanto previsto al comma 9.

11. I lavori della Conferenza istituzionale si concludono entro quindici giorni dalla convocazione.

12. Entro quarantacinque giorni dal ricevimento della deliberazione della Giunta regionale, con allegato il verbale di cui al comma 10, la Provincia interessata approva il P.T.C.P. in conformità ad essa.

13. La formazione del P.T.C.P. è obbligatoria (12).

Art. 17.(Durata e varianti).

1. Il P.T.C.P. ha di norma durata decennale e rimane comunque in vigore fino alla approvazione del nuovo P.U.T. e del conseguente nuovo P.T.C.P.

2. La Provincia entro e non oltre 6 mesi dall'insediamento del Consiglio provinciale sottopone a verifica il P.T.C.P. sulla base del suo stato di attuazione ed alla eventuale revisione programmatica.

3. Possono essere apportate al piano varianti dirette a recepire le normative comunitarie statali e regionali di settore nel frattempo intervenute, ovvero richieste da ragioni di pubblico generale interesse.

4. Le varianti di mero adeguamento alle nuove previsioni contenute nel P.U.T. sono approvate dalla Provincia con le forme ed i termini di cui all'articolo 16 e sono trasmesse alla Giunta regionale. Esse si intendono definitivamente approvate se non interviene un provvedimento di annullamento motivato entro sessanta giorni dal loro invio (13).

5. (14).

Art. 18.(Efficacia ed adeguamento).

1. Il P.T.C.P. ha efficacia per l'intero territorio provinciale.

2. I Comuni adeguano i propri strumenti urbanistici al P.T.C.P. entro e non oltre 6 mesi dall'approvazione dello strumento provinciale (15).

3. Dalla data di pubblicazione del piano e finché i Comuni non abbiano provveduto all'adeguamento di cui al comma 2, il sindaco non può rilasciare concessioni o autorizzazioni edilizie che siano in contrasto con le prescrizioni immediatamente efficaci nel P.T.C.P.

Art. 19. (Attuazione del P.T.C.P.).(16)

1. Gli obiettivi individuati dal P.T.C.P. sono raggiunti di norma per mezzo di piani di settore i quali costituiscono attuazione del P.T.C.P. ed hanno valore di piano particolareggiato ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

2. I piani di cui al comma 1 sono adottati ed approvati dalla Provincia nelle forme e con le procedure previste per il Piano attuativo del P.R.G. comunale.

CAPO IV

STRUMENTI ATTUATIVI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

Artt. 20. - 24.(17)

Art. 25.(Organizzazione).

1. Per la definizione dell'organizzazione e delle dotazioni del S.I.T.O., nonché delle principali procedure regionali ad essi connesse, la Giunta regionale predispone entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, un progetto di organizzazione comprensivo delle modifiche della pianta organica regionale ritenute necessarie e del regolamento interno del S.I.T.O. stesso, disponendo in ordine alla dotazione finanziaria.

TITOLO II

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 26.(Efficacia dei Piani urbanistici comprensoriali).

[Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 12 luglio 1996, n. 16.]

Art. 27.(P.R.G. - Rinvio).

1. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale predispone il disegno di legge per la disciplina della pianificazione comunale e per le attribuzioni alle Province delle competenze relative alla approvazione dei P.R.G.

Art. 28.(Abrogazioni di norme).

1. Sono abrogate le leggi regionali:

a) 3 giugno 1975, n. 40, ad eccezione degli artt. 33, 39 e 42;

b) 17 gennaio 1977, n. 6;

c) 28 marzo 1978, n. 12;

d) 2 maggio 1980, n. 37;

e) 14 gennaio 1985, n. 1.

2. Sono abrogati:

a) gli artt. 13 e 14 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14;

b) gli artt. 1, 2, 4, 5, 6, 10, il terzo comma dell'art. 7, nonché il primo e il secondo comma dell'art. 12 della legge regionale 8 giugno 1984, n. 29;

c) gli artt. 12, 19 e 28 delle N.T.A. della legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52;

d) gli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 22 della legge regionale 18 agosto 1989, n. 26;

e) l'art. 8 della legge regionale 17 aprile 1991, n. 6.

[omissis]

RELAZIONE

Il presente disegno di legge si inserisce nell’ambito della disciplina del governo del territorio di cui al terzo comma dell’articolo 117 della Costituzione.

Esso è finalizzato a consentire un adeguato rilancio dell’attività edilizia, nel rispetto dell’ambiente e del tessuto urbanistico esistente, e una sostituzione rapida del patrimonio edilizio fatiscente, obsoleto e non rispondente alla nuova situazione tecnologica ed energetica, con contestuale massima protezione dei beni storici, culturali e paesaggistici.

Il territorio regionale, infatti, è caratterizzato da una accentuata diffusione di abitazioni che risultano essere non idonee a garantire quelle caratteristiche strutturali e di sicurezza che oggi le normative richiedono; a ciò si aggiunge la recente crisi del sistema economico-finanziario che ha posto in luce la difficoltà di perseguire l’investimento-casa.

