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Vedi anche legge 20/2001

TITOLO I - URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Art. 1 (Finalità)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 “Ordinamento delle autonomie locali” , nonché della legge 15 marzo 1997, n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativo e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli enti locali” , provvede a disciplinare l'articolazione e l'organizzazione delle funzioni attribuite in materia di urbanistica e pianificazione territoriale ed edilizia residenziale pubblica alla Regione, ovvero da questa conferite alle Province, ai Comuni o loro consorzi e alle Comunità montane.

Art. 2 (Oggetto)

1. Il presente titolo individua le funzioni trasferite o delegate agli enti locali e alle autonomie funzionali e quelle mantenute in capo alla Regione in materia di territorio, ambiente e infrastrutture e comprende tutte le funzioni e i compiti in tema di urbanistica, pianificazione territoriale ed edilizia residenziale pubblica, riguardanti la disciplina dell'uso del territorio nonché tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali afferenti alle operazioni di salvaguardia e di trasformazione dei suolo e alla protezione dell'ambiente.

Art. 3 (Funzioni della Regione)

1.La Regione mantiene le funzioni e i compiti conferiti dall'articolo 56 del d. lgs. 112/1998 e non attribuiti agli enti locali ai sensi dei successivi articoli 4, 6 e 7. In particolare la Regione esercita le seguenti funzioni:

a) concorso alla elaborazione delle politiche nazionali di settore mediante l'intesa con lo Stato e le altre Regioni;

b) attuazione, nelle materie di propria competenza, delle norme comunitarie direttamente applicabili;

c) definizione delle linee generali di assetto del territorio regionale;

d) formazione dei piani territoriali regionali e relativi stralci e varianti e controllo di conformità ai piani territoriali regionali dei piani regolatori comunali;

e) formazione del piano territoriale paesistico regionale e relative varianti;

f) verifica della compatibilità dei piani territoriali di coordinamento provinciali e loro varianti con le linee generali di assetto del territorio regionale di cui alla lettera b), nonché con gli strumenti di pianificazione e programmazione regionali;

g) apposizione di nuovi vincoli paesistici e revisione di quelli esistenti secondo le procedure del d.lgs 490/1999;

h) coordinamento dei sisterni informativi territoriali;

i) nulla-osta per il rilascio di concessioni edilizie in deroga agli strumenti urbanistici generali comunali;

j) repressione di opere abusive;

k) poteri sostitutivi in caso di inerzia degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e compiti loro devoluti dalla presente legge ovvero dalla legislazione vigente in materia di pianificazione territoriale;

l) individuazione delle zone sismiche in armonia con le competenze statali;

m) redazione, attraverso i Consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale, dei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale;

n) approvazione della convenzione-tipo per gli interventi di edilizia abitativa convenzionata;

o) produzione e gestione delle cartografie regionali nonché definizione di criteri, sulla base degli indirizzi statali, per la produzione cartografica degli enti locali, anche mediante utilizzazione dei supporti informatici di cui alla lettera h);

p) annullamento delle deliberazioni e dei provvedimenti comunali che autorizzano opere non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici generali o a norme del regolamento edilizio, ovvero costituiscono violazione delle prescrizioni o delle norme stesse;

q) designazione dei rappresentanti regionali, nominati dalla Giunta regionale, in seno alle Commissioni provinciali per la determinazione del valore agricolo medio;

r) definizione degli importi massimi e minimi degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e del costo di costruzione dei nuovi edifici;

s) elaborazione degli indirizzi regionali per il recupero edilizio, urbanistico e ambientale delle zone interessate dall'abusivismo e predisposizione dei programmi di intervento e opere finalizzati al recupero ambientale, paesistico e urbanistico delle zone maggiormente interessate dall'abusivismo;

t) determinazione del fabbisogno contributivo per la rimozione delle barriere architettoniche, sulla base delle determinazioni dei Comuni e ripartizione dei contributi fra i Comuni interessati;

u) individuazione dei Comuni tenuti alla realizzazione del programma urbano dei parcheggi;

v) individuazione delle bellezze naturali, di concerto con i Comuni interessati, nel rispetto delle linee fondamentali di cui all'articolo 52 del d.lgs. 112/1998 e secondo le procedure del d.lgs. 490/99;

w) rilascio degli atti di assenso relativi agli interventi sui beni soggetti a vincolo paesaggistico, nonché alle concessioni o autorizzazioni in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte allo stesso vincolo. Restano in vigore le deleghe già concesse.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta degli Assessori competenti, approva regolamenti di disciplina dei procedimenti amministrativi per le funzioni mantenute alla Regione, nonché atti di indirizzo nei confronti degli enti locali sulle modalità di esercizio delle funzioni delegate.

3. La Giunta esercita la potestà regolamentare, nonché quella di approvare i piani urbanistici, anche di settore, e/o i programmi di competenza regionale, ivi inclusi quelli i cui procedimenti non sono ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. All'articolo 1, comma 1, della legge regionale 24 marzo 1995, n. 8, sono soppresse le parole “fino all'entrata in vigore del piano urbanistico territoriale tematico (PUTT) per il paesaggio e beni ambientali” .

Art. 4 (Funzioni delle Province)

1. Sono trasferite alle Province le seguenti funzioni amministrative:

a) formazione e approvazione del piano territoriale di coordinamento provinciale secondo le procedure individuate con successiva legge regionale;

b) nomina delle commissioni provinciali per la determinazione del valore agricolo medio.

Art. 5 (Piano territoriale di coordinamento provinciale)

1. In attuazione degli articoli 14 e 15 della L. 142/1990, nonché ai sensi dell'articolo 57 del d. lgs. 112/1998, il piano territoriale di coordinamento provvede, in base alle proposte dei Comuni e degli altri enti locali, nonché in coerenza con le linee generali di assetto del territorio regionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera. b) e con gli strumenti di pianificazione e programmazione regionali, a coordinare l'individuazione degli obiettivi generali relativi all'assetto e alla tutela territoriale e ambientale, definendo, inoltre, le conseguenti politiche, misure e interventi da attuare di competenza provinciale.

2. Il piano territoriale di coordinamento ha il valore e gli effetti dei piani di tutela nei settori della protezione della natura, della tutela dell'ambiente, delle acque e della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali, a condizione che la definizione delle relative disposizioni avvenga nelle forme di intesa fra la Provincia e le amministrazioni regionali e statali competenti.

3. Il piano territoriale di coordinamento provinciale è atto di programmazione generale che definisce gli indirizzi strategici di assetto del territorio a livello sovracomunale, con riferimento al quadro delle infrastrutture, agli aspetti di salvaguardia paesistico-ambientale, all'assetto idrico, idrogeologico e idraulico-forestale, previa intesa con le autorità competenti in tali materie, nei casi di cui all'articolo 57 del d.lgs. 112/1998 e in particolare individua:

a) le diverse destinazioni del territorio in considerazione della prevalente vocazione delle sue parti;

b) la localizzazione di massima sul territorio delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;

c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica e idraulico-forestale e in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;

d) le aree destinate all'istituzione di parchi o riserve naturali.

