Come già da tempo preannunciato, Legambiente ha presentato ricorso al TAR avverso il Regolamento Urbanistico di Portoferraio. È la prima volta nella sua storia che Legambiente Toscana ricorre contro uno strumento urbanistico ed è la prima volta che il TAR della Toscana dovrà valutare i ricorsi presentati da una pluralità di soggetti - associazioni, comitati di cittadini ed Enti Locali - contro il medesimo provvedimento amministrativo. Legambiente, di fronte ad un Piano privo di presupposti logici, si è limitata a focalizzare l'attenzione su quelle norme palesemente illegittime che contraddicono i principi dell'urbanistica e che fanno sorridere tutti coloro, che da piu' parti ci telefonano, per avere conferma di quanto è apparso sui mezzi di informazione. In sintesi il ricorso attiene all'insieme delle norme ed al loro contrasto con il Piano Strutturale ma è focalizzato in particolare:
1) per interventi diretti che interessano aree molto estese che potrebbero consentire di realizzare Superfici notevolmente maggiori rispetto a quanto previsto dal R.U. per ogni singola zona, non è stabilito il criterio con il quale si potranno rilasciare i permessi di costruzione, fino alla concorrenza massima stabilita;
2) gli articoli nei quali si fa riferimento alla cosiddetta "prima casa" perchè volti a creare situazioni di disparità di trattamento tra i vari proprietari dei terreni, in violazione del principio generale che attribuisce alle norme urbanistiche natura di atti normativi, aventi pari efficacia delle leggi, anche se di natura secondaria rispetto alle norme primarie, in quanto costituiscono un'ulteriore specificazione ed integrazione della legislazione che disciplina l'intera materia;
3) nelle zone dove è ammesso l'intervento diretto l'ampliamento delle abitazioni esistenti e le nuove costruzioni non possono essere riferite alla composizione dei nuclei familiari. La dimensione degli edifici, di qualsiasi tipo, non possono che essere riferite che al lotto di pertinenza, essendo il R.U. lo strumento che conforma il diritto di proprietà, quindi ad ogni terreno deve essere associato un potenziale di edificabilità ed una determinazione funzionale;
4) la norma che consente di demolire, ricostruite anche con traslazioni delle strutture accessorie per il raggiungimento della dimensione minima di cui al D.M. del 1975 è irrazionale, in quanto consente, di fatto, di trasformare le numerose baracche in legno, lamiera ecc, sparse sul territorio in appartamenti di mq. 28;
5) la sottozona Cimitero - Villaggio scolastico poichè la previsione è difforme dalle prescrizioni regionali, frutto di una carente analisi ed individuazione del concreto quadro conoscitivo, tesa a congestionare ulteriormente l'abitato Consumella - Padulella, dove già attualmente, anche nel periodo invernale, esistono gravi rischi per l'incolumità dei pedoni e degli automobilisti. La viabilità esistente, priva di marciapiedi e che non puo' essere ampliata per la presenza di numerosi edifici a filo strada, a cui deve necessariamente collegarsi la viabilità interna al lotto, non puo' sopportare un deciso incremento del traffico indotto dalle scuole ma soprattutto dalle residente. In ultimo ci permettiamo di rinnovare l'invito ai cittadini di non avvalersi delle norme oggetto dei ricorsi ed attendere le decisioni del TAR, facendo rilevare che un immobile realizzato o ampliato in base ad una norma annullata dal TAR diviene illegittimo con tutte le conseguenze che ne derivano. Ci prendiamo inoltre la libertà di dare un suggerimento agli amministratori di Portoferraio: non aggiungete danno al danno, sospendete il rilascio dei permessi di costruzione basati sulle norme oggetto dei ricorsi, potreste essere chiamati a rifondere personalmente i danni prodotti dal vostro comportamento.
Antonio Nicoletti, Direzione nazionale Legambiente, Coordinatore nazionale aree protette e territorio, Via Salaria,403 - 00199 Roma, Tel 06.86268354; Fax 06.86268397; Cell. 349.4597990
All’articolo 32, al comma 1, dopo le parole: "in conseguenza del condono" inserire le seguenti: "di cui al presente articolo";
sostituire le parole, ovunque ricorrano: "d.P.R.", "art.", "d.lgs", "mc", "G.U." rispettivamente con le seguenti: "decreto del Presidente della Repubblica", "articolo", "decreto legislativo", "metri cubi", "Gazzetta Ufficiale";
al comma 7, lettera c-bis), secondo periodo, dopo le parole: "è adottato" inserire le seguenti: "su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,";
al comma 7, sopprimere nella lettera c-bis) le parole: "Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche nei confronti degli altri organi tenuti all’adozione di strumenti urbanistici";
sostituire il comma 8 con il seguente:
"8. All’articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente comma: "2-bis. Nell’ipotesi di cui alla lettera c-bis) del comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati, la regione segnala al Prefetto gli enti inadempienti. Il prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere all’obbligo nel termine di quattro mesi. A tal fine gli enti locali possono attivare gli interventi, anche sostitutivi, previsti dallo Statuto secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza. Decorso infruttuosamente il termine di quattro mesi, il prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.";
al comma 9, secondo periodo, dopo le parole: "delle infrastrutture e dei trasporti", aggiungere le seguenti: "di concerto con i Ministri dell’Ambiente e della tutela del territorio e per i beni e le attività culturali";
al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: "sentita la Conferenza unificata" con le seguenti: "d’intesa con la Conferenza unificata";
al comma 9 dopo la frase: "sono individuati gli ambiti di rilevanza ed interesse nazionale oggetto di riqualificazione urbanistica, ambientale e culturale" inserire le seguenti parole: "attribuendo priorità alle aree oggetto di programmi di riqualificazione già approvati di cui al decreto Ministro lavori pubblici n 195 del’8 ottobre 1998 (P.R.U.S.T.) e di cui alla legge 15 maggio 1997 n. 127 articolo 17 comma 59 connesso con l’articolo 120 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n 267 (S.T.U.).";
al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "del presente articolo";
al comma 10, sostituire le parole: "sentita la Conferenza unificata" con le parole: "di intesa con la Conferenza unificata";
al comma 11, secondo periodo, sostituire l’espressione: "peri" con la parola: "per";
al comma 11, dopo le parole: "attività culturali", aggiungere le seguenti: "di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio";
al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: "sentita la Conferenza unificata" con le seguenti: "di intesa con la Conferenza unificata";
al comma 11, sostituire le parole da: "è assegnata alle regioni per l’esecuzione di interventi di ripristino e di riqualificazione paesaggistica delle aree tutelate, dopo aver individuato le aree comprese nel programma." con le seguenti: "è assegnata alla Soprintendenza per i beni architettonici e ambientali, per l’esecuzione di interventi di ripristino e riqualificazione paesaggistica, dopo avere individuato, d’intesa con le Regioni, le aree vincolate da ricomprendere nel programma";
al comma 12, primo periodo, sostituire le parole: "ai commi 55 e 56 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662," con le seguenti: "all’articolo 2, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all’articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 380," e dopo le parole "Fondo di rotazione" inserire le seguenti: ", denominato Fondo per le demolizioni delle opere abusive";
al comma 13, sostituire le parole: "di cui alla legge 21 giugno 1985, n. 298" con le seguenti: "di cui all’articolo 9, del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298";
al comma 14, dopo le parole "demanio statale" inserire le seguenti: "ad esclusione del demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonché dei terreni gravati da diritti di uso civico";
al comma 16, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Resta ferma la necessità di assicurare, anche mediante specifiche clausole degli atti di vendita o dei provvedimenti di riconoscimento del diritto al mantenimento dell’opera, il libero accesso al mare, con il conseguente diritto pubblico di passaggio";
al comma 19, dopo le parole: "Tabella B" inserire le seguenti: "allegata al presente decreto";
dopo il comma 19, inserire il seguente: "19-bis. Le opere eseguite da terzi su aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato per le quali è stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria da parte dell’ente locale competente, sono inalienabili per un periodo di cinque anni dalla data di perfezionamento delle procedure di vendita delle aree sulle quali insistono le opere medesime".
al comma 24, dopo le parole: "e dei trasporti" inserire le seguenti: "e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, il Ministro dei beni e delle attività culturali, sentita la Conferenza Stato-Regioni";
al comma 25 aggiungere alla fine le seguenti parole: ", a condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente i 3.000 mc.";
al comma 26, lettera a), dopo le parole: "comma 27" inserire le seguenti: "del presente articolo";
al comma 27, lettera f), primo periodo, dopo le parole: "del piano regionale di cui" sostituire la parola: "la" con la seguente: "al";
al comma 29, ultimo periodo, sostituire le parole: "articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni" con le seguenti: "articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445".
dal sito http://www.cittadinolex.kataweb.it/
È di poche settimane fa l´ennesimo attentato al paesaggio italiano, perpetrato con una buona dose di cinismo da alcuni parlamentari della maggioranza che hanno fatto approvare alla Camera un emendamento alla legge sull´ambiente nel quale, in barba alla Costituzione e alle leggi, si statuisce una totale depenalizzazione di qualsiasi reato contro il paesaggio. Il colpevole silenzio del ministro dell´Ambiente dice chi è uno degli attori cruciali del dramma; l´altro, e opposto, è il vibrante appello lanciato dal Fai e pubblicato a pagamento dai giornali con oltre cento firme che non riflettono questa o quella parte politica, ma il diritto dei cittadini a difendere natura e storia del patrimonio paesaggistico italiano. Un appello che, non a caso, si rifà all´art. 9 della Costituzione e a un´energica e lucida dichiarazione del presidente Ciampi, che invita gli italiani a «difendere questo straordinario patrimonio dall´aggressione degli egoismi, dalla speculazione, dall´abbandono». Ma perché una parte politica non teme di promuovere una tanto flagrante violazione delle norme, a costo di suscitare un´ondata di sdegno in tutta la società civile? Insomma, cui prodest?
Uno dei molti meriti del bel libro di Francesco Erbani (L´Italia maltrattata, Laterza, pagg. 200, euro 14), scritto prima di quest´ultima selvaggia aggressione al paesaggio e al diritto, è di offrire amplissimo materiale di riflessione per rispondere a questa domanda. Prendiamo l´immagine di copertina, le orride torri del villaggio Coppola (Caserta), costruite in spregio a ogni norma negli anni Settanta: esse sono state abbattute la scorsa estate, ma se quell´emendamento fosse passato in tempo sarebbero state condonate. Ecco dunque cui prodest, in questa e in altre situazioni: i Coppola, la camorra, i più forsennati distruttori del paesaggio in nome di una speculazione senza vergogna e senza limiti.
La città degli abusi: il Villaggio Coppola è una delle otto "storie" che Francesco Erbani, con scrupolosi reportages costruiti attraverso l´accurata ispezione dei luoghi e le interviste ai protagonisti, offre in questa desolante galleria degli orrori. Vi incontriamo la "nuova" Laviano (valle del Sele), ricostruita con enormi sperperi e pessima qualità urbanistica dopo il terremoto del 1980 ad opera di un perverso intreccio di interessi che ha distrutto in tutta l´area l´assetto storico del paesaggio, squarciando valli e montagne; ma anche le tristi villettopoli del Nordest, che invano tentano di nobilitarsi come "megalopoli padana", di fatto seppellendo la splendida campagna veneta sotto una valanga di cemento e distruggendo gli antichi modelli insediativi in favore di un modello di città "orizzontale" già ampiamente fallito altrove. Erbani analizza anche il tramonto di Bologna come città-modello, sotto il peso di un inquinamento ambientale crescente e di una incontrollata deregulation che cementifica nuove aree dichiarando di "riqualificarle"; racconta il fallimento del parco agricolo di Ciaculli (Palermo), che avrebbe dovuto ricreare uno straordinario paesaggio agrario, di fatto subito invaso da grappoli di case abusive. Altri capitoli sono dedicati all´inesorabile trasformazione di Venezia in "parco a tema" destinato non agli abitanti ma ai turisti, con il conseguente frazionamento di appartamenti e palazzi che sfigura (grazie a norme urbanistiche colpevolmente permissive) una tradizione architettonica fra le più nobili della terra; agli squallidi grattacieli per poveri che deturpano la Valle dei Templi di Agrigento, in uno sviluppo magmatico in cui è diventato difficile persino distinguere ciò che è abusivo da ciò che non lo è.
