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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA SEZIONE STACCATA DI SALERNO

RICORSO

per ITALIA NOSTRA o.n.l.u.s., Associazione nazionale per la tutela del patrimonio storico, artistico e naturale della nazione, in persona della Presidente Nazionale pro-tempore, dott.ssa Antonietta Pasolini dall’Onda elettivamente domiciliata in Salerno alla Via L. Cassese, 30, con l’avvocato Oreste Cantillo che la rappresenta e difende in virtù di mandato ad litem a margine del presente atto.

contro

il COMUNE DI RAVELLO, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale,

La REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Regionale, domiciliato per la carica in Via Santa Lucia n. 81, in Napoli;

La Comunità Montana Penisola Amalfitana, in persona del Presidente pro-tempore domiciliato per la carica in Tramonti – Frazione Polvica;

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali -SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PER IL PAESAGGIO, PER IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E DEMOETNOANTROPOLOGICO DI SALERNO E AVELLINO, in persona del legale rappresntante pro-tempore, ope legis domiciliato presso l’Avvocatura dello Stato in Salerno al Corso V. Emanuele n. 56,

avverso e per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia

a) del decreto n. 697 del 16 10.2003, a firma dell’assessore all’Urbanistica della Giunta Regionale della Campania avente ad oggetto “Accordo di programma approvazione ex art. 34 del Legislativo 18 agosto 200 n. 267 per la realizzazione dell’Auditorium Oscar Niemeyer nel Comune di Ravello – Approvazione.

b) della deliberazione di C.C. n. 22 del 27 agosto 2003, con la quale è stato ratificato l’accordo di programma intervenuto tra le amministrazioni resistenti, ossia il Comune di Ravello, la Regione Campania e la Comunità Montana Penisola Amalfitana;

c) del verbale della Conferenza di Servizi tenutasi 04/08/2003;

d) del parere favorevole n. 41/03 espresso in data 17/07/2003 dalla Commissione Edilizia Integrata del Comune di Ravello (SA);

e) della delibera della Giunta Regionale n. 2525 del 06/08/2003 con la quale è stata ratificata il parere favorevole reso dal responsabile dell’amministrazione regionale in seno alla Conferenza dei servizi;

f) del parere del Comitato Tecnico Regionale – Sez. di Salerno del 24/07/2003, n. 1458;

g) del parere favorevole n. 5933 espresso sull'Auditorium dalla Azienda Sanitaria Locale “Salerno 1” -Dipartimento di Prevenzione- in data 29/7/2003;

h) del verbale della Commissione Valutazione tecnico-amministrativa del progetto definitivo del 30/07/2003;

I) di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale comunque finalizzato all’adozione del provvedimento qui impugnato, per quanto lesivo degli interessi qui dedotti in giudizio

L’associazione ambientalista Italia Nostra o.n.l.u.s. ha come proprio obiettivo statutario lo scopo di concorrere alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e naturale della Nazione. Per il conseguimento di detto scopo, Italia Nostra, fra l’altro, propone azioni volte alla tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, dell’ambiente, del paesaggio urbano, rurale e naturale, dei centri storici, dei monumenti e della qualità della vita, nonché assume iniziative per stimolare l’applicazione delle leggi di tutela e per incoraggiare l’intervento dei poteri pubblici allo scopo di evitare le manomissioni del patrimonio storico, artistico ed ambientale del paese, così da assicurarne il corretto uso e l’adeguata fruizione.

Ciò premesso, proprio con l’obiettivo di garantire la corretta applicazione delle norme che disciplinano la regolare pianificazione urbanistica del territorio del Comune di Ravello, nonchè di salvaguardare l’integrità e la piena fruibilità del particolare sito, caratterizzato da specificità paesaggistico-ambientali di assoluto rilievo, già dichiarate dall'UNESCO come Patrimonio Mondiale dell'Umanità, l’associazione ambientalista ITALIA NOSTRA O.N.L.U.S., a mezzo del sottoscritto avvocato - essendo legittimata perché ente esponenziale di posizioni giuridiche coinvolte nella presente vertenza – propone ricorso a codesto On.le Tribunale per i seguenti motivi di

FATTO

La Regione Campania, con legge 27/06/1987, n. 35, approvava il Piano Urbanistico Territoriale (PUT) dell'Area Sorrentino-Amalfitana, comprendente anche il territorio del Comune di Ravello. Successivamente, con deliberazione n. 236 del 9 agosto 1996, la Comunità Montana Penisola Amalfitana nominava per la redazione e l’adozione del P.R.G. del Comune di Ravello, un commissario ad acta. Quest’ultimo, in data 16 luglio 1999, con delibera n. 6, adottava il P.R.G. il cui iter è tuttora in corso di perfezionamento.

Tra le previsioni del detto P.R.G. rientra la realizzazione nel territorio del Comune di Ravello di un Auditorium in zona altamente panoramica (Via della Repubblica), poco distante dal Complesso Monumentale di Villa Rufolo e di Villa Episcopio ed altri immobili sottoposti alla tutela speciale della legge 1089/39.

L’assoluta illegittimità di tale intervento, per l’evidente contrasto con il citato P.U.T., oltre che per il suo irrimediabile impatto sull’intero assetto paesaggistico-territoriale del sito, veniva, tra gli altri, evidenziata – ai sensi degli artt. 9 e 10, l. 241/90 – dalla locale Associazione “Ravello Nostra”, aderente alla struttura nazionale di questa associazione, con osservazioni scritte rimaste però del tutto disattese. Ed anche a seguito di tale intervento, i proprietari del terreno su cui era stata immaginata la costruzione del citato auditorium adivano codesto On.le TAR per ottenere l’anullamento della localizzazione.

Con ordinanza n. 1350 del 5 luglio 2000, l’Onorevole Tribunale, accoglieva l’istanza cautelare con la seguente testuale motivazione “…ritenuto che sussiste il contrasto con il P.U.T. lamentato con il secondo motivo del ricorso….” sospendendo la delibera commissariale di adozione del P.R.G. in parte qua (cfrs. doc. all.). La predetta ordinanza non veniva impugnata dalle Amministrazioni rimaste contumaci e, pertanto, si formava il giudicato cautelare.

Di recente, e precisamente soltanto dopo la pubblicazione nel B.U.R.C. del provvedimento impugnato, questa associazione è venuta a conoscenza che, nonostante la sopraindicata chiarissima pronuncia del TAR, il Comune di Ravello – in aperto contrasto con il giudicato cautelare – aveva avviato, ai sensi degli artt. 14 e segg. della Legge 241/90 - ma, come si dirà, in totale spregio dei sommi principi di correttezza e buon andamento dell’azione amministrativa – la convocazione di una conferenza dei servizi finalizzata all’approvazione del progetto definitivo ed alla conseguente realizzazione, nel sito già individuato nell’adottato P.R.G. e dichiarato in contrasto con il P.U.T., dell’ “Auditorium Oscar Niemeyer”. Ed infatti, il 4 agosto 2003, le Amministrazioni oggi avversate, criunite in Conferenza dei servizi, esprimevano parere favorevole “ritenendo il progetto conforme al P.U.T.”.