4. Il piano territoriale di coordinamento provinciale, per quanto attiene ai contenuti e all'efficacia di piano paesistico-ambientale, oltre a quanto previsto dalla legislazione regionale (legge regionale 11 maggio 1990, n. 30), provvede a:

a) individuare le zone di particolare interesse paesistico-ambientale sulla base delle proposte dei Comuni ovvero, in mancanza di tali proposte, degli indirizzi regionali, i quali definiscono i criteri per l'individuazione delle zone stesse, cui devono attenersi anche i Comuni nella formulazione delle relative proposte;

b) indicare gli ambiti territoriali in cui risulti opportuna l'istituzione di parchi locali di interesse sovracomunale.

5. Nella fase di predisposizione del piano territoriale di coordinamento provinciale, la Provincia assicura la partecipazione attiva dei Comuni, delle Comunità montane, degli altri enti locali e delle autonomie funzionali e persegue la coerenza degli obiettivi di piano con le esigenze e le proposte manifestate da tali enti, acquisite in via preventiva.

6. Il piano territoriale di coordinamento provinciale è adottato dalla Provincia secondo la procedura prevista con successiva legge regionale urbanistica, da emanarsi ai sensi dell'articolo 15, comma 4, della L. 142/1990 e può essere adottato solo dopo l'approvazione dei piani territoriali regionali.

Art. 6 (Funzioni dei Comuni in materia di pianificazione territoriale)

1. Sono conferite ai Comuni le funzioni relative agli strumenti urbanistici comunali generali e attuativi e relative varianti; tali funzioni vengono esercitate sotto il controllo della Regione e secondo le procedure individuate con successiva legge regionale di settore.

2. Il Comune, nell'esercizio delle funzioni trasferite, deve assicurare un'adeguata informazione ai cittadini in merito alla definizione delle scelte urbanistiche e la trasparenza dell'azione amministrativa, disponendo in particolare la tempestiva comunicazione, anche mediante l'utilizzo di reti telematiche, dell'avvio del procedimento di formazione dello strumento urbanistico generale e delle varianti nonché dell'adozione e dell'efficacia, stabilendo il termine entro il quale chiunque ne abbia interesse può presentare istanze ai fini della determinazione delle scelte urbanistiche.

3. Il Comune promuove la consultazione con la Regione, la Provincia e le altre amministrazioni interessate, al fine di assicurare la contestuale ponderazione dei vari interessi pubblici nonché la partecipazione dei cittadini e il concorso delle organizzazioni sociali ed economiche alla formazione del piano regolatore generale e delle sue varianti mediante idonee forme di consultazione pubblica.

4. La Giunta regionale, mediante la nomina di un commissario ad acta, interviene in via sostitutiva, nei termini e con le modalità fissate con successiva legge regionale di settore, nel caso in cui sia stata denunciata la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), b), c) e d), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, riguardanti:

a) la compatibilità del piano regolatore generale o delle sue varianti con gli strumenti pianificatori e programmatori di livello sovracomunale, a tal fine valutando, eventualmente, il parere espresso dalla Provincia;

b) il rispetto dei vincoli e delle norme di carattere paesistico-ambientale e idrogeologico;

c) il rispetto delle norme di tutela del patrimonio storico-artistico, acquisendo, in presenza di vincoli previsti dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089 "Tutela delle cose di interesse artistico e storico", il parere della competente Soprintendenza.

Art. 7 (Funzioni dei Comuni in materia urbanistica)

1. Restano conferite ai Comuni le funzioni in materia urbanistica ed edilizia e in particolare:

a) l'adozione del regolamento edilizio;

b) la formazione dei comparti edificatori;

c) le autorizzazioni alle lottizzazioni;

d) l'espropriazione delle aree entro le zone di espansione dell'aggregato urbano per l'attuazione dello strumento urbanistico generale nonché delle aree incluse nei programmi pluriennali di attuazione;

e) la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nonché l'adozione dei provvedimenti repressivi;

f) il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni edilizie;

g) la determinazione dell'incidenza delle opere di urbanizzazione nonché l'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione;

h) la determinazione del fabbisogno contributivo complessivo per l'eliminazione delle barriere architettoniche da trasmettere alla Regione;

i) la conservazione, l'utilizzazione, l'aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio, nonché la revisione degli estimi e del classamento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 65, comma 1, lettera h), del d. lgs. 112/1998;

i) la delimitazione di zone agrarie interessate da eventi calamitosi;

k) la rilevazione dei Consorzi di bonifica e degli oneri consortili gravanti sugli immobili;

l) il rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione di aviosuperfici e campi di volo per aeromobili;

m) l'individuazione delle aree destinate alla circolazione fuoristrada, in sede di formazione dello strumento urbanistico generale o di sue varianti.

TITOLO II - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 8 (Oggetto)

1. Le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia “edilizia residenziale pubblica” attengono alla programmazione, alla localizzazione e alla vigilanza sull'attuazione degli interventi di edilizia residenziale e abitativa e ai relativi finanziamenti.

Art. 9 (Funzioni riservate alla competenza della Regione)

La Regione mantiene le funzioni e i compiti conferiti dall'articolo 60 del dlgs. 112/1998 e non attribuiti agli enti locali ai sensi degli articoli 10, 11 e 12 della presente legge. In particolare la Regione esercita le seguenti funzioni:

a) la determinazione delle linee di intervento e degli obiettivi nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, di seguito denominata ERP, l'adozione dei piani annuali e pluriennali di intervento edilizio e il concorso, con la competente Amministrazione dello Stato nonché con gli enti locali interessati, nell'elaborazione di programmi di edilizia residenziale pubblica di interesse nazionale o regionale;

b) la ripartizione degli interventi per ambiti territoriali e la determinazione della quota dei fondi da ripartire per gli interventi di nuova edilizia e di recupero del patrimonio edilizio esistente nonchè la determinazione delle tipologie di intervento, compresi i programmi integrati, di recupero urbano e di riqualificazione urbana di iniziativa comunale e la definizione delle modalità di incentivazione, oltre alla destinazione dei fondi ai soggetti attuatori;

c) la determinazione delle procedure di rilevazione del fabbisogno abitativo;

d) la definizione dei costi massimi ammissibili per la realizzazione degli interventi;

e) l'individuazione dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi edilizi ammessi a finanziamento;

f) la vigilanza sull'esecuzione dei piani regionali;

g) l'emanazione dei bandi di concorso in relazione all'erogazione dei fondi per realizzazione degli interventi;

h) la concessione e l'erogazione i contributi pubblici anche attraverso il fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, nonché la regolamentazione dei flussi finanziari;

i) la determinazione dei criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di ERP, nonché la fissazione dei relativi canoni e del sistema di valutazione della situazione reddituale dei nuclei familiari;

j) la vigilanza sugli Istituti autonomi case popolari (IACP) e, in particolare, l'indirizzo e il coordinamento dell'attività, nonché la nomina degli organi di propria competenza;

k) la promozione della costituzione di consorzi regionali tra gli IACP aventi sede nella Regione;

l) la gestione, attraverso gli IACP, degli alloggi di ERP di propria competenza, ivi compresa la proposta dei relativi piani di cessione, nonché l'istituzione delle Commissioni per l'assegnazione degli alloggi;