Sussiste quindi una reale necessità di promuovere una serie di misure per il sostegno del settore edilizio attraverso interventi finalizzati al miglioramento della qualità abitativa nonché a preservare, mantenere, ricostituire e rivitalizzare il patrimonio edilizio esistente e favorire l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile.

Il disegno di legge in oggetto persegue tali finalità attraverso i seguenti strumenti:

- possibilità di ampliamento degli edifici residenziali o assimilati nei limiti del 20 per cento del volume esistente; ampliamento nei limiti del 20 per cento della superficie coperta esistente di tutti gli altri edifici;

- possibilità per gli edifici realizzati anteriormente al 1989, che non siano adeguati rispetto gli attuali standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza e che non siano sottoposti a vincolo di conservazione, di chiederne l’abbattimento e la successiva ricostruzione con un aumento della cubatura, se residenziali, ovvero della superficie coperta, se destinati ad uso diverso, fino al 30 per cento oppure fino al 35 per cento ove si utilizzino tecniche di bioedilizia e di energie rinnovabili;

- rigoroso rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici e divieto assoluto di qualsiasi ampliamento per gli immobili abusivi;

- agevolazioni fiscali da parte dei Comuni per la realizzazione delle opere sopraindicate;

- interventi a favore delle installazioni di impianti fotovoltaici.

TESTO DELL’ARTICOLATO



Art. 1 - Finalità

1. La Regione Veneto promuove misure per il sostegno del settore edilizio attraverso interventi finalizzati al miglioramento della qualità abitativa, per preservare, mantenere, ricostituire e rivitalizzare il patrimonio edilizio esistente nonché per favorire l’utilizzo della fonti di energia rinnovabile.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche agli edifici soggetti a specifiche forme di tutela a condizione che gli interventi possano essere autorizzati ai sensi della normativa statale, regionale o dagli strumenti urbanistici e territoriali.

Art. 2 – Interventi edilizi

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali provinciali e regionali, è consentito l'ampliamento degli edifici esistenti nei limiti del 20 per cento del volume se destinati ad uso residenziale e del 20 per cento della superficie coperta se adibiti ad uso diverso.

2. L’ampliamento di cui al comma 1 deve essere realizzato in contiguità rispetto al fabbricato esistente; ove ciò risulti materialmente o giuridicamente impossibile potrà essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio separato, di carattere accessorio e pertinenziale.

3. In caso di edifici composti da più unità immobiliari l'ampliamento potrà essere realizzato anche separatamente per ciascuna di esse, compatibilmente con le leggi che disciplinano il condominio negli edifici, fermo restando il limite complessivo stabilito al comma 1.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono alternativi e non cumulabili con quelli previsti dalla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.

Art. 3 - Interventi per favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente

1. La Regione promuove la sostituzione e il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente mediante la demolizione e ricostruzione degli edifici realizzati anteriormente al 1989 che necessitano di essere adeguati agli attuali standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza.

2. Per incentivare gli interventi di cui al comma 1, in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali provinciali e regionali, sono consentiti interventi di demolizione e integrale ricostruzione, anche su area diversa, purché a ciò destinata dagli strumenti urbanistici e territoriali, che prevedano aumenti fino al 30 per cento del volume esistente per gli edifici residenziali e fino al 30 per cento della superficie coperta per quelli adibiti ad uso diverso.

3. La percentuale di cui al comma 2 può essere elevata fino al 35 per cento in caso di utilizzo delle tecniche costruttive della bioedilizia o che prevedano l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile.

4. Nel caso di ricostruzione dell’edificio su area diversa ai sensi del comma 2, l'area originariamente occupata dal fabbricato demolito dovrà essere gravata da un vincolo di inedificabilità.

5. Gli interventi di cui al presente articolo sono alternativi e non cumulabili con quelli previsti dalla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.

Art. 4 - Interventi per favorire l’installazione di impianti fotovoltaici

1. Non concorrono a formare cubatura le pensiline e le tettoie realizzate su abitazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge finalizzate all’installazione di impianti fotovoltaici, così come definiti dalla normativa statale, di tipo integrato o parzialmente integrato, con potenza non superiore a 6 kWp.

2. Le pensiline e le tettoie di cui al comma 1 sono realizzabili anche in zona agricola e sono sottoposte a DIA.

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche tipologiche e dimensionali delle pensiline e tettoie di cui al comma 1.

Art. 5 - Oneri

1. Per gli interventi di cui all’articolo 2, il contributo di costruzione, ove dovuto, è commisurato al solo ampliamento ridotto del 20 per cento. La riduzione è pari al 60 per cento nell’ipotesi di edificio o unità immobiliari destinati a prima abitazione del proprietario o dell’avente titolo.

2. Il contributo di costruzione dovuto per gli interventi di cui all'articolo 3 è determinato in ragione dell'80 per cento per la parte eseguita in ampliamento e del 20 per cento per la parte ricostruita ed è comunque ulteriormente ridotto del 50 per cento in caso di edificio od unità destinati a prima abitazione del proprietario o dell’avente titolo.