In pari data, il Sindaco del Comune di Ravello, l’Assessore all’Urbanistica della Regione Campania ed il Presidente della Comunità Montana Penisola Amalfitana, stipulavano l’accordo di programma per la realizzazione dell’Auditorium, ai sensi dell’art. 34 del D.Lvo 18.8.2000, n. 267, accordo che veniva poi ratificato rispettivamente dal Consiglio Comunale di Ravello, con deliberazione consiliare n. 22 del 28.8.2003, dalla Giunta Regionale (deliberazione n. 2525 del 06.08.2003) e dalla Giunta esecutiva della Comunità Montana (deliberazione n. 117 del 07.09.2003).

Successivamente, con decreto n. 697 del 16.10.2003, pubblicato sul B.U.R.C. il successivo 03.11.2003, l’Assessore all’Urbanistica della Giunta Regionale della Campania approvava ex art. 34, commi 4 e 6, del D.Lvo 18.8.2000, n. 267, l’accordo di programma per la realizzazione dell’Auditorium “Oscar Niemeyer” nel Comune di Ravello.

Tale provvedimento, conclusivo dell’iter procedimentale accennato, unitamente agli altri atti endoprocedimentali sopra richiamati, sono radicalmente illegittimi vanno pertanto annullati per i seguenti motivi di

DIRITTO

I- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L.R.C. N.35/1987. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE ED ERRORE NEI PRESUPPOSTI. VIOLAZIONE DELLA L.R.C. N. 14/1982 E DEL D.M. 02.04.1968, N. 1444. CONTRADDITTORIETÀ. ELUSIONE DEL DECISO DEL TAR SALERNO ESPRESSO NELL’ORDINANZA N.1350 DEL 2000.

1) Come è noto, con legge regionale n. 35/1987, la Regione Campania ha adottato, ai sensi dell' articolo 1/ bis della Legge 8 agosto 1985, n. 431, il Piano Urbanistico Territoriale ( PUT) dell' Area Sorrentino – Amalfitana, nella cui area di competenza, così come indicato dalla previsione di cui all’art. 2, è inserito il Comune di Ravello. A tale previsione consegue che nel Comune di Ravello qualsiasi intervento modificativo del territorio e, prima ancora, ogni scelta di pianificazione urbanistica, ivi compreso il Piano Regolatore Generale, deve obbligatoriamente attenersi alle prescrizioni contenute nella richiamata disciplina urbanistica regionale.

Ma tale elementare principio è stato del tutto disatteso nella vicenda in esame.

Ed infatti, in sede di Conferenza di servizi, le Amministrazioni partecipanti, a partire dal proponente Comune, hanno erroneamente condiviso, recepito ed approvato il parere reso dal Responsabile del Settore Urbanistica della regione Campania (ing. Morrone), secondo cui il progetto definitivo dell’auditorium è da ritenersi “conforme al PUT (L.R. 35/87), con la raccomandazione di utlizzare i materiali di cui alle norme tecniche riportate al Titolo IV della cita legge regionale 35/1987”.

L’assunto della Conferenza dei servizi, successivamente trasfuso nell’accordo di programma, così come ratificato e definitivamente approvato, è del tutto abnorme.

2) Invero, giova sottolineare che l'area, su cui è prevista la realizzazione dell'Auditorium, risulta individuata nel P.U.T. come “Zona Territoriale 3”, destinata a “Tutela degli insediamenti antichi sparsi o per nuclei”.

Infatti, la relativa disciplina, contenuta all’art. 17, dotata di valenza prescrittiva e conseguentemente obbligatoria rispetto ad ogni singolo strumento di pianificazione comunale, espressamente dispone che nella zona T.3 è impedita ogni ulteriore edificazione fatta eccezione per:

le attrezzature pubbliche previste dal Piano Urbanistico Territoriale;

per quelle a livello di quartiere,

per eventuali limitatissimi interventi edilizi residenziali e terziari, sempre che l’analisi e la progettazione dettagliata del PRG, da redigersi in forma estremamente dettagliata (mediante elaborati di dettaglio in scala 1:500), ne dimostrino la compatibilità ambientale.

Tale chiaro ed inequivocabile dettato normativo è stato, peraltro, suffragato dall’autorevolissimo conforto ricostruttivo del prof. Alessandro Dal Piaz, in forma di note tecniche, rese per conto dei privati Calce Fermo e Germani Palumbo, nel coevo ricorso n.r.g. 3331/2003­­­­, promosso dinanzi a codesto On.le TAR. L’illustre urbanista, coredattore del PUT, ha, in sostanza, fornito, attraverso il parere informale, una vera e propria “interpretazione autentica” della disciplina della L.R. n. 35/87, precisando che la teorica conformità del progetto dell’Auditorium alle prescrizioni del PUT imporrebbe la presenza, in rapporto ad esso, delle seguenti obbligatorie condizioni: che l'intervento coincida o con un'attrezzatura pubblica specificamente prevista dal PUT o con un'attrezzatura prevista dal PRG al livello di quartiere, nel rispetto ovviamente, in quest’ultimo caso, delle previsioni contenute nella L.R.C. n. 14/1982, la quale richiama il D.M. 1444 del 02.04.1968.

Ciò posto, si palesa in tutta evidenza che la pretesa realizzazione dell’auditorium in questione si pone in aperto contrasto con la disciplina normativa ora accennata. A sostegno di tali conclusioni, sul punto specifico del contrasto del progettato Auditorium con la L.R. n. 35/1987, milita la consulenza tecnica di parte resa, nell’interesse dei privati ricorrenti, da altro illustre urbanista, arch. Vezio De Lucia, le cui argomentazioni tecniche sono da intendersi, in questa sede, per integralmente riproposte e trascritte.

Ed infatti, la costruzione qui avversata non rientra in alcuna delle categorie che, in regime di eccezione, consentirebbero di eludere il generale divieto di erigere nuove costruzioni, così come imposto dal citato art. 17. del P.U.T., ed infatti:

sub a): l’Auditorium non può certamente essere ricompreso fra le attrezzature pubbliche previste dal PUT, in quanto esse sono analiticamente descritte ed inserite tra gli elaborati contenuti nella Proposta di Piano Territoriale di Coordinamento e Piano Paesistico dell’area Sorrentino-Amalfitana. La consulenza tecnica di parte a firma dell’arch. V. De Lucia, ha, infatti, puntualmente indicato (cfr. pagg. 4-5) le singole categorie di attrezzature pubbliche, la cui dettagliata elencazione è stata, pedissequamente, riportata negli elaborati allegati alla perizia (cfr. all. pagg. 175-185-187-188-189-190-192-234).

Dal semplice riscontro documentale offerto, deriva che il PUT non prevede alcun Auditorium, né attrezzatura pubblica ad esso assimilabile e, comunque, che nessuna delle attrezzature e opere pubbliche previste dal PUT riguarda l’area individuata nel progetto definitivo approvato attraverso l’accordo di programma;

Sub b): l’Auditorium non può, senz’altro, essere annoverato tra le attrezzature a livello di quartiere, la cui individuazione risulta debitamente circoscritta dalla L.R. n. 14/1982. Trattasi, invero, delle attrezzature pubbliche di base, di cui occorre garantire, come standards urbanistici, la presenza in ciascun centro abitato o in ciascun quartiere urbano. Esse sono disciplinate tassativamente dal DI 1444 del 2/04/1968, e comprendono esclusivamente: scuole materne, elementari e medie, asili nido, ambulatori, consultori, attrezzature per la partecipazione ai culti religiosi, parcheggi, giardini pubblici, impianti per l'esercizio sportivo;

Sub c) Radicalmente priva di qualsiasi fondamento è, poi, la paventata ipotesi che l’intervento in questione possa essere inserito nella categoria degli “interventi edilizi terziari” ove, evidentemente nella piena consapevolezza del palese contrasto con il PUT (cfr. Relazione generale, pag. 21), il Commissario ad acta, in sede di adozione del P.R.G., aveva tentato di inserire l’opera in questione.