m) l'adozione dei piani relativi alla cessione alloggi di ERP sovvenzionata;

n) la fissazione della percentuale spettante agli IACP e agli altri enti esecutori, quale rimborso delle spese sostenute per le funzioni da essi esercitate;

o) la promozione e il coordinamento della gestione delle anagrafi degli assegnatari di alloggi di ERP e degli inventari del patrimonio di ERP tenuti dagli enti gestori;

p) la fissazione dei limiti di reddito per l'accesso ai benefici di ERP;

q) la promozione di iniziative di studio e di ricerca nel settore;

r) la formazione e gestione dell'anagrafe dei soggetti fruitori di contributi pubblici; s) l'individuazione delle modalità di gestione del sostegno finanziario al reddito per favorire l'accesso al mercato della locazione dei nuclei familiari meno abbienti;

t) la determinazione dei tassi di interesse per i finanziamenti in conto interessi e delle quote di contributo in conto capitale;

u) la determinazione dei requisiti soggettivi dei beneficiari finali;

v) la determinazione dei requisiti oggettivi degli interventi;

w) l'esercizio della vigilanza sulle cooperative edilizie comunque fruenti di contributi pubblici, nonché l'autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio edilizio delle cooperative a proprietà indivisa.

Art. 10 (Costituzione della Commissione mista per vigilanza sulle cooperative edilizie)

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è istituita la Commissione mista per la vigilanza sulle cooperative edilizie comunque fruenti di contributi pubblici.

2. La Commissione è composta da cinque componenti, di cui tre designati dalla Giunta regionale, uno dall'UPI e uno dall'ANCI.

Art. 11 (Funzioni trasferite ai Comuni)

1. Sono trasferite ai Comuni le seguenti funzioni:

a) il rilevamento del fabbisogno abitativo nel territorio comunale, secondo le procedure determinate dalla Regione ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c);

b) l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ivi comprese le relative procedure concorsuali, gli atti di annullamento e decadenza dell'assegnazione, sulla base dei criteri determinati dalla Regione ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera i);

c) la formazione e approvazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi;

d) la promozione della mobilità degli assegnatari;

e) le determinazioni inerenti la decadenza e la revoca nonché la comminatoria di sanzioni amministrative in tema di occupazione e detenzione senza titolo;

f) la gestione degli alloggi di ERP di competenza comunale ivi compresi la proposta alla Regione dei relativi piani di cessione e il parere agli IACP sulle proposte di piano di loro competenza;

g) la proposizione alla Regione delle autorizzazioni a variare il costo massimo ammissibile a vano o metro quadro utile abitabile;

h) la formulazione alla Regione di proposte per l'individuazione dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi edilizi ammessi a finanziamento.

Art. 12 (Funzioni delegate ai Comuni)

1. Nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dalla Regione, ai Comuni sono delegate le funzioni riguardanti l'accertamento dei requisiti soggettivi per l'accesso ai benefici di ERP agevolata nonché l'autorizzazione alla cessione anticipata o locazione degli alloggi di edilizia agevolata.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

TITOLO I - PRINCIPI

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione Puglia, in attuazione dei principi generali dell’ordinamento italiano e comunitario, nel rispetto delle leggi dello Stato, regola e controlla gli assetti, le trasformazioni e gli usi del territorio.

2. La Regione Puglia persegue gli obiettivi della tutela dei valori ambientali, storici e culturali espressi dal territorio, nonché della sua riqualificazione, finalizzati allo sviluppo sostenibile della comunità regionale.

Art. 2 (Principi)

1. La presente legge assicura il rispetto dei principi di:

- sussidiarietà, mediante la concertazione tra i diversi soggetti coinvolti, in modo da attuare il metodo della copianificazione;

- efficienza e celerità dell’azione amministrativa attraverso la semplificazione dei procedimenti;

- trasparenza delle scelte, con la più ampia partecipazione;

- perequazione.

TITOLO II - SOGGETTI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

Art. 3 (Pianificazione del territorio pugliese)

1. La pianificazione del territorio si articola nei livelli regionale, provinciale e comunale.

2. Soggetti della pianificazione sono la Regione, le Province e i Comuni.

3. Partecipano, altresì, alla pianificazione gli enti pubblici cui leggi statali o regionali assegnano la cura di un interesse pubblico connesso al governo e uso del territorio.

TITOLO III - PROCESSO DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE

Art. 4 (Documento regionale di assetto generale)

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il Documento regionale di assetto generale (DRAG) in coerenza con i programmi, gli obiettivi e le suscettività socio-economiche del territorio.

2. Il DRAG definisce le linee generali dell'assetto del territorio, nonché gli obiettivi da perseguire mediante i livelli di pianificazione provinciale e comunale.

3. In particolare, il DRAG determina:

- il quadro degli ambiti territoriali rilevanti al fine della tutela e conservazione dei valori ambientali e dell'identità sociale e culturale della Regione;

- gli indirizzi, i criteri e gli orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto degli strumenti di pianificazione provinciale e comunale, nonché i criteri per la formazione e la localizzazione dei Piani urbanistici esecutivi (PUE) di cui all’articolo 15;

- lo schema dei servizi infrastrutturali di interesse regionale.

Art. 5 (Procedimento di formazione e variazione del DRAG)

1. Per garantire il più ampio coinvolgimento della intera comunità regionale nella definizione dei programmi, obiettivi e suscettività socio-economiche del territorio, il Presidente della Giunta regionale convoca la Conferenza programmatica regionale, alla quale partecipano i rappresentanti dell’ANCI, dell’UPI e dell’UNCEM, le associazioni, le forze sociali, economiche e professionali.

2. Il Presidente della Giunta regionale, al fine della elaborazione dello schema di Documento, indice con proprio decreto una Conferenza di servizi, alla quale partecipano rappresentanti delle Amministrazioni statali, per acquisirne previamente le manifestazioni di interesse.

3. La Giunta regionale, tenendo conto delle risultanze della Conferenza di cui al comma 2 e sentito il Consiglio regionale, adotta lo schema di Documento.

4. Lo schema di Documento è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia e dell'avvenuta pubblicazione è dato avviso sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana nonché su un quotidiano diffuso in ciascuna provincia.

5. I Comuni e le Province possono far pervenire alla Regione le loro proposte integrative sullo schema di Documento entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

6. I soggetti pubblici di cui all’articolo 3, comma 3, nell’ambito delle rispettive competenze, possono far pervenire indicazioni sullo schema di Documento entro il termine previsto dal comma 5.

7. Le organizzazioni ambientaliste, socio-culturali, sindacali ed economico-professionali attive nel territorio regionale possono proporre osservazioni entro lo stesso termine di cui al comma 5.

8. La Giunta regionale, decorsi i termini di cui ai commi precedenti, approva il DRAG del territorio, con specifica considerazione delle proposte di cui al comma 5.

9. Il DRAG è pubblicato con le modalità di cui al comma 4.

10. Il Documento acquista efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

11. Il periodico aggiornamento e le variazioni del Documento sono adottate con il procedimento di cui ai commi precedenti. I termini sono ridotti della metà.