Il protagonista di queste vicende, che Erbani ripercorre con pari scrupolo documentario e impegno civile, è il cemento, che brutalmente cancella la storia e il paesaggio (presto davanti a un quadro, che so, di Cima da Conegliano crederemo di guardare scene da un altro pianeta). Ma il cemento ha complici e mandanti, e non solo la rete invincibile dei microinteressi, degli egoismi e delle furberie dei singoli; sono anche i condoni edilizi che invitano all´abusivismo e alla violazione delle norme; è il decrescere della coscienza civile e culturale, che per basse ragioni elettoralistiche induce amministrazioni di ogni segno politico ad accattivarsi le simpatie dei peggiori con norme furbescamente permissive; è l´indebolirsi delle strutture pubbliche di tutela, per crescenti carenze di personale e per uno spostamento (davvero inesorabile?) verso forme di controllo locali minate alla radice dalla caccia al voto di ogni singolo abusivo. Come questo sia stato possibile, lo racconta Erbani nella prima parte del libro, un´agile e intelligente storia della questione, anch´essa nutrita di esempi (per fortuna qualcuno anche positivo, come l´«addizione verde» di Ferrara, modello di lungimiranza urbanistica e amministrativa), e di un´imparziale distribuzione delle responsabilità, che ahinoi spettano a politici di ogni quartiere.
Questo processo apparentemente inarrestabile sta velocemente corrodendo non solo il nostro paesaggio e le nostre città, non solo il futuro dei nostri figli, ma la nostra memoria storica e culturale, la stessa nostra capacità di vedere e prevedere, di coalizzarci per prevenire e impedire lo scempio. Non è una degradazione cominciata ieri, e lo mostra bene un dimenticato e profetico racconto di Dino Buzzati (pubblicato sul Corriere della Sera del 5 giugno 1954), Una villa sull´Appia. Un´attrice di successo si reca sull´Appia antica col proprio produttore e un giovane archeologo, che cerca di illustrarle la bellezza del luogo. Con qualche successo, visto che l´attrice decide su due piedi di costruirsi una villa proprio lì, in mezzo ai ruderi romani, per quanto l´archeologo cerchi di spiegarle che non è possibile, «Ci sono le leggi, signorina». Ma il produttore (che è anche avvocato) la sa più lunga: «Se tu ci tieni, cara... io forse posso trovare il modo di...». E infatti sorge presto la sontuosa villa, l´attrice sguazza nella piscina, ospiti e feste impazzano. Ma per poco. Penseranno gli spiriti degli antichi romani a sfrattare l´attrice invadendo di notte la villa, mettendole addosso una sottile inquietudine, facendole sentire con la loro presenza la violenza del tempo, il soffio della morte. «Fuggi dunque, finché sei in tempo. Dà ordine di demolire tutto, non lasciare pietra su pietra, fa riempire di sassi la piscina, che tornino le erbacce, le lucertole, il silenzio, la gloria dell´antica solitudine. Credi che sia tutto uno scherzo? E allora perché non dormi più, immobile davanti allo specchio? Uno scherzo non è».
Dove non valgono le regole, sembra dire Buzzati, si ridestino le ombre degli avi nostri, balzino su dagli avelli, pensino loro a difendere la quiete delle proprie tombe, i sassi e le lucertole. Questa sconsolata conclusione può andar bene per un racconto. Nelle tensioni e nelle battaglie del presente (quelle che tanti cittadini combattono in Campania come nel Veneto, e il libro di Erbani lo mostra) dovrebbe valere un altro principio, il richiamo alle norme, la coalizione delle buone volontà. Ma quando proprio le leggi (condoni e depenalizzazioni) incoraggiano a violare le norme, la crescita della coscienza civile intorno a questi problemi diventa, è vero, più ardua, ma anche più necessaria. Per non chiudere gli occhi, per non farsi illusioni, per saper combattere contro l´indifferenza e il cinismo, la storia e le storie raccontate da Erbani, tanto documentate e ahimé tanto esemplari, sono alimento efficace.
Il «silenzio-assenso» è diventato Codice: l’articolo di legge che prevede che un bene di valore storico, artistico, culturale, possa essere venduto se in un certo termine di giorni (centoventi complessivi, dall’istruzione della pratica) la Sovrintendenza non appone su esso un vincolo motivato, quella norma che Tremonti aveva infilato all’articolo 27 del decretone allegato alla Finanziaria, e che era stata giudicata l’ennesimo, raccapricciante, «colpo di genio» di un ministro che pensa solo a fare cassa, ora è il principio che informa la tutela del nostro patrimonio artistico. Il Consiglio dei Ministri, venerdì, ha aggiunto il «silenzio-assenso» al corpus del nuovo Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici. La notizia è stata data ieri sera al Tg3 da Salvatore Settis, direttore della Normale di Pisa, autore prima di un allarmato pamphlet, diventato successivamente consigliere del ministro Urbani.
Perché affidarsi a una fonte, dunque, non ufficiale benché assolutamente autorevole? Perché, come scrivevamo ieri, il nuovo Codice è ancora per larghi aspetti un Ufo: il testo definitivo sarà reso pubblico solo dopo la firma del Presidente della Repubblica. Ma l’iter anomalo (in diciotto mesi la bozza non è stata mai sottoposta al Consiglio dei beni culturali, né a sindacati e associazioni di tutela, mentre un testo «definitivo» arrivò in dicembre alle Camere senza essere stato ancora discusso dalla Conferenza Stato-Regioni), e le infinite bozze diverse che intanto hanno circolato in modo ufficioso, rendevano plausibile che anche all’ultimo - lì in Consiglio dei ministri - si verificasse un colpo di scena. Dunque, ha vinto Tremonti. Dal ministero dell’Economia potrà arrivare la richiesta di vendere questo o quello, elenchi interi di pezzi del nostro patrimonio collettivo, e le già stremate Sovrintendenze dovranno «farcela» a produrre un parere articolato entro i centoventi giorni dall’inizio della pratica. Se non ce la faranno, il bene sarà in vendita.
Questo, in concreto. Mentre in principio è legge, anzi è scritto nei Dieci Comandamenti, che il tesoro del Bel Paese è un tesoro da Paperoni, è oro, sono soldi. Ma c’è stato un vero duello tra Tremonti e Urbani? Il Codice nasce dalla delega a legiferare che il Parlamento diede al governo a luglio 2002. Delega, in principio, assai più ristretta: si chiedeva di armonizzare il Testo unico per i Beni Culturali con la riforma federalista del Titolo V della Costituzione. Col passare dei mesi, la delega s’è ingrassata e ha preso piede la voglia di riscrivere da capo le norme in campo di tutela e valorizzazione dei beni culturali, storici, artistici e paesaggistici: insomma, la legge delega è diventata un «Codice». Il ministro dei Beni Culturali formalmente in carica, Giuliano Urbani, ne ha parlato più volte, intanto, come della sua «arma segreta» contro i disastri che intanto nel suo giardino, con Patrimonio s.p.a., con i condoni, con l’articolo 27 del decretone, andava combinando l’«altro» ministro, quello vero, Tremonti.
Il Codice è arrivato in dicembre alle Camere per un voto che, trattandosi di una legge-delega, era solo consultivo. In commissione, a Palazzo Madama, non solo la minoranza, ma anche la maggioranza, esprime forti critiche su quell’articolo 27 che Tremonti ha varato nel frattempo. Alla Camera la relazione di minoranza chiede l’abrogazione secca della norma Tremonti. Il relatore di maggioranza, Orsini (Forza Ialia) sceglie questa formulazione: «Per quanto riguarda la questione della verifica dell’interesse culturale dei beni soggetti a tutela, intende sottolineare ... che il testo del codice in esame appare sicuramente preferibile rispetto a quello dell’articolo 27 del decreto legge n. 269 del 2003». Così com’è, il Codice insomma, a parere della stessa maggioranza, è meno disastroso della norma Tremonti.
Il seguito, però, c’era da aspettarselo. Il 13 gennaio lì in Commissione infatti parla il ministro Urbani che, disarmante, ricorda che «le norme sul silenzio-assenso sono state introdotte per ragioni di carattere prevalentemente finanziario», che quindi, visto che Tremonti gli ha scippato i beni che sono la ragione sociale del suo ministero, «è in corso un confronto con il ministero dell’Economia» per vedere se l’abrogazione sia fattibile. Ma, aggiunge: «La stessa norma sul silenzio-assenso può svolgere, paradossalmente, un ruolo di rafforzamento dei livelli di tutela, costituendo uno stimolo per l’implementazione delle procedure di catalogazione e censimento dei beni culturali pubblici che costituisce una precondizione essenziale per garantirne la tutela». L’eloquio è petrolinesco, la sostanza è chiara: il ministro per i Beni culturali è pronto a farsi scrivere anche un pezzo cardine del «suo» Codice dal collega dell’Economia.
È ancora in parte un mistero il Codice Urbani che dovrebbe regolare la tutela del patrimonio artistico e paesaggistico italiano. Ma è un mistero che inquieta tutte le associazioni di salvaguardia, che stamattina alle 11, nella Sala Gialla del Senato, esporranno il loro punto di vista. È molto probabile che nelle ultime ore il testo licenziato dal Consiglio dei ministri del 16 gennaio stia ancora subendo dei ritocchi, prima di giungere alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
L´incertezza finale è la conclusione più naturale di un travaglio che accompagna questo testo dalla sua gestazione. Non si sa con sicurezza se sia stata o meno introdotta la norma, voluta dal ministro dell´Economia Giulio Tremonti, che prevede che entro 120 giorni una Soprintendenza dia parere favorevole o contrario alla vendita di un bene pubblico. Scaduti i 120 giorni il parere è acquisito come favorevole: è la norma - secondo gli ambientalisti, una tagliola - del silenzio-assenso. Ieri è circolata l´ipotesi che nel Codice compaia un riferimento alla legge Finanziaria (che quel silenzio-assenso già prevede) e che quindi questa norma potrebbe avere la durata solo di un anno, la durata della Finanziaria, dopodiché si tornerebbe al regime precedente, più rigoroso. Ma è solo un´ipotesi.
Il pericolo più imminente, secondo Italia Nostra, il Wwf, Legambiente, il Comitato per la Bellezza, l´Associazione Bianchi Bandinelli e l´Assotecnici, i gruppi che organizzano l´incontro di stamattina, resta quello corso dal paesaggio, finora tutelato dalla legge Galasso. È questo testo, a loro avviso, la prima vittima del Codice. La legge fu varata nel 1985, lo stesso anno del primo condono, del quale, in qualche modo, ha limitato i danni. Secondo Francesco Canestrini, consigliere nazionale di Italia Nostra, la legge Galasso ha prodotto due effetti fondamentali: ha imposto che le Regioni varassero i piani paesistici, fissando una scadenza e, nel caso in cui questa non fosse rispettata, stabilendo che lo Stato centrale, cioè le Soprintendenze, subentrassero a redigere i piani (è accaduto spessissimo: in Campania, per esempio); la legge Galasso ha poi vincolato automaticamente alcune categorie di beni: i greti dei fiumi e dei torrenti, le cime di colline e montagne, la linea di costa e altre zone ancora. Spiega Canestrini: «Il Codice Urbani prevede, stando alla bozza in circolazione, che una Regione può compilare il suo piano paesistico, ma senza scadenze. Inoltre, una volta redatto, il piano può anche far decadere quei vincoli imposti, come si dice, ope legis. È il completo stravolgimento della legge Galasso».