L’assunto – il quale dà ulteriormente contezza della falsità del presupposto parere della Conferenza dei servizi e del successivo Accordo di Programma, reso in assoluta contraddittorietà ed inconciliabilità con l’originaria previsione contenuta nel PRG adottato – è manifestamente privo di pregio. L’argomento - già oggetto di scrutinio da parte di codesto On.le TAR (ricorso n.1799/2000 R.G., accolto con la richiamata ordinanza n. 1350/2000) che, sia pure in via cautelare, l’ha bollato come illegittimo - è macroscopicamente errato, sia perché la riferita tipologia d’intervento, a mente dell’art. 10 L.R. 35/1987, è possibile esclusivamente ad opera di privati e giammai della P.A., sia, segnatamente, perché, nemmeno in tale categoria di opere, può rientrare l’Auditorium.

A tanto aggiungasi, in ogni caso, che la previsione dell’Auditorium contenuta nel PRG adottato sarebbe, comunque, cartograficamente inidonea a dimostrare, nel rispetto della previsione dell’art. 17 L.R. n. 35/1987, la compatibilità ambientale della nuova edificazione rispetto all’area di ubicazione, in quanto la progettazione di Piano risulta redatta in scala 1:2000, anziché 1:500, come obbligatoriamente prescritto.

In forza della corretta ricostruzione operata discende che, nel caso in esame, la progettata struttura è in palese contrasto con la LRC n.35/1987, in quanto difetta di tutte le condizioni imposte, non rientrando né fra le attrezzature pubbliche previste dal PUT medesimo e neppure tra quelle a livello di quartiere.

3) Ma vi è di più!

L’adottato P.R.G. risulta sospeso dal TAR Salerno, proprio nella parte relativa alla localizzazione dell’Auditorium, per effetto della pronuncia cautelare n. 1350 del 5 luglio 2000, esattamente sul presupposto del comprovato contrasto col PUT.

Di talché, deriva la radicale illegittimità della riproposta localizzazione dell’infrastruttura nel precedente sito, atteso che, per effetto della richiamata pronuncia cautelare del TAR Salerno, risulta sospesa anche la previsione di PRG, presupposto ai sensi dell’art. 17 L.R. 35/1987, per consentire la verifica di conformità dell’opera al PUT.

Ne consegue che il parere reso dalla Conferenza dei servizi e trasfuso nell’accordo di programma, così come sottoscritto, ratificato e definitivamente approvato, non solo si pone, come in precedenza chiarito, in stridente contrasto con l’ordinanza cautelare di codesto On.le TAR Salerno, n. 1350 del 5 luglio 2000, ma elude, illegittimamente ed in maniera palmare, il deciso del G.A.

L’implicazione tecnico-giuridica derivante dalla predetta statuizione del TAR, avente, peraltro, una portata tipicamente anticipatoria del merito, è di elementare evidenza e comporta l’impossibilità, stante l’assenza di fatti nuovi e/o diversi, per qualsivoglia organo amministrativo di sostituirsi, ed in tal modo, vanificare la potestà giurisdizionale, già esercitata attraverso la dichiarata illegittimità della previsione dell’Auditorium per accertato contrasto con il PUT.

Né è, ovviamente, possibile ritenere che le Amministrazioni partecipanti all’accordo di programma ignorassero la pronuncia cautelare definitiva, atteso che il proc. n. 1799/2000 R.G. ha visto come resistenti ritualmente evocate, ma processualmente negligenti, in quanto contumaci, sia il Comune di Ravello, che la Comunità Montana Penisola Amalfitana.

Da ciò deriva l’ulteriore illegittimità dell’Accordo di programma per violazione della L.R. 35/1987, così come acclarata per effetto giudicato cautelare del TAR Salerno.

II- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL'ART. 4 L.R. 20/03/1982, N. 17. ECCESSO DI POTERE PER ULTERIORE CONTRADDITTORIETÀ ED ILLOGICITÀ. DIFETTO ED ERRONEITÀ DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE ART. 97 COST. MANIFESTA INGIUSTIZIA ED INIQUITÀ.

Le Amministrazioni partecipanti alla Conferenza di servizi, essendo ben coscienti dell’illegittimità dell’accordo di programma, giusta la censura esposta nel motivo che precede, hanno tentato di fornire veste giuridica alla decisione assunta, affermando l’applicabilità, al caso in specie, dell’art. 4 della L.R. 20 marzo 1982, n.17, sul presupposto che “il Comune di Ravello risulta sprovvisto di strumento urbanistico”.

La tesi, oltre ad essere inequivocabilmente infondata in diritto, palesa ancora una volta la clamorosa contradditorietà dell’azione amministrativa, la quale pone a base del proprio agire argomenti tra loro assolutamente incompatibili. Ed infatti, da un lato, il provvedimento impugnato poggia sull’unica motivazione di una sua pretesa ed indimostrata conformità alle prescrizioni imposte dallo strumento urbanistico del P.U.T., dall’altro, si sostiene l’applicabilità dell’art. 4, l. cit., disposizione che, come è noto, postula – al contrario – l’assenza di qualsiasi strumento urbanistico.

Quanto fin qui detto, solleva questa difesa dal dover argomentare oltre. In ogni caso, per mero scrupolo difensivo, è opportuno illustrare le molteplici ragioni che dimostrano, in ogni caso, l’erroneità del richiamo all’art. 4, L.R.C. 17/1982.

A) La noma, al primo comma, testualmente dispone che:

“nei Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici approvati:

a) all’interno dei centri abitati (...) è vietato ogni intervento edilizio, ad eccezione delle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione, che non comportino aumento de/le volumetrie e delle superfici utili preesistenti;

b) all’esterno dei centri abitati (...) l’edificazione a scopo residenziale è soggetta alla limitazione di metri cubi 0,03 per ogni metro quadrato di area edificabile; per le opere strettamente accessorie all’attività agricola è consentito un indice di fabbricabilità aggiuntivo pari a 0,07 mc/mq; in questo caso il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla trascrizione, a cura del concessionario, di un atto che vincoli all’attività agricola la destinazione dei fabbricati in progetto”.

Il successivo II comma stabilisce, infine, che:

“le limitazioni che precedono hanno efficacia fino alla data di entrata in vigore del Piano Regolatore generale ... e non si applicano nei confronti degli interventi volti al/a realizzazione di edifici e strutture pubbliche, o opere di urbanizzazione primaria e secondaria, di programmi per l’edilizia residenziale pubblica, nonché dei piani e degli interventi previsti dalla legge statale 17.5.1981, n.219”.