3. I comuni possono stabilire ulteriori riduzioni del contributo di costruzione od incentivi di carattere economico in caso di utilizzo delle tecniche costruttive della bioedilizia o che prevedano il ricorso alle energie rinnovabili.

Art. 6 – Elenchi

1. I comuni, a fini conoscitivi, provvedono ad istituire ed aggiornare l'elenco degli ampliamenti autorizzati ai sensi degli articoli 2 e 3.

Art. 7 – Ambito di applicazione

1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 4, gli interventi di cui alla presente legge sono subordinati al titolo edilizio previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

2. L'istanza intesa ad ottenere il titolo abilitativo per gli interventi di cui all’articolo 2 non può riguardare fabbricati ultimati dopo il 31 dicembre 2008.

3. Le istanze relative agli interventi di cui agli articoli 2 e 3 devono essere presentate entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I comuni, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, possono escludere l'applicabilità delle norme di cui agli articoli 2 e 3 in relazione a specifici immobili o zone del proprio territorio, sulla base di specifiche valutazioni o ragioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico, ambientale, come pure stabilire limiti differenziati in ordine alle possibilità di ampliamento accordate da detti articoli, in relazione alle caratteristiche proprie delle singole zone e del diverso loro grado di saturazione edilizia.

5. Gli interventi di cui alla presente legge sono subordinati all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria ovvero al loro adeguamento in ragione del maggiore carico urbanistico connesso al previsto aumento di volume o di superficie degli edifici esistenti.

6. Non può essere riconosciuto alcun aumento di volume o di superficie ai fabbricati, anche parzialmente, abusivi soggetti all'obbligo della demolizione, così come agli edifici che sorgono su aree demaniali o vincolate ad uso pubblico o dichiarate inedificabili per legge, sentenza o provvedimento amministrativo.

7. La presente legge non può essere applicata agli edifici aventi destinazione commerciale al fine di derogare alle disposizioni regionali in materia di programmazione, insediamento ed apertura di grandi strutture di vendita, centri commerciali e parchi commerciali.

8. È fatto salvo quanto stabilito dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 per gli immobili aventi valore culturale o paesaggistico.

Art. 8 – Dichiarazione d’urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Molte ombre nella recente legge regionale n. 12 del Friuli Venezia Giulia, che ha modificato – in parte - la precedente (e anch’essa recente) legge n. 5 del 2007 in materia di urbanistica, edilizia e paesaggio.

La proposta iniziale è stata presentata dai capigruppo della maggioranza di centro-destra (PDL, LN, UDC e gruppo misto), la stessa che ne ha imposto l’approvazione in gran fretta. Contrarie le opposizioni di sinistra e centro-sinistra, più che altro in nome della difesa della precedente legge 5, fortemente voluta dalla maggioranza che reggeva la Regione fino alle elezioni dell’aprile 2008 e assai criticabile per molti aspetti. Ad esempio per le procedure inutilmente complesse introdotte nella pratica urbanistica comunale, così come per i contenuti al tempo stesso ridondanti, pericolosi (l’enfasi ossessiva su alcune grandi infrastrutture) e inefficaci (dal punto di vista della tutela del paesaggio) del Piano territoriale regionale, che dalla legge deriva.

Cambiata la Giunta regionale, si sarebbe trattato di mettere mano alla legge 5 e al PTR, semplificandoli laddove necessario, ma soprattutto correggendoli per renderli efficaci nell’affrontare le vere emergenze: l’abnorme consumo di suolo per l’espansione delle aree urbanizzate (mentre la popolazione è numericamente stabile da decenni) e il conseguente degrado del paesaggio.

Nulla di tutto ciò si rinviene nella nuova legge, il cui principale intento è invece quello di permettere “il pieno svolgimento della funzione pianificatoria territoriale dei Comuni”, che si sostiene essere impedito dalle norme della legge 5, laddove queste subordinano la possibilità di formare nuovi piani regolatori - o varianti degli stessi – al recepimento da parte dei Comuni delle indicazioni del Piano Territoriale Regionale (PTR). Il quale, adottato nell’ottobre 2007, non è stato però approvato e quindi non è entrato in vigore.

In realtà, anche la legge 5 (o meglio il suo regolamento di attuazione) permetteva, in attesa dell’adeguamento al PTR, l’adozione di varianti “non sostanziali” ai piani regolatori, con incrementi fino al 10 per cento per le zone urbanizzate (residenziali, industriali, commerciali, ecc.).

La nuova legge aumenta fino al 20 per cento questa “flessibilità” per quasi tutti i Comuni, salvo quelli con popolazione superiore a 15.000 abitanti (vale a dire Trieste, Udine, Pordenone, Gorizia e Monfalcone), per i quali rimane il limite del 10 per cento. Che comunque non è poco … Non solo: una norma transitoria della legge 5 ammetteva la possibilità, per i Comuni, che avessero adottato delibere di direttive prima dell’entrata in vigore della nuova legge, di formare e approvare le varianti ai propri strumenti urbanistici secondo le procedure della vecchia legge 52/1991 (e praticamente tutti i Comuni lo avevano fatto…).