Ma c´è un altro punto preoccupante. Le Soprintendenze non avranno più il potere di annullare le autorizzazioni rilasciate da Regioni o Comuni nelle aree vincolate. Secondo Gaetano Benedetto, vicepresidente del Wwf, accadrà che il proprietario di un edificio o di un´area vincolata sottopone alla Regione o al Comune il progetto di una serie di opere da eseguire. Entro quaranta giorni la Regione o il Comune trasmettono l´autorizzazione alla Soprintendenza, che a sua volta ha trenta giorni per esprimere un parere. Finora il parere della Soprintendenza era vincolante, ma nell´ultima bozza del Codice questa condizione non c´è più, per cui è l´ente locale che in definitiva rilascia l´autorizzazione. «Non è più previsto il controllo di legittimità del Ministero e delle Soprintendenze», aggiunge Canestrini, «e l´unico mezzo per impugnare le autorizzazioni rilasciate è il ricorso al Tar».
«Finirà che i pareri delle Soprintendenze non verranno neanche rilasciati», spiega Canestrini, che lavora come architetto alla Soprintendenza di Caserta e Benevento. «Noi siamo sei architetti in tutto e dobbiamo controllare il territorio di due province. Non ce la facciamo a smaltire il lavoro che grava sulle nostre spalle. Se dovesse entrare in vigore il principio del silenzio-assenso, sarebbe una disfatta. Noi abbiamo competenza su Capua, Aversa, per esempio, dove il patrimonio è disseminato e spesso senza nessuna catalogazione. Arrivano richieste di vendita di beni demaniali che non contengono alcuna descrizione, solo i numeri delle particelle catastali. Dobbiamo ogni volta fare sopralluoghi su sopralluoghi, compiere indagini complesse, accertamenti sulla qualità storico-artistica del monumento, oppure sulle valenze paesaggistiche. E 120 giorni sono un termine improponibile nelle condizioni di organico in cui versiamo».
SI SA chi studia la svalutazione delle monete, le sue cause e i suoi rimedi. Ma chi studierà la svalutazione delle istituzioni? Sociologi o politologi, storici o giuristi? O tutti insieme? Certo, l’Italia di questi anni è un eccellente laboratorio d’indagine per chi voglia cimentarsi col tema; specialmente per chi voglia studiare come possano essere le istituzioni a svalutare se stesse, e utilizzando meccanismi istituzionali.
Un bel caso sono gli attacchi all’art. 9 della Costituzione: "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione". Il presidente Ciampi ha sottolineato, nel suo discorso del 13 novembre alla National Gallery di Washington, quanto sia importante leggere queste parole fra i principi fondamentali della Repubblica; e parlando il 5 maggio ai benemeriti della cultura aveva detto che «Forse l’articolo più originale della nostra Costituzione repubblicana è proprio quell’articolo 9 che, infatti, trova poche analogie nelle costituzioni di tutto il mondo. La Costituzione - continua Ciampi - ha espresso come principio giuridico quel che è scolpito nella coscienza d’ogni italiano. La stessa connessione tra i due commi dell’articolo 9 è un tratto peculiare: sviluppo, ricerca, cultura, patrimonio formano un tutto inscindibile. Anche la tutela, dunque, dev’essere concepita non in senso di passiva protezione, ma in senso attivo, e cioè in funzione della cultura dei cittadini, deve rendere questo patrimonio fruibile da tutti». Parole sorvegliatissime, che alludono alla sentenza della Corte Costituzionale (269/1995), che lega strettamente fra loro i due commi dell’articolo 9, e di conseguenza la tutela alla ricerca e alla fruizione. Perciò l’art. 9 è la bandiera delle battaglie di questi anni contro gli assalti al patrimonio culturale e al paesaggio, fino al recentissimo appello contro la scellerata proposta di totale depenalizzazione dei reati contro il paesaggio; perciò stanno sorgendo delle "Associazioni Articolo 9" (la prima a Napoli).
Di questi, alcuni aggiungono all’art. 9 "i diritti delle specie animali" (nr. 705, 2949), altri l’ecosistema del pianeta (nr. 3591), la flora e la fauna (nr. 3809), lo sviluppo sostenibile, la biodiversità e l’acqua (nr. 4181), la non brevettabilità della vita (nr. 4423).
La proposta più "leggera" (nr. 4307) aggiunge al paesaggio l’ambiente naturale; per un’altra proposta (nr.3666), il secondo comma dell’art. 9 dovrebbe così suonare: "Tutela il paesaggio, la dignità degli animali e il patrimonio storico e artistico della nazione". Ora, nessuno dubita che si debbano tutelare l’acqua o gli animali: il punto è se sia l’art. 9 della Costituzione il luogo giusto per dirlo. L’interpretazione sancita dalla Corte e dal capo dello Stato mostra ad abundantiam quanto sapientemente calibrato, e dunque delicato, sia l’impianto dell’art. 9, quanto importante sia il nesso fra i due commi per legare strettamente tutela, ricerca, fruizione. Ogni parola in più rischia d’alterare il senso dell’insieme. Il termine "tutela", che se riferito al patrimonio culturale e al paesaggio ha un significato ben preciso, in quanto rinvia alle apposite strutture dello Stato (le Soprintendenze), si diluisce e si sfigura se usato vagamente per una vasta serie di cose, le più varie. La densità davvero ammirevole dell’art. 9, la sua portata istituzionale ne risulterebbero diluite e svilite; molto più facile sarebbe attaccarne la granitica coerenza dopo averla aggredita insediando al suo interno oggetti estranei all’impianto originale. Anziché restare il baluardo di una concezione forte e severa della tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, l’art. 9 si trasformerebbe in un catalogo di pii desideri, di aspirazioni delle anime belle, di principi generali che non richiedono (come invece la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico) la costante azione di precise e dedicate strutture dello Stato. Insomma, l’art. 9 verrebbe svuotato e svalutato di colpo.
Ma queste proposte di riforma costituzionale, chiediamocelo, saranno forse il frutto di una benintenzionata ingenuità, e non di volontà svalutativa? Certo, nessuno può leggere nel cuore dei circa sessanta deputati che hanno firmato le varie proposte, ma qualche sospetto c’è. Svalutare e svuotare l’articolo 9, infatti, servirebbe prima di tutto a spostare ulteriormente verso le regioni l’asse della gestione del patrimonio culturale. Il nuovo titolo V della Costituzione ha introdotto una disfunzionale distinzione fra tutela e valorizzazione che è l’esatto contrario della best practice universalmente diffusa (tutela, fruizione, valorizzazione sono un continuum che non si può segmentare senza paralizzare l’intera macchina amministrativa e culturale). Quella distinzione (che non ha cittadinanza in alcun sistema giuridico fuori d’Italia) non nasce dal puro cielo del diritto, ma fu inventata per produrre meccanismi devolutivi, assegnando (art. 117) la tutela allo Stato, la valorizzazione alle regioni; inoltre, l’art. 118 prospetta confusamente forme di coordinamento Stato-regioni sulla tutela, e dunque il confine fra le competenze è tutt’altro che chiaro. Proprio per questo, l’art. 9 (che in quanto principio fondamentale della Carta è sovraordinato agli artt. 117 e 118) è fondamento e baluardo dell’azione di tutela dello Stato, della stessa esistenza delle sue strutture a ciò preposte, ministero e soprintendenze. Una volta che la dignità degli animali s’insediasse nel cuore dell’art. 9 come in alcune delle proposte ricordate sopra, si potrebbe argomentare che per "tutela" vi s’intende non la quotidiana azione di strutture dedicate della pubblica amministrazione, bensì una protezione generica e volontaristica.
Diluire l’art. 9 converrebbe anche a chi, come Tremonti, persegue il disegno di vendere parti significative del nostro patrimonio culturale. Anche in questo caso, contro lo spirito e la lettera dell’art. 9, che secondo un’altra sentenza della Corte Costituzionale (151/186), sancisce "la primarietà del valore estetico-culturale", che non può essere "subordinato ad altri valori, ivi compresi quelli economici", anzi dev’essere "capace d’influire profondamente sull’ordine economico-sociale". Sentenza richiamata da Ciampi nel suo discorso del 5 maggio, per ribadire che "la doverosa economicità della gestione dei beni culturali, la sua efficienza, non sono l’obiettivo della promozione della cultura, ma un mezzo utile per la loro conservazione e fruizione". Condoni, depenalizzazioni, alienazioni facili, cessioni di musei o monumenti a imprese private, insomma, sono contro la Costituzione, e lo saranno fino a quando la lettura dell’art. 9 sarà chiara e univoca, e fino a quando esso continuerà a essere (come nell’intenzione dei padri fondatori della Repubblica) non una generica dichiarazione di principio, ma la proiezione e la consacrazione, al massimo livello giuridico, di un dato di fatto, l’esistenza di strutture statali dedicate e di norme di tutela, quelle che i Costituenti leggevano nelle giustamente celebrate leggi Bottai del 1939. La primarietà dei valori culturali, dice la Costituzione, non è negoziabile: perciò spiace che Tremonti sia riuscito a imporre in Consiglio dei ministri l’aggiunta al nuovo codice dei beni culturali (e sia pure in via temporanea) del pessimo principio del silenzio-assenso, che non c’era in nessuna delle sue bozze precedenti, e contro il quale si sono chiaramente pronunciate le commissioni cultura del Senato e della Camera in sede di discussione del "codice Urbani". Questo colpo di mano, un marchiano errore tecnico e politico, ha una sola ratio: la primarietà dei valori economici su quelli culturali, e cioè il contrario di quanto dice la Costituzione.
La posta in gioco è altissima, perché i valori difesi dall’art. 9 sono quelli della nostra stessa identità culturale. Vale perciò la pena di constatare mestamente che, mentre s’intensifica l’assalto al patrimonio culturale da parte di chi lo vorrebbe vendere o privatizzare, i fautori d’un ruolo forte delle istituzioni pubbliche disperdono le loro energie in un disperante "fuoco amico" fra Stato e Regioni (alcune delle proposte di modifica dell’art. 9 vengono dalla sinistra). Nessuno nega che le regioni debbano avere un ruolo capitale (tanto per cominciare, nel gestire il patrimonio proprio e degli enti locali); ma perché dev’essere lo Stato il nemico da battere? Fra pochi giorni verrà pubblicata la redazione finale del nuovo codice dei beni culturali: anziché tirare da una parte o dall’altra una coperta troppo corta, chi ha a cuore la sorte del Paese dovrebbe promuovere una riflessione istituzionale sui compiti urgenti da affrontare, prima che le nostre campagne spariscano sotto il cemento, che i nostri musei chiudano e le nostre città vengano avvilite dal dilagare di mansarde. Ma questa riflessione dovrà avere un punto di partenza e uno solo, già indicato dal magistero del capo dello Stato e della Corte Costituzionale: l’articolo 9 della Costituzione della Repubblica.
PALERMO — Il Piano regolatore non le prevede, una sfilza di sentenze ne impongono l’abbattimento e la Cassazione pochi mesi fa ha offerto i picconi ( giudiziari) al Comune di Palermo per demolire le ville abusive di Pizzo Sella, la montagna che sovrasta la spiaggia di M ondello.
Un pendio offeso e sfregiato da 147 case e casermoni tirati su negli anni Ottanta per un totale di 193 mila metri cubi di cemento. A partire dalla reggia di Michele Greco, rimasta grezza, in cima, la più alta, arida ed arrogante, su quella che i palermitani chiamano la « collina del disonore » .