Ciò posto, appare evidente che se è vero che il Comune di Ravello è sprovvisto di strumento urbanistico approvato e vigente, è, per contro, sicuramente e obbligatoriamente, sottoposto alla disciplina generale di pianificazione urbanistico territoriale dell’Area Sorrentino-Amalfitana, di cui alla L.R. n.35/87, contenente, come più volte evidenziato, disposizioni immediatamente operative e precettive, in quanto strettamente connesse alla dettagliata zonizzazione del territorio.

Ne consegue che sostenere l’autonoma applicabilità dell’art. 4 della legge regionale n.17/ 1982, prescindendo dalla speciale disciplina del PUT si risove in un clamoroso errore di diritto, che travolge irrimediabilmente l’accordo di programma adottato. Ed infatti:

1) Il Piano Urbanistico Territoriale, approvato in data 27.06.1987, con L.R. 35, è posteriore alla L.R. 17, approvata in data 20.3.1982. Di conseguenza, le disposizioni del PUT, per il principio della successione delle leggi nel tempo, naturalmente, prevalgono.

2) La richiamata legge regionale n. 17/1982 deve essere, correttamente, inquadrata, non soltanto come disciplina di carattere transitorio, per l’attività edilizio-urbanistica dei Comuni, ma, anche, come norma di tipo generale. Per contro, il richiamato PUT, costituendo la fonte normativo-urbanistica esclusiva dello specifico ambito territoriale dell’Area Sorrentino-Amalfitana, è destinato necessariamente a prevalere quale lex specialis.

3) Il meccanismo di deroga contemplato al II comma dell’art. 4 della L.R. 17/1982, attiene esclusivamente all’ipotesi che l’intervento edilizio pubblico debba ricadere al di fuori del centro urbano, così come perimetrato (in termini: Cons. Stato, Sez. V. 22.2.2000, n. 914), donde l’assoluta inutilizzabilità, nel caso in esame, della richiamata norma, atteso che il progettato Auditorium insiste nel cuore del centro urbano di Ravello (Cfrs. doc. all.).

4) Laddove si opinasse per la generalizzata applicabilità del disposto dell’art. 4 della legge regionale 17/1982 a tutti i Comuni dell’area Sorrentino-Amalfitana, non dotati di strumentazione urbanistica comunale, si produrrebbe “un inaudito esito di edificabilità”, destinato a stravolgere la ragione stessa della pianificazione territoriale, così come concepita dal PUT, attraverso la prescrizione obbligatoria, per i singoli piani regolatori comunali, degli indici minimi ed indefettibili di fabbricabilità.

Sul punto specifico, si rimanda alla consulenza di parte (cfr. relazione arch. V. De Lucia, pag. 6), i cui puntuali rilievi tecnici sono, emblematicamente, dimostrativi dell’aberrante distorsione derivante dall’ipotetica applicazione dell’art. 4 L.R. 17/1982.

5) La dimostrazione definitiva della prevalenza della L.R. 35/87 sulla L.R. 17/82, tanto sotto il profilo della temporalità, quanto sotto quello della specialità, è rinvenibile nella disposizione obbligatoria per i Comuni, contenuta all’art. 15 del PUT, che testualmente prevede: “Le opere pubbliche in corso di esecuzione alla data di approvazione della presente legge o, alla stessa data già appaltata, possono essere eseguite. Tutte le opere pubbliche non comprese nella previsione di cui al precedente punto sono riesaminate dalla Giunta Regionale che, su istruttoria dei competenti Uffici dell’Assessorato Regionale all’Urbanistica, verifica la conformità delle stesse al Piano Urbanistico Territoriale”.

Il dato normativo è di evidente interpretazione ed impone di ritenere che, laddove l’opera pubblica non sia conforme, ovvero ne risulti dimostrata la non conformità al PUT, non è altrimenti realizzabile.

B) Ma vi è di più.

Se pure si volesse, per mera ipotesi di scuola, prendere per un attimo in considerazione la strana tesi proposta dalle Amministrazioni resistenti, i provvedimenti impugnati sarebbero allo stesso modo illegittimi, anche nell’ipotetica vigenza dell’art. 4, L.R.C. 17/1982.

Come è noto, infatti, nel caso in cui l’opera pubblica è localizzata in un’area non destinata, negli strumenti urbanistici approvati, a pubblici servizi, la deliberazione di approvazione del progetto costituisce adozione di variante degli strumenti stessi, soggetta alla necessaria approvazione con le modalità stabilite (così Cons. Stato ad. Plen. 30/4/1984, n. 10; Cons. Stato, sez. IV, n. 6309/2000; TAR Campania 81/2003 e n.6254/2002). A ciò si aggiunga che la comprovata incompatibilità dell’Auditorium al PUT non permette alcuna applicazione normativa surrettizia, ma, eventualmente, solo lo strumento specifico della variante (art. 15, ult. comma, L.R. 35/87) al Piano Urbanistico, da sottoporre alla necessaria approvazione del Consiglio Regionale.

Da ciò discende l’ulteriore profilo di illegittimità dell’accordo di programma, stante la marchiana erroneità ed inconferenza del richiamo ad una norma di legge, del tutto inapplicabile nell’ipotesi concreta.

C) La illegittimità della determinazione e la contraddittorietà del comportamento serbate dall’Amministrazione Comunale di Ravello nel corso della Conferenza dei servizi – in uno al contrasto dell’intervento con il P.U.T. – sono desumibili anche per altra via.

Infatti, nella seduta del Consiglio Comunale di Ravello per l’approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2003, ed in particolare, in sede di illustrazione del programma triennale delle opere pubbliche inserite in bilancio (2003-2006), l’Ufficio Tecnico Comunale ha predisposto un allegato descrittivo circa le “Problematiche di ordine urbanistico territoriale”. In detto allegato, l’UTC, in modo chiaro e puntuale, ha dichiarato l’Auditorium non conforme al PUT (Cfrs. doc. all.).

Per l’effetto, il Consiglio Comunale, approvando con il voto favorevole della Maggioranza, il Bilancio e l’annesso piano triennale delle OO. PP. come istruito dall’UTC, ha, formalmente, riconosciuto che la progettata infrastruttura, laddove localizzata, risultava in contrasto con la L.R. 35/1987.

Del tutto inopinatamente ed illegittimamente, in occasione della Conferenza dei servizi del 4 agosto 2003, tanto il Sindaco di Ravello, quanto i tecnici responsabili dell’UTC, hanno affermato la conformità dell’opera al PUT, senza alcuna plausibile motivazione, idonea a giustificare e comprovare il mutamento di indirizzo.

Da ciò l’ulteriore profilo di illegittimità dell’Accordo di Programma per difetto assoluto di motivazione, in uno allo sviamento.

III - VIOLAZIONE ED ERRATA INTERPRETAZIONE ART. 27, COMMA 5 DELLA L. 142/1990, COME MODIFICATO DALL'ART. 34 D.L.VO. 18/08/2000 N. 267. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO DI LEGGE - SVIAMENTO DI POTERE – PERPLESSITÀ.

In via del tutto subordinata, si fa presente che il procedimento amministrativo, conseguente alla sottoscrizione dell’accordo di programma, è inficiato da una serie di atti derivati, del tutto discordanti dal modulo procedimentale disciplinato dall’art. 34, D.L.vo l8.8.2000, n.267.