Evidentemente, però, a qualcuno non bastava ancora ed ecco quindi la nuova legge 12/2008, motivata ufficialmente con la necessità di “far uscire dalla paralisi la pianificazione locale dei Comuni” ed “evitare danni al sistema economico e produttivo”.

La legge esclude riduzioni di superficie per le zone forestali e di tutela ambientale, ma non per quelle agricole, quando è noto che sono soprattutto queste ultime a soccombere – da decenni – sotto l’assalto del cemento e dell’asfalto. Non per nulla, le statistiche dell’Agenzia protezione ambiente e territorio – APAT oggi ribattezzata ISPRA – sebbene compilate con metodologie sommarie, che sottostimano l’entità del fenomeno, indicano proprio nel Friuli Venezia Giulia una delle Regioni italiane con la maggior percentuale di territorio agricolo sacrificato all’urbanizzazione, superata soltanto da Veneto e Lombardia.

Basti dire che solo tra il 1990 e il 2000 l’incremento nell’estensione delle aree urbanizzate a scapito di quelle agricole è stato pari ad oltre 3.426 ettari, cioè il 55 % di quello registrato in Veneto e il 66 % di quello della Lombardia, benché il territorio del Friuli Venezia Giulia sia pari soltanto al 43 % di quello veneto e al 33 % di quello lombardo. Nello stesso arco di tempo, peraltro, l’estensione delle aree boschive e semi-naturali in Veneto e Lombardia è aumentata (sia pure di poco), mentre in Friuli Venezia Giulia è diminuita di 257 ettari.

Va detto poi che i comuni con meno di 15.000 abitanti rappresentano la quasi totalità del territorio regionale, in particolare di quello agricolo e naturale (si pensi alle zone montane, a quelle lagunari, alle aree fluviali, ecc.). Allentare le redini nei loro confronti, non rappresenta certo un buon servizio reso alla corretta e razionale gestione del territorio. Chiunque si sia anche superficialmente accostato al problema, sa infatti che sono proprio i Comuni il principale “motore” delle cementificazioni e della distruzione del paesaggio. Basta fare un giro per la regione e avere occhi per vedere, per accorgersi degli scempi compiuti (e che si continuano a compiere), con le villettizzazioni nelle aree costiere, la proliferazione di aree commerciali nelle periferie e in aperta campagna, la “saldatura” edificatoria tra un centro abitato e l’altro lungo gli assi viari, ecc. Soprattutto, con la progressiva scomparsa del paesaggio agrario, seppellito e stravolto da miriadi di capannoni artigianal-industrial-commerciali, con l’inevitabile corredo delle infrastrutture connesse (strade di ogni genere e dimensione, piazzali di parcheggio, linee elettriche, tralicci di antenne per telefonia, ecc.).

Anche in Friuli Venezia Giulia, quindi, avanza a grandi passi il modello della “città diffusa”, che ha già devastato il vicino Veneto e in varia misura l’intera pianura padana, producendo degrado estetico – quando non totale distruzione - dei luoghi, scomparsa delle condizioni minime di sopravvivenza degli ecosistemi naturali, insostenibile congestione da traffico, e quindi anche gravi inefficienze sul piano prettamente economico. Tutto ciò non dipende soltanto dalla pressione politico-economica che il comparto dell’edilizia (e della speculazione immobiliare) esercita su amministrazioni comunali spesso prive anche di un minimo spessore culturale per opporvisi. Deriva com’è noto anche dalla dipendenza, in moltissimi casi determinante, dei bilanci comunali dalle entrate dell’ICI e da quelle degli oneri di urbanizzazione. Il che ovviamente incentiva i Comuni ad urbanizzare quanto più possibile, per finanziare la “macchina” comunale ed i servizi erogati ai cittadini. L’abolizione dell’ICI sulla prima casa non ha certo intaccato questo perverso legame tra finanze comunali e cementificazione del territorio (i Comuni favoriranno, anzi, ancor di più le urbanizzazioni a fini commerciali e produttivi, la proliferazione dei capannoni, ecc.), mentre un ulteriore contributo al disastro viene dalla norma demenziale, in base alla quale il 75 per cento degli introiti derivanti dagli oneri di urbanizzazione - anziché essere destinati alla realizzazione di fognature, aree verdi, ecc. - possono essere dirottati alla copertura delle spese correnti dei Comuni.

