Indice
CAPO I – PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE (PPTR)
Art. 1 - Finalità del piano paesaggistico
Art. 2 - Procedimento di approvazione e variazione
CAPO II – OSSERVATORIO REGIONALE DELLA PUGLIA PER LA QUALITÀ DEL PAESAGGIO E PER I BENI CULTURALI
Art. 3 - Istituzione dell’Osservatorio
Art. 4 - Finalità e funzioni dell’Osservatorio
Art. 5 - Assetto organizzativo dell’Osservatorio
Art. 6 - Norme finanziarie relative all’istituzione dell’Osservatorio
CAPO III – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
Art. 7 - Autorizzazione paesaggistica per la trasformazione degli immobili soggetti a tutela paesaggistica
Art. 8 - Commissioni locali per il paesaggio
Art. 9 - Rilascio dell’autorizzazione paesaggistica
Art. 10 - Procedimento di delega
CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 11 - Norme finali
Indice
TITOLO I - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA
CAPO 1° - FINALITÀ, OGGETTI E REGIMI URBANISTICI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA (PT ED U)
Art. 1 - Finalità e campo di applicazione
Art. 2 - Oggetti della PT ed U
Art. 3 - Regimi della PT ed U
Art. 4 - Ambiti di PT ed U
TITOLO II - I SOGGETTI DELLA PT E U
CAPO 1° - DEFINIZIONE DEI SOGGETTI DELLA PT E U
Art. 5 - Enti territoriali elettivi - attività di pianificazione
Art. 6 - Altri Soggetti attivi della PT e U
CAPO 2° - COORDINAMENTO DEI SOGGETTI DELLA PT ED U
Art. 7 - Soggetti proponenti il coordinamento
CAPO 3° - GLI UTENTI
Art. 8 - Utenti e processi di pianificazione
Art. 9 - Partecipazione degli Utenti ai processi di pianificazione e di valutazione
TITOLO III - GLI STRUMENTI E LE STRUTTURE OPERATIVE
CAPO 1° - STRUMENTI ISTITUZIONALI
Art. 10 - La Carta Regionale dei Suoli
Art. 11 - Documento Preliminare
Art. 12 - Quadro Strutturale Regionale
Art. 13 - Piano Strutturale Provinciale
Art. 14 - Piano Strutturale Comunale
Art. 15 - Piano Operativo
Art. 16 - Regolamento Urbanistico
Art. 17 - Piani Attuativi
CAPO 2° - STRUMENTI NON ISTITUZIONALI
Art. 18 - Piani e Programmi complessi
CAPO 3° - STRUTTURE OPERATIVE DELLA PT E U
Art. 19 - Progettazione e Valutazione
Art. 20 - Attuazione e Gestione
TITOLO IV - I MODI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA
CAPO 1° - CONTINUITÀ, ORDINARIETÀE CICLICITÀDELLA PT E U
Art. 21 - Continuità ed obbligo di controllo della pianificazione istituzionale
Art. 22 - Ciclicità ed interazione nella PT e U
Art. 23 - Rapporto Urbanistico
CAPO 2° - CONCERTAZIONE
Art. 24 - Modalità di concertazione
Art. 25 - Conferenza di pianificazione
Art. 26 - Accordo di Pianificazione
Art. 27 - Conferenze di Localizzazione
Art. 28 - Accordo di Localizzazione
CAPO 3° - MODALITÀ DI VALUTAZIONE
Art. 29 - Verifica di coerenza
Art. 30 - Verifica di compatibilità
Art. 31 - Il ciclo della valutazione
Art. 32 - Nucleo di Valutazione Urbanistica (NVU)
CAPO 4° - MODALITÀ DELLA PEREQUAZIONE URBANISTICA
Art. 33 - Finalità e contenuti della perequazione
Art. 34 - Ambiti, Distretti Urbani e strumenti perequativi
CAPO 5° - MODALITÀ DI FORMAZIONE, APPROVAZIONE, ATTUAZIONE E MODIFICA DEGLI STRUMENTI
Art. 35 - Modalità di adozione e approvazione della CRS
Art. 36 - Modalità di formazione, adozione ed approvazione della PT e U - del PS e del RU
Art. 37 - Modalità di formazione, adozione ed approvazione della Pianificazione Operativa (PO)
TITOLO V - NORME GENERALI E TRANSITORIE
Art. 38 - Disciplina delle aree prive di regime urbanistico
Art. 39 - Misure di salvaguardia
Art. 40 - Regolamenti Edilizi
Art. 41 - Sistema Informativo Territoriale (SIT)
Art. 42 - Modalità di definizione della CRS in fase di prima applicazione della presente legge
Art. 43 - Modalità di definizione dei QSR e PSP in fase di prima applicazione della presente legge
Art. 44 - Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali in fase di prima applicazione della presente legge
Art. 45 - Norme transitorie per gli strumenti urbanistici adottati e/o approvati antecedentemente alla presente legge
Art. 46 - Interventi sostitutivi della Giunta Regionale
Art. 47 - Norme finanziarie per l’avvio dei procedimenti
Art. 48 - Abrogazioni
Art. 49 - Pubblicazione
Indice
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Norme generali
Art. 2 - Commissione urbanistica provinciale
Art. 3 - Norme comuni alle commissioni urbanistica e per l'edilizia abitativa agevolata
Art. 4 - Sopralluoghi e rilevamenti
CAPO II – PIANO PROVINCIALE DI SVILUPPO E COORDINAMENTO TERRITORIALE
Art. 5 - Contenuto del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale
Art. 6 - Elementi del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale
Art. 7 - Pubblicazione del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale - osservazioni
Art. 8 - Pronuncia sulle osservazioni al piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale
Art. 9 - Pubblicità ed effetti del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale
Art. 10 - Revisione periodica del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale
Art. 11 - Piani di settore
Art. 12 - Pubblicazione ed approvazione del piano di settore
Art. 13 - Pubblicità ed effetti del piano di settore
CAPO III – PIANO URBANISTICO COMUNALE
Art. 14 - Piano urbanistico comunale e collaborazione per la sua formazione
Art. 15 - Contenuto del piano urbanistico comunale
Art. 16 - Aree per opere ed impianti di interesse collettivo e sociale
Art. 17 - Allegati al piano
Art. 18 - Efficacia del piano urbanistico comunale
Art. 19 - Procedimento per l'approvazione del piano urbanistico comunale
Art. 20 - Approvazione del piano urbanistico comunale da parte della Giunta provinciale
Art. 21 - Varianti al piano urbanistico comunale
Art. 22 - Piani urbanistici intercomunali
Art. 22/bis - Piani delle zone di pericolo
Art. 22/ter - Attuazione della direttiva 96/82/CE
Art. 23 - Sostituzione della Giunta provinciale
Art. 24 - Programmi pluriennali di attuazione
Art. 25 - Tutela degli insiemi
Art. 26 - Concessione di contributi o sussidi
Art. 27 - Obblighi di convenzionamento
Art. 28 - Salvaguardia del patrimonio abitativo
Art. 28/bis - Deroga all'obbligo del convenzionamento
Art. 29 - Salvaguardia della ricettività turistica
Art. 30 - Prescrizioni di piani di attuazione
Art. 31 - Consorzi tra comuni limitrofi
Art. 32 - Approvazione dei piani di attuazione
Art. 33 - Inclusione di edifici da demolire o trasformare
Art. 34 - Piani di attuazione per piccole zone
Art. 34/bis - Modifiche al piano di attuazione
CAPO IV - ZONE DI ESPANSIONE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
Art. 35 - Dimensione delle zone di espansione
Art. 36 - Definizione delle zone di espansione
Art. 37 - Piano di attuazione della zona di espansione
Art. 38 - Contenuto del piano di attuazione
Art. 39 - Iniziativa dei proprietari e costituzione della comunione
Art. 40 - Convenzione con i proprietari
Art. 40/bis - Convenzione urbanistica
Art. 41 - Procedimento d'ufficio
Art. 41/bis - Aumento della densità edilizia
Art. 42 - (Effetti giuridici della notificazione del decreto della comunione dei terreni)
Art. 43 - (Acquisizione delle aree non edificate da parte del comune)
CAPO V - ZONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
Art. 44 - Zone per insediamenti produttivi
Art. 44/bis - Zone produttive con destinazione particolare
Art. 44/ter - Attività commerciale nelle zone per insediamenti produttivi
Art. 44/quater - Alloggi di servizio
Art. 45 - Insediamento delle imprese
Art. 45/bis - (Costituzione della comunione e esecuzione della divisione materiale delle aree)
Art. 46 - Esproprio degli immobili
Art. 46/bis - (Acquisto di aree nel verde agricolo da parte della provincia o del comune)
Art. 47 - Piani d'attuazione delle zone produttive
Art. 47/bis - (Assegnazione di aree nelle zone produttive)
Art. 47/ter - (Alienazione di terreno produttivo da parte dei proprietari)
Art. 48 - Urbanizzazione delle zone produttive
Art. 48/bis - (Revoca dell'assegnazione)
Art. 48/ter - (Procedura)
Art. 48/quater - (Responsabilità solidale in caso di costituzione di diritti reali, di godimento o diritti di obbligazione)
Art. 48/quinquies - (Attività commerciale nelle zone per insediamenti produttivi)
Art. 49 - Assegnazione degli immobili
Art. 49/bis - Prezzo d'assegnazione
Art. 49/ter - Obblighi di legge per l'assegnatario
Art. 50 – Sanzioni
Art. 50/bis - Revoca dell'assegnazione
Art. 51 - Procedura contrattuale
Art. 51/bis - Business Location Alto Adige
Art. 51/ter - Disposizioni transitorie
CAPO VI - ZONE DI RECUPERO
Art. 52 - Individuazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente
Art. 53 - Lavori in attesa del piano di recupero
Art. 54 - Contenuto del piano di recupero
Art. 55 - Piani di recupero
Art. 55/bis - Piano di riqualificazione urbanistica
Art. 56 - Interventi di recupero e programmi pluriennali
Art. 57 - Piani di recupero del patrimonio edilizio esistente
Art. 58 - Recupero mediante occupazione temporanea
Art. 59 - Definizione degli interventi
Art. 60 - Sistemazione temporanea di famiglie
Art. 61 - Incaricato per il recupero
Art. 62 - (Assunzione della progettazione)
Art. 63 - (Recupero di case inabitabili)
Art. 64 - (Standards minimi per il recupero)
Art. 65 - Opere di urbanizzazione
CAPO VII – CONCESSIONE EDILIZIA
Art. 66 - Obbligo della concessione
Art. 67 - Impianti di interesse provinciale
Art. 68 - Norme per l'esecuzione di lavori pubblici
Art. 69 - Determinazione del Sindaco sulle domande di concessione edilizia
Art. 70 - Rilascio della concessione edilizia
Art. 71 - Concessione in deroga
Art. 72 - Termini di inizio e di ultimazione del lavoro e certificato di abitabilità
Art. 73 - Contributo relativo alla concessione edilizia
Art. 74 - Sospensione dei lavori in attesa del piano
Art. 75 - Determinazione del contributo sul costo di costruzione
Art. 75/bis - Destinazione d'uso di beni immobili trasferiti
Art. 76 - Esonero dal contributo sul costo di costruzione
Art. 77 - Adeguamento di edifici esistenti
Art. 78 - Concessione relativa ad opere od impianti non destinati alla residenza
Art. 79 - Edilizia convenzionata
Art. 79/bis - Cancellazione del vincolo di cui all'articolo 79
CAPO VIII – VIGILANZA SULL’ATTIVITÀ URBANISTICO-EDILIZIA
Art. 80 - Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia
Art. 81 - Opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformità o con varianti essenziali
Art. 82 - Determinazione delle variazioni essenziali
Art. 83 - Opere eseguite in parziale difformità dalla concessione
Art. 84 - Interventi abusivi di ristrutturazione edilizia
Art. 85 - Accertamento di conformità
Art. 86 - Varianti in corso d'opera
Art. 87 - Opere eseguite su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici
Art. 88 - Annullamento della concessione
Art. 89 - Annullamento di provvedimenti in contrasto con le norme urbanistiche
Art. 90 - Responsabilità del titolare della concessione, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori nonché del progettista per le opere subordinate a denuncia di inizio attività
Art. 91 - Riscossione
Art. 92 - Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici
Art. 93 - Lottizzazione
Art. 94 - Confisca dei terreni
Art. 95 - Demolizione di opere
Art. 96 - Valore venale dell'immobile
Art. 97 - Aziende erogatrici di servizi pubblici
Art. 98 - Opere interne
Art. 99 - Ritardato od omesso versamento del contributo afferente alla concessione
Art. 100 - Sanzioni penali
Art. 101 - (Sanzioni a carico dei notai)
Art. 102 - (Norme relative all'azione penale)
Art. 103 - Mezzi per l'attuazione della legge
Art. 104 - Controlli periodici mediante rilevamenti aerofotogrammetrici
Art. 105 - Ricorso popolare
Art. 106 - Intervento d'ufficio della Giunta provinciale
CAPO IX – IL VERDE AGRICOLO, ALPINO E BOSCO
Art. 107 - Il verde agricolo, alpino e bosco
Art. 107/bis - Interpretazione autentica
Art. 108 - Disposizioni urbanistiche riguardanti l'esercizio di attività economiche secondarie nella sede dell'azienda agricola
Art. 109 - Densità fondiaria nel verde agricolo
Art. 110 - L'urbanizzazione primaria nel verde rurale
Art. 111 - Il paesaggio agrario-tradizionale
Art. 112 - Distanze dalle strade pubbliche e dalle ferrovie
Art. 113 - Albo degli esperti in urbanistica e tutela del paesaggio
Art. 114 - Previsione di spesa
CAPO X – DISPOSIZIONI VARIE
Art. 115 - Commissione edilizia comunale
Art. 116 - Regolamenti edilizi comunali
Art. 117 - (Approvazione dei regolamenti edilizi comunali)
Art. 118 - Oneri e vincoli non indennizzabili
Art. 119 - Indennità agli immobili soggetti a vincolo
Art. 120 - Sistemazione edilizia a carico dei privati - procedura coattiva
Art. 121 - Rettifica dei confini
Art. 122 - Limiti di progettazione per professionisti
Art. 123 - Spazi per parcheggio
Art. 124 - Spazi per parcheggi per edifici esistenti
Art. 125 - Prescrizioni in Comuni sprovvisti di strumento urbanistico
Art. 126 - Gli standards urbanistici
Art. 127 - Interventi sugli edifici
Art. 128 - Ampliamento degli esercizi alberghieri esistenti
Art. 128/bis - Zona per impianti pubblici sovracomunali
Art. 128/ter - Affitto di camere e appartamenti per ferie
Art. 129 - Conservazione di esercizi alberghieri storici
Art. 130 - Coordinamento della disciplina delle cave e torbiere con l'urbanistica
Art. 131 - Rilascio del certificato di abitabilità
Art. 132 - Denuncia di inizio di attività edilizia e autorizzazione
Art. 133 - Norma transitoria
Art. 134 - Abrogazione di norme
Nota. Gli articoli con la rubrica tra parentesi sono stati abrogati.
Legge abrogata quasi interamente dalla LP 1/2008, ma a decorrere dalla data che sarà stabilita dai successivi regolamenti di attuazione, e pertanto ancora vigente.
Indice
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto della legge
Art. 2 - Soggetti della pianificazione ed organi tecnici
Art. 3 - Compiti della Giunta provinciale
Art. 4 - Compiti dei comuni
Art. 5 - Compiti dei comprensori
Art. 6 - Commissione urbanistica provinciale
Art. 7- Ordinamento della CUP
Art. 8 - Commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale
Art. 9 - Ordinamento della CTP
Art. 10 - Commissioni comprensoriali per la tutela
paesaggistico-ambientale
Art. 11 - Ordinamento delle commissioni comprensoriali per la tutela paesaggistico-ambientale (CTC)
Art. 12 - Albo degli esperti in urbanistica e tutela del paesaggio
TITOLO II - STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
CAPO I - PARTE GENERALE
Art. 13 - Piani urbanistici ed altri strumenti di pianificazione territoriale
CAPO II - PIANO URBANISTICO PROVINCIALE
Art. 14 - Contenuti
Art. 15 - Elementi
CAPO III - PIANO COMPRENSORIALE DI COORDINAMENTO
Art. 16 - Contenuti
Art. 17 - Elementi
CAPO IV - PIANO REGOLATORE GENERALE
Art. 18 - Contenuti
Art. 18 bis - Perequazione urbanistica
Art. 18 ter - Strumenti d'attuazione della perequazione
Art. 18 quater - Compensazione urbanistica
Art. 18 quinquies - Disposizioni in materia di edilizia abitativa
Art. 18 sexies - Disciplina degli alloggi destinati a residenza
Art. 19 - Elementi
Art. 20 - Piani regolatori generali intercomunali
CAPO V - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Art. 21 - Contenuti
Art. 22 - Formazione
TITOLO III - NORME DA OSSERVARSI NELLA REDAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Art. 23 - Standard urbanistici e rappresentazioni grafiche
Art. 24 - Tutela degli insediamenti storici
Art. 24 bis - Conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio montano esistente
Art. 25 - Edificazione nelle aree destinate all'agricoltura
Art. 26 - Tutela dagli inquinamenti e sicurezza del territorio
Art. 27 - Sistema informativo territoriale
Art. 28 - Disposizioni di coordinamento in materia di igiene e sanità pubblica
Art. 29 - Requisiti igienico-sanitari dell'edilizia residenziale
Art. 30 - Limiti alle variazioni di piano
Art. 31 - Piani urbanistici e valutazione dell'impatto ambientale
TITOLO IV - PROCEDIMENTI PER LA FORMAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
CAPO I - PIANO URBANISTICO PROVINCIALE
Art. 32 - Documento preliminare
Art. 33 - Adozione
Art. 34 - Formazione del disegno di legge di approvazione
Art. 35 - Varianti
Art. 36 - Adeguamento dei piani subordinati
CAPO II - PIANO COMPRENSORIALE DI COORDINAMENTO
Art. 37 - Adozione
Art. 38 - Approvazione ed entrata in vigore
Art. 39 - Varianti
CAPO III - PIANO REGOLATORE GENERALE
Art. 39 bis - Documento preliminare
Art. 40 - Adozione
Art. 41 - Approvazione ed entrata in vigore
Art. 42 - Varianti
Art. 42 bis - Rettifica delle previsioni del piano regolatore generale
CAPO IV - PIANI ATTUATIVI
Art. 43 - Disposizioni generali
Art. 44 - Piano attuativo a fini generali
Art. 45 - Piano attuativo a fini speciali
Art. 46 - Piano di recupero
Art. 47 - Contenuti
Art. 48 - Formazione
Art. 49 - Effetti
Art. 50 - Approvazione della Giunta provinciale
Art. 51 - Comparti edificatori
Art. 52 - Espropriazione
Art. 53 - Piano di lottizzazione
Art. 54 - Elementi e caratteristiche
Art. 55 - Formazione del piano di lottizzazione ad iniziativa privata
Art. 56 - Formazione del piano di lottizzazione d'ufficio
TITOLO IV bis - PROGRAMMI INTEGRATI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA ED AMBIENTALE
Art. 56 bis - Programmi integrati di intervento
TITOLO V - MISURE DI SALVAGUARDIA
CAPO I - SALVAGUARDIA STRAORDINARIA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Art. 57 - Divieti temporanei
Art. 58 - Applicazione dei divieti
Art. 59 - Condizioni per i divieti
Art. 60 - Deroghe al divieto
Art. 61 - Cessazione dei divieti
Art. 62 - Validità delle concessioni rilasciate prima del vincolo
CAPO II - SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Art. 63 - Salvaguardia del piano urbanistico provinciale
Art. 64 - Salvaguardia dei piani subordinati
Art. 65 - Salvaguardia del piano di lottizzazione
TITOLO VI - LIMITAZIONI ALLA PROPRIETÀ PRIVATA ED ESPROPRIAZIONI
CAPO I - LIMITAZIONI ED OBBLIGHI
Art. 66 - Accesso alla proprietà privata
Art. 67 - Durata ed effetti dei piani
Art. 68 - Sistemazioni edilizie a carico dei privati
Art. 69 - Edificazione nei comuni sprovvisti di piano
Art. 70 - Distanze di rispetto stradale
Art. 71 - Apertura di strade
Art. 72 - Obblighi particolari e interventi urgenti ai fini della tutela della sicurezza pubblica, del decoro urbanistico e della tutela del paesaggio
Art. 72 bis - Interventi di urgenza e di carattere straordinario riguardanti immobili ricadenti negli insediamenti storici
Art. 73 - Spazi per parcheggio
Art. 74 - Espropriazioni a fini di edilizia abitativa
Art. 75 - Limiti all'utilizzo di aree comprese nei piani attuativi a fini di edilizia abitativa
Art. 76 - Espropriazioni per insediamenti produttivi
TITOLO VII - DISCIPLINA DELLE MODIFICAZIONI DELL'USO DEL SUOLO
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 77 - Disciplina degli interventi sul territorio
CAPO I bis
Art. 77 bis - Definizione delle tipologie di intervento
CAPO II - OPERE PUBBLICHE
Art. 78 - Opere pubbliche dello Stato
Art. 79 - Opere pubbliche della Provincia e della regione
Art. 80 - Opere pubbliche dei comuni
Art. 81 - Linee elettriche
CAPO III - CONCESSIONE E DENUNCIA D'INIZIO DI ATTIVITÀ
Art. 82 - Interventi soggetti a concessione
Art. 83 - Interventi soggetti a denuncia d'inizio di attività
Art. 84 (Interventi soggetti a denuncia d'inizio di attività)
Art. 84 bis - Disposizioni per la ricostruzione di edifici danneggiati o distrutti
Art. 85 (Opere interne)
Art. 86 - Varianti in corso d'opera
Art. 87 - Caratteristiche e validità della concessione
Art. 88 - Presentazione della domanda di concessione
Art. 89 - Rilascio della concessione
Art. 90 - Condizioni particolari
Art. 91 (Rilascio dell’autorizzazione)
Art. 91 bis - Disposizioni relative alla denuncia d'inizio di attività
Art. 91 ter - Limiti alle concessioni, alle denunce d'inizio di attività e al rilascio del certificato di abitabilità per la mancata osservanza delle norme sulla sicurezza del lavoro, al fine di prevenire gli infortuni da caduta dall'alto nei successivi lavori di manutenzione sulle coperture
Art. 92 - Fornitura di servizi pubblici
Art. 92 bis - Disciplina per l'installazione di tunnel e serre a scopo agronomico
CAPO IV - AUTORIZZAZIONI AI FINI DI TUTELA DEL PAESAGGIO
Art. 93 - Lavori assoggettati ad autorizzazione
Art. 94 - Individuazione di beni ed inclusione negli elenchi
Art. 95 - Caratteristiche e validità dell'autorizzazione
Art. 96 - Autorizzazioni di competenza della Giunta provinciale
Art. 97 - Autorizzazioni di competenza della CTP
Art. 98 - Autorizzazioni di competenza della CTC
Art. 99 - Autorizzazioni di competenza del sindaco
Art. 100 - Limiti alle facoltà degli organi competenti alle autorizzazioni
Art. 101 - Ricorsi
Art. 102 - Disposizioni di coordinamento con i vincoli di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della L. 8 ottobre 1997, n. 352)
Art. 103 - Interventi per la conservazione e sistemazione paesaggistica
CAPO V - CONCESSIONI IN DEROGA
Art. 104 - Esercizio dei poteri di deroga
Art. 104 bis - Realizzazione di opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche e di parcheggi residenziali e commerciali in deroga
Art. 105 - Deroga per opere pubbliche non soggette a concessione
TITOLO VIII - CONTRIBUTI ED ONERI PER IL RILASCIO
DELLA CONCESSIONE
Art. 106 - Contributo di concessione
Art. 107 - Regolamento comunale
Art. 108 - Determinazione del costo medio di costruzione
Art. 109 - Onerosità della concessione per attività produttive
Art. 110 - Onerosità della concessione per complessi ricettivi turistici all'aperto
Art. 111 - Esenzione dal contributo di concessione
Art. 111 bis - Edilizia convenzionata
Art. 112 - Destinazione dei proventi delle concessioni
TITOLO IX - PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE
Art. 113 - Contenuti
Art. 114 - Dimensionamento
Art. 115 - Formazione
Art. 116 - Effetti
TITOLO X - VIGILANZA E SANZIONI
Art. 117 - Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia
Art. 118 - Ordinanza di sospensione
Art. 119 - Effetti dell'ordinanza di sospensione
Art. 120 - Responsabilità del titolare della concessione, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori
Art. 120 bis - Responsabilità del progettista per gli interventi soggetti a denuncia d'inizio di attività
Art. 121 - Definizione delle costruzioni abusive
Art. 122 - Sanzioni per opere eseguite in assenza o in difformità dalla concessione
Art. 123 - Lottizzazioni abusive
Art. 124 - Determinazione del valore venale delle costruzioni
Art. 125 - Demolizione di opere
Art. 126 - Acquisizione gratuita
Art. 127 - Coordinamento delle sanzioni pecuniarie
Art. 128 - Sanzioni per opere eseguite in assenza o in difformità dalla denuncia d'inizio di attività
Art. 129 - Concessione in sanatoria
Art. 130 - Pagamento delle sanzioni e dei contributi. Interessi e riscossioni
Art. 131 - Sanzioni a tutela del paesaggio
Art. 132 - Sanzioni a tutela del paesaggio per l'apposizione di cartelli o altri mezzi pubblicitari non autorizzati
Art. 133 - Limitazioni agli incarichi professionali
Art. 134 - Annullamento di provvedimenti
Art. 135 - Interventi sostitutivi da parte della Giunta provinciale
TITOLO XI - DISCIPLINA TRANSITORIA
CAPO I - STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE
Art. 136 - Piano comprensoriale
Art. 137 - Piano regolatore generale
Art. 138 - Programma di fabbricazione
Art. 139 - Pianificazione degli insediamenti storici
Art. 140 - Piano particolareggiato
Art. 141 - Piano a fini speciali
Art. 142 - Piano generale di zona
Art. 143 - Piano di lottizzazione
CAPO II - DISPOSIZIONI VARIE
Art. 144 - Concessioni e autorizzazioni
Art. 145 - Autorizzazioni per la tutela del paesaggio
Art. 146 - Limiti alle autorizzazioni paesaggistiche
Art. 147 - Distanze di rispetto stradale
TITOLO XII - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 148 - Modifica all'allegato C della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, concernente "Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento" e successive modifiche ed integrazioni
Art. 149 - Istituzione dell'ufficio centri storici nell'ambito del servizio urbanistica e tutela del paesaggio
Art. 150 - Adeguamento del piano urbanistico provinciale
Art. 151 - Aree di tutela ambientale
Art. 152 - Commissioni tecniche
Art. 153 - Norma transitoria per l'approvazione dei piani degli insediamenti storici
Art. 154 - Abrogazione di disposizioni provinciali in materia di insediamenti storici
Art. 155 Modifiche della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 21
Art. 156 - Regolamento di esecuzione
Art. 156 bis - Disposizioni di coordinamento procedurale
Art. 157 - Abrogazione di disposizioni in materia di edilizia abitativa
Art. 158 - Abrogazione di disposizioni in materia di urbanistica e di tutela del paesaggio
TITOLO XIII - AGEVOLAZIONI FINANZIARIE
Art. 159 - Spese inerenti la pianificazione urbanistica
Art. 160 - Incentivi indiretti per la formazione dei piani
Art. 161 - Incentivi per la pianificazione
Art. 162 - Incentivi per il verde urbano
Art. 163 - Norma transitoria
TITOLO XIV - DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 164 - Autorizzazioni di spesa
Art. 165 - Copertura degli oneri
Art. 166 - Variazioni di bilancio
Nota. Gli articoli con la rubrica tra parentesi sono stati abrogati.
