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Dopo il “rito ambrosiano”, “la pratica meneghina di piegare le norme al variare delle circostanze” (per dirla con De Lucia) e il “pianificar facendo” romano, “sinonimo eufemistico dell’urbanistica contrattata alla milanese” (sempre Vezio De Lucia nel “Giornale dell’Architettura”, maggio 2003) potrebbe essere il “centro-sinistra “moderno”“ a determinare il nuovo modo di fare urbanistica.

Così infatti, a domanda specifica, sembra essersi definito il gruppo dirigente del Comune di Campo nell’Elba, impegnato a prospettare, con Piano di Edilizia Economica e Popolare, Piano Spiagge e Piano Strutturale, linee e strategie di intervento sul territorio Campese.

Questa Amministrazione è la riconferma pressoché integrale del precedente Centro-Sinistra, a meno del Sindaco, evidentemente poco “moderno” perché non più ripresentato, nonostante si dovesse proprio alla sua immagine il clamoroso successo elettorale di allora (1995), dopo 20 anni di balena bianca, e l’apertura, a fronte di un lungo periodo di mancata Pianificazione (il Comune era dotato di un semplice Programma di Fabbricazione primi anni ‘70), di una nuova significativa stagione urbanistica. Coincideva, quella elezione, con l’emanazione della nuova Legge Regionale Toscana (la n° 5 del gennaio ’95) una Legge che promuove una grande apertura di credito (non sempre ben corrisposta) nei confronti degli Enti Locali nella determinazione pressochè autonoma dei propri strumenti urbanistici.

La coincidenza favorì indubbiamente, non solo come stimolo, l’interesse amministrativo ad assegnare significato ad indirizzi programmatici, obiettivi, finalità da perseguire e indicazioni strategiche per il governo del territorio, un orientamento finalizzato, dopo tanti anni di silenzio urbanistico, alla determinazione degli strumenti propedeutici di sostegno per la nuova pianificazione.

Lo studio fondamentale di questa linea di sostegno propedeutico, peraltro previsto dalla Legge 5 per la valutazione degli effetti sull’ambiente delle scelte di Piano, è il “Progetto Ambientale” che si è sviluppato tramite l’analisi storica dell’uso del suolo delle classi interessate (aree boscate e a macchia, aree agricole, aree a vigna, terrazzamenti, muri a secco, sorgenti, fossi) e delle loro variazioni relazionate alla cartografia di riferimento (1955) con visualizzazione delle trasformazioni all’inizio degli anni ’70, a metà degli anni ’80, a metà degli anni ’90.

La finalità dichiarata era la definizione dei Sistemi Ambientali Invarianti da sottoporre alla Pianificazione per l’organizzazione delle direttive di tutela, dei programmi di valorizzazione ambientale, degli interventi di riqualificazione territoriale e di rilancio dell’attività agricola, nella linea di un intervento di tutela dei valori ambientali attivato con il ripristino funzionale, anche sulla base delle agevolazioni CEE che prevedevano un regime di aiuti finanziari alle colture agricole a condizione che gli interventi avessero “effetti positivi per l’ambiente e lo spazio naturale” e che l’attività impiegasse metodi di produzione compatibili con le esigenze dell’ambiente, delle risorse naturali e del paesaggio. Lo studio interagiva con un complementare “Progetto di recupero delle Sorgenti Montane” e prospettava pure una metodologia di approccio alle Verifiche Ambientali da attuarsi da parte del Piano Strutturale tramite “Matrici” predisposte per mettere in relazione gli interventi provocabili sul Territorio dalle destinazioni funzionali delle diverse aree rispetto alle caratteristiche dell’ambiente naturale. Operativamente, nel rapporto col Piano Strutturale in elaborazione, il Progetto Ambientale prospettava momenti di reciproca verifica per permettere al Piano di utilizzare progettualmente le informazioni che derivavano dall’analisi dell’ambiente e, contemporaneamente, al programma di ricognizione dell’ambiente di verificare la rispondenza delle soluzioni ipotizzate rispetto alle esigenze ambientali.

La scadenza del mandato amministrativo e il conseguente rimando del Piano Strutturale alla prossima Amministrazione non parve problema per nessuno, vista, tra l’altro, la continuità tecnica e l’avanzata elaborazione interattiva col Progetto Ambientale (già approvato) che lo sosteneva. D’altra parte sarebbe stata proprio la pubblicazione delle “linee programmatiche” della successiva Amministrazione (giugno’99) a rendere merito alla precedente Amministrazione “caratterizzata dalla necessità – quasi emergenza – di intervenire su una realtà disaggregata che sembrava aver dimenticato ogni attenzione alla qualità del territorio e dei servizi”, riconoscendo anche che “l’eredità della Amministrazione degli ultimi quattro anni è importante e orientativa”, e soprattutto ricordando come il “Progetto Ambientale” che ha guidato la prima stesura del Piano Strutturale e il “Progetto di recupero delle Sorgenti Montane” abbiano realizzato “una lettura storica del territorio capace di recuperare la cultura antica pur rifuggendo da un immobilismo nostalgico”. Sulla base di queste lusinghiere argomentazioni e a commento di un documento regionale di “Istruzioni” per l’analisi degli effetti ambientali, pubblicato in inizio d’anno (Bollettino Regionale n° 6 del febbraio ’99), dopo un primo momento di assestamento amministrativo, viene presentata sull’argomento alla nuova Giunta una.specifica relazione che, indipendentemente dall’ovvia disponibilità ad operare le eventuali integrazioni, segnala l’omogeneità di analisi e contenuti ecocompatibili svolti sul territorio campese dal Progetto Ambientale a supporto del Piano Strutturale con le menzionale istruzioni tecniche della Regione, peraltro emanate successivamente all’approvazione Consiliare del menzionato Progetto. La disponibilità per un incontro operativo in proposito, pur dichiarata, non viene mai confermata. Per contro il 20 giugno 2000, esattamente un anno dopo le elezioni amministrative, con Deliberazione di Consiglio Comunale il Progetto Ambientale viene accantonato.

Delle aree salvaguardate per qualità ambientale, rilancio dell’agricoltura, tutela dei terrazzamenti e delle vigne, recupero del paesaggio e delle sorgenti montane, un anno prima indicate come capaci di esaltare “la cultura antica pur rifuggendo da un immobilismo nostalgico” non si parla più. Una squisitezza il dispositivo di Delibera che giustifica la riserva di annullamento del Progetto Ambientale con la finalità di “non costituire in alcun modo vincolo allo studio” del nuovo tecnico incaricato.

E’ sostanzialmente questo l’incipit della nuova politica territoriale. Gli eventi successivi, che portarono persino l’estensore del Piano Strutturale ad uscire dall’incarico, avrebbero in qualche misura reso più comprensibili (come si vedrà) le ragioni di quell’accantonamento, non potendo certamente esserci spazio nella nuova urbanistica “moderna” per quel lavoro mirato alla “definizione di un continuo ambientale chiamato a caratterizzare l’area periurbana, proponendosi alla Pianificazione con le finalità di tutela dell’Ambiente, di ricostruzione del Paesaggio, di incentivo al ripristino funzionale, di riconnessione della campagna con l’ambiente urbano”. Intanto l’Amministrazione trova subito un buon alleato nel DUPIM (Documento Unico Programmatico Isole Minori) che propone 10 nuovi porti turistici all’Elba, in aggiunta a quelli già esistenti, “un inno alla cementificazione del mare” come afferma Lega Ambiente. Il cronista del “Tirreno” (20 agosto 2000) informa: “Un impatto ambientale all’interno di un’area simbolo dell’ambiente nazionale (tanto da essere inserita nei Parchi Italiani) che è riuscita a fatica a sopportare le colate di cemento, le violenze urbanistiche lungo le coste dove raramente sono stati applicati i vincoli della legge Galasso. Ora tocca al mare…Nel dettaglio il documento in questione prevede un nuovo porto turistico a Marina di Campo per 750 imbarcazioni, adiacente al porto attuale”. “E’ molto probabile –sostiene Lega Ambiente- che il porto sia previsto sulla costa di Galenzana, un’area protetta dal Parco nazionale e non raggiungibile se non attraverso la realizzazione di nuove strade”.

Accantonate al momento le ambizioni portuali (ma il problema “Galenzana” ritornerà col Piano Strutturale) circa un anno dopo è il Piano di Edilizia Economica e Popolare (PEEP) la nuova prospettiva per l’Amministrazione di Campo. L’istituto delle “Osservazioni”, l’unico strumento di partecipazione dei cittadini, assume in Aula aspetti farseschi: l’Amministrazione si presenta in Consiglio Comunale senza avere elaborato le relative “Controdeduzioni”, sostenendo meravigliata che queste sarebbero dovute emergere dalla discussione consiliare; messa di fronte alle sconosciute disposizioni di Legge, l’Amministrazione improvvisa alcune rapide risposte incaricando della cosa il tecnico estensore del Piano. Molte comunque le Osservazioni dichiarate pervenute fuori tempo; respinte quelle del WWF, è invece la Provincia a dichiarare il proprio parere favorevole, peraltro piuttosto strano considerando la scarsa aderenza del lavoro al Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) che dovrebbe costituire il quadro di riferimento primario per la programmazione sul territorio degli Enti Locali.

Commento nell’Osservazione (anch’essa dichiarata fuori termine) che una analisi non troppo superficiale rivela “adesioni piuttosto scarse rispetto agli obiettivi fondamentali del PTC, sia in ordine alle indicazioni mirate alla riqualificazione dei centri minori, sia in ordine alla necessità di contenimento delle espansioni residenziali e commerciali, sia in ordine alla tutela delle risorse ambientali, sia ancora nel merito dei problemi finalizzati al recupero del patrimonio edilizio esistente, sia relativamente alla salvaguardia delle aree e delle colture agricole”. In particolare, pur non entrando in modo specifico nel merito dei numerosi insediamenti previsti, segnalo che “specialmente quelli adiacenti alle Frazioni di montagna e in particolare a S. Ilario, presentano davvero tali errori di valutazione dei rapporti di scala e di immagine con gli insediamenti esistenti da rendere evidente la loro posizione antagonista, specialmente per Carraie e Campotondo (gli insediamenti previsti ai due lati di S. Ilario) nei confronti della morfologia urbana cui si contrappongono nella linea di una totale non considerazione di ogni valore ambientale e paesaggistico. In sostanza per questi, ed anche per gli altri interventi, il dato che sembra emergere in maniera più vistosa…è il disinteresse nei confronti dell’ambiente cui si relazionano, tanto da collocare persino alcuni insediamenti all’interno dello stesso Parco, o sull’estremo limite, una scelta, questa, davvero improponibile e che snatura da sola ogni corretta intenzione iniziale”.

Nello stesso autunno si apre l’incredibile caso dell’abbattimento dei pini. Una breve nota del “Tirreno” (20 nov. 2001) annuncia nel titolo: “Saranno abbattuti i pini di Campo”. Si tratta delle alberature, più che trentennali (qualcosa come oltre 100 piante) messe a dimora nelle vie centrali, Mascagni, Roma, Pietri interessate dal programma di ristrutturazione e di rifacimento delle.pavimentazioni che sarebbe ostacolato dalla presenza di questi alberi, le cui radici affioranti provocano sollevamento di marciapiedi e manto stradale. Nel menzionato articolo un irritato Assessore ai Lavori Pubblici dichiara: “Delle due l’una: o si cerca di rendere praticabile il centro storico anche alle persone che usano le carrozzelle o ci teniamo questi alberi”. Immediata la presa di posizione del WWF (“Una città senza gli alberi è una città senz’anima”), e pesantissime le reazioni contro l’Esecutivo Galli per “un paesaggio che verrà cancellato per sempre”. Il titolare di un noto negozio di abbigliamento sportivo, l’ambientalista “verde” Paolo Franceschetti, è, come pubblica “lisola” (L’informazione dell’Arcipelago Toscano), il “coraggioso responsabile della catena di Sant’Antonio avviata per Internet contro la malaugurata ipotesi di sopprimere la “galleria di pini” di Marina di Campo che, insieme alla lunghissima spiaggia di rena chiara, è uno dei pochi tesori che il paese è ancora in grado di offrire”.

Centinaia le lettere di protesta giunte da ogni parte d’Italia, e tantissime dall’estero. Da Milano scrivono: “Siamo tutti pini campesi…Quindi risparmiateci, grazie infinite”. Durissima l’invettiva di Lodovico Meneghetti, Ordinario di Urbanistica a Milano, con il Preside Antonio Monestiroli e altri 25 Docenti del Dipartimento di progettazione dell’architettura del Politecnico di Milano: “…Uno stravolgimento dell’ambiente inammissibile. Nessuna giustificazione, tantomeno quelle di tipo ipocritamente “sociale”, può rendere plausibile la distruzione di un bene che non potrà ricostituirsi se non in decenni, ammesso che lo si voglia fare…Ciò che rende veramente appagante il percorso verso il centro è la straordinaria sequenza del doppio filare d’alberi, che riesce persino a riscattare la sostanziale mediocrità dell’architettura. L’autentica architettura di alta qualità sono per l’appunto i pini…” Personalmente svolgo qualche riflessione su “lisola”, richiamando, innanzi tutto, una relazione del Dr. Francesco Ferrini, Docente alla Facoltà di Agraria a Milano, che, per ovviare all’inconveniente dovuto al sollevamento delle pavimentazioni da parte delle radici, indica il principio base di “migliorare le caratteristiche del terreno, aerandolo e, al contempo, aumentare il volume a disposizione delle radici” ed affermando anche, come ulteriore prescrizione, che “la creazione di uno strato isolante costituito da sabbia e pietrisco risolve il problema” al punto che ricerche effettuate a distanza di diversi anni dall’intervento “anche su piante di oltre 30 anni non presentano segni sulla pavimentazione dovuti al sollevamento da parte delle radici”. E certamente non risultano superflue anche alcune considerazioni di merito, nella linea tracciata dal “documento Meneghetti”: non si può infatti non rilevare che nell’obiettivo, assai condivisibile, di un consolidamento dell’uso pubblico dell’area urbana questo “sistema verde” rappresenta un elemento imprescindibile. La giusta preoccupazione di assegnare maggiore vivibilità all’insediamento verrebbe di fatto contraddetta nella prassi ove l’abbattimento dichiarato venisse davvero portato a termine, a fronte di abbellimenti sovrastrutturali di pavimentazioni, cordoli, fioriere, panchine e quant’altro proposto in fatto di attrezzature dello spazio pubblico in uno sforzo davvero inutile e secondario, ove tale spazio fosse poi privato dell’unico elemento di significato che lo sostiene, come d’altra parte si annota quando, provenendo dall’alberata via Marconi, (opera della precedente Amministrazione, pavimentazione nuova e alberi antichi) ci si affaccia sul primo tratto di via Roma orfana dei primi pini già abbattuti.

La durezza del paesaggio è solo mitigata dal sospiro di sollievo che suscita la lontana, bellissima visione della successiva galleria alberata. Un elemento di sostegno alla salvaguardia del viale viene a metà gennaio 2002 da Oliviero Beha che, in trenta minuti di trasmissione, porta i “pini di Campo” in diretta a Radiouno Rai.

Il Comune di Campo non interviene ma categorica appare l’affermazione del Sovrintendente di Pisa in conclusione di trasmissione: “I pini di Marina di Campo non devono essere tagliati, se sono malati potranno essere sostituiti con altri pini, ma non deve essere cancellato il viale, non si può tagliare nulla”. La situazione si trascinerà con alterne posizioni anche nei prossimi mesi, con attenta vigilanza, anche legale, del WWF, nessun intervento sul viale nonostante alcune reiterate velleità di abbattimento e qualche speranza, considerando che nella primavera del successivo 2003 la riasfaltatura di via Pietri (una delle strade coinvolte nel piano di abbattimento) sarà realizzata salvaguardando i pini esistenti col solo taglio delle radici affioranti. Cresce invece la tensione al Pian di Mezzo, un’area precollinare caratterizzata da insediamenti residenziali contigui ad una lottizzazione artigianale nella quale, per quanto le Norme del P.di F. vigente (e che saranno richiamate anche nel successivo Piano Strutturale) ne prescrivano l’assoluta incompatibilità con “insediamenti di industrie nocive di qualsiasi genere e natura”, risulta invece occupata, a ridosso delle abitazioni esistenti, da una “stazione di betonaggio”, ovviamente al centro di numerose lamentele da parte degli abitanti della zona, in gran parte costretti a specifiche cure mediche per le conseguenze delle gravi irritazioni agli occhi e alla gola. La lunga e dura protesta del “Comitato del Pian di Mezzo” inascoltato dall’Amministrazione è invece accolta dal Giudice Civile che, con sentenza clamorosa, rispettosa anche dei pareri dell’ARPAT di Piombino e del Consulente Tecnico del Tribunale che ne avevano dichiarata l’insalubrità e l’inammissibilità dell’insediamento.in vicinanza di abitazioni civili, afferma che la stazione di betonaggio costituisce “fonte di pregiudizio imminente e irripetibile quale impianto idoneo a cagionare danno alla salute”.

La sentenza costituisce un punto fermo ma la vicenda sembra comunque lontana dal considerarsi risolta, tanto più che l’Amministrazione, dopo aver deliberato lo spostamento dell’impianto di alcune decine di metri, (provvedimento già di per sé inefficace a sanare la situazione) aggiunge nell’area l’insediamento di una “Stazione Ecologica Comunale”, tra l’altro oggetto anche di “previsione di futuri ampliamenti”, senza che siano specificati, almeno in linea di massima, quali interventi si sarebbe ritenuto di operare in ordine alla indispensabile eliminazione di inquinanti e di altri nocivi riflussi sull’ambiente. La risposta arriverà a settembre, nel Piano Strutturale, quando, non solo si dovrà verificare l’assoluta mancanza di indicazioni finalizzate ad affrontare la questione della ricollocazione in area idonea degli insediamenti insalubri del Pian di Mezzo, ma anche l’assenza di qualsiasi cenno probante in ordine all’analisi delle loro ricadute sull’ambiente, valutazione per la quale la Legge Regionale 5/95 individua 7 categorie di analisi per le valutazioni di merito, l’ultima delle quali è sicuramente riferibile al Pian di Mezzo laddove prescrive espressamente “l’accertamento del rispetto delle norme igienico-sanitarie”, accertamento per il quale il Piano Strutturale si limiterà ad annotare che “la qualità dell’aria è sostanzialmente buona per l’intero territorio comunale”, affermazione di certo non sufficientemente confortata dalla successiva annotazione circa l’opportunità di intervenire sulle “emissioni di tipo industriale e artigianale con impianti di depurazione specifici”.