Conclusa una estenuante telenovela giudiziaria cominciata quando la Calcestruzzi di Raul Gardini rilevò questa maxi- speculazione dalle famiglie mafiose dei Greco e dei Buscemi, la Suprema Corte ha eliminato ogni alibi dilatorio per amministratori che dovrebbero fare piazza pulita di uno degli ecomostri più orrendi d’Italia procedendo a confisca e demolizioni. Ma la giunta di centrodestra guidata dall’azzurro Diego Cammarata sta andando in tilt. Paralizzata, incapace di procedere, dubbiosa. Pronta con gran parte delle forze politiche a cercare soluzioni alternative, ad approntare improbabili piani di recupero, a rinviare.
Come non è più disposto a fare l’unico assessore « tecnico » dell’amministrazione, l’avvocato Michele Costa, cinquantenne figlio di un procuratore della Repubblica ucciso dalla mafia, in passato vicino al Partito comunista, poi al Partito radicale.
Scelto da Cammarata come assessore alla Legalità e alla Trasparenza, Costa ripete che « La legge va rispettata. E le sentenze vanno applicate » . Ovvio. Ma allarmante per le 67 famiglie che si godono un panorama d’incanto da terrazze ricavate tra le ferite di una collina, per il resto, simile ad un cimitero con spettrali ossature di cemento piantate su solchi aridi.
Demolire o « abbellire » ? Abbattere o salvare comunque le villette abitate? Considerare tutti dei profittatori o concedere a tutti il bollo di « acquirenti in buona fede » ? Questo il dilemma segnato da minacce e proteste negli ultimi due mesi di contropiede culminati adesso in una crisi di rapporti col sindaco che oggi riceverà una brutta lettera da Costa, una sorta di ultimatum: « Sono venuti meno i patti di lealtà... » .
Le demolizioni ritardano. Ma siamo già alla minaccia di dimissioni di un assessore per caso, poco omogeneo al gruppo di comando di una città ufficiale trasformatasi per lui in un muro di gomma. Da settimane solo telefonate mute. Missive senza risposta. Relazioni senza seguito. E Costa scrive ricordando a Cammarata che Pizzo Sella « resta simbolo della prevaricazione mafiosa » , che « il protrarsi dell’inerzia dell’Amministrazione sarà politicamente inteso come il tentativo di vanificare una troppo lunga azione giudiziaria e sarà strumentalizzato per accusarti delle più nefande intenzioni o, nella migliore delle ipotesi, di esserti lasciato intimidire... » .
Sono parole contenute in una relazione considerata con sufficienza da gran parte della giunta e da una burocrazia più in sintonia con amministratori e consiglieri pronti a trovare una soluzione in grado di tutelare « gli acquirenti in buona fede » .
E’ l’ipotesi sbandierata dal comitato delle 67 famiglie arroccate sul poggio trasformato in un devastato condominio. Guardiani notte e giorno, una sbarra all’ingresso di un viale e, poi, come oasi nel disastro, ville con piscina, gazebo fioriti, vetrate su prati pettinati. Ed è proprio questo che chiede di salvare un sindacalista dell’Enel, Mimmo Amato, anch’egli considerato ormai per sentenza « ex » proprietario: « Qual è la nostra colpa? Avevo una casa in via Libertà. Venduta. Ho fatto un mutuo e la banca mi ha agevolato. Ho chiesto al notaio e mi ha dato via libera. Ho impegnato il mio stipendio per i debiti e abbiamo vissuto con quello di mia moglie. E adesso finisce tutto? Ma fu il sindaco Orlando a rinnovare le nostre licenze... » .
La sua voce echeggia con quelle di altri inquilini in assemblea con un deputato regionale che li difende più di tutti, Alberto Acierno, « Nuova Sicilia » : « Io ho i certificati di abitabilità firmati da Orlando » . Non casuale il riferimento al predecessore di Cammarata. Fu lui a mandare una ruspa e tante telecamere in collina nel 2000, quando i tigì annunciarono l’inizio delle demolizioni. Ma dopo la prima scena e il primo scheletro tutto si fermò. Con la soddisfazione delle 67 famiglie adesso contro Costa ed aggrappate al nuovo sindaco che in Tv invoca « equilibrio e buon senso » . Applaudito da chi rivendica il bollo di « terzo in buona fede » . Come tanti però non possono fare, stando alle scoperte dell’assessore inflessibile. Perché dopo i primi tornanti c’è pure la villa della signora Manno, moglie del relatore della commissione edilizia che avallò la speculazione e che secondo i giudici non pagò nemmeno i 20 milioni pattuiti con l’impresa mafiosa. E lì a due passi abita pure quell’ingegner Bini che fece da cerniera fra Gardini e le « famiglie » locali, per questo arrestato e condannato. Piccole grandi storie di una collina, specchio di una città.
| VILLE ABUSIVE Un’immagine di Pizzo Sella a Palermo: sulla collina oggi ci sono 147 case |
| DEMOLIZIONI Il primo abbattimento di costruzioni abusive sulla collina di Pizzo Sella, nel 2000 |
Condono edilizio. Il WWF : “La legge regionale è già fin troppo permissiva. Inconcepibile allentarne ancora le maglie”.
Ferma opposizione contro i tentativi di allargare le possibilità di condono edilizio in Friuli Venezia Giulia, viene espressa dal WWF.
| WWF |
“Già la legge regionale 22 del 2003 – osserva Dario Predonzan, responsabile territorio del WWF regionale – contiene una serie di cedimenti, rispetto al conclamato rifiuto del condono edilizio. E’ stata ammessa infatti la possibilità di “recuperare” le domande di sanatoria, presentate in base alle leggi statali sul condono del 1985 e 1994, con l’obbligo altresì di rilasciare per quelle opere abusive i certificati di abitabilità ed agibilità anche in deroga alle disposizioni di legge.”
“Inoltre, è diventato possibile condonare i cosiddetti “piccoli abusi” (legnaie, garages, muretti, ecc.), se conformi o “non contrastanti” con i piani regolatori.”
“In realtà, quindi, un’ulteriore mini-sanatoria pure in Friuli Venezia Giulia è stata concessa e non va dimenticato che anche i “piccoli abusi” possono comportare effetti negativi sul territorio ed il paesaggio.”
“Ora però – continua Predonzan - alcuni consiglieri di maggioranza (Margherita) propongono un ulteriore cedimento, chiedendo di ammettere la sanatoria anche per immobili fino a 150 metri cubi di volume. Il che dimostra quanto sia pericoloso incamminarsi sulla strada del permissivismo nei confronti delle violazioni della legalità. Strada scivolosa, perchè una volta intrapresa, non si sa fin dove può condurre. Non a caso, infatti, questa proposta viene sostenuta a gran voce dai consiglieri di Forza Italia (partito che ha imposto l’approvazione dell’infame legge sul condono edilizio a livello nazionale).”
“Il colmo della sfrontatezza – conclude Predonzan – viene raggiunto dai forzisti sostenendo che l’obiettivo è quello di sanare abusi commessi “per stato di necessità”, in una Regione “dove non esiste la cultura dell’abusivismo”. E’ senz’altro vero che il Friuli Venezia Giulia, insieme ad altre Regioni del Nord Italia, ha fatto registrare un numero di abusi edilizi proporzionalmente assai minore rispetto ad altre realtà del Centro-Sud, ma non c’è dubbio che l’allargamento delle maglie ed il cedimento ai presunti “abusi di necessità”, rappresentano il modo migliore per far sì che l’abusivismo metta solide radici anche da noi.”
“La cosiddetta “cultura dell’abusivismo” non è infatti altro che abitudine diffusa all’illegalità (di cui anche in Friuli Venezia Giulia non mancano purtroppo gli esempi, specie in campo ambientale) e va contrastata con fermezza dalle istituzioni pubbliche, a difesa della maggioranza dei cittadini che rispettano le leggi.”
La baia di Sistiana, stupendo tratto di costa in Provincia di Trieste (Comune di Duino-Aurisina) è minacciata da un progetto di “valorizzazione turistica” che la trasformerebbe in una sorta di “Disneyland dei poveri”. Il progetto prevede infatti la realizzazione di un finto villaggio “istro-veneto, di una darsena artificiale, di un’area ludico-ricreativa corredata di cascate artificiali, giochi d’acqua ed altre “attrazioni”.A questo si aggiunge un albergo di otto piani reso “invisibile” da una mascheratura vegetale, un mega-parcheggio da 2.000 posti auto – esteso su 14 ettari – sull’altopiano a monte della baia e collegato a questa da una funicolare scavata nella roccia.
Il tutto con pesanti costi ambientali: distruzione di vaste aree boscate, rilevanti escavazioni (circa 1 milione di metri cubi) con rischio di distruggere grotte di pregio e di danneggiare il complesso regime idrico sotterraneo (in un’area di risorgenze carsiche), intrusione – con disboscamenti ed escavazioni – anche all’interno di un Sito di Importanza Comunitaria.
Inoltre l’area verrebbe quasi interamente privatizzata, di fatto escludendone i fruitori abituali (bagnanti provenienti da buona parte del Friuli Venezia Giulia e non solo) e precostituendo le condizioni perchè l’intervento “turistico” si trasformi ben presto in una mera speculazione immobiliare di prime e seconde case.
Il WWF è molto critico nei confronti della Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia, che ha fatto favorito la realizzazione del progetto, forzando sulla procedura di Valutazione di Impatto ambientale, pur in presenza di gravi carenze negli approfondimenti di molti aspetti decisivi (l’impatto delle opere sull’idrologia sotterranea, la mancata valutazione di alternative, la mancanza di un’adeguata analisi sul senso economico dell’intera operazione), segnalate anche dalle osservazioni di WWF, Italia Nostra e Legambiente.
La Regione si appresta inoltre a svendere (ad un prezzo pari ad 1/10 del valore corrente di mercato) un’ex cava di proprietà regionale – compresa nell’ambito di intervento – alla società proponente del progetto. Anche la locale Soprintendenza ha espresso parere negativo, in sostanza coincidente con quanto segnalato da anni dagli ambientalisti.
Il Comune di Duino-Aurisina, in una sostanziale convergenza di quasi tutte le forze politiche di maggioranza (centro-destra) ed opposizione (centro-sinistra), ha manifestato ripetutamente l’intenzione di approvare gli strumenti urbanistici funzionali alla realizzazione del progetto, senza alcuna modifica sostanziale di quanto proposto dalla società privata. Considerata la grande bellezza dei luoghi, che già videro nel 1989 la mobilitazione, allora vincente, di molte personalità del mondo della cultura e dell’ambientalismo italiano, contro un analogo progetto firmato da Renzo Piano e fortemente sostenuto in sede locale.
Le associazioni chiedono al Comune di Duino-Aurisina di modificare gli strumenti urbanistici relativi alla Baia di Sistiana al fine di tutelarne i valori irrinunciabili, e agli organi competenti dello Stato e della Regione, affinché intervengano per garantire la tutela dei beni protetti dalla Costituzione come il paesaggio e l'ambiente.
Aprile 2003
A giorni si riunisce la commissione consiliare in vista dell’approvazione del piano «Portofinto». E’ questo il nomignolo, evocativo quanto basta, che gli oppositori al progetto per la Baia di Sistiana hanno affibbiato all'intervento turistico.
La definizione si deve in realtà a Edoardo Salzano, (il progettista del piano regolatore in vigore a Duino Aurisina), che nel suo sito Internet (www.eddyburg.it, molto noto tra gli addetti ai lavori) così definisce il progetto per la Baia.
Gli ambientalisti non ci hanno messo molto a mutuare dal noto urbanista quella che appare loro essere una «felice sintesi», in grado di riassumere - sempre a loro parere - tutta la differenza tra un sito fortunato come Portofino, e il progetto di recupero turistico della Baia, ancora secondo gli ambientalisti troppo «finto», troppo artificiale, appunto, per essere concretizzato.