Indice
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I – OGGETTO E FINALITÀ
Art. 1 - Oggetto della legge
Art. 2 - Finalità della legge
TITOLO II – LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
CAPO I – STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E FLESSIBILITÀ DEL SISTEMA
Art. 3 - Sistema della pianificazione territoriale
Art. 4 - Flessibilità del sistema di pianificazione territoriale
Art. 5 - Partecipazione alle scelte pianificatorie
CAPO II – AUTOVALUTAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Art. 6 - Autovalutazione dei piani
CAPO III – ORGANI E STRUTTURE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO
Art. 7 - Commissione provinciale per l'urbanistica e il paesaggio
Art. 8 - Commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle comunità
Art. 9 - Sistema informativo ambientale e territoriale
CAPO IV – PIANO URBANISTICO PROVINCIALE
Art. 10 - Obiettivi del piano urbanistico provinciale
Art. 11 - Contenuti e struttura del piano urbanistico provinciale
Art. 12 - Inquadramento strutturale e invarianti
Art. 13 - Carta del paesaggio
Art. 14 - Carta di sintesi della pericolosità
Art. 15 - Flessibilità del piano urbanistico provinciale
Art. 16 - Documento preliminare
Art. 17 - Adozione del progetto di piano urbanistico provinciale
Art. 18 - Approvazione del piano urbanistico provinciale e relazioni al Consiglio provinciale
Art. 19 - Salvaguardia del piano urbanistico provinciale
Art. 20 - Adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale
CAPO V - PIANO TERRITORIALE DELLA COMUNITÀ
Art. 21 - Obiettivi e contenuti del piano territoriale della comunità
Art. 22 - Accordo-quadro di programma
Art. 23 - Adozione del piano territoriale della comunità
Art. 24 - Approvazione ed entrata in vigore del piano territoriale della comunità
Art. 25 - Varianti al piano territoriale della comunità
Art. 25 bis - Stralci del piano territoriale della comunità
Art. 26 - Rettifica delle previsioni del piano territoriale della comunità
Art. 27 - Salvaguardia del piano territoriale della comunità
Art. 28 - Adeguamento dei piani regolatori generali e dei piani dei parchi naturali provinciali
CAPO VI – PIANO REGOLATORE GENERALE
Art. 29 - Obiettivi e contenuti del piano regolatore generale
Art. 30 - Accordi tra soggetti pubblici e privati
Art. 31 - Adozione del piano regolatore generale
Art. 32 - Approvazione ed entrata in vigore del piano regolatore generale
Art. 33 - Varianti al piano regolatore generale
Art. 34 - Rettifica delle previsioni del piano regolatore generale
Art. 35 - Salvaguardia del piano regolatore generale
CAPO VII – REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Art. 36 - Contenuti del regolamento edilizio comunale
CAPO VIII - DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO CON LA LEGGE PROVINCIALE 23 MAGGIO 2007, N. 11 (GOVERNO DEL TERRITORIO FORESTALE E MONTANO, DEI CORSI D’ACQUA E DELLE AREE PROTETTE), IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE
Art. 37 - Disposizioni di coordinamento con la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, in materia di pianificazione
CAPO IX – ATTUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA
SEZIONE I - Disposizioni comuni
Art. 38 - Disposizioni generali
Art. 39 - Comparti edificatori
Art. 40 - Limiti alle variazioni di piano
Art. 41 - Contenuti dei piani attuativi d'iniziativa pubblica e di quelli d'iniziativa privata
SEZIONE II - Piani d'iniziativa privata
Art. 42 - Oggetto dei piani
Art. 43 - Piano guida
Art. 44 - Formazione dei piani attuativi d'iniziativa privata
SEZIONE III - Piani d'iniziativa pubblica
Art. 45 - Piano attuativo d'iniziativa pubblica
Art. 46 - Formazione del piano attuativo d'iniziativa pubblica
Art. 47 - Espropriazioni a fini di edilizia abitativa
Art. 48 - Espropriazioni per il recupero degli insediamenti storici
Art. 49 - Espropriazioni per insediamenti produttivi
Art. 50 - Piano di lottizzazione d'ufficio
SEZIONE IV - Piani d'iniziativa mista pubblico-privata
Art. 51 - Programmi integrati d'intervento d'iniziativa mista pubblico-privata
CAPO X - DURATA ED EFFETTI DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Art. 52 - Durata ed effetti dei piani
CAPO XI - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA REDAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Art. 53 - Perequazione urbanistica
Art. 54 - Strumenti di attuazione della perequazione
Art. 55 - Compensazione urbanistica
Art. 56 - Disposizioni in materia di edilizia abitativa
Art. 57 - Disciplina degli alloggi destinati a residenza
Art. 58 - Standard urbanistici
Art. 59 - Spazi per parcheggio
Art. 60 - Tutela degli insediamenti storici
Art. 61 - Conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale esistente
Art. 62 - Edificazione nelle aree destinate all'agricoltura
Art. 62 bis - Disposizioni in materia di aree destinate a verde pubblico
Art. 63 - Tutela dagli inquinamenti, sicurezza del territorio e igiene
Art. 64 - Distanze di rispetto stradali e ferroviarie
Art. 65 - Apertura di strade in zone agricole o silvo-pastorali
Art. 66 - Fasce di rispetto cimiteriale
TITOLO III – LA TUTELA DEL PAESAGGIO
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 67 - Disposizioni generali in materia di tutela del paesaggio
Art. 68 - Lavori assoggettati ad autorizzazione paesaggistica
Art. 69 - Individuazione di beni ambientali e inclusione negli elenchi
Art. 70 - Caratteristiche e validità dell'autorizzazione paesaggistica
CAPO II - ORGANI COMPETENTI E DISPOSIZIONI PROCEDURALI
Art. 71 - Autorizzazioni per opere di competenza dello Stato, della Regione e della Provincia
Art. 72 - Autorizzazioni per opere soggette a valutazione d'impatto ambientale
Art. 73 - Autorizzazioni di competenza della CUP
Art. 74 - Autorizzazioni di competenza della CPC
Art. 75 - Limiti alle facoltà degli organi competenti alle autorizzazioni
Art. 76 - Annullamento di autorizzazioni e ricorsi
Art. 77 - Disposizioni di coordinamento con la legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 (Nuove disposizioni in materia di beni culturali)
Art. 78 - Fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio
Art. 78 bis - Riconoscimenti per progetti di rilevante interesse architettonico o urbanistico
Art. 79 - Censimento dei locali storici
Art. 80 - Interventi per la conservazione e sistemazione paesaggistica
TITOLO IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA SOSTENIBILE E LIBRETTO DEL FABBRICATO
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 81 – Finalità
Art. 82 - Formazione e informazione
CAPO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA SOSTENIBILE
Art. 83 - Ambito di applicazione
Art. 84 - Prestazione e certificazione energetica degli edifici
Art. 85 - Certificazione della sostenibilità ambientale degli edifici
Art. 86 - Interventi a favore della diffusione delle tecniche di edilizia sostenibile
Art. 87 - Criteri di selezione dei materiali da costruzione
Art. 88 - Utilizzo di acqua piovana, fonti energetiche rinnovabili e permeabilità dei suoli urbanizzati
Art. 89 - Regolamento di attuazione
Art. 90 - Adeguamento dei regolamenti edilizi e dei piani regolatori generali
Art. 91 - Vigilanza sull'attività di certificazione
CAPO III - LIBRETTO DEL FABBRICATO
Art. 92 - Finalità e oggetto
Art. 93 - Definizioni
Art. 94 - Contenuti del libretto del fabbricato
Art. 95 - Regolamento di attuazione
Art. 96 – Sanzioni
TITOLO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TITOLI ABILITATIVI
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 97 - Disciplina degli interventi sul territorio
Art. 98 - Installazione di tunnel e serre a scopo agronomico
Art. 99 - Definizione delle categorie di intervento per il recupero degli edifici esistenti
CAPO II – CONCESSIONE E DENUNCIA D’INIZIO DI ATTIVITÀ
SEZIONE I - Concessione edilizia
Art. 100 - Interventi soggetti a concessione
Art. 101 - Presentazione della domanda di concessione
Art. 102 - Rilascio della concessione
Art. 103 - Caratteristiche e validità della concessione
Art. 103 bis - Ultimazione dei lavori e certificato di agibilità
Art. 104 - Condizioni particolari per il rilascio della concessione e per la presentazione della denuncia d'inizio di attività
SEZIONE II - Denuncia d'inizio di attività
Art. 105 - Interventi soggetti a denuncia d'inizio di attività
Art. 106 - Disposizioni relative alla denuncia d'inizio di attività
Art. 107 - Varianti in corso d'opera soggette a denuncia d'inizio di attività
CAPO III – OPERE PUBBLICHE E LINEE ELETTRICHE
Art. 108 - Opere pubbliche di competenza dello Stato
Art. 109 - Opere pubbliche di competenza della Provincia, della Regione e di altri enti territoriali
Art. 110 - Opere pubbliche di competenza delle comunità e dei comuni
Art. 111 - Linee elettriche
Capo IV – REALIZZAZIONE DI OPERE IN DEROGA ALLE DISPOSIZIONI URBANISTICHE
Art. 112 - Esercizio dei poteri di deroga
Art. 113 - Realizzazione di opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche e di parcheggi residenziali e commerciali in deroga
Art. 114 - Deroga per opere pubbliche non soggette a concessione
CAPO V – CONTRIBUTI E ONERI PER IL RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI
Art. 115 - Contributo di concessione
Art. 116 - Casi di riduzione del contributo di concessione
Art. 117 - Esenzione dal contributo di concessione
Art. 118 - Edilizia convenzionata
Art. 119 - Destinazione dei proventi delle concessioni
TITOLO VI – OBBLIGHI PARTICOLARI, VIGILANZA E SANZIONI
CAPO I – OBBLIGHI PARTICOLARI
Art. 120 - Obblighi particolari e interventi urgenti ai fini della tutela della sicurezza pubblica, del decoro urbanistico e della tutela del paesaggio
Art. 121 - Interventi d'urgenza e di carattere straordinario riguardanti immobili ricadenti negli insediamenti storici
Art. 122 - Disposizioni per la ricostruzione di edifici danneggiati o distrutti
CAPO II – VIGILANZA
Art. 123 - Vigilanza sull'attività edilizia
Art. 124 - Accesso alla proprietà privata
Art. 125 - Ordinanza di sospensione
Art. 126 - Effetti dell'ordinanza di sospensione
Art. 127 - Responsabilità del soggetto avente titolo, del committente, del costruttore, del direttore dei lavori e del progettista
CAPO III – COSTRUZIONI ABUSIVE E SANZIONI
Art. 128 - Definizione delle costruzioni abusive
Art. 129 - Sanzioni per opere eseguite in assenza o in difformità dalla concessione
Art. 130 - Lottizzazioni abusive
Art. 131 - Determinazione del valore venale delle costruzioni
Art. 132 - Demolizione di opere e acquisizione gratuita
Art. 133 - Coordinamento delle sanzioni pecuniarie
Art. 134 - Sanzioni per opere eseguite in assenza o in difformità dalla denuncia d'inizio di attività
Art. 135 - Concessione in sanatoria
Art. 136 - Pagamento delle sanzioni e dei contributi. Interessi e riscossioni
Art. 137 - Sanzioni a tutela del paesaggio
Art. 138 - Sanzioni a tutela del paesaggio per l'apposizione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari non autorizzati
CAPO IV – POTERI D’INTERVENTO DELLA PROVINCIA
Art. 139 - Annullamento di provvedimenti
Art. 140 - Interventi sostitutivi da parte della Giunta provinciale
TITOLO VII – SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
CAPO I - SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE IN MATERIA DI VALUTAZIONE D’IMPATTO AMBIENTALE E DI REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE
Art. 141 - Ambito di applicazione
Art. 142 - Procedimento per opere soggette a valutazione d'impatto ambientale
Art. 143 - Procedimento per opere pubbliche di competenza della Provincia
Art. 144 - Conformità urbanistica
Art. 145 - Opere degli enti locali e d'interesse statale
Art. 145 bis - Indagini geologiche
CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI TRANSITORIE E FINALI
Art. 146 - Disposizioni particolari per il territorio individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3
Art. 146 bis - Disposizioni particolari per la Comunità della Vallagarina
Art. 147 - Formazione permanente in materia di pianificazione territoriale e di paesaggio
Art. 148 - Disposizioni per l'approvazione dei primi piani territoriali delle comunità e dei piani regolatori generali
Art. 149 - Altre disposizioni transitorie
Art. 149 bis - Certificazione di sostenibilità ambientale degli edifici della Provincia e degli enti pubblici strumentali
Art. 150 - Disposizioni attuative e abrogative
Art. 151 - Disposizioni organizzative in materia di valutazioni ambientali nonché modificazioni della legge provinciale 8 aprile 1997, n. 13, e dell'articolo 45 della legge provinciale sui lavori pubblici
Art. 152 - Sostituzione dell’articolo 52 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, relativo al piano generale degli interventi per la viabilità
Art. 153 - Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette)
Art. 154 - Modificazioni della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità), in materia di indennità di espropriazione
Art. 155 – Modificazioni dell’articolo 13 bis della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica)
Art. 156 - Disposizioni finanziarie
Indice
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - Oggetto e finalità della legge
Art. 2 - Il governo del territorio e lo sviluppo sostenibile
Art. 3 - Le risorse essenziali del territorio
Art. 4 - Le invarianti strutturali
Art. 5 - Statuto del territorio
Art. 6 - Limitazioni alle facoltà di godimento dei beni compresi nello statuto
CAPO II - I SOGGETTI DEL GOVERNO DEL TERRITORIO
Art. 7 - I soggetti istituzionali competenti
Art. 8 - Partecipazione agli atti di competenza statale
CAPO III - GLI STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E GLI ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO
Art. 9 - Gli strumenti della pianificazione territoriale
Art. 10 - Gli atti del governo del territorio
TITOLO II - NORME PROCEDURALI COMUNI
CAPO I - VALUTAZIONE INTEGRATA DI PIANI E PROGRAMMI
Art. 11 - Disposizioni generali
Art. 12 - I raccordi tra gli atti del governo del territorio
Art. 13 - Il monitoraggio degli effetti
Art. 14 - Criteri per l'applicabilità della valutazione integrata
CAPO II - DISPOSIZIONI PROCEDURALI
Art. 15 - Avvio del procedimento
Art. 16 - Responsabile del procedimento
Art. 17 - Approvazione
Art. 18 - Procedimento per gli atti di governo del territorio
CAPO III - GLI ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE
Art. 19 - Il garante della comunicazione
Art. 20 - Funzioni del garante
TITOLO III - GLI ACCORDI, LE INTESE INTERISTITUZIONALI E LE STRUTTURE DEL GOVERNO DEL TERRITORIO
CAPO I - GLI ACCORDI DI PIANIFICAZIONE E GLI ALTRI ISTITUTI PER LA COMPOSIZIONE DEI CONFLITTI
Art. 21 - Accordi di pianificazione
Art. 22 - Procedura per l'accordo
Art. 23 - Conclusione e approvazione dell'accordo
CAPO II - CONFERENZA PARITETICA INTERISTITUZIONALE
Art. 24 - Istituzione della conferenza
Art. 25 - Soggetti che possono adire la conferenza e compiti della conferenza
Art. 26 - Pronuncia della conferenza
CAPO III - LE STRUTTURE DEL GOVERNO DEL TERRITORIO
Art. 27 - Le strutture tecniche del governo del territorio
Art. 28 - Il sistema informativo geografico regionale
Art. 29 - Formazione e gestione del sistema informativo geografico regionale
TITOLO IV - DISPOSIZIONI GENERALI PER LA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO
CAPO I - PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE
Art. 30 - Norme comuni
Art. 31 - Tutela e valorizzazione dei paesaggi e dei beni culturali
Art. 32 - Immobili ed aree di notevole interesse pubblico
Art. 33 - Disciplina regionale di tutela paesaggistica
Art. 34 (Disciplina paesaggistica del piano territoriale di coordinamento e del piano strutturale)
Art. 35 - Valorizzazione dei paesaggi
Art. 35 bis - Interventi regionali per la valorizzazione dei beni immobili e delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico e comprese negli statuti dei piani strutturali comunali
Art. 36 - Parchi e aree protette
CAPO II - IL PATRIMONIO INSEDIATIVO
Art. 37 - Disposizioni generali per la tutela e valorizzazione degli insediamenti
Art. 38 - Realizzazione di impianti pubblici e di pubblico interesse
CAPO III - IL TERRITORIO RURALE
Art. 39 - Tutela e valorizzazione del territorio rurale
Art. 40 - Zone con esclusiva o prevalente funzione agricola
Art. 41 - Costruzione di nuovi edifici rurali
Art. 42 - Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale
Art. 43 - Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola
Art. 44 - Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola
Art. 45 - Interventi sul patrimonio edilizio che comportano il mutamento delle destinazioni d'uso agricole
Art. 46 - Trasferimenti di fondi agricoli
Art. 47 - Boschi e terreni soggetti a vincolo idrogeologico
CAPO III BIS - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PORTI E APPRODI TURISTICI
Art. 47 bis - Porti di interesse regionale. Procedimento per la previsione di nuovi porti, ampliamento o riqualificazione di quelli esistenti
Art. 47 ter - Piano regolatore portuale
Art. 47 quater - Attuazione del piano regolatore portuale
TITOLO V - ATTI, SOGGETTI E FUNZIONI
CAPO I - FUNZIONI DELLA REGIONE
Art. 48 - Piano di indirizzo territoriale
Art. 49 - Misure cautelari
Art. 50 - Poteri sostitutivi
CAPO II - FUNZIONI DELLE PROVINCE
Art. 51 - Piano territoriale di coordinamento
CAPO III - FUNZIONI DEI COMUNI
Art. 52 - Strumenti e atti del comune
Art. 53 - Piano strutturale
Art. 54 - Poteri di deroga
Art. 55 - Regolamento urbanistico
Art. 56 - Piani complessi d'intervento
Art. 57 - Efficacia del piano complesso d'intervento
Art. 58 - Distribuzione e localizzazione delle funzioni
Art. 59 - Mutamenti della destinazione d'uso
Art. 60 - Perequazione
Art. 61 - Misure di salvaguardia
Art. 62 - Indagini geologiche
Art. 63 - Aree non pianificate
Art. 64 - Regolamenti edilizi
CAPO IV - FINALITÀ, CONTENUTI E PROCEDURE DI APPROVAZIONE DEI PIANI ATTUATIVI
SEZIONE I - Norme comuni per i piani attuativi
Art. 65 - Piani attuativi
Art. 66 - Consorzi per la realizzazione dei piani attuativi
Art. 67 - Contenuto dei piani attuativi
Art. 68 - Validità dei piani attuativi
Art. 69 - Approvazione dei piani attuativi
SEZIONE II - Piani attuativi particolari
Art. 70 - Lottizzazioni
Art. 71 - Piani per l'edilizia economica e popolare
Art. 72 - Piani per gli insediamenti produttivi
Art. 73 - Piani di recupero del patrimonio edilizio
Art. 74 - Programmi complessi di riqualificazione insediativa
SEZIONE III - Regolamento di attuazione
Art. 75 - Regolamento di attuazione
TITOLO VI - DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA
CAPO I - CONTENUTI E FINALITÀ
Art. 76 - Contenuti e finalità
CAPO II - DISCIPLINA DEGLI ATTI
Art. 77 - Tipologia degli atti
Art. 78 - Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire
Art. 79 - Opere ed interventi sottoposti a denuncia di inizio dell'attività
Art. 80 - Attività edilizia libera
Art. 81 - Caratteristiche dei progetti per gli interventi su immobili di particolare valore
CAPO III - DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI
Art. 82 - Disposizioni generali
Art. 83 - Procedure per il rilascio del permesso di costruire
Art. 84 - Procedura per la denuncia di inizio dell'attività
Art. 85 - Commissione edilizia
Art. 86 - Ultimazione dei lavori. Certificato di conformità. Certificato di abitabilità o agibilità. Inizio di esercizio di attività produttive
CAPO IV - CONTROLLO E GESTIONE DEI BENI SOGGETTI A TUTELA PAESAGGISTICA
Art. 87 - Delega di funzioni relative all’autorizzazione paesaggistica
Art. 88 - Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica
Art. 89 - Commissione per il paesaggio
Art. 90 - Interventi non soggetti ad autorizzazione
Art. 91 (Funzioni attribuite ai comuni)
Art. 92 - Vigilanza
Art. 93 – Sanzioni
Art. 94 – Regolamento
CAPO V - DISCIPLINA DEI CONTROLLI SULLE OPERE E SULLE COSTRUZIONI IN ZONE SOGGETTE A RISCHIO SISMICO
Art. 95 - Controlli sulle opere e sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico
Art. 95 bis - Controlli sulla sicurezza sismica delle opere e delle infrastrutture di competenza statale
Art. 96 - Opere assoggettate alla disciplina antisismica. Individuazione delle zone sismiche e determinazione dei valori differenziati del grado di sismicità
Art. 97 - Contenuto delle norme tecniche
Art. 98 - Azioni sismiche
Art. 99 - Verifica delle strutture
Art. 100 - Accertamenti sui terreni di fondazione
Art. 101 - Verifica delle fondazioni
Art. 102 – Sopraelevazioni
Art. 103 - Riparazioni
Art. 104 - Edifici di speciale importanza artistica
Art. 105 - Autorizzazione per l'inizio dei lavori nelle zone sismiche
Art. 105 bis - Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione e verifiche della struttura regionale
Art. 105 ter - Verifiche nelle zone a bassa sismicità
Art. 105 quater - Procedimento per il deposito dei progetti nelle zone a bassa sismicità e modalità di svolgimento delle verifiche della struttura regionale
Art. 105 quinquies - Contributo per le spese di istruttoria e di conservazione dei progetti
Art. 106 – Responsabilità
Art. 107 - Elaborati progettuali e deposito dei progetti
Art. 108 - Realizzazione dei lavori
Art. 109 - Ultimazione dei lavori e utilizzazione delle opere
Art. 110 (Controlli)
Art. 111 (Sanzioni)
Art. 112 - Accertamento delle violazioni
Art. 113 - Sospensione dei lavori
Art. 114 - Competenza della Regione
Art. 115 - Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche
Art. 116 - Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione
Art. 117 – Regolamento
Art. 118 - Rilascio dei permessi di costruire e attestazioni di conformità in sanatoria nelle zone sismiche
TITOLO VII - CONTRIBUTI
CAPO I - TIPOLOGIA E CORRESPONSIONE DEI CONTRIBUTI
Art. 119 - Contributo relativo ai permessi di costruire ed alle denunce di inizio dell'attività
Art. 120 - Determinazione degli oneri di urbanizzazione
Art. 121 - Determinazione del costo di costruzione
Art. 122 - Edilizia convenzionata
Art. 123 - Convenzione tipo
Art. 124 - Permesso di costruire e denuncia d'inizio dell'attività a titolo gratuito
Art. 125 - Contributi relativi ad opere o impianti non destinati alla residenza
Art. 126 - Versamento del contributo
Art. 127 - Determinazione degli oneri di urbanizzazione da parte del comune
TITOLO VIII - SANZIONI. DEFINIZIONI COMUNI
CAPO I - TIPOLOGIA DELLE SANZIONI
Art. 128 - Sanzioni per il ritardato o omesso versamento del contributo
Art. 129 - Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia
Art. 130 - Opere di amministrazioni statali
Art. 131 - Responsabilità del titolare, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori
Art. 132 - Opere eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali
Art. 133 - Determinazione delle variazioni essenziali
Art. 134 - Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti senza denuncia di inizio dell'attività in totale difformità o con variazioni essenziali
Art. 135 - Opere eseguite senza denuncia di inizio dell'attività o in difformità da essa
Art. 136 - Mutamenti della destinazione d'uso realizzati senza la necessaria denuncia di inizio dell'attività
Art. 137 - Regolarizzazione della denuncia di inizio dell'attività
Art. 138 - Annullamento del permesso di costruire
Art. 139 - Opere eseguite in parziale difformità dal permesso di costruire
Art. 140 - Accertamento di conformità
Art. 141 - Opere eseguite su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici
Art. 142 - Varianti in corso d'opera
Art. 143 - Sanzioni amministrative per violazioni della disciplina del titolo VI, capo V
CAPO II - PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI
Art. 144 - Unificazione delle definizioni
CAPO III - NORME PER L'EDILIZIA SOSTENIBILE
Art. 145 - Edilizia sostenibile
Art. 146 - Incentivi economici ed urbanistici
Art. 147 - Modalità di accesso agli incentivi
TITOLO IX - MODIFICHE E ABROGAZIONI DI LEGGI REGIONALI VIGENTI
CAPO I - MODIFICHE ALL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 2 APRILE 1984, N. 20 (TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO SPELEOLOGICO)
Art. 148 - Modifiche al comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 20/1984
CAPO II - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 MAGGIO 1985, N. 51 (PRIME DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE L. 47/1985 RECANTE NORME IN MATERIA DI CONTROLLO ATTIVITÀ URBANISTICO-EDILIZIA, SANZIONI, RECUPERO E SANATORIA OPERE ABUSIVE) DA ULTIMO MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 1995, N. 5
Art. 149 - Abrogazione del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 51/1985
CAPO III - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 MAGGIO 1985, N. 57 (FINANZIAMENTI PER LA REDAZIONE E L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE)
Art. 150 - Abrogazione del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 57/1985
CAPO IV - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 SETTEMBRE 1991, N. 47 (NORME SULL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE) DA ULTIMO MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 16 NOVEMBRE 2004, N. 65
Art. 151 - Modifiche al comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 47/1991
Art. 152 - Inserimento del comma 4 bis all'articolo 5 della l.r. 47/1991
Art. 153 - Inserimento del comma 4 ter all'articolo 5 della l.r. 47/1991
Art. 154 - Modifiche al comma 6 dell'articolo 9 della l.r. 47/1991
CAPO V - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 MARZO 1994, N. 24 (ISTITUZIONE DEGLI ENTI PARCO PER LA GESTIONE DEI PARCHI REGIONALI DELLA MAREMMA E DI MIGLIARINO, SAN ROSSORE, MASSACIUCCOLI. SOPPRESSIONE DEI RELATIVI CONSORZI) DA ULTIMO MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 1997, N. 65
Art. 155 - Modifiche all'articolo 13 della l.r. 24/1994
Art. 156 - Modifica dell'articolo 14 della l.r. 24/1994
Art. 157 - Modifiche all'articolo 15 della l.r. 24/1994
Art. 158 - Modifica dell'articolo 16 della l.r. 24/1994
CAPO VI - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 APRILE 1995, N. 49 (NORME SUI PARCHI, LE RISERVE NATURALI PROTETTE DI INTERESSE LOCALE)
Art. 159 - Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 49/1995
Art. 160 - Modifiche all'articolo 10, comma 1, della l.r. 49/1995
Art. 161 - Modifiche all'articolo 11 della l.r. 49/1995
Art. 162 - Modifiche all'articolo 12 della l.r. 49/1995
CAPO VII - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 LUGLIO 1996, N. 59 (ORDINAMENTO DELL'ISTITUTO REGIONALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA), DA ULTIMO MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2003, N. 54
Art. 163 - Modifiche all'articolo 2 della l.r. 59/1996
CAPO VIII - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 SETTEMBRE 1996, N. 76 (DISCIPLINA DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA DELLE CONFERENZE DEI SERVIZI)
Art. 164 - Abrogazione dell'articolo 11 della l.r. 76/1996
CAPO IX - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 1997, N. 65 (ISTITUZIONE DELL'ENTE PER LA GESTIONE DEL "PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE". SOPPRESSIONE DEL RELATIVO CONSORZIO) DA ULTIMO MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 31 OTTOBRE 2001, N. 53
Art. 165 - Modifiche all'articolo 15 della l.r. 65/1997
CAPO X - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 1997, N. 68 (NORME SUI PORTI E GLI APPRODI TURISTICI DELLA TOSCANA)
Art. 166 - Modifiche all'articolo 1, comma 2, della l.r. 68/1997
Art. 167 - Modifica all'articolo 3, comma 1, della l.r. 68/1997
Art. 168 - Abrogazione dell'articolo 5 della l.r. 68/1997
Art. 169 - Modifiche all'articolo 8 della l.r. 68/1997
Art. 170 - Modifiche all'articolo 9 della l.r. 68/1997
CAPO XI - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1998, N. 25 (NORME PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E LA BONIFICA DEI SITI INQUINATI) DA ULTIMO MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 26 LUGLIO 2002, N. 29
Art. 171 - Modifiche all'articolo 4 della l.r. 25/1998
Art. 172 - Modifiche all'articolo 5 della l.r. 25/1998
Art. 173 - Modifiche all'articolo 6 della l.r. 25/1998
Art. 174 - Modifiche all'articolo 13 della l.r. 25/1998
Art. 175 - Modifiche all'articolo 14 della l.r. 25/1998
CAPO XII - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22 LUGLIO 1998, N. 38 (GOVERNO DEL TEMPO E DELLO SPAZIO URBANO E PIANIFICAZIONE DEGLI ORARI DELLA CITTÀ)
Art. 176 - Modifiche all'articolo 2 della l.r. 38/1998
Art. 177 - Modifiche all'articolo 3 della l.r. 38/1998
Art. 178 - Inserimento del comma 1 bis all'articolo 3 della l.r. 38/1998
Art. 179 - Modifica all'articolo 4 della l.r. 38/1998
Art. 180 - Modifica al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 38/1998
CAPO XIII - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 1998 N. 42 (NORME PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE), DA ULTIMO MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 22 OTTOBRE 2004, N. 55
Art. 181 - Modifiche all'articolo 4 della l.r. 42/1998
CAPO XIV - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 1998, n. 78 (TESTO UNICO IN MATERIA DI CAVE, TORBIERE, MINIERE, RECUPERO DI AREE ESCAVATE E RIUTILIZZO DI RESIDUI RECUPERABILI) DA ULTIMO MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 27 GENNAIO 2004, N. 4
Art. 182 - Modifiche all'articolo 5 della l.r. 78/1998
Art. 183 - Modifiche all'articolo 7 della l.r. 78/1998
CAPO XV - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 2000, N. 2 (INTERVENTI PER I POPOLI ROM E SINTI)
Art. 184 - Modifiche all'articolo 3 della l.r. 2/2000
Art. 185 - Modifiche all'articolo 12 della l.r. 2/2000
CAPO XVI - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 MARZO 2000, N. 30 (NUOVE NORME IN MATERIA DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI), DA ULTIMO MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2003, N. 67
Art. 186 - Modifiche all'articolo 2 della l.r. 30/2000
Art. 187 - Modifiche all'articolo 5 della l.r. 30/2000
Art. 188 - Modifica all'articolo 6 della l.r. 30/2000
CAPO XVII - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 MARZO 2000, N. 33 (NORME PER LO SVILUPPO DELL'ACQUACOLTURA E DELLA PRODUZIONE ITTICA)
Art. 189 - Modifiche all'articolo 6 della l.r. 33/2000
Art. 190 – Abrogazioni
CAPO XVIII - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 MARZO 2000, N. 39 (LEGGE FORESTALE DELLA TOSCANA) DA ULTIMO MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 2004, N. 40
Art. 191 - Modifiche all'articolo 37 della l.r. 39/2000
Art. 192 - Modifiche all'articolo 41 della l.r. 39/2000
Art. 193 - Modifiche all'articolo 42 della l.r. 39/2000
CAPO XIX - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 2000, N. 56 (NORME PER LA CONSERVAZIONE E LA TUTELA DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI, DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 GENNAIO 1998, N. 7 - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 APRILE 1995, N. 49)
Art. 194 - Modifiche all'articolo 1 della l.r. 56/2000
Art. 195 - Modifiche all'articolo 15 della l.r. 56/2000
Art. 196 - Inserimento del comma 2 bis all'articolo 15 della l.r. 56/2000
CAPO XX - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 GIUGNO 2003, N. 30 (DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE IN TOSCANA) DA ULTIMO MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 28 MAGGIO 2004, N. 27
Art. 197 - Modifiche all'articolo 13 della l.r. 30/2003
Art. 198 - Modifiche all'articolo 17 della l.r. 30/2003
Art. 199 - Modifiche all'articolo 18 della l.r. 30/2003
CAPO XXI - ABROGAZIONI
Art. 200 – Abrogazioni
Art. 201 - Abrogazione della legge regionale 17 gennaio 1983, n. 3 (Formazione della cartografia regionale)
Art. 202 - Abrogazione della legge regionale 17 aprile 1984, n. 21 (Norme per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici ai fini della prevenzione del rischio sismico, in attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741) da ultimo modificata dalla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5
Art. 203 - Abrogazione legge regionale della 21 maggio 1980, n. 59 (Norme per gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente)
Art. 204 - Abrogazione della legge regionale 14 aprile 1995, n. 64 (Disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone con prevalente funzione agricola)
TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
CAPO I - NORME TRANSITORIE RELATIVE AL TITOLO V
Art. 205 - Poteri di deroga
Art. 205 bis - Disposizioni transitorie in materia di paesaggio
Art. 205 ter - Disposizioni transitorie in materia di valutazione dell’idoneità tecnica di piani e progetti concernenti porti di interesse regionale
Art. 206 - Disposizioni transitorie relative alle indagini geologiche
Art. 206 bis - Disposizioni transitorie relative al titolo VI, capo V
Art. 207 - Disposizioni transitorie relative alla validità dei piani per l'edilizia economica e popolare ed i piani per gli insediamenti produttivi vigenti
CAPO II - NORME FINALI
Art. 208 - Disposizioni sull'applicazione della legge
Art. 209 - Disposizioni finanziarie
Art. 210 - Entrata in vigore differita
ALLEGATO A - TABELLE PARAMETRICHE PER CLASSI DI COMUNI, PER LA DETERMINAZIONE DELL'INCIDENZA DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E DELLA PERCENTUALE DEL COSTO DI COSTRUZIONE (ARTICOLO 120)
ALLEGATO A - TABELLA ALLEGATO A AI SENSI DELL’ARTICOLO 105 QUINQUIES DELLA LR 1/2005 – CONTRIBUTO PER LE SPESE DI ISTRUTTORIA E DI CONSERVAZIONE DEI PROGETTI
Nota. Gli articoli con la rubrica tra parentesi sono stati abrogati.
Indice
TITOLO I - PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE
CAPO I - P.R.G. REGOLAMENTAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA COMUNALE
Artt. 1 - 4 (abrogati)
CAPO II – NORME IN MATERIA DI APPROVAZIONE DEL P.R.G.
Artt. 5 - 13 (abrogati)
CAPO III – REGOLAMENTO EDILIZIO ED URBANISTICO
Art. 14 (abrogato)
TITOLO II - NORME PER L’ATTUAZIONE DEL P.R.G.
Artt. 15 - 23 (abrogati)
TITOLO III - NORME DI URBANISTICA COMMERCIALE
Art. 24 - Nulla osta regionale e autorizzazione amministrativa comunale
Art. 25 - Concessione ed autorizzazione edilizia
Art. 26 (abrogato)
Art. 27 - Sospensione e decadenza dell'autorizzazione amministrativa
Art. 28 - Modifiche di destinazione d'uso a fini commerciali
Art. 29 (abrogato)
TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 30 - Norma transitoria del P.R.G.
Art. 31 - Norma transitoria del Piano attuativo
Art. 32 - Norma transitoria per gli insediamenti commerciali
Art. 33 (abrogato)
TITOLO V – MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 2 SETTEMBRE 1974, N. 53 E ALLA LEGGE REGIONALE 10 APRILE 1995, N. 28
Art. 34 (abrogato)
Art. 35 - Istituzione del S.I.TER.
Art. 36 - Funzioni e compiti del S.I.TER.
Art. 37 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 aprile 1995, n. 28
TITOLO VI – ATTRIBUZIONE E DELEGA A PROVINCE E COMUNI
Art. 38 - 40 (abrogati)
TITOLO VII – STANDARDS URBANISTICI
Artt. 41 - 45 (abrogati)
TITOLO VIII – NORME FINALI E FINANZIARIE
Art. 46 (abrogato)
Art. 47 - Norma finanziaria
Art. 48 - Norma finale
Art. 49 - Organizzazione
Art. 50 (abrogato)
Art. 51 – Abrogazioni
Art. 52 - Testo unico coordinato
Legge ancora vigente anche per le parti modificate e sostituite dalle LLRR 11/2005 e 13/2009 fino all’avversarsi delle condizioni ivi rispettivamente stabilite.
Indice
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I – RIFERIMENTI FONDAMENTALI
Art. 1 (Finalità del P.U.T)
Art. 2 (Riferimenti programmatici comunitari)
Art. 3 (Riferimenti programmatici nazionali)
Art. 4 (Rapporti interregionali)
CAPO II – OBIETTIVI E STRUMENTI
Art. 5 - Programmazione urbanistico-territoriale regionale
Art. 6 - Azioni e strumenti operativi
Art. 7 - Valore della cartografia
TITOLO II – OPZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DELL’UMBRIA
Art. 8 - Scenari tematici
CAPO I – SISTEMA AMBIENTALE
Art. 9 - Rete Ecologica regionale
Art. 10 Unità regionali di connessione ecologica, corridoi e frammenti
Art. 11 - Zone di particolare interesse faunistico ed aree di interesse faunistico-venatorio
Art. 12 - Zone di elevata diversità floristico-vegetazionale
Art. 13 - Siti di interesse naturalistico
Art. 14 - Aree di particolare interesse naturalistico ambientale
Art. 15 - Aree boscate
Art. 16 - Aree di particolare interesse geologico e singolarità geologiche
Art. 17 - Aree naturali protette
CAPO II – SPAZIO RURALE
Art. 18 - Definizione
Art. 19 - Spazio rurale connotato da fragilità insediativa e produttiva
Art. 20 - Aree di particolare interesse agricolo
Art. 21 - Ambiti per la residenza e le attività produttive
Art. 22 - Attività zootecnica
Art. 22-bis – Oliveti
Art. 23 - Porte d'accesso
Art. 24 - Azioni di sostegno
Art. 25 - Competenze degli enti locali
CAPO III – AMBITI URBANI E PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
Art. 26 – Definizione
Art. 27 - Politiche per gli ambiti urbani e per gli insediamenti produttivi
Art. 28 - Insediamenti industriali e artigianali
Art. 29 - Insediamenti di valore storico culturale
Art. 30 - Compiti degli enti locali
CAPO IV – SISTEMI INFRASTRUTTURALI
Art. 31 - Articolazione delle infrastrutture
Art. 32 - Rete stradale di interesse regionale
Art. 33 - Rete stradale di interesse provinciale e comunale
Art. 34 - Norme di tutela della rete stradale
Art. 35 - Tracciati ferroviari
Art. 36 (Basi logistiche merci)
Art. 37 (Rete escursionistica di interesse interregionale e regionale)
Art. 38 (Infrastrutture per la telematica)
Art. 39 - Aeroporto regionale dell'Umbria
Art. 40 (Compiti degli enti locali)
Art. 41 - Aviosuperfici
Art. 42 - Campi di volo ed elisuperfici
Art. 43 (Nuovi elettrodotti)
Art. 44 (Manutenzione elettrodotti esistenti)
CAPO V – RISCHIO TERRITORIALE ED AMBIENTALE
Art. 45 - Finalità
Art. 46 - Individuazioni delle parti di territorio esposte a pericolo geologico ed idrogeologico
Art. 47 - Criteri per la tutela e l'uso del territorio regionale soggetto ad inquinamento e per il risanamento dei corpi idrici
Art. 48 - Fasce di rispetto dei corsi d'acqua e dei laghi
Art. 49 (Interventi di manutenzione e sistemazione idraulica dei corsi d'acqua)
Art. 50 - Criteri per la tutela e l'uso del territorio esposto a rischio sismico
Art. 51 - Organizzazione territoriale della protezione civile e criteri per la vulnerabilità dei sistemi urbani
Art. 52 - Inquinamento elettromagnetico e luminoso
Art. 53 (Inquinamento da immissioni nell'atmosfera)
Art. 54 (Inquinamento acustico)
TITOLO III – SERVIZI ALLA POPOLAZIONE PER LA QUALITÀ DELLA INFRASTRUTTURAZIONE DEL TERRITORIO
CAPO I – PIANO COMUNALE DEI SERVIZI ALLA POPOLAZIONE
Art. 55 - Finalità
Art. 56 (Definizione e contenuti)
Art. 57 (Determinazione dell'utenza e degli abitanti ai fini del dimensionamento del P.C.S)
Art. 58 (Compiti degli enti locali)
CAPO II – STANDARD DI ATTREZZATURE
Art. 59 (Standard minimi per aree destinate ad attrezzature di interesse comunale e sovracomunale)
Art. 60 (Standard minimi per aree pubbliche al servizio di insediamenti residenziali)
Art. 61 (Standard per aree al servizio di insediamenti direzionali, produttivi, turistico-residenziali e turistico-produttivi)
Art. 62 (Adeguamento)
Art. 63 (Indirizzo e coordinamento)
CAPO III – IINDICI DI EDIFICABILITÀ
Art. 64 (Indici di densità in zona agricola)
Art. 65 - Interventi edificatori consentiti nelle zone di rispetto delle strade e delle ferrovie
Art. 65-bis - Salvaguardia dell'ambito aeroportuale
TITOLO IV - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 2 SETTEMBRE 1974, N. 53, LEGGE REGIONALE 3 MARZO 1995, N. 9 E LEGGE REGIONALE 10 APRILE 1995, N. 28
Art. 66 - Modifiche alla legge regionale 2 settembre 1974, n. 53
Art. 67 - Modifiche alla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9
Art. 68 - Modifiche alla legge regionale 10 aprile 1995, n. 28
Art. 69 - Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46
Art. 70 - Abrogazione di norme
Art. 71 - Disposizioni finali e transitorie
Art. 72 - Sanzioni
Art. 73 - Norma finanziaria
TITOLO I – NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO
CAPO I - IL GOVERNO DEL TERRITORIO
SEZIONE I - Disposizioni generali
Artt. 1 – 3
(omissis)
SEZIONE II - La pianificazione
Artt. 4 - 6
(omissis)
SEZIONE III - Gli istituti della pianificazione
Artt. 7 - 9
(omissis)
CAPO II - LA PIANIFICAZIONE REGIONALE
SEZIONE I - Piano urbanistico strategico territoriale
Artt. 10 - 14
(omissis)
SEZIONE II - Il Piano paesaggistico regionale
Artt. 15 - 22
(omissis)
CAPO III – MONITORAGGIO INTEGRATO DEL TERRITORIO
Artt. 23 - 24
(omissis)
CAPO IV - LA PIANIFICAZIONE PROVINCIALE (IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE)
Artt. 25 - 30
(omissis)
TITOLO II – DIRITTI EDIFICATORI ED INTERVENTI STRAORDINARI IN MATERIA EDILIZIA
CAPO I – DEFINIZIONE DELLE QUANTITÀ PREMIALI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 2008, N. 12 ED ALLA LEGGE REGIONALE 18 NOVEMBRE 2008, N. 17
Art. 31 - Definizione del valore convenzionale di cui al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 10 luglio 2008, n. 12
1. Ai fini degli interventi premiali negli Ambiti di Rivitalizzazione Prioritaria (ARP) di cui all’articolo 7 della legge regionale 10 luglio 2008, n. 12 (Norme per i centri storici) la quantità di Superficie Utile Coperta (SUC) derivante dal calcolo di cui agli articoli 8 e 9 della stessa legge regionale è moltiplicata per la somma di coefficienti determinati dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, espressione dei seguenti criteri:
a) classe dimensionale del centro storico;
b) destinazione d'uso;
c) presenza di parcheggi pertinenziali realizzati all'interno dell'ARP in proporzione alla SUC dell'intervento;
d) classificazione dell'edificio oggetto di intervento in base all'articolo 3, comma 2 dell'allegato A alla Delib.G.R. 19 marzo 2007, n. 420 (Disciplina interventi recupero patrimonio edilizio esistente, art. 45, comma 1, lettera b), L.R. n. 1/2004 con il Repertorio dei tipi e elementi ricorrenti nell'edilizia tradizionale);
e) scala dimensionale dell'intervento di cui al comma 2 dell'articolo 8 della L.R. n. 12/2008;
f) valore massimo di abitazioni in stato conservativo normale indicato per il centro storico dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell'Agenzia del Territorio nel semestre precedente all'intervento.
Art. 32 - Determinazione della premialità per interventi in materia di sostenibilità ambientale degli edifici di cui alla legge regionale 18 novembre 2008, n. 17
1. Per la realizzazione di edifici che ottengono la certificazione di sostenibilità ambientale in classe A di cui al Titolo II della legge regionale 18 novembre 2008, n. 17 (Norme in materia di sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi), il comune può prevedere quantità edificatorie premiali attraverso l'incremento, fino ad un massimo del venti per cento, della potenzialità edificatoria stabilita in via ordinaria dallo strumento urbanistico generale, dal piano attuativo o da specifiche normative sul lotto oggetto di intervento, con esclusione degli interventi nelle zone di tipo A ed E di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765). In caso di certificazione in classe B il comune può prevedere quantità edificatorie premiali fino ad un massimo del dieci per cento.
2. Qualora l'interessato intenda avvalersi dei benefici stabiliti dal comune ai sensi del comma 1, richiede al soggetto che rilascia la certificazione di sostenibilità ambientale, un attestato preliminare di conformità del punteggio e della classe di appartenenza del fabbricato con le stesse modalità previste all’articolo 5 della L.R. n. 17/2008. L'attestato preliminare di conformità è trasmesso al comune a cura dell'interessato, ai fini del riconoscimento dei benefici per il rilascio del titolo abilitativo.
3. Il comune, in caso di difformità o inadempienze nella certificazione di sostenibilità ambientale accertate nell'ambito dell'attività di controllo di cui all’articolo 21 della L.R. n. 17/2008, qualora i benefici edilizi ai sensi del comma 2 abbiano determinato incrementi delle potenzialità edificatorie nella realizzazione dell'edificio, applica anche la sanzione pecuniaria massima prevista dall’articolo 8, comma 2 della legge regionale 3 novembre 2004, n. 21 (Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia), con riferimento agli incrementi premiali di superficie utile coperta realizzati.
CAPO II - INTERVENTI STRAORDINARI PER IL RILANCIO DELL’ECONOMIA E FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, STRUTTURALE ED AMBIENTALE DEGLI EDIFICI ESISTENTI
Art. 33 - Finalità e ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente Capo sono volte al miglioramento della funzionalità degli spazi abitativi, produttivi e pertinenziali degli edifici esistenti, assicurando al contempo il conseguimento di più elevati livelli di sicurezza, di efficienza energetica e di qualità architettonica, in coerenza con i caratteri storici, paesaggistici ambientali ed urbanistici delle zone ove tali edifici sono ubicati.
2. Le disposizioni del presente Capo si applicano agli edifici di cui al comma 1, con esclusione di quelli:
a) ricadenti nei centri storici, di cui alle zone di tipo A del decreto ministeriale 1444/1968 e nelle aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta in base a normative statali, regionali o previste dallo strumento urbanistico generale comunale;
b) ricadenti nelle zone agricole e realizzati successivamente al 13 novembre 1997. Per l'ampliamento degli edifici realizzati in data anteriore al 13 novembre 1997 resta fermo il limite di superficie complessiva di quattrocentocinquanta metri quadrati previsto dal comma 1 dell'articolo 35 della L.R. n. 11/2005;
c) ricadenti nelle zone boscate;
d) ricadenti nelle zone a rischio di frana e idraulico di cui agli articoli 14, 15, 28 e 31 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (Piano di bacino Tevere - VI Stralcio funzionale per l'assetto idrogeologico P.A.I.) approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2006 o comunque riferibili a normative di inedificabilità per analoghe situazioni di rischio;
e) ricadenti negli ambiti sottoposti a consolidamento abitati di cui all’articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - Testo A);
f) ricadenti negli ambiti di riserva integrale e di riserva generale orientata dei parchi nazionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), nonché nelle zone "A" concernenti la riserva integrale dei parchi regionali di cui alla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette);
g) classificati come beni culturali ai sensi della Parte seconda del d.lgs. n. 42/2004;
h) classificabili, con le modalità previste dagli articoli 3 e 4 dell'Allegato A della Delib.G.R. n. 420/2007, come edilizia speciale, monumentale o atipica, ordinaria tradizionale prevalentemente integra, ricadenti nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, nonché negli ambiti di cui all’articolo 4, comma 2 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia);
i) eseguiti in assenza di titolo abilitativo e che non abbiano conseguito alla data del 31 marzo 2009 il titolo abilitativo a sanatoria a seguito dell'accertamento di conformità o del condono edilizio. Le superfici realizzate abusivamente per le quali alla data del 31 marzo 2009 sia intervenuta la sanatoria a seguito del condono edilizio, sono sottratte dagli ampliamenti realizzabili ai sensi degli articoli 34, 35 e 36;
l) ricadenti in zone omogenee o ambiti ove le normative e lo strumento urbanistico precludono la possibilità di realizzare ampliamenti o ristrutturazioni che riguardino la completa demolizione e ricostruzione dell'edificio.