TITOLO IV - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROVINCIALE

Art. 6 (Piano territoriale di coordinamento provinciale)

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Consiglio provinciale adotta il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) in conformità e in attuazione del DRAG del territorio.

2. Ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il PTCP assume l’efficacia di piano di settore nell'ambito delle materie inerenti la protezione della natura, la tutela dell’ambiente, delle acque, della difesa del suolo, delle bellezze naturali, a condizione che la definizione delle relative disposizioni avvenga nella forma di intese fra la Provincia e le Amministrazioni, anche statali, competenti.

3. In mancanza dell'intesa di cui al comma 2, i piani di tutela di settore conservano il valore e gli effetti a essi assegnati dalla rispettiva normativa nazionale e regionale.

Art. 7 (Procedimento di formazione e variazione del PTCP)

1. Il Presidente della Provincia, al fine della elaborazione dello schema di PTCP, indice una Conferenza di servizi, alla quale partecipano i rappresentanti delle Amministrazioni statali, delle Amministrazioni comunali, delle Comunità montane, delle Autorità di bacino, dei Consorzi di bonifica, per acquisirne previamente le manifestazioni di interesse.

2. Il Consiglio provinciale, su proposta della Giunta provinciale, adotta lo schema di PTCP.

3. Lo schema di PTCP è depositato presso la segreteria della Provincia. Dell'avvenuto deposito è dato avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia nonché su almeno due quotidiani a diffusione provinciale.

4. I Comuni possono presentare le loro proposte sullo schema di Piano entro sessanta giorni dalla data di avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

5. Le organizzazioni ambientaliste, socio-culturali, sindacali ed economico-professionali attive nel territorio provinciale possono proporre osservazioni allo schema di PTCP entro i termini di cui al comma 4.

6. Il Consiglio provinciale, entro i successivi sessanta giorni, si determina in ordine alle osservazioni pervenute nei termini e, con specifica considerazione delle proposte di cui al comma 4, adotta il PTCP e lo trasmette alla Giunta regionale per il controllo di compatibilità con il DRAG di cui all'articolo 4.

7. La Giunta regionale si pronuncia entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di ricezione del PTCP, decorso inutilmente il quale lo stesso si intende controllato con esito positivo.

8. Il termine di cui al comma 7 può essere interrotto una sola volta qualora la Giunta regionale richieda alla Provincia chiarimenti o ulteriori documenti, nel qual caso il nuovo termine decorre dalla ricezione degli stessi.

9. Qualora la Giunta regionale deliberi la non compatibilità del PTCP con il DRAG, la Provincia ha facoltà di indire una Conferenza di servizi, alla quale partecipano il Presidente della Giunta regionale o suo Assessore delegato e il Presidente della Provincia o suo Assessore delegato. In sede di Conferenza di servizi le Amministrazioni partecipanti, nel rispetto del principio di copianificazione, devono indicare le modifiche necessarie ai fini del controllo positivo.

10. La Conferenza assume la determinazione di adeguamento del PTCP alle modifiche di cui al comma 9 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data della prima convocazione, l’inutile decorso del quale comporta la definitività della delibera regionale di cui al comma 9.

11. La determinazione di adeguamento della Conferenza di servizi deve essere recepita dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data della comunicazione della determinazione medesima. L’inutile decorso del termine comporta il controllo positivo da parte della Giunta regionale.

12. Il Consiglio provinciale approva il PTCP in via definitiva in conformità della deliberazione della Giunta regionale di compatibilità o di adeguamento di cui al comma 11, ovvero all’esito dell’inutile decorso del termine di cui ai commi 7 e 11.

13. Il PTCP definito ai sensi dei commi precedenti è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia . Dell'avvenuta pubblicazione è data notizia su almeno due quotidiani diffusi nella provincia.

14. Il PTCP acquista efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

15. Le variazioni del PTCP sono adottate con il procedimento di cui ai commi precedenti.

TITOLO VPIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE

Art. 8 (Strumenti della pianificazione urbanistica comunale)

1. La pianificazione urbanistica comunale si effettua mediante il Piano urbanistico generale (PUG) e i PUE.

Art. 9 (Contenuti del PUG)

1. Il PUG si articola in previsioni strutturali e previsioni programmatiche.

2. Le previsioni strutturali:

- identificano le linee fondamentali dell’assetto dell’intero territorio comunale, derivanti dalla ricognizione della realtà socio-economica, dell’identità ambientale, storica e culturale dell’insediamento, anche con riguardo alle aree da valorizzare e da tutelare per i loro particolari aspetti ecologici, paesaggistici e produttivi;

- determinano le direttrici di sviluppo dell’insediamento nel territorio comunale, del sistema delle reti infrastrutturali e delle connessioni con i sistemi urbani contermini.

3. Le previsioni programmatiche:

definiscono, in coerenza con il dimensionamento dei fabbisogni nei settori residenziale, produttivo e infrastrutturale, le localizzazioni delle aree da ricomprendere in PUE, stabilendo quali siano le trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili;

- disciplinano le trasformazioni fisiche e funzionali consentite nelle aree non sottoposte alla previa redazione di PUE.

4. La redazione di PUE è obbligatoria per le aree di nuova urbanizzazione, ovvero per le aree da sottoporre a recupero.

Art. 10 (PUG intercomunale)

1. E’ facoltà dei Comuni procedere alla formazione di un PUG intercomunale.

2. Con delibere del Consiglio comunale, i Comuni di cui al comma 1 approvano e presentano alla Giunta regionale un documento congiunto, contenente uno studio di fattibilità dell’iniziativa e un quadro economico dei relativi oneri.

3. La Giunta regionale individua le modalità di sostegno ai Comuni che intendono procedere alla formazione di un PUG intercomunale.

Art. 11 (Formazione del PUG)

1. Il Consiglio comunale adotta, su proposta della Giunta, un Documento programmatico preliminare (DPP) contenente gli obiettivi e i criteri di impostazione del PUG. Nei Comuni ricadenti all’interno del comprensorio di una Comunità montana, il DPP deve prendere in considerazione le previsioni contenute nel piano pluriennale di sviluppo socio-economico in relazione al singolo Comune.

2. Il DPP è depositato presso la segreteria del Comune e dell’avvenuto deposito è data notizia mediante pubblicazione di avviso su almeno tre quotidiani a diffusione provinciale.

3. Chiunque può presentare proprie osservazioni al DPP, anche ai sensi dell’articolo 9 della l. 241/1990, entro venti giorni dalla data del deposito.

4. La Giunta comunale, sulla base del DPP di cui al comma 1 e delle eventuali osservazioni, propone al Consiglio comunale l’adozione del PUG. Il Consiglio comunale adotta il PUG e lo stesso è depositato presso la segreteria comunale; dell'avvenuto deposito è data notizia mediante pubblicazione di avviso su tre quotidiani a diffusione provinciale nonché mediante manifesti affissi nei luoghi pubblici.

5. Chiunque abbia interesse può presentare proprie osservazioni al PUG, anche ai sensi dell'articolo 9 della l. 241/1990, entro sessanta giorni dalla data del deposito.