In particolare, va esaminata sia l’intervenuta ratifica dell’Accordo di programma da parte del Consiglio Comunale di Ravello, per effetto della deliberazione n. 22 del 27.8.2003, che la ratifica del parere reso dal Responsabile all’Urbanistica in seno alla Conferenza dei servizi, operata dalla Giunta Regionale della Campania, con deliberazione n. 2525 del 06.08.2003.

A) L’atto deliberativo del Consiglio Comunale, di ratifica dell’Accordo di programma e dell’allegato verbale della Conferenza di servizi, risulta assunto, ai sensi dell’art. 34, comma 5, del D.Lvo 18.8.2000, n. 267.

In base a tale previsione, infatti, “Ove l’accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza”.

Appare del tutto chiaro, dal richiamato dato normativo, che la ratifica del Consiglio Comunale opera nel solo caso in cui l’accordo di programma sottoscritto dal Sindaco comporti variazione del P.R.G.

Nella fattispecie in esame, le Amministrazioni partecipanti nel corso alla Conferenza di servizi, hanno assunto, per contro, le seguenti determinazioni:

Il progettato Auditorium è stato ritenuto conforme al PUT;

Il Comune di Ravello è stato ritenuto sprovvisto di PRG.

Tali risultanze inducono a ritenere come illegittima, in via derivata e consequenziale, l’ulteriore procedura posta in essere dal Comune di Ravello, attraverso la cennata deliberazione, atteso che, per esplicita ammissione, contenuta nel Verbale della Conferenza di servizi e nel sottoscritto Accordo di Programma (“Il Comune di Ravello non è dotato di strumentazione urbanistica ed ha in itinere un PRG adottato con delibera del Commissario ad acta n. 6 del 16.7.1999”), non esiste alcuno strumento urbanistico, oggetto di possibile variazione.

Laddove, per mera ipotesi, l’Amministrazione Comunale di Ravello avesse inteso attribuire alla deliberazione consiliare, peraltro del tutto artatamente, un valore di variante urbanistica, emergerebbe, innanzitutto, un evidente contrasto tra la determinazione presupposta (adesione del Sindaco, fondata sull’assenza di PRG) e quella conseguente (atto di ratifica, con variante urbanistica), con palmare illegittimità da difetto assoluto di motivazione e sviamento.

Non senza aggiungere, comunque, che la deliberazione C.C. n. 22 del 27.8.2003, è, in ogni caso, affetta da ulteriore, radicale illegittimità, per incompetenza del Consiglio Comunale a ratificare l’accordo di programma, con valore di variante dello strumento urbanistico.

Infatti, il Comune di Ravello risulta commissariato ai sensi della L.R. 17/1982, per effetto della delibera G.E. n. 236 del 9.8.1996 e, pertanto, il Consiglio Comunale è sprovvisto di qualsivoglia potere in materia di pianificazione urbanistica.

Né, peraltro, la G.E. della Comunità Montana ha giammai restituito alcuna attribuzione pianificatoria al Consesso consiliare, avendo in seguito alla trasmissione del PRG adottato, unicamente prescritto al Comune di integrare gli elaborati mancanti.

Da ciò deriva che la deliberazione consiliare di ratifica è illegittima e, comunque, fondata su presupposto errato ed immotivato.

B) Quanto uantoQQalla deliberazione di G.R. n. 2525 del 06.08.2003, va innanzitutto evidenziato che non è dato rinvenire, nell’accordo di programma sottoscritto, alcun obbligo di ratifica da parte della Regione Campania, di talché trattasi di un atto non previamente concordato in sede di Conferenza di servizi.

Né, peraltro, è dato comprendere a che titolo l’organo esecutivo della Regione abbia ratificato, attesa la espressa dichiarazione di conformità dell’Auditorium al PUT.

Anche in questo caso, laddove l’Amministrazione Regionale avesse inteso attribuire alla deliberazione giuntale il valore di variante urbanistica, emergerebbe, comunque, un immediato ed evidente contrasto tra la determinazione presupposta (adesione dell’Assessore all’Urbanistica, fondata sulla conformità al PUT) e quella conseguente (atto di ratifica, con variante urbanistica), con palmare illegittimità da difetto assoluto di motivazione e sviamento.

Non senza aggiungere, in questo caso, l’illegittimità radicale, da incompetenza assoluta in cui verserebbe la delibera di G.R. n. 2525 del 6.8.2003.

Infatti, ai sensi dell’art. 15 della L.R. 35/87, approvativa del Piano Urbanistico Territoriale, le eventuali varianti, anche parziali, al PUT sono di esclusiva competenza del Consiglio Regionale.

IV. VIOLAZIONE ART. 97 COST. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE.

L’impugnato Accordo di Programma palesa la sua illegittimità anche per altro e decisivo profilo.

Gli atti avversati, infatti, omettono di considerare ed adeguatamente ponderare che l’intero territorio di Ravello è riconosciuto dall'UNESCO quale Patrimonio Mondiale dell'Umanità, per la sua particolarità paesaggistico-ambientale, caratterizzata dall’orografia a terrazzamenti, tipica proprio della zona su cui dovrebbe sorgere il progettato Auditorium.

Il luogo individuato per la realizzazione del progetto si compone, infatti, di tre terrazzamenti, di cui il primo è situato a quota strada rotabile (Via della Repubblica) e gli altri due sono sostenuti dalle caratteristiche macere a secco, di mt. 5 di altezza ciascuno.

Ne consegue che il massiccio intervento andrebbe necessariamente ad alterare l'andamento altimetrico del sito, con impatto paesaggistico-ambientale sconvolgente, specie in considerazione della continuità e contiguità con il fabbricato Albergo Graal, e annullerebbe quel rapporto tra edificato e spazi liberi, necessario a rendere armonioso ed unico il contesto ambientale e paesaggistico di Ravello.

A ciò si aggiunga che le dimensioni dell’edificio – progettato nelle immediate adiacenze della monumentale Villa Rufolo e di altri numerosi pregevoli immobili, tutti sottoposti alla speciale tutela della legge 1089/39 – avente una lunghezza di metri 50, una larghezza di metri 26 a Nord e metri 39 a sud è destinato a coprire l’intera area compresa tra il tratto superiore e quello inferiore di Via della Repubblica, mentre la sua altezza totale, quantificabile in metri 21, compromette irrimediabilmente le visuali prospettiche della sovrastante via panoramica Boccaccio, fino ad ostruire totalmente la vista del borgo medievale di Torello e di tratti della suggestiva Costiera.

Senza dire che l’inserimento in questione contrasta con quanto prescritto dal P.U.T., laddove, nella parte III della Proposta di Piano, stabilisce che i nuovi insediamenti debbano essere coerenti con le pregresse tipologie architettoniche.

Domanda di sospensione cautelare

Le considerazioni innanzi svolte impongono la sospensione, in via cautelare, dell’efficacia dei provvedimenti impugnati essendo evidente la sussistenza dei presupposti necessari e sufficienti per l’adozione del provvedimento ex art. 21, comma 7, della legge n.1034/71.