3. I comuni, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, possono escludere, con delibera del consiglio comunale, l'applicabilità delle norme di cui agli articoli 34, 35 e 36 o stabilire limiti inferiori di ampliamento per specifici immobili o zone del proprio territorio, in ragione delle caratteristiche paesaggistiche e ambientali, nonché del grado di saturazione edilizia esistente.
4. Ai fini del presente Capo per edificio esistente si intende quello definito ai commi 1 e 3 dell'articolo 22 del Reg. 3 novembre 2008, n. 9 (Disciplina di attuazione dell’art. 12, comma 1, lettere a) e d-bis) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia) - Criteri per regolamentare l'attività edilizia e per il calcolo delle superfici, delle volumetrie, delle altezze e delle distanze relative alla edificazione), i cui lavori siano stati ultimati alla data del 31 marzo 2009, circondato da strade o spazi liberi ed accatastato prima del rilascio del titolo abilitativi per gli interventi consentiti.
5. Gli incrementi della SUC previsti agli articoli 34, 35 e 36 sono consentiti fatte salve le disposizioni del codice civile o eventuali obblighi assunti con atto registrato e trascritto. Gli incrementi della SUC non si cumulano con quelli eventualmente consentiti dagli strumenti urbanistici comunali o da norme regionali.
Art. 34 - Interventi di ampliamento degli edifici a destinazione residenziale
1. Sono consentiti interventi edilizi di ampliamento entro il limite massimo del venti per cento della SUC di ciascuna unità immobiliare e comunque fino al massimo complessivo di settanta metri quadrati, per gli edifici esistenti a destinazione residenziale aventi le seguenti caratteristiche:
a) tipologia unifamiliare o bifamiliare;
b) tipologia diversa da quella di cui alla lettera a) avente SUC non superiore a trecentocinquanta metri quadrati, indipendentemente dal numero delle unità immobiliari.
2. Gli ampliamenti di cui al comma 1, qualora siano realizzati in aderenza e in forma strutturalmente indipendente dall'edificio esistente, sono condizionati alla valutazione della sicurezza dello stesso edificio ai sensi del punto 8.5 del decreto del Ministero delle Infrastrutture 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) ed alla contestuale esecuzione di interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilità sismica.
3. La parte ampliata degli edifici esistenti deve essere realizzata con materiali e secondo tecniche di elevata efficienza energetica definite dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 35 - Interventi di recupero su edifici a destinazione residenziale
1. Gli edifici a destinazione residenziale possono essere demoliti e ricostruiti con un incremento della SUC entro il limite massimo del venticinque per cento di quella esistente.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti purché l'edificio ricostruito consegua la certificazione di sostenibilità ambientale, almeno in classe "B", di cui al disciplinare tecnico approvato in attuazione della L.R. n. 17/2008.
3. Nel caso di interventi sugli edifici di cui al comma 1 costituiti da almeno otto alloggi e SUC di ottocento metri quadrati l'incremento della stessa SUC è destinato, qualora si realizzano nuove unità abitative, almeno per il cinquanta per cento, alla realizzazione di abitazioni di dimensioni non inferiori a sessanta metri quadrati da locare a canone concordato ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) per almeno otto anni.
4. Qualora gli edifici interessati da interventi di demolizione e ricostruzione siano almeno tre e siano ricompresi entro un Piano Attuativo, ovvero un Programma Urbanistico di cui all’articolo 28 della L.R. n. 11/2005, la SUC può essere incrementata complessivamente entro il limite massimo del trentacinque per cento di quella esistente. Tutti gli edifici ricostruiti dovranno conseguire la certificazione di sostenibilità ambientale , almeno in classe B, di cui al disciplinare tecnico approvato in attuazione della L.R. n. 17/2008.
5. Gli interventi di cui ai commi 1 e 4 sono consentiti su edifici residenziali ove sono presenti anche destinazioni d'uso diverse nella misura comunque non superiore al venticinque per cento della SUC esistente. In tali casi l'incremento della SUC è computato esclusivamente con riferimento alla superficie esistente destinata a residenza.
Art. 36 - Interventi di ampliamento di edifici a destinazione produttiva
1. Gli edifici ricadenti nelle zone di tipo D di cui al decreto ministeriale 1444/1968 a destinazione artigianale, industriale e per servizi ad esclusione di quelli alberghieri, extralberghieri, commerciali per medie e grandi strutture di vendita possono essere ampliati ovvero demoliti e ricostruiti con incremento massimo del venti per cento della SUC. Gli interventi sono realizzati a mezzo di piano attuativo con previsioni planovolumetriche da sottoporre a parere della provincia da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta, che interessi una superficie fondiaria di almeno ventimila metri quadrati e che preveda la riqualificazione architettonica e ambientale di tutti gli edifici in essa ricompresi, delle aree e delle relative dotazioni territoriali e funzionali, mediante un progetto unitario da attuare contemporaneamente all'ampliamento degli edifici.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 37 e delle disposizioni inerenti il recupero dell'acqua piovana, di risparmio energetico e di utilizzo di fonti di energia rinnovabile di cui agli articoli 9 e 15, comma 3 della L.R. n. 17/2008.
Art. 37 - Condizioni per gli interventi
1. Fatto salvo quanto stabilito dal d.lgs. n. 42/2004 in materia di vincolo paesaggistico, tutti gli interventi di ampliamento di cui agli articoli 34, 35 e 36 sono subordinati al rispetto delle seguenti condizioni:
a) garantire il miglioramento della qualità architettonica ed ambientale dell'edificio esistente;
b) non superare l'altezza massima consentita dallo strumento urbanistico;
c) mantenere gli allineamenti lungo i fronti stradali e assicurare il rispetto delle disposizioni sulle fasce di rispetto stradali e ferroviarie e sulle distanze minime stabilite dal Reg. n. 9/2008;
d) rispettare le normative tecniche per le costruzioni con particolare riferimento a quelle antisismiche.
2. Gli interventi di demolizione, ricostruzione e ampliamento di cui all’articolo 35, sono subordinati al reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali ai sensi dell’articolo 2, comma 2 della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393) relativamente all'intero edificio, comprensivo dell'ampliamento, nonché al rispetto delle normative vigenti in materia di dotazioni territoriali e funzionali relativamente alle parti ampliate.
Art. 38 - Disposizioni applicative
1. Fatto salvo per gli interventi di cui agli articoli 35, comma 4 e 36, le disposizioni inerenti gli interventi previsti dal presente Capo hanno validità per le istanze di titoli abilitativi presentate al comune e complete della documentazione richiesta dalle normative entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine di cui sopra, gli interventi di cui all’articolo 35 sono consentiti esclusivamente con procedimento edilizio abbreviato di cui all’articolo 18 della L.R. n. 1/2004, mentre quelli previsti agli articoli 34 e 36 con denuncia di inizio attività, fatto salvo l'eventuale piano attuativo. L'istanza è trasmessa al comune con modalità telematica tramite il sistema di gestione del procedimento del comune medesimo o, in alternativa, con posta elettronica certificata.
2. Il piano attuativo, finalizzato alla realizzazione degli interventi di cui al presente Capo, è adottato dalla giunta comunale con tempi di deposito e pubblicazione ridotti della metà.
3. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui al presente Capo si applicano le sanzioni di cui al Titolo I della L.R. n. 21/2004.
4. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 33, comma 3, le disposizioni del presente Capo prevalgono sugli strumenti urbanistici.
TITOLO III – MODIFICHE E ABROGAZIONI
CAPO I - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 FEBBRAIO 2000, N. 13 (DISCIPLINA GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE, DEL BILANCIO, DELL’ORDINAMENTO CONTABILE E DEI CONTROLLI INTERNI DELLA REGIONE DELL’UMBRIA)
Artt. 39 - 43
(omissis)
CAPO II - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 27 (PIANO URBANISTICO TERRITORIALE)
Artt. 44 - 67
(omissis)
CAPO III - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 NOVEMBRE 2008, N. 17 (NORME IN MATERIA DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEGLI INTERVENTI URBANISTICI ED EDILIZI)
Art. 68
(omissis)
CAPO IV - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 FEBBRAIO 2004, N. 1 (NORME PER L’ATTIVITÀ EDILIZIA)
Artt. 69 - 78
(omissis)
CAPO V - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 2004, N. 21 (NORME SULLA VIGILANZA, RESPONSABILITÀ SANZIONI E SANATORIA IN MATERIA EDILIZIA)
Artt. 79 - 83
(omissis)
CAPO VI - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 2005, N. 11 (NORME IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO: PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE)
Artt. 84 - 97
(omissis)
CAPO VII - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 2007, N. 23 (RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE)
Art. 98
(omissis)
CAPO VIII – ABROGAZIONI
Art. 99
CAPO IX – NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 100
(omissis)
Indice
TITOLO I - NORME GENERALI E CONTENUTO DEL PIANO REGOLATORE GENERALE
CAPO I - NORME GENERALI
Art. 1 - Oggetto e finalità
CAPO II - CONTENUTO DEL PIANO REGOLATORE GENERALE
Art. 2 - Definizione e componenti del piano regolatore generale
Art. 3 - Parte strutturale del PRG
Art. 4 - Parte operativa del PRG
Art. 5 - Piano comunale dei servizi
Art. 6 - Situazioni insediative e dotazioni territoriali e funzionali minime
TITOLO II - COPIANIFICAZIONE E APPROVAZIONE DEL PRG
CAPO I - COPIANIFICAZIONE
Art. 7 - Copianificazione del PRG
Art. 8 - Sistema delle conoscenze e delle valutazioni
Art. 9 - Documento programmatico
Art. 10 - Conferenza di copianificazione
Art. 11 - Accordo preliminare di copianificazione
Art. 12 - Partecipazione dei privati
CAPO II - APPROVAZIONE DEL PRG E SUE VARIANTI
Art. 13 - Adozione della parte strutturale del PRG
Art. 14 - Verifica di carattere igienico-sanitario
Art. 15 - Conferenza istituzionale per la formazione del PRG
Art. 16 - Approvazione della parte strutturale del PRG
Art. 17 - Adozione ed approvazione della parte operativa del PRG
Art. 18 - Varianti del PRG
Art. 19 - Assistenza per la formazione del PRG
TITOLO III – ATTUAZIONE DEL PRG
CAPO I – STRUMENTI PER L’ATTUAZIONE DEL PRG
Art. 20 - Piano attuativo e modalità di intervento
Art. 21 - Piano attuativo di iniziativa pubblica
Art. 22 - Piano attuativo di iniziativa privata e mista
Art. 23 - Piano attuativo
Art. 24 - Adozione e approvazione del piano attuativo
Art. 25 - Verifica di carattere igienico-sanitario
Art. 27 - Intervento diretto per i nuovi insediamenti del PRG
Art. 28 - Attuazione del PRG tramite programma urbanistico
Art. 28-bis - Edilizia residenziale sociale
Art. 29 - Perequazione urbanistica
Art. 30 - Compensazioni
Art. 31 - Piano attuativo con modifiche al PRG
CAPO II - NORMEPER IL TERRITORIO AGRICOLO
Art. 32 - Finalità e definizioni
Art. 33 - Disposizioni di carattere generale e competenze dei comuni
Art. 34 - Realizzazione di nuovi edifici
Art. 35 - Interventi relativi agli edifici esistenti
Art. 35-bis - Vincoli
Art. 35-ter - Piano attuativo
TITOLO IV – FUNZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 36 - Funzioni conferite alle province
Art. 37 - Funzioni conferite ai comuni
Art. 38 - Richiesta di atti
TITOLO V - MODIFICHE DI LEGGI
CAPO I - MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 3 MARZO 1995, N. 9
Art. 39 - Modificazione dell’art. 10
Art. 40 - Modificazione dell’art. 12
CAPO II - MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 10 APRILE 1995, N. 28
Art. 41 - Modificazioni e integrazioni dell’art. 16
Art. 42 - Modificazione dell’art. 17
CAPO III - MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 11 APRILE 1997, N. 13
Art. 43 - Modificazione dell’articolo 6
Art. 44 - Sostituzione dell’articolo 7
CAPO IV – MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 3 MARZO 1999, N. 3
Art. 45 - Integrazione dell'articolo 110
CAPO V - MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 27
Art. 46 - Sostituzione dell’art. 9 della L.R. n. 27/2000
Art. 47 - Sostituzione dell’art. 10 della L.R. n. 27/2000
Art. 48 - Integrazioni dell’art. 28 della L.R. n. 27/2000
CAPO VI - MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 18 FEBBRAIO 2004, N. 1
Art. 49 - Integrazioni dell’articolo 4
Art. 50 - Istituzione dell'articolo 5-bis
Art. 51 - Integrazione dell’articolo 8
Art. 52 - Integrazione dell’art. 12
Art. 53 - Modificazioni dell’articolo 20
Art. 54 - Integrazione dell’articolo 21
Art. 55 - Modificazione dell’art. 24
Art. 56 - Modificazioni dell’art. 25
Art. 57 - Integrazione dell’articolo 32
Art. 58 - Modificazioni dell’art. 45
CAPO VII - MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 2004, N. 21
Art. 59 - Modificazione dell’articolo 3
Art. 60 - Modificazioni dell’art. 15
Art. 61 - Integrazioni all’articolo 17
TITOLO VI - NORME REGOLAMENTARI E DI INDIRIZZO
Art. 62 - Norme regolamentari e atti di indirizzo
TITOLO VII – RAPPORTO SULLA PIANIFICAZIONE E POTERI SOSTITUTIVI
Art. 63 - Informazioni
Art. 64 - Rapporto sulla pianificazione territoriale
Art. 65 - Poteri sostitutivi
TITOLO VIII - NORME SPECIALI PER LE AREE TERREMOTATE
CAPO I – RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE TERREMOTATE
Art. 66 - Recupero urbanistico-edilizio
TITOLO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI E FINANZIARIE
CAPO I - NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 67 - Norme transitorie inerenti gli strumenti urbanistici generali comunali
Art. 68 - Norme transitorie inerenti il piano attuativo
Art. 69 - Norme transitorie generali e finali
Art. 70 - Adeguamenti del PRG
CAPO II – INCENTIVI AI COMUNI E DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 71 - Incentivazione di forme associative fra i comuni
Art. 72 - Norma finanziaria
TITOLO X - ABROGAZIONI
Art. 73 – Abrogazioni
Indice
TITOLO I – NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO
CAPO I – IL GOVERNO DEL TERRITORIO
SEZIONE I - Disposizioni generali
Art. 1 – Oggetto
Art. 2 - Definizione di governo del territorio
Art. 3 - Finalità del governo del territorio
SEZIONE II - La pianificazione
Art. 4 - Definizione e finalità della pianificazione
Art. 5 - Le dimensioni della pianificazione
Art. 6 - Le pianificazioni ed i soggetti competenti
SEZIONE III - Gli istituti della pianificazione
Art. 7 - La cooperazione e la concertazione
Art. 8 - La partecipazione dei cittadini
Art. 9 - Modalità attuative di piani e programmi regionali
CAPO II – LA PIANIFICAZIONE REGIONALE
SEZIONE I - Piano urbanistico strategico territoriale
Art. 10 - Finalità del Piano Urbanistico Strategico Territoriale
Art. 11 - Contenuti del Piano Urbanistico Strategico Territoriale
Art. 12 - Elaborati del Piano Urbanistico Strategico Territoriale
Art. 13 - Procedimento di formazione, adozione e approvazione del Piano Urbanistico Strategico Territoriale
Art. 14 - Efficacia e durata del Piano Urbanistico Strategico Territoriale
SEZIONE II - Il Piano paesaggistico regionale
Art. 15 - Finalità e obiettivi del Piano Paesaggistico Regionale
Art. 16 - Contenuti del Piano Paesaggistico Regionale
Art. 17 - Elaborati del Piano Paesaggistico Regionale
Art. 18 - Procedimento di formazione, adozione e approvazione del Piano Paesaggistico Regionale
Art. 19 - Efficacia e norme di salvaguardia del Piano Paesaggistico Regionale
Art. 20 - Durata del Piano Paesaggistico Regionale
Art. 21 - Adeguamento degli strumenti di pianificazione al Piano Paesaggistico Regionale
Art. 22 - Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio
CAPO III – MONITORAGGIO INTEGRATO DEL TERRITORIO
Art. 23 - Istituzione del Sistema Informativo regionale Ambientale e Territoriale
Art. 24 - Funzioni e compiti del Sistema Informativo regionale Ambientale e Territoriale
CAPO IV - LA PIANIFICAZIONE PROVINCIALE (IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE)
Art. 25 - Finalità del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
Art. 26 - Azione di coordinamento delle province
Art. 27 - Elaborati del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
Art. 28 - Copianificazione, formazione e approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
Art. 29 - Efficacia, durata e varianti del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
Art. 30 - Adeguamento del Piano Regolatore Generale al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
TITOLO II – DIRITTI EDIFICATORI ED INTERVENTI STRAORDINARI IN MATERIA EDILIZIA
CAPO I – DEFINIZIONE DELLE QUANTITÀ PREMIALI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 2008, N. 12 ED ALLA LEGGE REGIONALE 18 NOVEMBRE 2008, N. 17
Art. 31 - Definizione del valore convenzionale di cui al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 10 luglio 2008, n. 12
Art. 32 - Determinazione della premialità per interventi in materia di sostenibilità ambientale degli edifici di cui alla legge regionale 18 novembre 2008, n. 17
CAPO II - INTERVENTI STRAORDINARI PER IL RILANCIO DELL’ECONOMIA E FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, STRUTTURALE ED AMBIENTALE DEGLI EDIFICI ESISTENTI
Art. 33 - Finalità e ambito di applicazione
Art. 34 - Interventi di ampliamento degli edifici a destinazione residenziale
Art. 35 - Interventi di recupero su edifici a destinazione residenziale
Art. 36 - Interventi di ampliamento di edifici a destinazione produttiva
Art. 37 - Condizioni per gli interventi
Art. 38 - Disposizioni applicative
TITOLO III – MODIFICHE E ABROGAZIONI
CAPO I - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 FEBBRAIO 2000, N. 13 (DISCIPLINA GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE, DEL BILANCIO, DELL’ORDINAMENTO CONTABILE E DEI CONTROLLI INTERNI DELLA REGIONE DELL’UMBRIA)
Art. 39 - Modifica all’articolo 5
Art. 40 - Modifiche all’articolo 7
Art. 41 - Modifica all’articolo 8
Art. 42 - Modifica all’articolo 9
Art. 43 - Modifica all’articolo 18
CAPO II - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 27 (PIANO URBANISTICO TERRITORIALE)
Art. 44 - Modifica del titolo della L.R. n. 27/2000
Art. 45 - Modifica della denominazione del Titolo I della L.R. n. 27/2000
Art. 46 - Modifica all’articolo 5
Art. 47 - Modifiche all’articolo 7
Art. 48 - Modifiche all’articolo 8
Art. 49 - Modifica all’articolo 12
Art. 50 - Modifica all’articolo 13
Art. 51 - Modifiche all’articolo 15
Art. 52 - Modifiche all’articolo 17
Art. 53 - Modifica all’articolo 22
Art. 54 - Integrazione alla L.R. n. 27/2000
Art. 55 - Modifica all’articolo 25
Art. 56 - Modifica all’articolo 26
Art. 57 - Modifiche all’articolo 29
Art. 58 - Modifica all’articolo 30
Art. 59 - Modifica all’articolo 31
Art. 60 - Modifica all’articolo 34
Art. 61 - Modifica all’articolo 46
Art. 62 - Modifica all’articolo 47
Art. 63 - Modifica all’articolo 50
Art. 64 - Modifica all’articolo 51
Art. 65 - Modifica all’articolo 71
Art. 66 - Modifica all’articolo 72
Art. 67 - Abrogazioni della L.R. n. 27/2000
CAPO III - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 NOVEMBRE 2008, N. 17 (NORME IN MATERIA DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEGLI INTERVENTI URBANISTICI ED EDILIZI)
Art. 68 - Modifica all’articolo 15
CAPO IV - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 FEBBRAIO 2004, N. 1 (NORME PER L’ATTIVITÀ EDILIZIA)
Art. 69 - Modifica all’articolo 4
Art. 70 - Modifica all’articolo 8
Art. 71 - Modifica all’articolo 14
Art. 72 - Modifiche all’articolo 17
Art. 73 - Modifica all’articolo 18
Art. 74 - Modifiche all’articolo 26
Art. 75 - Modifica all’articolo 38
Art. 76 - Modifica all’articolo 39
Art. 77 - Modifiche all’articolo 45
Art. 78 - Modifica all’articolo 46
CAPO V - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 2004, N. 21 (NORME SULLA VIGILANZA, RESPONSABILITÀ SANZIONI E SANATORIA IN MATERIA EDILIZIA)
Art. 79 - Modifiche all’articolo 3
Art. 80 - Modifica all’articolo 5
Art. 81 - Modifica all’articolo 6
Art. 82 - Modifica all’articolo 17
Art. 83 - Modifica all’articolo 18
CAPO VI - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 2005, N. 11 (NORME IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO: PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE)
Art. 84 - Modifica dell’articolo 2
Art. 85 - Modifiche ed integrazioni all’articolo 3
Art. 86 - Modifica all’articolo 9
Art. 87 - Modifica all’articolo 15
Art. 88 - Modifiche ed integrazioni all’articolo 28
Art. 89 - Integrazione alla L.R. n. 11/2005
Art. 90 - Modifiche all’articolo 29
Art. 91 - Modifica all’articolo 32
Art. 92 - Modifiche all’articolo 34
Art. 93 - Modifiche all’articolo 35
Art. 94 - Integrazioni alla L.R. n. 11/2005
Art. 95 - Modifica dell’articolo 62
Art. 96 - Modifica all’articolo 64
Art. 97 - Modifica all’articolo 67
CAPO VII - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 2007, N. 23 (RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE)
Art. 98 - Modifica all’articolo 14
CAPO VIII – ABROGAZIONI
Art. 99 - Abrogazione della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28
CAPO IX – NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 100 - Norme transitorie e finali
Indice
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Sistema della pianificazione territoriale
Art. 3 - Attribuzione alle province di funzioni amministrative in materia urbanistica
Art. 4 - Attribuzione ai comuni di funzioni amministrative in materia di approvazione degli strumenti urbanistici attuativi
Art. 5 - Delega alle province di funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali
Art. 6 - Delega ai comuni di funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali
Art. 7 - Dichiarazione di compatibilità paesistico-ambientale e autorizzazione paesistica
TITOLO II - STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
CAPO I - PIANO PAESISTICO AMBIENTALE REGIONALE
Art. 8 - Contenuti del piano paesistico ambientale regionale
Art. 9 - Elaborati del piano paesistico ambientale regionale
CAPO II - PIANO DI INQUADRAMENTO TERRITORIALE
Art. 10 - Contenuti del piano di inquadramento territoriale
Art. 11 - Elaborati del piano di inquadramento territoriale
CAPO III - PIANI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO PROVINCIALI
Art. 12 - Contenuti dei piani territoriali di coordinamento provinciali
CAPO IV - EFFETTI DELLA PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE
Art. 13 - Attuazione ed efficacia del PPAR, del PIT e dei PTC
CAPO V - PIANO REGOLATORE GENERALE
Art. 14 - Strumenti urbanistici generali comunali
Art. 15 - Contenuti del piano regolatore generale
Art. 16 - Elaborati del piano regolatore generale
Art. 17 - Procedimento semplificato
Art. 18 - Calcolo del dimensionamento del piano regolatore generale e capacità insediativa teorica
Art. 19 - Zone territoriali omogenee
Art. 20 - Piano attuativo per i servizi
Art. 21 - Spazi pubblici per parco, gioco, sport ed attrezzature generali. Distanze minime
TITOLO III - PROCEDIMENTI DI FORMAZIONE DEGLI STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
CAPO I - PIANO PAESISTICO AMBIENTALE REGIONALE
Art. 22 - Procedimento di formazione e pubblicazione del PPAR
Art. 23 - Ulteriori disposizioni per la formazione e pubblicazione del PPAR
CAPO II - PIANO DI INQUADRAMENTO TERRITORIALE
Art. 24 - Procedimento di formazione del PIT
CAPO III - PIANI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO PROVINCIALI
Art. 25 - Procedimento di formazione e pubblicazione del PTC
CAPO IV - PIANO REGOLATORE GENERALE
Art. 26 - Approvazione degli strumenti urbanistici comunali, dei regolamenti edilizi e delle relative varianti
Art. 26 bis - Varianti agli strumenti urbanistici
Art. 27 (Determinazione della provincia in ordine al piano regolatore generale)
Art. 28 (Approvazione del piano regolatore generale con modifiche)
Art. 29 (Restituzione)
TITOLO IV - STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI
Art. 30 - Adozione e approvazione degli strumenti urbanistici attuativi
Art. 31 - Contenuto degli strumenti urbanistici attuativi
Art. 32 - Comparti edificatori
Art. 33 - Contenuto dei piani di lottizzazione
Art. 34 - Elaborati degli strumenti urbanistici attuativi
Art. 35 (Riepilogo informativo statistico)
Art. 36 - Pareri obbligatori
Art. 37 - Piani attuativi concernenti zone sottoposte a tutela paesaggistica
TITOLO V - MISURE DI SALVAGUARDIA
Art. 38 - Misure di salvaguardia del PPAR, del PIT e dei PTC
Art. 39 - Misure di salvaguardia degli strumenti urbanistici comunali
Art. 40 - Norme speciali
TITOLO VI - PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE
Art. 41 - Funzione del PPA
Art. 42 - Validità del PPA
Art. 43 - Comuni obbligati
Art. 44 - Contenuti del PPA
Art. 45 - Elaborati tecnici
Art. 46 - Procedure
Art. 47 - Varianti al PPA ed approvazione dei programmi successivi
Art. 48 - Potere sostitutivo
Art. 49 - Notizie al pubblico
Art. 50 - Espropriazione
Art. 51 - Rilascio delle concessioni
TITOLO VII - STRUTTURE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Art. 52 - Fondo per l’esercizio delle funzioni attribuite e delegate alle province
Art. 53 - Fondo regionale di finanziamento per gli strumenti di pianificazione delle province e dei comuni
Art. 54 (Comitato regionale per il territorio)
Art. 55 - Comitato provinciale per il territorio
Art. 56 - Riunioni dei comitati
Art. 57 (Funzioni del comitato regionale)
Art. 58 - Funzioni del comitato provinciale
Art. 59 - Funzionamento dei comitati
Art. 60 - Conferenza dei comitati per il territorio
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLE BELLEZZE NATURALI
Art. 61 - Organi comunali
Art. 62 - Pareri della soprintendenza
Art. 63 - Elenchi delle cose e località da sottoporre a tutela
Art. 64 - Piani territoriali paesistici
Art. 65 - Rinvio a norme statali
Art. 66 - Proventi delle sanzioni
TITOLO IX - CONCESSIONE EDILIZIA
Art. 67 - Concessione gratuita per gli imprenditori agricoli a titolo principale
Art. 68 - Limiti alle concessioni in deroga
Art. 69 - Mancato rilascio della concessione
Art. 70 - Decadenza della concessione
TITOLO X - ONERI DI URBANIZZAZIONE
Art. 71 - Riduzione degli oneri di urbanizzazione
Art. 72 - Adeguamento del contributo per le opere di urbanizzazione
TITOLO XI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 73 - Direttive
Art. 74 - Disposizione finale
Art. 75 - Norma transitoria
Art. 75 bis - Cartografia, norma transitoria
Art. 76 - Disposizioni finanziarie
Art. 77 - Abrogazione di norme
Art. 78 - Dichiarazione d’urgenza
ALLEGATO 1 - Elenco dei comuni esonerati dal PPA ai sensi dell’articolo 43 della presente legge
Nota. Gli articoli con la rubrica tra parentesi sono stati abrogati.
Art. 1 - Finalità
1. La Regione, in attuazione dell’intesa tra Stato, Regioni ed enti locali del 1° aprile 2009 sull’atto concernente misure per il rilancio dell’economia attraverso l’attività edilizia, promuove misure straordinarie e urgenti finalizzate a sostenere la messa in sicurezza e/o riduzione del rischio sismico e idrogeologico nonché la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente dal punto di vista della qualità architettonica e dell’efficienza energetica, mediante l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile e delle tecniche costruttive della bioedilizia, coerentemente con le caratteristiche storiche, architettoniche, paesaggistiche e ambientali ed urbanistiche delle zone ove tali immobili sono ubicati.
Art. 2 - Interventi edilizi di ampliamento degli edifici esistenti
1. Per le finalità di cui all’articolo 1 è consentito l’ampliamento degli edifici esistenti, con tipologia unifamiliare o bifamiliare ad uso residenziale e/o uffici o comunque di volumetria non superiore a 1000 metri cubi, ultimati entro la data del 31 dicembre 2009, purché risultino realizzati sulla base di un regolare titolo abilitativo edilizio ove previsto, siano stati dichiarati per l’iscrizione al catasto e purché al momento del rilascio del titolo abilitativo edilizio relativo agli interventi di cui al presente articolo siano in regola con il pagamento della TARSU o della TIA e dell’ICI alla data della presentazione dell’istanza di cui all’articolo 6. L’ampliamento è consentito nei limiti del 20 per cento del volume esistente, per ogni unità immobiliare, a condizione che lo stesso ampliamento sia armonizzato in un progetto unitario con il restante edificio.
2. I nuovi volumi realizzati ai sensi del presente articolo non possono eccedere il limite di 200 metri cubi per l’intero corpo di fabbrica, risultante alla data del 31 dicembre 2009, suddivisibili proporzionalmente al volume di ogni singola unità immobiliare.
3. Gli interventi sono ammessi in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, purché nel rispetto delle distanze minime stabilite da norme legislative vigenti ed in conformità alla normativa antisismica.
4. Gli interventi possono riguardare esclusivamente edifici legittimamente realizzati. Sono esclusi gli immobili che hanno usufruito di condono edilizio salvo quelli oggetto di accertamento di conformità di cui all’articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, introdotto dall’articolo 1 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37.
5. L’ampliamento è realizzabile in aderenza a fabbricati esistenti sullo stesso livello di piano e/o in sopraelevazione.
6. L’ampliamento in sopraelevazione è consentito esclusivamente quale recupero ad uso abitativo o uffici, anche con eventuale ampliamento allo stesso livello di volumi accessori e/o pertinenziali già regolarmente realizzati alla data del 31 dicembre 2009.
7. Gli interventi sono subordinati alle verifiche delle condizioni statiche dell’intero edificio ed all’eventuale adeguamento strutturale in caso di mancato rispetto dei vigenti criteri di sicurezza antisismica.
Art. 3 - Interventi per favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente
1. Per la finalità di cui all’articolo 1 è consentita la demolizione e ricostruzione degli edifici residenziali, ultimati entro la data del 31 dicembre 2009, purché risultino realizzati sulla base di un regolare titolo abilitativo edilizio ove previsto, siano stati dichiarati per l’iscrizione al catasto e siano in regola con il pagamento della TARSU o della TIA e dell’ICI alla data della presentazione dell’istanza di cui all’articolo 6.
2. Al fine di favorire la realizzazione degli interventi, sono consentiti interventi di integrale demolizione e ricostruzione, anche su area di sedime diversa, ricadente all’interno della stessa area di proprietà, intesa come insieme di particelle catastalmente contigue senza soluzione di continuità e appartenenti allo stesso proprietario, purché non interessino aree per attrezzature discendenti dallo strumento urbanistico vigente o adottato o aree gravate da vincoli di inedificabilità previsti dalla vigente normativa statale e regionale.
3. Gli interventi possono prevedere aumenti fino al 25 per cento del volume degli edifici ad uso residenziale, con obbligo di utilizzare le tecniche costruttive della bioedilizia. Il suddetto limite è incrementato del 10 per cento, per un aumento complessivo fino al 35 per cento, qualora siano adottati sistemi che utilizzino fonti di energie rinnovabili che consentano l’autonomia energetica degli edifici.
4. Gli interventi sono ammessi in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, purché nel rispetto delle distanze minime stabilite da norme legislative vigenti ed in conformità alla normativa antisismica.
5. Nel caso di ricostruzione dell’edificio su area di sedime diversa, all’interno della stessa area di proprietà, la superficie originariamente occupata dal fabbricato demolito deve essere sistemata a verde privato e/o prevedere parcheggi a servizio dello stesso, nel rispetto di eventuali vincoli esistenti, con apposizione di vincolo di inedificabilità. In ogni caso la superficie originariamente occupata dal fabbricato deve essere sistemata con materiale e tecniche che garantiscano la permeabilità del terreno.
6. Gli immobili oggetto degli interventi di cui al presente articolo mantengono la destinazione urbanistica preesistente, fatti salvi i cambi di destinazione d’uso autorizzabili dai comuni.
7. Con decreto dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, emanato entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, sono definite le caratteristiche tecniche per gli interventi di bioedilizia di cui al comma 3.
Art. 4 - Oneri concessori
1. Per gli interventi di cui all’articolo 2, gli oneri concessori sono commisurati al solo ampliamento e ridotti del 20 per cento. La riduzione è pari al 30 per cento nel caso di edificio o unità immobiliari destinati a prima abitazione del proprietario o dell’avente titolo. Per le famiglie il cui nucleo, alla data del 31 dicembre 2009, è composto da più di cinque persone e per quelle che abbiano una o più persone a carico con disabilità riconosciuta dagli organismi preposti, gli oneri concessori sono commisurati al solo ampliamento e ridotti del 50 per cento.
2. Per gli interventi di cui all’articolo 3, gli oneri concessori sono ridotti del 50 per cento.
3. La realizzazione di interventi di cui all’articolo 3 relativi a edifici adibiti a prima abitazione di giovani coppie di età non superiore a trentacinque anni ed entro cinque anni dalla data di matrimonio, dà diritto ad un’ulteriore riduzione degli oneri concessori del 50 per cento.
4. I comuni istituiscono nel proprio bilancio apposito capitolo di spesa con destinazione vincolata, ove far confluire le somme derivanti dal pagamento degli oneri di concessione introitati in attuazione della presente legge.
5. Le somme iscritte nel capitolo istituito ai sensi del comma 4 sono finalizzate esclusivamente alla riqualificazione, messa in sicurezza, risparmio idrico ed energetico del patrimonio edilizio comunale e alla realizzazione di aree a verde pubblico, di parcheggi ed all’eliminazione di superfetazioni. Per le predette finalità ogni anno i comuni, in sede di approvazione dei bilanci di previsione, qualora risultino iscritte somme nel capitolo di cui al comma 4, presentano e realizzano appositi progetti, distinti per le diverse categorie di interventi di cui al presente comma.
Art. 5 - Elenchi
1. I comuni istituiscono e aggiornano l’elenco degli interventi autorizzati ai sensi della presente legge.
2. I comuni, ai fini del comma 1, per il periodo di vigenza degli effetti prodotti dalla presente legge, anche per evitare che, mediante interventi successivi, siano superati i limiti fissati dalla presente legge, hanno l’obbligo di effettuare e documentare con apposita relazione annuale da inviare all’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, entro il termine perentorio del mese di febbraio, almeno il venti per cento di controllo a campione degli interventi di cui agli articoli 2 e 3. Il controllo a campione deve effettuarsi perentoriamente ogni semestre.
3. Nei casi di omissione da parte dei comuni, l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente provvede in via sostitutiva con la nomina di un commissario ad acta il quale seleziona i casi da sottoporre a verifica e controllo a campione.
4. La mancata o omessa vigilanza costituisce, per il dirigente preposto, elemento negativo di giudizio in sede di valutazione per il raggiungimento degli obiettivi.
5. I comuni, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal 31 dicembre 2011, con proprio atto deliberativo, allo scopo di integrare i dati del quadro conoscitivo della propria pianificazione urbanistica, verificano gli ampliamenti volumetrici richiesti ai sensi delle disposizioni di cui alla presente legge e valutano eventuali esigenze di integrazione delle dotazioni territoriali e dei servizi pubblici che risultino necessari.
6. Gli interventi possono essere autorizzati una sola volta sul medesimo immobile.
Art. 6 - Semplificazione e snellimento delle procedure
1. Gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 sono subordinati al rilascio della concessione edilizia prevista dall’articolo 36 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 ovvero alla denuncia di inizio attività di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Le istanze relative agli interventi sono presentate entro ventiquattro mesi dal termine fissato al comma 4 e sono corredate, a pena di inammissibilità, dal titolo abilitativo edilizio ove previsto relativo all’immobile oggetto di intervento, rilasciato o concretizzatosi antecedentemente alla data di presentazione dell’istanza.
3. L’istanza è corredata da quietanza di versamento delle spese di istruttoria, il cui ammontare complessivo e la cui articolazione temporale sono stabiliti da ciascun comune con determina sindacale emanata entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.
4. I comuni, con delibera consiliare, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono motivatamente escludere o limitare l’applicabilità delle norme di cui agli articoli 2 e 3 ad immobili o zone del proprio territorio o imporre limitazioni e modalità applicative, sulla base di specifiche ragioni di carattere urbanistico, paesaggistico e ambientale.