6. Il Consiglio comunale, entro i successivi sessanta giorni, esamina le osservazioni proposte nei termini di cui al comma 5 e si determina in ordine alle stesse, adeguando il PUG alle osservazioni accolte.

7. Il PUG così adottato viene inviato alla Giunta regionale e alla Giunta provinciale ai fini del controllo di compatibilità rispettivamente con il DRAG e con il PTCP, ove approvati. Qualora il DRAG e/o il PTCP non siano stati ancora approvati, la Regione effettua il controllo di compatibilità rispetto ad altro strumento regionale di pianificazione territoriale ove esistente, ivi inclusi i piani già approvati ai sensi degli articoli da 4 a 8 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56, ovvero agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale di cui all'articolo 5 del d. lgs. 267/2000.

8. La Giunta regionale e la Giunta provinciale si pronunciano entro il termine perentorio di centocinquanta giorni dalla ricezione del PUG, decorso inutilmente il quale il PUG si intende controllato con esito positivo.

9. Qualora la Giunta regionale o la Giunta provinciale deliberino la non compatibilità del PUG rispettivamente con il DRAG o con il PTCP, il Comune promuove, a pena di decadenza delle misure di salvaguardia di cui all’articolo 13, entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data di invio del PUG, una Conferenza di servizi alla quale partecipano il Presidente della Giunta regionale o suo Assessore delegato, il Presidente della Provincia o suo Assessore delegato e il Sindaco del Comune interessato o suo Assessore delegato. In sede di Conferenza di servizi le Amministrazioni partecipanti, nel rispetto del principio di copianificazione, devono indicare specificamente le modifiche necessarie ai fini del controllo positivo.

10. La Conferenza di servizi assume la determinazione di adeguamento del PUG alle modifiche di cui al comma 9 entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della sua prima convocazione, l’inutile decorso del quale comporta la definitività delle delibere regionale e/o provinciale di cui al comma 9, con contestuale decadenza delle misure di salvaguardia.

11. La determinazione di adeguamento della Conferenza di servizi deve essere recepita dalla Giunta regionale e/o dalla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla data di comunicazione della determinazione medesima. L'inutile decorso del termine comporta il controllo positivo da parte della Giunta regionale e/o della Giunta provinciale.

12. Il Consiglio comunale approva il PUG in via definitiva in conformità delle deliberazioni della Giunta regionale e/o della Giunta provinciale di compatibilità o di adeguamento di cui al comma 11, ovvero all’esito dell’inutile decorso del termine di cui ai commi 8 e 11.

13. Il PUG, formato ai sensi dei comma precedenti, acquista efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia della deliberazione del Consiglio comunale di cui al comma 12.

14. Il Comune dà avviso dell'avvenuta formazione del PUG mediante manifesti affissi nei luoghi pubblici e mediante la pubblicazione su almeno due quotidiani a diffusione provinciale.

Art. 12 (Variazione del PUG)

1. Il Comune procede alla variazione delle previsioni strutturali del PUG mediante lo stesso procedimento previsto dall'articolo 11.

2. La deliberazione motivata del Consiglio comunale che apporta variazioni alle previsioni programmatiche del PUG non è soggetta a verifica di compatibilità regionale e provinciale.

3. La deliberazione motivata del Consiglio comunale che apporta variazioni alle previsioni strutturali del PUG non è soggetta a verifica di compatibilità regionale e provinciale quando la variazione deriva da:

- verifica di perimetrazioni conseguenti alla diversa scala di rappresentazione grafica del piano;

- precisazione dei tracciati viari derivanti dalla loro esecuzione;

- modifiche di perimetrazioni motivate da documentate sopravvenute esigenze quali imposizioni di nuovi vincoli;

- adeguamento e/o rettifica di limitata entità delle perimetrazioni dei PUE di cui all’articolo 15, derivanti dalle verifiche, precisazioni e modifiche di cui alle lettere a), b) e c);

- modifiche alle modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente di cui all’articolo 31, comma 1, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 13 (Misure di salvaguardia)

1. Per il periodo di due anni a decorrere dalla data di adozione del PUG, il Comune sospende ogni determinazione sulle domande di concessione edilizia in contrasto con il PUG stesso.

Art. 14 (Perequazione urbanistica)

1. Al fine di distribuire equamente, tra i proprietari interessati dagli interventi, i diritti edificatori attribuiti dalla pianificazione urbanistica e gli oneri conseguenti alla realizzazione degli interventi di urbanizzazione del territorio, il PUG può riconoscere la stessa suscettività edificatoria alle aree comprese in un PUE.

Art. 15 (Piani urbanistici esecutivi)

1. Al PUG viene data esecuzione mediante PUE di iniziativa pubblica o di iniziativa privata o di iniziativa mista.

2. In relazione agli interventi in esso previsti, il PUE può assumere le finalità e gli effetti di uno o più piani o programmi, anche settoriali o tematici, attuativi dello strumento urbanistico generale, oppure previsti dalla vigente normativa statale o regionale, ivi compresi i programmi integrati di cui all’articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, i programmi di recupero urbano, di cui all’articolo 11 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e i programmi di riqualificazione urbana ex articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 21 dicembre 1994, che per la loro realizzazione necessitano di piano esecutivo.

3. Nella formazione dei programmi integrati di intervento di cui all’articolo 16 della l. 179/1992 i Comuni perseguono obiettivi di riqualificazione, con particolare riferimento ai centri storici, alle zone periferiche, alle aree e costruzioni produttive obsolete, dismesse o da sottoporre a processi di dismissione. Tali programmi definiscono la distribuzione delle funzioni, dei servizi e le loro interrelazioni, le caratteristiche planivolumetriche degli interventi, gli standards e l’arredo urbano. Il programma integrato si attua su aree, anche non contigue tra loro, in tutto o in parte edificate. I programmi possono essere presentati da soggetti pubblici e/o privati, singoli e associati e sono corredati di uno schema di convenzione e di una relazione che definisce l’inquadramento dell’intervento nell’ambito della riqualificazione urbana, di un programma finanziario e della indicazione dei tempi di realizzazione delle opere.

4. I programmi integrati, i programmi di recupero urbano e i programmi di riqualificazione urbana sono approvati dal Consiglio comunale con le modalità previste per i PUE ai sensi degli articoli 21 e seguenti della l.r. 56/1980. Qualora tali programmi non siano conformi agli strumenti urbanistici generali vigenti e/o adottati, il Sindaco promuove la conclusione di un accordo di programma, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 34 del d. lgs. 267/2000, al quale partecipa il soggetto proponente. L’accordo sostituisce lo strumento urbanistico attuativo, ove prescritto dallo strumento urbanistico generale.

5. Fino alla formazione del DRAG la realizzazione di interventi riservati dalla pianificazione comunale all’iniziativa pubblica può essere affidata ai proprietari legittimati previo convenzionamento finalizzato a disciplinare e garantire il perseguimento del pubblico interesse.