Non occorre indugiare circa la presenza del fumus boni iuris giacchè i motivi esposti in sede di ricorso per l’annullamento dei provvedimenti impugnati, ed a cui ci si riporta, non possono che portare il Tribunale adito ad un giudizio positivo circa la fondatezza delle doglianze mosse, consentendo, conseguentemente, di ritenere rilevante la probabilità di accoglimento della domanda principale.

Del pari esistente è l’ulteriore elemento del periculum in mora. E’ appena il caso di sottolineare che il tempo occorrente per ottenere la pronuncia nel merito concretizza l’obiettivo pericolo che la ricorrente subisca, per intero e senza effettiva possibilità di ripristino della situazione quo ante, l’irreparabile pregiudizio che l’esecuzione degli avversati provvedimenti. Non v’è dubbio, infatti, che l’avanzata fase del procedimento amministrativo, con l’avvenuta pubblicazione, nel B.U.R.C., del decreto approvativo dell’Accordo di Programma - in uno agli acquisiti pareri ed alla disponibilità finanziaria - prelude ad un imminente inizio dei lavori relativi ad manufatto che, se realizzato, determinerebbe un gravissimo vulnus alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistico-ambientali del territorio di Ravello, uniche nella loro specie.

Pertanto, nel necessario giudizio di ponderazione degli interessi in gioco, le istanze qui rappresentate devono apprezzarsi quali portatrici di un interesse pubblico assolutamente prevalente rispetto agli interessi di controparte, i quali sono percepiti dalla collettività – non soltanto del comune di Ravello e della Regione Campania, ma, senza tema di smentita per la dichiarata qualità di Patrimonio Mondiale dell’Umanità, dell’intera comunità internazionale – con preoccupazione ancora maggiore in quanto l’avversata costruzione comprometterebbe insanabilmente l’equilibrio paesaggistico ed ambientale del sito.

P.Q.M.

e per quanto ci si riserva di esporre in prosieguo,

voglia codesto On.le Tribunale Amministrativo Regionale:

in via cautelare : sospendere i provvedimenti impugnati;

nel merito : accogliere il presente ricorso e, per l’effetto, annullare i provvedimenti impugnati.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Si producono i documenti di cui all’indice.

Salerno, 15 dicembre 2003

Avv. Oreste Cantillo

Abbiamo un progetto di caratura internazionale ma non abbiamo una sede idonea all’interno delle regole di piano che permettano di esprimere le aspettative di un linguaggio architettonico internazionale all’interno del salotto culturale ravelliano. Possiamo permetterci di stravolgere la regola, le linee programmatiche di un piano territoriale, solo per potere indossare un abito alla moda? Il linguaggio dell’architettura contemporanea espressa ai più alti livelli dall’architetto Niemeyer rischia di trasformarsi in un volgare dialetto perché l’ architettura non è solo espressività ma anche rispetto delle regole. E quindi un progetto mirabile si impantana nella pervicace ossessione di Bassolino di perseguire ad ogni costo solo accordi di programma.

Alla confusione generale - norme urbanistiche disattese, accordi di programma , norme urbanistiche regionali caotiche e farraginose ed improbabili linee guide - si aggiunge la Francescato che con grazia “marianea” va dispensando pace fra WWF, Italia Nostra e Architetti che in nome del buon senso e del rispetto delle norme avversano questo progetto. E si barcamena tra dichiarazioni contraddittorie nel tentativo (mal riuscito) di non scontentare nessuno. Da una dirigente di un partito ambientalista ci si aspetterebbe una maggiore coerenza nei confronti delle regole di programmazione urbanistica, da quel partito tante volte sostenuto quale strumento di tutela all’arroganza abusivista. Quasi viene da pensare che se il Fuenti fosse stato costruito da Niemeyer avrebbe avuto tale aurea di dignità da non dovere essere abbattuto. E così la Francescato indossando i sacri paramenti tenta di celebrare un improbabile matrimonio tra sacro e profano ovvero tra l’ambientalismo e le politiche iperliberiste di mercificazione del territorio.PRC

Caro Sindaco,

la sua lettera di domenica scorsa mi sembra abbastanza strana. In fondo non bisognerebbe rispondere a chi apre la sua comunicazione accusando l’interlocutore (ma meglio sarebbe parlare di bersaglio) di “mix straordinario di spocchia e volgarità”. Le rispondo perché mi pare che la sua lettera riveli equivoci che non so chi e cosa abbia provocato, ma ai quali sono totalmente estraneo.

Lei cita a lungo i molti meriti dell’amministrazione di Ravello. E chi li nega? Io certamente no. Non conosco i progetti di cui lei parla, ma mi sembrano esprimere un orientamento interessante, che condivido. Ma né il mio intervento, né il successivo articolo sul Corriere del Mezzogiorno, né l’appello che ho firmato, e neppure gli interventi nel mio sito esprimono disprezzo o critica verso la politica del Comune di Ravello. Salvo su un punto. Sarà lecito criticare un intervento, se lo si ritiene sbagliato?

Ho scritto (già sul mio sito) e ho detto che critico (avvalendomi della facoltà che la Costituzione mi garantisce) due aspetti della questione. Che su una (l’improprietà dell’intervento in quel luogo) comprendevo che potevano esserci posizioni diverse, ma la mia era quella che ho esposto. Sono eccessivamente conservatore? Ho troppo poca fiducia nelle capacità di inserimento nel paesaggio degli operatori di oggi? Sbaglio a pensare che le risorse collettive dovrebbero essere impiegate diversamente, finanziando il restauro dei luoghi già belli e e la trasformazione dei luoghi ancora brutti? Può essere. Ma sarà pure lecito esprimere un’opinione, dopo aver pazientemente ascoltato quelle altrui?

Nell’ambito di questa mia opinione (che per il vero ho manifestato, a Ravello e sul Corriere, in modo molto sobrio e contenuto) ho anche sottolineato le affermazioni che lei stesso aveva fatto a proposito di due punti: il fatto che Niemeyer abbia regalato solo un bozzetto e non un progetto, e che questo lo abbia redatto (sia il preliminare sia l’esecutivo) l’architetto Zeccato; e che il grande architetto brasiliano non abbia mai soggiornato a Ravello. Non avrei neanche citato il primo punto se non fosse che tutta l’ammuina a difesa del progetto è stata provocata dal fatto che si voleva ostacolare una “opera di Niemeyer”. Al secondo punto (il non avere Niemeyer respirato l’aria e percorso i sentieri di Ravello) attribuisco invece un’importanza maggiore. Conferma il mio dubbio sul fatto che non sia l’architetto giusto per un intervento in quel luogo e in quel paesaggio. A mio parere, più il sito è ricco di qualità e di consolidati valori più il progetto di trasformazione deve nascere dal luogo, dalla comprensione vissuta delle sue regole. Ma. Le ripeto, esprimo un’opinione personale, alla quale altre possono legittimamente essere opposte senza che io consideri ciò scandaloso.

Ma il punto che a me premeva e preme sottolineare, e che in effetti ho sottolineato in tutti i miei interventi, è un altro: quello della illegittimità sostanziale dell’intervento, e del grave rischio che si corre procedendo con procedure derogatorie: dalla interpretazione distorcente alla legge ad personam.