Art. 7 - Misure di prevenzione sismica
l. L’adozione di sistemi di isolamento e/o dissipazione sismica nelle nuove costruzioni comporta una riduzione pari al 20 per cento degli oneri concessori che si aggiunge a quella prevista dall’articolo 4. La medesima riduzione si applica anche nel caso di adozione di tali sistemi nell’ambito di interventi sul patrimonio edilizio esistente.
Art. 8 - Misure compensative per favorire la realizzazione di aree a verde pubblico e parcheggi
1. Nelle aree di proprietà privata, per le quali lo strumento urbanistico vigente preveda la destinazione di verde pubblico anche attrezzato, sia di quartiere che territoriale, nonché nelle zone agricole purché ricadenti all’interno della perimetrazione dei centri urbani, è consentita la realizzazione, da parte dei privati, di uno o più piani interrati di proprietà privata, destinati esclusivamente a parcheggio, a condizione che sia realizzato in superficie il verde pubblico da cedere gratuitamente al comune.
2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere attuati anche parzialmente, per singoli lotti.
3. Quanto previsto dal presente articolo si attua con le seguenti condizioni e modalità:
a) l’altezza di interpiano non sia superiore a 3,5 metri e tutti i piani siano interrati su tutti i fronti, con l’esclusione delle rampe di accesso e di eventuali scale ed impianti di servizio e/o di emergenza;
b) la realizzazione del manufatto interrato sia tale da consentire che le soprastanti opere a verde pubblico anche attrezzato siano eseguite secondo uno specifico progetto del verde che preveda la piantumazione di alberi di alto fusto;
c) antecedentemente al rilascio della concessione edilizia sia stipulato l’atto pubblico di obbligo alla cessione gratuita dell’area a verde pubblico anche attrezzato, di vincolo permanente alla destinazione a parcheggio nonché l’obbligo a realizzare le opere a verde pubblico anche attrezzato come da progetto. L’atto d’obbligo e la relativa trascrizione costituiscono parte integrante della concessione edilizia;
d) la mancata realizzazione delle opere a verde entro sei mesi dalla ultimazione dei parcheggi determina il diniego del rilascio del certificato di agibilità e autorizza il comune ad intraprendere le iniziative per l’acquisizione dei manufatti. Il medesimo effetto consegue alla mancata formalizzazione della cessione delle opere a verde entro tre mesi dalla realizzazione delle opere stesse per fatto e colpa dell’istante. È in ogni caso vietato l’utilizzo dei parcheggi prima della avvenuta cessione delle aree a verde.
4. Per le opere di cui al presente articolo non si applica la procedura di cui all’articolo 2, comma 5, della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17.
Art. 9 - Norme in materia di rendimento energetico degli edifici
1. Al fine di assicurare il rendimento energetico degli edifici, per le nuove costruzioni trovano applicazione le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche ed integrazioni e del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009.
2. La Regione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, richiede, ai sensi del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, la registrazione di un marchio di qualità ambientale ed energetica per gli edifici realizzati con i criteri di cui al comma 1, da esporre con apposita targa all’esterno dell’edificio, sia pubblico che privato, a fianco del numero civico.
3. I concessionari del marchio di qualità provvedono alla corretta tenuta della targa esposta all’esterno dell’edificio e alla documentazione a corredo.
4. I comuni istituiscono un registro contenente l’elenco degli edifici che godono della certificazione energetica e del relativo marchio. Gli elenchi sono resi pubblici e sono pubblicati nei siti web di ogni comune.
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione promuove una conferenza di servizi al fine di definire i contenuti relativi alla realizzazione degli interventi di installazione di impianti fotovoltaici negli edifici ricadenti nei centri storici, mediante l’esclusiva utilizzazione di impianti tecnologici innovativi, a basso o nullo impatto ambientale.
Art. 10 - Ampliamento, demolizione e ricostruzione di edifici adibiti ad uso diverso dall’abitazione
l. Ai fini della sostituzione e rinnovamento del patrimonio edilizio esistente alla data del 31 dicembre 2009, con destinazione d’uso non residenziale, sono consentiti interventi di ampliamento nei limiti del 15 per cento della superficie coperta e comunque per una superficie non superiore a 400 metri quadrati di superficie coperta. Sono altresì consentiti interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento nei limiti del 25 per cento della superficie coperta e comunque per una superficie non superiore a 400 metri quadrati di superficie coperta. I suddetti limiti sono incrementati del 10 per cento qualora siano adottati sistemi che utilizzino fonti di energie rinnovabili che consentano l’autonomia energetica degli edifici.
2. Gli interventi di cui al comma 1 non possono riguardare edifici a carattere alberghiero, turistico-ricettivo e commerciali di qualunque dimensione e in ogni caso devono ricadere nelle zone territoriali omogenee classificate ‘D’ dagli strumenti urbanistici generali ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 o nei piani regolatori delle aree di sviluppo industriale di cui alla legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1.
3. Gli interventi di cui al comma 1 sono ammessi, in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati, purché nel rispetto delle distanze minime stabilite da norme legislative vigenti ed in conformità alla normativa antisismica.
4. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere effettuati entro i limiti di altezza degli edifici esistenti.
Art. 11 - Ambito di applicazione
1. Ferme restando le esclusioni e le limitazioni riguardanti le tipologie di aree indicate nei precedenti articoli, le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 10, in deroga alle previsioni dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici comunali, si applicano anche agli edifici soggetti a specifiche forme di vincolo, a condizione che gli interventi possano essere autorizzati ai sensi della normativa vigente dagli enti preposti alla tutela del vincolo stesso.
2. Gli interventi previsti dalla presente legge non possono riguardare:
a) le zone di tutela naturalistica, il sistema forestale e boschivo, gli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi di acqua e le zone di tutela della costa e dell’arenile, come perimetrati nel piano territoriale paesistico regionale (PTPR) ovvero nei piani provinciali e comunali che abbiano provveduto a darne attuazione;
b) l e zone interne alle aree ‘A’ e ‘B’ dei parchi regionali e le aree delle riserve naturali, ad esclusione dei territori ricompresi all’interno delle zone ‘D’ dei parchi regionali e delle preriserve. Per gli interventi realizzabili ai sensi della presente lettera i limiti massimi di incremento volumetrico previsto sono ridotti di un terzo. Detti interventi sono soggetti al preventivo nulla osta dell’ente competente;
c) le fasce di rispetto dei territori costieri, dei boschi, delle foreste e dei parchi archeologici;
d) le aree interessate da vincolo assoluto di inedificabilità, salvo quanto previsto dall’articolo 8;
e) le zone del demanio statale, regionale, provinciale e comunale;
f) gli immobili oggetto di condono edilizio nonché di ordinanza di demolizione, salvo quelli oggetto di accertamento di conformità di cui all’articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, introdotto dall’articolo 1 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37;
g) gli immobili privati situati su aree demaniali di proprietà dello Stato, Regione, provincia e comune;
h) gli immobili tutelati ai sensi di quanto previsto dalla parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
i) gli immobili ricadenti nelle aree a pericolosità e/o rischio idrogeologico elevato o molto elevato, come classificate nel vigente Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico di cui all’articolo 130 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, al momento della presentazione dell’istanza;
j) le zone A come definite e perimetrate dagli strumenti urbanistici ai sensi di quanto previsto dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
k) le aree di danno degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, qualora gli edifici risultino non compatibili con i criteri di sicurezza definiti dal decreto ministeriale 9 maggio 2001 del Ministro dei lavori pubblici.
Art. 12 - Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Indice
TITOLO I - FINALITÀ E PRINCIPI GENERALI
CAPO I - FINALITÀ
Art. 1 – Scopo
Art. 2 - Finalità delle attività di governo del territorio e definizioni
CAPO II - PRINCIPI GENERALI E SOGGETTI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA REGIONALE
Art. 3 - Pianificazione territoriale ed urbanistica
Art. 4 - Funzioni e compiti amministrativi
Art. 5 - Trasparenza, partecipazione, informazione e cooperazione istituzionale
Art. 6 - Soggetti della pianificazione territoriale ed urbanistica
TITOLO II - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
CAPO I - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE
Art. 7 - Pianificazione territoriale regionale
Art. 8 - Strumenti della pianificazione territoriale regionale
Art. 9 - Contenuti del PTRG
Art. 10 - Formazione ed adozione del PTRG
Art. 11 - Aggiornamento e variazione del PTRG
Art. 12 - Piani regionali di settore
Art. 13 - Efficacia del PTRG e dei piani regionali di settore
Art. 14 - Particolare efficacia del PTRG
Art. 15 - Relazione sullo stato della pianificazione
Art. 16 - Comitato regionale per il territorio
Art. 17 - Sistema informativo territoriale regionale
CAPO II - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROVINCIALE
Art. 18 - Pianificazione territoriale provinciale
Art. 19 - Strumenti della pianificazione territoriale provinciale
Art. 20 - Contenuti del PTPG
Art. 20 bis - Conferenza di pianificazione
Art. 21 - Adozione e verifica del PTPG
Art. 22 - Aggiornamenti e variazioni del PTPG
Art. 23 - Piani provinciali di settore
Art. 24 - Efficacia del PTPG
Art. 25 - Misure di salvaguardia
Art. 26 (Organismi consultivi provinciali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica)
CAPO III - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA
Art. 27 - Pianificazione territoriale della Città metropolitana di Roma
TITOLO III - PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE
CAPO I - STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE E PIANO URBANISTICO COMUNALE GENERALE
Art. 28 - Strumenti della pianificazione urbanistica comunale
Art. 29 - Contenuti del PUCG - Disposizioni strutturali
Art. 30 - Contenuti del PUCG - Disposizioni programmatiche
Art. 31 - Specifica efficacia delle disposizioni programmatiche
Art. 32 - Conferenza di pianificazione
Art. 33 - Adozione e verifica del PUCG
Art. 34 - Aggiornamento e variazione del PUCG
Art. 35 - Efficacia del PUCG
Art. 36 - Misure di salvaguardia
Art. 37 - Relazione geologica, agro-pedologica, archeologica e di uso dei suoli
Art. 38 - PUCG in forma associata
CAPO II - PIANI URBANISTICI OPERATIVI COMUNALI
Art. 39 - Contenuti del PUOC
Art. 40 - Divieto di PUOC in variante
Art. 41 - Soggetti abilitati a redigere il PUOC
Art. 42 - Formazione ed adozione dei PUOC
Art. 43 - Efficacia del PUOC
Art. 44 - Contenuti e particolare efficacia dei PUOC
Art. 45 - Relazione sullo stato della pianificazione urbanistica comunale
CAPO III - ATTUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA
Art. 46 - Attuazione degli strumenti di pianificazione urbanistica previa espropriazione degli immobili
Art. 47 - Società di trasformazione urbana
Art. 48 - Attuazione dei PUOC mediante comparti edificatori
Art. 49 - Accordi di programma
Art. 50 - Decadenza dei vincoli
Art. 50 bis - Norme di semplificazione concernenti le varianti urbanistiche per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità
TITOLO IV - TUTELA E DISCIPLINA DELL’USO AGRO-FORESTALE DEL SUOLO
CAPO I - INDIRIZZI PER LA REDAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI
Art. 51 – Finalità
Art. 52 - Assetto agro-forestale del territorio
Art. 53 (Indirizzi per la redazione dei PUCG)
Art. 53 bis - Indirizzi per la redazione dei regolamenti edilizi
CAPO II - EDIFICAZIONE IN ZONA AGRICOLA
Art. 54 - Trasformazioni urbanistiche in zona agricola
Art. 55 - Edificazione in zona agricola
Art. 56 - Insediamenti residenziali estensivi
Art. 57 - Piani di utilizzazione aziendale
Art. 58 - Vincolo di inedificabilità
TITOLO V - TUTELA E RECUPERO DEGLI INSEDIAMENTI URBANI STORICI
CAPO I - FINALITÀ
Art. 59 - Finalità
Art. 60 - Definizione degli insediamenti urbani storici aggregati o centri storici e degli insediamenti storici puntuali
CAPO II - PROGRAMMAZIONE REGIONALE
Art. 61 - Programma pluriennale regionale di intervento per gli insediamenti urbani storici
TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
CAPO I - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 62 - Primo PTRG
Art. 63 - Verifica di compatibilità dei piani regionali di settore esistenti
Art. 63 bis - Primo PTPG e prima verifica di compatibilità del PUCG
Art. 64 - Disposizioni transitorie per la Città metropolitana di Roma
Art. 65 - Termini per l’adozione dei PUCG
Art. 65 bis - Disposizioni transitorie per le zone agricole
Art. 66 - Applicazione transitoria delle vigenti leggi urbanistiche
Art. 66 bis - Disposizioni transitorie per la formazione ed approvazione dello strumento urbanistico generale del Comune di Roma
Art. 67 - Disposizioni transitorie per il comitato
CAPO II - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 68 - Compatibilità urbanistico-territoriale ed ambientale degli interventi ed opere di interesse regionale e provinciale
Art. 69 - Istruzioni tecniche per la redazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica subregionali
Art. 70 - Criteri generali per l’adozione dei regolamenti edilizi
Art. 71 - Regolamenti edilizi
Art. 72 - Criteri per i PUCG per la stima dei fabbisogni di spazi per le diverse funzioni
Art. 73 - Sportello urbanistico
Art. 74 - Poteri sostitutivi
Art. 75 - Collaborazione fra le strutture tecniche
Art. 76 - Convenzioni tra enti pubblici e privati
Art. 77 - Disposizione finale
Art. 78 – Abrogazioni
Art. 79 - Risorse per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di territorio ed urbanistica
Art. 80 - Dichiarazione d'urgenza
Nota. Gli articoli con la rubrica tra parentesi sono stati abrogati.
Art. 1 - Finalità generali
1. La presente legge, anche in attuazione dell'Intesa espressa dalla Conferenza Unificata in data 1° aprile 2009, promuove un'azione straordinaria dei soggetti pubblici e privati per conseguire la massima valorizzazione e utilizzazione del patrimonio edilizio ed urbanistico presente nel territorio lombardo e per rispondere anche ai bisogni abitativi delle persone e delle famiglie, attraverso la tempestiva ed urgente riqualificazione dello stesso, nel rispetto dei suoi caratteri identitari, contestualmente contribuendo al rilancio del comparto economico interessato.
Art. 2 - Utilizzo del patrimonio edilizio esistente
1. È consentito il recupero edilizio e funzionale di edifici o porzioni di edifici ultimati alla data del 31 marzo 2005 e non ubicati in zone destinate dagli strumenti urbanistici vigenti all'agricoltura o ad attività produttive, anche in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi, comportante:
a) la utilizzazione delle volumetrie e delle superfici edilizie per destinazioni residenziali ovvero per altre funzioni ammesse dagli strumenti urbanistici;
b) la utilizzazione delle volumetrie edilizie in seminterrato, per destinazioni accessorie alla residenza, per attività economiche ammesse dagli strumenti urbanistici, nonché per attività professionali.
Per gli edifici con attività economiche in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge, gli interventi edilizi consentiti non possono comportare modificazione della destinazione d'uso.
2. Nelle aree destinate all'agricoltura è consentito il recupero edilizio e funzionale, sino ad un massimo di 600 metri cubi, di edifici assentiti prima del 13 giugno 1980, per destinazioni residenziali a esclusiva utilizzazione da parte del proprietario, del nucleo familiare dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda agricola, per destinazioni ricettive non alberghiere e per uffici e attività di servizio compatibili, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi.
3. Gli interventi edilizi consentiti in base al presente articolo non possono comportare la totale demolizione e ricostruzione dell'edificio e devono rispettare i caratteri dell'architettura, del paesaggio e degli insediamenti urbanistici del territorio, nonché i requisiti previsti dai provvedimenti regionali in materia di efficienza energetica in edilizia, di cui agli articoli 9 e 25 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente).
4. Gli interventi di cui al presente articolo sono realizzati sulla base di denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), ovvero di permesso di costruire ai sensi dell'articolo 38 della medesima legge regionale, rispettivamente da presentare o richiedere entro diciotto mesi decorrenti dalla data indicata all'articolo 6.
Art. 3 - Facoltà di ampliamento e sostituzione degli edifici esistenti
1. All'esterno dei centri storici e delle zone individuate dagli strumenti urbanistici vigenti quali nuclei urbani di antica formazione è consentito, anche in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti medesimi, vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi, l'ampliamento di edifici in tutto residenziali ultimati alla data del 31 marzo 2005:
a) uni-bifamiliari, in misura non superiore al 20 per cento della volumetria esistente alla medesima data e in ogni caso non superiore a 300 metri cubi per ogni unità immobiliare residenziale preesistente;
b) diversi dai casi di cui alla lettera a) e comunque di volumetria non superiore a 1.200 metri cubi, in misura non superiore al 20 per cento della volumetria esistente alla medesima data.
2. L'ampliamento di cui al comma 1 è consentito qualora vi sia una diminuzione certificata, riferita alla porzione di edificio esistente, superiore al 10 per cento del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale. Tale diminuzione non è richiesta per gli edifici il cui fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale sia inferiore al rispettivo valore limite previsto, per gli edifici di nuova costruzione, dai provvedimenti regionali di cui agli articoli 9 e 25 della l.r. 24/2006. A conclusione dell'intervento il proprietario deve dotarsi dell'attestato di certificazione energetica dell'intero edificio.
3. All'esterno dei centri storici e delle zone individuate dagli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, quali nuclei urbani di antica formazione è consentita, anche in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti medesimi vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi, la sostituzione degli edifici in tutto residenziali esistenti con un nuovo organismo edilizio di volumetria incrementata fino al 30 per cento della volumetria esistente, subordinatamente a una diminuzione certificata del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale del nuovo edificio superiore al 30 per cento rispetto al rispettivo valore limite previsto dai provvedimenti regionali di cui agli articoli 9 e 25 della l.r. 24/2006. La disciplina di cui al presente comma si applica anche agli edifici parzialmente residenziali e a quelli non residenziali ubicati in zone a prevalente destinazione residenziale, che possono essere sostituiti con nuovi edifici, destinati esclusivamente a residenza, di volumetria non superiore a quella esistente, di altezza non superiore al massimo tra il valore esistente e quello ammesso dallo strumento urbanistico, vigente o adottato, e con un rapporto di copertura maggiorato fino al 25 per cento rispetto a quello previsto dallo strumento stesso per le zone residenziali in cui gli edifici sono inseriti.
4. All'interno dei centri storici e delle zone individuate dagli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, quali nuclei urbani di antica formazione, è consentita la sostituzione di singoli edifici esistenti, aventi destinazione esclusivamente residenziale, non coerenti con le caratteristiche storiche, architettoniche, paesaggistiche e ambientali dei suddetti centri e nuclei. La sostituzione, come disciplinata al comma 3, primo periodo, è subordinata al parere delle commissioni regionali di cui all'articolo 78 della l.r. 12/2005, vincolante se reso in senso negativo. Il parere è formulato entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali si intende reso in senso negativo.
5. È ammessa, nei limiti quantitativi e alle condizioni di cui al comma 3, primo periodo, la sostituzione di edifici industriali e artigianali esistenti nelle aree classificate nello strumento urbanistico comunale a specifica destinazione produttiva secondaria, se individuate dai comuni, con motivata deliberazione, entro il termine perentorio del 15 ottobre 2009.
6. L'incremento consentito in base ai commi 3, primo periodo, e 5 è elevato al 35 per cento nel caso di interventi che assicurino un congruo equipaggiamento arboreo per una porzione non inferiore al 25 per cento del lotto interessato ovvero con la costituzione di quinte arboree perimetrali, secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
7. Gli interventi ammessi ai sensi dei commi da 1 a 6 non possono essere realizzati cumulativamente. I medesimi interventi, fatta eccezione per quelli disciplinati dal comma 3, secondo periodo, non possono determinare il superamento dell'indice fondiario e del rapporto di copertura previsti dallo strumento urbanistico, vigente o adottato, di più del 50 per cento, nonché il superamento di quattro metri dell'altezza massima consentita dallo stesso o, in alternativa, possono confermare la volumetria esistente. Agli incrementi volumetrici di cui ai commi da 1 a 6 si applica quanto previsto dall'articolo 2, comma 1-ter, della legge regionale 20 aprile 1995, n. 26 (Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie e dei rapporti di copertura limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e orizzontali per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo acustica o di inerzia termica).
8. Gli interventi di cui al presente articolo possono essere realizzati sulla base di denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 42 della l.r. 12/2005, ovvero di permesso di costruire, ai sensi dell'articolo 38 della medesima legge regionale, ad eccezione degli interventi di cui al comma 4 e di quelli da realizzare nei comuni classificati in zona sismica 2 e 3 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003, n. 3274, e delle successive disposizioni regionali attuative, che sono in ogni caso subordinati all'acquisizione del permesso di costruire ai sensi dell'articolo 38 della l.r. 12/2005.
9. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo le denunce di inizio attività o le richieste di permesso di costruire devono essere presentate entro diciotto mesi decorrenti dalla data indicata all'articolo 6.
10. Gli interventi di cui al presente articolo devono essere progettati e realizzati nel rispetto della normativa antisismica vigente e sono soggetti alle verifiche sismiche e ai controlli di cui alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.
Art. 4 - Riqualificazione di quartieri di edilizia residenziale pubblica
1. In alternativa a quanto previsto dall'articolo 3, i soggetti pubblici proprietari di edifici di edilizia residenziale pubblica, nei quartieri E.R.P. esistenti alla data del 31 marzo 2005, ovvero nelle altre aree previste dall'articolo 25, comma 8 sexies, della l.r. 12/2005, possono realizzare, anche in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi, nuova volumetria da destinare a edilizia residenziale pubblica, compresa l'edilizia convenzionata, in misura non superiore al 40 per cento della volumetria complessiva destinata a edilizia residenziale pubblica esistente nel quartiere.
2. La realizzazione della nuova volumetria di cui al comma 1 è subordinata al conseguimento, nella nuova volumetria, dei requisiti minimi di risparmio energetico previsti dai provvedimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 25 della l.r. 24/2006, nonché alla contestuale esecuzione di interventi di recupero energetico e paesaggistico-ambientale nel quartiere E.R.P.. Tali interventi potranno riguardare:
a) per il recupero energetico, la riduzione delle dispersioni dell'involucro, la sostituzione dei serramenti, la realizzazione di impianti di climatizzazione invernale più efficienti, la produzione di energia termica ed elettrica mediante l'installazione di pannelli solari e fotovoltaici, l'utilizzo di energia geotermica e di pompe di calore;
b) per il recupero ambientale, la sistemazione a verde e l'attrezzatura delle aree esterne, l'eliminazione delle strutture in cemento-amianto non confinate, gli interventi di risanamento delle facciate esterne, l'installazione di sistemi di videosorveglianza e quanto altro necessario alla riqualificazione estetica e funzionale del quartiere.
La nuova volumetria di cui al comma 1 può essere ceduta in tutto o in parte ad altri operatori che si impegnino a realizzare gli alloggi di cui al comma 1; i relativi proventi sono destinati al risanamento energetico e ambientale del quartiere.
3. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati esclusivamente previa acquisizione del permesso di costruire, ai sensi dell'articolo 38 della l.r. 12/2005, da richiedere entro ventiquattro mesi decorrenti dalla data indicata all'articolo 6. Gli interventi devono essere progettati e realizzati nel rispetto della normativa antisismica vigente e sono soggetti alle verifiche sismiche e ai controlli di cui alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.
4. (abrogato)
5. (abrogato)
6. (abrogato)
7. (abrogato)
Art. 5 - Disposizioni generali per l'attuazione della legge
1. Possono essere realizzati anche in deroga alle previsioni dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali, escluse le aree naturali protette, gli interventi edilizi di cui agli articoli 2 e 3, nonché quelli di cui all'articolo 4, commi da 1 a 3, limitatamente al caso di quartieri E.R.P. confinanti con aree inserite in parchi regionali e già di proprietà pubblica. Gli interventi edilizi di cui al precedente periodo possono essere realizzati in assenza di piano urbanistico attuativo eventualmente previsto, o in deroga a questo se vigente o adottato, e devono garantire il rispetto del codice civile e delle leggi per la tutela dei diritti dei terzi, delle normative vigenti in materia igienico-sanitaria, di stabilità e di sicurezza degli edifici, nonché di quelle in materia di tutela idrogeologica, del paesaggio e dei beni culturali e monumentali. Per gli interventi realizzabili nei parchi regionali i limiti massimi di incremento volumetrico previsti dagli articoli 3 e 4 sono ridotti di un terzo, ad eccezione dei territori assoggettati all'esclusiva disciplina comunale dai piani territoriali di coordinamento dei parchi stessi.
2. Nelle aree non sottoposte a vincolo paesaggistico, agli interventi edilizi di cui agli articoli 2, 3 e 4, commi da 1 a 3, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 64, commi 8 e 9, della l.r. 12/2005, intendendosi dimezzato il termine ivi previsto.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 non si applicano:
a) in aree soggette a vincolo di inedificabilità in base a disposizioni di legge o di pianificazione territoriale ed urbanistica;
b) con riferimento ad edifici e relativi ambiti di particolare rilievo storico, architettonico e paesaggistico, specificamente vincolati in relazione a tali caratteri;
c) con riferimento ad edifici realizzati in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità, anche condonati.
4. Le iniziative di cui agli articoli 2 e 3, comportano la corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché del contributo commisurato al costo di costruzione, calcolati sulla volumetria o sulla superficie lorda di pavimento oggetto di intervento, secondo le tariffe approvate e vigenti in ciascun comune per le opere di nuova costruzione. In relazione alle iniziative di cui agli articoli 2 e 3, i comuni, con apposita deliberazione, possono riconoscere una riduzione degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione, anche distintamente per tipologie e modalità di intervento o soggetto beneficiario. Ove i comuni non deliberino entro la data di cui al comma 6, si applica una riduzione del 30 per cento del contributo di costruzione. Nel caso di immobili di edilizia residenziale pubblica in locazione, il contributo di costruzione è limitato agli oneri di urbanizzazione, ridotti del 50 per cento.
5. In sede di formazione o adeguamento del piano di governo del territorio, il comune verifica l'eventuale ulteriore fabbisogno di aree pubbliche o servizi urbani indotto dall'attuazione della presente legge.
6. Entro il termine perentorio del 15 ottobre 2009 i comuni, con motivata deliberazione, possono individuare parti del proprio territorio nelle quali le disposizioni indicate nell'articolo 6 non trovano applicazione, in ragione delle speciali peculiarità storiche, paesaggistico-ambientali ed urbanistiche delle medesime, compresa l'eventuale salvaguardia delle cortine edilizie esistenti, nonché fornire prescrizioni circa le modalità di applicazione della presente legge con riferimento alla necessità di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali e a verde.
Art. 6 - Disposizioni finali
1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, all'articolo 3, all'articolo 4, commi da 1 a 3, e all'articolo 5, commi da 1 a 5, si applicano a decorrere dal 16 ottobre 2009.
2. Al fine di monitorare l'attuazione della presente legge, i comuni danno notizia alla Regione dei provvedimenti assunti e degli interventi assentiti. I contenuti e le modalità di trasmissione dei relativi dati sono stabiliti con provvedimento del dirigente della competente struttura regionale.
Art. 7 - Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 1 - Finalità
1. La Regione promuove misure straordinarie per il sostegno del settore edilizio, attraverso interventi finalizzati al miglioramento della qualità abitativa, per preservare, mantenere, ricostruire e rivitalizzare il patrimonio edilizio esistente, promuovere l'edilizia economica per le giovani coppie e le categorie svantaggiate e meno abbienti e l'edilizia scolastica nonché per migliorare le caratteristiche architettoniche, energetiche, tecnologiche e di sicurezza dei fabbricati.
Art. 2 - Interventi edilizi su singole unità immobiliari
1. Al fine di migliorare la condizione abitativa, la sicurezza sismica dei fabbricati e la prestazione energetica e comunque per le finalità di cui all'articolo 1, in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, è consentito l'ampliamento degli edifici esistenti e di quelli in costruzione che abbiano completato le strutture portanti come certificato dal direttore dei lavori, nei limiti del 20 per cento del volume, se destinati ad uso residenziale, e del 20 per cento della superficie coperta, se adibiti ad uso diverso. Le volumetrie e le superfici di riferimento sono calcolate, rispettivamente, sulle distinte tipologie edificate o con struttura completata esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. È consentito altresì l'ampliamento degli edifici esistenti e di quelli in costruzione che abbiano completato le strutture portanti come certificato dal direttore dei lavori, nei limiti del 30 per cento del volume, se destinati ad uso residenziale, e del 30 per cento della superficie coperta, se adibita ad uso diverso, qualora in termini di prestazione energetica, sia certificata una riduzione superiore al 20 per cento del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale, riferita alla porzione di edificio esistente, con tecniche di intervento innovative, come definita nel decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, e successive modifiche ed integrazioni. Le volumetrie e le superfici di riferimento sono calcolate, rispettivamente, sulle distinte tipologie edificate o con struttura completata esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. È prevista un'ulteriore premialità del 5 per cento per edifici a destinazione residenziale in relazione all'impegno, da assumersi da parte del proprietario o dell'avente titolo, di realizzare i relativi interventi nel rispetto della tipologia, dei materiali locali tradizionali o delle tecniche costruttive dell'edificio esistente, come certificato da idonea dichiarazione da parte del progettista, da produrre a corredo della DIA.
4. È prevista un'ulteriore premialità del 5 per cento per edifici a destinazione residenziale in relazione all'impegno, da assumersi da parte del proprietario o dell'avente titolo, di realizzare un'azione integrata di manutenzione esterna dell'intero edificio esistente, in modo da realizzare la migliore integrazione possibile con l'ampliamento, come certificato da idonea dichiarazione da parte del progettista, da produrre a corredo della DIA.
5. L'ampliamento di cui ai commi 1 e 2 può essere realizzato in sopraelevazione, in contiguità o nell'ambito dell'area di pertinenza del fabbricato esistente.
6. In caso di edifici composti da più unità immobiliari l'ampliamento può essere realizzato anche separatamente per ciascuna di esse, compatibilmente con le leggi che disciplinano il condominio negli edifici; l'ampliamento può essere realizzato anche ai sensi dell'articolo 1127 del codice civile.
7. In ogni caso gli interventi di cui al presente articolo devono essere effettuati nel rispetto del decreto ministeriale 14 gennaio 2008, relativo alla stabilità degli edifici e di ogni altra normativa tecnica, dei regolamenti edilizi e delle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali, fatti salvi i diritti dei terzi.
8. È consentita la deroga ai regolamenti edilizi, relativa al rapporto di copertura, nei limiti di ampliamento indicati ai commi 1 e 2 e all'altezza massima, nel limite di agibilità dei sottotetti così come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 18 luglio 2008, n. 25. È altresì consentita la deroga ai regolamenti edilizi relativa alle volumetrie degli edifici esistenti e di quelli in costruzione che abbiano completato le strutture portanti come certificato dal direttore dei lavori, ai fini del superamento delle barriere architettoniche, nonché per apportare modifiche alle sistemazioni esterne già approvate, al fine di garantire una maggiore accessibilità, adattabilità e visitabilità dei piani seminterrati ed interrati di cui alla legge regionale 18 luglio 2008, n. 25.
9. Gli interventi di cui al presente articolo possono essere accompagnati anche dal mutamento della destinazione d'uso, totale o parziale, delle unità immobiliari interessate, a condizione che esso garantisca il rispetto degli standard urbanistici di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale n. 1444/1968 ed i parametri minimi imposti dalla legge.
10. Anche in zona agricola, in alternativa all'ampliamento degli edifici esistenti e di quelli in costruzione che abbiano completato la struttura, è consentito mutare la destinazione d'uso dei locali non destinati alla civile abitazione in destinazione d'uso residenziale, a condizione che detti locali abbiano caratteristiche tali da risultare idonei alla civile abitazione secondo quanto previsto dai regolamenti edilizi vigenti. Detta variazione di destinazione d'uso deve realizzarsi senza alcun aumento di volume edificato, a salvaguardia degli aspetti paesaggistici ed ambientali del territorio, ed a condizione che vengano eseguiti sull'edificio esistente – anche limitatamente ai locali interessati dalla variazione della destinazione d'uso – interventi atti a garantire la salubrità e la vivibilità dei locali ed a migliorare la prestazione energetica dell'edificio riducendo le dispersioni termiche in maniera sufficiente per passare dalla classe energetica obbligatoria a quella superiore ed a ridurre il consumo idrico.
11. In nessun caso i nuovi volumi da realizzare ai sensi del presente articolo possono eccedere complessivamente il limite di 300 metri cubi lordi per unità immobiliare destinata ad uso residenziale; resta salva la possibilità di avvalersi dell'asservimento, dell'aumento volumetrico spettante ad altra unità immobiliare contigua o appartenente allo stesso corpo di fabbrica.
Art. 3 - Interventi per favorire il rinnovamento e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente
1. Per l'efficace perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione promuove la sostituzione e il rinnovamento del patrimonio edilizio mediante la demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti, anche come sola struttura portante o in corso di demolizione e ristrutturazione, alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Per incentivare gli interventi di cui al comma 1, anche in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, sono consentiti interventi di demolizione e ricostruzione, che prevedono aumenti fino al 35 per cento del volume esistente per gli edifici destinati ad uso residenziale e fino al 35 per cento della superficie coperta, per quelli adibiti ad uso diverso.
3. Gli interventi di cui al comma 2 possono determinare spostamenti rispetto all'area di sedime del fabbricato oggetto di demolizione, purché all'interno dello stesso lotto, per conseguire adeguamenti o miglioramenti rispetto alle previsioni e norme dello strumento urbanistico.
4. Le percentuali di cui al comma 2 possono essere elevate fino al 40 per cento nel caso di interventi che assicurino un equipaggiamento arboreo per una porzione non inferiore al 25 per cento del lotto interessato ovvero la costituzione di quinte arboree perimetrali.
5. Le percentuali di cui al comma 2 possono essere elevate fino al 50 per cento, nel caso in cui siano contemporaneamente rispettate le seguenti due condizioni:
a) le prestazioni energetiche globali dell'edificio, previste dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, e successive modificazioni, certificate con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, siano migliorate di tanto quanto basti per passare almeno alla classe C;
b) il 60 per cento dell'acqua calda sanitaria necessaria sia prodotta da fonti rinnovabili (pannelli termici solari, geotermia, generatori a biomassa, impiego di pompe di calore alimentate da fonti di energia rinnovabile, ecc.).
6. Gli interventi di cui al presente articolo possono essere accompagnati anche dal mutamento della destinazione d'uso, totale o parziale, delle unità immobiliari interessate, a condizione che esso garantisca il rispetto degli standard urbanistici di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale n. 1444/1968 ed i parametri minimi imposti dalla legge o al fine di consentire esercizi di vicinato e attività artigianali, entrambi nei limiti dimensionali definiti dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
7. La realizzazione degli interventi di demolizione del manufatto edilizio e la sua ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma nonché sulla medesima area di sedime non configura la fattispecie di nuova costruzione, al fine del calcolo delle distanze tra edifici ovvero dell'osservanza delle fasce di rispetto.
8. Gli Istituti autonomi case popolari possono avvalersi delle norme del presente articolo per interventi edilizi da realizzarsi su edifici anche parzialmente di propria competenza, costruiti con normative tecniche antecedenti alla classificazione sisma dei Comuni avvenuta nel 1981, usufruendo della percentuale di cui al comma 5. Agli Istituti autonomi case popolari e agli altri soggetti interessati possono essere concessi, sulle aree già destinate dagli strumenti urbanistici vigenti ad edilizia economica e popolare, sovvenzionata o convenzionata, aumenti ai limiti di copertura, di altezza, di densità edilizia, quest'ultimo fino ad un massimo del 35 per cento dell'indice fissato, in variante al piano regolatore generale ed ai piani di fabbricazione previa deliberazione di consiglio comunale. Con la stessa deliberazione vengono fissati, in conformità alle normative vigenti, i rapporti massimi degli spazi pubblici, riservati alle attività collettive, a verde pubblico ed a parcheggio.
Art. 4 - Interventi a favore del turismo e delle attività sportive
1. Per incrementare i flussi turistici regionali, è consentito, per gli edifici di cui agli articoli 2 e 3, a coloro che hanno attivato o intendono svolgere attività ricettive, realizzare strutture sportive, anche non omologate, con annessi locali complementari.
2. Per coloro che svolgono o intendono svolgere attività connesse allo sport, è consentito realizzare strutture sportive, con annessi locali complementari, purché le strutture sportive siano omologate. Detti locali dovranno essere destinati esclusivamente a strutture funzionali all'attività sportiva offerta (spogliatoi, locali igienici, ecc.).
3. Il volume complessivo non potrà in alcun modo essere superiore ai 300 mc. dovrà essere realizzato secondo le tecniche antisismiche e secondo la buona pratica per la realizzazione di un edificio a basso consumo energetico.
Art. 5 - Interventi diretti a favorire la rimozione dell'amianto
1. Gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 beneficiano di un'ulteriore premialità qualora i proprietari procedano alla rimozione o alla bonifica di tutti gli elementi in amianto presenti sulla copertura del fabbricato o all'interno dello stesso.
2. La premialità di cui al comma 1 è così computata:
a) nel caso di edifici ad uso residenziale, nel limite del volume aggiuntivo risultante dal calcolo del 10 per cento della superficie della copertura in amianto rimossa, moltiplicato per un'altezza fissa di
metri 3;
b) nel caso di edifici adibiti ad altri usi, nel limite della superficie aggiuntiva pari al 10 per cento della superficie della copertura in amianto rimossa.
Art. 6 - Interventi straordinari per la realizzazione di edilizia sociale e ricettivo-complementare
1. Nei Comuni sprovvisti di aree libere destinate all'edilizia economica o convenzionata o agevolata o che non ne dispongano in misura sufficiente, in via straordinaria è consentita la presentazione, da parte di imprese, di consorzi o di privati riuniti in cooperativa, di programmi costruttivi di nuove abitazioni, da destinare alle giovani coppie ed alle categorie sociali disagiate (cd. edilizia sociale), ai sensi del presente articolo.