Art. 16 (Formazione dei PUE)

1. I PUE possono essere redatti e proposti:

- dal Comune;

- dai proprietari che rappresentino, in base alla superficie catastale, almeno il 51 per cento degli immobili compresi entro il perimetro dell'area interessata. Il loro concorso è sufficiente a costituire il consorzio ai fini della presentazione al Comune della proposta di piano esecutivo e del relativo schema di convenzione;

- dalle società di trasformazione urbana previste dalla normativa vigente.

2. Decorso il termine eventualmente previsto dal PUG per la redazione del PUE su iniziativa del Comune, il PUE può essere rispettivamente proposto dai soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 1.

3. Qualora sia proposto dai soggetti di cui al comma 1, lettere b) e c ), il PUE è adottato dal Consiglio comunale entro novanta giorni dalla data di ricezione della proposta.

4. Entro trenta giorni dalla data di adozione, il PUE e i relativi elaborati sono depositati, per quindici giorni consecutivi, presso la segreteria del Comune, in libera visione al pubblico. Del deposito è dato avviso sull'albo comunale e su almeno due quotidiani a diffusione nella provincia.

5. Qualora il PUE riguardi aree sulle quali insistono vincoli specifici, contestualmente al deposito di cui al comma 4 il Sindaco, o l'Assessore da lui delegato, indice una Conferenza di servizi alla quale partecipano rappresentanti delle Amministrazioni competenti per l'emanazione dei necessari atti di consenso, comunque denominati.

6. Entro il termine di quindici giorni dalla data di scadenza del periodo di deposito di cui al comma 4, chiunque abbia interesse può presentare proprie osservazioni, anche ai sensi dell'articolo 9 della l. 241/1990.

7. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di acquisizione degli atti di consenso di cui al comma 5, il Consiglio comunale approva in via definitiva il PUE, pronunciandosi altresì sulle osservazioni presentate nei termini.

8. La deliberazione di approvazione è pubblicata, anche per estratto, sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia

9. Il PUE acquista efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione di cui al comma 8.

10. La variante al PUE segue lo stesso procedimento di formazione di cui ai commi precedenti. Qualora le variazioni non incidano sul dimensionamento globale del PUE e non comportino modifiche al perimetro, agli indici di fabbricabilità e alle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico, la variante al PUE è approvata con deliberazione del Consiglio comunale, previa acquisizione di eventuali atti di consenso ove necessari.

11. In caso di inerzia e/o inadempienza nelle procedure di cui ai commi precedenti, si applicano le disposizioni dell'articolo 21.

Art. 17 (Efficacia del PUE)

1. La deliberazione di approvazione del PUE ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza degli interventi ivi previsti, ai fini della acquisizione pubblica degli immobili mediante espropriazione.

2. I PUE sono attuati in un tempo non maggiore di dieci anni, salvo specifiche disposizioni di leggi statali. Decorsi i termini stabiliti per l’attuazione rimane efficace, per la parte di PUE non attuata, l’obbligo di osservarne le previsioni mentre, ai fini espropriativi, decadono gli effetti della pubblica utilità delle opere previste.

Art. 18 (Rapporti fra PUG e PUE)

1. Il PUE può apportare variazioni al PUG qualora non incida nelle previsioni strutturali del PUG, ferma l'applicazione del procedimento di cui all'articolo 16.

2. Ai fini della formazione del PUE, non costituiscono in ogni caso variazione del PUG:

- la modificazione delle perimetrazioni contenute nel PUG conseguente alla trasposizione del PUE sul terreno;

- la modificazione delle localizzazioni degli insediamenti e dei relativi servizi che non comporti aumento delle quantità e del carico urbanistico superiore al 5 per cento.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 19 (Sospensione e revoca dei Programmi pluriennali di attuazione)

1. L'obbligo di formazione del programma pluriennale di attuazione dello strumento urbanistico generale è comunque sospeso sino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 20 della legge 30 aprile 1999, n. 136.

2. I Comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge sono dotati di un programma pluriennale di attuazione hanno facoltà di revocarlo o di mantenerlo fino alla scadenza.

Art. 20 (Norme di prima attuazione)

1. Gli strumenti comunali di pianificazione urbanistica già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati secondo le disposizioni stabilite dalla l.r. 56/1980.

2. Le varianti agli strumenti comunali di pianificazione urbanistica già adottate alla data di entrata in vigore della presente legge, fino all’approvazione delle stesse, seguono le disposizioni stabilite dalla l.r. 56/1980.

3. Le varianti agli strumenti comunali di pianificazione urbanistica non adeguate alla l.r. 56/1980 e/o non conformi alle prescrizioni della presente legge possono essere formate soltanto per la realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 e di piani per gli insediamenti produttivi ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e per la realizzazione di progetti di opere pubbliche e/o progetti di adeguamento agli standards urbanistici, così come definiti dalla vigente normativa, ai sensi della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modificazioni, nonché per la realizzazione di opere e interventi previsti dalla vigente legislazione statale e/o regionale.

4. Le varianti agli strumenti comunali di pianificazione urbanistica adeguati alla l.r. 56/1980 e non conformi alle prescrizioni della presente legge possono essere formate e seguono le disposizioni stabilite dalla vigente legislazione regionale e statale. Esse devono conformarsi al DRAG, ove esistente.

5. I PUE di cui al comma 1 dell’articolo 15, nelle more della definizione del DRAG di cui all’articolo 4, sono formati secondo le disposizioni stabilite dalla l.r. 56/1980.

Art. 21 (Poteri sostitutivi)

1. Al fine di assicurare celerità ed efficacia all’azione amministrativa, i poteri sostitutivi di cui all’articolo 22, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 136 e di cui all’articolo 4, comma 6, del d. lgs. 398/1993, come modificato dalla l. 493/1993 e successive modifiche e integrazioni, possono essere delegati dal Presidente della Giunta regionale a un Garante della pianificazione nominato per ciascun ambito territoriale provinciale con decreto pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia. I criteri di nomina sono individuati con apposito regolamento dalla Giunta regionale.

2. I Garanti durano in carica per un periodo non superiore a un anno ed esercitano direttamente il potere sostitutivo, dandone notizia al Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dalla data di adozione dei relativi provvedimenti.

3. A tal fine, i Garanti si possono avvalere degli uffici di tutte le Amministrazioni locali interessate e gli oneri derivanti sono posti a carico dell'Amministrazione inadempiente.

4. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

5. In caso di inerzia degli Uffici comunali nell'adozione dei provvedimenti e delle misure repressive o sanzionatorie previste dalla normativa vigente, il Presidente della Giunta regionale assegna un termine non superiore a trenta giorni per provvedere, decorso infruttuosamente il quale si avvale del Garante competente per territorio.

Art. 22 (Poteri di annullamento)

1. Entro dieci anni dalla data della loro emanazione e/o adozione, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale all’urbanistica, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7 della l. 241/1990, assegna un termine di trenta giorni al Comune per l’annullamento dei provvedimenti o delle delibere non conformi alla disciplina urbanistica e/o edilizia vigente.

2. In caso di inadempienza nel termine, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale all’urbanistica, annulla, con decreto motivato, i provvedimenti e le deliberazioni comunali non conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente.