Analoghe considerazioni devono essere avanzate anche per quanto riguarda l’Ecocentro, ovvero la Stazione Ecologica del Comune. Alla voce “Rifiuti” non si troverà traccia di “analisi” o di specifici “provvedimenti”, né all’interno del capitolo che tratta in modo specifico della ”Raccolta Differenziata”, né tanto meno in quelli successivi (“indicatori di “stato”” e “indicatori delle politiche”), nonostante la dichiarata “consapevolezza” che i problemi riguardino, in generale, “un territorio di altissimo valore ambientale”. Siamo all’inizio d’estate 2002 e l’Amministrazione rivela qui tutta la sua “modernità” nel Piano Spiagge, uno strumento di organizzazione e uso degli arenili, un tempo emanazione delle capitanerie, ora affidato alle Amministrazioni Comunali, secondo provvedimento anche condivisibile per l’evidente maggiore conoscenza delle realtà locali, e che il Comune di Campo sembra intenzionato ad utilizzare nella definizione interattiva delle spiagge col primo urbano.

“Ma l’intenzione iniziale – commento nella “Osservazione” - certamente interessante di prendere in esame l’immediato retroterra per quel tanto di interazione che le spiagge debbono avere con l’intorno più prossimo, sembra essere clamorosamente sfuggita di mano all’Amministrazione Comunale, trasformando un Piano per la “fruizione degli arenili” in uno strumento di variante generalizzata del Programma di Fabbricazione vigente, nel quale l’organizzazione dell’accesso al mare e del suo uso (dove per improvvida dimenticanza non figura mai l’aggettivo “pubblico”) sembrano assunti solo come occasioni per incrementare ulteriormente l’uso privato del Territorio”. Sulla dichiarazione dell’Assessore all’Urbanistica, che sintetizzando in Consiglio Comunale le linee guida del Piano, aveva informato di avere ricevuto “grandi consensi da parte della Regione” che lo avrebbe addirittura assunto “come modello per tutti gli altri che saranno adottati in tutta la Toscana” (“lisola” 4 giugno 2002), annoto nella stessa Osservazione: “Si può capire, certo, che la Regione, informata circa l’intenzione di elaborare un Piano Spiagge interattivo col proprio retroterra, abbia potuto esprimere su questa affermazioni “grandi consensi”…Sarebbe peraltro interessante sapere poi quali potrebbero essere le valutazioni conclusive a fronte della pressochè totale privatizzazione dell’intera spiaggia di Campo, della riduzione del vincolo pubblico sulle pinete, della alienazione della esistente Scuola Media, della trasformazione di quel vincolo scolastico in residenziale privato, della definizione di nuove ed estese aree per la ricettività alberghiera, delle varianti, anche consistenti, alla Viabilità Urbana ed Extraurbana senza la prioritaria definizione di un Piano del Traffico, né tanto meno di specifiche preliminari analisi dei flussi di circolazione veicolare. Né si può, d’altra parte fare tanto torto all’intelligenza dei cittadini pensando che tutto questo possa essere compensato dalla ricostruzione delle cosiddette “dune”, una specie di museo del finto, ignorando che le dune erano un sistema naturale interattivo col mare e col proprio intorno, e che la loro ricostruzione museale senza alcun riferimento possibile con la condizione ambientale al contorno, ora assolutamente non riproponibile (ed anzi peggiorata dalle nuove conurbazioni previste dal Piano), svuota l’iniziativa di qualsiasi senso logico, annunciandosi, se mai, quale evidente esempio di come la natura non accetti contraffazioni, e rendendo esplicita la considerazione che essa va salvata nelle sue condizioni originarie e non contrabbandata poi con le mistificazioni del finto naturale”. Sull’adozione del Piano Spiagge come “Variante del P.di F.”,resa possibile, anche prima dell’adozione del Piano Strutturale, dalle Norme transitorie della Legge 5/95 purchè relativa a “varianti necessarie per apportare rettifiche di minima entità alle perimetrazioni di zona, e che complessivamente non comportino incremento di volume o di superficie utile degli edifici”, annoto nella menzionata Osservazione che “sarebbe utile alla comprensione del Progetto che l’Amministrazione precisasse come intende conciliare con la norma richiamata.le varianti volumetriche e il nuovo carico urbanistico determinati sul territorio dai numerosi insediamenti di residenzialità ricettiva, alcuni dei quali svolti, tra l’altro, con variazioni delle destinazioni da pubbliche a private”.

Per il WWF che annuncia “Osservazione” complementare all’Osservazione Rizzi, nella linea di una reciproca collaborazione tecnica mirata all’analisi dei problemi ambientali connessi con la Pianificazione del Territorio, “il Piano Spiagge adottato dal Comune di Campo risulta connotato da uno smodato incremento di antropizzazione e di svilimento commerciale a vantaggio di pochi esercenti. Quest’ultimo poi risulterebbe irreversibile nelle previsioni di costruire sugli arenili nuovi stabilimenti balneari, in localizzazioni spesso di rilevanza paesaggistica ove non addirittura interne al Parco Nazionale. Una connotazione che nessun recupero di finte dune può stemperare…” E ancora: “il Piano Spiagge di Campo nell’Elba è tutto teso a spingere verso la fruizione non tanto pubblica quanto economicamente privata di una offerta di servizi già presente ed adeguata, fino ad imporla di fatto a chi non la desidera…anche a causa della totale assenza di confronto, sia nella fase preparatoria che dopo, con le altre forze politiche, le associazioni, le categorie economiche…” Ed infine, la riduzione delle spiagge libere, sempre richiamando l’Osservazione WWF, “…è particolarmente da criticare per la spiaggia di Marina di Campo, anche tenuto conto che l’esercizio della attività di noleggio degli ombrelloni sconfina quasi sempre nell’abuso di impegnare con ingombranti attrezzature l’arenile, teoricamente di libero uso, anche in assenza di clienti…Della proposta per la pineta di un’area di ripristino per finte dune nel fronte mare, la nostra opinione è che in realtà si voglia individuare un retroterra di parcheggi e di accessi carrabili più che a vantaggio dei frequentatori di una spiaggia finora facilmente accessibile da chiunque, quanto a vantaggio degli appetibili nuovi esercizi commerciali che verrebbero edificati sull’arenile…Particolarmente esecrabile è soprattutto la proposta di compensare gli espropri di pineta agli attuali proprietari con la possibilità di concedere l’edificazione di nuove volumetrie, a compenso, nella fascia più interna della pineta stessa. La possibilità di costruire nuovi volumi sul fronte mare, anche se fossero solamente stabilimenti balneari, è un errore del passato che non va ripetuto…”

Un argomento cui l’Osservazione WWF riserva una particolare attenzione è l’alienazione della esistente Scuola Media, sostituita da destinazione alberghiera, nonostante “la buona collocazione funzionale e baricentrica dell’attuale complesso scolastico, con altrettanto buone possibilità di completamento e di arricchimento dell’offerta di servizi culturali erogabili…”, annotando ancora, relativamente al concetto, contrastato dal PTC, dell’antropizzazione del territorio, che “questo Piano Spiagge, in materia scolastica ed in materia alberghiera innova solo nel senso che lascia in sospeso la localizzazione della nuova scuola media…” localizzando peraltro “un albergo da subito, salvo dislocare una scuola media chi sa dove…”. Sulla questione non è superfluo annotare il Progetto prodotto dalla precedente Amministrazione (livello definitivo della Legge Merloni per le opere pubbliche) che aggregava alla esistente (e funzionante) Scuola Media, già servita da refettorio e palestra-auditorium, una Scuola Elementare, con aule anche all’aperto, laboratori e campi gioco, all’interno di uno studio complessivo di “Polo Scolastico Unitario” comprendente appunto Materna, Elementare, Media e biblioteca Comunale. In ordine ai tempi ravvicinati col “Piano Strutturale” (adottato un mese dopo il “Piano Spiagge”) molto puntuale nell’Osservazione di Lega Ambiente la premessa introduttiva: “E’ singolare che il Comune di Campo nell’Elba presenti una Variante al Piano di Fabbricazione nei giorni precedenti alla presentazione del Piano Strutturale che tende a superare quel P.di F.; è evidente che la variante, dato l’ampiezza e l’impatto urbanistico ed ambientale delle proposte contenute per un territorio così vasto, delicato e strategico per lo sviluppo urbanistico, economico e sociale del Comune avrebbe dovuto far parte integrante del Piano Strutturale, ed è altrettanto evidente che l’Amministrazione Comunale ha scelto la strada della Variante (che è molto più di un cosiddetto “ Piano Spiagge” per la “Definizione dei criteri di utilizzazione degli arenili”…) per intervenire con più libertà e rapidità sull’intera fascia costiera e su buona parte dell’abitato costiero. Le condivisibili premesse contenute nella Relazione di “riduzione della pressione sulla costa” ci paiono ampiamente contraddette dalle previsioni della Variante…L’impressione netta è che, partendo da promesse e dati condivisibili, si approdi a scelte che niente hanno a che fare con il riequilibrio economico ed il recupero di errori e ritardi nell’uso sostenibile del territorio e delle risorse…”

Nel merito Lega Ambiente annota ancora: “La spiaggia di Marina di Campo ha perso, dal dopoguerra ad oggi, quasi per intero il suo sistema dunale, e lo stesso arenile è stato devastato ed eroso da strade sulla spiaggia, da opere portuali e da costruzioni a ridosso del mare e delle attrezzature balneari, un grandissimo patrimonio ambientale e paesaggistico di cui rimangono alcune tracce nelle pinete private (certamente più “naturali” e salvaguardate del tratto di pineta pubblico); è singolare che l’Amministrazione Comunale chieda di rendere pubblica una fascia di pineta, mentre concede ai privati nuove aree della spiaggia, ed offra in cambio nuove edificazioni ed ampliamenti in un’area da salvaguardare assolutamente.” Significativa la notazione circa il tentativo di ampliare surrettiziamente la quantità di costa balenabile a sostegno dei parametri del Piano Spiagge-Variante P.di F.: “…a questo fine si usano anche le spiagge e il mare di Pianosa, inserite dal DPR istitutivo del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano in Zona 1 di massima salvaguardia, forma di protezione (Zona A) che il Piano del Parco Nazionale conferma con l’esclusione di Cala.Giovanna…”, peraltro limitata alle visite organizzate e contingentate, e con limitata deroga del Ministero rispetto al Decreto. Naturalmente la stessa Cala Giovanna (è sempre Lega Ambiente ad annotare) “…ha grandissimi valori ambientali e paesaggistici e non può certamente essere trasformata e banalizzata con uno stabilimento balneare…”. Ed ancora: “Per quanto riguarda l’utilizzazione per la balneazione di Cala del Bruciato e Porto Romano si tratta di una vera e propria follia dal punto di vista ambientale: le due zone sono tra le aree più delicate dell’isola…e un uso balneare di aree tanto delicate produrrebbe un impatto umano continuato che stravolgerebbe un equilibrio naturale che non può essere sacrificato alla semplice balneazione, al traffico ed al disturbo che ne deriverebbero; tutto questo sarebbe devastante per rare presenze faunistiche a mare e a terra, per la qualità dell’ambiente e del paesaggio”.

La “follia”, richiamata da Lega Ambiente per la balneazione, sarà poi ulteriormente rafforzata nel Piano Strutturale con la previsione di un aeroporto a Pianosa, prendendo a pretesto il ripristino di una vecchia pista, una striscia utilizzata nell’ultima guerra dalle “cicogne” tedesche. Vincenzo Tessandori, inviato de “LA STAMPA” di Torino, il 26 agosto 2002, intrecciando “follia a follia”, commenterà: “Fantasia, delirio o speculazione? C’è una pista in mezzo al mare, in terra battuta, semisepolta dai rovi e seminata di buche. E’ lì, in quel luogo disabitato e remoto, per quanto possa essere remoto un posto nel Mediterraneo, quasi su quell’isola del giorno prima chiamata Pianosa. Vorrebbero farne un aeroporto. Poi, questa storia, che suggerisce pensieri un po’ gotici e un po’ gaglioffi, si sposta di 26 chilometri, sull’Elba, e va avanti con 118 pini condannati alla pena capitale, otto nel braccio della morte. Il quadro si chiude, o si apre fate voi, con una colata di cemento che rischia uno sfregio indelebile…” Ventiquattro ore prima, il 25 agosto, Lega Ambiente aveva promosso sulla spiaggia di Marina di Campo una grande manifestazione di protesta, “liberi sulla spiaggia…liberi dal cemento”, contro l’annunciata grande privatizzazione degli arenili, con una altissima adesione, tanto che in pochissimo tempo erano state raccolte oltre 600 firme di adesione a “Sos Elba” (“il Tirreno” 26-8-’02) il movimento di Lega Ambiente “per la difesa dell’Elba e dell’Arcipelago Toscano” che accoglie dal 21 luglio consensi e adesioni trasversali in tutta l’isola.

Nel frattempo l’Amministrazione di Campo ha adottato, due mesi prima, il 28 giugno, il Piano Strutturale, ed è proprio Sos Elba (ormai a tremila adesioni) ad organizzare alla Linguella di Portoferraio, alla fine di agosto, un dibattito con l’Onorevole Fabio Mussi, parlamentare della circoscrizione. L’incontro si è soprattutto incentrato sul Piano di Campo, piuttosto criticato dallo stesso Mussi per l’eccesso previsionale di crescita urbana a fronte di “un ambiente meno gradevole, spremuto oltre ogni limite delle risorse naturali che non sono infinite”, ma prospettando anche la necessità di pervenire ad un “Piano unitario di sviluppo coinvolgendo Comuni, Provincia, Regione ed anche intelligenze scientifiche e culturali”. Ugualmente critico l’intervento di Campos Venuti, Presidente Onorario dell’INU, che ha posto in evidenza le contraddizioni del Piano di Campo a fronte delle Leggi Regionali sugli Arenili e sui Piani Regolatori, finalizzate a contenere le eccessive concessioni sui litorali e a prevenire processi speculativi a danno dell’ambiente e delle risorse, a fronte del Piano Strutturale di Campo che riduce le spiagge libere e opera previsioni urbanistiche “trentennali” favorendo speculazioni e rendite di posizione.

“Porti, case, alberghi, spiagge, Parco, tutto il cemento prossimo venturo” è il titolo di un “Dossier” di Sos Elba uscito nello stesso mese di agosto, un’analisi critica delle iniziative proposte su tutta l’isola. Il quadro di Campo conferma tutte le preoccupazioni. Sul PEEP: “E’ un Piano di Edilizia Economica e Popolare strano e preoccupante quello del Comune di Campo nell’Elba. Le previsioni sono esagerate per una realtà in stasi demografica e dove le seconde, terze e quarte case sono la stragrande maggioranza del patrimonio edilizio…Le esigenze di prima abitazione previste dal PEEP appaiono esagerate e non corrispondono certamente alla reale situazione del Comune di Campo nell’Elba, un territorio già pesantemente provato dalla speculazione edilizia e nel quale le emergenze abitative si limitano a pochissimi casi…Non si può usare il PEEP per favorire una nuova indiscriminata espansione urbanistica…” Sul Piano Strutturale: “…previste fino a 1500 nuove abitazioni, un aeroporto a Pianosa, un interporto alla Bonalaccia…una vera e propria cementificazione della piana di Campo, una saturazione di tutte le frazioni collinari e costiere con previsioni edificatorie che si spingono fin dentro il Parco…” Sul Porto: “Il Piano dei Porti regionale prevede un piccolo approdo (meno di 100 barche) dentro l’attuale Porto; il Comune chiede di realizzare un nuovo Porto per 750 imbarcazioni “in adiacenza a sud del Porto attuale”. L’unica “adiacenza” a sud è la costa di Galenzana, protetta dal Parco Nazionale e non raggiungibile se non con nuove strade o tunnel di accesso…”

Al dibattito richiamo dalla mia Osservazione : “Galenzana descrive la contrapposizione naturale alla filosofia del tutto costruibile di questo Piano, al proliferare dei residences, degli alberghi, delle spiagge privatizzate. Naturalmente, nella linea scarsamente descrittiva delle interazioni tra scelte e territori, nulla che spieghi il luogo, niente che descriva il rapporto tra l’area urbana e la baia, la frequentazione della spiaggia e dei salandri, l’assoluta pedonalità da sempre dell’accesso, le modificazioni che un sistema carrabile di viabilità potrebbe determinare sul territorio..Non sentire la responsabilità di tutela assoluta per questi luoghi significa disattendere il primo fondamentale compito che la Legge Regionale affida agli Enti Locali in ordine alla difesa delle risorse e del territorio”. Settembre registra sostanzialmente l’inoltro delle prime Osservazioni, anche se un ritardo nel segnalare al BURT l’avvenuto deposito da parte dell’Ammnistrazione (28.8.’02), consentirà, di fatto, il prolungamento dei termini di presentazione o la riserva di successiva integrazione. Rilevante, per chiarezza di analisi e di intenti, l’Osservazione del WWF, anche in ordine ad alcune significative annotazioni: “E’ da tener presente la novità, ufficializzata anche alla Soprintendenza, che secondo alcune fonti vi sarebbero gallerie che partono dalla zona del carcere duro (il Cardon) dove doveva esserci il Palazzo romano principale dell’isola: qui non sono mai state fatte ricerche per ovvi motivi legati alla sicurezza del carcere e sicuramente saranno stati danneggiati i resti archeologici, ma devono essere condotte ricerche sia su quello che può restare del Palazzo sia sulle gallerie che vi si dipartono. Quanto sopra appare incompatibile, almeno quanto l’essere Pianosa un’isola del Parco Nazionale e pressoché disabitata, con la previsione del Piano Strutturale di una destinazione aeroportuale dell’area da Punta Brigantina a Cala della Ruta, a sud del Cardon, al di fuori di ogni previsione del PTC oltre che del buon senso. Inoltre il problema isola-parco va visto nell’insieme e non frammentario:c’è tutto il discorso della protezione marina nell’insieme e di ecosistemi particolarmente ben mantenuti come la prateria di posidonia, come i “marciapiedi” corallini: porti e turismo tradizionale non possono essere altro che nefasti…” Sui fondali di Pianosa che “ospitano numerosi reperti di epoche diverse e dislocati diversamente attorno all’isola” il WWF richiama gli Atti di un importante e significativo Convegno di Studi svolto a Pianosa nel 1997 col sostegno della precedente Amministrazione Campese, (“Pianosa: Passato, Presente e Futuro”) finalizzato a promuovere per l’isola un grande centro studi internazionale di biologia marina, di analisi ambientale, di ricerca archeologica, di tutela dei “beni storici” aggiungendo “che è probabilmente del tutto indispensabile e non più procrastinabile insediare una entità gestionale e di controllo culturale a tutto campo e senza interferenze turistiche-economiche-carcerarie tradizionali” Ed ancora: “La storia offre ricchezze ulteriori di eccezionale importanza che in parte rimangono inspiegate: il periodo romano trova il massimo splendore con l’esilio di Postumo Agrippa connesso alle congiure di palazzo nel periodo imperiale di Ottaviano Augusto. La situazione carceraria legata alla gestione di massima sicurezza ha per ora impedito di accertare quanto rimane del palazzo principale, citato dagli storici e da altre testimonianze. Il Cristianesimo si specchia nel vasto complesso catacombale ancora in fase di studio e considerato il secondo per importanza a nord di Roma e l’unico su un’isola.(ved.studi di Bartolozzi Casti).