E mentre sono attese a giorni, a Duino Aurisina, le riunioni della commissione consiliare che dovrebbero risultare preliminari all'approvazione del piano particolareggiato stesso, la locale sezione del Wwf ha messo in campo tutte le proprie forze «mediatiche», al fine di portare l'argomento alla ribalta nazionale, tentando così di arginare l'iniziativa del Consiglio comunale tesa ad approvare il progetto entro breve tempo.
La protesta del Wwf è partita ieri mattina via Internet, subito ripresa dai notiziari ambiente delle principali agenzie di stampa nazionali: sul sito nazionale del Wwf, www.wwf.it, è stato pubblicato un inserto, un vero e proprio dossier che ripercorre da un lato l'iter tecnico che ha portato alla realizzazione del piano particolareggiato, dall'altro le motivazioni, già note a livello locale, che, secondo il Wwf, Legambiente e Italia Nostra, porterebbero a bocciare l'attuale progetto, giunto fino all'adozione e ora tecnicamente quasi pronto ad essere definitivamente approvato.
Le critiche degli ambientalisti sono già conosciute a livello locale, ma ampiamente riassunte sul web: si fondano «sulla perdita di una rilevante porzione di natura, sulla previsione di un maxi-posteggio a spese di un'area di boscaglia carsica, sulla mancata salvaguardia delle grotte di pregio, sulla distruzione di parte di un Sic, sito di interesse comunitario».
Fin qui l'aspetto ambientale, condito poi dalla critica relativa alla progettazione: secondo gli ambientalisti, infatti, alla base del progetto ideato dall'architetto Francesco Luparelli vi è il criterio del «falso programmatico, architettonico e naturalistico: finto villaggio istro-veneto, finti laghetti, albergo mascherato», giusto per rimarcare il concetto di «Portofinto».
Estremamente categoricaa e pesante, infine, la sintesi critica del progetto, definito come «sfruttamento intensivo della proprietà privata in un intervento di tipo condominiale travestito da intervento turistico».
Gli ambientalisti, insomma, non sono andati leggeri: dopo aver chiesto modifiche alla proprietà (alcune delle quali sono state attuate), dopo aver criticato la valutazione di impatto ambientale, e dopo essersi rivolti al Comune con una serie di osservazioni e opposizioni, ora passano alla sfida finale, coinvolgendo i mass media e utilizzando Internet per raggiungere tutti gli ambientalisti: una strategia che lascia pensare a una questione non ancora chiusa, mentre il Comune di Duino Aurisina si appresta all'atto finale di approvazione.
Francesca Capodanno
Sintesi della conferenza stampa di venerdì 20/6/2003
| Un’immagine del Carso in autunno: pietra grigia e sommaco rosso. |
Rischia di avere effetti devastanti, per il territorio ed il paesaggio del Carso, la variante "agricola" al piano regolatore di Duino-Aurisina.
La denuncia viene dalle principali associazioni ambientaliste triestine, WWF, Italia Nostra e Legambiente, che oggi hanno illustrato in una conferenza stampa le osservazioni presentate sulla variante n. 22 allo strumento urbanistico comunale.
Con il pretesto di favorire l'agricoltura, rilevano le associazioni, la variante apre in realtà all'edificazione praticamente ogni area classificata "agricola" sul territorio comunale.
Si prevede infatti di diminuire drasticamente la superficie minima di territorio coltivato che da' diritto ad edificare. Verrebbero inoltre concessi ad ogni agricoltore consistenti ampliamenti delle strutture produttive esistenti, fino ad un limite fissato, che però potrebbe facilmente essere superato in base ad una semplice relazione agronomica. Verrebbero concesse anche nuove edificazioni anche residenziali non soltanto per gli agricoltori, ma anche per i parenti di primo grado.
Agli agricoltori "non a titolo principale", cioè in pratica a chiunque, verrebbe consentito edificare 150 metri cubi (destinati a qualsivoglia uso) in qualsiasi punto di qualsiasi zona agricola.
Si ammetterebbe anche la proliferazione dei "capanni per attrezzi" e la costruzione di serre di grandi dimensioni (fino a 7 metri di altezza).
Ancora : la variante 22 ammette la possibilità di modificare le destinazioni d'uso di qualsiasi edificio nelle zone agricole (da produttivo a residenziale e viceversa !).
Non basta : verrebbero cancellate tutte le norme - presenti nell'attuale piano regolatore - finalizzate alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, definite "non pertinenti con uno strumento urbanistico" in quanto già previste da altre normative (che però in realtà non esistono, oppure necessitano di essere precisate).
Grave pericolo corre inoltre la landa carsica - la cui esistenza è legata al pascolo - per la quale si ammette il ripristino di pratiche agricole tradizionali, senza limitazioni di sorta.
La conclusione degli ambientalisti è drastica. "Oggi, con la variante 18 attualmente vigente, Duino-Aurisina dispone di uno strumento urbanistico di forte tutela del paesaggio carsico ma anche della "vera" attività agricola. Se venisse approvata, invece, la variante 22, si spalancherebbero le porte alla "villettizzazione" del territorio, alla sua banalizzazione paesaggistica ed al degrado naturalistico.
Un altro effetto prevedibile della variante "agricola" sarebbe poi quello di innalzare a dismisura i prezzi correnti dei terreni. "Una volta rese edificabili anche le aree agricole - osservano le associazioni - è evidente che il loro costo salirebbe di molto rispetto ad oggi, con evidenti danni per i "veri" agricoltori, che dovessero trovarsi nella necessità di acquistare terra per ampliare le proprie aziende."
WWF, Italia Nostra e Legambiente si appellano perciò al Consiglio comunale di Duino-Aurisina, affinchè vengano ripristinate le norme della variante 18. La variante 22 è stata infatti soltanto adottata lo scorso dicembre, ma dev'essere ancora discussa per l'eventuale approvazione definitiva. Le associazioni si attiveranno affinchè anche altri enti ed uffici intervengano sul Comune di Duino-Aurisina nello stesso senso.
"Va ad ogni costo impedito - concludono gli ambientalisti - che vada a compimento il tentativo di "far fuori" l'attuale piano regolatore di Duino-Aurisina, tentativo già chiaramente avviato con la Variante 21 per la Baia di Sistiana.
In merito alla variante n. 22 al PRGC, adottata dal Consiglio comunale in data 18/12/2002 con delibera n. 59 del Consiglio comunale, le scriventi associazioni formulano le seguenti osservazioni.
La variante n. 22 in oggetto, la cosiddetta variante agricola, si configura in realtà come una variante “edilizia” che tenta di bypassare i vincoli di tutela delle zone in questione, stabiliti con la vigente variante generale n. 18 al PRGC.
Aspetti, questi, particolarmente importanti: qui non si tratta infatti della pianura padana, ma di zone di delicatissimo equilibrio ambientale, di grande, se non eccezionale pregio naturalistico e paesaggistico e in cui l’agricoltura può essere uno dei modi di conservazione degli ecosistemi naturalistici.
La variante, nel suo insieme, smentisce e contraddice se stessa.
Infatti nei primi due elaborati, A1, (Valutazione delle dinamiche del settore agricolo) e A2 (Analisi delle economie aziendali in atto), ci si sofferma sul binomio “agricoltura - ambiente”…”quale risposta alla accresciuta coscienza ambientalista presente nella nostra società”(A1, pag. 4).
Si individuano , secondo il PSR regionale, i cardini “dell’ossatura portante dell’agricoltura” in “Sostegno alle competitività delle imprese” , “sviluppo del territorio rurale”, “salvaguardia e valorizzazione delle risorse ambientali”; si insiste sulla “sinergia fra agricoltura e ambiente”.
Belle parole, con cui si ammanta di ambientalismo una serie di modifiche normative che vanno in ben altra direzione.
In realtà nella parte normativa della variante (elaborato A3) si eliminano le norme di tutela, richiamandosi al altre norme regionali, si glissa sui vincoli delle recinzioni e delle tipologie facendo riferimento ad un regolamento edilizio non ancora approvato, o a una redigenda relazione agronomica, si considera urbanistico solo l’aspetto edilizio, si fanno concessioni che rischiano di snaturare tutto l’assetto del territorio che la variante 18 era riuscita a conservare. Sul rapporto agricoltura - paesaggio, ci si limita a dire che, poiché si tratta di un’attività estremamente stabile legata alla proprietà esistente “non ci sono da temere stravolgimenti ambientali per effetto dello sviluppo del settore agricolo” (allegato 3, pag.1).Tutto qua.
Ora, che significa sviluppo (magica parola che tutto consente di questi tempi) del settore agricolo?
Incentivi, finanziamenti, ricorso a tal fine ad altri enti come la Regione?
No, sviluppo, tanto per cambiare, anche in questo caso significa nuova edilizia
Appare infatti significativo degli interessi deviati rispetto al tema dell’agricoltura, il ripetersi nel testo della variante n. 22 della dicitura “aspetti non strettamente urbanistici”, portata a giustificazione di ogni “eliminazione” dal PRGC di norme tendenti alla salvaguardia naturalistica, ambientale e paesaggistica, o meglio di ogni introduzione di evidenti lassismi a proposito delle possibilità costruttive e di varia trasformabilità per le “aree verdi” del territorio comunale. Programmaticamente, la variante propone l’eliminazione di tutti gli “ aspetti non prettamente urbanistici e normati da leggi specifiche” e dei “ divieti di comportamenti non rilevanti sotto l’aspetto urbanistico” (allegato 3, pag.2)
Ma chi ha detto che il PRGC non deve occuparsi dell’intera gamma degli interventi di trasformabilità, limitando gli “aspetti strettamente urbanistici” a quelli inerenti la pura costruibilità?
Certamente non lo dice la L. R. 52/91; dato che per sua stessa definizione riguarda la “pianificazione territoriale ed urbanistica” complessivamente intesa e che, come già sopra riportato , intende il PRGC quale strumento che “ considera la totalita' del territorio comunale”, e che “ deve contenere: la definizione degli interventi per la tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, agricole, paesistiche e storiche”.
E chi ha poi detto che il PRGC non debba comprendere “aspetti normati da leggi specifiche”, ossia da singole discipline di settore? Il fatto di riprendere e riportare tali norme, offrendo il quadro completo della legislazione vigente per un determinato territorio, nella loro totalità e indipendentemente dai soggetti che li hanno promulgati, non è forse un servizio offerto ai cittadini, in termini di chiarezza, comprensibilità, trasparenza dei provvedimenti complessivamente in essere per quel medesimo territorio? E ciò non va forse a garanzia della sua effettiva tutela e valorizzazione, nonché di una reale efficacia delle stesse norme del PRGC?
A ciò dobbiamo aggiungere che le norme sovraordinate possono cambiare, e quindi può accadere, com’è accaduto in questo caso, che alcune norme stralciate perché già normate, non lo siano più. Infatti alcune norme, presenti nella variante 18 e stralciate con la variante 22 perché già normate, non sono presenti nel Decreto regionale in materia forestale del 26 marzo 2003 (Decreto del Presidente della Regione 12/2/2003, n. 032/Pres. "L.R. 2/2000. Art. 1, c. 25. Regolamento forestale per la salvaguardia e l'utilizzazione dei boschi e per la tutela dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico.), e perciò vanno ripristinate perché essenziali alla conservazione dell’integrità naturalistica del territorio.
La variante n. 22 si potrebbe configurare quale variante di settore per le attività agricole. Ai sensi della L. R. 52/91, art. 34“I piani comunali di settore […] sono strumenti finalizzati a disciplinare modalita' di esercizio di attivita' di rilievo sociale, economico ed ambientale relativamente all'intero territorio comunale […] integrano le indicazioni del PRGCe costituiscono, ove necessario, variante al piano stesso […]”.