2. I programmi costruttivi di cui al comma 1 sono localizzati, oltre che nelle zone e sottozone C ed F (destinate a servizi), anche nelle zone agricole, ricomprese nei singoli territori comunali e vicine alle zone residenziali esistenti, mediante piani planovolumetrici, corredati da precise disposizioni volumetriche, tipologiche, formali, costruttive, comprensivi della verifica dei parametri urbanistici di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e con il limite volumetrico di 2 mc./mq. per le zone e sottozone C, e di 1,50 mc./mq. per le zone agricole, presentati da imprese, consorzi o privati riuniti in cooperativa, che saranno valutati ed approvati con la procedura del programma integrato di intervento, previa convocazione di conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, alla quale partecipano tutti gli enti ed organi interessati previsti dalle normative in materia e dalle procedure di cui alla legge regionale 11 giugno 1999, n. 17.
3. I programmi costruttivi di cui al comma 1, ove riportino l'esito favorevole della conferenza di servizi, sono attuati mediante la presentazione di DIA di cui all'articolo 22, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
4. Al fine di promuovere e rilanciare l'edilizia ricettivo-complementare e l'edilizia turistico-residenziale, in via straordinaria, gli indici di cubatura già previsti dagli strumenti urbanistici vigenti nei singoli territori comunali possono essere aumentati dalle amministrazioni comunali fino ad un massimo dello 0,6 mc./mq., anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, per quanto riguarda il rapporto di copertura, così come disposto dall'articolo 2, comma 8.
5. Le unità immobiliari all'interno di strutture turistico-ricettive possono essere oggetto di frazionamento o di concessione del diritto di superficie o di qualsiasi altra forma di cessione a singoli ed associati, senza determinare mutamento della destinazione d'uso, a condizione che le parti comuni, le strutture mobili, le strutture commerciali e le strutture destinate a servizi restino nella gestione unitaria.
Art. 7 - Interventi per favorire l'installazione di impianti solari e/o fotovoltaici
1. Non concorrono a formare cubatura o superficie coperta le pensiline e le tettoie realizzate o da realizzare nella misura strettamente necessaria, a servizio degli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, finalizzate all'installazione di impianti ad essi funzionalmente connessi, solari o fotovoltaici, così come definiti dalla normativa vigente in materia.
2. Non concorrono a formare cubatura i volumi tecnici necessari ad adeguare le coperture esistenti alla funzionalità degli impianti tecnici indispensabili per assicurare l'installazione dei pannelli solari o fotovoltaici. Parimenti non concorrono a formare cubatura i volumi necessari ad ospitare centrali termiche a biomassa. In ogni caso la sistemazione dei volumi tecnici non deve costituire pregiudizio per la validità estetica dell'insieme architettonico.
3. Le pensiline e le tettoie di cui al comma 1 sono realizzabili anche in zona agricola e sono sottoposte a denuncia di inizio attività ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.
Art. 8 - Titolo edilizio e relativo procedimento
1. Gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 sono realizzati previa denuncia di inizio attività ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.
2. La denuncia di inizio attività deve essere presentata allo sportello unico o al competente ufficio del Comune, corredata dalla seguente documentazione:
a) attestazione del titolo di legittimazione;
b) relazione di asseverazione del professionista abilitato che sottoscrive la denuncia di inizio attività, con la quale attesta la sussistenza di tutte le condizioni cui la presente legge subordina la realizzazione dell'intervento;
c) elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio e dallo strumento urbanistico vigenti;
d) parere dell'autorità competente, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, nel caso di intervento su immobile vincolato;
e) documenti previsti dalla Parte Seconda del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, qualora ne ricorrano i presupposti;
f) autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme di sicurezza ed a quelle igienico-sanitarie.
3. È fatto salvo quanto stabilito dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, per gli immobili aventi valore culturale o paesaggistico.
4. Per l'applicazione della presente legge, al fine di non vanificare gli obiettivi che la stessa intende raggiungere, quando necessario, la commissione sismica regionale rilascia il relativo parere nel termine massimo improrogabile di 60 giorni.
5. L'esecuzione dei lavori è in ogni caso subordinata agli adempimenti previsti dall'articolo 90, comma 9, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
6. La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione tecnica di cui al comma 2, lettera b), nonché l'attestato di qualificazione energetica dell'edificio come realizzato devono essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al Comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente.
7. Le istanze possono essere trasmesse al Comune, ove possibile, con modalità telematica, tramite il sistema di gestione del procedimento del Comune medesimo o, in alternativa, tramite posta elettronica certificata.
Art. 9 - Oneri
1. Per gli interventi di cui all'articolo 2 il contributo del costo di costruzione, ove dovuto, è commisurato a quello spettante per il solo ampliamento, ridotto del 20 per cento.
2. Il contributo del costo di costruzione dovuto per gli interventi di cui all'articolo 3 è determinato in ragione del 60 per cento per la parte eseguita in ampliamento.
3. È dovuto per intero il contributo per gli oneri di urbanizzazione per gli interventi di mutamento di destinazione d'uso di cui all'articolo 2, commi 9 e 10, ed all'articolo 3, comma 6.
4. I Comuni possono stabilite ulteriori riduzioni del contributo del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione, ove applicabili.
5. Le riduzioni del contributo del costo di costruzione disciplinate dai commi precedenti sono applicate anche agli interventi conformi alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, qualora abbiano le medesime caratteristiche degli interventi disciplinati negli articoli 2 e 3.
6. Per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 sussiste l'obbligo di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali nella misura prevista dalla normativa vigente, per la parte ampliata e per le modifiche di destinazione d'uso. Nell'ipotesi di cui all'articolo 2, qualora sia dimostrata l'impossibilità per mancanza di spazi idonei di assolvere tale obbligo, gli interventi sono consentiti previo versamento al Comune di una somma calcolata secondo il costo di costruzione per edilizia residenziale pubblica agevolata, recepito dalla Regione, per metro quadrato di spazio dei parcheggi da reperire. Tale somma deve essere destinata alla realizzazione di parcheggi da parte del Comune.
7. Per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3, ove dovuto, vi è l'obbligo di provvedere al reperimento delle aree da destinare a standard nella misura minima disposta dal decreto ministeriale n. 1444/1968, per la sola parte ampliata. Qualora sia dimostrata l'impossibilità per mancanza di spazi idonei di assolvere tale obbligo, gli interventi sono consentiti previo versamento al Comune di una somma calcolata in base ai costi correnti di esproprio all'interno dell'area interessata dall'intervento. La relativa somma deve essere destinata alla realizzazione, da parte del Comune, delle infrastrutture di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968.
Art. 10 - Elenchi
1. I Comuni provvedono ad istituire l'elenco degli interventi realizzati ai sensi degli articoli 2 e 3 per evitare che, mediante interventi successivi, siano superati i limiti previsti dagli stessi articoli.
Art. 11 - Ambito di applicazione
1. Le denunce di inizio attività di tutti gli interventi di cui alla presente legge devono essere presentate entro 24 mesi dal termine di cui all'articolo 18.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi, si applicano anche agli edifici soggetti a specifiche forme di tutela, a condizione che gli interventi siano espressamente autorizzati dall'autorità competente alla relativa tutela, in conformità della normativa statale, regionale o degli strumenti urbanistici e territoriali.
3. I Comuni, con motivata deliberazione del consiglio comunale da assumere entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, possono escludere l'applicabilità delle norme di cui agli articoli 2, 3 e 6 in relazione a singole zone urbanistiche del proprio territorio sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico, ambientale. Con la stessa deliberazione i consigli comunali possono individuare ambiti di aree degradate da riqualificare e da assoggettare a piani esecutivi nei quali gli interventi possono essere favoriti con le premialità fissate nell'articolo 3 purché vengano reperite, individuate per intero e gratuitamente cedute al Comune le aree per standard così come imposte dal decreto ministeriale n. 1444/1968, oltre alla previsione della corretta viabilità principale. Negli stessi ambiti, il Comune, compatibilmente con i propri programmi costruttivi e su richiesta dei proprietari, può disporre di riservare una percentuale del 20 per cento della nuova volumetria ad edilizia convenzionata con le conseguenti ulteriori agevolazioni previste dalla legislazione vigente in materia. In tali ambiti gli ampliamenti consentiti dalla presente legge possono essere realizzati con corpi edilizi separati purché conformi ai parametri dettati dallo strumento urbanistico.
4. Non può essere riconosciuto alcun aumento di volume o di superficie nei centri storici, ai fabbricati anche parzialmente abusivi, non sanabili e soggetti all'obbligo della demolizione così come agli edifici che sorgono su aree dichiarate inedificabili per legge, sentenza o provvedimento amministrativo o dallo strumento urbanistico.
5. Nel caso di edifici che sorgono su aree demaniali o vincolate a uso pubblico, gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 6 e 7 sono subordinati allo specifico assenso dell'ente titolare della proprietà demaniale o tutore del vincolo.
6. La presente legge non può derogare alle disposizioni regionali in materia di programmazione, insediamento ed apertura di grandi strutture di vendita, centri commerciali e parchi commerciali.
7. (abrogato)
7 bis. Per i Comuni nei quali, entro il termine di cui al comma 3, interviene il decreto prefettizio di scioglimento del Consiglio comunale, il termine perentorio di cui innanzi decorre dal giorno di insediamento del Consiglio comunale eletto nelle consultazioni elettorali all'uopo convocate.
Art. 12 - Interventi per favorire l'edilizia scolastica e l'edilizia delle strutture sanitarie pubbliche
1. Al fine di accelerare il conseguimento della qualità e della sicurezza degli immobili scolastici, nonché al fine di garantire in maniera ottimale il diritto allo studio, è consentito il mutamento di destinazione d'uso, attuato anche con esecuzione di opere edilizie, di immobili realizzati in conformità allo strumento urbanistico comunale aventi caratteristiche antisismiche e di sicurezza, adeguati o da adeguare al decreto ministeriale del 14 gennaio 2008 ed al superamento delle barriere architettoniche ed aventi caratteristiche strumentali tali da poter essere destinati a scuole, a casa dello studente o a strutture sanitarie pubbliche.
2. La Regione, d'intesa con gli enti interessati, può promuovere sui cespiti e sulle aree destinate dallo strumento urbanistico a scuola un programma di interventi di cui agli articoli 2 e 3. Detti interventi possono essere attuati anche con il ricorso agli istituti di cui agli articoli 53, comma 6, e 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, della disciplina degli accordi di programma di cui alla legge regionale n. 17/1999 o di altri istituti negoziali previsti dalla normativa vigente.
3. Gli interventi di cui all'articolo 3, che interessano cespiti immobiliari che complessivamente eccedano i 20.000 metri cubi, sono autorizzati ad una ulteriore premialità in cubatura fino al 20 per cento, a condizione che la stessa sia destinata a finanziare interventi per il conseguimento delle finalità di realizzazione ex-novo o di adeguamento sismico di immobili scolastici o case dello studente, anche attraverso il cofinanziamento tra enti e l'attivazione del percorso degli accordi di programma di cui alla legge regionale n. 17/1999.
4. Gli interventi di cui all'articolo 3 che interessano cespiti immobiliari di proprietà pubblica sono autorizzati ad un ulteriore incremento di cubatura fino al 50 per cento, a condizione che lo stesso sia destinato a realizzare interventi per il conseguimento delle finalità di realizzazione ex-novo o di adeguamento sismico di immobili scolastici o case dello studente, anche attraverso il cofinanziamento tra enti e l'attivazione del percorso degli accordi di programma di cui alla legge regionale n. 17/1999.
5. Tutti gli interventi di edilizia pubblica devono prevedere il risparmio idrico, con il rispetto di salvaguardia igienico-sanitario.
Art. 13 - Disciplina del mutamento di destinazione degli immobili
1. Il mutamento di destinazione d'uso, connesso alla realizzazione di opere edilizie, è soggetto al titolo abilitativi previsto per gli interventi ai quali è connesso, la cui disciplina è lasciata alle amministrazioni comunali competenti.
2. Il mutamento di destinazione d'uso di immobili edificati conformemente allo strumento urbanistico, non connesso alla realizzazione di opere edilizie e che non comporti trasformazione dell'aspetto esteriore e la realizzazione di volumi e superfici, è soggetto a denuncia di inizio attività (DIA) ed è sempre ammesso quando:
a) intervenga indifferentemente tra le destinazioni residenziali, direzionali, ricettive e commerciali;
b) restino assicurate le quantità minime di spazi pubblici riservate alle attività collettive, a verde pubblico, a parcheggi previsti per la nuova destinazione dal decreto ministeriale n. 1444/1968 e dallo strumento urbanistico vigente nel Comune interessato dall'intervento.
3. Il Comune, qualora nei tempi di cui alla DIA accerti la materiale impossibilità del reperimento totale o parziale degli standard dell'area o edificio interessati dal mutamento di destinazione d'uso, può, alternativamente, o accettare la cessione di altra area idonea nel territorio comunale o chiedere che venga corrisposta all'amministrazione una somma commisurata al valore economico dell'area da acquisire, da determinare in base ai costi medi di esproprio applicati nell'ultimo triennio all'interno dell'area oggetto del mutamento d'uso. Gli importi corrisposti a tale titolo sono impiegati dal Comune per implementare da dotazione di standard.
Art. 14 - Recupero degli insediamenti abusivi
1. I Comuni, entro il termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dovranno obbligatoriamente approvare la disciplina per il recupero urbanistico degli insediamenti edilizi abusivi perimetrati in ottemperanza ai criteri stabiliti dall'articolo 5 della legge regionale 14 maggio 1985, n. 17, approvando le varianti di cui agli articoli 10, 11 e 12 della medesima legge regionale e classificando le aree perimetrate come zone omogenee di tipo B e C di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968, in base alle caratteristiche dell'insediamento stesso.
1 bis. Relativamente agli interventi di cui agli articoli 2 e 3, qualora il richiedente abbia inoltrato richiesta di condono edilizio ai sensi delle leggi n. 47/1985, n. 724/1994 e n. 326/2003, per il fabbricato o parte dello stesso per il quale intende fruire delle agevolazioni di cui agli articoli soprarichiamati e l'Amministrazione comunale non abbia ancora rilasciato la concessione in sanatoria, il Comune provvede nel termine perentorio di sessanta giorni a completare l'istruttoria della richiesta di concessione. Durante tale fase, i termini della DIA sono sospesi.
Art. 15 - Completamento delle opere di cui alla legge regionale 4 agosto 1998, n. 14
1. Le varianti relative agli interventi costruttivi approvati ai sensi della legge regionale 4 agosto 1998, n. 14, e successive modifiche ed integrazioni, sono definitive.
2. Ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, per il completamento degli interventi di cui al comma 1 i Comuni rilasciano, a richiesta dell'interessato, per la parte non eseguita, il relativo permesso di costruire.
3. La durata del vincolo di destinazione d'uso dell'immobile previsto dalla legge di cui al comma 1 inizia a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori.
Art. 16 - Definizioni dei parametri urbanistici ed edilizi, degli interventi edilizi, delle destinazioni d'uso degli immobili
1. Ai fini della presente legge si fa riferimento, per le definizioni dei parametri urbanistici ed edilizi, degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso, alla legge 17 agosto 1942, n. 1150; al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444; al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, ed al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modifiche ed integrazioni.
1 bis. È istituito, con decreto del Presidente della Giunta regionale, presso l'Assessorato all'Urbanistica, un Comitato tecnico formato da dirigenti e funzionari regionali coadiuvati da tre rappresentanti designati dagli Ordini provinciali dei geometri, degli ingegneri e degli architetti nonché da un rappresentante designato d'intesa dalle associazioni dei costruttori edili ANCE e ACEM operanti nella regione, al fine di supportare le amministrazioni locali per l'applicazione della presente legge.
Art. 17 - Modifica dell'art. 2 della legge regionale n. 16/1994
1. La lettera i) dell'articolo 2 della legge regionale 12 settembre 1994, n. 16, è sostituita dalla seguente:
"i) i pareri di cui all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, qualora vi sia aumento di volumetria".
Art. 18 - Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise. L'efficacia degli articoli 2 e 3 è differita al sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della legge.
Art. 1 - Finalità
1. La Regione Abruzzo promuove misure per il rilancio dell’economia e per il sostegno del settore edilizio attraverso interventi finalizzati al miglioramento della qualità architettonica, energetica ed abitativa, per preservare e riqualificare il patrimonio edilizio esistente nel rispetto dell’ambiente e dei beni storici culturali e paesaggistici e nel rispetto della normativa sismica, nonché per razionalizzare e contenere il consumo del territorio.
TITOLO I - INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE
Art. 2 - Ambito applicativo
1. Le disposizioni del presente Titolo hanno carattere straordinario e consentono la realizzazione degli interventi edilizi in esso previsti solo se sia rispettato il termine perentorio di cui all’art. 11, comma 4 della presente legge.
2. Le disposizioni del presente Titolo non si applicano su edifici che, al momento della presentazione della denuncia di inizio attività, risultino:
a) eseguiti in assenza o in difformità dal titolo abilitativo;
b) definiti di valore storico, culturale ed architettonico dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici generali;
c) vincolati quali immobili di interesse storico ai sensi della parte seconda del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio);
d) collocati nelle aree di inedificabilità assoluta comprese quelle previste negli strumenti urbanistici degli enti locali;
e) collocati nei territori dei parchi e delle riserve nazionali o regionali fatte salve le zone individuate come D nei piani del parco vigenti o comunque oggetto di intese tra i comuni e gli enti gestori di aree protette volte ad individuare le aree di promozione economica e sociale, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.
Art. 3 - Definizioni e parametri
1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente Titolo, sono stabilite le seguenti definizioni:
a) per nuclei antichi si intendono quelli definiti dai Comuni con apposita perimetrazione in sede di approvazione della deliberazione consiliare di cui all'art. 12 della presente legge o comunque, quelli delimitati come zone “A” di cui al D.M. 1444/1968 o ad esse assimilabili, così come definite dagli strumenti urbanistici generali o dagli atti di governo del territorio comunali;
b) per distanze minime e altezze massime dei fabbricati si intendono quelle definite dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici. In mancanza di definizioni contenute in detti atti, si fa riferimento a quelle definite dal D.M. 1444/1968.
Art. 4 - Interventi straordinari di ampliamento
1. Per le finalità di cui all’art. 1, in deroga alle vigenti previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, è consentito l’ampliamento degli edifici aventi una superficie pari o superiore al 50% con destinazione d'uso residenziale, nel rispetto concorrente dei limiti seguenti:
- 20/% della superficie esistente;
- non superiore a 200 mc.
2. È in ogni caso consentito un ampliamento di almeno 9 mq per gli edifici esistenti di modeste dimensioni.
3. L’ampliamento di cui al comma 1 deve essere realizzato in coerenza architettonica e progettuale in contiguità orizzontale o verticale rispetto al fabbricato esistente.
4. Dagli interventi di cui al presente articolo sono esclusi gli edifici ricadenti nei nuclei antichi, nelle aree ad elevato rischio idrogeologico, nonché nelle aree di inedificabilità assoluta.
Art. 5 - Prevenzione rischio sismico
1. Gli interventi di ampliamento previsti all’articolo 4 sono consentiti, nelle zone classificate a rischio sismico 1 e 2, soltanto per gli edifici dotati della certificazione antisismica, qualora realizzati successivamente all’attribuzione della suddetta classificazione.
2. Per gli edifici realizzati in zone classificate a rischio sismico in difformità della normativa antisismica, gli ampliamenti di cui all’articolo 4 sono consentiti esclusivamente a condizione che l’intero edificio sia adeguato alla suddetta normativa.
Art. 6 - Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione del patrimonio edilizio esistente
1. La Regione Abruzzo promuove il miglioramento della qualità architettonica, il risparmio energetico ed il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente mediante la integrale demolizione e ricostruzione degli edifici aventi una superficie pari o superiore al 50% con destinazione d'uso residenziale realizzati anteriormente al 31 marzo 2009 e che necessitano di essere adeguati agli attuali standard energetici, tecnologici e di sicurezza, anche sismica. Per edifici realizzati devono intendersi immobili per i quali, alla data del 31 marzo 2009, sia stata acquisita al protocollo del Comune la dichiarazione di fine lavori. In mancanza potrà essere presentata una dichiarazione giurata del Direttore lavori attestante la data di fine lavori.
2. Per incentivare gli interventi di cui al comma 1, in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, sono consentiti interventi di integrale demolizione e ricostruzione che prevedano aumenti fino al 35% della superficie utile esistente a condizione che risultino utilizzate le tecniche costruttive della bioedilizia e che sia previsto l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabili. A tal fine gli interventi proposti dovranno consentire un incremento di classi energetiche dell’edificio comunque non inferiore alla classe B.
3. I Comuni, con le modalità di cui al successivo art. 12, comma 1, potranno disciplinare ulteriormente le modalità di applicazione della maggiorazione prevista dal comma 2.
4. Gli incrementi di superficie di cui al comma 2 del presente articolo non possono derogare da norme nazionali in merito a distanze ed altezze, con particolare riferimento agli artt. 8 e 9 del DM 1444/68 e ss.mm.ii.
5. Il numero delle unità immobiliari originariamente esistenti può essere aumentato, previo reperimento, nella misura prevista dagli strumenti di pianificazione comunale, di spazi per i parcheggi legati alle unità immobiliari con vincolo pertinenziale risultante da atto pubblico registrato e posti ad una distanza non superiore a 250 metri.
6. Gli interventi di integrale demolizione e ricostruzione di cui al comma 2 del presente articolo sono consentiti anche su area diversa, purché a ciò destinata dagli strumenti urbanistici e territoriali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine i Comuni, con la deliberazione consiliare di cui all’art. 12 della presente legge, individuano preliminarmente gli ambiti omogenei in cui i volumi trasferiti si aggiungono a quelli consentiti sull’area diversa.
7. Con la stessa deliberazione i Comuni possono individuare con determinazione ampiamente motivata le aree occupate da edifici interessati dagli interventi previsti dal presente articolo e che possono essere cedute gratuitamente al patrimonio comunale e sistemate a verde pubblico attrezzato, parcheggi o altra opera di urbanizzazione primaria o secondaria, con l’indicazione dei tempi e delle modalità di realizzazione e nel rispetto delle previsioni dell'art. 32 comma 1 lett. g) del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. In tal caso il proprietario, o l’avente titolo, che cede gratuitamente l’area originariamente occupata dall’edificio demolito, potrà usufruire, oltre che dell’incremento di cui al comma 2, anche di una ulteriore percentuale pari al 30% della superficie utile dell’edificio demolito a condizione che l’edificio da ricostruire risulti di classe energetica B.
8. Dagli interventi di cui al comma 2 del presente articolo sono esclusi gli edifici ricadenti nei nuclei antichi, nelle aree ad elevato rischio idrogeologico, nonché nelle zone di inedificabilità assoluta.
9. La ricostruzione in aree diverse di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo non potrà comunque avvenire, nelle aree ad elevato rischio idrogeologico, nonché nelle zone di inedificabilità assoluta.
10. Gli ampliamenti di cui al presente articolo non si cumulano con gli ampliamenti eventualmente consentiti da altre norme vigenti o dagli strumenti urbanistici comunali sui medesimi edifici.
Art. 7 - Oneri di urbanizzazione
1. La realizzazione degli interventi di cui all'articolo 6 della presente legge comporta la corresponsione degli oneri di urbanizzazione previsti dalla vigente normativa regionale, in misura doppia.
2. La maggiorazione degli oneri di urbanizzazione è corrisposta alla Regione Abruzzo mediante versamento sul c/c postale 13633672 intestato alla Regione Abruzzo.
3. Nell'ipotesi di diniego del titolo abilitativo, la somma è restituita al richiedente.
4. Nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale è istituito, nell'ambito della UPB 03.05.002, il capitolo 35025 denominato: Contributo per maggiorazione oneri di urbanizzazione per ampliamento, demolizione e ricostruzione del patrimonio edilizio esistente.
5. Sono esonerate dal versamento della maggiorazione degli oneri di urbanizzazione dovuti alla Regione Abruzzo le Associazioni Onlus che si avvalgono delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 6 della presente legge per gli interventi eseguiti su edifici ubicati nel territorio regionale da destinare a finalità di accoglienza.
6. La mutazione della destinazione d'uso degli immobili assoggettati alle disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo prima del decorso di dieci anni, comporta l'obbligo di corrispondere gli oneri di cui al comma 1 del presente articolo da versare al momento della richiesta di variazione della destinazione d'uso.
Art. 8 - Eliminazione barriere architettoniche
1. Gli interventi di cui all’art. 6 sono realizzati nel rispetto delle prescrizioni tecniche contenute negli articoli 8 e 9 del D.M. 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche).
Art. 9 - Contributo di costruzione
1. Per gli interventi di cui all’art. 4, il contributo di costruzione dovuto in base agli articoli 16 e seguenti del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 è commisurato con esclusivo riferimento agli incrementi realizzati e può essere ridotto al 50% ove l’unità immobiliare sia destinata a prima abitazione del proprietario o dell’avente titolo.
2. Il contributo di costruzione dovuto per gli interventi di cui all’art. 6 è determinato in ragione dell’80% per la parte eseguita in ampliamento e del 20% per la parte ricostruita. Il contributo come sopra determinato può essere ridotto del 50% in caso di edifici od unità immobiliari destinati a prima abitazione dei proprietari o degli aventi titolo.
3. Per gli interventi di cui alla presente legge i Comuni possono stabilire ulteriori riduzioni del contributo di costruzione od incentivi di carattere economico in caso di utilizzo delle tecniche costruttive della bioedilizia o che prevedano il ricorso alle energie rinnovabili o al fine di riqualificare aree urbane degradate.
Art. 10 - Elenchi
1. Al fine di evitare che mediante interventi successivi siano superati i limiti previsti, i Comuni provvedono ad istituire ed aggiornare l’elenco degli interventi autorizzati ai sensi degli articoli 4 e 6 della presente legge.
Art. 11 - Condizioni generali di ammissibilità degli interventi
1. Gli interventi di cui all’art. 4 della presente legge sono realizzati mediante denuncia di inizio attività, nel rispetto della disciplina generale di cui al D.P.R. 6.6.2001, n. 380 e ss.mm.ii. Nella relazione asseverata di cui all’art. 23 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., oltre a quanto ivi previsto, è espressamente attestata la conformità degli interventi da realizzare alle disposizioni della presente legge.
2. Gli interventi previsti dall’art. 6, sono subordinati al rilascio del titolo edilizio previsto dal D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.
3. In ogni caso gli interventi previsti dagli artt. 4 e 6 della presente legge sono effettuati nel rispetto della normativa relativa alla stabilità degli edifici e di ogni altra normativa tecnica, nonché delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati e delle disposizioni legislative a tutela dei diritti dei terzi.
4. Le istanze relative devono essere presentate entro e non oltre 24 mesi dalla scadenza del termine perentorio indicato dall’art. 12, comma 1, della presente legge.
5. Il termine di cui al comma 4 è prorogato, nei comuni inseriti nel cratere di cui al decreto n. 3 del 16 aprile 2009 e successive modifiche ed integrazioni, fino al termine dello stato di emergenza.
6. La possibilità di ampliare gli edifici esistenti è limitata alle unità immobiliari ultimate alla data del 31 marzo 2009 in forza di titolo abilitativo rilasciato nelle forme di legge. Per unità immobiliare ultimate devono intendersi immobili per i quali, alla data del 31 marzo 2009, sia stata acquisita al protocollo del Comune la dichiarazione di fine lavori. In mancanza potrà essere presentata una dichiarazione giurata del Direttore lavori attestante la data di fine lavori.
7. Gli interventi di cui alla presente legge sono altresì subordinati alla esistenza di opere di urbanizzazione primaria ovvero al loro adeguamento in ragione del maggior carico urbanistico connesso al previsto aumento di superficie degli edifici esistenti. L’adeguamento dovrà essere effettuato dal richiedente il titolo abilitativo, con le procedure di cui all’art. 32 comma 1 lett. g) del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.
8. Non può essere riconosciuto alcun aumento di volume o di superficie agli edifici anche parzialmente abusivi o a quelli situati su aree demaniali o vincolate ad uso pubblico.
9. Per gli edifici condonati il calcolo delle percentuali e dei limiti di incremento delle superfici consentite dalla presente legge, avviene computando negli incrementi stessi anche la superficie già oggetto di condono limitatamente agli edifici di volumetrie pari o superiore a 1000 mc.
10. La presente legge non può parimenti essere applicata agli edifici aventi destinazione commerciale al fine di derogare alle disposizioni regionali in materia di programmazione, insediamento ed apertura di grandi strutture di vendita e centri commerciali.
11. Gli interventi di cui agli artt. 4 e 6 della presente legge non sono cumulabili tra loro.
Art. 12 - Ambito applicativo
1. Con deliberazione di Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine perentorio del 30 aprile 2010, i Comuni possono decidere di avvalersi delle norme di cui alla presente legge o di escludere l’applicabilità delle norme di cui agli articoli 4 e 6 in relazione a specifici immobili o zone del proprio territorio, sulla base di specifiche valutazioni o ragioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale, nonché stabilire limiti differenziati alle possibilità di ampliamento accordate da detti articoli, in relazione alle caratteristiche proprie delle singole zone e del loro diverso grado di saturazione edilizia e della previsione negli strumenti urbanistici di piani attuativi. Con la stessa deliberazione i Comuni individuano gli ambiti omogenei per consentire gli interventi su area diversa previsti dall’art. 6, comma 6, nonché le aree che possono essere cedute gratuitamente al patrimonio comunale ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 comma 7, della presente legge.
Art. 13 - Controlli e sanzioni
1. Il Comune verifica specificamente la realizzazione dei nuovi volumi nel rispetto delle tecniche di bioedilizia ed il raggiungimento degli standard energetici dichiarati in sede di progetto. In caso di difformità trovano applicazione, per i manufatti realizzati usufruendo degli incentivi volumetrici previsti dalla presente legge, le sanzioni previste dalla vigente legislazione relative ai lavori realizzati in assenza del titolo abilitativo edilizio ed i suddetti interventi non potranno essere oggetto di sanatoria.
TITOLO II - INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ ENERGETICA DEGLI EDIFICI E PER IL RISPARMIO IDRICO
Art. 14 - Interventi per favorire il risparmio energetico e l’installazione di impianti a fonte rinnovabile
1. Al fine di contribuire al miglioramento della sicurezza dell’approvvigionamento energetico ed alla tutela dell’ambiente, si applica quanto disposto dall’art. 11 del D.Lgs 30 maggio 2008 n. 115.
2. Al fine di migliorare l’efficienza energetica degli edifici pubblici e privati si applica quanto disposto dal D.P.R. 22 aprile 2009, n. 59.
Art. 15 - Interventi per favorire l’installazione di pensiline e tettoie per impianti a fonte rinnovabile
1. Non concorrono a formare superficie le pensiline e le tettoie realizzate o da realizzare su edifici ad uso residenziale e non insistenti sul demanio marittimo, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge finalizzate all’installazione di impianti fotovoltaici, così come definiti dalla normativa statale, di tipo integrato o parzialmente integrato, nonché di altri impianti di produzione di energia ad uso domestico derivante da fonti rinnovabili.
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche tipologiche e dimensionali delle pensiline e tettoie di cui al comma 1 e la potenza dei relativi impianti.
Art. 16 - Disposizioni finalizzate al risparmio e al riutilizzo delle risorse idriche
1. I progetti di nuova edificazione e gli interventi di recupero o di ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente prevedono l’introduzione, negli impianti idrico-sanitari, di dispositivi certificati come idonei ad assicurare una significativa riduzione del consumo d’acqua.
2. I progetti di cui al comma 1 del presente articolo prevedono altresì l’adozione, per gli usi diversi dal consumo umano, ove possibile, di sistemi di captazione, filtro ed accumulo delle acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici e di utilizzo delle stesse attraverso la realizzazione di un impianto idraulico integrativo per gli usi compatibili.
3. I regolamenti edilizi comunali prescrivono l’utilizzo di impianti idonei ad assicurare il risparmio dell’acqua potabile.
TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 17 - Norma di interpretazione autentica dell'art. 4, comma 1, della L.R. 76/2001 in materia di alienazione di alloggi di E.R.P.
1. L'art. 4, comma 1, della L.R. 19 dicembre 2001, n. 76 recante "Norme per l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" deve interpretarsi nel senso che i proventi delle vendite degli alloggi di edilizia residenziale pubblica versati sul conto corrente di contabilità speciale presso la Sezione Provinciale di Tesoreria, pur rimanendo formalmente nella disponibilità degli enti proprietari, appartengono alla Regione. La Regione, entro l'anno successivo all'incasso, dispone l'utilizzazione dei proventi nella misura dell'80 per cento per la realizzazione di interventi finalizzati alla riqualificazione e all'incremento del patrimonio abitativo pubblico, in conformità alla programmazione regionale sull' edilizia residenziale pubblica e sulla base delle esigenze territoriali delle singole Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale. I proventi messi a disposizione delle singole Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale, ai sensi del periodo precedente, costituiscono una erogazione di un finanziamento regionale per la riqualificazione e l'incremento del patrimonio abitativo pubblico.
Art. 18 – Abrogazioni
1. A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge è abrogata la L.R. 11.10.2002, n. 22 e ss.mm.ii.
Art. 19 - Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Art. 1 - Finalità
1. La Regione Basilicata promuove misure per il sostegno al settore edilizio attraverso interventi straordinari finalizzati a migliorare la qualità abitativa, ad aumentare la sicurezza del patrimonio edilizio esistente, a favorire il risparmio energetico e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile, a ridurre il consumo dei suoli attraverso il riuso del patrimonio edilizio esistente.
Art. 2 - Interventi di ampliamento del patrimonio edilizio esistente
1. Per le finalità di cui all’art. 1, in deroga agli strumenti urbanistici comunali vigenti e all’art. 44 della L.R. 11 agosto 1999 n. 23, gli edifici residenziali esistenti, legittimamente realizzati e/o condonati, nonché gli edifici residenziali in fase di realizzazione in forza di titolo abilitativo in corso di validità, a tipologia monofamiliare isolata di superficie complessiva (Sc) fino a mq 200, a tipologia bifamiliare isolata ed a tipologia plurifamiliare di superficie complessiva fino a mq 400, possono essere ampliati entro il limite max del 20%.
2. Per superficie complessiva si intende quanto stabilito all’art. 2 del DM 10 maggio 1977, n. 801.
3. Nel caso di edifici residenziali bifamiliari e plurifamiliari di cui al precedente comma 1, l’ampliamento di cui al comma 1 non può essere comunque superiore a mq 40,00 di superficie complessiva per ciascuna unità immobiliare.
4. Gli interventi di ampliamento su edifici esistenti sono subordinati al rispetto delle norme vigenti per le costruzioni in zone sismiche e al miglioramento della prestazione energetica attuale dell’edificio.
5. Si ha miglioramento della prestazione energetica attuale dell’edificio quando è assicurata una riduzione, non inferiore al 20%, del fabbisogno di energia dell’intero edificio o dell’intera unità immobiliare oggetto di ampliamento.
6. Il limite del 20% indicato al comma 1. è ulteriormente incrementato fino al 25% se si realizzano, almeno uno, degli interventi specificati all’art. 11 comma 9. a), c), e), f) della L.R. 28 dicembre 2007 n. 28;
7. Gli interventi di ampliamento previsti dal presente articolo devono essere realizzati in continuità e comunque non separatamente dall’edificio esistente e devono rispettare i limiti di distanze indicati dagli strumenti urbanistici vigenti, salvo quanto stabilito dall’art. 11 comma 1 e 2 della L. R. 28 dicembre 2007 n. 28.
8. Gli edifici residenziali esistenti, a seguito degli interventi di ampliamento ai sensi del comma 1, possono essere suddivisi in ulteriori e nuove unità immobiliari di superficie complessiva non inferiore a mq 45.
9. Le nuove unità immobiliari non possono mutare la destinazione residenziale per un periodo di anni 10.
Art. 3 - Interventi di rinnovamento del patrimonio edilizio esistente
1. La Regione Basilicata promuove il rinnovamento e la sostituzione del patrimonio edilizio esistente realizzato dopo il 1942 che non abbia un adeguato livello di protezione sismica rispetto alle norme tecniche vigenti e/o che non abbia adeguati livelli di prestazione energetica. A tal fine sono consentiti interventi straordinari di Demolizione e Ricostruzione di edifici residenziali, legittimamente realizzati e/o condonati, nonché di edifici residenziali in fase di realizzazione in forza di titolo abilitativo in corso di validità, con aumento della superficie complessiva esistente entro il limite max del 30%.
2. Gli interventi di Demolizione e Ricostruzione di edifici residenziali con aumento di superficie complessiva entro il limite max del 30% sono subordinati al rispetto delle vigenti norme per le costruzioni in zone sismiche e al miglioramento della prestazione energetica dell’edificio ricostruito calcolata secondo gli standard previsti dalla normativa vigente.
3. Si ha miglioramento della prestazione energetica dell’edificio ricostruito quando è assicurata una riduzione, non inferiore al 30%, del fabbisogno di energia calcolato secondo gli standard della vigente normativa.
4. Il limite del 30% indicato al comma 1. è ulteriormente incrementato fino al 35% se si realizzano gli interventi specificati all’art. 11 comma 9. a), c), e), f) della L.R. 28 dicembre 2007 n. 28; è incrementato fino al 40% se si utilizzano le tecniche costruttive dalla bioedilizia, se si ricorre all’utilizzo di impianti fotovoltaici, se la dotazione di verde privato esistente sul lotto di pertinenza viene incrementata fino al 60%.
5. Gli interventi di Demolizione e Ricostruzione con incremento della superficie complessiva devono rispettare i limiti di distanze previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, possono, invece, prevedere il superamento di 3,00 mt dell’h max consentita dagli strumenti urbanistici vigenti.
Art. 4 - Programmi integrati di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana
1. La Regione Basilicata promuove la realizzazione di Programmi integrati di edilizia residenziale e di riqualificazione urbana nei Comuni ad alta tensione abitativa di cui alla D.G.R. n. 322 del 25/02/2003 e nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti. A tal fine la Regione, attraverso procedure di evidenza pubblica, promuove e valuta ai fini dell’ammissibilità, proposte di intervento di edilizia residenziale che prevedano la realizzazione o il recupero di alloggi sociali nella misura non inferiore al 40% della volumetria destinata alla residenza.