Una riforma davvero federalista dovrebbe affrontare prioritariamente questo genere di problemi, individuando forme di tassazione locale, che garantiscano il funzionamento dei Comuni, senza incentivare la distruzione del territorio. Non è questa, purtroppo, la priorità dei “federalisti” nostrani i quali, se lo fossero davvero, dovrebbero sapere meglio di tutti che il territorio ed il paesaggio sono – anche – il deposito di valori identitari fondamentali per una comunità. Proprio sulla difesa dell’identità, del resto, molti federalisti di casa nostra hanno costruito le loro fortune politiche: peccato che si tratti esclusivamente di una difesa contro le “contaminazioni” e l’”insicurezza” prodotte dal contatto con culture diverse (immigrati, altri italiani, ecc.). Nessuna attenzione pare vi sia, invece, per le aggressioni che l’identità di una comunità subisce dal proprio interno, per esempio appunto con il degrado progressivo dei luoghi, motivato magari da interessi economici di pochi che fanno leva sul menefreghismo e sull’ignoranza di molti. In un recente incontro con un assessore regionale del Friuli Venezia Giulia (non quello competente in materia di urbanistica, ma comunque un federalista “doc”), il WWF si è sentito dire che “una comunità dev’essere padrona di fare quello che vuole del proprio territorio. Se decide di trasformarlo in una grande discarica, è giusto che lo possa fare”. Ogni commento pare superfluo.

Pericolose sono anche altre norme della legge 5, come quella che esclude il controllo della Regione sui piani regolatori di tutti i Comuni montani e di quelli con popolazione inferiore a 2.500 abitanti, i quali rappresentano la maggioranza del territorio regionale, proprio nelle aree di maggior pregio naturalistico e paesaggistico.

Ancora: viene rinviata sine die la stesura della “relazione sullo stato del territorio” da parte dei Comuni (strumento viceversa utilissimo per la conoscenza dello stato della pianificazione, introdotto dalla legge 5/2007), mentre perdura un sostanziale lassismo in materia di delega ai Comuni delle autorizzazioni paesaggistiche. E non si può certo dire che la maggioranza dei Comuni abbia ben operato in questo campo, visti gli ampi poteri già ottenuti con la legge 52 del 1991

Tra i pochi aspetti positivi della legge 12/2008, il recupero della facoltà (eliminata dalla legge 5/2007) di imporre norme di salvaguardia anche contestualmente all’emanazione delle direttive per la formazione dei piani regolatori e delle varianti. Uno strumento importante nelle mani di Comuni che vogliano davvero proteggere il proprio territorio dallo strapotere della speculazione edilizia. Sempre che lo vogliano utilizzare davvero. Positivo poi il ritorno alla competenza dei Consigli comunali (la legge 5/2007 l’attribuiva alle Giunte) nell’approvazione dei piani particolareggiati.

Rimane però il “buco nero” della pianificazione d’area vasta, che è sinonimo soprattutto di piano paesaggistico (inesistente in Friuli Venezia Giulia). Sospeso nel limbo il PTR adottato nel 2007, ci si deve accontentare delle dichiarazioni di alcuni politici, secondo cui una nuova stesura del piano sarà pronta “entro due anni”, mentre ad un non definito futuro è rinviata anche una riforma organica dell’intera materia urbanistica. E’ verosimile che si intenda - in realtà – aspettare la nuova legge quadro annunciata a livello nazionale: si tratta ovviamente della riedizione della famigerata “legge Lupi”!

Maggiori informazioni e documenti sull’argomento nel sito del WWF Friuli Venezia Giulia: www.wwf.it/friuliveneziagiulia

Tuteliamo l’ambiente,

lo sviluppo non è un blob

di Sandro Roggio

Sono abituato a leggere tra i sottintesi del confronto sui temi urbanistici, eppure questa volta ho difficoltà; e immagino quanto possano sembrare indecifrabili ai più le notizie sul dibattito che si svolge in Consiglio sulla legge urbanistica, tra attese e rinvii. Ci sarà modo di entrare nel merito quando si conoscerà la versione finale della legge. Dico che mi aspettavo meno indecisioni, sui punti di maggiore contrasto un messaggio più netto. Gli argomenti dei detrattori delle politiche di tutela - quelli che hanno detto tutto il male del Ppr in occasione del recente referendum - sembravano contraddetti una volta per tutte dai drammatici e innaturali disastri di Capoterra. E pure dall’insuccesso clamoroso del referendum.

Mi sfuggono le incertezze riguardo al vincolo della fascia di 300 metri dal mare che è già acquisito non solo in sarde leggi, ma pure nella consapevolezza dei sardi. Ammetto che mi aspettavo un simbolico avanzamento nella tutela di questo delicato pezzo di terra e sabbia che il Ppr protegge in modo esteso. E non una proposta di riduzione del vincolo. Perché ricordo che negli anni Settanta il vincolo costiero era di 150 mt e negli anni Ottanta di 300 mt - quando la coscienza sul valore dei beni comuni era un po’ meno solida e forse la politica più disposta a rischiare.

Credo pure che le campagne debbano essere conservate per la loro funzione e che le spinte a consentire usi non connessi all’agricoltura debbano essere contrastate, perché così è nelle regioni civili d’Europa. Capisco che nello sfondo di queste indecisioni resiste l’equivoco: quello secondo cui la tutela frena lo sviluppo e sviluppo sta per crescita dei cantieri edili aperti.