La conclusione del WWF è decisa e senza incertezze, come si deve in tali situazioni: “E’ del tutto impensabile che, a fronte di un patrimonio così vasto ed importante, non ancora del tutto studiato e con la possibilità di ulteriori nuove individuazioni e ritrovamenti di vecchi siti, l’Isola venga interamente lasciata alla libera frequentazione di possibili aspiranti residenti e turisti…”

La ritardata pubblicazione sul Bollettino Regionale circa l’avvenuto deposito del Piano Strutturale ha consentito anche a noi (Giuliano Banfi, Marco Carcano, Marco Ponti, Sergio Rizzi) di svolgere l’Osservazione in due sezioni, con un primo documento, ai primi di stettembre, finalizzato all’analisi generale di significati, strategie, sistemi territoriali, infrastrutture, previsioni demografiche, e una successiva integrazione, a ottobre, maggiormente indirizzata a valutare nello specifico alcune scelte progettuali e la collocazione dimensionale del Piano di Edilizia Popolare a fronte del dimensionamento complessivo del Piano Strutturale. L’analisi si origina dalla indicazione normativa della Legge 5/95 la quale dispone che “i Comuni entro 10 anni dall’approvazione dello Strumento Urbanistico Generale…sono tenuti a provvedere all’approvazione del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico”, norma chiaramente prescrittiva particolarmente per la regolarizzazione di condizioni urbanistiche inadeguate nella linea di un riordino di strumenti urbanistici obsoleti o costruiti su legislazioni superate e rimpiazzate dal gennaio ’95 dalla nuova Legge Regionale, la prima in Italia ad assegnare dignità di Legge alla ricerca di una metodologia in grado di verificare la compatibilità ambientale degli strumenti di Piano. A fronte di questa inequivocabile indicazione il Comune di Campo costruisce invece il proprio Piano Regolatore “decennale” “ancorando tutte le previsioni della programmazione urbanistica ad un dimensionamento demografico trentennale di 900 abitanti, incrementati da un fabbisogno arretrato di 659 alloggi per un intervento pianificatorio commisurato ad un conseguente fabbisogno complessivo di 1.500 alloggi per un corrispettivo di 480.000 metri cubi. Si dovrebbe ritenere, per quanto Relazioni e Norme non ne facciano mai cenno, che lo scenario elaborato dalla “Relazione sulla evoluzione demografica e sulla domanda abitativa” sia stato assunto a supporto di una prospettiva a lunga scadenza, acquisita dal Piano Strutturale che, in quanto Strumento che definisce le “indicazioni per il governo del territorio comunale”, accomuna alle prescrizioni del Piano Territoriale di Coordinamento gli “indirizzi di sviluppo espressi dalla comunità locale”…Tuttavia le Norme Tecniche di Attuazione, che correttamente ricordano, in ognuna delle Aree dei diversi Sistemi, che le indicazioni puntuali degli interventi saranno descritte dal successivo Regolamento Urbanistico, non annunciano mai, neppure superficialmente, che lo “scenario trentennale” elaborato troverà poi applicazione, nello stesso Regolamento Urbanistico, con dimensionamento connesso ad una soglia decennale sostanzialmente riferibile ad un terzo circa della quantificazione desunta dalla Relazione Demografica estesa al trentennio”.Ora, rispetto ad altre Legislazioni Urbanistiche che assegnano già al primo momento progettuale, pur se preliminare, la funzione di determinare il panorama generale delle scelte di pianificazione, con l’indicazione di infrastrutture e servizi, ma anche con la localizzazione puntuale delle aree di intervento private e pubbliche, la Toscana (e qui sta l’innovazione) “assegna al primo momento progettuale (il Piano Strutturale) un significato anche più determinante rispetto alla pianificazione, ma “esclusivamente” per quanto concerne indirizzi programmatici, obiettivi, finalità da perseguire e indicazioni strategiche per il governo del Territorio comunale”, con l’evidente e qualificante obiettivo di affidare ai Comuni la possibilità concreta di “promuovere la pianificazione del proprio Territorio nella linea di una gestione più diretta e discrezionale nella quale il Piano Strutturale assume il ruolo fondamentale di strumento strategico della programmazione pianificatoria. Ma questa opportunità, davvero significativa, sembra non essere stata colta per nulla dall’Amministrazione Comunale di Campo che ha operato nel Piano Strutturale, al di là del rispetto formale della nomenclatura espressa dalla Legge, negli stessi termini, in sostanza, di un Piano Regolatore tradizionale, oltre tutto sopradimensionato”. “Proposizione ugualmente abnorme si ritrova nella rete infrastrutturale viabilistica, sia in ordine alla Grande Viabilità sia in ordine alla Viabilità Urbana, dove il livello degli interventi non è sostenuto, non solo da nessuna analisi della “mobilità”, ma neppure da qualche argomentazione nel merito che ne giustifichi almeno la credibilità e il significato”.

Un esempio per il livello urbano, già richiamato nella menzionata Assemblea Popolare sul Piano Spiagge, è il caso, piccolo ma probante per la sua condizione davvero impensabile, di quei 60 metri della centralissima e pedonale via Roma, dall’angolo di via Pietri all’angolo di via Venezia, nei quali una strada del centro storico, superattrezzata nella pavimentazione, che vorrebbe segnalare e favorire la bellezza dell’accedere pedonale al centro, dall’inizio della via alla Piazza centrale, deve subire, in quel breve tratto, la circolazione veicolare motorizzata in quanto unico accesso al paese di tali mezzi.

Un altro esempio, assai più grave, nell’ambito della viabilità minore e in particolare nel reticolo individuato nel Piano a servizio di aree di nuova edificazione “sembra convergere su una nuova viabilità che, con un andamento per linee di massima pendenza e attraversando aree naturali di alto pregio ambientale e vegetazionale, senza presenza di abitazioni, s’inerpica, con un itinerario tortuoso che sale fino alle Coste Grandi, per poi precipitare, con pendenze ripidissime, alla spiaggia di Galenzana…L’’itinerario risulta assolutamente immotivato dal punto di vista viabilistico e legittima il sospetto di essere preordinato ad altri obiettivi non dichiarati dal Piano Strutturale che ha, invece, il compito di rendere trasparenti le scelte portanti e di quadro della strategia urbanistica di una Amministrazione. La delicatezza del contesto territoriale e paesistico richiede l’immediato stralcio e la cancellazione di questo intervento perché manifestamente immotivato”. Nell’ambito invece delle previsioni viabilistiche della Grande Viabilità l’infrastruttura più significativa e di maggiore evidenza è indubbiamente la “Pedemontana” che partendo dall’incrocio della nuova strada di evitamento di Pila “con giacitura ovest rimonta le ultime pendici collinari, lambisce l’area industriale esistente, per piegare in direzione sud, connettendosi e scambiandosi con l’attuale strada cha dalla Pila arriva a Sant’Ilario, ridiscende, per un tratto, sull’attuale strada che attraversa il Pian di Mezzo dove si sbina per raggiungere la Provinciale con un nuovo ramo di strada che sembra preordinato a consentire il traffico pesante per raggiungere il cosiddetto “ecocentro” e la stazione di betonaggio…attraversa il Vallone (zona di elevata qualità ambientale e consistentemente piantumata con alberi d’alto fusto) prosegue in modo tortuoso e spezzato, con repentini cambiamenti di direzione non giustificati e corrispondenti alla giacitura delle curve di livello, sempre verso sud, per innestarsi sulla strada attuale per Cavoli e l’anello occidentale in prossimità della Chiesina degli Aiali… La Pedemontana risulta un’opera di grande impatto territoriale con grandi opere d’arte impattanti e costose; la sua giacitura sembra dettata più dall’obiettivo di delimitare le nuove aree fabbricabili…piuttosto che dalla ricerca di un assetto di minimo impatto visivo ed ambientale coniugato ad efficacia automobilistica.” In ogni caso, anche condividendo la necessità di evitare i punti di congestione nell’attraversamento di Marina di Campo la soluzione proposta, “non suffragata da adeguati studi dei volumi di traffico, delle loro caratteristiche di stagionalità e da un coerente Piano Urbano del Traffico…risulta assolutamente fuori scala rispetto ai problemi che dichiara di voler affrontare e risolvere, assai onerosa di realizzazione, gravemente impattante sotto il profilo territoriale e ambientale” e sollecita, in conformità ad un corretto Piano del Traffico, rivisitazioni progettuali per l’individuazione di soluzioni meno impattanti e probabilmente anche più efficaci nella rimozione dei punti di crisi.

Sull’ Aeroporto della Pila rileviamo l’indicazione tecnica di esperti del settore, secondo cui “per migliorare il servizio aeroportuale, non sarebbe tanto necessario allungare la pista attuale quanto ruotarla di 15/20 gradi nella direzione dell’asse nord est - sud ovest…operazione che consentirebbe di ottenere maggiore sicurezza e garantirebbe la possibilità di far atterrare aeromobili di maggior peso e dimensione, su percorsi e provenienze anche estere, elevando il servizio commerciale e lo stesso uso di aviazione generale”..Su questo problema potrebbe pure essere accettato che gli interventi di sviluppo dello scalo siano rimandati, come dispone la Relazione del Piano, “alla redazione del Regolamento Urbanistico” con la finalità di valutarne il possibile sviluppo con le “esigenze della popolazione residente”, anche se, per la verità, questa analisi dovrebbe appartenere proprio al Piano Strutturale. “Certamente meno accettabile, ed anzi piuttosto sconcertante, che, contestualmente a questo rimando decisionale, si prospettino due insediamenti di “attrezzature logistico-produttive” lateralmente all’attuale pista, la cui collocazione, l’una all’inizio della pista a nord-est, l’altra pressoché alla fine a sud-ovest, ne impediscono di fatto ogni possibile rotazione.

A fronte di questa indicazione inibitiva sull’esistente aeroporto della Pila e della contestuale proposta di uno “scalo aeroportuale a Pianosa” (dove non è mai esistita una vera pista di atterraggio) è lecito chiedersi quale relazione intercorra tra le due determinazioni, per le quali la Relazione di Piano non offre nessuna motivazione di merito, neppure di massima, in ordine al significato di queste scelte ed alle strategie di programmazione su cui sono fondate”. Anche per quanto attiene alle reti tecnologiche si ripresenta il consueto problema perché “il Piano Strutturale prevede un dimensionamento abnorme di aree rese edificabili con quantità insediative elevate ma non ci si preoccupa di predisporre una rete di smaltimento fognario e di depurazione conseguente e opportunamente dimensionata per assicurare la salvaguardia e la salubrità del mare che costituisce la risorsa più importante per l’economia di Campo”, né di prevedere i necessari interventi per “assicurare adeguate risorse idriche corrispondenti ai fabbisogni della popolazione e delle attività”, problema ulteriormente aggravato dal fatto che “le U.T.O.E. (Unità Territoriali Organiche Elementari), indiscriminatamente estese non consentono una programmazione per interventi prioritari e gerarchicamente strutturati, con condotte principali e ramificazioni secondarie vista la compromissione indifferenziata del territorio”.

Ugualmente sconcertante l’analisi delle previsioni demografiche che in un quadro incerto e scarsamente rigoroso, raffrontato anche con altre realtà piuttosto diverse, come le località turistiche della riviera ligure o della costa azzurra, e affermazioni singolari circa la “perdita di affidabilità delle previsioni demografiche man mano che ci si spinge dal breve al medio, al lungo periodo” propone infine, con conclusione altrettanto singolare, una proiezione trentennale. Esaminando i dati riportati in “Evoluzione e Proiezione della popolazione di Campo nell’Elba 1962 – 2030” annotiamo nell’Osservazione: “Dai 4043 abitanti residenti nel 1962 si passa ai 4070 del 1972, ai 4445 del 1982, ai 4248 del 1992, ed infine, oscillando con modestissime fluttuazioni in incremento o in diminuizione, in un quadro di sostanziale stabilità, ai 4335 abitanti nel 2001. Da quest’ultimo dato rilevato di 4335 abitanti scatta una impennata demografica “cui annettiamo (sostiene l’analista, n.d.r.) la massima probabilità di verificarsi” di un aumento della popolazione “di un po’ di più del 20% nei prossimi 30 anni”. Riteniamo questa proiezione, vista la serie storica dei 40 anni che risalgono al 1962, manifestamente infondata ed illogica, non suffragata da argomentazioni disciplinarmente rigorose, solo strumentali e subalterne, tesa a fornire giustificazioni ad un dimensionamento abnorme di fabbisogno edilizio…” Direttamente conseguente a questa previsione trentennale il dimensionamento dell’incremento urbanistico determinato dagli azzonamenti del Piano Strutturale che, “pur detraendo i metri cubi di previsione PEEP e la volumetria per ampliamenti e ristrutturazioni”, è quantificato, di massima, in 300.000 metri cubi. In una prima analisi, poi approfondita nella successiva “integrazione di osservazione”, rileviamo che “esaminando soltanto l’UTOE 5C, area di frangia nella piana di Campo a ridosso del centro ed estesa fin oltre la Pila e delimitata a monte dalla futura strada “pedemontana”, ne risulta un’estensione continua e compatta, con una misurazione speditiva e sommaria, di oltre 200 ettari, pur avendo detratto le aree impegnate a varia densità da insediamenti esistenti, dall’aeroporto e le previsioni logistiche-produttive espresse dal Piano. Assegnando una volumetria presunta assai estensiva (infatti la definizione degli indici di edificabilità è correttamente rinviata al Regolamento Urbanistico) e tenendo conto che “le nuove edificazioni potranno essere autorizzate solo previa stipula di apposita convenzione con l’Amministrazione Comunale” con la cessione “di norma” del 50% del territorio impegnato, nell’ipotesi, da considerare minimale in rapporto a situazioni analoghe, di costruire 4 unità immobiliari per ettaro, per una volumetria per ciascuna di 500 metri cubi, pari ad una superficie lorda di pavimento di 170 mq., su uno o due piani, con un lotto minimo di 2.500 mq., ne consegue una capacità insediativa di 400.000 metri cubi, eccedente di oltre 100.000 metri cubi le quantità necessarie a soddisfare il fabbisogno dichiarato dal Piano Strutturale. Le volumetrie assegnate, sempre e soltanto nelle “aree di frangia”, a sud di Marina di Campo, di Sant’Ilario, S. Piero, Bonalaccia, Seccheto, Cavoli, Fetovaia, etc. risultano pertanto aggiuntive rispetto al fabbisogno di lungo periodo dichiarato dal Piano”. L’ambigua prescrizione che prevede “di norma” la cessione del 50% dell’area prospetta inoltre “rapporti negoziati impropri con l’Amministrazione Comunale non suffragati da una previsione puntuale e precisa.indicazione delle aree da destinare ad infrastrutture (viabilità, parcheggi, verde pubblico, etc.) e ad urbanizzazione secondaria” e rafforza ulteriormente la considerazione primaria secondo la quale “l’estensione abnorme delle aree edificabili ingenera il sospetto di aver voluto promuovere a opportunità edificatoria un eccesso di superfici e di aree non strettamente utili, un vestito di taglia superiore al necessario, che apre preoccupanti elementi di discrezionalità da parte dell’Amministrazione Comunale, di disparità di trattamento dei singoli proprietari, e soprattutto da cui non si può tornare indietro perché si configurano come diritti acquisiti fin da subito”.

Intanto, ai primi di settembre del 2002, un violento nubifragio lascia profonde ferite all’Isola. Il “Corriere della Sera” del 5 settembre commenta: “ In poche ore acqua e fango hanno ridotto il paradiso dei villeggianti in una palude. Non era mai accaduto fino ad oggi e forse non è solo colpa del maltempo, ma anche degli scempi urbanistici perpetrati da decenni”. Anche più esplicito il WWF della Toscana che, in una dichiarazione di Egisto Gimelli riportata da “il Tirreno” dello stesso 5 settembre, lancia un appello al Presidente della Regione Toscana Claudio Martini affinchè faccia in modo che i Sindaci dell’Isola d’Elba “non portino avanti politiche urbanistiche basate su ulteriore cemento prima di aver risolto i problemi idrogeologici esistenti sul territorio. Come si può immaginare di costruire, anche dentro i confini del Parco Nazionale dell’arcipelago toscano, oltre 1.500 abitazioni, come vorrebbe fare il Comune di Campo nell’Elba, che conta appena 4.400 abitanti, senza prima aver risolto almeno il problema delle fognature, dei depuratori e degli argini dei torrenti già stravolti dal caotico sviluppo urbanistico degli anni passati?”

Sullo stesso “Tirreno”, Fabio Roggiolani, capogruppo dei Verdi nel Consiglio Regionale Toscano, aggiunge: “Le notizie provenienti dall’Elba dimostrano l’estrema vulnerabilità idrogeologica di questo ambiente e quindi confermano l’esigenza di non cementificare gli spazi disponibili, come andiamo predicando (purtroppo con scarsi risultati) da molti anni”. A Campo, è Vincenzo Tessandori de “La Stampa” (“Pioggia e Vento flagellano l’Elba”) a riferire il disastro: “Il paese è allagato, senza luce né acqua potabile, 350 le persone evacuate da campeggi, alberghi e case riunite nella scuola Media, quella che secondo il contestatissimo Piano Strutturale dovrebbe diventare un grande albergo…”. Ma sarà un precedente servizio dello stesso Tessandori, svolto il 2 settembre, prima di allagamenti, frane, strade interrotte, auto in mare ed evacuazioni di massa, che acquisterà particolare significato ed evidenza: ““Utilità e cultura, se esaminate con larghezza di vedute, sono molto, molto incompatibili”, sosteneva Bertrand Russel. Cultura è: rispetto del territorio, della tradizione , del buon gusto, della logica non legata al solo interesse; utilità è: un aeroporto su un’isola deserta come Pianosa, una cascata di cemento all’Elba, un safari contro il pino marittimo, una pineta violentata, un porto turistico.”