Le proposte di Programmi integrati di edilizia residenziale e di riqualificazione urbana possono essere presentate alla Regione anche dai privati senza ricorso a risorse pubbliche di qualsiasi natura.
Nella selezione sarà data priorità alle proposte che prevedono la riqualificazione urbana e il riuso del patrimonio edilizio esistente.
2. Per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1, se in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, la Regione promuove conferenze di servizi finalizzate a definire accordi di programma ai sensi dell’art. 34 del D.L.vo 18/08/2009 n. 267.
3. Gli alloggi sociali, di cui all’art. 1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture 22/04/2008, realizzati o recuperati nell’ambito dei Programmi integrati di edilizia residenziale e di riqualificazione urbana, destinati alla locazione permanente e quelli destinati alla locazione temporanea, per un periodo non inferiore a otto anni, andranno locati ad un canone non superiore a quello definito rispettivamente dall’art. 2, secondo comma, e art. 2, terzo comma, dello stesso D.M. 22/04/2008.
Nel caso di alloggi in locazione con promessa di vendita, la durata della locazione non può essere inferiore ai 10 anni ed il canone di locazione dovrà essere determinato ai sensi dell’art. 2, terzo comma, del D.M. 22/04/2008. Al termine del periodo di locazione a canone agevolato gli alloggi potranno essere alienati secondo modalità e prezzi di cessione che la Giunta regionale dovrà definire.
4. Gli interventi di nuova costruzione e di recupero edilizio previsti nei Programmi integrati di edilizia residenziale e di riqualificazione urbana di cui al comma 1 devono rispettare le vigenti norme per le costruzioni in zone sismiche e prevedere il miglioramento della prestazione energetica dell’edificio calcolata secondo gli standard previsti dalla normativa vigente. Per la definizione di miglioramento della prestazione resta fermo quanto stabilito al comma 3 dell’art. 3 della presente legge.
5. Gli interventi di cui al comma precedente devono altresì utilizzare le tecniche costruttive della bioedilizia nonché gli impianti fotovoltaici e rispettare le modalità previste dall’art. 11 comma 9 della L.R. 28 dicembre 2007 n. 28.
Art. 5 - Interventi straordinari di riuso del patrimonio edilizio esistente
1. La Regione Basilicata promuove iniziative di riuso e recupero del patrimonio edilizio esistente. A tal fine sono consentiti interventi straordinari, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, di riutilizzo a fini volumetrici di superfici coperte e libere dei piani terra di edifici esistenti, per le seguenti destinazioni d’uso:
a) parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari di cui alla L. 122/1989;
b) alloggi sociali di cui al D.M. del 22 aprile 2008;
c) alloggi per persone handicappate di cui alla L. 104/1992;
d) nuove unità immobiliari di superficie complessiva non inferiore a mq 45.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono subordinati al rispetto delle vigenti norme per le costruzioni in zone sismiche e per la certificazione energetica degli edifici.
3. Sono consentiti i mutamenti d’uso di immobili o di loro parti, non connessi a trasformazioni fisiche, tra i seguenti usi: residenze, residenze collettive e temporanee, residenze turistico-alberghiere, se non soggette a vincolo derivante da finanziamento pubblico. Il mutamento d’uso è subordinato alla esistenza degli spazi da destinare a parcheggi ai sensi del D.M. 1444/1968 e ai sensi dell’art. 2 della L. 122/1989.
Art. 6 - Divieti
1. Gli interventi di cui agli art. 2, 3 e 5 non sono consentiti su edifici residenziali che risultino:
a) ubicati all’interno dei centri storici o tessuti di antica formazione, perimetrati negli strumenti urbanistici vigenti, riconducibili alle zone territoriali omogenee “A” del D.M. 1444/1968;
b) ubicati all’interno dei tessuti consolidati, perimetrati negli strumenti urbanistici vigenti, riconducibili alle zone territoriali omogenee “B” sature del DM 1444/1968 e definiti di valore storico, culturale o architettonico dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, benché non vincolati ai sensi del D.L.vo 42/2004.
2. I Comuni, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, possono perimetrare ulteriori ambiti e tessuti in cui non è consentito realizzare gli interventi di cui all’art. 3 comma 1, sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico.
3. I Comuni, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con motivata deliberazione, possono individuare limitate parti del territorio nelle quali le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo e il limite temporale indicato all’art. 3 comma 1, non trovano applicazione. Inoltre, sempre nel termine di 90 giorni, i Comuni con motivata deliberazione possono derogare alle previsioni di cui all’art. 2 comma 1, 2 e 3 e di cui all’art. 3 della presente legge, fermo restando le finalità di cui all’art. 1 della stessa. In tali ipotesi, la deliberazione dei Comuni deve essere trasmessa alla Regione che, nel termine perentorio di 30 giorni, dovrà manifestare il proprio parere vincolante. L’inutile decorso di detto termine vale come silenzio-assenso.
4. Gli interventi di cui agli art. 2, 3 e 5 non sono, altresì, consentiti su edifici residenziali che risultino:
a) realizzati in assenza di titolo abilitativo;
b) ubicati in aree a vincolo di inedificabilità assoluta previste negli strumenti di pianificazione paesaggistica ed urbanistica vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge;
c) definiti beni culturali ai sensi dell’art. 10 del D.L.vo 42/2004;
d) ubicate in aree dichiarate intrasformabili dai rispettivi piani paesistici, gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 5 sono consentiti in edifici residenziali ubicati in aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell’articolo 136 del D.L. 42/2004, fermo restando quanto disposto dal comma 1 del presente articolo e dal comma 6 del D.P.R. n. 380/2001 in riferimento alle autorizzazioni ricorrenti;
e) ricadenti nelle aree indicate all’art. 142 comma 1. lettera a), b), g), m) del D.L.vo n. 42/2004;
f) ricadenti nelle aree indicate all’art. 142 comma 1. lettera f) del D.L.vo n. 42/2004, limitatamente alla zona 1 delle aree destinate a parco, di elevato interesse naturalistico e paesaggistico, e nelle aree a riserve naturali nazionali e riserve integrali regionali;
g) ubicati in ambiti a rischio idrogeologico ed idraulico come riportati nei Piani Stralcio redatti dalle Autorità di Bacino competenti sul territorio regionale.
Art. 7 - Divieto di cumulo
1. Gli ampliamenti previsti agli art. 2 e 3 comma 1 non sono cumulabili con eventuali bonus urbanistici previsti da altre leggi e dagli strumenti urbanistici comunali.
Art. 8 - Titoli abilitativi
1. Gli interventi di cui agli art. 2, 3 e 5 sono realizzabili tramite DIA (Dichiarazione di inizio attività), fermo restando quanto stabilito dall’art. 22 comma 3 del DPR 380/2001.
2. Il miglioramento della prestazione energetica dell’edificio, come indicato all’art. 2 comma 3 e art. 3 comma 3, deve essere provato documentalmente dal professionista abilitato. Ai fini del presente comma, la prova documentale consiste nel progetto redatto, con riferimento allo stato di fatto dell’edificio per interventi di cui all’art. 2 comma 4 e alla normativa vigente art. 3 comma 3.
3. In fase di ultimazione dei lavori è fatto obbligo di allegare l’attestazione di qualificazione energetica ai sensi della normativa vigente; è altresì fatto obbligo di istituire un fascicolo del fabbricato, da redigere secondo uno schema tipo che sarà definito con apposito regolamento da emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Il Regolamento indicherà, altresì, i contenuti e le modalità di redazione e di aggiornamento dello stesso.
4. I Comuni, attraverso le strutture tecniche dei propri uffici, disporranno verifiche a campione sugli interventi di miglioramento della prestazione energetica che hanno determinato l’accesso agli incrementi di cui all’art. 2 comma 3 e art. 3 comma 3.
5. La mancata rispondenza a quanto previsto nel progetto e ai documenti depositati e asseverati con la DIA rende difformi le opere realizzate.
Per le opere realizzate in difformità al progetto asseverato, accertate dagli organi competenti per interventi che abbiano ottenuto incentivi si applicano le sanzioni previste dal D.P.R. 380/2001.
Art. 9 - Oneri di costruzione
1. Per gli interventi di cui all’art. 2 comma 1, all’art. 3 comma 1 e all’art. 5 comma 1 e 3 è dovuto il contributo di costruzione.
2. I Comuni possono stabilire con proprie deliberazioni riduzioni del contributo di costruzione.
Art. 10 - Validità temporale
1. La presente disciplina ha una validità temporale di mesi 24 dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 11 - Obblighi generali
1. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui agli art. 2, 3 e 5 della presente legge devono essere attuati nel pieno rispetto della vigente disciplina in materia di rapporto di lavoro, anche per gli aspetti previdenziali e assistenziali e di sicurezza nei cantieri.
Art. 12 - Dichiarazione di urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
CAPO I - DISPOSIZIONI STRAORDINARIE REALIZZABILI IN DEROGA
Art. 1 - Disposizioni a termine
1. In attuazione dell'intesa tra Stato, Regioni ed enti locali del 1 aprile 2009, la Regione, per sostenere il rilancio dell'economia attraverso gli interventi edilizi, favorendo la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente dal punto di vista della qualità architettonica e dell'efficienza energetica, nonché migliorando la sicurezza delle strutture e l'accessibilità degli edifici, approva le disposizioni di cui alla presente legge.
2. Le disposizioni contenute nel capo I sono valide fino al 31 dicembre 2011.
3. Sono validi ed efficaci i permessi di costruire o le denunce di inizio attività (DIA) presentati entro la data prevista dal comma 2; le relative opere edilizie possono essere realizzate anche oltre tale data, entro i termini di validità previsti dai rispettivi titoli abilitativi.
Art. 2 - Definizioni
1. Ai fini della presente legge, si applicano le seguenti definizioni:
a) per unità edilizie si intendono gli edifici con destinazione d'uso residenziale, nonché gli edifici rurali ad uso abitativo necessari alle esigenze dei proprietari dei fondi e a chi abbia titolo per l'esclusivo uso degli imprenditori agricoli professionali, quando persone fisiche, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38), e dei salariati fissi, addetti alla conduzione del fondo;
b) la volumetria complessiva, la superficie coperta e la superficie utile lorda (SUL) sono quelle calcolate con il metodo previsto dallo strumento urbanistico o, in mancanza, dal regolamento edilizio vigente nel comune.
Art. 3 - Interventi di ampliamento in deroga
1. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 5, negli edifici residenziali esistenti, legittimamente realizzati o che hanno ottenuto il titolo abilitativo alla data di entrata in vigore della presente legge, è consentito realizzare interventi di ampliamento delle unità edilizie uni e bi-familiari, anche in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi, a condizione che per la realizzazione si utilizzino tecnologie volte al risparmio energetico e al miglioramento della qualità architettonica, della sicurezza delle strutture e dell'accessibilità degli edifici. In ogni caso, ad intervento compiuto, la volumetria complessiva data da quella esistente sommata all'ampliamento realizzato, come disciplinato ai commi 5, 6 e 7, non deve superare i 1.200 metri cubi.
2. Fermo restando il rispetto delle prescrizioni specifiche dettate dalle disposizioni regionali in materia di rendimento energetico nell'edilizia, gli ampliamenti di cui al comma 1 sono consentiti solo se accompagnati da interventi tali da ridurre il fabbisogno di energia primaria dell'unità edilizia complessiva fino al raggiungimento dei requisiti prestazionali minimi fissati dalle disposizioni regionali in materia di rendimento energetico nell'edilizia o tali da ridurre almeno del 40 per cento il fabbisogno di energia primaria dell'unità edilizia complessiva, da dimostrare nel progetto allegato alla richiesta del permesso di costruire o della DIA.
3. La percentuale di riduzione del fabbisogno energetico prevista dal comma 2 non è richiesta per gli edifici che rispettano i requisiti prestazionali minimi fissati dalle disposizioni regionali in materia di rendimento energetico nell'edilizia.
4. Nelle more dell'approvazione delle disposizioni attuative delle norme regionali in materia di certificazione energetica, la riduzione del fabbisogno di energia primaria è dimostrata mediante la redazione dell'attestato di qualificazione energetica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia). La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti e alla relazione tecnica di cui all’articolo 8, comma 1, del d.lgs. 192/2005, nonché l'attestato di qualificazione energetica dell'edificio risultante sono asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune di competenza contestualmente alla comunicazione di ultimazione dei lavori; in mancanza di detti requisiti o della presentazione della comunicazione stessa non può essere certificata l'agibilità dell'intervento realizzato.
5. Se gli strumenti urbanistici vigenti già prevedono la possibilità di ampliamento del 20 per cento per motivi igienico funzionali e l'ampliamento è stato realizzato, è possibile realizzare in deroga un ulteriore ampliamento del 20 per cento della volumetria esistente, per un incremento massimo di 200 metri cubi, a condizione che siano rispettati i requisiti di cui ai commi 1 e 2.
6. Se gli strumenti urbanistici vigenti già prevedono la possibilità di ampliamento del 20 per cento per motivi igienico funzionali e l'ampliamento non è stato realizzato, è possibile realizzarlo prevedendo un ulteriore ampliamento in deroga del 20 per cento della volumetria esistente, per un incremento massimo di 200 metri cubi, a condizione che siano rispettati, per l'ampliamento previsto dallo strumento urbanistico, le prescrizioni specifiche dettate dalle disposizioni regionali in materia di rendimento energetico nell'edilizia, e, per l'ulteriore 20 per cento, i requisiti di cui ai commi 1 e 2.
7. Se gli strumenti urbanistici vigenti non prevedono la possibilità di ampliamento del 20 per cento per motivi igienico funzionali, è possibile realizzare in deroga un ampliamento del 20 per cento della volumetria esistente, per un incremento massimo di 200 metri cubi, a condizione che siano rispettati i requisiti di cui ai commi 1 e 2.
8. Negli edifici esistenti di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata sono consentiti interventi di ampliamento nel limite del 20 per cento della volumetria esistente volti al miglioramento della qualità architettonica e ambientale, della sicurezza delle strutture e dell'accessibilità degli edifici attraverso l'eliminazione delle barriere architettoniche, anche in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi, a condizione che, fermo restando il rispetto delle disposizioni regionali in materia di rendimento energetico nell'edilizia, per la realizzazione si utilizzino tecnologie per il raggiungimento di una qualità ambientale ed energetica degli interi edifici, tali da raggiungere il valore 1 del sistema di valutazione denominato "Protocollo Itaca Sintetico 2009 Regione Piemonte" approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
9. Gli ampliamenti di cui al presente articolo non possono superare l'altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici, tranne che per la quantità necessaria per sopraelevare di un piano, o derogare ai parametri qualitativi vigenti, all'indice di permeabilità dei suoli, stabilito nei piani o nei regolamenti, e in ogni caso non possono essere superati i limiti di densità fondiaria massima stabiliti all’articolo 23, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo).
10. Gli ampliamenti di cui al presente articolo devono essere realizzati in soluzione unitaria con l'unità abitativa principale e nel rispetto delle sue caratteristiche formali, non possono costituire una nuova unità abitativa e devono comunque essere rispettate le distanze dai confini, dalle strade e le distanze tra edifici fissate dagli strumenti urbanistici.
11. Con gli interventi di cui al presente articolo non può essere modificata la destinazione d'uso degli edifici interessati, salvo quanto consentito dagli strumenti urbanistici vigenti.
12. Il contributo relativo agli oneri di urbanizzazione è ridotto in misura pari al 20 per cento per gli interventi edilizi di cui al presente articolo che prevedano il superamento delle barriere architettoniche ai sensi della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati).
13. Negli edifici residenziali ultimati entro il 2008 è consentito trasformare il piano pilotis in residenza, in deroga alle disposizioni normative e regolamentari dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi vigenti, a condizione che le opere realizzate siano conformi alle prescrizioni igienico-sanitarie e alle norme in materia di contenimento del consumo energetico. La trasformazione è assoggettata a permesso di costruire o a DIA, e non è ammessa nelle aree esondabili e in quelle a destinazione agricola.
Art. 4 - Interventi di demolizione e ricostruzione in deroga
1. Con deliberazione consiliare il comune individua, anche su richiesta degli aventi titolo, edifici residenziali da riqualificare attraverso interventi di demolizione, totale o parziale, e di ricostruzione volti al miglioramento della qualità architettonica, della sicurezza delle strutture e dell'accessibilità degli edifici, in deroga agli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi.
2. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 5, gli edifici di cui al comma 1 devono essere legittimamente realizzati o avere ottenuto il titolo abilitativo alla data di entrata in vigore della presente legge, possono avere al loro interno porzioni con destinazioni d'uso diverse e compatibili con la destinazione d'uso abitativa nella misura non superiore al 25 per cento del volume complessivo dell'edificio medesimo.
3. Per gli interventi di cui al comma 1 è ammesso un ampliamento del 25 per cento della volumetria esistente a condizione che, fermo restando il rispetto delle disposizioni regionali in materia di rendimento energetico nell'edilizia, per la realizzazione si utilizzino tecnologie per il raggiungimento di una qualità ambientale ed energetica degli edifici tali da raggiungere il valore 1,5 del sistema di valutazione denominato "Protocollo Itaca Sintetico 2009 Regione Piemonte"; in alternativa è ammesso un ampliamento fino al 35 per cento della volumetria esistente a condizione che, fermo restando il rispetto delle disposizioni regionali in materia di rendimento energetico nell'edilizia, per la realizzazione si utilizzino tecnologie per il raggiungimento di una qualità ambientale ed energetica degli edifici tali da raggiungere il valore 2,5 del sistema di valutazione denominato "Protocollo Itaca Sintetico 2009 Regione Piemonte". Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti a condizione che il volume a destinazione non residenziale non sia computato ai fini dell'ampliamento e non sia aumentato.
4. L'utilizzo delle tecniche costruttive e il rispetto dei valori della scala di prestazione di cui al comma 3 sono dimostrati nel progetto allegato alla richiesta del permesso di costruire o della DIA e il loro conseguimento è certificato dal direttore dei lavori o altro professionista abilitato con la comunicazione di ultimazione dei lavori; in mancanza di detti requisiti o della presentazione della comunicazione stessa non può essere certificata l'agibilità dell'intervento realizzato.
5. Il comune disciplina gli interventi di ricostruzione che devono essere realizzati all'interno della stessa unità catastale nella quale è avvenuta la demolizione, non possono superare l'altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici, tranne che per la quantità necessaria per sopraelevare di un piano, derogare ai parametri qualitativi vigenti, all'indice di permeabilità dei suoli, stabilito nei piani o nei regolamenti, e in ogni caso non possono essere superati i limiti di densità fondiaria massima stabiliti all’articolo 23, comma 2, della l.r. 56/1977.
6. La ricostruzione deve avvenire comunque nel rispetto delle caratteristiche tipologiche del contesto, delle distanze dai confini, dalle strade e delle distanze tra edifici fissate dagli strumenti urbanistici.
7. Con gli interventi di cui al presente articolo non può essere modificata la destinazione d'uso degli edifici interessati, salvo quanto consentito dagli strumenti urbanistici vigenti.
8. Il contributo relativo agli oneri di urbanizzazione è ridotto in misura pari al 20 per cento per gli interventi edilizi di cui al presente articolo che prevedano il superamento delle barriere architettoniche ai sensi della l. 13/1989.
Art. 5 - Limitazioni
1. Gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 non possono essere realizzati su edifici che, al momento della richiesta del permesso di costruire o della DIA, risultano eseguiti in assenza o in difformità anche parziale dal titolo abilitativo, fatti salvi gli edifici realizzati prima che fosse obbligatorio tale titolo.
2. Gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 non possono essere realizzati su edifici o ambiti, individuati dai piani regolatori come centri storici comunque denominati, aree esterne d'interesse storico e paesaggistico ad essi pertinenti, nuclei minori, monumenti isolati, singoli edifici, civili o di architettura rurale, di valore storico-artistico o ambientale o documentario, nei parchi nazionali e nelle aree protette istituite con legge regionale.
3. Gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 non possono essere realizzati nelle aree individuate dai piani regolatori in classe di pericolosità IIIa) secondo le indicazioni della circolare del Presidente della Giunta regionale n. 7/LAP dell'8 maggio 1996 e negli abitati da trasferire o da consolidare ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche).
4. Negli edifici ricadenti all'interno di aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e 157 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) sono ammessi gli interventi di cui all'articolo 3, fatto salvo l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica.
5. Gli interventi di cui agli articoli 3 e 4, ove autorizzabili, devono rispettare le normative vigenti in materia antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico sanitaria, nonché le disposizioni contenute nel d.lgs. 42/2004 e quanto definito dalle norme del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po (PAI) e dalle norme degli strumenti urbanistici adeguati al PAI; devono inoltre acquisire i pareri e le autorizzazioni necessari prima del rilascio del permesso di costruire o, in alternativa, prima della presentazione della DIA.
6. Le disposizioni contenute negli articoli 3 e 4 sono alternative all'applicazione della legge regionale 6 agosto 1998, n. 21 (Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti), come prorogata dall'articolo 13 della presente legge e non sono utilizzabili per i rustici, ai quali si applica la legge regionale 29 aprile 2003, n. 9 (Norme per il recupero funzionale dei rustici).
Art. 6 - Facoltà comunali in ordine all'applicazione della legge
1. I comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono, nel termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disporre l'esclusione dell'applicazione degli articoli 3 e 4, in tutto o in parte del territorio comunale.
2. I comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono inoltre indicare i parametri quantitativi e qualitativi stabiliti dagli strumenti urbanistici non derogabili per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 3 e 4.
3. I comuni istituiscono e aggiornano l'elenco degli interventi di cui agli articoli 3 e 4, anche per evitare che, mediante interventi successivi, siano superati i limiti di cui alla presente legge.
Art. 7 - Interventi in deroga per l'edilizia produttiva
1. I fabbricati esistenti a destinazione artigianale o produttiva, effettivamente utilizzati e legittimamente realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali sia esaurita la SUL consentita, possono essere soppalcati, in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi, per un aumento massimo del 30 per cento della SUL esistente; gli standard derivanti dall'aumento della SUL, se non reperibili, devono essere monetizzati.
2. Negli edifici produttivi o artigianali, legittimamente realizzati, è consentito realizzare interventi di ampliamento pari al 20 per cento della SUL, con un massimo di 200 metri quadrati, in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi.
3. (abrogato)
CAPO II - DISPOSIZIONI DI SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE EDILIZIE E URBANISTICHE
Art. 8 - Denuncia di inizio attività
1. Fermo restando quanto disposto dal titolo II, capo III, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), in merito alla disciplina della DIA si applicano, inoltre, le disposizioni previste dal presente articolo.
2. Le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire, purché presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori stessi, sono realizzabili mediante DIA, senza attendere alcun termine per l'inizio dei lavori.
3. In alternativa al permesso di costruire possono essere realizzati mediante DIA:
a) gli interventi di ristrutturazione edilizia, come definiti dall’articolo 3 del d.p.r. 380/2001, e quelli disciplinati dalla l.r. 21/1998 e dalla l.r. 9/2003;
b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, se sono disciplinati da piani attuativi comunque denominati, compresi gli atti negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale con l'approvazione degli stessi piani o con atto di ricognizione di quelli vigenti;
c) gli interventi di nuova costruzione, se sono in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale.
4. La dichiarazione prevista al comma 3, lettere b) e c), è assunta dal competente organo comunale entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati ad operare con DIA; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione purché il progetto di costruzione sia accompagnato da relazione tecnica, nella quale sia asseverata l'esistenza delle caratteristiche sopra menzionate.
5. Il competente ufficio comunale, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della DIA, provvede:
a) a verificare la completezza della documentazione presentata;
b) ad accertare che la tipologia dell'intervento descritto ed asseverato dal professionista abilitato rientri nei casi previsti dal presente articolo;
c) a comunicare l'importo del contributo di costruzione;
d) a notificare all'interessato le eventuali ragioni ostative che impediscono la realizzazione dell'intervento.
6. Entro il termine di cui al comma 5, in caso di incompletezza della documentazione, il competente ufficio comunale ne richiede l'integrazione e il termine per l'inizio dei lavori è interrotto sino al ricevimento degli atti necessari. La richiesta di integrazione non può essere reiterata.
7. I comuni stabiliscono modalità di controllo di merito dei contenuti dell'asseverazione allegata alla DIA e della corrispondenza del progetto e dell'opera in corso di realizzazione o ultimata a quanto asseverato dal professionista abilitato, nell'osservanza dei seguenti criteri:
a) il controllo è effettuato in corso d'opera e comunque entro sei mesi dalla comunicazione di fine dei lavori o, in assenza di tale comunicazione, entro sei mesi dal termine di ultimazione dei lavori indicato nel titolo abilitativo;
b) il controllo, effettuato anche a campione, deve riguardare almeno una percentuale del 20 per cento degli interventi edilizi eseguiti o in corso di realizzazione.
Art. 9 - Modifiche alla legge regionale 8 luglio 1999, n. 19
1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo"), è sostituito dal seguente:
"1. La nomina della commissione edilizia è facoltativa.".
2. Al comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 19/1999, le parole: "eletti dal consiglio comunale" sono sostituite dalle seguenti: "nominati dal competente organo comunale".
3. Il comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 19/1999, è sostituito dal seguente:
"5. Il regolamento edilizio indica gli interventi sottoposti al parere preventivo, non vincolante della commissione edilizia.".
Art. 10 - Modifica alla legge regionale 9 agosto 1989, n. 45
1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27), le parole: "sentito il parere della Commissione comunale igienico-edilizia ed" sono soppresse.
Art. 11 - Modifiche alla legge regionale 3 aprile 1989, n. 20
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici), è inserito il seguente:
"1 bis. I comuni danno immediata comunicazione alla direzione regionale competente del Ministero per i beni e le attività culturali delle autorizzazioni rilasciate e trasmettono contestualmente la relativa documentazione; gli stessi atti sono nei medesimi termini inviati alla Regione. Le citate autorizzazioni non divengono efficaci fino a quando non si sia provveduto alla loro trasmissione.".
2. Dopo il comma 8 dell'articolo 16 della l.r. 20/1989, è inserito il seguente:
"8 bis. La competenza di cui all’articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della l. 6 luglio 2002, n. 137) è delegata ai comuni.".
Art. 12 - Modifiche alla legge regionale 28 maggio 2007, n. 13
1. Al comma 5 dell'articolo 18 della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia), la parola: "fotovoltaici" è sostituita dalle seguenti: "alimentati da fonti rinnovabili".
2. Al comma 6 dell'articolo 18 della l.r. 13/2007, le parole: "impianti fotovoltaici e il loro allacciamento alla rete di distribuzione" sono sostituite dalle seguenti: "impianti alimentati da fonti rinnovabili".
3. Alla lettera p) del comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 13/2007, le parole: "impianti fotovoltaici e il loro allacciamento alla rete di distribuzione" sono sostituite dalle seguenti: "impianti alimentati da fonti rinnovabili".
CAPO III - INTERVENTI PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ESISTENTE
Art. 13 - Modifica alla legge regionale 6 agosto 1998, n. 21
1. Al comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 21/1998, le parole: "alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2008".
Art. 14 - Interventi di riqualificazione edilizia
1. I comuni individuano ambiti di territorio su cui promuovere programmi di rigenerazione urbana, sociale e architettonica tramite azioni partecipative e di concerto con gli operatori privati; con tali programmi i comuni individuano edifici, anche inutilizzati, legittimamente costruiti, ma ritenuti incongrui, per dimensioni o tipologie, con il contesto edilizio circostante, da riqualificare in funzione di una maggiore efficienza energetica o a fini sociali, per i quali gli strumenti urbanistici possono prevedere interventi di demolizione, totale o parziale, e di ricostruzione. Per gli edifici a destinazione commerciale sono comunque fatte salve le norme di settore.
2. Per incentivare gli interventi di cui al comma 1, lo strumento urbanistico può prevedere premialità di cubatura nel limite massimo del 35 per cento del volume preesistente.
3. La parziale ricostruzione di cui al comma 1 può avvenire sullo stesso sedime nel rispetto delle caratteristiche tipologiche del contesto, mentre la cubatura eccedente, sommata alla premialità prevista al comma 2, può essere ricostruita in altre aree, individuate dal comune, anche attraverso sistemi perequativi. La totale ricostruzione, compresa di ogni premialità, può avvenire in altre aree, individuate dal comune, anche attraverso sistemi perequativi.
4. Gli interventi previsti ai commi 1, 2 e 3, volti al miglioramento della qualità architettonica, ambientale, energetica e sociale, sono consentiti a condizione che, fermo restando il rispetto delle disposizioni regionali in materia di rendimento energetico nell'edilizia, per la realizzazione si utilizzino tecnologie per il raggiungimento di una qualità ambientale ed energetica degli edifici tali da raggiungere il valore 2,5 del sistema di valutazione denominato "Protocollo Itaca Sintetico 2009 Regione Piemonte". L'utilizzo delle tecniche costruttive e il rispetto dei valori della scala di prestazione sono dimostrati nel progetto allegato alla richiesta del permesso di costruire o della DIA, il loro conseguimento è certificato dal direttore dei lavori o altro professionista abilitato con la comunicazione di ultimazione dei lavori; in mancanza di detti requisiti o della presentazione della comunicazione stessa, non può essere certificata l'agibilità dell'intervento realizzato.
5. I comuni possono individuare altresì edifici produttivi o artigianali, anche inutilizzati, legittimamente costruiti, localizzati in posizioni incongrue o che costituiscono elementi deturpanti il paesaggio, per i quali prevedere, anche tramite premi di cubatura entro il limite del 35 per cento della SUL e previa loro demolizione, il trasferimento in aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA), come disciplinate dalle linee guida regionali e individuate anche attraverso sistemi perequativi o l'acquisizione alla proprietà pubblica dell'area di decollo dell'intervento. La Regione, allo scopo di incentivare la realizzazione di tali aree, può avvalersi degli strumenti di intervento previsti negli atti di programmazione adottati in attuazione della legge regionale 22 novembre 2004, n. 34 (Interventi per lo sviluppo delle attività produttive) e delle risorse finanziarie regionali, nazionali, comunitarie allo scopo destinate. I comuni disciplinano altresì la nuova destinazione d'uso dell'area di decollo dell'intervento prevedendone la riqualificazione paesaggistica.
6. Le modalità operative per la ristrutturazione o la rilocalizzazione degli edifici di cui al presente articolo possono essere preventivamente definite da una convenzione stipulata tra i comuni, gli operatori interessati e, eventualmente, la Regione e le province, se richieste, contenente gli impegni delle parti.
7. La Regione sostiene altresì il recupero del patrimonio paesaggistico, favorendo la realizzazione di coperture e di mascheramenti di fabbricati esistenti a destinazione artigianale o produttiva che ne riducano l'impatto ambientale sul paesaggio.
8. Al fine di cui al comma 7, la Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua i criteri di attribuzione e le modalità di erogazione del contributo utilizzando le procedure e gli stanziamenti di cui alla legge regionale 16 giugno 2008, n. 14 (Norme per la valorizzazione del paesaggio).
Art. 15 - Norme in materia di sicurezza
1. In fase di ampliamento o ricostruzione degli edifici è fatto obbligo prevedere dispositivi utili a garantire la sicurezza in fase di manutenzione ordinaria e straordinaria del manufatto in tempi successivi alla ultimazione dello stesso. Sono fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza.
CAPO IV - ABROGAZIONI
Art. 16 - Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
a) il quinto comma dell'articolo 26 della l.r. 56/1977;
b) l'articolo 56 della l.r. 56/1977;
c) l'articolo 52 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 61 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 56/77 e successive modificazioni).
Indice
PARTE I - PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
TITOLO I - OGGETTO E CRITERI ISPIRATORI
Art. 1 - Oggetto e criteri ispiratori
TITOLO II - STRUMENTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 2 - Correlazione tra gli strumenti di pianificazione territoriale
Art. 3 - Strumenti per il coordinamento e l’integrazione delle informazioni
Art. 4 - Valutazione ambientale dei piani
Art. 5 - Osservatorio permanente della programmazione territoriale
CAPO II - PIANIFICAZIONE COMUNALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO
Art. 6 - Pianificazione comunale
Art. 7 - Piano di governo del territorio
Art. 8 - Documento di piano
Art. 9 - Piano dei servizi
Art. 10 - Piano delle regole
Art. 10 bis - Disposizioni speciali per i comuni con popolazione inferiore o pari a 2.000 abitanti
Art. 11 - Compensazione, perequazione ed incentivazione urbanistica
Art. 12 - Piani attuativi comunali
Art. 13 - Approvazione degli atti costituenti il piano di governo del territorio
Art. 14 - Approvazione dei piani attuativi e loro varianti. Interventi sostitutivi
CAPO III - PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE
Art. 15 - Contenuti del piano territoriale di coordinamento provinciale
Art. 16 - Conferenza dei comuni, delle comunità montane e degli enti gestori delle aree regionali protette
Art. 17 - Approvazione del piano territoriale di coordinamento provinciale
Art. 18 - Effetti del piano territoriale di coordinamento provinciale
CAPO IV - PIANO TERRITORIALE REGIONALE
Art. 19 - Oggetto e contenuti del piano territoriale regionale
Art. 20 - Effetti del piano territoriale regionale. Piano territoriale regionale d’area
Art. 21 - Approvazione del piano territoriale regionale. Approvazione dei piani territoriali regionali d’area
Art. 22 - Aggiornamento del piano territoriale regionale
CAPO V - SUPPORTO AGLI ENTI LOCALI
Art. 23 - Supporto agli enti locali
Art. 24 - Erogazione di contributi
CAPO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER IL TITOLO II
Art. 25 - Norma transitoria
Art. 26 - Adeguamento dei piani
PARTE II - GESTIONE DEL TERRITORIO
TITOLO I - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI SUL TERRITORIO
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 27 - Definizioni degli interventi edilizi
Art. 28 - Regolamento edilizio
Art. 29 - Procedura di approvazione del regolamento edilizio
Art. 30 - Commissione edilizia
Art. 31 - Albo dei commissari ad acta
Art. 32 - Sportello unico per l’edilizia
CAPO II - PERMESSO DI COSTRUIRE
Art. 33 - Trasformazioni soggette a permesso di costruire
Art. 34 - Interventi su beni paesaggistici
Art. 35 - Caratteristiche del permesso di costruire
Art. 36 - Presupposti per il rilascio del permesso di costruire
Art. 37 - Competenza al rilascio del permesso di costruire
Art. 38 - Procedimento per il rilascio del permesso di costruire
Art. 39 - Intervento sostitutivo
Art. 40 - Permesso di costruire in deroga
CAPO III - DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ
Art. 41 - Interventi realizzabili mediante denuncia di inizio attività
Art. 42 - Disciplina della denuncia di inizio attività
CAPO IV - CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
Art. 43 - Contributo di costruzione
Art. 44 - Oneri di urbanizzazione
Art. 45 - Scomputo degli oneri di urbanizzazione
Art. 46 - Convenzione dei piani attuativi
Art. 47 - Cessioni di aree per opere di urbanizzazione primaria
Art. 48 - Costo di costruzione
CAPO V - SANZIONI
Art. 49 - Sanzioni
Art. 50 - Poteri regionali di annullamento e di inibizione
CAPO VI - DISCIPLINA DEI MUTAMENTI DELLE DESTINAZIONI D'USO DI IMMOBILI E DELLE VARIAZIONI ESSENZIALI
Art. 51 - Disciplina urbanistica
Art. 52 - Mutamenti di destinazione d’uso con e senza opere edilizie
Art. 53 - Sanzioni amministrative
Art. 54 - Determinazione delle variazioni essenziali
TITOLO II- NORME PER IL GOVERNO DELLE ACQUE E PER LA DIFESA DEL SUOLO NEI SOTTOBACINI IDROGRAFICI DELLA REGIONE LOMBARDIA – PREVENZIONE DEI RISCHI GEOLOGICI, IDROGEOLOGICI E SISMICI
Art. 55 - Attività regionali per il governo delle acque, la difesa del suolo e la prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici e sismici
Art. 55 bis - Progetti strategici di sottobacino idrografico
Art. 56 - Componente geologica, idrogeologica e sismica del piano territoriale di coordinamento provinciale
Art. 57 - Componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio
Art. 58 - Contributi ai comuni e alle province per gli studi geologici, idrogeologici e sismici
TITOLO III - NORME IN MATERIA DI EDIFICAZIONE NELLE AREE DESTINATE ALL’AGRICOLTURA
Art. 59 - Interventi ammissibili
Art. 60 - Presupposti soggettivi e oggettivi
Art. 61 - Norma di prevalenza
Art. 62 - Interventi regolati dal piano di governo del territorio
Art. 62 bis - Norma transitoria
TITOLO IV - ATTIVITÀ EDILIZIE SPECIFICHE
CAPO I - RECUPERO AI FINI ABITATIVI DEI SOTTOTETTI ESISTENTI
Art. 63 - Finalità e presupposti
Art. 64 - Disciplina degli interventi
Art. 65 - Ambiti di esclusione
CAPO II - NORME INERENTI ALLA REALIZZAZIONE DEI PARCHEGGI
Art. 66 - Localizzazione e rapporto di pertinenza
Art. 67 - Disciplina degli interventi
Art. 68 - Utilizzo del patrimonio comunale
Art. 69 - Regime economico
CAPO III - NORME PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICI DI CULTO E DI ATTREZZATURE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI
Art. 70 - Finalità
Art. 71 - Ambito di applicazione
Art. 72 - Rapporti con la pianificazione comunale
Art. 73 - Modalità e procedure di finanziamento
TITOLO V - BENI PAESAGGISTICI
CAPO I - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI
Art. 74 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico di aree ed immobili
Art. 75 - Modificazioni e integrazioni degli elenchi dei beni soggetti a tutela
Art. 76 - Contenuti paesaggistici del piano territoriale regionale
Art. 77 - Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione
Art. 78 - Commissioni regionali
Art. 79 - Adempimenti della Giunta regionale
CAPO II - AUTORIZZAZIONI E SANZIONI
Art. 80 - Ripartizione delle funzioni amministrative
Art. 81 - Istituzione delle commissioni per il paesaggio
Art. 82 - Modalità per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica
Art. 83 - Sanzioni amministrative a tutela del paesaggio
Art. 84 - Criteri per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici
Art. 85 - Supporto agli enti locali
Art. 86 - Interventi sostitutivi in caso di inerzia o di ritardi
TITOLO VI - PROCEDIMENTI SPECIALI E DISCIPLINE DI SETTORE
CAPO I - DISCIPLINA DEI PROGRAMMI INTEGRATI DI INTERVENTO
Art. 87 - Programmi integrati di intervento
Art. 88 - Ambiti e obiettivi
Art. 89 - Interventi su aree destinate all’agricoltura
Art. 90 - Aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale
Art. 91 - Attivazione dei programmi integrati di intervento
Art. 92 - Approvazione dei programmi integrati di intervento
Art. 93 - Attuazione dei programmi integrati di intervento
Art. 94 - Programmi di recupero urbano e programmi integrati di recupero
Art. 94 bis - Trasformazione urbanistica del territorio e permesso di costruire
CAPO II - ALTRI PROCEDIMENTI SPECIALI
Art. 95 - Disposizioni generali di raccordo con leggi regionali di finanziamento
Art. 96 - Modifiche alla legge regionale 12 aprile 1999, n. 10 “Piano territoriale d’area Malpensa. Norme speciali per l’aerostazione intercontinentale Malpensa 2000”
Art. 97 - Sportello unico per le attività produttive
Art. 98 - Disposizioni straordinarie per la tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico
Art. 98 bis - Localizzazione dei centri di telefonia in sede fissa
Art. 99 - Norma finanziaria
TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 100 - Norma generale di riferimento
Art. 101- Programmi pluriennali di attuazione
Art. 102 - Piano territoriale paesistico regionale
Art. 102 bis - Norme speciali di salvaguardia
Art. 103 - Disapplicazione di norme statali
Art. 104 - Abrogazioni
Art. 1 - Interventi di ampliamento
1. È consentito l’ampliamento degli edifici residenziali, ancorché ubicati in zona agricola, nei limiti del 20 per cento della volumetria esistente, per un incremento complessivo massimo non superiore a 200 metri cubi.