Eppure lo sviluppo non è quel blob che si può vedere grazie a Google Earth. Sviluppo non è ammettere che chi vuole possa usare la terra senza restituire nulla: sottraendo bellezza ai paesaggi, togliendo fertilità ai suoli, sopprimendo i segni di antiche frequentazioni.

Lo hanno capito i sardi che così non va, che la tutela - senza scappatoie - serve oggi e sarà utile nei prossimi anni. E siccome vorrei una buona legge, spero che la gran parte dei consiglieri siano convinti di questo.

Semplificate le procedure dei Puc

Dubbi sul vincolo dei 500 metri

di Alfredo Franchini

CAGLIARI. I lavori del Consiglio sulla nuova legge urbanistica erano stati avviati a rilento perché in molti avrebbero voluto un rinvio delle norme in commissione. La legge era arrivata in Consiglio subito dopo il referendum sulla cosiddetta legge salvacoste, promosso da Mauro Pili assieme ad altri esponenti del Centrodestra. La consultazione del 5 ottobre, però, non riuscì a superare il quorum e questo diede sicuramente una motivazione in più al Consiglio chiamato a mettere mano alla legge urbanistica. L’assemblea regionale, prima dello stop di giovedì scorso, aveva approvato quasi tutto l’impianto della legge. Ora da martedì è atteso lo sprint finale. La maggioranza da subito aveva cercato l’intesa sul vincolo dei 500 metri dal mare. E su questo c’era stata la prima spaccatura nella maggioranza di centrosinistra. Discutendo gli emendamenti all’articolo 10 della Legge Urbanistica l’aula, con una maggioranza risicata aveva dato il via libera al recepimento dei «livelli di tutela e vincolo di inedificabilità totale dei territori costieri» previsti dal Codice Urbani nella fascia costiera di 300 metri dalla battigia, con esclusione delle zone urbanizzate. Ma restava in piedi un emendamento all’articolo 28, presentato da Sinistra autonomista, che inaspriva i vincoli di tutela per i territori costieri in una fascia di 500 metri dal mare nell’ambito del Piano Paesaggistico regionale, che è norma sovraordinata ai Puc, senza escludere le aree urbanizzate (città come Cagliari o Olbia). Un emendamento che è stato giudicato «tecnicamente accoglibile». Tra gli articoli approvati quello che disciplina la pianificazione sovracomunale. Una norma che può riguardare gruppi di almeno quattro comuni o di enti locali con una popolazione complessiva di almeno 5000 abitanti i quali avranno la possibilità di adottare strumenti per il governo del territorio che assicurano priorità nel godimento di finanziamenti regionali per la costruzione di opere pubbliche.

Di grande rilevanza anche la disciplina dei Puc. È stato stabilito, infatti, che il Piano urbanstico comunale deve contenere un’analisi dello sviluppo demografico individuando il fabbisogno abitativo e i servizi necessari in ottica decennale e deve classificare il territorio in base agli obiettivi sociali e ambientali per poi individuare le aree da riqualificare, quelle da destinare all’apertura di strutture commerciali e le attività produttive da delocalizzare anche attraverso compensazione o riconoscimento di diritti edificatori. Via libera anche al principio della compensazione per lo scambio di diritti edificatori in caso di aree sottoposte a vincolo sia applicabile pure in ambito sovra comunale. La norma riguarda il ruolo di coordinamento attribuito alle Province.

Postilla

La legge ora in discussione è indubbiamente “depeggiorata” rispetto a quella che, a su tempo, che è stata criticata su questo sito. Tuttavia è tutt’altro che soddisfacente per più d’un aspetto, e anche rischiosa. Non prevede una vera e propria pianificazione regionale degli interventi diversi da quelli di tutela del paesaggio. Si preoccupa troppo degli “snellimenti”, tanto che introduce forme pericolose di silenzio-assenso. E’ poco garantista in materia di perequazione e compensazioni urbanistiche. Affida troppo della tutela al Piano paesaggistico regionale, che è una garanzia molto più debole di quella di una legge. In questa chiave va letta anche la minacciata riduzione della fascia di rispetto della costa. Certamente il vincolo apposto dal Piano paesaggistico è più articolato e scientificamente corretto di quello, meramente geometrico, disposto dalla legislazione nazionale e regionale. Ma una maggioranza più “sviluppista” di quella di Soru potrebbe modificare un piano con molta meno fatica di quanta ne impiegherebbe per modificare una legge.