3. Il Presidente della Giunta regionale può delegare i poteri di cui ai commi precedenti al Garante di cui all'articolo 21 competente per territorio.

Art. 23 (Norme per il rilascio delle autorizzazioni in zone soggette a tutela paesaggistica)

1. L’articolo1 della legge regionale 24 marzo 1995, n. 8, come modificato dalla legge regionale 15 dicembre 2000, n. 25 è abrogato e così sostituito: "L’autorizzazione delegata alla Regione per la trasformazione degli immobili soggetti a tutela paesaggistica di cui all’articolo 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 è sub-delegata ai Comuni. L’autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 5.01 delle Norme tecniche di attuazione del Piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio approvato con delibera della Giunta regionale n. 1748 del 15 dicembre 2000 è delegata ai Comuni.

Art. 24 (Sistema informativo territoriale)

1. La Giunta regionale istituisce, presso l’Assessorato all’urbanistica, il Sistema informativo territoriale (SIT) al fine di elaborare un quadro conoscitivo comune e accessibile, funzionale alla formazione e gestione degli strumenti di tutela del territorio e della pianificazione regionale, provinciale e comunale.

Art. 25 (Abrogazioni e disposizioni finali)

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni statali e regionali vigenti.

Data a Bari, addi’ 27 Luglio 2001

Raffaele Fitto

TITOLO I - FINALITA', SOGGETTI, STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Soggetti

Art. 3 - Strumenti e livelli della pianificazione territoriale

Art. 4 - Ambiti di competenza degli strumenti

TITOLO II - LA PIANIFICAZIONE REGIONALE

Art. 5 - Direttive e vincoli regionali, schemi di assetto territoriale

Art. 6 - Servizi per la pianificazione regionale

Art. 7 - Direttiva per i centri storici

Art. 8 - Direttiva per le zone agricole

Art. 9 - Direttiva per le aree urbane

Art. 10 - Piani territoriali paesistici: contenuti

Art. 10 bis - Piano paesaggistico regionale: tutela delle zone di rilevante interesse paesistico-ambientale

Art. 11 - Piano Paesaggistico Regionale - Procedure

Art. 12 - Norme di salvaguardia

Art. 13 - Tutela delle fasce costiere. Norme di salvaguardia e di utilizzazione

Art. 14 - Procedimenti cautelari

Art. 15 - Esecuzione delle ordinanze di demolizione

TITOLO III - LA PIANIFICAZIONE PROVINCIALE

Art. 16 - Pianificazione provinciale

Art. 17 - Procedura di approvazione del piano urbanistico provinciale

Art. 18 - Piano Urbanistico della Comunità Montana

TITOLO IV - LA PIANIFICAZIONE COMUNALE

Art. 19 - Contenuti del piano urbanistico comunale

Art. 20 - Formazione, adozione ed approvazione del piano urbanistico comunale e intercomunale

Art. 21 - Strumenti di attuazione del piano urbanistico comunale

Art. 22 - Strumenti urbanistici attuativi - Norme particolari

Art. 23 - Programma pluriennale di attuazione

Art. 24 - Contenuto e approvazione del programma pluriennale di attuazione

Art. 25 - Concessione edilizia

Art. 26 - Esproprio delle aree

Art. 27 - Comparto edificatorio

Art. 28 - Accordo di programma

Art. 28 bis - Accordi di programma di particolare interesse economico e sociale

Art. 29 - Condotta urbanistica

TITOLO V - ORGANI DI CONTROLLO E CONSULTIVI

Art. 30 - Organi di controllo. Modifica all'articolo 23 della legge regionale 23 ottobre 1978 n. 62

Art. 31 - Organi consultivi

Art. 32 - CTRU - Composizione e funzionamento

TITOLO VI – TUTELA DEL PAESAGGIO E DEI BENI AMBIENTALI

Art. 33 - Commissioni provinciali per la tutela del paesaggio

Art. 34 – Autorizzazioni

TITOLO VII - NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI STATALI

Art. 35 - Contributo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione

Art. 36 - Adempimenti dell'Amministrazione comunale

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 37 - Sezioni specializzate per il controllo degli atti in materia urbanistica

Art. 38 - Strumenti urbanistici

Art. 39 - Abrogazione di leggi regionali

Art. 40 - Modifica della legge regionale 11.10.1985, n. 23

Art. 41 - Contributi per la predisposizione degli strumenti urbanistici

Art. 42 - Potenziamento degli uffici periferici dell'Assessorato regionale competente in materia urbanistica

Art. 43 - Norma finanziaria

Art. 44 - Entrata in vigore



Sono vigenti altri due provvedimenti di rilievo. Il primo è la cosiddetta "Legge Floris" (D.A. n. 2266/U/1983, Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna ), cui si addebita la responsabilità di aver introdotto nelle "zone territoriali omogenee" le "zone F", utilizzate per riempire le coste di previsioni di amplissime lottizzazioni turistiche. Il secondo riguarda la normativa delle zone agricole (DPGR 3 agosto 1994 ex art. 8 LR 45/89, n. 228, Direttive per le zone agricole ).

In attuazione del famoso "Decreto salvacoste", e della successiva conversione in legge, si sta provvedendo alla correzione degli effetti delle norme sopra citate mediante la formazione del Piano paesaggistico regionale. E' anche avviata la redazione di una nuova legge urbanistica regionale.

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità

Art. 2 – La pianificazione territoriale paesistico–ambientale

CAPO II - PIANI TERRITORIALI PAESISTICO-AMBIENTALI DI AREA VASTA

Art. 3 – Oggetto

Art. 4 – Contenuti

Art. 5 – Modalità della tutela e della valorizzazione

Art. 6

CAPO III - FORMAZIONE, APPROVAZIONE ED EFFICACIA DEI PIANI PAESISTICO-AMBIENTALI DI AREA VASTA

Art. 7 – Procedimento di formazione ed approvazione

Art. 8 – Efficacia

CAPO IV - ATTUAZIONE

Art. 9 – Attuazione

Art. 10 – Studi di compatibilità

Art. 11 – Piani paesistici esecutivi di ambito

Art. 12 – Norme transitorie

Art. 13 - Norma finanziaria

Art. 14

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Obiettivi e finalità della legge

Art. 2 - Soggetti e livelli di pianificazione

TITOLO II - NORME SULLA PIANIFICAZIONE

CAPO I - PIANIFICAZIONE REGIONALE E SOVRACOMUNALE

Art. 3 - Quadro di Riferimento Regionale (Q.R.R.). Contenuti

Art. 4 - Quadro di Riferimento Regionale. Procedimento formativo

Art. 5 - Quadro di Riferimento Regionale. Adeguamenti

Art. 6 - Piani di Settore e Progetti Speciali Territoriali

Art. 6 bis - Procedimento di approvazione dei piani di settore e dei progetti speciali territoriali

Art. 7 - Piano Territoriale

Art. 8 - Piano Territoriale. Procedimento formativo

Art. 8 bis - Disciplina dell'accordo di programma

Art. 8 ter - Contenuti dell'accordo di programma

CAPO II - PIANIFICAZIONE COMUNALE

SEZIONE I - Pianificazione generale

Art. 9 - Piano Regolatore Generale (P.R.G.). Contenuti

Art. 10 - Piano Regolatore Generale. Procedimento di adozione

Art. 11 - Piano Regolatore Generale. Procedimento di approvazione.