2. Per gli edifici residenziali di cui al comma 1, aventi una superficie complessiva inferiore a 80 mq, l’ampliamento è consentito fino al raggiungimento della superficie utile netta prevista per gli immobili di cui al comma 3 dell’articolo 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l’edilizia residenziale).
3. È consentito l’ampliamento degli edifici non residenziali ubicati nelle zone omogenee a destinazione industriale, artigianale, direzionale, commerciale e agricola di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), se motivato in base a specifiche esigenze produttive nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti del 20 per cento della superficie utile lorda (SUL) e comunque in misura non superiore a 400 metri quadrati. L’ampliamento che comporta anche l’incremento dell’altezza dell’edificio, in deroga ai regolamenti edilizi e alle previsioni dei piani urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, è consentito nei limiti del 20 per cento della superficie utile lorda (SUL) e comunque in misura non superiore a 100 metri quadrati.
4. Per gli edifici non residenziali ubicati in zone omogenee con destinazione diversa da quelle previste al comma 3, purché conformi alla destinazione della zona in cui sono situati, l’ampliamento è consentito ai sensi del comma 1.
5. Per gli edifici ubicati in zona agricola costruiti prima del 1950, l’ampliamento di cui ai commi precedenti è consentito a condizione che non vengano alterati il tipo edilizio e le caratteristiche architettoniche.
6. Previa approvazione di apposito piano di recupero, per gli edifici ubicati in zona agricola che non presentino le caratteristiche di cui all’articolo 15, comma 2, della l.r. 8 marzo 1990, n. 13 (Norme edilizie per il territorio agricolo), è consentito accorpare all’edificio principale la volumetria degli accessori di pertinenza per una superficie massima di mq 70, anche mediante mutamento della loro destinazione d’uso.
7. L’ampliamento di cui al presente articolo è finalizzato a realizzare il miglioramento del comportamento energetico secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia).
8. L’ampliamento di cui al presente articolo è consentito purché preveda il mantenimento della destinazione in atto o la sua modifica conformemente agli strumenti urbanistici in vigore e garantisca il rispetto degli standard urbanistici di cui all’articolo 3 del d.m. 1444/1968. Qualora sia accertata dal Comune l’impossibilità di reperire la quantità minima di aree da destinare ai suddetti standard e non sia possibile soddisfare altrimenti i relativi fabbisogni, i soggetti interessati si obbligano, mediante convenzione o atto d’obbligo unilaterale, a corrispondere al Comune medesimo, nei tempi e secondo i criteri e le garanzie fideiussorie da esso stabiliti, una somma pari al valore di mercato di aree con caratteristiche simili a quelle che avrebbero dovuto cedere e comunque non inferiore ai relativi oneri di urbanizzazione. I proventi della monetizzazione sono utilizzati dal Comune per la realizzazione degli interventi previsti nel piano attuativo per i servizi di cui all’articolo 20 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), o, in mancanza di detto piano, per l’acquisizione di aree da destinare a standard urbanistici o per migliorare la quantità degli standard esistenti.
Art. 2 - Interventi di demolizione e ricostruzione
1. È consentita la demolizione anche integrale e la ricostruzione degli edifici residenziali che necessitano di essere rinnovati e adeguati sotto il profilo della qualità architettonica o della sicurezza antisismica, con eventuale ampliamento nei limiti del 35 per cento della volumetria esistente da demolire. In ogni caso, gli interventi debbono prevedere il mantenimento della destinazione in atto, migliorare la sicurezza antisismica ai sensi del d.m. 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) in caso di demolizione e ricostruzione parziale, conseguire l’adeguamento sismico in caso di demolizione e ricostruzione totale, migliorare la sostenibilità energetico-ambientale degli edifici stessi attraverso il raggiungimento degli scaglioni di punteggio stabiliti dalla Giunta regionale in base alla versione sintetica del protocollo ITACA Marche, nonché prevedere l’utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili.
2. È consentita la demolizione anche integrale e la ricostruzione degli edifici non residenziali che necessitano di essere rinnovati ed adeguati sotto il profilo della qualità architettonica o della sicurezza antisismica. Gli interventi di cui al presente comma devono migliorare la sicurezza antisismica ai sensi del d.m. 14 gennaio 2008 in caso di demolizione e ricostruzione parziale, conseguire l’adeguamento sismico in caso di demolizione e ricostruzione totale, migliorare la sostenibilità energetico-ambientale degli edifici stessi attraverso il raggiungimento degli scaglioni di punteggio stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1 e prevedere l’utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili. È consentito il mutamento della destinazione d’uso degli edifici non residenziali, ubicati nelle zone omogenee B o C di cui al d.m. 1444/1968, non più utilizzati per finalità produttive prima del 1° gennaio 2007, a condizione che esso sia compatibile con la destinazione di zona prevista dagli strumenti urbanistici e garantisca il rispetto degli standard urbanistici di cui all’articolo 3 del d.m. 1444/1968, ovvero l’intervento rientri in un programma di riqualificazione urbanistica ai sensi della l.r. 23 febbraio 2005, n. 16 (Disciplina degli interventi di riqualificazione urbana e indirizzi per le aree produttive ecologicamente attrezzate). In ogni caso, il mutamento della destinazione d’uso non è ammesso per gli edifici ubicati nelle zone omogenee a destinazione agricola, industriale, artigianale, direzionale e commerciale di cui al d.m. 1444/1968.
3. L’eventuale ampliamento degli edifici di cui al comma 2 è consentito nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti del 35 per cento della superficie utile lorda da demolire, se gli edifici medesimi sono ubicati nelle zone omogenee a destinazione industriale, artigianale, direzionale, commerciale e agricola di cui al d.m. 1444/1968. L’ampliamento che comporta anche l’incremento dell’altezza dell’edificio è consentito nei limiti del 35 per cento della superficie utile lorda da demolire.
4. Per gli edifici non residenziali ubicati in zone omogenee con destinazione diversa da quelle di cui al comma 3, purché conformi alla destinazione della zona in cui sono ubicati, gli ampliamenti sono consentiti nei limiti di cui al comma 1.
5. Agli interventi di cui al presente articolo si applica quanto previsto all’articolo 1, comma 8.
Art. 3 - Interventi sulle opere pubbliche e sul patrimonio immobiliare della Regione, degli enti locali e degli ERAP
1. Gli interventi di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge sono consentiti anche per gli edifici destinati a opere pubbliche o di pubblica utilità, compresi gli edifici di edilizia residenziale pubblica, nonché per gli immobili di proprietà della Regione, degli enti locali e delle aziende del servizio sanitario regionale inseriti nel piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all’articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Gli interventi di cui al presente articolo devono in ogni caso prevedere il miglioramento dell’efficienza energetica e l’utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili, nonché il miglioramento o l’adeguamento della sicurezza antisismica degli edifici secondo le previsioni degli articoli 1 e 2. Il piano delle alienazioni e valorizzazioni può prevedere il mutamento di destinazione d’uso degli edifici pubblici, ai sensi dell’articolo 58, comma 2, del d.l. 112/2008.
3. Gli interventi relativi alle sedi istituzionali della Regione e degli enti locali agli asili nido, alle scuole di ogni ordine e grado, agli impianti sportivi di base o polivalenti di proprietà pubblica, in uso a una o più scuole, anche aperti all’utilizzazione da parte della collettività, in quanto attrezzature di interesse generale, sono consentiti anche nelle aree di cui all’articolo 4, comma 5, lettere a) e b).
4. Sono consentiti, previo accordo di programma tra gli ERAP ed i Comuni interessati, interventi di demolizione anche integrale e ricostruzione di immobili di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli ERAP o dei Comuni, con eventuale ampliamento nel limite del 50 per cento della volumetria esistente.
Art. 4 - Ambito di applicazione
1. Gli interventi di cui alla presente legge riguardano gli edifici ultimati alla data del 31 dicembre 2008 e sono consentiti, per quanto riguarda le altezze, la densità edilizia, le volumetrie, il numero dei piani e gli altri parametri urbanistico-edilizi individuati dai Comuni con l’atto di cui all’articolo 9, comma 1, in deroga ai regolamenti edilizi e alle previsioni dei piani urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali. La presente legge specifica i casi in cui dette deroghe non sono consentite. Per edifici ultimati si intendono quelli così definiti dall’articolo 31, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie). Restano comunque fermi, salvo quanto previsto al comma 2, i limiti inderogabili di altezza e di distanza tra i fabbricati stabiliti dal d.m. 1444/1968, ivi inclusi quelli stabiliti dagli strumenti urbanistici ai sensi dell’articolo 8, primo comma, numero 4), del decreto ministeriale medesimo.
2. Gli interventi di cui alla presente legge, purché non vengano superati i limiti di incremento rispettivamente stabiliti dagli articoli 1 e 2, comportano anche l’applicazione delle deroghe previste dalla normativa statale, regionale e dai regolamenti edilizi in merito alle distanze minime tra edifici e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 11 del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE) e alla l.r. 17 giugno 2008, n. 14 (Norme per l’edilizia sostenibile). Ferme restando tali deroghe, gli incrementi volumetrici e gli incentivi economici stabiliti dalla presente legge sono alternativi e non cumulabili con quelli previsti dalle suddette normative.
3. Su uno stesso edificio gli interventi di cui agli articoli 1 e 2 non sono tra loro cumulabili. L’edificio che ha usufruito nel periodo di efficacia della presente legge di uno di detti interventi non può ulteriormente usufruire di interventi di ampliamento o di demolizione e ricostruzione con ampliamento.
4. Per gli edifici costituiti da più unità immobiliari appartenenti a diversi proprietari, gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti nel rispetto delle norme che disciplinano, a seconda delle situazioni giuridiche coinvolte, la comproprietà o il condominio negli edifici.
5. Gli interventi di cui alla presente legge non sono ammessi:
a) nelle zone A (centri storici) di cui al d.m. 1444/1968;
b) nelle aree di tutela integrale dei piani regolatori comunali adeguati al Piano paesistico ambientale regionale (PPAR). Per i Comuni privi di strumento urbanistico adeguato, si osservano le norme relative agli ambiti di tutela integrale definite dallo stesso PPAR;
c) per quanto riguarda le individuazioni contenute nel:
1) piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico dei bacini di rilievo regionale: nella fascia di territorio inondabile assimilabile a piene con tempi di ritorno fino a duecento anni dei principali corsi d’acqua dei bacini regionali, nelle aree di versante in dissesto AVD_P2, AVD_P3 e AVD_P4 e nelle aree di versante interessate da valanghe a rischio molto elevato AVV_R4;
2) piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico del bacino interregionale Marecchia-Conca: nelle fasce di territorio con probabilità di esondazione corrispondenti a piene con tempo di ritorno di duecento anni e nelle aree di versante in condizione di dissesto;
3) piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico del fiume Tronto: nelle aree di versante a pericolosità molto elevata H3 e nelle aree a rischio elevato o molto elevato di inondazione, E3 ed E4;
4) piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico del fiume Tevere: le zone individuate a rischio molto elevato per fenomeni franosi, R4;
d) per gli immobili ricadenti nelle zone di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell’articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) dei parchi e delle riserve naturali;
e) sulle aree dichiarate inedificabili per legge, per sentenza, per provvedimento amministrativo, per contratto o per atto d’obbligo unilaterale;
f) per gli edifici privati che sorgono su aree demaniali o vincolate ad uso pubblico e per gli edifici anche parzialmente abusivi per i quali non sia intervenuto il condono;
g) per gli edifici censiti ai sensi degli articoli 15, comma 3 e 40 delle NTA del PPAR, nonché dell’articolo 15, comma 2, della l.r. 8 marzo 1990, n. 13 (Norme edilizie per il territorio agricolo), sottoposti a restauro e a risanamento conservativo. Per i Comuni privi di strumento urbanistico adeguato al PPAR il divieto è riferito agli edifici presenti nella carta IGM 1892/1895.
6. Per gli interventi sugli immobili aventi valore artistico, storico, culturale o paesaggistico è fatto salvo quanto stabilito dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).
7. Per gli edifici e gli impianti esistenti delle strutture ricettive ricadenti nell’ambito di applicazione della l.r. 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), gli incrementi volumetrici restano disciplinati dall’articolo 19 della legge regionale medesima. Nelle strutture ricettive alberghiere di cui al capo I del titolo II della l.r. 9/2006, nel caso di ristrutturazione edilizia o urbanistica con demolizione e ricostruzione secondo le procedure di cui all’articolo 19 della citata l.r. 9/2006, è consentito un incremento volumetrico sino al 35 per cento rispetto al volume preesistente. I piani particolareggiati ed i piani di recupero di cui al citato articolo 19 possono essere anche di iniziativa privata.
8. Le norme della presente legge non possono essere applicate agli edifici aventi destinazione commerciale, quando comportano una deroga alle disposizioni di cui alla l.r. 4 ottobre 1999, n. 26 (Norme ed indirizzi per il settore del commercio), circa i limiti dimensionali delle strutture di vendita e la dotazione minima di parcheggi.
9. L’applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge non può in ogni caso derogare le prescrizioni in materia di sicurezza stradale e antisismica, né gli interventi in essa previsti possono essere considerati interventi in sanatoria. Nelle zone di protezione stradale di cui al d.m. 1444/1968, gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti purché non comportino l’avanzamento dell’edificio esistente sul fronte stradale.
Art. 5 - Procedimento
1. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio avviene secondo quanto previsto dalla normativa statale e regionale vigente. Alla domanda o denuncia del proprietario interessato, o al progetto nel caso di opere pubbliche, deve essere allegata anche una relazione, redatta dal progettista o da un tecnico abilitato, che asseveri, relativamente agli interventi di ampliamento, il miglioramento del comportamento energetico da conseguire, nonché il mantenimento della destinazione in atto nei casi previsti dalla presente legge e, relativamente agli interventi di cui all’articolo 3, il miglioramento o l’adeguamento della sicurezza antisismica. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione, la relazione del tecnico abilitato deve asseverare la necessità del rinnovamento e dell’adeguamento o del miglioramento dell’edificio sotto il profilo della sicurezza antisismica, il mantenimento della destinazione in atto nei casi previsti dalla presente legge, nonché il miglioramento dell’efficienza energetica e l’utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili secondo quanto previsto dalla presente legge.
2. L’utilizzo delle tecniche costruttive e il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 sono attestati dal direttore dei lavori o da altro professionista abilitato con la comunicazione di ultimazione dei lavori. In mancanza di detti requisiti, non può essere certificata l’agibilità delle opere realizzate. L’attestazione deve riguardare anche il rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
3. Gli interventi che riguardano parti strutturali non possono essere realizzati in mancanza della documentazione attestante il rispetto della normativa antisismica vigente.
4. Per i procedimenti di cui alla presente legge gli Enti locali possono stabilire l’incremento dei diritti di segreteria in misura non superiore al 100 per cento. Le risorse così determinate sono utilizzate per l’attivazione di progetti di produttività finalizzati alla gestione dei procedimenti medesimi, nonché allo svolgimento dei successivi controlli.
5. Salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 8, gli interventi di cui alla presente legge sono subordinati all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del Comune dell’attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all’impegno degli interessati di procedere all’attuazione o all’adeguamento delle medesime contemporaneamente alla realizzazione degli interventi.
Art. 6 - Riduzione del contributo di costruzione
1. Per gli interventi di ampliamento il contributo di costruzione, se dovuto, è commisurato al solo ampliamento ridotto del 20 per cento.
2. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione il contributo di costruzione, se dovuto, è determinato in ragione dell’80 per cento per la parte eseguita in ampliamento e del 20 per cento per la parte ricostruita.
3. La riduzione del contributo di costruzione di cui ai commi 1 e 2 non si applica ai casi di mutamento della destinazione d’uso di cui all’articolo 2, comma 2. I Comuni destinano tale contributo agli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici.
4. Il contributo di costruzione non è dovuto qualora gli interventi di demolizione e ricostruzione comportino l’accessibilità totale dell’unità immobiliare ai fini del superamento delle barriere architettoniche.
5. Restano ferme le ipotesi di riduzione del contributo di costruzione previste dalla normativa vigente.
Art. 7 - Controlli e sanzioni
1. Ferme le attività di vigilanza previste dalla normativa vigente, la Giunta regionale dispone semestralmente, in collaborazione con i Comuni, accertamenti e ispezioni a campione sugli edifici oggetto degli interventi di cui alla presente legge e sui livelli di efficienza conseguiti. I controlli a campione possono svolgersi entro cinque anni dalla data di fine lavori.
2. Il mancato riscontro di quanto attestato ai sensi dell’articolo 5, commi 1 e 2, ferma restando l’eventuale applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti di cui al titolo IV del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), comporta l’irrogazione di una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione dei maggiori volumi o delle maggiori superfici, nonché l’annullamento delle riduzioni del contributo di costruzione di cui all’articolo 6.
Art. 8 - Contratti di lavori pubblici sotto soglia comunitaria
1. Ai contratti di lavori di cui al comma 7 bis dell’articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), da affidare nel territorio regionale, si applicano le seguenti norme integrative:
a) i soggetti da invitare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, sono individuati previa pubblicazione di un avviso nell’albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nell’albo della stazione appaltante. Per la Regione e per gli enti e le aziende da essa dipendenti, l’avviso è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione;
b) (abrogata)
c) per la stima degli importi da porre a base della procedura, le stazioni appaltanti utilizzano i propri prezzari e, in mancanza, il prezzario regionale, formalmente adottati ai sensi dell’articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 163/2006 e vigenti al momento dell’avvio della procedura.
Art. 9 - Norme transitorie e finali
1. I Comuni, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono limitarne l’applicabilità in relazione a determinati immobili o zone del proprio territorio, sulla base di specifiche motivazioni dovute alla saturazione edificatoria delle aree o ad altre preminenti valutazioni di carattere urbanistico o paesaggistico o ambientale.
2. Le domande o gli strumenti urbanistici di iniziativa privata riguardanti gli interventi di cui alla presente legge devono essere presentati al Comune territorialmente competente a decorrere dalla scadenza del termine di cui al comma 1 e comunque entro e non oltre i successivi diciotto mesi, a pena di decadenza dal relativo diritto.
3. La Giunta regionale adotta la deliberazione di cui all’articolo 2, comma 1, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 10 - Dichiarazione d’urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 1 - Recepimento dei principi di cui all'Intesa Stato-Regioni ed Autonomie locali in data 1 aprile 2009
1. I principi e gli obbiettivi contenuti nell'Intesa Stato-Regioni ed Autonomie locali in data 1° aprile 2009, volti al rilancio dell'economia, a rispondere anche ai bisogni abitativi delle famiglie e alla introduzione di incisive misure di semplificazione procedurali dell'attività edilizia, sono integralmente recepiti nell’ordinamento legislativo regionale.
2. Sono, in particolare, obbiettivi dell'ordinamento giuridico regionale nelle suddette materie:
a) il miglioramento della qualità architettonica e/o energetica degli edifici, da perseguire anche attraverso piani/programmi definiti tra Regioni e Comuni;
b) la possibilità di realizzare interventi straordinari di demolizione e ricostruzione con ampliamento per edifici a destinazione residenziale entro il limite del 35 per cento della volumetria esistente, con finalità di miglioraménto della qualità architettonica, dell'efficienza energetica ed utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e secondo criteri di sostenibilità ambientale;
c) l'incentivazione degli interventi finalizzati alla riqualificazione di aree urbane degradate;
d) l'esclusione di tali interventi edilizi dagli edifici abusivi o nei centri storici o in aree di inedificabilità assoluta, nonché dai beni culturali e dalle aree di pregio ambientale e paesaggistico, salvo approvazione da parte dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo;
e) l'introduzione di forme semplificate e celeri per l'attuazione degli interventi edilizi attuativi della presente legge, in coerenza con i principi della legislazione urbanistica ed edilizia e della pianificazione comunale.
Art 2 - Disciplina attuativa e validità temporale
1. La Giunta regionale adotta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ogni conseguente disciplina attuativa di natura regolamentare, nel rispètto degli obbiettivi individuati all'articolo precedente.
2. La validità della disciplina introdotta dalla presente legge regionale è di 18 mesi, decorrente dall'entrata in vigore dei provvedimenti di cui al precedente comma 1.
Art 3 - Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul B.U.R.C. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
* La LR 5/2010 è stata approvata dal Presidente della Giunta regionale, quale commissario ad acta , con decreto 9 febbraio 2010, n. 24; il Consiglio dei Ministri ha deciso di impugnarla nella seduta del 12 marzo 2010.
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto e finalità
1. La presente legge, nel rispetto dei vincoli relativi ai beni culturali, paesaggistici e ambientali nonché della normativa sulle zone agricole, a partire dall’intesa sull’atto concernente misure per il rilancio dell’economia attraverso l’attività edilizia, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 29 aprile 2009, n. 98, adottata tra Stato, Regioni ed enti locali, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), disciplina:
a) misure straordinarie ed urgenti nel settore edilizio, finalizzate a contrastare la crisi economica ed a favorire l’adeguamento del patrimonio edilizio esistente alla normativa antisismica, il miglioramento della qualità architettonica e la sostenibilità energetico-ambientale del patrimonio stesso, secondo le tecniche, le disposizioni ed i principi della bioedilizia;
b) misure urgenti per incrementare e sostenere l’offerta di edilizia residenziale sovvenzionata e sociale;
c) modalità di coordinamento e di integrazione delle misure straordinarie ed urgenti di cui alle lettere a) e b), nell’ambito di programmi integrati di riqualificazione urbana, di promozione dell’edilizia residenziale sociale, di ripristino ambientale e di risparmio energetico;
d) lo snellimento delle procedure in materia urbanistica tramite le modifiche ovvero le integrazioni alle leggi regionali 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure) e successive modifiche, 26 giugno 1997, n. 22 (Norme in materia di programmi integrati di intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio della Regione), 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche e 16 aprile 2009, n. 13 (Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti).
CAPO II - MISURE STRAORDINARIE PER IL SETTORE EDILIZIO
Art. 2 - Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli interventi di ampliamento e di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione degli edifici di cui agli articoli 3, 4 e 5 per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata presentata al comune la dichiarazione di ultimazione dei lavori, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche, ovvero che risultino comunque ultimati ai sensi della normativa previgente, ivi compresi gli edifici per i quali intervenga il rilascio del titolo edilizio abilitativo in sanatoria entro il termine di cui all’articolo 6, comma 4, con esclusione degli edifici abusivi e degli immobili vincolati ai sensi della parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche nonché di quelli situati:
a) nelle zone territoriali omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765) o, qualora gli strumenti urbanistici generali non individuino le zone A, nei tessuti storici tutelati dalle specifiche norme degli strumenti urbanistici generali o, in mancanza, negli insediamenti urbani storici individuati dal piano territoriale paesaggistico regionale (PTPR);
b) nelle zone territoriali omogenee E di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968 limitatamente agli edifici rurali con caratteri storico-tipologici-tradizionali, quali casali e complessi rurali, che, ancorché non vincolati dal PTPR, siano stati realizzati in epoca anteriore al 1930 e registrati in appositi censimenti dai comuni interessati;
c) nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta;
d) nelle aree naturali protette;
e) nelle fasce di rispetto dei territori costieri e dei territori contermini ai laghi di cui, rispettivamente, all’articolo 5, comma 1 e all’articolo 6, comma 1, della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche nonché nelle fasce di rispetto delle acque interne;
f) nelle zone di rischio molto elevato ed elevato individuate dai piani di bacino o dai piani stralcio di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e successive modifiche e alla legge regionale 7 ottobre 1996, n. 39 (Disciplina Autorità dei bacini regionali) e successive modifiche, adottati o approvati, fatta eccezione per i territori ricadenti nei comprensori di bonifica in cui la sicurezza del regime idraulico è garantita da sistemi di idrovore;
g) nelle aree con destinazioni urbanistiche relative ad aspetti strategici ovvero al sistema della mobilità, delle infrastrutture e dei servizi pubblici generali;
h) nelle fasce di rispetto delle strade statali, ferroviarie e autostradali.
2. Relativamente alle zone agricole, resta fermo quanto previsto dagli articoli 55 e seguenti della l.r. 38/1999 e successive modifiche, fatto salvo quanto previsto per l’ampliamento della volumetria residenziale dall’articolo 3, comma 1, lettera a) nonché, per gli interventi di recupero degli edifici esistenti, dall’articolo 5, limitatamente ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli, come definiti dall’articolo 2135 del codice civile, iscritti alla sezione speciale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e/o loro eredi.
3. I comuni, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono individuare, con deliberazione del consiglio comunale, ambiti del proprio strumento urbanistico nei quali, in ragione di particolari qualità di carattere urbanistico ed architettonico, limitare o escludere gli interventi previsti nel presente articolo.
4. Ai fini dell’attuazione della presente legge, i parametri urbanistici ed edilizi della volumetria o della superficie utile, utilizzati per il calcolo dei volumi o delle superfici degli edifici esistenti nonché degli edifici compresi nei piani previsti dalla presente legge, devono essere gli stessi utilizzati per il calcolo degli ampliamenti previsti negli articoli 3 e 4.
Art. 3 - Interventi di ampliamento degli edifici
1. In deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici ed edilizi comunali vigenti, sono consentiti, previa acquisizione del titolo abilitativo di cui all’articolo 6, interventi di ampliamento, nei seguenti limiti massimi relativi alla volumetria esistente o alla superficie
utile:
a) 20 per cento, per gli edifici indicati nell’articolo 2 a destinazione residenziale, uni-plurifamiliari, ivi comprese le case famiglia di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 (Norme in materia di autorizzazione all’aperture ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali), e di volumetria non superiore a 1000 metri cubi, per un incremento complessivo massimo, per l’intero edificio, di 200 metri cubi ovvero di 62,5 metri quadrati;
b) 10 per cento per gli edifici di cui all’articolo 2 a destinazione non residenziale per l’artigianato, la piccola industria e gli esercizi di vicinato, come definiti dall’articolo 24, comma 1, lettera a), n. 1 della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33, di superficie non superiore a 1000 metri quadrati, purché venga mantenuta la specifica destinazione d’uso per almeno dieci anni e gli interventi siano subordinati all’installazione o al miglioramento dei sistemi di abbattimento degli inquinanti, al monitoraggio delle emissioni, al risparmio energetico e allo studio di materiali e procedure innovative che possano ridurre l’impatto ambientale.
2. Gli ampliamenti di cui al comma 1 sono consentiti
soltanto:
a) in adiacenza al corpo di fabbrica dell’edificio, con esclusione della sopraelevazione, ad eccezione degli interventi previsti dall’articolo 3, comma 1, lettera f), della l.r. 13/2009, come modificata dalla presente legge ovvero degli interventi di realizzazione del tetto con pendenza massima delle falde pari al 35 per cento, utilizzando il sottotetto;
b) nel rispetto delle distanze e delle altezze previste dalla normativa vigente;
c) in relazione alle zone classificate a rischio sismico 1 e 2, per gli edifici dotati della certificazione antisismica, qualora realizzati successivamente all’attribuzione della suddetta classificazione.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, lettera c), per gli edifici realizzati in zone classificate a rischio sismico gli ampliamenti di cui al comma 1 sono consentiti esclusivamente a condizione che l’intero edificio sia adeguato alla normativa antisismica. In tal caso, qualora l’ampliamento di cui al comma 1 riguardi edifici ricadenti nella zona sismica 1 o sottozona sismica 2a, come individuate dalla deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2009, n. 387, lo stesso è consentito, con riferimento a quelli di cui al comma 1, lettera a), nel limite massimo del 35 per cento della volumetria esistente o della superficie utile per un incremento complessivo massimo per l’intero edificio di 350 metri cubi ovvero di 110 metri quadrati e, per quelli di cui al comma 1, lettera b), nel limite massimo del 20 per cento della superficie utile.
4. Gli ampliamenti di cui al comma 1 devono essere realizzati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia di sostenibilità energetico-ambientale e di bioedilizia e, in particolare, dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia) nonché dalla legge regionale 27 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia) e successive modifiche.
5. La realizzazione degli ampliamenti di cui al comma 1 è subordinata all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ovvero al loro adeguamento, in relazione al maggior carico urbanistico connesso al previsto aumento di volume o di superficie utile degli edifici esistenti, nonché dei parcheggi pertinenziali, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
6. Esclusivamente per le opere di urbanizzazione secondaria, come individuate dall’articolo 3 del decreto del Ministro per il lavori pubblici 2 aprile 1968, qualora venga comprovata l’impossibilità del loro adeguamento, i titoli edilizi abilitativi sono subordinati al pagamento, oltre che degli oneri concessori, di un contributo straordinario proporzionale al valore delle opere stesse, pari al 50 per cento del valore degli oneri corrispondenti, secondo quanto stabilito con apposita deliberazione del comune. Le risorse derivanti dai contributi straordinari sono destinate dai comuni all’adeguamento dei servizi nei territori interessati dagli interventi. Qualora gli interventi di ampliamento siano realizzati negli ambiti interessati da piani di recupero, le risorse derivanti dai contributi straordinari, sono destinati ai consorzi di autorecupero, al fine della realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo. Per i fini di cui al presente comma i comuni individuano nuove aree, prevalentemente contermini alle zone ove ricadono gli interventi, per adeguare gli standard urbanistici.
7. Gli ampliamenti di cui al comma 1 non si cumulano con gli ampliamenti eventualmente consentiti da altre norme vigenti o dagli strumenti urbanistici comunali sui medesimi edifici. Nel caso di edifici a destinazione residenziale e non, gli ampliamenti consentiti alle singole unità immobiliari non possono superare cumulativamente i limiti di cui al
comma 1.
8. La destinazione d’uso degli edifici di cui al comma 1 deve essere mantenuta per cinque anni dalla dichiarazione di ultimazione dei lavori relativi agli interventi di ampliamento.
9. In ordine alle necessità di interventi di ampliamento della prima casa, viene riconosciuta ai comuni la facoltà di consentire con delibera del consiglio comunale, adottata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una riduzione fino al massimo del 30 per cento del contributo dovuto in riferimento agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.
Art. 4 - Interventi di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione degli edifici
1. In deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici ed edilizi comunali vigenti sono consentiti, con esclusione delle zone C del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, previa acquisizione del titolo abilitativo di cui all’articolo 6, interventi di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione degli edifici di cui all’articolo 2 a destinazione residenziale per almeno il 75 per cento, con ampliamento entro il limite del 35 per cento della volumetria o della superficie utile esistente. L’altezza degli edifici non può superare l’altezza massima degli edifici contermini, fermo restando il rispetto delle distanze previste dalla normativa vigente.
2. Gli edifici di cui al comma 1 sono ricostruiti in conformità alla normativa antisismica.
3. Gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui al comma 1 devono essere realizzati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia di sostenibilità energetico-ambientale e di bioedilizia e, in particolare, dal d.lgs. 192/2005 nonché dalla l.r. 6/2008 e in modo che la prestazione energetica risulti inferiore del 10 per cento rispetto ai valori limite per il fabbisogno annuo di energia fissati dal d.lgs. 192/2005 ovvero rispetto agli eventuali limiti più restrittivi definiti dal protocollo regionale sulla bioedilizia di cui all’articolo 7 della l.r. 6/2008.
4. La realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione di cui al comma 1 è subordinata:
a) all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ovvero al loro adeguamento in relazione al maggior carico urbanistico connesso al previsto aumento di volume o di superficie degli edifici esistenti, nonché dei parcheggi pertinenziali;
b) (abrogato)
c) alla realizzazione di interventi di piantumazione di essenze arboree e vegetazionali che interessino almeno il 25 per cento dell’area di pertinenza dell’intervento di sostituzione edilizia.
5. Gli ampliamenti di cui al comma 1 non si cumulano con gli ampliamenti eventualmente consentiti da altre norme vigenti o dagli strumenti urbanistici comunali sui medesimi edifici.
6. Nei comuni destinatari del fondo regionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’articolo 14 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica) l’intervento di sostituzione edilizia, se volto alla realizzazione di ulteriori unità immobiliari rispetto a quelle preesistenti, è, altresì, subordinato all’obbligo di destinare il 25 per cento delle unità immobiliari aggiuntive alla locazione a canone concordato di cui all’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) e successive modifiche per un periodo non inferiore a otto anni.
7. Al fine di promuovere la qualità edilizia ed architettonica degli edifici di cui al presente articolo e dell’ambiente urbano, nel caso in cui il soggetto proponente l’intervento di sostituzione edilizia provveda mediante la procedura del concorso di progettazione, con l’assistenza degli ordini professionali competenti, l’ampliamento di cui al comma 1 è aumentato al 40 per cento, purché l’intervento sia realizzato sulla base del progetto vincitore del concorso.
8. In ordine alle necessità di interventi di cui ai commi 1 e 2 adottati in riferimento alla prima casa è riconosciuta ai comuni la facoltà di consentire con delibera del consiglio comunale, adottata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una riduzione fino al massimo del 30 per cento del contributo dovuto in riferimento agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.
Art. 5 - Interventi di recupero degli edifici esistenti
1. In deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici ed edilizi comunali vigenti, sono consentiti, previa acquisizione del titolo abilitativo di cui all’articolo 6:
a) interventi di recupero per fini residenziali dei volumi accessori degli edifici di cui all’articolo 2, comma 1, a destinazione residenziale per almeno il 75 per cento e con volumetria non superiore a 1000 metri cubi, limitatamente al 20 per cento del volume o della superficie, fino ad un massimo di 200 metri cubi ovvero di 62,5 metri quadrati;
b) interventi di recupero di parti accessorie degli edifici di cui all’articolo 2, comma 1, a destinazione prevalentemente residenziale, ubicati in zone destinate urbanisticamente all’agricoltura, a favore del coltivatore diretto e dell’imprenditore agricolo, così come definito dall’articolo 2135 del codice civile, iscritti alla sezione speciale della Camera di commercio, industria artigianato e agricoltura e/o loro eredi.
2. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera a), è subordinata all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ovvero al loro adeguamento, in relazione al maggior carico urbanistico connesso alla trasformazione a destinazione residenziale.
3. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere realizzati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia di sostenibilità energetico-ambientale e di bioedilizia e, in particolare, dal d.lgs. 192/2005 nonché dalla l.r. 6/2008 e in modo che la prestazione energetica risulti inferiore del 10 per cento rispetto ai valori limite per il fabbisogno annuo di energia fissati dal d.lgs. 192/2005 ovvero rispetto agli eventuali limiti più restrittivi definiti dal protocollo regionale sulla bioedilizia di cui all’articolo 7 della l.r. 6/2008.
4. Gli interventi di cui al comma 1 non sono cumulabili con quelli previsti dagli articoli 3 e 4.
Art. 6 - Titoli abilitativi e termini per la presentazione delle domande
1. Fermi restando i nulla osta, le autorizzazioni ed ogni altro atto di assenso comunque denominato previsti dalla normativa statale e regionale vigente e fatto salvo quanto previsto dal comma 2, gli interventi straordinari di cui agli articoli 3, 4 e 5 sono consentiti previa denuncia di inizio attività (DIA) ai sensi dell’articolo 23 del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche, fermo restando quanto dovuto a titolo di oneri concessori ai sensi della normativa vigente. Per gli interventi straordinari da realizzare nei territori ricadenti nei comprensori di bonifica previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera e), ai fini dell’ottenimento del titolo edilizio abilitativo deve essere, altresì, acquisito il parere del competente consorzio di bonifica, da rendersi entro novanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si intende favorevolmente reso.
2. Gli interventi straordinari di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 4, di volumetria superiore a 3.000 metri cubi, sono consentiti previa acquisizione del permesso di costruire ai sensi dell’articolo 20 del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche, fermi restando gli adempimenti di cui al comma 1 in ordine agli oneri concessori.