Mi creda se le dica che il decreto sugli standard e il piano urbanistico territoriale li conosco entrambi molto bene. Alla formazione del primo ho collaborato personalmente, ed ero “interno” al Consiglio superiore dei LLPP quando in quelle stanze (e in quelle vicine della Direzione generale dell’urbanistica) si discuteva e si decideva. So bene che una struttura per gli spettacoli (e sia pure per spettacoli nobili e culturali) non fanno parte di quelle attrezzature di quartiere, o di vicinato, o – come poi scrisse il legislatore – “locali” cui fa riferimento il PUT. E basta che lei stesso legga l’articolo delle norme del PUT che si riferiscono alla zona in cui ricade il sito dell’auditorium per verificare che l’auditorium non è presente tra le altre attrezzature minuziosamente previste, e consentite, dal PUT. Che conosco benino non solo per averlo seguito a suo tempo come presidente dell’Istituto nazionale di urbanistica, ma per averlo ristudiato come commissario ad acta per il PRG di Positano e come collaboratore alla progettazione del PTCP di Salerno.

Mi rendo conto che porre la questione della legalità turba molto chi, come lei scrive, “mangia legalità a colazione, pranzo e cena”, ma a me turba invece enormemente che la questione della legalità - sulla quale nessuno, e neppure lei, ha replicato alle mie critiche - venga totalmente trascurata da persone che conosco, rispetto e stimo, come un paio di quelli che la fiancheggiavano nella trasmissione di RAI3.

Nella speranza di aver contribuito a chiarire qualche equivoco la saluto

P.S. – Non pubblico sul mio sito la sua lettera perché ho l’impressione che sia stata scritta sotto una forte spinta emotiva, e penso che si sarà pentito di alcune affermazioni davvero pesanti e prive di qualunque appiglio nei fatti. Mi rendo conto che in questo modo i miei lettori non troveranno molto chiara la mia risposta, ma non vorrei aumentare il suo disagio.

Sulla costiera amalfitana sbarcano progetti e iniziative. E con loro i timori, come sempre accade quando su un territorio così fragile si prevede di aggiungere cemento: il passato, soprattutto quello recente, non offre tranquillizzanti esperienze. Da Vietri a Conca dei Marini, passando per Amalfi e Ravello e fino a Positano e al piccolo arcipelago che la fronteggia divampano le polemiche fra chi propone interventi di più o meno forte impatto sul paesaggio e chi si oppone, contestandone l' utilità e anzi paventando il peggio.

A Vietri, il primo paese che si incontra arrivando in costiera da Salerno, stanno entrando in funzione i nuovi stabilimenti sull' arenile. A differenza di quelli precedenti sfoggiano strutture in cemento, non più rimovibili. Piattaforme di calcestruzzo al posto delle vecchie passerelle. Ma anche bar, ristoranti, uffici e botteghe. Finora sul lungomare sfilavano baracchette e casotti, accatastati in modo disordinato, cui si aggiungevano continuamente tettoie e altre coperture, spesso abusive. E da molte parti si chiedeva che la zona venisse risanata e che si rimuovesse quella specie di bidonville che ostruiva il rapporto fra l' abitato e la spiaggia. Ma il modo in cui il Comune è intervenuto, ottenendo anche l' assenso della Soprintendenza di Salerno, ha destato molte opposizioni. Il cemento non avrebbe dovuto sostituire il legno, secondo le sezioni salernitane di Italia Nostra e di Legambiente. L' intervento è abbastanza limitato (la superficie coperta è di 350 metri quadrati), ma il rischio è che, da Vietri in poi, anche altre spiagge della costiera siano invase dal cemento. Mentre altrove nel salernitano si tenta proprio di percorrere con fatica la strada opposta: dal cemento al legno (è il caso di Eboli).

Nel Comune di Vietri ricade l' area di Fuenti. Al posto del "mostro" demolito quattro anni fa, si avvierà un restauro paesaggistico con terrazzamenti alberati, vigneti e una minima cubatura. Molti sono i punti del progetto condivisi dalle associazioni di tutela. Ma fortissime perplessità suscita l' idea di ricostruire il profilo del promontorio segato di netto alla fine degli anni Sessanta per far posto all' albergo. «Sarebbe una specie di protesi in cemento rivestita di verde, quasi il prodotto di un senso di colpa», protestano gli ambientalisti. La costiera è un sistema. Paesaggio, centri storici, ambiente, agricoltura e turismo ne sono gli elementi cardinali. Ci si muove con difficoltà, soprattutto d' estate. La strada che corre lungo la roccia seguendone l' andamento sinuoso e infilandosi nei fiordi più profondi, è intasata da enormi torpedoni che gravano con un peso insopportabile e che spesso sono causa di dissesti (sulla Marina di Conca, alcuni anni fa, è precipitata una frana che solo per miracolo non ha fatto vittime).

Sull' integrità della costiera vigila un Put (piano urbanistico territoriale) varato a metà degli anni Ottanta dalla Regione Campania. è un piano da tutti giudicato di grande rigore (anche se violato da innumerevoli abusi). Ma contiene delle incognite, la principale delle quali è la previsione di una serie di gallerie che attraversano le montagne e che dovrebbero snellire il traffico. Di uno di questi tunnel si torna a parlare ora con insistenza: dovrebbe aggirare l' abitato di Amalfi ed essere usato anche come parcheggio sia di autobus che di macchine (ma parcheggi e garage multipiano stanno diventando un ossessione anche altrove in costiera, e spesso i progetti prevedono profondi buchi nella roccia). L' obiezione avanzata dal fronte ambientalista a queste iniziative si può sintetizzare in pochi concetti: il traffico di auto e pullman in costiera non va snellito né agevolato, ma va ridotto e il turismo estivo non può crescere oltre i limiti imposti dalla struttura fisica della costiera, semmai va distribuito meglio nel corso dell' anno.

Un altro progetto di grandi ambizioni interessa Ravello. Lo firma uno dei maestri dell' architettura contemporanea, Oscar Niemeyer, al quale si è affidata la Fondazione Ravello, un organismo nato alcuni mesi fa per iniziativa del sociologo Domenico De Masi, che di Ravello è stato assessore. L' architetto brasiliano ha schizzato il disegno di un auditorium che dovrebbe sorgere appena fuori della galleria che immette sulla piazza di Ravello, in una zona già intensamente edificata, spesso abusivamente. L' auditorium svetterebbe a picco sul mare, a un centinaio di metri da Villa Rufolo, nei cui giardini si tiene ogni estate una stagione di concerti. Il progettista che inventò Brasilia ha visto il sito in fotografia ed ha immaginato una struttura molto slanciata, alla quale stanno lavorando ora gli uffici comunali. L' auditorium, che piace molto al Comune (il sindaco è della Margherita) e alla Regione (Antonio Bassolino ha visto tempo fa Niemayer in Brasile), incontra però l' ostilità delle opposizioni in paese, dei Ds, dell' Udeur e di An, e divide le associazioni ambientaliste (contraria è Italia Nostra, favorevole è il presidente di Legambiente, Ermete Realacci). La struttura, che avrebbe una capienza di 500 posti, consentirebbe di prolungare anche in inverno la stagione dei concerti e inoltre potrebbe essere usato come sala di congressi. E sarebbe un' opera di grande architettura moderna. Questi gli argomenti dei sostenitori. Ai quali se ne contrappongono altri: l' auditorium avrebbe un impatto deturpante sul paesaggio e attrarrebbe tantissimo traffico. I Ds di Ravello propongono di costruirlo più sotto, mentre Italia Nostra vorrebbe che a Ravello non fosse aggiunto altro cemento. «Il fascino dei concerti è in gran parte nel panorama di Villa Rufolo», insiste Raffaella Di Leo, presidente di Italia Nostra a Salerno.