Uno scomposto e piuttosto ingenereso commento dell’Esecutivo Campese (“Ambientalisti quelli? Ma per carità, piuttosto cannibali della politica alleati con i potenti locali”. - La Repubblica, 6 settembre 2002) ci induce a formulare, in conseguenza dell’allungamento dei tempi di presentazione, una integrazione all’Osservazione già presentata esponendo ulteriori considerazioni sulle iniziative di Pianificazione adottate ed anche sul Piano di Edilizia Economica e Popolare che, nella precedente, avevamo volutamente tralasciato, nonostante le insufficienze, per molti aspetti palesi, nella considerazione che l’iniziativa, certamente condivisibile, pur con le carenze riscontrate, sostanzialmente promuoveva nel sociale. Anche il PEEP infatti, per quella singolare connotazione che caratterizza la generale caduta nella progettazione dei buoni principi enunciati in epigrafe, presenta non poche contraddizioni rispetto al quadro generale della Pianificazione: “Il Piano per l’Edilizia Economica e Popolare si articola nelle frazioni di Marina di Campo, La Pila, S. Piero, Sant’Ilario in Campo, Seccheto ed interessa una superficie totale di mq. 177.032 per una previsione di mc.93.330 di abitazioni, oltre a mc. 13.700 di strutture commerciali e mc. 4.000 di servizi di uso pubblico per un totale complessivo di circa 111.000 metri cubi. Consente quindi, con una utilizzazione completa delle aree previste e programmate, l’insediamento di oltre 1.000 abitanti cittadini residenti in condizioni di reddito per accedere legittimamente alle agevolazioni che sono proprie degli alloggi di edilizia economica e popolare. In sostanza risulta che l’incremento demografico previsto per il dimensionamento del Piano Strutturale può essere assorbito quasi completamente con l’utilizzazione delle aree destinate al PEEP.” Ora ad una analisi non troppo superficiale sembra evidente che, “o l’incremento demografico previsto e il fabbisogno pregresso trovano soddisfazione nelle aree PEEP, e conseguentemente le aree di espansione del Piano Strutturale (le UTOE 5A, 5B e soprattutto 5C) sono una previsione abnorme riferita prevalentemente a.seconde e terze case, rivolte ad incrementare il mercato edilizio di provenienza esterna, o le stesse aree di edilizia popolare sono eccessivamente estese per una programmazione corretta e correlata all’effettivo fabbisogno di questa tipologia di abitazioni e della disponibilità di risorse pubbliche e private per la loro concreta realizzazione”.

Una corretta e sostanziale revisione del fabbisogno PEEP nel processo complessivo di ridimensionamento del Piano Strutturale appare suggerimento opportuno, anche in ordine alla possibilità di adottare “una strumentazione più flessibile ed articolata che consenta una programmazione più sensibile al contesto territoriale ed ambientale fragile, delicato e critico che caratterizza le localizzazioni proposte” D’altra parte, a fronte di intransigenti conferme delle decisioni già assunte, l’istituto delle “Osservazioni” che, nel caso, ha come obiettivo quello di “consentire comunque la realizzazione di alloggi di prima casa a chi ne ha bisogno e necessità, ma in un contesto di qualità all’altezza della bellezza dei borghi storici, della tradizione e dell’ambiente che è la prima ricchezza di Campo, rischia di risultare un metodo inadeguato”. Su questa ultima notazione e, soprattutto, sul significato della partecipazione popolare alle scelte urbanistiche, intervenendo a Portoferraio in occasione della “Conferenza sulle politiche territoriali ed ambientali per l’Isola d’Elba”, il 15 e 16 novembre 2002, ho richiamato la proposta avanzata con grande senso di responsabilità politica dall’Onorevole Fabio Mussi che, nel suo intervento alla fine di agosto introdusse la nozione di una verifica popolare sulle scelte Comunali di Governo del Territorio, verifica intesa da Mussi, secondo sua definizione, come un vero e proprio “controllo dal basso”. “Il riscontro nella prassi della considerazione di Mussi sta tutto nella necessità che gli adempimenti conseguenti all’iter procedurale previsto per gli Atti di Pianificazione trovino corrispondente pubblicizzazione nei momenti preliminari della loro definizione, affinchè le scelte strategiche individuate non siano competenza esclusiva del Palazzo ma possano invece essere discusse, meditate e dibattute nelle sedi opportune in incontri coi Cittadini, con le Forze Politiche e Sociali, con Enti e Associazioni, per assegnare significato e qualità a quelle strategie, promuovendone il dibattito e rendendo esplicita la definizione di momenti operativi di urbanistica partecipata. Mi auguro che la stessa costruzione del “Piano Guida” degli obiettivi e delle scelte strategiche da adottare per l’Elba, conseguente a questa Conferenza, possa avvenire in questa linea di partecipazione , assegnando significato ed entusiasmo alla sollecitazione di Fabio Mussi”.

Siamo alla fine di agosto 2003: del “Piano Guida”, prospettiva progettuale dell’autunno scorso, non si parla più.

All’articolo 32, al comma 1, dopo le parole: "in conseguenza del condono" inserire le seguenti: "di cui al presente articolo";

sostituire le parole, ovunque ricorrano: "d.P.R.", "art.", "d.lgs", "mc", "G.U." rispettivamente con le seguenti: "decreto del Presidente della Repubblica", "articolo", "decreto legislativo", "metri cubi", "Gazzetta Ufficiale";

al comma 7, lettera c-bis), secondo periodo, dopo le parole: "è adottato" inserire le seguenti: "su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,";

al comma 7, sopprimere nella lettera c-bis) le parole: "Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche nei confronti degli altri organi tenuti all’adozione di strumenti urbanistici";

sostituire il comma 8 con il seguente:

"8. All’articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente comma: "2-bis. Nell’ipotesi di cui alla lettera c-bis) del comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati, la regione segnala al Prefetto gli enti inadempienti. Il prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere all’obbligo nel termine di quattro mesi. A tal fine gli enti locali possono attivare gli interventi, anche sostitutivi, previsti dallo Statuto secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza. Decorso infruttuosamente il termine di quattro mesi, il prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.";

al comma 9, secondo periodo, dopo le parole: "delle infrastrutture e dei trasporti", aggiungere le seguenti: "di concerto con i Ministri dell’Ambiente e della tutela del territorio e per i beni e le attività culturali";

al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: "sentita la Conferenza unificata" con le seguenti: "d’intesa con la Conferenza unificata";

al comma 9 dopo la frase: "sono individuati gli ambiti di rilevanza ed interesse nazionale oggetto di riqualificazione urbanistica, ambientale e culturale" inserire le seguenti parole: "attribuendo priorità alle aree oggetto di programmi di riqualificazione già approvati di cui al decreto Ministro lavori pubblici n 195 del’8 ottobre 1998 (P.R.U.S.T.) e di cui alla legge 15 maggio 1997 n. 127 articolo 17 comma 59 connesso con l’articolo 120 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n 267 (S.T.U.).";

al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "del presente articolo";

al comma 10, sostituire le parole: "sentita la Conferenza unificata" con le parole: "di intesa con la Conferenza unificata";

al comma 11, secondo periodo, sostituire l’espressione: "peri" con la parola: "per";

al comma 11, dopo le parole: "attività culturali", aggiungere le seguenti: "di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio";

al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: "sentita la Conferenza unificata" con le seguenti: "di intesa con la Conferenza unificata";

al comma 11, sostituire le parole da: "è assegnata alle regioni per l’esecuzione di interventi di ripristino e di riqualificazione paesaggistica delle aree tutelate, dopo aver individuato le aree comprese nel programma." con le seguenti: "è assegnata alla Soprintendenza per i beni architettonici e ambientali, per l’esecuzione di interventi di ripristino e riqualificazione paesaggistica, dopo avere individuato, d’intesa con le Regioni, le aree vincolate da ricomprendere nel programma";

al comma 12, primo periodo, sostituire le parole: "ai commi 55 e 56 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662," con le seguenti: "all’articolo 2, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all’articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 380," e dopo le parole "Fondo di rotazione" inserire le seguenti: ", denominato Fondo per le demolizioni delle opere abusive";

al comma 13, sostituire le parole: "di cui alla legge 21 giugno 1985, n. 298" con le seguenti: "di cui all’articolo 9, del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298";

al comma 14, dopo le parole "demanio statale" inserire le seguenti: "ad esclusione del demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonché dei terreni gravati da diritti di uso civico";

al comma 16, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Resta ferma la necessità di assicurare, anche mediante specifiche clausole degli atti di vendita o dei provvedimenti di riconoscimento del diritto al mantenimento dell’opera, il libero accesso al mare, con il conseguente diritto pubblico di passaggio";

al comma 19, dopo le parole: "Tabella B" inserire le seguenti: "allegata al presente decreto";

dopo il comma 19, inserire il seguente: "19-bis. Le opere eseguite da terzi su aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato per le quali è stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria da parte dell’ente locale competente, sono inalienabili per un periodo di cinque anni dalla data di perfezionamento delle procedure di vendita delle aree sulle quali insistono le opere medesime".

al comma 24, dopo le parole: "e dei trasporti" inserire le seguenti: "e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, il Ministro dei beni e delle attività culturali, sentita la Conferenza Stato-Regioni";

al comma 25 aggiungere alla fine le seguenti parole: ", a condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente i 3.000 mc.";

al comma 26, lettera a), dopo le parole: "comma 27" inserire le seguenti: "del presente articolo";

al comma 27, lettera f), primo periodo, dopo le parole: "del piano regionale di cui" sostituire la parola: "la" con la seguente: "al";

al comma 29, ultimo periodo, sostituire le parole: "articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni" con le seguenti: "articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445".

dal sito http://www.cittadinolex.kataweb.it/

Condono edilizio. Il WWF : “La legge regionale è già fin troppo permissiva. Inconcepibile allentarne ancora le maglie”.

Ferma opposizione contro i tentativi di allargare le possibilità di condono edilizio in Friuli Venezia Giulia, viene espressa dal WWF.

WWF

“Già la legge regionale 22 del 2003 – osserva Dario Predonzan, responsabile territorio del WWF regionale – contiene una serie di cedimenti, rispetto al conclamato rifiuto del condono edilizio. E’ stata ammessa infatti la possibilità di “recuperare” le domande di sanatoria, presentate in base alle leggi statali sul condono del 1985 e 1994, con l’obbligo altresì di rilasciare per quelle opere abusive i certificati di abitabilità ed agibilità anche in deroga alle disposizioni di legge.”

“Inoltre, è diventato possibile condonare i cosiddetti “piccoli abusi” (legnaie, garages, muretti, ecc.), se conformi o “non contrastanti” con i piani regolatori.”

“In realtà, quindi, un’ulteriore mini-sanatoria pure in Friuli Venezia Giulia è stata concessa e non va dimenticato che anche i “piccoli abusi” possono comportare effetti negativi sul territorio ed il paesaggio.”

“Ora però – continua Predonzan - alcuni consiglieri di maggioranza (Margherita) propongono un ulteriore cedimento, chiedendo di ammettere la sanatoria anche per immobili fino a 150 metri cubi di volume. Il che dimostra quanto sia pericoloso incamminarsi sulla strada del permissivismo nei confronti delle violazioni della legalità. Strada scivolosa, perchè una volta intrapresa, non si sa fin dove può condurre. Non a caso, infatti, questa proposta viene sostenuta a gran voce dai consiglieri di Forza Italia (partito che ha imposto l’approvazione dell’infame legge sul condono edilizio a livello nazionale).”

“Il colmo della sfrontatezza – conclude Predonzan – viene raggiunto dai forzisti sostenendo che l’obiettivo è quello di sanare abusi commessi “per stato di necessità”, in una Regione “dove non esiste la cultura dell’abusivismo”. E’ senz’altro vero che il Friuli Venezia Giulia, insieme ad altre Regioni del Nord Italia, ha fatto registrare un numero di abusi edilizi proporzionalmente assai minore rispetto ad altre realtà del Centro-Sud, ma non c’è dubbio che l’allargamento delle maglie ed il cedimento ai presunti “abusi di necessità”, rappresentano il modo migliore per far sì che l’abusivismo metta solide radici anche da noi.”

“La cosiddetta “cultura dell’abusivismo” non è infatti altro che abitudine diffusa all’illegalità (di cui anche in Friuli Venezia Giulia non mancano purtroppo gli esempi, specie in campo ambientale) e va contrastata con fermezza dalle istituzioni pubbliche, a difesa della maggioranza dei cittadini che rispettano le leggi.”

La baia di Sistiana, stupendo tratto di costa in Provincia di Trieste (Comune di Duino-Aurisina) è minacciata da un progetto di “valorizzazione turistica” che la trasformerebbe in una sorta di “Disneyland dei poveri”. Il progetto prevede infatti la realizzazione di un finto villaggio “istro-veneto, di una darsena artificiale, di un’area ludico-ricreativa corredata di cascate artificiali, giochi d’acqua ed altre “attrazioni”.A questo si aggiunge un albergo di otto piani reso “invisibile” da una mascheratura vegetale, un mega-parcheggio da 2.000 posti auto – esteso su 14 ettari – sull’altopiano a monte della baia e collegato a questa da una funicolare scavata nella roccia.

Il tutto con pesanti costi ambientali: distruzione di vaste aree boscate, rilevanti escavazioni (circa 1 milione di metri cubi) con rischio di distruggere grotte di pregio e di danneggiare il complesso regime idrico sotterraneo (in un’area di risorgenze carsiche), intrusione – con disboscamenti ed escavazioni – anche all’interno di un Sito di Importanza Comunitaria.

Inoltre l’area verrebbe quasi interamente privatizzata, di fatto escludendone i fruitori abituali (bagnanti provenienti da buona parte del Friuli Venezia Giulia e non solo) e precostituendo le condizioni perchè l’intervento “turistico” si trasformi ben presto in una mera speculazione immobiliare di prime e seconde case.

Il WWF è molto critico nei confronti della Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia, che ha fatto favorito la realizzazione del progetto, forzando sulla procedura di Valutazione di Impatto ambientale, pur in presenza di gravi carenze negli approfondimenti di molti aspetti decisivi (l’impatto delle opere sull’idrologia sotterranea, la mancata valutazione di alternative, la mancanza di un’adeguata analisi sul senso economico dell’intera operazione), segnalate anche dalle osservazioni di WWF, Italia Nostra e Legambiente.

La Regione si appresta inoltre a svendere (ad un prezzo pari ad 1/10 del valore corrente di mercato) un’ex cava di proprietà regionale – compresa nell’ambito di intervento – alla società proponente del progetto. Anche la locale Soprintendenza ha espresso parere negativo, in sostanza coincidente con quanto segnalato da anni dagli ambientalisti.

Il Comune di Duino-Aurisina, in una sostanziale convergenza di quasi tutte le forze politiche di maggioranza (centro-destra) ed opposizione (centro-sinistra), ha manifestato ripetutamente l’intenzione di approvare gli strumenti urbanistici funzionali alla realizzazione del progetto, senza alcuna modifica sostanziale di quanto proposto dalla società privata. Considerata la grande bellezza dei luoghi, che già videro nel 1989 la mobilitazione, allora vincente, di molte personalità del mondo della cultura e dell’ambientalismo italiano, contro un analogo progetto firmato da Renzo Piano e fortemente sostenuto in sede locale.

Le associazioni chiedono al Comune di Duino-Aurisina di modificare gli strumenti urbanistici relativi alla Baia di Sistiana al fine di tutelarne i valori irrinunciabili, e agli organi competenti dello Stato e della Regione, affinché intervengano per garantire la tutela dei beni protetti dalla Costituzione come il paesaggio e l'ambiente.

Aprile 2003

A giorni si riunisce la commissione consiliare in vista dell’approvazione del piano «Portofinto». E’ questo il nomignolo, evocativo quanto basta, che gli oppositori al progetto per la Baia di Sistiana hanno affibbiato all'intervento turistico.

La definizione si deve in realtà a Edoardo Salzano, (il progettista del piano regolatore in vigore a Duino Aurisina), che nel suo sito Internet (www.eddyburg.it, molto noto tra gli addetti ai lavori) così definisce il progetto per la Baia.

Gli ambientalisti non ci hanno messo molto a mutuare dal noto urbanista quella che appare loro essere una «felice sintesi», in grado di riassumere - sempre a loro parere - tutta la differenza tra un sito fortunato come Portofino, e il progetto di recupero turistico della Baia, ancora secondo gli ambientalisti troppo «finto», troppo artificiale, appunto, per essere concretizzato.

E mentre sono attese a giorni, a Duino Aurisina, le riunioni della commissione consiliare che dovrebbero risultare preliminari all'approvazione del piano particolareggiato stesso, la locale sezione del Wwf ha messo in campo tutte le proprie forze «mediatiche», al fine di portare l'argomento alla ribalta nazionale, tentando così di arginare l'iniziativa del Consiglio comunale tesa ad approvare il progetto entro breve tempo.

La protesta del Wwf è partita ieri mattina via Internet, subito ripresa dai notiziari ambiente delle principali agenzie di stampa nazionali: sul sito nazionale del Wwf, www.wwf.it, è stato pubblicato un inserto, un vero e proprio dossier che ripercorre da un lato l'iter tecnico che ha portato alla realizzazione del piano particolareggiato, dall'altro le motivazioni, già note a livello locale, che, secondo il Wwf, Legambiente e Italia Nostra, porterebbero a bocciare l'attuale progetto, giunto fino all'adozione e ora tecnicamente quasi pronto ad essere definitivamente approvato.

Le critiche degli ambientalisti sono già conosciute a livello locale, ma ampiamente riassunte sul web: si fondano «sulla perdita di una rilevante porzione di natura, sulla previsione di un maxi-posteggio a spese di un'area di boscaglia carsica, sulla mancata salvaguardia delle grotte di pregio, sulla distruzione di parte di un Sic, sito di interesse comunitario».

Fin qui l'aspetto ambientale, condito poi dalla critica relativa alla progettazione: secondo gli ambientalisti, infatti, alla base del progetto ideato dall'architetto Francesco Luparelli vi è il criterio del «falso programmatico, architettonico e naturalistico: finto villaggio istro-veneto, finti laghetti, albergo mascherato», giusto per rimarcare il concetto di «Portofinto».

Estremamente categoricaa e pesante, infine, la sintesi critica del progetto, definito come «sfruttamento intensivo della proprietà privata in un intervento di tipo condominiale travestito da intervento turistico».

Gli ambientalisti, insomma, non sono andati leggeri: dopo aver chiesto modifiche alla proprietà (alcune delle quali sono state attuate), dopo aver criticato la valutazione di impatto ambientale, e dopo essersi rivolti al Comune con una serie di osservazioni e opposizioni, ora passano alla sfida finale, coinvolgendo i mass media e utilizzando Internet per raggiungere tutti gli ambientalisti: una strategia che lascia pensare a una questione non ancora chiusa, mentre il Comune di Duino Aurisina si appresta all'atto finale di approvazione.

Francesca Capodanno

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Il colpo di grazia per il paesaggio carsico? WWF, Italia Nostra e Legambiente contro la variante "agricola" al piano regolatore di Duino-Aurisina.

Sintesi della conferenza stampa di venerdì 20/6/2003

Un’immagine del Carso in autunno: pietra grigia e sommaco rosso.