La legge definisce pertanto i piani di settore quali piani di specificazione delle previsioni già contenute dal PRGC, con possibilità di modifica alle stesse, ma – è evidente – soltanto per quanto concerne l’attività espressamente considerata; in questo caso, invece, il piano di settore è stato usato come strumento/alibi per procedere a cambiamenti relativamente ad altri aspetti.
La variante 22, infatti, attraverso la revisione normativa per le zone agricole, va in realtà ad intaccare, snaturando in profondità, uno dei contenuti salienti del PRGC vigente: la tutela e la valorizzazione ambientale e paesaggistica del territorio comunale, ai fini di quella che il medesimo PRGC definisce “la tutela dell’integrità fisica e dell’identità culturale”, e che provvede altresì a perseguire in termini effettivi, precisamente determinati, e non di pura, vuota, enunciazione di principio.
Clamorosa, da questo punto di vista, è la modifica apportata al capo 1.1.2 “Elementi e complessi di interesse naturalistico”, all’articolo riguardante la landa (art. 1.1.2.5.).
Premettiamo che la landa carsica (cfr. ad es. gli atti del Convegno “Landa carsica, Luogo d’incontro tra natura, cultura ed economia”, 25 settembre 1997, pubblicati a cura della Regione Friuli Venezia Giulia) è un fattore essenziale di biodiversità strettamente collegata al pascolo, unica attività che favorisce la sua conservazione assieme all’apicoltura. La lettera a) del comma 1 dell’articolo in questione, così come inserito nelle N.T.A. della Variante 18, non ammetteva nella landa mutamenti di assetto vegetazionale e d’uso dei suoli; la variante 22, invece, elimina il “non” e ammette tali mutamenti, senza specificazioni di sorta. Si citano, nella nota, “trasformazioni di utilizzazione dei suoli per il ripristino delle pratiche agricole tradizionali”. Il che può significare tutto, seminativi, frutteti ecc.: una condanna a morte della landa.
Venendo allo “sviluppo” agricolo, si parla nell’introduzione alla variante soltanto di consentire “strutture minimali specifiche” per il conduttore principale dell’azienda media.
Ora, tra le strutture minimali vi è, per ciascun agricoltore, un “pacchetto” preconfezionato comprendente una casa di 150 mq., una bella villetta insomma, più una seconda casa per un parente di primo grado, pur se con vincolo ventennale, oltre alle strutture agricole (stalle, deposito macchinari ecc.).Si abbassa la superficie di SAU (suolo agricolo utilizzato) necessaria per l’edificabilità. Si fissa un tetto massimo per ciascun tipo di costruzione, ma esso è facilmente superabile con una semplice relazione agronomica, che non si definisce da quale ufficio competente sarà valutata..
Senza contare il recepimento (errato) della norma regionale che consente la trasformazione di strutture agricole in strutture residenziali.
La variante 18, invece, legava l’edificabilità alla redditività in essere dell’azienda, per evitare che si potesse “farsi contadini” per farsi la villetta. Ora, per snellire le pratiche burocratiche che indubbiamente la variante 18 contiene, si apre la strada alla trasformazione radicale del territorio carsico da zona di tutela in zona residenziale. Certo, le pratiche burocratiche si possono snellire, o quanto meno semplificare e rendere più accessibili dal punto di vista del linguaggio. Del resto, ricordiamo che tali pratiche già non sono più prescrittive, il quanto la variante 21, con il cosiddetto “emendamento Eramo”, ha reso discrezionali tutte le norme della parte terza della variante 18, quindi anche le norme relative alla presentazione dei piani agricoli.
Le scriventi associazioni sono perfettamente consapevoli che l'agricoltura (intesa in senso lato, comprendendovi cioè anche l’allevamento) è l'unica attività compatibile – purchè contenuta entro certi limiti quantitativi e dimensionali - con il paesaggio che si vuole tutelare e che il Carso è un paesaggio agrario estremamente dinamico e quindi "a rischio".
Perciò da qualche tempo sono sempre più frequenti le pratiche di sostegno economico: con il passaggio dalla difesa del prodotto alla difesa del reddito, le normative europee di sostegno vedono (e premiano) sempre più l'agricoltura come presidio ambientale
Ma questa è una variante urbanistica il cui nucleo centrale sono le edificazioni.
Due sono i pericoli che corre il Carso, soprattutto in assenza del parco del Carso e di norme di tutela sovraordinate. Il primo è il degrado dovuto ad abbandono ed incuria (e quindi l’agricoltura va tutelata), il secondo la trasformazione del territorio in periferia di Trieste: abitativa (svilletizzazione), o ricreativa (appezzamento di terreno con baracca per ricreazione domenicale).
Dal punto di vista dell’agricoltura tradizionale come ausilio alla tutela del paesaggio, sembra assai pericolosa e contraddittoria l’introduzione di incentivi all’attività florovivaistica, oggi praticamente inesistente, che con le sue serre può deturpare irrimediabilmente il paesaggio carsico, e a cui viene concessa la nuova edificazione con una porzione piccolissima di terreno agricolo coltivato
Rispetto al secondo tipo di pericoli, di perdita dell’integrità naturalistica, del territorio e paesaggistica, la variante non apporta norme di tutela, ma favorisce proprio questa nefasta trasformazione.
Tanto più che è stato recepito, in sede di approvazione, un emendamento del sindaco e della giunta che permette anchein deroga ai commi precedenti, la costruzione di un deposito agricolo di 24 mq in zona E5, e di 12 mq in zona E3, nonché ampliamenti fino a 200 mc e una casa di 150 mc anche a imprenditori agricoli NON A TITOLO PRINCIPALE.
L’agricoltore “a titolo non principale” è una figura non codificata dalla legge, cioè di fatto non esiste. Del resto, nell’allegato A 2 ”Analisi delle economie aziendali in atto”, si ammette che l’agricoltura part-time non è specificatamente definita e codificata da apposite normative” (pag 18).
Infatti, continua la variante, l’agricoltore part-time non può essere identificato né per la dimensione dell’attività, né dall’indirizzo produttivo, ragion per cui “sfugge a qualsiasi rilevazione statistica”. Ciononostante, tale figura rappresenta un “valido soggetto attivo nella cura e nella conservazione del paesaggio rurale ed ambientale.
Le scriventi associazioni osservano, però, che questa figura sfuggente e non identificabile, con la quale pertanto chiunque può identificarsi, non può essere beneficiaria di concessioni edilizie a titolo agricolo.
In primis “la possibilità di edificare piccoli depositi di attrezzi di 12 mq” (elaborato A3, pag. 3), estesa a 24 mq dall’emendamento, che diventa non l’agevolazione all’agricoltore (il quale è tale solo se lo è a titolo principale), ma praticamente a chiunque, l’avvocato, il medico, l’artigiano, il pensionato, ecc. che coltiva un po’ di terra a tempo perso e che possedendo un terreno può dar vita allo “spazio domenicale”, recintato, con la casetta per pic-nic e week-end: la periferia della città a titolo ricreativo, che poco ha da spartire con l’agricoltura.
Tanto più che si prevede, (art. 8, pag 11) la possibilità di trasformazione di edifici di base residenziali in edifici strutturalmente conformati in strutture specialistiche e viceversa.
Così il gioco è fatto: un capanno si trasforma facilmente in un piccolo chalet.
Ancor più grave appare l’emendamento del sindaco e della giunta (comma 21 quater) che consente nuove costruzioni fino a 150 metri cubi anche agli imprenditori agricoli non a titolo principale.
In pratica chiunque può costruirsi la villetta.
Che cos’è questo, se non l’inizio – o l’inizio della fine - dello “svillettamento” del territorio carsico, che nulla ha a che fare con lo sviluppo del settore agricolo, ma solo con la volontà di edificare ovunque ?
Appare inoltre molto grave che la variante in oggetto si configuri cone una normativa generalizzata, che prescinde dall’individuazione delle caratteristiche e vocazioni specifiche delle zone agricole del territorio comunale.
Infatti colpisce non poco l’impostazione astratta della variante in questione. Essa si presenta avulsa dalla realtà degli aspetti non solo naturalistici e paesaggistici, ma anche colturali e insediativi, peculiari alle singole zone verdi del Comune; indifferenziata nei contenuti rispetto alle loro vocazioni, agli effettivi problemi e anche alle odierne istanze e tendenze.
A leggere la variante, attraverso gli interventi che ammette ovunque, sembra che:
1) tutti i terreni, indistintamente, si prestino alla viticoltura, alle altre coltivazioni pregiate o di qualsivoglia genere (il che appare paradossale se non altro da un punto di vista pedologico);
2) i territori classificati quali agricoli (e anche quelli di tutela naturalistica) dal PRGC siano interessati da una molteplicità di edifici preesistenti (mentre tradizionalmente le strutture produttive per l’agricoltura del Carso si sono concentrate nei borghi, con la conseguente pressoché totale assenza – oggi - di edilizia sparsa);
3) le positive istanze di riconversione delle strutture preesistenti a fini di agriturismo, riguardino edifici sparsi (il che ovviamente non può essere, proprio in ragione della preesistenza di tali strutture in forma concentrata nei borghi);
4) aziende agricole siano insediabili ovunque (e non, com’è invece ovvio, solo in specifiche parti
già predeterminabili);
5) parimenti i depositi attrezzi per le attività a carattere per lo più non imprenditoriale, ma di agricoltura part-time e di tempo libero, siano accettabili in forma diffusa, indipendentemente dalle diverse caratteristiche morfologiche e naturalistiche delle rispettive aree di pertinenza e dai conseguenti differenti impatti ambientali e paesaggistici;
6)l’altezza di 8 metri per i fabbricati vada sempre comunque bene, per ogni costruzione, per ogni relativa destinazione d’uso.
La variante così concepita, per il disegno complessivo che rivela, risulta facilmente prevedibile negli effetti conseguibili: indifferenziazione, impoverimento e banalizzazione di un territorio, che proprio per la varietà di situazioni intrinseche, si pone quale elemento di importanza primaria per l’identità culturale dei luoghi e della sua comunità.
Vogliamo ancora sottolineare un aspetto importante. A seguito dell’edificabilità ammessa praticamente ovunque nelle zone agricole, è ovvio che i valori di mercato di queste aumenteranno notevolmente, con la conseguenza che il contadino “vero” intenzionato ad espandere la propria azienda, dovrà pagare il terreno agricolo a prezzi da terreno edificabile !
A questo punto, potrebbe sorgere anche il problema di far pagare l’ICI anche agli “agricoltori” (almeno a quelli “non a titolo principale”).
Un’ultima osservazione: l’elaborato A5, “Valutazione di incidenza dei SIC”, contiene affermazioni non veritiere e in contrasto con la nuova normativa introdotta (elaborato A3)
Vi si afferma infatti che nelle zone E3 la realizzazione di edifici di tipo agricolo non è legata ad incrementi di superficie e/o volume rispetto agli edifici preesistenti: la variante normativa, invece, nelle zone E3 prevede, al comma 11 dell’art.1.1.1.2 proprio “ampliamenti con unità immobiliari aggiuntive”, e al comma 16 del medesimo articolo“Nuova edificazione di edifici,” concessi in seguito all’introduzione dell’art. 21 ter (emendamento del sindaco e della giunta) anche ad agricoltori non a titolo principale.
Il più a rischio sembra essere il sito del Monte Hermada, in quanto inserito parte in zona F2, parte in E3 ed in E5.