3. Ai fini della corresponsione degli oneri concessori di cui ai commi 1 e 2, i comuni possono, con apposita deliberazione, applicare una riduzione, limitatamente al costo di costruzione, fino a un massimo del 30 per cento.
4. La DIA e le domande di concessione del permesso di costruire di cui al comma 2 devono essere presentate a partire dalla scadenza del termine di novanta giorni di cui all’articolo 2, comma 3 ed entro il termine di ventiquattro mesi decorrente dalla medesima scadenza.
5. L’esecuzione dei lavori degli interventi previsti dalla presente legge deve essere effettuata da imprese di costruzione in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
Art. 7 - Programma integrato per il ripristino ambientale
1. Allo scopo di riqualificare e recuperare i territori caratterizzati dalla presenza di elevate valenze naturalistiche, ambientali e culturali, i comuni, sulla base di iniziative pubbliche o private, anche su proposta di consorzi, imprese e cooperative con documentata capacità tecnico-organizzativa ed economica adeguata all’importo dei lavori oggetto della proposta medesima, adottano, ai sensi della l.r. 22/1997, programmi integrati finalizzati al ripristino ambientale e all’incremento della dotazione di standard urbanistici, mediante la demolizione di porzioni di tessuti edilizi o di singoli edifici legittimamente realizzati in aree sottoposte a vincoli ambientali, paesaggistici e in aree naturali protette.
2. Il programma integrato prevede, disponendone la contestuale attuazione:
a) la demolizione, a carico dei proprietari, delle porzioni di tessuti edilizi o dei singoli edifici e la cessione a titolo gratuito al comune dell’area oggetto del ripristino ambientale e della riqualificazione della stessa;
b) la traslazione, previa localizzazione, delle volumetrie degli edifici demoliti in altre aree esterne a quelle vincolate di cui al comma 1, facendo ricorso anche al cambio di destinazione d’uso rispetto agli edifici demoliti, alla modifica delle destinazioni urbanistiche vigenti e all’aumento della capacità edificatoria;
c) un incremento premiale fino ad un massimo del 50 per cento del volume degli edifici demoliti, in proporzione alla dotazione straordinaria di standard urbanistici proposta nel programma. Per i soli comuni del litorale marittimo l’incremento potrà essere portato fino al 60 per cento, a condizione che la nuova destinazione sia turistico-ricettiva ai sensi della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”) e successive modifiche, con durata non inferiore a venti anni.
3. Gli interventi previsti dal programma integrato devono essere realizzati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia di sostenibilità energetico-ambientale e di bioedilizia ed, in particolare, dal d.lgs. 192/2005 nonché dalla l.r. 6/2008 e successive modifiche e in modo che la prestazione energetica risulti inferiore del 10 per cento rispetto ai valori limite per il fabbisogno annuo di energia fissati dal d.lgs. 192/2005 ovvero rispetto agli eventuali limiti più restrittivi definiti dal protocollo regionale sulla bioedilizia di cui all’articolo 7 della l.r. 6/2008.
4. I comuni individuano, con deliberazione del consiglio comunale, gli ambiti destinati al ripristino ambientale e quelli destinati ad accogliere gli interventi di ricostruzione con riferimento allo strumento urbanistico vigente, individuando questi ultimi prioritariamente nelle zone B di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici del 2 aprile 1968, con esclusione dei centri storici e delle zone a destinazione agricola, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 4, della l.r. 22/1997 e successive modifiche e definiscono, altresì, i criteri e gli indirizzi per l’attuazione dei programmi integrati per il ripristino ambientale.
5. I programmi integrati di cui al presente articolo assumono carattere di rilevante valenza urbanistica, possono riguardare anche aree libere e singole funzioni urbanistiche, ma non possono comunque interessare le destinazioni urbanistiche che attengono ad aspetti strategici dello strumento urbanistico vigente o adottato, ovvero il sistema dei servizi pubblici generali, delle infrastrutture e della mobilità.
Art. 8 - Programma integrato per il riordino urbano e delle periferie
1. Per riqualificare gli ambiti urbani e le periferie con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici isolati a destinazione industriale dismessi, parzialmente utilizzati o degradati, i comuni, sulla base di iniziative pubbliche o private, adottano, ai sensi della l.r. 22/1997, programmi integrati finalizzati all’incremento degli standard urbanistici e al riordino del tessuto urbano.
2. Gli interventi previsti dai programmi di cui al comma 1 sono localizzati nei territori in cui si concentrano gli interventi di ampliamento e sostituzione edilizia previsti dal presente capo.
3. Il programma integrato può prevedere interventi di sostituzione edilizia, modifiche di destinazione d’uso di aree e di immobili e l’incremento fino ad un massimo del 40 per cento della volumetria o superficie demolita, a condizione che la ristrutturazione urbanistica preveda una dotazione straordinaria degli standard urbanistici e delle opere di urbanizzazione primaria, nonché una quota destinata ad edilizia residenziale sociale. Fatta salva la dotazione straordinaria degli standard, ai fini dell’applicazione del presente comma, gli interventi sugli edifici a destinazione industriale devono essere dimensionati esclusivamente sulla base della superficie esistente demolita.
4. Gli interventi previsti dal programma integrato devono essere realizzati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia di sostenibilità energetico-ambientale e di bioedilizia e, in particolare, dal d.lgs. 192/2005 nonché dalla l.r. 6/2008 e in modo che la prestazione energetica risulti inferiore del 10 per cento rispetto ai valori limite per il fabbisogno annuo di energia fissati dal d.lgs. 192/2005 ovvero rispetto agli eventuali limiti più restrittivi definiti dal protocollo regionale sulla bioedilizia di cui all’articolo 7 della l.r. 6/2008.
5. I comuni, con deliberazione del consiglio comunale, individuano, con riferimento alle destinazioni dello strumento urbanistico vigente, gli ambiti territoriali nei quali realizzare gli interventi previsti, localizzandoli prioritariamente nelle zone B di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968 ovvero, qualora gli interventi riguardino gli edifici industriali di cui al comma 1, nei relativi lotti di pertinenza, limitatamente alle aree necessarie alla localizzazione degli interventi di sostituzione edilizia e dei relativi standard urbanistici, con esclusione dei centri storici e delle zone a destinazione agricola, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 4, della l.r. 22/1997, e definiscono i criteri e gli indirizzi per l’attuazione dei programmi integrati per il riordino urbano e delle periferie.
6. I programmi integrati del presente articolo assumono carattere di rilevante valenza urbanistica, possono riguardare anche aree libere e singole funzioni, ma non possono comunque interessare le destinazioni che attengono ad aspetti strategici dello strumento urbanistico vigente o adottato ovvero il sistema dei servizi pubblici generali, delle infrastrutture e della mobilità.
Art. 9 - Misure per la riqualificazione urbanistica
1. La Regione promuove la formazione degli strumenti urbanistici anche attuativi o dei programmi di iniziativa pubblica volti a sviluppare i processi urbanistici di ripristino ambientale, di riordino urbano e delle periferie di cui al presente capo, effettuati sulla base di bandi concorsuali di evidenza pubblica e mirati ad integrare gli obiettivi strategici pubblici previsti dai comuni con le proposte di iniziativa privata ricadenti nelle parti delle città e dei quartieri oggetto dei piani o dei programmi.
2. Alle finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, con deliberazione da adottare entro novanta giorni dalla data di 'entrata in vigore della presente legge, definisce gli indirizzi ed i criteri per l’assegnazione dei contributi per la formazione degli strumenti di cui al comma 1, tenendo conto di quanto previsto nella legge regionale 3 novembre 1976, n. 55 (Nuove disposizioni per agevolare la formazione di strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica. Abrogazione della legge regionale 7 febbraio 1974, n. 8) e successive modifiche, fatta salva l’estensione dei benefici a tutti i comuni del Lazio.
3. Gli oneri derivanti dai contributi per la formazione degli strumenti urbanistici di cui al comma 2 gravano sulle disponibilità del capitolo E 72505.
4. La Regione contribuisce al finanziamento delle opere per il perseguimento degli obiettivi strategici di cui al comma 1 previste dai comuni, con le modalità stabilite nella legge regionale 12 aprile 2007, n. 6 (Interventi straordinari per la riqualificazione urbanistico ambientale e per il risanamento igienico sanitario e paesaggistico di ambiti territoriali individuati dalla Regione caratterizzati da gravi fenomeni di abusivismo edilizio. Individuazione del primo ambito comprendente il territorio dei comuni di Aprilia, Anzio, Ardea, Nettuno e Pomezia). Gli oneri di cui al presente comma gravano sul capitolo E 74509.
Art. 10 - Modifica alla legge regionale 16 aprile 2009, n. 13 “Disposizioni per il recupero afini abitativi dei sottotetti esistenti”
(omissis)
Art. 11 - Modifiche alla legge regionale 26 giugno 1997, n. 22 “Norme in materia di programmi integrati di intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio della Regione”
(omissis)
CAPO III - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SOCIALE
Art. 12 - Edilizia residenziale sociale. Prime disposizioni per il diritto all’abitare
1. In attesa della disciplina organica in materia di edilizia residenziale sociale, al fine di garantire il diritto all’abitare, la Regione promuove sul proprio territorio, con il concorso di enti locali, aziende pubbliche, fondazioni no profit, imprese sociali, banche etiche e di altri soggetti senza scopo di lucro nonché delle imprese di costruzioni e delle cooperative di abitazione, l’edilizia residenziale sociale, intesa come disponibilità di alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche quali esenzioni fiscali, assegnazioni di aree od immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico, destinati alla locazione permanente a canone sostenibile o a riscatto, ai sensi dell’articolo 15, comma 5. Rientra, altresì, nell’edilizia residenziale sociale l’albergo sociale, consistente in una struttura residenziale in grado di fornire una sistemazione alloggiativa temporanea con servizi e spazi comuni.
2. Nelle aree ad alta tensione abitativa e in relazione alle fasce di popolazione più esposte al disagio abitativo la Regione, per le finalità di cui al comma 1, si avvale, oltre che dei soggetti di cui al medesimo comma 1, delle ATER mediante la stipula di contratti di servizio, per la definizione di tutti i rapporti funzionali, prestazionali, economici e finanziari.
3. L’edilizia residenziale sociale è realizzata da operatori pubblici e privati tramite l’offerta di alloggi in locazione o a riscatto, in modo da garantire l’integrazione di diverse fasce sociali e il miglioramento delle condizioni di vita dei destinatari, anche attraverso la realizzazione di un progetto sociale di comunità ambientalmente e socialmente sostenibile con il supporto di strumenti e servizi per la riduzione dell’impatto ambientale, l’istruzione, la salute, il lavoro e l’educazione ambientale.
4. Sono definiti gestori di edilizia residenziale sociale i soggetti, pubblici e privati, che gestiscono alloggi di edilizia residenziale sociale di proprietà pubblica, affidati a seguito di procedure di evidenza pubblica nonché di proprietà privata. I gestori di edilizia residenziale sociale sono iscritti in un elenco regionale, la cui tenuta è curata dall’assessorato regionale competente in materia di politiche della casa. Il regolamento previsto dal comma 5 disciplina i criteri e le modalità per l’iscrizione all’elenco e per la tenuta dello stesso.
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta un regolamento, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, per la disciplina dei criteri di attuazione e gestione degli interventi di edilizia residenziale sociale, dei requisiti per l’accesso e la permanenza nella stessa, dei criteri per la determinazione del canone sostenibile e dei criteri e delle modalità per l’iscrizione all’elenco dei gestori di edilizia residenziale sociale e per la tenuta dello stesso. Il regolamento è adottato sentita la competente commissione consiliare, le organizzazioni sindacali degli inquilini più rappresentative nel territorio regionale, le associazioni di categoria delle imprese di costruzioni e delle cooperative di abitazione nonché le associazioni presenti sul territorio interessate alle problematiche del disagio abitativo.
Art. 13 - Indirizzi ai comuni per garantire il passaggio da casa a casa di particolari categorie sociali
1. Al fine di contenere il disagio abitativo e di garantire il passaggio da casa a casa dei soggetti aventi i requisiti di cui all’articolo 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9 (Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali) e delle famiglie oggetto di azioni di rilascio per morosità collocate utilmente nelle graduatorie comunali per l’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, i comuni individuati nell’articolo 1 della l. 9/2007 possono istituire apposite commissioni per promuovere l’eventuale graduazione delle azioni di rilascio da parte della competente autorità giudiziaria ordinaria.
2. I comuni disciplinano il funzionamento e la composizione delle commissioni di cui al comma 1, garantendo la presenza, previa intesa con le amministrazioni statali di appartenenza, di un rappresentante della prefettura e di un rappresentante della questura competenti per territorio, dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli inquilini e dei rappresentanti delle associazioni di proprietà edilizia maggiormente rappresentative individuate ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della l. 431/1998 e successive modifiche e della convenzione nazionale sottoscritta ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, in data 8 febbraio 1999 e successive modifiche, nonché di un rappresentante dell’ATER competente territorialmente.
Art. 14 - Misure a sostegno dei soggetti che hanno contratto o contrarranno mutui per l’acquisto della prima casa e per l’autorecupero
1. Per sostenere gli individui che hanno contratto o intendono contrarre un mutuo finalizzato all’acquisto, alla costruzione, al recupero o all’autorecupero della prima casa, la Regione promuove misure di sostegno e garanzia.
2. Accanto al fondo di solidarietà per i mutui istituito dall’articolo 13 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2009) è istituito, a favore dei nuclei familiari con un reddito ISEE fino a 40 mila euro che non presentano sufficienti garanzie per l’accensione di mutui, un fondo di garanzia finalizzato a consentire l’accesso al mutuo. I soggetti di cui al presente articolo non devono possedere altri immobili di proprietà nella Regione Lazio e il mutuo da contrarre non può essere superiore a quindici volte il loro reddito ISEE. Con apposita delibera di Giunta regionale sono stabiliti i requisiti per l’identificazione dei nuclei familiari interessati e la modalità di funzionamento del fondo la cui gestione è affidata a Sviluppo Lazio o a sue controllate.
3. Le misure di cui al comma 1 e 2 sono rivolte anche alle cooperative di autorecupero di immobili pubblici. Per accedere a tali misure è necessario che almeno 2/3 dei soci della cooperativa abbiano almeno un reddito ISEE inferiore a 40 mila euro. Il fondo previsto al comma 2 può essere anche utilizzato per l’accensione di mutui individuali o la trasformazione dei mutui intrapresi dalle cooperative di autorecupero in mutui individuali e comunque finalizzati all’autorecupero di immobili pubblici.
4. Le risorse di cui al fondo di garanzia previsto dal comma 2 sono utilizzate, fino a un limite massimo del 25 per cento della disponibilità annuale, per la concessione di contributi a favore dei nuclei familiari, anche monoparentali, costituiti da persone ultrasessantacinquenni con reddito ISEE, riferito all’intero nucleo familiare, inferiore o uguale a 25 mila euro, per ristrutturare o adeguare gli immobili di proprietà, destinati a prima casa, al fine della messa in sicurezza e adeguamento degli impianti tecnologici ed igienici, dell’incremento del risparmio energetico, dell’eventuale abbattimento delle barriere architettoniche e dell’installazione di apparecchiature di telesoccorso e telecontrollo.
5. Per la copertura delle spese previste dal presente articolo si provvede con appositi fondi previsti dall’articolo 13 della l.r. 31/2008 e dall’articolo 75 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo al fondo speciale di garanzia per la casa.
Art. 15 - Programmazione regionale dell’edilizia residenziale sociale e piano straordinario decennale di edilizia sovvenzionata
1. Al fine di garantire sul territorio regionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana, in attesa della riforma generale della disciplina dell’edilizia residenziale pubblica, la Regione predispone un’organica programmazione di interventi per l’edilizia residenziale sociale, tenendo conto in primo luogo delle necessità segnalate dai comuni definiti ad alta tensione abitativa e promuove un piano straordinario decennale di interventi finalizzati in particolare alla manutenzione e realizzazione di edilizia sovvenzionata anche attraverso il recupero di edifici dismessi, assicurando il coordinamento dei soggetti pubblici e privati e del terzo settore. In questo quadro la Regione promuove, d’intesa con i comuni interessati, il censimento delle realtà di emergenza alloggiativa presenti al fine di promuovere nei confronti dei nuclei interessati l’applicazione della disposizione di cui al comma 4, lettera a).
2. Nella programmazione regionale di cui al comma 1 sono ricompresi, in particolare, gli interventi comunque rivolti all’incremento dell’offerta abitativa da destinare prioritariamente a nuclei familiari a basso reddito e ad altri soggetti in condizioni sociali ed economiche svantaggiate, come individuati, anche in sede di finanziamento degli interventi stessi, da apposita deliberazione della Giunta regionale.
3. Nell’ambito dell’edilizia residenziale sociale ricadono sia gli alloggi destinati alla locazione a canone sostenibile di cui all’articolo 1, commi 258, 259, 285 e 286 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato- Legge finanziaria 2008) sia gli alloggi sociali come definiti e disciplinati dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell’esenzione dall’obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea).
4. Per le finalità di cui al comma 1 ed in base all’intesa ai sensi all’articolo 8, comma 6, della l. 131/2003 tra Stato, Regioni ed enti locali, sull’atto concernente misure per il rilancio dell’economia attraverso l’attività edilizia, come pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 29 aprile 2009 n.98, la Regione individua una serie di strumenti per garantire a tutti i soggetti di cui al comma 1 il diritto all’abitare attraverso:
a) interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata a totale carico del soggetto pubblico volti ad aumentare la disponibilità di alloggi destinati alla fasce sociali più deboli;
b) interventi di edilizia agevolata e convenzionata realizzati da imprese di costruzioni e cooperative di abitazione destinati alla locazione o alla proprietà;
c) interventi di edilizia residenziale sociale volti ad aumentare la disponibilità di alloggi posti in affitto a canone sostenibile o a riscatto così come definito nel comma 5 promossi sia da soggetti pubblici che privati e destinati alle fasce sociali non in grado di accedere alla locazione nel libero mercato;
d) interventi volti a sostenere le fasce sociali in difficoltà nell’accesso alla prima casa sul libero mercato, sia nell’acquisto che nella locazione.
5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 70 della l.r. 31/2008, la locazione degli alloggi di edilizia residenziale sociale, anche agevolata, può essere trasformata in riscatto, purché sia garantita per l’inquilino la possibilità di scelta qualora voglia rimanere in affitto. Qualora l’inquilino non eserciti il diritto al riscatto esso verrà esercitato dall’ATER del territorio di competenza che continuerà a garantire all’inquilino il diritto alla locazione nei limiti e secondo i criteri e le modalità da definire in sede di applicazione della previsione contenuta nell’articolo 15, comma 2, lettera c), della legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 (Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica).
5 bis. Agli oneri connessi all’applicazione del piano straordinario decennale di edilizia sovvenzionata di cui al presente articolo, si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’U.P.B. E62, di un apposito capitolo denominato “Spese connesse all’attuazione degli interventi di edilizia sovvenzionata”, con uno stanziamento, per l’esercizio finanziario 2009, pari ad euro 50 milioni e, per ciascuna delle annualità 2010-2018, pari ad euro 65 milioni.
6. Nelle more dell’istituzione di uno specifico tributo regionale ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione), il 5 per cento del gettito della tassa automobilistica è destinato, a partire dall’esercizio finanziario 2010, all’attuazione degli interventi di cui al piano straordinario decennale di edilizia sovvenzionata.
Art. 16 - Misure urgenti per gli immobili della Regione, delle ATER, degli altri enti dipendenti della Regione e degli enti locali
1. Al fine di incrementare l’offerta di alloggi sociali, la Regione, le ATER e gli altri enti dipendenti dalla Regione e gli enti locali, in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi, possono eseguire sugli edifici di loro proprietà, sia a destinazione non residenziale che residenziale, rispettivamente, il cambio di destinazione ad uso residenziale, con o senza opere, nonché il frazionamento di unità abitative con il rispetto della superficie minima stabilita nel regolamento edilizio che, in assenza di specifica previsione, non può essere inferiore a 38 metri quadrati. Le ATER e gli enti locali possono, altresì, utilizzare, in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi, anche al fine di realizzare alloggi privi di barriere architettoniche, i piani terra liberi degli edifici di loro proprietà non oggetto dei vincoli di tutela prevista dalla legislazione vigente o degli strumenti urbanistici.
2. Negli edifici di cui al comma 1 sono altresì consentiti gli interventi di ampliamento e di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione di cui al capo II, nel rispetto dei limiti ivi previsti.
3. Gli interventi previsti dal comma 2 sono realizzati dalla Regione, dalle ATER, dagli altri enti dipendenti dalla Regione e dagli enti locali nel rispetto e salvaguardia delle caratteristiche storico-architettoniche degli edifici e dell’impianto urbanistico.
4. Nei casi in cui gli interventi di cui al comma 1 comportino una modifica della destinazione d’uso, gli stessi sono comunicati ai comuni interessati.
Art. 17 - Riqualificazione di quartieri di edilizia residenziale pubblica
1. I comuni, al fine di ottimizzare l’utilizzo delle aree per l’edilizia residenziale pubblica inserite negli ambiti urbanistici compresi nei piani di zona, anche in eccedenza del fabbisogno abitativo previsto e previa valutazione della sostenibilità del maggior carico insediativo, possono effettuare:
a) l’aumento della previsione edificatoria delle aree già destinate dallo strumento urbanistico ad edilizia residenziale pubblica, fermo restando il rispetto dello standard urbanistico minimo inderogabile riferito al numero degli abitanti complessivamente insediati, ivi compresi quelli derivanti dall’incremento;
b) la variazione in edilizia residenziale sociale degli standard urbanistici, eventualmente eccedenti rispetto a quanto previsto dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, qualora si accerti, nell’ambito del piano di zona, il rispetto della misura minima inderogabile riferita al numero degli abitanti complessivamente insediati, ivi compresi quelli derivanti dall’incremento;
c) interventi di ristrutturazione urbanistica.
2. Per le finalità del presente articolo i comuni, in relazione alle diverse tipologie di intervento, possono adottare, anche attivando processi partecipativi che coinvolgano gli abitanti di quartieri interessati:
a) varianti ai piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 (Disposizioni per favorire l’acquisizione di aree fabbricabili per l’edilizia economica e popolare);
b) le localizzazioni degli interventi con le procedure di cui all’articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell’edilizia residenziale pubblica; norme sull’espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell’edilizia residenziale, agevolata e convenzionata);
c) i programmi integrati di cui alla l.r. 22/1997;
d) la variante urbanistica di cui all’articolo 66 bis della l.r. 38/1999.
3. Alle varianti e ai piani e programmi per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b), ricadenti all’interno degli attuali perimetri dei piani di zona, anche se decaduti o in corso di attuazione ai sensi dell’articolo 5 bis del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86 (Misure urgenti di sostegno nelle aree metropolitane per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio) convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 2005, n.148 ovvero aventi una diversa destinazione urbanistica ai sensi degli strumenti urbanistici generali vigenti, si applica la procedura prevista dall’articolo 1 della l.r. 36/1987 come modificato dalla presente legge, salvo quanto previsto dall’articolo 1 bis della medesima l.r. 36/1987, come introdotto dalla presente legge.
4. I programmi integrati di cui al comma 2, lettera c) possono comprendere anche aree libere e singole funzioni urbanistiche, con esclusione di quelle interessate da destinazioni che attengono ad aspetti strategici dello strumento urbanistico generale vigente, ovvero al sistema dei servizi pubblici generali, delle infrastrutture e della mobilità. I programmi integrati possono ricomprendere, altresì, le zone indicate dall’articolo 2, commi 4 e 5, della l.r. 22/1997, per i fini e con i limiti ivi previsti.
5. Ai soli fini della dotazione di edilizia residenziale sociale, prevalentemente per le categorie degli anziani in condizioni sociali ed economiche svantaggiate e degli studenti fuori sede per assicurare il diritto allo studio, i comuni possono variare le destinazioni del proprio strumento urbanistico generale vigente, nel limite massimo del 10 per cento delle destinazioni stesse, con esclusione di quelle di cui al comma 1, di quelle che attengono ad aspetti strategici dello strumento urbanistico generale vigente, ovvero al sistema dei servizi pubblici generali, delle infrastrutture, della mobilità e delle zone agricole, fatte salve le fattispecie previste al comma 4.
6. Gli interventi previsti negli strumenti di cui al comma 2 devono essere realizzati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia di sostenibilità energetico-ambientale e di bioedilizia e, in particolare, dal d.lgs. 192/2005 nonché dalla l.r. 6/2008 e in modo che la prestazione energetica risulti inferiore del 10 per cento rispetto ai valori limite per il fabbisogno annuo di energia fissati dal d.lgs. 192/2005 ovvero rispetto agli eventuali limiti più restrittivi definiti dal protocollo regionale sulla bioedilizia di cui all’articolo 7 della l.r. 6/2008.
Art. 18 - Standard per l’edilizia residenziale sociale
1. Fatto salvo quanto disciplinato dalle norme di attuazione degli strumenti urbanistici vigenti, al fine di soddisfare il fabbisogno di alloggi sociali ed evitarne la concentrazione in circoscritti ambiti urbani, negli strumenti urbanistici generali di nuova formazione e nei relativi strumenti attuativi, nonché nelle varianti generali di nuova formazione, alle aree necessarie per la dotazione degli standard urbanistici di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968 sono aggiunte le aree o immobili per la realizzazione degli interventi di edilizia residenziale sociale, in applicazione dell’articolo 1, commi 258 e 259, della l. 244/2007 da cedere gratuitamente da parte dei proprietari singoli o in forma consortile o associata, all’amministrazione comunale.
2. In relazione al tipo di intervento urbanistico, la cessione gratuita di cui al comma 1 riguarda prevalentemente le zone C del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968 ricomprese nei piani urbanistici attuativi.
3. Nei casi di cui al comma 1 la cessione delle aree per l’edilizia residenziale sociale è determinata nella misura minima del 20 per cento dell’area fondiaria edificabile, fatte salve le cessioni complessive per gli standard urbanistici. I comuni, al fine di soddisfare il fabbisogno di edilizia residenziale sociale, possono incrementare tale
percentuale.
4. Per la realizzazione di edilizia residenziale sociale, di rinnovo urbanistico ed edilizio, di miglioramento della qualità ambientale degli insediamenti, la percentuale di cui al comma 3 è elevata al 50 per cento, limitatamente alla edificabilità aggiunta generata dallo strumento urbanistico generale rispetto alle previgenti previsioni. Sono fatte salve le maggiori percentuali previste dagli strumenti urbanistici generali già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Nell’ambito delle percentuali di area fondiaria edificabile destinate all’edilizia residenziale sociale indicate nei commi 3 e 4, i comuni riservano almeno la metà delle stesse alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale sovvenzionata.
6. Nell’ambito degli strumenti urbanistici di cui al comma 1, gli standard di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968 devono essere dimensionati con riferimento al numero di abitanti previsti, ivi compresi quelli derivanti dalla quota per l’edilizia residenziale sociale.
7. Fatta salva la cessione gratuita delle aree di cui al presente articolo, ai fini della realizzazione degli interventi di edilizia residenziale sociale, il comune può, nell'ambito delle previsioni degli strumenti urbanistici, consentire un aumento di volumetria premiale pari alla capacità edificatoria delle aree fondiarie cedute per l’edilizia residenziale sociale e stabilire oneri straordinari in relazione all’incremento del valore immobiliare. Il comune può, con procedure ad evidenza pubblica, assegnare quota-parte delle aree acquisite, destinandole ad edilizia libera residenziale destinata ad affitti a canone concordato o alle altre forma stabilite dalle vigenti disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale.
Art. 19 - Accelerazioni procedurali per gli interventi di edilizia residenziale pubblica
1. Al fine di accelerare la conclusione degli interventi regionali di edilizia residenziale pubblica già programmati e finanziati, con particolare riferimento a quelli attribuiti alle ATER, assicurando l’efficace utilizzo delle risorse disponibili, la Regione adotta i provvedimenti necessari per il concreto avvio del procedimento e per la regolare esecuzione ed ultimazione degli interventi stessi.
2. In caso di inadempienza delle ATER nell’attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione esercita i poteri sostitutivi previsti dalla l.r. 30/2002.
3. In caso di inadempienza degli enti locali nell’attuazione degli interventi di cui al comma 1, la struttura regionale competente, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 49 dello Statuto, accertata l’inerzia o l’inadempimento del comune, diffida quest’ultimo a provvedere entro un congruo termine ovvero a comunicare le motivazioni del ritardo. Decorso inutilmente tale termine, ovvero nel caso in cui le motivazioni addotte non risultino tali da giustificare l’inerzia o l’inadempimento, la struttura regionale competente trasmette gli atti alla Giunta regionale la quale delibera sull’esercizio dei poteri sostitutivi attraverso un commissario ad acta, da nominare con decreto del Presidente della Regione. Il decreto di nomina è comunicato al comune interessato.
Art. 20 (Fascicolo del fabbricato di edilizia residenziale pubblica)
(abrogato)
Art. 21 - Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 “Norme sul governo del territorio” e successive modifiche
(omissis)
Art. 22 - Modifica all’articolo 66 bis della l.r. 38/1999
(omissis)
CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 23 - Osservanza degli standard urbanistici
1. Qualora i comuni, nella formazione dei nuovi strumenti urbanistici generali, utilizzino, al fine di migliorare la qualità abitativa, parametri dimensionali per ogni abitante o stanza equivalente, insediati o da insediare, superiori a quelli stabiliti dall’articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, gli stessi comuni, al fine di osservare il rispetto degli standard urbanistici e non diminuire la quantità e la qualità della dotazione di servizi e verde pubblico nella città o in ciascuna porzione urbana interessata dalla variante, devono applicare un proporzionale incremento ai corrispondenti minimi inderogabili previsti dallo stesso decreto.
2. Sono fatti salvi gli strumenti urbanistici generali già approvati o adottati alla data di entrata in vigore della presente legge nonché i relativi strumenti urbanistici necessari alla loro attuazione, ivi comprese le varianti ai piani attuativi di cui agli articoli 1 e 1 bis della l.r. 36/1987, come modificata dalla presente legge.
Art. 24 - Realizzazione di opere di urbanizzazione primaria
1. Al fine di consentire il completamento delle opere di urbanizzazione primaria delle periferie, i comuni possono derogare a quanto disposto dall'articolo 17, commi 1 e 2 della legge regionale 12 settembre 1977, n. 35 (Tabelle parametriche regionali e norme di applicazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per la determinazione del contributo per le spese di urbanizzazione gravante le concessioni edilizie).
Art. 25 - Procedimenti in corso per il rilascio del titolo edilizio abilitativo in sanatoria. Nuclei edilizi abusivi
1. Al fine di consentire l’applicazione della presente legge, i soggetti che alla data di entrata in vigore della stessa abbiano presentato domanda di concessione del titolo edilizio abilitativo in sanatoria e non si sia formato il prescritto silenzio assenso nè il comune abbia provveduto al rilascio del titolo medesimo possono richiedere al comune stesso la definizione prioritaria dei relativi procedimenti.
2. I soggetti di cui al comma 1 presentano al comune, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, specifica domanda alla quale sono allegate la copia della richiesta del titolo edilizio abilitativo in sanatoria e la dichiarazione che l’edificio oggetto della richiesta di sanatoria ricada nei casi previsti dagli articoli 3, 4 e 5. I comuni definiscono i relativi procedimenti in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande.
3. I comuni, entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano le perimetrazioni dei nuclei edilizi abusivi ai sensi della legge regionale 2 maggio 1980, n. 28 (Norme concernenti l’abusivismo edilizio ed il recupero dei nuclei edilizi sorti spontaneamente), e successive modifiche, tenendo conto delle costruzioni abusive ultimate entro la data del 31 marzo 2003.
Art. 26 - Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 “Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure” e successive modifiche
(omissis)
Art. 27 - Prevenzione del rischio sismico. Adeguamento della legge regionale 5 gennaio 1985, n. 4 “Prime norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico. Snellimento delle procedure”
1. Con regolamento autorizzato adottato ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera c), dello Statuto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina, in conformità alla normativa statale vigente in materia di prevenzione del rischio sismico e, in particolare, alle disposizioni di cui al capo IV, sezione II, del d.p.r. 380/2001 e dell’articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 (Ulteriori norme per l’accelerazione delle procedure per l’esecuzione di opere pubbliche), i criteri e le modalità per la presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche, per la denuncia dell’inizio dei lavori, per l’autorizzazione da parte della competente struttura tecnica regionale, nonché per l’adeguamento delle costruzioni esistenti alle nuove classificazioni sismiche e per l’espletamento dei controlli.
2. Fatto salvo quanto previsto dalla suddetta normativa statale, il regolamento di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi:
a) snellimento delle procedure, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 20 della l. 741/1981 ed adeguamento delle stesse alla vigente normativa statale;
b) controllo di tutte le costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche di particolare rilevanza, quali strutture ospedaliere, strutture civili, strutture militari, strutture industriali, infrastrutture, nonché di tutte le costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi quali strutture per l’istruzione, strutture destinate a manifestazioni culturali, sportive e spettacoli, mercati, strutture civili e industriali;
c) controllo a campione sorteggiato per le restanti costruzioni con valore del campione crescente in funzione della pericolosità sismica del territorio.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, sono abrogati gli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della l.r. 4/1985.
3 bis. Nelle more dell’adozione del regolamento di cui al comma 1, per i criteri e le modalità per la presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche, per la denuncia dell’inizio dei lavori, per l’autorizzazione da parte della competente struttura tecnica regionale, nonché per l’adeguamento delle costruzioni esistenti alle nuove classificazioni sismiche e per l’espletamento dei controlli si applica la normativa vigente in materia di prevenzione del rischio sismico.
Art. 28 - Modifiche alla legge regionale 12 settembre 2002, n. 31 “Istituzione del fascicolo del fabbricato” e successive modifiche
(omissis)
Art. 29 - Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2004, n. 10 “Interventi straordinari in favore di soci di cooperative edilizie in difficoltà economiche” e successive modifiche
(omissis)
Indice
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
CAPO I - FINALITÀ E LIVELLI DI PIANIFICAZIONE
Art. 1 – Oggetto
Art. 2 – Contenuti e finalità
Art. 3 - Livelli di pianificazione
Art. 4 – Valutazione ambientale strategica (VAS) degli strumenti di pianificazione territoriale
CAPO II - FORME DI CONCERTAZIONE E PARTECIPAZIONE NELLA PIANIFICAZIONE
Art. 5 – Concertazione e partecipazione
Art. 6 - Accordi tra soggetti pubblici e privati
Art. 7 - Accordo di programma
CAPO III – COORDINAMENTO E INTEGRAZIONE DELLE INFORMAZIONI
Art. 8 - Osservatorio della pianificazione territoriale ed urbanistica
Art. 9 – Cartografia tecnica regionale
Art. 10 - Quadro conoscitivo e basi informative
Art. 11 – Parametri per la validazione del quadro conoscitivo
TITOLO II - STRUMENTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO
CAPO I - PIANIFICAZIONE COMUNALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO
SEZIONE I - Piano regolatore comunale
Art. 12 – Il Piano Regolatore Comunale
Art. 13 – Contenuti del Piano di assetto del territorio (PAT)
Art. 14 – Procedimento di formazione, efficacia e varianti del piano di assetto del territorio
Art. 15 – Procedimento di formazione del piano di assetto del territorio mediante procedura concertata tra Comune e Provincia
Art. 16 – Contenuti, procedimento di formazione e varianti del Piano di assetto del territorio intercomunale (PATI)
Art. 17 – Contenuti del Piano degli interventi (PI)
Art. 18 – Procedimento di formazione, efficacia e varianti del Piano degli interventi
Art. 18 bis – Interventi in diretta attuazione degli strumenti urbanistici generali
SEZIONE II – Attuazione della pianificazione urbanistica
Art. 19 – Piani urbanistici attuativi (PUA)
Art. 20 – Procedimento di formazione, efficacia e varianti del piano urbanistico attuativo
Art. 21 – Comparto urbanistico
CAPO II – PIANIFICAZIONE PROVINCIALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO
Art. 22 – Contenuti del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP)
Art. 23 – Procedimento di formazione, efficacia e varianti del piano territoriale di coordinamento provinciale
CAPO III – PIANIFICAZIONE REGIONALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO
Art. 24 – Contenuti del piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC)
Art. 25 – Procedimento di formazione, efficacia e varianti del Piano territoriale regionale di coordinamento
Art. 26 – Progetti strategici
Art. 27 – Valutazione tecnica regionale (VTR)
CAPO IV – NORME PARTICOLARI SUI PROCEDIMENTI
Art. 28 – Intese
Art. 29 – Misure di salvaguardia
Art. 30 - Annullamento dei provvedimenti comunali e poteri sostitutivi
TITOLO III – AREE PER SERVIZI E VINCOLI
Art. 31 – Dimensionamento e aree per servizi
Art. 32 – Dotazioni di aree per servizi nei Piani Urbanistici Attuativi
Art. 33 – Aree non pianificate
Art. 34 – Vincoli urbanistici preordinati all'esproprio
TITOLO IV – NORME SPECIFICHE
Art. 35 – Perequazione urbanistica
Art. 36 – Riqualificazione ambientale e credito edilizio
Art. 37 – Compensazione urbanistica
Art. 38 – Società di trasformazione urbana
Art. 39 – Cessione di aree per edilizia residenziale pubblica
Art. 40 – Centri storici e beni culturali
Art. 41 – Zone di tutela e fasce di rispetto
Art. 42 – Progetti di particolare rilievo
TITOLO V – TUTELA ED EDIFICABILITÀ DEL TERRITORIO AGRICOLO
Art. 43 – Tutela del territorio agricolo nel Piano Regolatore Comunale
Art. 44 – Edificabilità
Art. 45 – Vincoli
TITOLO VI - NORME FINALI
Art. 46 – Attività di indirizzo
Art. 47 – Contributi
Art. 48 – Disposizioni transitorie
Art. 49 – Abrogazioni
Art. 50 – Disposizioni sull'applicazione della legge
Art. 51 – Dichiarazione d'urgenza