Rischia di avere effetti devastanti, per il territorio ed il paesaggio del Carso, la variante "agricola" al piano regolatore di Duino-Aurisina.

La denuncia viene dalle principali associazioni ambientaliste triestine, WWF, Italia Nostra e Legambiente, che oggi hanno illustrato in una conferenza stampa le osservazioni presentate sulla variante n. 22 allo strumento urbanistico comunale.

Con il pretesto di favorire l'agricoltura, rilevano le associazioni, la variante apre in realtà all'edificazione praticamente ogni area classificata "agricola" sul territorio comunale.

Si prevede infatti di diminuire drasticamente la superficie minima di territorio coltivato che da' diritto ad edificare. Verrebbero inoltre concessi ad ogni agricoltore consistenti ampliamenti delle strutture produttive esistenti, fino ad un limite fissato, che però potrebbe facilmente essere superato in base ad una semplice relazione agronomica. Verrebbero concesse anche nuove edificazioni anche residenziali non soltanto per gli agricoltori, ma anche per i parenti di primo grado.

Agli agricoltori "non a titolo principale", cioè in pratica a chiunque, verrebbe consentito edificare 150 metri cubi (destinati a qualsivoglia uso) in qualsiasi punto di qualsiasi zona agricola.

Si ammetterebbe anche la proliferazione dei "capanni per attrezzi" e la costruzione di serre di grandi dimensioni (fino a 7 metri di altezza).

Ancora : la variante 22 ammette la possibilità di modificare le destinazioni d'uso di qualsiasi edificio nelle zone agricole (da produttivo a residenziale e viceversa !).

Non basta : verrebbero cancellate tutte le norme - presenti nell'attuale piano regolatore - finalizzate alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, definite "non pertinenti con uno strumento urbanistico" in quanto già previste da altre normative (che però in realtà non esistono, oppure necessitano di essere precisate).

Grave pericolo corre inoltre la landa carsica - la cui esistenza è legata al pascolo - per la quale si ammette il ripristino di pratiche agricole tradizionali, senza limitazioni di sorta.

La conclusione degli ambientalisti è drastica. "Oggi, con la variante 18 attualmente vigente, Duino-Aurisina dispone di uno strumento urbanistico di forte tutela del paesaggio carsico ma anche della "vera" attività agricola. Se venisse approvata, invece, la variante 22, si spalancherebbero le porte alla "villettizzazione" del territorio, alla sua banalizzazione paesaggistica ed al degrado naturalistico.

Un altro effetto prevedibile della variante "agricola" sarebbe poi quello di innalzare a dismisura i prezzi correnti dei terreni. "Una volta rese edificabili anche le aree agricole - osservano le associazioni - è evidente che il loro costo salirebbe di molto rispetto ad oggi, con evidenti danni per i "veri" agricoltori, che dovessero trovarsi nella necessità di acquistare terra per ampliare le proprie aziende."

WWF, Italia Nostra e Legambiente si appellano perciò al Consiglio comunale di Duino-Aurisina, affinchè vengano ripristinate le norme della variante 18. La variante 22 è stata infatti soltanto adottata lo scorso dicembre, ma dev'essere ancora discussa per l'eventuale approvazione definitiva. Le associazioni si attiveranno affinchè anche altri enti ed uffici intervengano sul Comune di Duino-Aurisina nello stesso senso.

"Va ad ogni costo impedito - concludono gli ambientalisti - che vada a compimento il tentativo di "far fuori" l'attuale piano regolatore di Duino-Aurisina, tentativo già chiaramente avviato con la Variante 21 per la Baia di Sistiana.

OGGETTO : VARIANTE N. 22 AL PRGC. OSSERVAZIONI

In merito alla variante n. 22 al PRGC, adottata dal Consiglio comunale in data 18/12/2002 con delibera n. 59 del Consiglio comunale, le scriventi associazioni formulano le seguenti osservazioni.

PARTE I: Introduzione

La variante n. 22 in oggetto, la cosiddetta variante agricola, si configura in realtà come una variante “edilizia” che tenta di bypassare i vincoli di tutela delle zone in questione, stabiliti con la vigente variante generale n. 18 al PRGC.

Aspetti, questi, particolarmente importanti: qui non si tratta infatti della pianura padana, ma di zone di delicatissimo equilibrio ambientale, di grande, se non eccezionale pregio naturalistico e paesaggistico e in cui l’agricoltura può essere uno dei modi di conservazione degli ecosistemi naturalistici.

La variante, nel suo insieme, smentisce e contraddice se stessa.

Infatti nei primi due elaborati, A1, (Valutazione delle dinamiche del settore agricolo) e A2 (Analisi delle economie aziendali in atto), ci si sofferma sul binomio “agricoltura - ambiente”…”quale risposta alla accresciuta coscienza ambientalista presente nella nostra società”(A1, pag. 4).

Si individuano , secondo il PSR regionale, i cardini “dell’ossatura portante dell’agricoltura” in “Sostegno alle competitività delle imprese” , “sviluppo del territorio rurale”, “salvaguardia e valorizzazione delle risorse ambientali”; si insiste sulla “sinergia fra agricoltura e ambiente”.

Belle parole, con cui si ammanta di ambientalismo una serie di modifiche normative che vanno in ben altra direzione.

In realtà nella parte normativa della variante (elaborato A3) si eliminano le norme di tutela, richiamandosi al altre norme regionali, si glissa sui vincoli delle recinzioni e delle tipologie facendo riferimento ad un regolamento edilizio non ancora approvato, o a una redigenda relazione agronomica, si considera urbanistico solo l’aspetto edilizio, si fanno concessioni che rischiano di snaturare tutto l’assetto del territorio che la variante 18 era riuscita a conservare. Sul rapporto agricoltura - paesaggio, ci si limita a dire che, poiché si tratta di un’attività estremamente stabile legata alla proprietà esistente “non ci sono da temere stravolgimenti ambientali per effetto dello sviluppo del settore agricolo” (allegato 3, pag.1).Tutto qua.

Ora, che significa sviluppo (magica parola che tutto consente di questi tempi) del settore agricolo?

Incentivi, finanziamenti, ricorso a tal fine ad altri enti come la Regione?

No, sviluppo, tanto per cambiare, anche in questo caso significa nuova edilizia

Appare infatti significativo degli interessi deviati rispetto al tema dell’agricoltura, il ripetersi nel testo della variante n. 22 della dicitura “aspetti non strettamente urbanistici”, portata a giustificazione di ogni “eliminazione” dal PRGC di norme tendenti alla salvaguardia naturalistica, ambientale e paesaggistica, o meglio di ogni introduzione di evidenti lassismi a proposito delle possibilità costruttive e di varia trasformabilità per le “aree verdi” del territorio comunale. Programmaticamente, la variante propone l’eliminazione di tutti gli “ aspetti non prettamente urbanistici e normati da leggi specifiche” e dei “ divieti di comportamenti non rilevanti sotto l’aspetto urbanistico” (allegato 3, pag.2)

Ma chi ha detto che il PRGC non deve occuparsi dell’intera gamma degli interventi di trasformabilità, limitando gli “aspetti strettamente urbanistici” a quelli inerenti la pura costruibilità?

Certamente non lo dice la L. R. 52/91; dato che per sua stessa definizione riguarda la “pianificazione territoriale ed urbanistica” complessivamente intesa e che, come già sopra riportato , intende il PRGC quale strumento che “ considera la totalita' del territorio comunale”, e che “ deve contenere: la definizione degli interventi per la tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, agricole, paesistiche e storiche”.

E chi ha poi detto che il PRGC non debba comprendere “aspetti normati da leggi specifiche”, ossia da singole discipline di settore? Il fatto di riprendere e riportare tali norme, offrendo il quadro completo della legislazione vigente per un determinato territorio, nella loro totalità e indipendentemente dai soggetti che li hanno promulgati, non è forse un servizio offerto ai cittadini, in termini di chiarezza, comprensibilità, trasparenza dei provvedimenti complessivamente in essere per quel medesimo territorio? E ciò non va forse a garanzia della sua effettiva tutela e valorizzazione, nonché di una reale efficacia delle stesse norme del PRGC?

A ciò dobbiamo aggiungere che le norme sovraordinate possono cambiare, e quindi può accadere, com’è accaduto in questo caso, che alcune norme stralciate perché già normate, non lo siano più. Infatti alcune norme, presenti nella variante 18 e stralciate con la variante 22 perché già normate, non sono presenti nel Decreto regionale in materia forestale del 26 marzo 2003 (Decreto del Presidente della Regione 12/2/2003, n. 032/Pres. "L.R. 2/2000. Art. 1, c. 25. Regolamento forestale per la salvaguardia e l'utilizzazione dei boschi e per la tutela dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico.), e perciò vanno ripristinate perché essenziali alla conservazione dell’integrità naturalistica del territorio.

La variante n. 22 si potrebbe configurare quale variante di settore per le attività agricole. Ai sensi della L. R. 52/91, art. 34“I piani comunali di settore […] sono strumenti finalizzati a disciplinare modalita' di esercizio di attivita' di rilievo sociale, economico ed ambientale relativamente all'intero territorio comunale […] integrano le indicazioni del PRGCe costituiscono, ove necessario, variante al piano stesso […]”.

La legge definisce pertanto i piani di settore quali piani di specificazione delle previsioni già contenute dal PRGC, con possibilità di modifica alle stesse, ma – è evidente – soltanto per quanto concerne l’attività espressamente considerata; in questo caso, invece, il piano di settore è stato usato come strumento/alibi per procedere a cambiamenti relativamente ad altri aspetti.

La variante 22, infatti, attraverso la revisione normativa per le zone agricole, va in realtà ad intaccare, snaturando in profondità, uno dei contenuti salienti del PRGC vigente: la tutela e la valorizzazione ambientale e paesaggistica del territorio comunale, ai fini di quella che il medesimo PRGC definisce “la tutela dell’integrità fisica e dell’identità culturale”, e che provvede altresì a perseguire in termini effettivi, precisamente determinati, e non di pura, vuota, enunciazione di principio.

Clamorosa, da questo punto di vista, è la modifica apportata al capo 1.1.2 “Elementi e complessi di interesse naturalistico”, all’articolo riguardante la landa (art. 1.1.2.5.).

Premettiamo che la landa carsica (cfr. ad es. gli atti del Convegno “Landa carsica, Luogo d’incontro tra natura, cultura ed economia”, 25 settembre 1997, pubblicati a cura della Regione Friuli Venezia Giulia) è un fattore essenziale di biodiversità strettamente collegata al pascolo, unica attività che favorisce la sua conservazione assieme all’apicoltura. La lettera a) del comma 1 dell’articolo in questione, così come inserito nelle N.T.A. della Variante 18, non ammetteva nella landa mutamenti di assetto vegetazionale e d’uso dei suoli; la variante 22, invece, elimina il “non” e ammette tali mutamenti, senza specificazioni di sorta. Si citano, nella nota, “trasformazioni di utilizzazione dei suoli per il ripristino delle pratiche agricole tradizionali”. Il che può significare tutto, seminativi, frutteti ecc.: una condanna a morte della landa.

Venendo allo “sviluppo” agricolo, si parla nell’introduzione alla variante soltanto di consentire “strutture minimali specifiche” per il conduttore principale dell’azienda media.

Ora, tra le strutture minimali vi è, per ciascun agricoltore, un “pacchetto” preconfezionato comprendente una casa di 150 mq., una bella villetta insomma, più una seconda casa per un parente di primo grado, pur se con vincolo ventennale, oltre alle strutture agricole (stalle, deposito macchinari ecc.).Si abbassa la superficie di SAU (suolo agricolo utilizzato) necessaria per l’edificabilità. Si fissa un tetto massimo per ciascun tipo di costruzione, ma esso è facilmente superabile con una semplice relazione agronomica, che non si definisce da quale ufficio competente sarà valutata..

Senza contare il recepimento (errato) della norma regionale che consente la trasformazione di strutture agricole in strutture residenziali.

La variante 18, invece, legava l’edificabilità alla redditività in essere dell’azienda, per evitare che si potesse “farsi contadini” per farsi la villetta. Ora, per snellire le pratiche burocratiche che indubbiamente la variante 18 contiene, si apre la strada alla trasformazione radicale del territorio carsico da zona di tutela in zona residenziale. Certo, le pratiche burocratiche si possono snellire, o quanto meno semplificare e rendere più accessibili dal punto di vista del linguaggio. Del resto, ricordiamo che tali pratiche già non sono più prescrittive, il quanto la variante 21, con il cosiddetto “emendamento Eramo”, ha reso discrezionali tutte le norme della parte terza della variante 18, quindi anche le norme relative alla presentazione dei piani agricoli.

Le scriventi associazioni sono perfettamente consapevoli che l'agricoltura (intesa in senso lato, comprendendovi cioè anche l’allevamento) è l'unica attività compatibile – purchè contenuta entro certi limiti quantitativi e dimensionali - con il paesaggio che si vuole tutelare e che il Carso è un paesaggio agrario estremamente dinamico e quindi "a rischio".

Perciò da qualche tempo sono sempre più frequenti le pratiche di sostegno economico: con il passaggio dalla difesa del prodotto alla difesa del reddito, le normative europee di sostegno vedono (e premiano) sempre più l'agricoltura come presidio ambientale

Ma questa è una variante urbanistica il cui nucleo centrale sono le edificazioni.

Due sono i pericoli che corre il Carso, soprattutto in assenza del parco del Carso e di norme di tutela sovraordinate. Il primo è il degrado dovuto ad abbandono ed incuria (e quindi l’agricoltura va tutelata), il secondo la trasformazione del territorio in periferia di Trieste: abitativa (svilletizzazione), o ricreativa (appezzamento di terreno con baracca per ricreazione domenicale).

Dal punto di vista dell’agricoltura tradizionale come ausilio alla tutela del paesaggio, sembra assai pericolosa e contraddittoria l’introduzione di incentivi all’attività florovivaistica, oggi praticamente inesistente, che con le sue serre può deturpare irrimediabilmente il paesaggio carsico, e a cui viene concessa la nuova edificazione con una porzione piccolissima di terreno agricolo coltivato

Rispetto al secondo tipo di pericoli, di perdita dell’integrità naturalistica, del territorio e paesaggistica, la variante non apporta norme di tutela, ma favorisce proprio questa nefasta trasformazione.

Tanto più che è stato recepito, in sede di approvazione, un emendamento del sindaco e della giunta che permette anchein deroga ai commi precedenti, la costruzione di un deposito agricolo di 24 mq in zona E5, e di 12 mq in zona E3, nonché ampliamenti fino a 200 mc e una casa di 150 mc anche a imprenditori agricoli NON A TITOLO PRINCIPALE.

L’agricoltore “a titolo non principale” è una figura non codificata dalla legge, cioè di fatto non esiste. Del resto, nell’allegato A 2 ”Analisi delle economie aziendali in atto”, si ammette che l’agricoltura part-time non è specificatamente definita e codificata da apposite normative” (pag 18).

Infatti, continua la variante, l’agricoltore part-time non può essere identificato né per la dimensione dell’attività, né dall’indirizzo produttivo, ragion per cui “sfugge a qualsiasi rilevazione statistica”. Ciononostante, tale figura rappresenta un “valido soggetto attivo nella cura e nella conservazione del paesaggio rurale ed ambientale.

Le scriventi associazioni osservano, però, che questa figura sfuggente e non identificabile, con la quale pertanto chiunque può identificarsi, non può essere beneficiaria di concessioni edilizie a titolo agricolo.

In primis “la possibilità di edificare piccoli depositi di attrezzi di 12 mq” (elaborato A3, pag. 3), estesa a 24 mq dall’emendamento, che diventa non l’agevolazione all’agricoltore (il quale è tale solo se lo è a titolo principale), ma praticamente a chiunque, l’avvocato, il medico, l’artigiano, il pensionato, ecc. che coltiva un po’ di terra a tempo perso e che possedendo un terreno può dar vita allo “spazio domenicale”, recintato, con la casetta per pic-nic e week-end: la periferia della città a titolo ricreativo, che poco ha da spartire con l’agricoltura.

Tanto più che si prevede, (art. 8, pag 11) la possibilità di trasformazione di edifici di base residenziali in edifici strutturalmente conformati in strutture specialistiche e viceversa.

Così il gioco è fatto: un capanno si trasforma facilmente in un piccolo chalet.

Ancor più grave appare l’emendamento del sindaco e della giunta (comma 21 quater) che consente nuove costruzioni fino a 150 metri cubi anche agli imprenditori agricoli non a titolo principale.

In pratica chiunque può costruirsi la villetta.

Che cos’è questo, se non l’inizio – o l’inizio della fine - dello “svillettamento” del territorio carsico, che nulla ha a che fare con lo sviluppo del settore agricolo, ma solo con la volontà di edificare ovunque ?

Appare inoltre molto grave che la variante in oggetto si configuri cone una normativa generalizzata, che prescinde dall’individuazione delle caratteristiche e vocazioni specifiche delle zone agricole del territorio comunale.

Infatti colpisce non poco l’impostazione astratta della variante in questione. Essa si presenta avulsa dalla realtà degli aspetti non solo naturalistici e paesaggistici, ma anche colturali e insediativi, peculiari alle singole zone verdi del Comune; indifferenziata nei contenuti rispetto alle loro vocazioni, agli effettivi problemi e anche alle odierne istanze e tendenze.

A leggere la variante, attraverso gli interventi che ammette ovunque, sembra che:

1) tutti i terreni, indistintamente, si prestino alla viticoltura, alle altre coltivazioni pregiate o di qualsivoglia genere (il che appare paradossale se non altro da un punto di vista pedologico);

2) i territori classificati quali agricoli (e anche quelli di tutela naturalistica) dal PRGC siano interessati da una molteplicità di edifici preesistenti (mentre tradizionalmente le strutture produttive per l’agricoltura del Carso si sono concentrate nei borghi, con la conseguente pressoché totale assenza – oggi - di edilizia sparsa);

3) le positive istanze di riconversione delle strutture preesistenti a fini di agriturismo, riguardino edifici sparsi (il che ovviamente non può essere, proprio in ragione della preesistenza di tali strutture in forma concentrata nei borghi);

4) aziende agricole siano insediabili ovunque (e non, com’è invece ovvio, solo in specifiche parti

già predeterminabili);

5) parimenti i depositi attrezzi per le attività a carattere per lo più non imprenditoriale, ma di agricoltura part-time e di tempo libero, siano accettabili in forma diffusa, indipendentemente dalle diverse caratteristiche morfologiche e naturalistiche delle rispettive aree di pertinenza e dai conseguenti differenti impatti ambientali e paesaggistici;

6)l’altezza di 8 metri per i fabbricati vada sempre comunque bene, per ogni costruzione, per ogni relativa destinazione d’uso.