Indice

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto della legge

Art. 2 - Principi informatori della pianificazione territoriale

Art. 3 - Pianificazione territoriale di livello regionale

Art. 4 - Pianificazione territoriale di livello provinciale

Art. 5 - Pianificazione territoriale di livello comunale

Art. 6 - Conferenze di pianificazione

Art. 7 - Acquisizione e gestione delle conoscenze per la pianificazione

TITOLO II - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI LIVELLO REGIONALE

Art. 8 - Contenuti del Piano territoriale regionale

Art. 9 - Quadro descrittivo

Art. 10 - Documento degli obiettivi

Art. 11 - Quadro strutturale

Art. 12 - Specificazioni settoriali o di ambito

Art. 13 - Efficacia del Piano territoriale regionale

Art. 14 - Procedimento di adozione del Piano territoriale regionale

Art. 15 - Procedimento di approvazione del Piano territoriale regionale

Art. 16 - Specificazione, aggiornamento, verifica, e varianti del Piano territoriale regionale

TITOLO III - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI LIVELLO PROVINCIALE

Art. 17 - Contenuti del Piano territoriale di coordinamento provinciale

Art. 18 - Descrizione fondativa

Art. 19 - Documento degli obiettivi

Art. 20 - Struttura del piano

Art. 21 - Efficacia del Piano territoriale di coordinamento provinciale

Art. 22 - Procedimento di approvazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale

Art. 23 - Aggiornamento, verifica e varianti del Piano territoriale di coordinamento provinciale

TITOLO IV - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI LIVELLO COMUNALE

CAPO I - STRUTTURA E CONTENUTI DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE

Art. 24 - Elementi costitutivi del Piano urbanistico comunale

Art. 25 - Descrizione fondativa

Art. 26 - Documento degli obiettivi

Art. 27 - Struttura del piano

Art. 28 - Ambiti di conservazione e riqualificazione

Art. 29 - Distretti di trasformazione

Art. 30 - Norme di conformità

Art. 31 - Norme di congruenza

Art. 32 - Sistema delle infrastrutture e dei servizi pubblici

Art. 33 - Peso insediativi

Art. 34 - Revisione degli standard urbanistici

Art. 35 - Disciplina delle aree di produzione agricola

Art. 36 - Territorio di presidio ambientale

Art. 37 - Territori non insediabili

CAPO II - PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE

Art. 38 - Progetto preliminare del Piano urbanistico comunale

Art. 39 - Parere della Regione e della Provincia sul progetto preliminare di Piano urbanistico comunale

Art. 40 - Progetto definitivo del Piano urbanistico comunale

Art. 41 - Pubblicazione ed entrata in vigore del Piano urbanistico comunale

Art. 42 - Misure di salvaguardia

CAPO III - AGGIORNAMENTO, VARIAZIONE E REVISIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE

Art. 43 - Aggiornamento periodico del Piano urbanistico comunale

Art. 44 - Varianti al Piano urbanistico comunale

Art. 45 - Verifica di adeguatezza del Piano urbanistico comunale

Art. 46 - Formazione del nuovo Piano urbanistico comunale

Art. 47 - Termini per la formazione e la revisione del Piano urbanistico comunale nei Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti

CAPO IV - SVILUPPO OPERATIVO DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE

Art. 48 - Modalità di sviluppo operativo del Piano urbanistico comunale

Art. 49 - Concessione edilizia convenzionata

Art. 50 - Contenuti ed elaborati del Progetto urbanistico operativo

Art. 51 - Procedimento di formazione del Progetto urbanistico operativo

Art. 52 - Progetti urbanistici operativi ricadenti in zone soggette a vincolo paesaggistico-ambientale

Art. 53 - Margini di flessibilità dei Progetti urbanistici operativi rispetto al Piano urbanistico comunale

Art. 54 - Efficacia del Progetto urbanistico operativo

Art. 55 - Programma attuativo

CAPO V - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 56 - Procedure alternative

TITOLO V - PROCEDIMENTI SPECIALI CONNESSI ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI LIVELLO REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE

Art. 57 - Accordo di pianificazione

Art. 58 - Accordo di programma

Art. 59 - Conferenze di servizi

Art. 60 - Disposizioni comuni all'accordo di programma e alla conferenza di servizi

Art. 61 - Intese ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e successive modificazioni

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 62 - Comitato tecnico misto per l'esame degli atti di pianificazione territoriale

Art. 63 - Comitati tecnici urbanistici provinciali. Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale 6 aprile 1987, n. 7

Art. 64 - Modifica degli articoli 4 e 5 della legge regionale 13 settembre 1994, n. 52

Art. 65 - Sistema informativo regionale della pianificazione territoriale

Art. 66 - Città Metropolitana

Art. 67 - Disposizioni finanziarie

CAPO II - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

SEZIONE I - Disposizioni relative al Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico

Art. 68 - Validità del Piano territoriale di coordinamento paesistico

Art. 69 - Varianti al Piano territoriale di coordinamento paesistico

Art. 70 (Varianti al Piano territoriale di coordinamento paesistico di iniziativa regionale)

Art. 71 (Varianti al Piano territoriale di coordinamento paesistico di iniziativa provinciale)

Art. 72 (Varianti al Piano territoriale di coordinamento paesistico di iniziativa comunale)

Art. 73 (Varianti apportate al Piano territoriale di coordinamento paesistico in sede di approvazione di accordi di programma o di intese Stato-Regione)