Troppo superficiali ed ottimistiche sembrano le previsioni che in questo sito ci sarà “un’interferenza estremamente limitata con le componenti biotiche, abiotiche e con l’intero ecosistema”. Ci si basa sul fatto che le costruzioni sorgeranno nelle zone prossime ai centri abitati, ma tale aspetto non è affatto normato nella variante 22; si nota che la zootecnia è un’attività da insediare nella landa a sua tutela, ma anche tale previsione non è normata. Pericolosissima per tutti i SIC ci sembra inoltre l’eliminazione delle norme di tutela in quanto ritenute “non urbanistiche”.
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Le zone prese in esame nell’ elaborato A3, variante normativa sono 4.
1) articolo 1.1.1.1. Aree di tutela della complessità degli ecosistemi naturalistici (F2a)
La prima zona (F2a) è un ambito di tutela, che, si legge nell’introduzione alla variante 18, ha come epicentro il monte Ermada ma interessa anche S. Pelagio e aree verso la costa, “ nelle quali le associazioni biotiche hanno raggiunto un maggiore equilibrio e nelle quali quindi la tutela della complessità naturalistica, e del paesaggio che essa determina assume carattere prioritario”.
Appare quindi assurdo lo stralcio di tutte le norme di tutela, in quanto “non pertinenti dal punto di vista urbanistico”, dato che la zona trova la sua definizione proprio come ambito di tutela.
Rifacendoci a quanto detto nell’introduzione ricordiamo che. :
Ai sensi della L. R. 52/1991, Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica, testo base per la pianificazione del territorio regionale:
-“ Il PRGC è lostrumento di sintesi di tutte le disposizioni in materia di assetto territoriale del territorio comunale -In particolare il PRGC è finalizzato a garantire: la tutela e l'uso razionale delle risorse naturali nonché la salvaguardia dei beni di interesse culturale, paesistico ed ambientale (art. 29, commi 2 e 3 - lett. a);
-Il PRGC, che considera la totalita' del territorio comunale, deve contenere: ladefinizione degli interventi per la tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, agricole, paesistiche e storiche […]. Con il PRGC possono essere posti vincoli di inedificabilita' relativamente a: protezione delle parti del territorio e dell' edificato di interesse ambientale, paesistico e storico - culturale; (art. 30, commi 1, lett. c) e 2, lett. a)).
La variante n 22, Variante normativa (zone agricole), al vigente PRGC di Duino Aurisina, prescinde completamente, nell’impostazione e nei contenuti, dalle succitate attribuzioni predeterminate dalla legislazione vigente in materia.
Quindi là ove si prefigge l’“eliminazione di aspetti non strettamente urbanistici e normati da leggi specifiche” e nelle modifiche che ne conseguono, appare in evidente contrasto con il principio sostenuto dalla legge quadro regionale della totalità del territorio comunale e delle azioni da intraprendersi a suo riguardo nonché con quello della tutela delle risorse naturali, ambientali e paesaggistiche quali obiettivo prioritario del PRGC.
Sulla base di tali premesse si chiede il mantenimento delle norme del PRGC per ogni contenuto volto alla tutela e valorizzazione naturalistica, ambientale e paesaggistica del territorio comunale e, in particolare all’art.1.1.1.1.:
il mantenimento del testo integrale delle norme del PRGC vigente – variante 18 - relativamente all’ art. 1.1.1.1. Aree di tutela della complessità degli ecosistemi naturalistici, e precisamente i commi
2, lettere c), d), e), f) ; 3, lettere a), b), c) ; 7 ; 8, lettere a), b) ; 9, lettera b) ; 10, lettere a), b), c), d).
Non è accettabile che alcune di queste norme di tutela siano state stralciate in quanto presenti nel regolamento edilizio. In primo luogo si tratta proprio di norme pertinenti l’urbanistica; in secondo luogo non esiste in questo momento, un regolamento edilizio vigente nel comune di Duino-Aurisina.
Sono particolarmente importanti dal punto di vista naturalistico, e non normati da legislazione regionale, i commi 2 e 10, lettera b).
2) Articolo 1.1.1.2 Aree agricole di connessione funzionale e biologica del sistema naturalistico (E3).
2.1 Per lo stesso discorso fatto precedentemente, si chiede il ripristino di tutte le norme di tutela della variante 18 stralciate con la variante 22.
E precisamente commi 2, lettera c); 4; 5, lettere b) e h) ; 6.
2.2 si chiede il ripristino del comma 8 nella stesura originaria, poiché la modifica introdotta con la variante 22 stravolge completamente la norma per cui le trasformazioni al punto 7 nondevono convertire edifici di base residenziali in edifici strutturalmente conformati per funzioni specialistiche e viceversa, diventa “possono”.
Si vorrebbe così consentire la trasformazione di qualsiasi struttura agricola in residenziale, stravolgendo il paesaggio e lasciando mano libera alla speculazione edilizia. Ciò rifacendosi ad un’errata interpretazione della legge regionale 52/91, art. 41, del resto già in vigore al momento della stesura e approvazione della variante 18.
Si tratta infatti di un riferimento normativo errato
L’art. 41, comma 4, della L.R. 52/91, dispone al proposito: “…per gli annessi rustici sono ammessi interventi di risanamento conservativo con modifica di destinazione d'uso in residenza agricola”.La norma regionale vincola pertanto tali possibilità di trasformazione al solo intervento di risanamento conservativo (con esclusione pertanto di tutti quelli richiamati dai citati articoli del PRGC) e alla sola destinazione per “residenza agricola” (con esclusione di tutte le altre degli “edifici di base residenziale”).
Si rileva peraltro come la norma del PRGC in questione non risulti in contrasto con la normativa nazionale (legge 5/12/1985, n. 730 e successive modifiche) e regionale (L. R. 22/7/1996, n. 25 e successive modifiche) in materia in agriturismo, né è dato di capire a quale parte di detta legislazione la variante n. 22 si riferisca parlando di tale presunto contrasto. Si sottolinea altresì come la succitata legge nazionale, per le regioni a statuto speciale, deleghi esplicitamente (art. 15) alle regioni medesime la disciplina della materia in oggetto.
2.3 comma 11: in base a quanto affermato nelle osservazioni generali, si chiede il ripristino delle norme precedenti. L’emendamento si configura infatti più come un progetto edilizio che come una norma urbanistica.
Le trasformazioni fisiche di mero ampliamento, trasformazioni fisiche di ampliamento connesse a quelle di ristrutturazione edilizia, o di demolizione e ricostruzione, degli edifici strutturalmente conformati per funzioni specialistiche di cui all’art. 1.1.1.2. Aree agricole di connessione biologica e funzionale del sistema naturalistico (E3), comma 11, poiché contiene una modifica normativa che risulta assolutamente inaccettabile:
-per la quantità dimensionale complessiva – che in termini di sommatoria delle quantità consentite per singole articolazioni funzionali – consente di realizzare;
-per l’assenza di un qualsiasi parametro che rapporti il nuovo rispetto al preesistente, sia per quanto concerne le costruzioni, sia per la specifica area di pertinenza (parametro indispensabile per il controllo dell’impatto paesaggistico dell’intervento);
-per la macchinosità e la rigidità dei calcoli, basati su un’articolazione eccessiva e peraltro esclusivamente funzionale, con di contro, per l’appunto, la possibilità di poter paradossalmente realizzare costruzioni, nel complesso, assolutamente dimensionalmente incontrollabili.
-Per la previsione di un’unità immobiliare aggiuntiva, con destinazione d’uso residenziale, agli interventi di ampliamento destinata ad un parente di primo grado: nuova costruzione, dunque, non semplice ampliamento di strutture specialistiche.
2.4 Consequenzialmente, si chiede il ripristino dei commi 16, 17, 18, 19 della variante 18.
La nuova stesura del comma 16 riguarda le nuove edificazioni di aziende agricole di nuova costituzione e prevede l’obbligo di presentare un piano di sviluppo aziendale. Pur tuttavia, in maniera del tutto incongrua, inserisce, alla lettera a, un paragrafo riguardante anche le aziende già operanti sul territorio comunale, concedendo il superamento dei limiti previsti al comma 11 con una semplice relazione agronomica, allargando così le maglie anche per gli interventi di ampliamento. Ci si chiede inoltre quale ufficio competente dovrebbe valutare e giudicare le relazioni agronomiche giustificative.
Si fa presente, inoltre, che viene ripresa dalla variante 18 la previsione di un vincolo ventennale di inedificabilità da registrare a cura dell’Ufficio tecnico erariale, benché tale norma si sia già rivelata tecnicamente inattuabile.
Il comma 19, “trasformazioni di nuova edificazione”, prevede nuove costruzioni con massimali identici a quelli previsti dal comma 11(ampliamento), ma di nuova edificazione. Tali massimali possono essere superati con una semplice relazione agronomica che li giustifichi: tutto ciò apre veramente la strada a edificazioni massicce ed incontrollabili. Tanto più che è prevista anche un’unità aggiuntiva residenziale per un parente di primo grado.
2..5 Si chiede il ripristino del comma 21 , ovvero del limite dell’80 % dei prodotti lavorati, perché un’azienda che usa solo il 50 % dei propri prodotti non si configura più come azienda agricola territoriale o agriturismo, ma come azienda di trasformazione.
2.6 Si chiede il ritiro del comma 21 bis, che prevede la costruzione di serre dell’altezza massima di 7 metri, valore tanto mostruoso e incredibile che si può pensare ad un errore materiale.
2.7 Commi 21 ter e 21 quater: emendamento del Sindaco e della Giunta.
Si respinge fermissimamente questo emendamento che permette, in deroga ai commi precedenti, la costruzione di un deposito agricolo di 12 mq, ampliamenti fino a 200 mc e una casa di 150 mc anche agli imprenditori agricoli non a titolo principale.
2.8 Si chiede il ripristino del comma 24 , in base al ragionamento precedentemente esposto, circa la “totalità” degli aspetti che una variante pur se configurata come agricola, deve considerare per il territorio.
Le norme in questione sono infatti norme urbanistiche molto importanti per la conservazione degli aspetti del territorio e del paesaggio che ne caratterizzano l’identità culturale, e non possono essere stralciati con un riferimento ad un piano inesistente, e precisamente ad una “redigenda relazione agronomica”.
2.9 Si chiede il ripristino dei commi 28, 29, 31, 34, 35 . L’aspetto dello sviluppo dell’agriturismo è stato introdotto nella variante in maniera superficiale, senza un’analisi delle zone in cui tali strutture dovrebbero sorgere e le ricadute sul paesaggio. La possibilità, in quest’area praticamente priva di edificazioni sparse, di “realizzazione di superficie coperta” per attività agrituristica, sia come nuova costruzione, sia come utilizzo di spazi scoperti pertinenziali (emendamento del Sindaco), rischia di aprire la strada alle proliferazione di costruzioni sparse, con gravi ripercussioni sul paesaggio. Inoltre troppo vaga e generica è la dizione di “attività connesse e pertinenti con l’attività agricola e agrituristica compresa la realizzazione di superficie coperta”(Emendamento del sindaco e della giunta), genericità che ammetterebbe qualsiasi tipo di attività, al limite anche artigianale o industriale, purché in qualche modo “connessa” all’attività agricola.
E’ del tutto incongruo, inoltre, inserire questa norma che permette di realizzare superfici coperte tra le “utilizzazioni” e non prevederne i parametri nelle nuove edificazioni.
3)Articolo 1.1.1.3. Aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio (E4).
Si legge nella relazione della variante 18 che “si tratta di parti del territorio nelle quali vanno invece privilegiate le utilizzazione agricole dei caratteri del paesaggio, e nelle quali quindi gli interventi necessari per l’esercizio delle attività agricole siano realizzati e progettati in modo da garantire la conservazione, il ripristino e la valorizzazione: e delle colture tradizionali, […]degli assetti poderali,[…]e in generale delle tracce e dei segni sul territorio che testimonino di precedenti assetti morfologici e proprietari.”