La variante così concepita, per il disegno complessivo che rivela, risulta facilmente prevedibile negli effetti conseguibili: indifferenziazione, impoverimento e banalizzazione di un territorio, che proprio per la varietà di situazioni intrinseche, si pone quale elemento di importanza primaria per l’identità culturale dei luoghi e della sua comunità.

Vogliamo ancora sottolineare un aspetto importante. A seguito dell’edificabilità ammessa praticamente ovunque nelle zone agricole, è ovvio che i valori di mercato di queste aumenteranno notevolmente, con la conseguenza che il contadino “vero” intenzionato ad espandere la propria azienda, dovrà pagare il terreno agricolo a prezzi da terreno edificabile !

A questo punto, potrebbe sorgere anche il problema di far pagare l’ICI anche agli “agricoltori” (almeno a quelli “non a titolo principale”).

Un’ultima osservazione: l’elaborato A5, “Valutazione di incidenza dei SIC”, contiene affermazioni non veritiere e in contrasto con la nuova normativa introdotta (elaborato A3)

Vi si afferma infatti che nelle zone E3 la realizzazione di edifici di tipo agricolo non è legata ad incrementi di superficie e/o volume rispetto agli edifici preesistenti: la variante normativa, invece, nelle zone E3 prevede, al comma 11 dell’art.1.1.1.2 proprio “ampliamenti con unità immobiliari aggiuntive”, e al comma 16 del medesimo articolo“Nuova edificazione di edifici,” concessi in seguito all’introduzione dell’art. 21 ter (emendamento del sindaco e della giunta) anche ad agricoltori non a titolo principale.

Il più a rischio sembra essere il sito del Monte Hermada, in quanto inserito parte in zona F2, parte in E3 ed in E5.

Troppo superficiali ed ottimistiche sembrano le previsioni che in questo sito ci sarà “un’interferenza estremamente limitata con le componenti biotiche, abiotiche e con l’intero ecosistema”. Ci si basa sul fatto che le costruzioni sorgeranno nelle zone prossime ai centri abitati, ma tale aspetto non è affatto normato nella variante 22; si nota che la zootecnia è un’attività da insediare nella landa a sua tutela, ma anche tale previsione non è normata. Pericolosissima per tutti i SIC ci sembra inoltre l’eliminazione delle norme di tutela in quanto ritenute “non urbanistiche”.


PARTE II: Osservazioni specifiche

Le zone prese in esame nell’ elaborato A3, variante normativa sono 4.

1) articolo 1.1.1.1. Aree di tutela della complessità degli ecosistemi naturalistici (F2a)

La prima zona (F2a) è un ambito di tutela, che, si legge nell’introduzione alla variante 18, ha come epicentro il monte Ermada ma interessa anche S. Pelagio e aree verso la costa, “ nelle quali le associazioni biotiche hanno raggiunto un maggiore equilibrio e nelle quali quindi la tutela della complessità naturalistica, e del paesaggio che essa determina assume carattere prioritario”.

Appare quindi assurdo lo stralcio di tutte le norme di tutela, in quanto “non pertinenti dal punto di vista urbanistico”, dato che la zona trova la sua definizione proprio come ambito di tutela.

Rifacendoci a quanto detto nell’introduzione ricordiamo che. :

Ai sensi della L. R. 52/1991, Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica, testo base per la pianificazione del territorio regionale:

-“ Il PRGC è lostrumento di sintesi di tutte le disposizioni in materia di assetto territoriale del territorio comunale -In particolare il PRGC è finalizzato a garantire: la tutela e l'uso razionale delle risorse naturali nonché la salvaguardia dei beni di interesse culturale, paesistico ed ambientale (art. 29, commi 2 e 3 - lett. a);

-Il PRGC, che considera la totalita' del territorio comunale, deve contenere: ladefinizione degli interventi per la tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, agricole, paesistiche e storiche […]. Con il PRGC possono essere posti vincoli di inedificabilita' relativamente a: protezione delle parti del territorio e dell' edificato di interesse ambientale, paesistico e storico - culturale; (art. 30, commi 1, lett. c) e 2, lett. a)).

La variante n 22, Variante normativa (zone agricole), al vigente PRGC di Duino Aurisina, prescinde completamente, nell’impostazione e nei contenuti, dalle succitate attribuzioni predeterminate dalla legislazione vigente in materia.

Quindi là ove si prefigge l’“eliminazione di aspetti non strettamente urbanistici e normati da leggi specifiche” e nelle modifiche che ne conseguono, appare in evidente contrasto con il principio sostenuto dalla legge quadro regionale della totalità del territorio comunale e delle azioni da intraprendersi a suo riguardo nonché con quello della tutela delle risorse naturali, ambientali e paesaggistiche quali obiettivo prioritario del PRGC.

Sulla base di tali premesse si chiede il mantenimento delle norme del PRGC per ogni contenuto volto alla tutela e valorizzazione naturalistica, ambientale e paesaggistica del territorio comunale e, in particolare all’art.1.1.1.1.:

il mantenimento del testo integrale delle norme del PRGC vigente – variante 18 - relativamente all’ art. 1.1.1.1. Aree di tutela della complessità degli ecosistemi naturalistici, e precisamente i commi

2, lettere c), d), e), f) ; 3, lettere a), b), c) ; 7 ; 8, lettere a), b) ; 9, lettera b) ; 10, lettere a), b), c), d).

Non è accettabile che alcune di queste norme di tutela siano state stralciate in quanto presenti nel regolamento edilizio. In primo luogo si tratta proprio di norme pertinenti l’urbanistica; in secondo luogo non esiste in questo momento, un regolamento edilizio vigente nel comune di Duino-Aurisina.

Sono particolarmente importanti dal punto di vista naturalistico, e non normati da legislazione regionale, i commi 2 e 10, lettera b).

2) Articolo 1.1.1.2 Aree agricole di connessione funzionale e biologica del sistema naturalistico (E3).

2.1 Per lo stesso discorso fatto precedentemente, si chiede il ripristino di tutte le norme di tutela della variante 18 stralciate con la variante 22.

E precisamente commi 2, lettera c); 4; 5, lettere b) e h) ; 6.

2.2 si chiede il ripristino del comma 8 nella stesura originaria, poiché la modifica introdotta con la variante 22 stravolge completamente la norma per cui le trasformazioni al punto 7 nondevono convertire edifici di base residenziali in edifici strutturalmente conformati per funzioni specialistiche e viceversa, diventa “possono”.

Si vorrebbe così consentire la trasformazione di qualsiasi struttura agricola in residenziale, stravolgendo il paesaggio e lasciando mano libera alla speculazione edilizia. Ciò rifacendosi ad un’errata interpretazione della legge regionale 52/91, art. 41, del resto già in vigore al momento della stesura e approvazione della variante 18.

Si tratta infatti di un riferimento normativo errato

L’art. 41, comma 4, della L.R. 52/91, dispone al proposito: “…per gli annessi rustici sono ammessi interventi di risanamento conservativo con modifica di destinazione d'uso in residenza agricola”.La norma regionale vincola pertanto tali possibilità di trasformazione al solo intervento di risanamento conservativo (con esclusione pertanto di tutti quelli richiamati dai citati articoli del PRGC) e alla sola destinazione per “residenza agricola” (con esclusione di tutte le altre degli “edifici di base residenziale”).

Si rileva peraltro come la norma del PRGC in questione non risulti in contrasto con la normativa nazionale (legge 5/12/1985, n. 730 e successive modifiche) e regionale (L. R. 22/7/1996, n. 25 e successive modifiche) in materia in agriturismo, né è dato di capire a quale parte di detta legislazione la variante n. 22 si riferisca parlando di tale presunto contrasto. Si sottolinea altresì come la succitata legge nazionale, per le regioni a statuto speciale, deleghi esplicitamente (art. 15) alle regioni medesime la disciplina della materia in oggetto.

2.3 comma 11: in base a quanto affermato nelle osservazioni generali, si chiede il ripristino delle norme precedenti. L’emendamento si configura infatti più come un progetto edilizio che come una norma urbanistica.

Le trasformazioni fisiche di mero ampliamento, trasformazioni fisiche di ampliamento connesse a quelle di ristrutturazione edilizia, o di demolizione e ricostruzione, degli edifici strutturalmente conformati per funzioni specialistiche di cui all’art. 1.1.1.2. Aree agricole di connessione biologica e funzionale del sistema naturalistico (E3), comma 11, poiché contiene una modifica normativa che risulta assolutamente inaccettabile:

-per la quantità dimensionale complessiva – che in termini di sommatoria delle quantità consentite per singole articolazioni funzionali – consente di realizzare;

-per l’assenza di un qualsiasi parametro che rapporti il nuovo rispetto al preesistente, sia per quanto concerne le costruzioni, sia per la specifica area di pertinenza (parametro indispensabile per il controllo dell’impatto paesaggistico dell’intervento);

-per la macchinosità e la rigidità dei calcoli, basati su un’articolazione eccessiva e peraltro esclusivamente funzionale, con di contro, per l’appunto, la possibilità di poter paradossalmente realizzare costruzioni, nel complesso, assolutamente dimensionalmente incontrollabili.

-Per la previsione di un’unità immobiliare aggiuntiva, con destinazione d’uso residenziale, agli interventi di ampliamento destinata ad un parente di primo grado: nuova costruzione, dunque, non semplice ampliamento di strutture specialistiche.

2.4 Consequenzialmente, si chiede il ripristino dei commi 16, 17, 18, 19 della variante 18.

La nuova stesura del comma 16 riguarda le nuove edificazioni di aziende agricole di nuova costituzione e prevede l’obbligo di presentare un piano di sviluppo aziendale. Pur tuttavia, in maniera del tutto incongrua, inserisce, alla lettera a, un paragrafo riguardante anche le aziende già operanti sul territorio comunale, concedendo il superamento dei limiti previsti al comma 11 con una semplice relazione agronomica, allargando così le maglie anche per gli interventi di ampliamento. Ci si chiede inoltre quale ufficio competente dovrebbe valutare e giudicare le relazioni agronomiche giustificative.

Si fa presente, inoltre, che viene ripresa dalla variante 18 la previsione di un vincolo ventennale di inedificabilità da registrare a cura dell’Ufficio tecnico erariale, benché tale norma si sia già rivelata tecnicamente inattuabile.

Il comma 19, “trasformazioni di nuova edificazione”, prevede nuove costruzioni con massimali identici a quelli previsti dal comma 11(ampliamento), ma di nuova edificazione. Tali massimali possono essere superati con una semplice relazione agronomica che li giustifichi: tutto ciò apre veramente la strada a edificazioni massicce ed incontrollabili. Tanto più che è prevista anche un’unità aggiuntiva residenziale per un parente di primo grado.

2..5 Si chiede il ripristino del comma 21 , ovvero del limite dell’80 % dei prodotti lavorati, perché un’azienda che usa solo il 50 % dei propri prodotti non si configura più come azienda agricola territoriale o agriturismo, ma come azienda di trasformazione.

2.6 Si chiede il ritiro del comma 21 bis, che prevede la costruzione di serre dell’altezza massima di 7 metri, valore tanto mostruoso e incredibile che si può pensare ad un errore materiale.

2.7 Commi 21 ter e 21 quater: emendamento del Sindaco e della Giunta.

Si respinge fermissimamente questo emendamento che permette, in deroga ai commi precedenti, la costruzione di un deposito agricolo di 12 mq, ampliamenti fino a 200 mc e una casa di 150 mc anche agli imprenditori agricoli non a titolo principale.

2.8 Si chiede il ripristino del comma 24 , in base al ragionamento precedentemente esposto, circa la “totalità” degli aspetti che una variante pur se configurata come agricola, deve considerare per il territorio.

Le norme in questione sono infatti norme urbanistiche molto importanti per la conservazione degli aspetti del territorio e del paesaggio che ne caratterizzano l’identità culturale, e non possono essere stralciati con un riferimento ad un piano inesistente, e precisamente ad una “redigenda relazione agronomica”.

2.9 Si chiede il ripristino dei commi 28, 29, 31, 34, 35 . L’aspetto dello sviluppo dell’agriturismo è stato introdotto nella variante in maniera superficiale, senza un’analisi delle zone in cui tali strutture dovrebbero sorgere e le ricadute sul paesaggio. La possibilità, in quest’area praticamente priva di edificazioni sparse, di “realizzazione di superficie coperta” per attività agrituristica, sia come nuova costruzione, sia come utilizzo di spazi scoperti pertinenziali (emendamento del Sindaco), rischia di aprire la strada alle proliferazione di costruzioni sparse, con gravi ripercussioni sul paesaggio. Inoltre troppo vaga e generica è la dizione di “attività connesse e pertinenti con l’attività agricola e agrituristica compresa la realizzazione di superficie coperta”(Emendamento del sindaco e della giunta), genericità che ammetterebbe qualsiasi tipo di attività, al limite anche artigianale o industriale, purché in qualche modo “connessa” all’attività agricola.

E’ del tutto incongruo, inoltre, inserire questa norma che permette di realizzare superfici coperte tra le “utilizzazioni” e non prevederne i parametri nelle nuove edificazioni.

3)Articolo 1.1.1.3. Aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio (E4).

Si legge nella relazione della variante 18 che “si tratta di parti del territorio nelle quali vanno invece privilegiate le utilizzazione agricole dei caratteri del paesaggio, e nelle quali quindi gli interventi necessari per l’esercizio delle attività agricole siano realizzati e progettati in modo da garantire la conservazione, il ripristino e la valorizzazione: e delle colture tradizionali, […]degli assetti poderali,[…]e in generale delle tracce e dei segni sul territorio che testimonino di precedenti assetti morfologici e proprietari.”

Si tratta quindi di zone agricole in cui molto importanti sono anche gli aspetti visivi delle strutture. Tali zone hanno un’estensione limitata e sono poste in fregio ai borghi e lungo i pendii della Costiera. La loro edificabilità, esclusa dalla variante 18, non può pertanto essere concessa a cuor leggero, proprio perché il precedente piano individuava tali zone (oggi prive di edifici) proprio in virtù della loro non comune bellezza paesaggistica.

3.2 Si chiede il ripristino del comma 1, lettera f)

3.3 Si chiede lo stralcio del comma 1, lettera h), di nuova introduzione, per il ragionamento esposto nella parte generale: l’imprenditore agricolo non a titolo principale non è identificabile e non può essere beneficiario di norme edilizie, che potrebbero stravolgere l’assetto del territorio.

Si chiede lo stralcio del comma 1, lettera i), per i ragionamenti precedentemente esposti. Tale norma non prevede alcun assetto urbanistico di tutela "del controllo del paesaggio" e consente nuove edificazioni difficilmente quantificabili, in quanto il superamento dei parametri predisposti è ovviabile con una semplice relazione agronomica giustificatoria. Il fatto che nella nota si specifichi che sono consentiti “i soli fabbricati che costituiscono parte fondamentale e irrinunciabile per la pratica agricola” e “non tutte le tipologie esistenti funzionali all’attività agricola”, non vuol dire nulla per la sua genericità.

3.4 Si chiede il ripristino del comma 2 all’art. nel testo introdotto con la variante 18.

4) 1.1.1.4 Aree di preminente interesse agricolo. (E5)

4.2 Si chiede il ripristino del comma 1, lettera g) , nel testo introdotto con la variante 18, che tutela l’integrità del paesaggio.

4.3 Si chiede il ripristino del comma 4 , nel testo introdotto con la variante 18, poiché il nuovo testo ammette la conversione di “edifici di base residenziali” in “edifici strutturalmente conformati per funzioni specialistiche e viceversa”, il che apre la porta a costruzioni incontrollate, per riferimento normativo errato (v. sopra punto 2.2).

4.4 Si chiede il ripristino, nel testo introdotto con la variante 18, dei commi 7, 8, 9,10,12, 13,14, 15 .

Le novità introdotte consentono un’edificazione difficilmente quantificabile e tale da preludere a una possibile diffusa urbanizzazione del territorio agricolo carsico.

La previsione di edificabilità in relazione al possesso di un solo ettaro, se a vigna, o di 5000 mq se a floricoltura, ci sembra eccessivamente generosa e tale da consentire un’edificazione eccessiva in relazione alle aziende agricole. L’edificabilità ci sembra eccessiva e difficilmente quantificabile sia per gli ampliamenti che per le nuove costruzioni, perché i limiti fissati si possono superare con una semplice relazione agronomica (v. sopra il punto 2.4 delle presenti osservazioni). Come precedentemente detto, il vincolo ventennale non viene accettato dall’ufficio tecnico erariale. Assurda ci sembra inoltre la previsione di nuova edificazione per un parente di primo grado.

Con l’aggravante dell’emendamento del sindaco e della giunta, che consente anche agli agricoltori non a titolo principale un ampliamento una tantum di 200 mc e nuove costruzioni fino a 150 mc.

4.5 Si chiede il ripristino del comma 16, nel testo introdotto con la variante 18, in considerazione dell’altezza assurda prevista per le serre (7 metri).

4.5 Si chiede il ripristino del comma 17, nel testo introdotto con la variante 18,per il ragionamento già esposto sull’inopportunità di fare concessioni in campo edilizio agli imprenditori agricoli “non a titolo principale”.

4.6 Si chiede il ripristino del comma 18, nel testo introdotto con la variante 18, ovvero del limite dell’80% dei prodotti lavorati, perché un’azienda che usa solo il 50% dei propri prodotti non si configura più come azienda agricola territoriale o agriturismo, ma come azienda di trasformazione (v. sopra punto 2.5 delle presenti osservazioni).

4.7 Si chiede il ripristino del comma 19, che limita le superfici edificabili, in base alle trasformazioni degli edifici esistenti, alle zone E3 ed E5.

L’emendamento introdotto elimina tali limitazioni, con la motivazione in nota: l’azienda agricola costituisce unità economico produttiva a prescindere dalla collocazione dei vari appezzamenti.

Tale asserzione, pur vera, annulla il concetto di tutela di aree particolari dal punta di vista naturalistico. Si potrebbe dunque edificare, fino ai notevoli limiti concessi dagli emendamenti precedenti, (veri e propri complessi abitativi-pertinenziali, più simili alle masserie di altre regioni che alla tradizione del Carso) anche nella landa carsica, nei boschi, nella macchia mediterranea, se vi esistesse un agricoltore

4.8 Si chiede il ripristino del commi 20, 21, 22 23 , in base al ragionamento precedentemente esposto, per quanto concerne la “totalità” degli aspetti che una variante pur se configurata come agricola, deve considerare per il territorio.

Le norme in questione sono norme urbanistiche molto importanti per la conservazione degli aspetti del territorio e del paesaggio che ne caratterizzano l’identità culturale, e non possono essere stralciati con un riferimento ad un piano inesistente, e precisamente ad una “redigenda relazione agronomica”.