Art. 12 - Piano Regolatore Esecutivo. Principi e contenuti

Art. 13 - Piano Regolatore Esecutivo. Procedimento

Art. 14 - Piano Regolatore Esecutivo. Procedimento di approvazione

Art. 15 - Efficacia del P.R.G. e del P.R.E. in attesa di approvazione

Art. 16 - Regolamento Edilizio

Art. 17 - Norme Tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici generali

SEZIONE II - Piani attuativi

Art. 18 - Piani Attuativi di iniziativa pubblica

Art. 19 - Piani particolareggiati. Contenuti

Art. 20 - Procedimento di formazione dei piani particolareggiati di iniziativa pubblica

Art. 21 - Procedimento e limiti di contenuto dei piani attuativi in variante ai piani regolatori generali

Art. 22 - Disciplina della lottizzazione

Art. 23 - Piani di lottizzazione

Art. 24 - Piani delle zone da destinare all'Edilizia di tipo Economico e Popolare

Art. 25 - Piani delle Aree da destinare ad Attività Produttive

Art. 26 - Comparto

Art. 27 - Piano di Recupero del Patrimonio Edilizio

Art. 28 - Zone di Recupero del Patrimonio Urbanistico ed Edilizio esistente. Categorie di degrado

Art. 29 - Elaborati del Piano di Recupero

Art. 30 - Interventi sul patrimonio edilizio ed urbanistico esistente

Art. 30 bis - Programma integrato d'intervento

Art. 30 ter - Programma di recupero urbano

TITOLO III - STRUMENTI URBANISTICI. PRINCIPI IN MATERIA DI FORMAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI

CAPO I - NORME ATTINENTI IL PROCEDIMENTO, LA FORMAZIONE E LA REGOLARITÀ DEGLI ATTI

Art. 31 - Formazione automatica degli atti

Art. 32 - Decorrenza dei termini

Art. 33 - Variazione degli strumenti

Art. 34 - Documentazione e copie

Art. 35 - Norme sulla trasparenza amministrativa

CAPO II - NORME PER LA PROGETTAZIONE

Art. 36 - Disciplinare-tipo di progettazione

TITOLO IV - DISCIPLINA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE DEGLI ORGANISMI TECNICO-CONSULTIVI

CAPO I - CONFORMAZIONE DELLE STRUTTURE

Art. 37 - Comitato Regionale Tecnico Amministrativo

Art. 38 - Comitato Regionale Tecnico Amministrativo. Composizione

Art. 39 - Comitato per il Comitato per il Territorio e l'Ambiente. Compiti e attribuzioni

Art. 40 - Sezione Pianificazione

Art. 41 - Sezione legislativa e Vigilanza

Art. 42 - Sezioni Urbanistiche Provinciali

Art. 43 - Segreteria degli Organismi Consultivi

Art. 44 - Designazione degli esperti e attribuzioni del Presidente del CRTA

Art. 45 - Partecipazione alle sedute a titolo consultivo

Art. 46 - Servizio Urbanistico Provinciale

Art. 47 - Incompatibilità, Astensione e Decadenza

CAPO II - DISCIPLINA FUNZIONALE DEGLI ORGANISMI CONSULTIVI

Art. 48 - Formazione della volontà collegiale

Art. 49 - Calendario e articolazione dei lavori

Art. 50 - Commissione Istruttoria

Art. 51 - Istruttoria

Art. 52 - Ordine del giorno delle sedute

Art. 53 - Verbalizzazione delle sedute

Art. 54 - Parere, efficacia e sospensione dei termini

Art. 55 - Pubblicazione dell'attività degli organismi consultivi

CAPO III - DISCIPLINA DELLA ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE REGIONALI E PROVINCIALI

Art. 56 - Servizi regionali e provinciali in materia di urbanistica ed uso del suolo

TITOLO V - MISURE DI SALVAGUARDIA

Art. 57 - Salvaguardia nei confronti di domande ed istanze

Art. 58 - Salvaguardia nel confronti di provvedimenti rilasciati

Art. 59 - Lavori in contrasto con successive prescrizioni urbanistiche

TITOLO VI - NORME REGOLATRICI DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA

CAPO I - CONCESSIONE ED AUTORIZZAZIONE

Art. 60 - Concessione edilizia

Art. 61 - Mappa degli asservimenti di aree

Art. 62 - Controllo partecipativo

Art. 63 - Intervento sostitutivo per mancato rilascio di concessione

Art. 64 - Deroghe degli strumenti urbanistici generali

CAPO II - PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE (P.P.A.)

Art. 65 - Dimensionamento e contenuti

Art. 66 - Formazione ed approvazione

Art. 67 - Effetti

TITOLO VII - TUTELA E TRASFORMAZIONE DEI SUOLI AGRICOLI

Art. 68 - Principi generali ed ambito di applicazione

Art. 69 - Contenuto dei piani territoriali e degli strumenti urbanistici

Art. 70 - Utilizzazione edificatoria dei suoli agricoli ai fini residenziali

Art. 71 - Manufatti connessi alla conduzione del fondo

Art. 72 - Impianti produttivi nei suoli agricoli

Art. 73 - Agriturismo

Art. 74 - Utilizzazione edificatoria dei suoli agricoli in assenza di strumenti urbanistici comunali

TITOLO VIII - ATTRIBUZIONI DI COMPETENZA A PROVINCE E COMUNI

Art. 75 - Funzioni di natura urbanistica esercitate dalle Province

Art. 76 - Delega di funzioni di natura urbanistica ed edilizia ai Comuni

TITOLO IX - NORME TRANSITORIE

CAPO I - NORME PER LA TUTELA E LA TRASFORMAZIONE DELL'AMBIENTE

Art. 77 - Principi generali e norme di rinvio

Art. 78 - Centri Storici

Art. 79 - Tutela delle riserve boschive

Art. 80 - Tutela delle coste

Art. 81 - Tutela dei parchi, delle riserve e della flora

Art. 82 - Tutela dell'ambiente insediato

Art. 83 - Attività estrattive e di escavazione

CAPO II - NORME PER LA TUTELA, CONSERVAZIONE, TRASFORMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Art. 84 - Principi generali

Art. 85 - Funzionamento degli Organismi Consultivi

Art. 86 - Prima formazione del Q.R.R.

Art. 87 - Pianificazione di settore

Art. 88 - Prima formazione del P.T.

Art. 89 - Disciplina urbanistica nelle zone prive di strumenti urbanistici generali

Art. 90 - Pianificazione attuativa

Art. 91 - Criteri per la pianificazione comunale

Art. 92 - Norme transitorie sull’approvazione degli strumenti urbanistici giacenti presso la Regione

Art. 93 Prima fase di attivazione delle Sezioni Urbanistiche Provinciali

Art. 94 - Corredo cartografico degli strumenti urbanistici

Art. 95 - Norma finanziarla

Art. 96 - Finanziamenti di opere pubbliche

Art. 97 - Norma finale

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