Si tratta quindi di zone agricole in cui molto importanti sono anche gli aspetti visivi delle strutture. Tali zone hanno un’estensione limitata e sono poste in fregio ai borghi e lungo i pendii della Costiera. La loro edificabilità, esclusa dalla variante 18, non può pertanto essere concessa a cuor leggero, proprio perché il precedente piano individuava tali zone (oggi prive di edifici) proprio in virtù della loro non comune bellezza paesaggistica.
3.2 Si chiede il ripristino del comma 1, lettera f)
3.3 Si chiede lo stralcio del comma 1, lettera h), di nuova introduzione, per il ragionamento esposto nella parte generale: l’imprenditore agricolo non a titolo principale non è identificabile e non può essere beneficiario di norme edilizie, che potrebbero stravolgere l’assetto del territorio.
Si chiede lo stralcio del comma 1, lettera i), per i ragionamenti precedentemente esposti. Tale norma non prevede alcun assetto urbanistico di tutela "del controllo del paesaggio" e consente nuove edificazioni difficilmente quantificabili, in quanto il superamento dei parametri predisposti è ovviabile con una semplice relazione agronomica giustificatoria. Il fatto che nella nota si specifichi che sono consentiti “i soli fabbricati che costituiscono parte fondamentale e irrinunciabile per la pratica agricola” e “non tutte le tipologie esistenti funzionali all’attività agricola”, non vuol dire nulla per la sua genericità.
3.4 Si chiede il ripristino del comma 2 all’art. nel testo introdotto con la variante 18.
4) 1.1.1.4 Aree di preminente interesse agricolo. (E5)
4.2 Si chiede il ripristino del comma 1, lettera g) , nel testo introdotto con la variante 18, che tutela l’integrità del paesaggio.
4.3 Si chiede il ripristino del comma 4 , nel testo introdotto con la variante 18, poiché il nuovo testo ammette la conversione di “edifici di base residenziali” in “edifici strutturalmente conformati per funzioni specialistiche e viceversa”, il che apre la porta a costruzioni incontrollate, per riferimento normativo errato (v. sopra punto 2.2).
4.4 Si chiede il ripristino, nel testo introdotto con la variante 18, dei commi 7, 8, 9,10,12, 13,14, 15 .
Le novità introdotte consentono un’edificazione difficilmente quantificabile e tale da preludere a una possibile diffusa urbanizzazione del territorio agricolo carsico.
La previsione di edificabilità in relazione al possesso di un solo ettaro, se a vigna, o di 5000 mq se a floricoltura, ci sembra eccessivamente generosa e tale da consentire un’edificazione eccessiva in relazione alle aziende agricole. L’edificabilità ci sembra eccessiva e difficilmente quantificabile sia per gli ampliamenti che per le nuove costruzioni, perché i limiti fissati si possono superare con una semplice relazione agronomica (v. sopra il punto 2.4 delle presenti osservazioni). Come precedentemente detto, il vincolo ventennale non viene accettato dall’ufficio tecnico erariale. Assurda ci sembra inoltre la previsione di nuova edificazione per un parente di primo grado.
Con l’aggravante dell’emendamento del sindaco e della giunta, che consente anche agli agricoltori non a titolo principale un ampliamento una tantum di 200 mc e nuove costruzioni fino a 150 mc.
4.5 Si chiede il ripristino del comma 16, nel testo introdotto con la variante 18, in considerazione dell’altezza assurda prevista per le serre (7 metri).
4.5 Si chiede il ripristino del comma 17, nel testo introdotto con la variante 18,per il ragionamento già esposto sull’inopportunità di fare concessioni in campo edilizio agli imprenditori agricoli “non a titolo principale”.
4.6 Si chiede il ripristino del comma 18, nel testo introdotto con la variante 18, ovvero del limite dell’80% dei prodotti lavorati, perché un’azienda che usa solo il 50% dei propri prodotti non si configura più come azienda agricola territoriale o agriturismo, ma come azienda di trasformazione (v. sopra punto 2.5 delle presenti osservazioni).
4.7 Si chiede il ripristino del comma 19, che limita le superfici edificabili, in base alle trasformazioni degli edifici esistenti, alle zone E3 ed E5.
L’emendamento introdotto elimina tali limitazioni, con la motivazione in nota: l’azienda agricola costituisce unità economico produttiva a prescindere dalla collocazione dei vari appezzamenti.
Tale asserzione, pur vera, annulla il concetto di tutela di aree particolari dal punta di vista naturalistico. Si potrebbe dunque edificare, fino ai notevoli limiti concessi dagli emendamenti precedenti, (veri e propri complessi abitativi-pertinenziali, più simili alle masserie di altre regioni che alla tradizione del Carso) anche nella landa carsica, nei boschi, nella macchia mediterranea, se vi esistesse un agricoltore
4.8 Si chiede il ripristino del commi 20, 21, 22 23 , in base al ragionamento precedentemente esposto, per quanto concerne la “totalità” degli aspetti che una variante pur se configurata come agricola, deve considerare per il territorio.
Le norme in questione sono norme urbanistiche molto importanti per la conservazione degli aspetti del territorio e del paesaggio che ne caratterizzano l’identità culturale, e non possono essere stralciati con un riferimento ad un piano inesistente, e precisamente ad una “redigenda relazione agronomica”.
4.9 Si chiede il ripristino del comma 25
5: Elementi e complessi di interesse naturalistico
Art. 1.1.2.1. RoveretoSi chiede il ripristino del comma 1, lettera c) , in quanto aspetto non normato nel decreto del presidente della Regione 26 marzo 2003 (Decreto del Presidente della Regione 12/2/2003, n. 032/Pres. "L.R. 2/2000. Art. 1, c. 25. Regolamento forestale per la salvaguardia e l'utilizzazione dei boschi e per la tutela dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico.)
Si chiede il ripristino del comma 1, lettera e).
Art 1.1.2.2 Bosco ripariale
Si chiede il ripristino del comma 1 lettera c) , non normato nel decreto del Presidente della Regione 26 marzo 2003 (Errata corrige. “Populus s.p.», non «Ulmus»)
Si chiede il ripristino del comma 1, lettera f) .
Art. 1.1.2.3 Vegetazione mediterranea
Si chiede il ripristino del comma 1, lettere a) e c).
Art. 1.1.2.4. Pinete ed arbusteti di nocciolo
Si chiede il ripristino del comma1, lettere a), c), d), e) del comma 2
Art. 1.1.2.5.Landa
Si chiede il ripristino integrale dell’articolo come formulato nella variante 18.
Particolarmente importante, per quanto già detto nell’introduzione, il ripristino della dicitura della lettera a), che non consente mutamenti di assetto vegetazionale e d’uso dei suoli.
La giustificazione data nella nota 114 rivela l’assoluta indifferenza per il mantenimento della landa carsica: si motiva l’introduzione di altre colture con il fatto che “l’assetto attuale è in progressiva modificazioneverso il pascolo cespugliato e la boscaglia”. In parole povere: dato che si sta riducendo, facciamola sparire definitivamente.
Art. 1.1.2.6 Complessi vegetazionali e faunistici (F2E)
Si chiede il ripristino del comma 2 , in quanto è verosimile che la norma concerna i complessi a carpino bianco, di solito presenti nel fondo delle doline (Asaro-carpinetum)
Art. 1.1.2.7. Depressioni doliniformi
Si chiede il ripristino del comma 3, lettere a), b), c).
Art. 1.1.2.8. Cavità carsiche. Appare del tutto incongruo l’emendamento che propone di inserire a questo punto della variante le norme della variante 21, trattandosi di diverse problematiche: qui la tutela delle cavità carsiche, nella variante 21 il procedimento da adottare nel caso di scoperta di nuove cavità.
L’osservazione nel sito del WWF Trieste
Vai alla relazione e alle norme del PRG
Con il Codice per i beni culturali approvato ieri dal Consiglio dei ministri, di corsa, alcuni giorni prima della scadenza della delega, il governo si avvia a completare la marcia contro le leggi di tutela con cui si è cercato di salvaguardare da abusi, vendite, scempi il patrimonio storico-artistico e paesistico dall’epoca prefascista. Leggi Rosadi e Croce riprese e sostanzialmente confermate da Giuseppe Bottai nel 1939 (le famose leggi n. 1089 e 1497).
Leggi poi potenziate per la parte paesistica da quella che fu chiamata, giustamente, «la rivoluzione Galasso», con la legge n. 431. Quest’ultima imponeva alle Regioni - pena la loro sostituzione con le Soprintendenze (come è avvenuto in Campania) - la redazione e l’approvazione di piani paesistici dettagliati. Ai quali si doveva poi attenere tutta la pianificazione comunale e provinciale. Assieme alla Galasso, votata in pratica all’unanimità nel 1985, va messa, nella stessa ottica, la legge sulle aree protette, la n. 194 del 1991 che, assieme a quella per la pianificazione idrogeologica con le Autorità di Bacino (n.183/1989), completava un apparato riformatore tanto faticato quanto importante.
Tutto intaccato, indebolito o diroccato: con le leggi-obiettivo del ministro Lunardi, con la legge sul condono (il terzo in meno di vent’anni), con la normativa sul silenzio/assenso (in poche settimane) per la vendita dei beni culturali e ambientali, col decreto-legge Matteoli sulla valutazione di impatto ambientale, con le norme sull’ambiente in discussione al Senato (quelle del famigerato emendamento 32 che ora il Polo annuncia di ritirare, ma il provvedimento rimane negativo, al ribasso) e con questo Codice tanto voluto da Urbani, appena quattro anni dopo il Testo Unico onnicomprensivo sui beni culturali, il paesaggio del Bel Paese subisce una scarica di colpi mortali. Quel paesaggio che Giulio Carlo Argan, nel memorabile discorso tenuto al Senato a sostegno della legge Galasso, definì il «palinsesto in cui sono scritti millenni di storia». E pensare che ieri mattina un esponente della maggioranza si diceva stupito per le critiche vantando che questo Codice avrebbe definito «bene culturale» il paesaggio. Con la controriforma del ministero, il monumento funebre sarà completo, purtroppo. Eppure «Italia Nostra» aveva preso le distanze con un recentissimo numero monografico del suo Bollettino dal Codice urbaniano e dalle sue norme. E il Wwf aveva portato in audizione un dossier di critiche e proposte sulla parte di gran lunga più debole: quella paesistica.
Per la quale il Wwf parla ora di «eliminazione» delle norme.
Questo Codice porta all’allentamento generale delle salvaguardie esistenti e, per il paesaggio, alla demolizione della legge Galasso. Pensate che alle Regioni si prescrive di redigere i piani senza fissare alcuna data e senza prevedere sostituzioni in caso di inadempienza. Si fanno cadere i vincoli ope legis su vaste parti del territorio (il 47 per cento, secondo dati dell’Ambiente) e si muta in un semplice «parere», da dare in soli 30 giorni, il potere di annullamento sin qui esercitabile entro 60 giorni dalle Soprintendenze sulle autorizzazioni comunali e regionali, e via di questo allegro passo. Verso che cosa? Verso le moltiplicazioni di cemento e asfalto, verso il «nuovo sacco» del Bel Paese.
Le Associazioni culturali che si battono per la tutela avevano chiesto di tener conto del dibattito che vi fu alla Conferenza Nazionale per il Paesaggio e di venire coinvolte dal Ministero. C’è stato un fugacissimo incontro e nulla più. Altro che meditata riscrittura delle norme! Così l’Italia viene riportata indietro. A prima di Bottai, prima di Croce e Rosadi, cioè prima di Giolitti, e anche di Pio VII. Del resto il berlusconiano «ciascuno è padrone a casa sua», caro ai padroncini, cozzava frontalmente con la Costituzione (art. 9). La quale come il tricolore, sta finendo là dove voleva il ministro Bossi.