4.9 Si chiede il ripristino del comma 25

5: Elementi e complessi di interesse naturalistico

Art. 1.1.2.1. RoveretoSi chiede il ripristino del comma 1, lettera c) , in quanto aspetto non normato nel decreto del presidente della Regione 26 marzo 2003 (Decreto del Presidente della Regione 12/2/2003, n. 032/Pres. "L.R. 2/2000. Art. 1, c. 25. Regolamento forestale per la salvaguardia e l'utilizzazione dei boschi e per la tutela dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico.)

Si chiede il ripristino del comma 1, lettera e).

Art 1.1.2.2 Bosco ripariale

Si chiede il ripristino del comma 1 lettera c) , non normato nel decreto del Presidente della Regione 26 marzo 2003 (Errata corrige. “Populus s.p.», non «Ulmus»)

Si chiede il ripristino del comma 1, lettera f) .

Art. 1.1.2.3 Vegetazione mediterranea

Si chiede il ripristino del comma 1, lettere a) e c).

Art. 1.1.2.4. Pinete ed arbusteti di nocciolo

Si chiede il ripristino del comma1, lettere a), c), d), e) del comma 2

Art. 1.1.2.5.Landa

Si chiede il ripristino integrale dell’articolo come formulato nella variante 18.

Particolarmente importante, per quanto già detto nell’introduzione, il ripristino della dicitura della lettera a), che non consente mutamenti di assetto vegetazionale e d’uso dei suoli.

La giustificazione data nella nota 114 rivela l’assoluta indifferenza per il mantenimento della landa carsica: si motiva l’introduzione di altre colture con il fatto che “l’assetto attuale è in progressiva modificazioneverso il pascolo cespugliato e la boscaglia”. In parole povere: dato che si sta riducendo, facciamola sparire definitivamente.

Art. 1.1.2.6 Complessi vegetazionali e faunistici (F2E)

Si chiede il ripristino del comma 2 , in quanto è verosimile che la norma concerna i complessi a carpino bianco, di solito presenti nel fondo delle doline (Asaro-carpinetum)

Art. 1.1.2.7. Depressioni doliniformi

Si chiede il ripristino del comma 3, lettere a), b), c).

Art. 1.1.2.8. Cavità carsiche. Appare del tutto incongruo l’emendamento che propone di inserire a questo punto della variante le norme della variante 21, trattandosi di diverse problematiche: qui la tutela delle cavità carsiche, nella variante 21 il procedimento da adottare nel caso di scoperta di nuove cavità.

L’osservazione nel sito del WWF Trieste

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Con il Codice per i beni culturali approvato ieri dal Consiglio dei ministri, di corsa, alcuni giorni prima della scadenza della delega, il governo si avvia a completare la marcia contro le leggi di tutela con cui si è cercato di salvaguardare da abusi, vendite, scempi il patrimonio storico-artistico e paesistico dall’epoca prefascista. Leggi Rosadi e Croce riprese e sostanzialmente confermate da Giuseppe Bottai nel 1939 (le famose leggi n. 1089 e 1497).

Leggi poi potenziate per la parte paesistica da quella che fu chiamata, giustamente, «la rivoluzione Galasso», con la legge n. 431. Quest’ultima imponeva alle Regioni - pena la loro sostituzione con le Soprintendenze (come è avvenuto in Campania) - la redazione e l’approvazione di piani paesistici dettagliati. Ai quali si doveva poi attenere tutta la pianificazione comunale e provinciale. Assieme alla Galasso, votata in pratica all’unanimità nel 1985, va messa, nella stessa ottica, la legge sulle aree protette, la n. 194 del 1991 che, assieme a quella per la pianificazione idrogeologica con le Autorità di Bacino (n.183/1989), completava un apparato riformatore tanto faticato quanto importante.

Tutto intaccato, indebolito o diroccato: con le leggi-obiettivo del ministro Lunardi, con la legge sul condono (il terzo in meno di vent’anni), con la normativa sul silenzio/assenso (in poche settimane) per la vendita dei beni culturali e ambientali, col decreto-legge Matteoli sulla valutazione di impatto ambientale, con le norme sull’ambiente in discussione al Senato (quelle del famigerato emendamento 32 che ora il Polo annuncia di ritirare, ma il provvedimento rimane negativo, al ribasso) e con questo Codice tanto voluto da Urbani, appena quattro anni dopo il Testo Unico onnicomprensivo sui beni culturali, il paesaggio del Bel Paese subisce una scarica di colpi mortali. Quel paesaggio che Giulio Carlo Argan, nel memorabile discorso tenuto al Senato a sostegno della legge Galasso, definì il «palinsesto in cui sono scritti millenni di storia». E pensare che ieri mattina un esponente della maggioranza si diceva stupito per le critiche vantando che questo Codice avrebbe definito «bene culturale» il paesaggio. Con la controriforma del ministero, il monumento funebre sarà completo, purtroppo. Eppure «Italia Nostra» aveva preso le distanze con un recentissimo numero monografico del suo Bollettino dal Codice urbaniano e dalle sue norme. E il Wwf aveva portato in audizione un dossier di critiche e proposte sulla parte di gran lunga più debole: quella paesistica.

Per la quale il Wwf parla ora di «eliminazione» delle norme.

Questo Codice porta all’allentamento generale delle salvaguardie esistenti e, per il paesaggio, alla demolizione della legge Galasso. Pensate che alle Regioni si prescrive di redigere i piani senza fissare alcuna data e senza prevedere sostituzioni in caso di inadempienza. Si fanno cadere i vincoli ope legis su vaste parti del territorio (il 47 per cento, secondo dati dell’Ambiente) e si muta in un semplice «parere», da dare in soli 30 giorni, il potere di annullamento sin qui esercitabile entro 60 giorni dalle Soprintendenze sulle autorizzazioni comunali e regionali, e via di questo allegro passo. Verso che cosa? Verso le moltiplicazioni di cemento e asfalto, verso il «nuovo sacco» del Bel Paese.

Le Associazioni culturali che si battono per la tutela avevano chiesto di tener conto del dibattito che vi fu alla Conferenza Nazionale per il Paesaggio e di venire coinvolte dal Ministero. C’è stato un fugacissimo incontro e nulla più. Altro che meditata riscrittura delle norme! Così l’Italia viene riportata indietro. A prima di Bottai, prima di Croce e Rosadi, cioè prima di Giolitti, e anche di Pio VII. Del resto il berlusconiano «ciascuno è padrone a casa sua», caro ai padroncini, cozzava frontalmente con la Costituzione (art. 9). La quale come il tricolore, sta finendo là dove voleva il ministro Bossi.

È di poche settimane fa l´ennesimo attentato al paesaggio italiano, perpetrato con una buona dose di cinismo da alcuni parlamentari della maggioranza che hanno fatto approvare alla Camera un emendamento alla legge sull´ambiente nel quale, in barba alla Costituzione e alle leggi, si statuisce una totale depenalizzazione di qualsiasi reato contro il paesaggio. Il colpevole silenzio del ministro dell´Ambiente dice chi è uno degli attori cruciali del dramma; l´altro, e opposto, è il vibrante appello lanciato dal Fai e pubblicato a pagamento dai giornali con oltre cento firme che non riflettono questa o quella parte politica, ma il diritto dei cittadini a difendere natura e storia del patrimonio paesaggistico italiano. Un appello che, non a caso, si rifà all´art. 9 della Costituzione e a un´energica e lucida dichiarazione del presidente Ciampi, che invita gli italiani a «difendere questo straordinario patrimonio dall´aggressione degli egoismi, dalla speculazione, dall´abbandono». Ma perché una parte politica non teme di promuovere una tanto flagrante violazione delle norme, a costo di suscitare un´ondata di sdegno in tutta la società civile? Insomma, cui prodest?

Uno dei molti meriti del bel libro di Francesco Erbani (L´Italia maltrattata, Laterza, pagg. 200, euro 14), scritto prima di quest´ultima selvaggia aggressione al paesaggio e al diritto, è di offrire amplissimo materiale di riflessione per rispondere a questa domanda. Prendiamo l´immagine di copertina, le orride torri del villaggio Coppola (Caserta), costruite in spregio a ogni norma negli anni Settanta: esse sono state abbattute la scorsa estate, ma se quell´emendamento fosse passato in tempo sarebbero state condonate. Ecco dunque cui prodest, in questa e in altre situazioni: i Coppola, la camorra, i più forsennati distruttori del paesaggio in nome di una speculazione senza vergogna e senza limiti.

La città degli abusi: il Villaggio Coppola è una delle otto "storie" che Francesco Erbani, con scrupolosi reportages costruiti attraverso l´accurata ispezione dei luoghi e le interviste ai protagonisti, offre in questa desolante galleria degli orrori. Vi incontriamo la "nuova" Laviano (valle del Sele), ricostruita con enormi sperperi e pessima qualità urbanistica dopo il terremoto del 1980 ad opera di un perverso intreccio di interessi che ha distrutto in tutta l´area l´assetto storico del paesaggio, squarciando valli e montagne; ma anche le tristi villettopoli del Nordest, che invano tentano di nobilitarsi come "megalopoli padana", di fatto seppellendo la splendida campagna veneta sotto una valanga di cemento e distruggendo gli antichi modelli insediativi in favore di un modello di città "orizzontale" già ampiamente fallito altrove. Erbani analizza anche il tramonto di Bologna come città-modello, sotto il peso di un inquinamento ambientale crescente e di una incontrollata deregulation che cementifica nuove aree dichiarando di "riqualificarle"; racconta il fallimento del parco agricolo di Ciaculli (Palermo), che avrebbe dovuto ricreare uno straordinario paesaggio agrario, di fatto subito invaso da grappoli di case abusive. Altri capitoli sono dedicati all´inesorabile trasformazione di Venezia in "parco a tema" destinato non agli abitanti ma ai turisti, con il conseguente frazionamento di appartamenti e palazzi che sfigura (grazie a norme urbanistiche colpevolmente permissive) una tradizione architettonica fra le più nobili della terra; agli squallidi grattacieli per poveri che deturpano la Valle dei Templi di Agrigento, in uno sviluppo magmatico in cui è diventato difficile persino distinguere ciò che è abusivo da ciò che non lo è.

Il protagonista di queste vicende, che Erbani ripercorre con pari scrupolo documentario e impegno civile, è il cemento, che brutalmente cancella la storia e il paesaggio (presto davanti a un quadro, che so, di Cima da Conegliano crederemo di guardare scene da un altro pianeta). Ma il cemento ha complici e mandanti, e non solo la rete invincibile dei microinteressi, degli egoismi e delle furberie dei singoli; sono anche i condoni edilizi che invitano all´abusivismo e alla violazione delle norme; è il decrescere della coscienza civile e culturale, che per basse ragioni elettoralistiche induce amministrazioni di ogni segno politico ad accattivarsi le simpatie dei peggiori con norme furbescamente permissive; è l´indebolirsi delle strutture pubbliche di tutela, per crescenti carenze di personale e per uno spostamento (davvero inesorabile?) verso forme di controllo locali minate alla radice dalla caccia al voto di ogni singolo abusivo. Come questo sia stato possibile, lo racconta Erbani nella prima parte del libro, un´agile e intelligente storia della questione, anch´essa nutrita di esempi (per fortuna qualcuno anche positivo, come l´«addizione verde» di Ferrara, modello di lungimiranza urbanistica e amministrativa), e di un´imparziale distribuzione delle responsabilità, che ahinoi spettano a politici di ogni quartiere.

Questo processo apparentemente inarrestabile sta velocemente corrodendo non solo il nostro paesaggio e le nostre città, non solo il futuro dei nostri figli, ma la nostra memoria storica e culturale, la stessa nostra capacità di vedere e prevedere, di coalizzarci per prevenire e impedire lo scempio. Non è una degradazione cominciata ieri, e lo mostra bene un dimenticato e profetico racconto di Dino Buzzati (pubblicato sul Corriere della Sera del 5 giugno 1954), Una villa sull´Appia. Un´attrice di successo si reca sull´Appia antica col proprio produttore e un giovane archeologo, che cerca di illustrarle la bellezza del luogo. Con qualche successo, visto che l´attrice decide su due piedi di costruirsi una villa proprio lì, in mezzo ai ruderi romani, per quanto l´archeologo cerchi di spiegarle che non è possibile, «Ci sono le leggi, signorina». Ma il produttore (che è anche avvocato) la sa più lunga: «Se tu ci tieni, cara... io forse posso trovare il modo di...». E infatti sorge presto la sontuosa villa, l´attrice sguazza nella piscina, ospiti e feste impazzano. Ma per poco. Penseranno gli spiriti degli antichi romani a sfrattare l´attrice invadendo di notte la villa, mettendole addosso una sottile inquietudine, facendole sentire con la loro presenza la violenza del tempo, il soffio della morte. «Fuggi dunque, finché sei in tempo. Dà ordine di demolire tutto, non lasciare pietra su pietra, fa riempire di sassi la piscina, che tornino le erbacce, le lucertole, il silenzio, la gloria dell´antica solitudine. Credi che sia tutto uno scherzo? E allora perché non dormi più, immobile davanti allo specchio? Uno scherzo non è».

Dove non valgono le regole, sembra dire Buzzati, si ridestino le ombre degli avi nostri, balzino su dagli avelli, pensino loro a difendere la quiete delle proprie tombe, i sassi e le lucertole. Questa sconsolata conclusione può andar bene per un racconto. Nelle tensioni e nelle battaglie del presente (quelle che tanti cittadini combattono in Campania come nel Veneto, e il libro di Erbani lo mostra) dovrebbe valere un altro principio, il richiamo alle norme, la coalizione delle buone volontà. Ma quando proprio le leggi (condoni e depenalizzazioni) incoraggiano a violare le norme, la crescita della coscienza civile intorno a questi problemi diventa, è vero, più ardua, ma anche più necessaria. Per non chiudere gli occhi, per non farsi illusioni, per saper combattere contro l´indifferenza e il cinismo, la storia e le storie raccontate da Erbani, tanto documentate e ahimé tanto esemplari, sono alimento efficace.

Il «silenzio-assenso» è diventato Codice: l’articolo di legge che prevede che un bene di valore storico, artistico, culturale, possa essere venduto se in un certo termine di giorni (centoventi complessivi, dall’istruzione della pratica) la Sovrintendenza non appone su esso un vincolo motivato, quella norma che Tremonti aveva infilato all’articolo 27 del decretone allegato alla Finanziaria, e che era stata giudicata l’ennesimo, raccapricciante, «colpo di genio» di un ministro che pensa solo a fare cassa, ora è il principio che informa la tutela del nostro patrimonio artistico. Il Consiglio dei Ministri, venerdì, ha aggiunto il «silenzio-assenso» al corpus del nuovo Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici. La notizia è stata data ieri sera al Tg3 da Salvatore Settis, direttore della Normale di Pisa, autore prima di un allarmato pamphlet, diventato successivamente consigliere del ministro Urbani.

Il codice-Ufo

Perché affidarsi a una fonte, dunque, non ufficiale benché assolutamente autorevole? Perché, come scrivevamo ieri, il nuovo Codice è ancora per larghi aspetti un Ufo: il testo definitivo sarà reso pubblico solo dopo la firma del Presidente della Repubblica. Ma l’iter anomalo (in diciotto mesi la bozza non è stata mai sottoposta al Consiglio dei beni culturali, né a sindacati e associazioni di tutela, mentre un testo «definitivo» arrivò in dicembre alle Camere senza essere stato ancora discusso dalla Conferenza Stato-Regioni), e le infinite bozze diverse che intanto hanno circolato in modo ufficioso, rendevano plausibile che anche all’ultimo - lì in Consiglio dei ministri - si verificasse un colpo di scena. Dunque, ha vinto Tremonti. Dal ministero dell’Economia potrà arrivare la richiesta di vendere questo o quello, elenchi interi di pezzi del nostro patrimonio collettivo, e le già stremate Sovrintendenze dovranno «farcela» a produrre un parere articolato entro i centoventi giorni dall’inizio della pratica. Se non ce la faranno, il bene sarà in vendita.

Questo, in concreto. Mentre in principio è legge, anzi è scritto nei Dieci Comandamenti, che il tesoro del Bel Paese è un tesoro da Paperoni, è oro, sono soldi. Ma c’è stato un vero duello tra Tremonti e Urbani? Il Codice nasce dalla delega a legiferare che il Parlamento diede al governo a luglio 2002. Delega, in principio, assai più ristretta: si chiedeva di armonizzare il Testo unico per i Beni Culturali con la riforma federalista del Titolo V della Costituzione. Col passare dei mesi, la delega s’è ingrassata e ha preso piede la voglia di riscrivere da capo le norme in campo di tutela e valorizzazione dei beni culturali, storici, artistici e paesaggistici: insomma, la legge delega è diventata un «Codice». Il ministro dei Beni Culturali formalmente in carica, Giuliano Urbani, ne ha parlato più volte, intanto, come della sua «arma segreta» contro i disastri che intanto nel suo giardino, con Patrimonio s.p.a., con i condoni, con l’articolo 27 del decretone, andava combinando l’«altro» ministro, quello vero, Tremonti.

Il Codice è arrivato in dicembre alle Camere per un voto che, trattandosi di una legge-delega, era solo consultivo. In commissione, a Palazzo Madama, non solo la minoranza, ma anche la maggioranza, esprime forti critiche su quell’articolo 27 che Tremonti ha varato nel frattempo. Alla Camera la relazione di minoranza chiede l’abrogazione secca della norma Tremonti. Il relatore di maggioranza, Orsini (Forza Ialia) sceglie questa formulazione: «Per quanto riguarda la questione della verifica dell’interesse culturale dei beni soggetti a tutela, intende sottolineare ... che il testo del codice in esame appare sicuramente preferibile rispetto a quello dell’articolo 27 del decreto legge n. 269 del 2003». Così com’è, il Codice insomma, a parere della stessa maggioranza, è meno disastroso della norma Tremonti.

Disarmante, questo ministro

Il seguito, però, c’era da aspettarselo. Il 13 gennaio lì in Commissione infatti parla il ministro Urbani che, disarmante, ricorda che «le norme sul silenzio-assenso sono state introdotte per ragioni di carattere prevalentemente finanziario», che quindi, visto che Tremonti gli ha scippato i beni che sono la ragione sociale del suo ministero, «è in corso un confronto con il ministero dell’Economia» per vedere se l’abrogazione sia fattibile. Ma, aggiunge: «La stessa norma sul silenzio-assenso può svolgere, paradossalmente, un ruolo di rafforzamento dei livelli di tutela, costituendo uno stimolo per l’implementazione delle procedure di catalogazione e censimento dei beni culturali pubblici che costituisce una precondizione essenziale per garantirne la tutela». L’eloquio è petrolinesco, la sostanza è chiara: il ministro per i Beni culturali è pronto a farsi scrivere anche un pezzo cardine del «suo» Codice dal collega dell’Economia.