Art. 74 - Deroghe al Piano territoriale di coordinamento paesistico

Art. 75 - Progetti di recupero paesistico-ambientale

SEZIONE II – Altre disposizioni transitorie

Art. 76 - Piani territoriali di coordinamento di cui alla l.r. 39/1984

Art. 76 bis - PTC dell'Area Centrale Ligure e PTC della Costa

Art. 77 - Formazione del primo Piano territoriale regionale

Art. 78 - Attivazione del sistema informativo regionale della pianificazione territoriale

Art. 79 - Formazione del primo Piano territoriale di coordinamento provinciale

Art. 80 - Espressione del parere regionale e provinciale sui Piani urbanistici comunali nella fase transitoria

Art. 81 - Strumenti urbanistici comunali assoggettati alla legislazione previgente

Art. 82 - Disposizioni applicabili nei confronti degli strumenti urbanistici generali da approvarsi a norma della legislazione previgente

Art. 83 - Varianti agli strumenti urbanistici generali vigenti per l'individuazione delle aree di produzione agricola, dei territori di presidio ambientale e dei territori non insediabili

Art. 84 - Disposizioni applicabili nei confronti dei vigenti strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica

Art. 85 - Competenze regionali e provinciali relative agli strumenti urbanistici comunali assoggettati alla legislazione previdente

Art. 86 (Modifiche alla legge regionale 24 marzo 1983, n. 9 e successive modificazioni)

Art. 87 - Concessione di contributi per la formazione degli strumenti urbanistici

Art. 88 - Sostituzione ed abrogazione di precedenti norme

Indice

TITOLO I - FINALITÀ E PRINCIPI DELLA PIANIFICAZIONE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto della legge

Art. 2 - Obiettivi della pianificazione territoriale e urbanistica

Art. 3 - Articolazione dei processi di pianificazione

Art. 4 - Cooperazione istituzionale nei processi di pianificazione

Art. 5 - Partecipazione e pubblicità nei processi di pianificazione

Art. 6 - Strumenti di cooperazione e pubblicità della pianificazione

Art. 7 - Competenze

Art. 8 - Sussidiarietà

Art. 9 - Efficacia dei piani

Art. 10 - Salvaguardia

Art. 11 - Flessibilità della pianificazione sovraordinata

Art. 12 - Accordi di programma

TITOLO II - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

CAPO I - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE

Art. 13 - Piano territoriale regionale

Art. 14 - Piani settoriali regionali

Art. 15 - Procedimento di formazione del piano territoriale regionale

Art. 16 - Varianti al piano territoriale regionale

Art. 17 - Sistema informativo territoriale

CAPO II - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROVINCIALE

Art. 18 - Piano territoriale di coordinamento provinciale

Art. 19 - Piani settoriali provinciali

Art. 20 - Procedimento di formazione del piano territoriale di coordinamento provinciale

Art. 21 - Varianti al piano territoriale di coordinamento provinciale

CAPO III - PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE

Art. 22 - Strumenti urbanistici comunali

Art. 23 - Piano urbanistico comunale

Art. 24 - Procedimento di formazione del Piano urbanistico comunale

Art. 25 - Atti di programmazione degli interventi

Art. 26 - Piani urbanistici attuativi

Art. 27 - Procedimento di formazione dei piani urbanistici attuativi

Art. 28 - Regolamento urbanistico edilizio comunale

Art. 29 - Procedimento di formazione del regolamento urbanistico edilizio comunale

CAPO IV - ELABORATI DA ALLEGARE AGLI STRUMENTI URBANISTICI E DEFINIZIONE DEGLI STANDARD

Art. 30 - Elaborati da allegare agli strumenti urbanistici

Art. 31 - Standard urbanistici

CAPO V - SISTEMI DI ATTUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Art. 32 - Perequazione urbanistica

Art. 33 - Comparti edificatori

Art. 34 - Attuazione del comparto edificatorio

Art. 35 - Espropriazione degli immobili per l'attuazione della pianificazione urbanistica

Art. 36 - Società di trasformazione urbana e territoriale

Art. 37 - Contenuto delle convenzioni

CAPO VI - VINCOLI URBANISTICI

Art. 38 - Disciplina dei vincoli urbanistici

CAPO VII - POTERI SOSTITUTIVI REGIONALI E SUPPORTI PER L’ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE

Art. 39 - Poteri sostitutivi

Art. 40 - Supporti tecnici e finanziari alle province e ai comuni

CAPO VIII - NORME IN MATERIA EDILIZIA E DI VIGILANZA SULL’ABUSIVISMO

Art. 41 - Norme regolanti l'attività edilizia

Art. 42 - Vigilanza sugli abusi edilizi

Art. 43 - Accertamenti di conformità delle opere edilizie abusive

TITOLO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 44 - Regime transitorio degli strumenti di pianificazione

Art. 45 - Regime transitorio della strumentazione in itinere

Art. 46 - Norme in materia di inquinamento acustico

Art. 47 - Valutazione ambientale dei piani

Art. 48 - Funzioni subdelegate

CAPO II - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 49 - Disposizioni finali, abrogazioni e modificazioni

Art. 50 - Dichiarazione di urgenza

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