È ancora in parte un mistero il Codice Urbani che dovrebbe regolare la tutela del patrimonio artistico e paesaggistico italiano. Ma è un mistero che inquieta tutte le associazioni di salvaguardia, che stamattina alle 11, nella Sala Gialla del Senato, esporranno il loro punto di vista. È molto probabile che nelle ultime ore il testo licenziato dal Consiglio dei ministri del 16 gennaio stia ancora subendo dei ritocchi, prima di giungere alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

L´incertezza finale è la conclusione più naturale di un travaglio che accompagna questo testo dalla sua gestazione. Non si sa con sicurezza se sia stata o meno introdotta la norma, voluta dal ministro dell´Economia Giulio Tremonti, che prevede che entro 120 giorni una Soprintendenza dia parere favorevole o contrario alla vendita di un bene pubblico. Scaduti i 120 giorni il parere è acquisito come favorevole: è la norma - secondo gli ambientalisti, una tagliola - del silenzio-assenso. Ieri è circolata l´ipotesi che nel Codice compaia un riferimento alla legge Finanziaria (che quel silenzio-assenso già prevede) e che quindi questa norma potrebbe avere la durata solo di un anno, la durata della Finanziaria, dopodiché si tornerebbe al regime precedente, più rigoroso. Ma è solo un´ipotesi.

Il pericolo più imminente, secondo Italia Nostra, il Wwf, Legambiente, il Comitato per la Bellezza, l´Associazione Bianchi Bandinelli e l´Assotecnici, i gruppi che organizzano l´incontro di stamattina, resta quello corso dal paesaggio, finora tutelato dalla legge Galasso. È questo testo, a loro avviso, la prima vittima del Codice. La legge fu varata nel 1985, lo stesso anno del primo condono, del quale, in qualche modo, ha limitato i danni. Secondo Francesco Canestrini, consigliere nazionale di Italia Nostra, la legge Galasso ha prodotto due effetti fondamentali: ha imposto che le Regioni varassero i piani paesistici, fissando una scadenza e, nel caso in cui questa non fosse rispettata, stabilendo che lo Stato centrale, cioè le Soprintendenze, subentrassero a redigere i piani (è accaduto spessissimo: in Campania, per esempio); la legge Galasso ha poi vincolato automaticamente alcune categorie di beni: i greti dei fiumi e dei torrenti, le cime di colline e montagne, la linea di costa e altre zone ancora. Spiega Canestrini: «Il Codice Urbani prevede, stando alla bozza in circolazione, che una Regione può compilare il suo piano paesistico, ma senza scadenze. Inoltre, una volta redatto, il piano può anche far decadere quei vincoli imposti, come si dice, ope legis. È il completo stravolgimento della legge Galasso».

Ma c´è un altro punto preoccupante. Le Soprintendenze non avranno più il potere di annullare le autorizzazioni rilasciate da Regioni o Comuni nelle aree vincolate. Secondo Gaetano Benedetto, vicepresidente del Wwf, accadrà che il proprietario di un edificio o di un´area vincolata sottopone alla Regione o al Comune il progetto di una serie di opere da eseguire. Entro quaranta giorni la Regione o il Comune trasmettono l´autorizzazione alla Soprintendenza, che a sua volta ha trenta giorni per esprimere un parere. Finora il parere della Soprintendenza era vincolante, ma nell´ultima bozza del Codice questa condizione non c´è più, per cui è l´ente locale che in definitiva rilascia l´autorizzazione. «Non è più previsto il controllo di legittimità del Ministero e delle Soprintendenze», aggiunge Canestrini, «e l´unico mezzo per impugnare le autorizzazioni rilasciate è il ricorso al Tar».

«Finirà che i pareri delle Soprintendenze non verranno neanche rilasciati», spiega Canestrini, che lavora come architetto alla Soprintendenza di Caserta e Benevento. «Noi siamo sei architetti in tutto e dobbiamo controllare il territorio di due province. Non ce la facciamo a smaltire il lavoro che grava sulle nostre spalle. Se dovesse entrare in vigore il principio del silenzio-assenso, sarebbe una disfatta. Noi abbiamo competenza su Capua, Aversa, per esempio, dove il patrimonio è disseminato e spesso senza nessuna catalogazione. Arrivano richieste di vendita di beni demaniali che non contengono alcuna descrizione, solo i numeri delle particelle catastali. Dobbiamo ogni volta fare sopralluoghi su sopralluoghi, compiere indagini complesse, accertamenti sulla qualità storico-artistica del monumento, oppure sulle valenze paesaggistiche. E 120 giorni sono un termine improponibile nelle condizioni di organico in cui versiamo».

SI SA chi studia la svalutazione delle monete, le sue cause e i suoi rimedi. Ma chi studierà la svalutazione delle istituzioni? Sociologi o politologi, storici o giuristi? O tutti insieme? Certo, l’Italia di questi anni è un eccellente laboratorio d’indagine per chi voglia cimentarsi col tema; specialmente per chi voglia studiare come possano essere le istituzioni a svalutare se stesse, e utilizzando meccanismi istituzionali.

Un bel caso sono gli attacchi all’art. 9 della Costituzione: "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione". Il presidente Ciampi ha sottolineato, nel suo discorso del 13 novembre alla National Gallery di Washington, quanto sia importante leggere queste parole fra i principi fondamentali della Repubblica; e parlando il 5 maggio ai benemeriti della cultura aveva detto che «Forse l’articolo più originale della nostra Costituzione repubblicana è proprio quell’articolo 9 che, infatti, trova poche analogie nelle costituzioni di tutto il mondo. La Costituzione - continua Ciampi - ha espresso come principio giuridico quel che è scolpito nella coscienza d’ogni italiano. La stessa connessione tra i due commi dell’articolo 9 è un tratto peculiare: sviluppo, ricerca, cultura, patrimonio formano un tutto inscindibile. Anche la tutela, dunque, dev’essere concepita non in senso di passiva protezione, ma in senso attivo, e cioè in funzione della cultura dei cittadini, deve rendere questo patrimonio fruibile da tutti». Parole sorvegliatissime, che alludono alla sentenza della Corte Costituzionale (269/1995), che lega strettamente fra loro i due commi dell’articolo 9, e di conseguenza la tutela alla ricerca e alla fruizione. Perciò l’art. 9 è la bandiera delle battaglie di questi anni contro gli assalti al patrimonio culturale e al paesaggio, fino al recentissimo appello contro la scellerata proposta di totale depenalizzazione dei reati contro il paesaggio; perciò stanno sorgendo delle "Associazioni Articolo 9" (la prima a Napoli).

Di questi, alcuni aggiungono all’art. 9 "i diritti delle specie animali" (nr. 705, 2949), altri l’ecosistema del pianeta (nr. 3591), la flora e la fauna (nr. 3809), lo sviluppo sostenibile, la biodiversità e l’acqua (nr. 4181), la non brevettabilità della vita (nr. 4423).

La proposta più "leggera" (nr. 4307) aggiunge al paesaggio l’ambiente naturale; per un’altra proposta (nr.3666), il secondo comma dell’art. 9 dovrebbe così suonare: "Tutela il paesaggio, la dignità degli animali e il patrimonio storico e artistico della nazione". Ora, nessuno dubita che si debbano tutelare l’acqua o gli animali: il punto è se sia l’art. 9 della Costituzione il luogo giusto per dirlo. L’interpretazione sancita dalla Corte e dal capo dello Stato mostra ad abundantiam quanto sapientemente calibrato, e dunque delicato, sia l’impianto dell’art. 9, quanto importante sia il nesso fra i due commi per legare strettamente tutela, ricerca, fruizione. Ogni parola in più rischia d’alterare il senso dell’insieme. Il termine "tutela", che se riferito al patrimonio culturale e al paesaggio ha un significato ben preciso, in quanto rinvia alle apposite strutture dello Stato (le Soprintendenze), si diluisce e si sfigura se usato vagamente per una vasta serie di cose, le più varie. La densità davvero ammirevole dell’art. 9, la sua portata istituzionale ne risulterebbero diluite e svilite; molto più facile sarebbe attaccarne la granitica coerenza dopo averla aggredita insediando al suo interno oggetti estranei all’impianto originale. Anziché restare il baluardo di una concezione forte e severa della tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, l’art. 9 si trasformerebbe in un catalogo di pii desideri, di aspirazioni delle anime belle, di principi generali che non richiedono (come invece la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico) la costante azione di precise e dedicate strutture dello Stato. Insomma, l’art. 9 verrebbe svuotato e svalutato di colpo.

Ma queste proposte di riforma costituzionale, chiediamocelo, saranno forse il frutto di una benintenzionata ingenuità, e non di volontà svalutativa? Certo, nessuno può leggere nel cuore dei circa sessanta deputati che hanno firmato le varie proposte, ma qualche sospetto c’è. Svalutare e svuotare l’articolo 9, infatti, servirebbe prima di tutto a spostare ulteriormente verso le regioni l’asse della gestione del patrimonio culturale. Il nuovo titolo V della Costituzione ha introdotto una disfunzionale distinzione fra tutela e valorizzazione che è l’esatto contrario della best practice universalmente diffusa (tutela, fruizione, valorizzazione sono un continuum che non si può segmentare senza paralizzare l’intera macchina amministrativa e culturale). Quella distinzione (che non ha cittadinanza in alcun sistema giuridico fuori d’Italia) non nasce dal puro cielo del diritto, ma fu inventata per produrre meccanismi devolutivi, assegnando (art. 117) la tutela allo Stato, la valorizzazione alle regioni; inoltre, l’art. 118 prospetta confusamente forme di coordinamento Stato-regioni sulla tutela, e dunque il confine fra le competenze è tutt’altro che chiaro. Proprio per questo, l’art. 9 (che in quanto principio fondamentale della Carta è sovraordinato agli artt. 117 e 118) è fondamento e baluardo dell’azione di tutela dello Stato, della stessa esistenza delle sue strutture a ciò preposte, ministero e soprintendenze. Una volta che la dignità degli animali s’insediasse nel cuore dell’art. 9 come in alcune delle proposte ricordate sopra, si potrebbe argomentare che per "tutela" vi s’intende non la quotidiana azione di strutture dedicate della pubblica amministrazione, bensì una protezione generica e volontaristica.

Diluire l’art. 9 converrebbe anche a chi, come Tremonti, persegue il disegno di vendere parti significative del nostro patrimonio culturale. Anche in questo caso, contro lo spirito e la lettera dell’art. 9, che secondo un’altra sentenza della Corte Costituzionale (151/186), sancisce "la primarietà del valore estetico-culturale", che non può essere "subordinato ad altri valori, ivi compresi quelli economici", anzi dev’essere "capace d’influire profondamente sull’ordine economico-sociale". Sentenza richiamata da Ciampi nel suo discorso del 5 maggio, per ribadire che "la doverosa economicità della gestione dei beni culturali, la sua efficienza, non sono l’obiettivo della promozione della cultura, ma un mezzo utile per la loro conservazione e fruizione". Condoni, depenalizzazioni, alienazioni facili, cessioni di musei o monumenti a imprese private, insomma, sono contro la Costituzione, e lo saranno fino a quando la lettura dell’art. 9 sarà chiara e univoca, e fino a quando esso continuerà a essere (come nell’intenzione dei padri fondatori della Repubblica) non una generica dichiarazione di principio, ma la proiezione e la consacrazione, al massimo livello giuridico, di un dato di fatto, l’esistenza di strutture statali dedicate e di norme di tutela, quelle che i Costituenti leggevano nelle giustamente celebrate leggi Bottai del 1939. La primarietà dei valori culturali, dice la Costituzione, non è negoziabile: perciò spiace che Tremonti sia riuscito a imporre in Consiglio dei ministri l’aggiunta al nuovo codice dei beni culturali (e sia pure in via temporanea) del pessimo principio del silenzio-assenso, che non c’era in nessuna delle sue bozze precedenti, e contro il quale si sono chiaramente pronunciate le commissioni cultura del Senato e della Camera in sede di discussione del "codice Urbani". Questo colpo di mano, un marchiano errore tecnico e politico, ha una sola ratio: la primarietà dei valori economici su quelli culturali, e cioè il contrario di quanto dice la Costituzione.

La posta in gioco è altissima, perché i valori difesi dall’art. 9 sono quelli della nostra stessa identità culturale. Vale perciò la pena di constatare mestamente che, mentre s’intensifica l’assalto al patrimonio culturale da parte di chi lo vorrebbe vendere o privatizzare, i fautori d’un ruolo forte delle istituzioni pubbliche disperdono le loro energie in un disperante "fuoco amico" fra Stato e Regioni (alcune delle proposte di modifica dell’art. 9 vengono dalla sinistra). Nessuno nega che le regioni debbano avere un ruolo capitale (tanto per cominciare, nel gestire il patrimonio proprio e degli enti locali); ma perché dev’essere lo Stato il nemico da battere? Fra pochi giorni verrà pubblicata la redazione finale del nuovo codice dei beni culturali: anziché tirare da una parte o dall’altra una coperta troppo corta, chi ha a cuore la sorte del Paese dovrebbe promuovere una riflessione istituzionale sui compiti urgenti da affrontare, prima che le nostre campagne spariscano sotto il cemento, che i nostri musei chiudano e le nostre città vengano avvilite dal dilagare di mansarde. Ma questa riflessione dovrà avere un punto di partenza e uno solo, già indicato dal magistero del capo dello Stato e della Corte Costituzionale: l’articolo 9 della Costituzione della Repubblica.

PALERMO — Il Piano regolatore non le prevede, una sfilza di sentenze ne impongono l’abbattimento e la Cassazione pochi mesi fa ha offerto i picconi ( giudiziari) al Comune di Palermo per demolire le ville abusive di Pizzo Sella, la montagna che sovrasta la spiaggia di M ondello.

Un pendio offeso e sfregiato da 147 case e casermoni tirati su negli anni Ottanta per un totale di 193 mila metri cubi di cemento. A partire dalla reggia di Michele Greco, rimasta grezza, in cima, la più alta, arida ed arrogante, su quella che i palermitani chiamano la « collina del disonore » .

Conclusa una estenuante telenovela giudiziaria cominciata quando la Calcestruzzi di Raul Gardini rilevò questa maxi- speculazione dalle famiglie mafiose dei Greco e dei Buscemi, la Suprema Corte ha eliminato ogni alibi dilatorio per amministratori che dovrebbero fare piazza pulita di uno degli ecomostri più orrendi d’Italia procedendo a confisca e demolizioni. Ma la giunta di centrodestra guidata dall’azzurro Diego Cammarata sta andando in tilt. Paralizzata, incapace di procedere, dubbiosa. Pronta con gran parte delle forze politiche a cercare soluzioni alternative, ad approntare improbabili piani di recupero, a rinviare.

Come non è più disposto a fare l’unico assessore « tecnico » dell’amministrazione, l’avvocato Michele Costa, cinquantenne figlio di un procuratore della Repubblica ucciso dalla mafia, in passato vicino al Partito comunista, poi al Partito radicale.

Scelto da Cammarata come assessore alla Legalità e alla Trasparenza, Costa ripete che « La legge va rispettata. E le sentenze vanno applicate » . Ovvio. Ma allarmante per le 67 famiglie che si godono un panorama d’incanto da terrazze ricavate tra le ferite di una collina, per il resto, simile ad un cimitero con spettrali ossature di cemento piantate su solchi aridi.

Demolire o « abbellire » ? Abbattere o salvare comunque le villette abitate? Considerare tutti dei profittatori o concedere a tutti il bollo di « acquirenti in buona fede » ? Questo il dilemma segnato da minacce e proteste negli ultimi due mesi di contropiede culminati adesso in una crisi di rapporti col sindaco che oggi riceverà una brutta lettera da Costa, una sorta di ultimatum: « Sono venuti meno i patti di lealtà... » .

Le demolizioni ritardano. Ma siamo già alla minaccia di dimissioni di un assessore per caso, poco omogeneo al gruppo di comando di una città ufficiale trasformatasi per lui in un muro di gomma. Da settimane solo telefonate mute. Missive senza risposta. Relazioni senza seguito. E Costa scrive ricordando a Cammarata che Pizzo Sella « resta simbolo della prevaricazione mafiosa » , che « il protrarsi dell’inerzia dell’Amministrazione sarà politicamente inteso come il tentativo di vanificare una troppo lunga azione giudiziaria e sarà strumentalizzato per accusarti delle più nefande intenzioni o, nella migliore delle ipotesi, di esserti lasciato intimidire... » .

Sono parole contenute in una relazione considerata con sufficienza da gran parte della giunta e da una burocrazia più in sintonia con amministratori e consiglieri pronti a trovare una soluzione in grado di tutelare « gli acquirenti in buona fede » .

E’ l’ipotesi sbandierata dal comitato delle 67 famiglie arroccate sul poggio trasformato in un devastato condominio. Guardiani notte e giorno, una sbarra all’ingresso di un viale e, poi, come oasi nel disastro, ville con piscina, gazebo fioriti, vetrate su prati pettinati. Ed è proprio questo che chiede di salvare un sindacalista dell’Enel, Mimmo Amato, anch’egli considerato ormai per sentenza « ex » proprietario: « Qual è la nostra colpa? Avevo una casa in via Libertà. Venduta. Ho fatto un mutuo e la banca mi ha agevolato. Ho chiesto al notaio e mi ha dato via libera. Ho impegnato il mio stipendio per i debiti e abbiamo vissuto con quello di mia moglie. E adesso finisce tutto? Ma fu il sindaco Orlando a rinnovare le nostre licenze... » .

La sua voce echeggia con quelle di altri inquilini in assemblea con un deputato regionale che li difende più di tutti, Alberto Acierno, « Nuova Sicilia » : « Io ho i certificati di abitabilità firmati da Orlando » . Non casuale il riferimento al predecessore di Cammarata. Fu lui a mandare una ruspa e tante telecamere in collina nel 2000, quando i tigì annunciarono l’inizio delle demolizioni. Ma dopo la prima scena e il primo scheletro tutto si fermò. Con la soddisfazione delle 67 famiglie adesso contro Costa ed aggrappate al nuovo sindaco che in Tv invoca « equilibrio e buon senso » . Applaudito da chi rivendica il bollo di « terzo in buona fede » . Come tanti però non possono fare, stando alle scoperte dell’assessore inflessibile. Perché dopo i primi tornanti c’è pure la villa della signora Manno, moglie del relatore della commissione edilizia che avallò la speculazione e che secondo i giudici non pagò nemmeno i 20 milioni pattuiti con l’impresa mafiosa. E lì a due passi abita pure quell’ingegner Bini che fece da cerniera fra Gardini e le « famiglie » locali, per questo arrestato e condannato. Piccole grandi storie di una collina, specchio di una città.

VILLE ABUSIVE Un’immagine di Pizzo Sella a Palermo: sulla collina oggi ci sono 147 case

DEMOLIZIONI Il primo abbattimento di costruzioni abusive sulla collina di Pizzo Sella, nel 2000
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