Un' altra spina è a Conca dei Marini. Su uno sperone di roccia di agghiacciante bellezza domina il paesaggio il convento di Santa Rosa. L' edificio risale alla metà del '500. Qui le suore devote alla santa inventarono un dolce che ha fatto la fortuna della pasticceria napoletana: la sfogliatella. Il convento è abbandonato, dopo aver funzionato per molto tempo come albergo. E va in malora. Tre anni fa è stato acquistato da una società inglese, che vorrebbe rinverdirne i fasti, trasformandolo in un hotel di grande charme. E fin qui tutti d' accordo. I problemi cominciano quando trapelano voci sulle modifiche previste, e in primo luogo sull' aggiunta di un manufatto di 300 metri quadrati. Sono indispensabili per un albergo di lusso, spiegano i proprietari (che hanno ottenuto un assenso di massima dal soprintendente, mentre la Regione, dopo un iniziale favore, sembra ora più prudente). Manomettono gravemente la sagoma e i volumi dell' edificio, protestano gli oppositori. L' ultimo cruccio viene da Li Galli, un arcipelago composto da tre isolette di fronte a Positano, dove i mitografi greci collocavano l' antro delle sirene. Su uno dei tre scogli, in basse casupole avvolte da chiome verdi, invisibili dalla costiera, hanno abitato Leonide Massine e poi Rudolf Nureyev. Ora ci sono un eliporto e una residenza a cinque stelle, che brilla d' un bianco sgargiante. Più distante, dove un tempo si riponevano gli attrezzi, spicca una sala di meditazione.

C'è un mito moderno, tanto assurdo quanto potente, che occupa l'immaginario di molti, non soltanto siciliani e calabresi. E' il ponte sullo Stretto di Messina. Dall'Unità d'Italia sino al dopoguerra il progetto del ponte ha rappresentato il simbolo della congiunzione materiale della Sicilia al continente. Era l'epoca dell'isolamento, della dipendenza, del sottosviluppo acuiti dalla difficoltà dei trasporti e della mobilità. Oggi, benché il divario tra il Mezzogiorno ed il Nord del Paese permanga, la questione non è più drammatica come un tempo e, soprattutto, la mobilità di persone, cose ed informazioni non costituisce più un problema. Da Napoli a Palermo, ad esempio, con le navi veloci si impiegano quattro ore: nessun mezzo via terra, anche attraverso un ponte, consentirebbe un trasporto così veloce. I moderni e mastodontici portacontainer, quelle navi che approdano a Gioia Tauro per intenderci, contengono ciascuno una quantità di merci pari a quella trasportata da mille Tir. Viviamo in un'epoca in cui il trasporto su gomma, con i suoi effetti di inquinamento e di congestione, costituisce un serio problema. Il progetto del ponte è divenuto allora obsoleto. Non conviene economicamente, finirebbe per creare nuovi problemi, e per di più è un progetto insicuro, temerario in un'area fortemente sismica e attraversata da forti venti. Nonostante ciò il mito del ponte resiste, cancella quello secolare di Scilla e Cariddi, incurante della distruzione di uno scenario paesistico noto a tutto il mondo per la sua bellezza e particolarità, cieco agli irreversibili e catastrofici danni ambientali ed ecologici che una simile opera realizzerebbe.

Perché questo mito? Il ponte oggi è simbolo della Modernità. La grande opera faraonica, di acciaio e cemento, è percepita come un monumento al Progresso. Che sia utile oppure del tutto inutile poco importa: il suo valore è simbolico e serve a rimuovere sensi di inferiorità e complessi di colpa, serve a scalzare quel fastidioso sentimento di mancanza che rode l'anima dei meridionali. E' difficile, con argomenti razionali, contrastare queste sensazioni. Eppure in esse vi è, ancora una volta, l'essenza della disgrazia del Mezzogiorno: l'incapacità di fare i conti con se stessi, di ritrovare la propria autonomia e la propria soggettività liberata dalla dipendenza da una immagine negativa che sul Mezzogiorno è stata proiettata e che i meridionali hanno incorporato. Il mito del Ponte attecchisce e diviene contagioso così come, nelle società moderne, si diffonde la sindrome dell'autoinganno, che porta a predicare certe cose ed a farne altre, del tutto opposte, che induce a dire che tutto va bene, quando invece in coscienza si sente che tutto è un disastro e siamo sull'orlo di un baratro. Su questa debolezza dello spirito speculano interessi di parte, forti interessi lobbistici chiaramente individuabili, così come - probabilmente - interessi occulti ed illegali (si legga mafiosi) che nel ponte vedono un'altra grande occasione di arricchimento privato e di rapina. Ma poco importa all'anima semplice, colpita dall'exploit faraonico.

Mille argomenti razionali sostengono l'insensatezza del progetto. La precarietà del progetto ingegneristico, che non considera i rischi del contesto geologico, i venti, la sismicità; l'insostenibilità economica nel rapporto costi-benefici; l'assenza di qualsiasi seria valutazione di impatto ambientale e sociale; la mancata considerazione di alternative multimodali più efficaci ed efficienti per l'attraversamento dello stretto; il fatto che il ponte - data l'altezza dell'impalcato prevista dal progetto - non consentirebbe il passaggio alle navi di più recente costruzione che raggiungono i 100 metri di altezza (il che vanificherebbe l'importanza del porto di Gioia Tauro); ed ancora si potrebbero elencare molte altre osservazioni ostative che studiosi ed esperti di molte università italiane ed estere hanno esplicitato. Tutto ciò però evidentemente non basta. E' vero che l'informazione - monopolizzata dalla lobby del ponte - ha oscurato questi argomenti. Occorre diffondere una contro-informazione, che faccia giustizia alla realtà dei fatti. Ma forse la presa del mito è ancora più accecante del black-out mediatico.

Dunque l'appello alla ragione ed al calcolo non basta.

Occorre rivalutare emozioni forti, richiamarsi al senso dei luoghi, ad una sensibilità e ad una estetica meridiane, prima che l'abitudine al brutto le seppellisca definitivamente. Occorre restituire dignità universale al significato emotivo che l'area dello Stretto di Messina ha avuto nei secoli, per chi qui vive e per tutti coloro - lontano da qui - che hanno vissuto questo significato nei racconti, nelle storie, in miti, che a ben vedere sono molto più realistici ed umani di quello del ponte. Possiamo cancellare, con l'exploit del ponte, la memoria iscritta nelle acque dello Stretto e farne un anonimo tratto di mare, una duplice baia - separata da un nastro trasportatore avvolto in una nuvola di benzene - su cui si rispecchierà soltanto ciò che di concreto appare dietro il mito del Progresso: un mondo di merci a rapida obsoloscenza, un mondo "usa e getta", un mondo sporco che consuma se stesso? Rifiutare il progetto non vuol dire soltanto opporsi alla distruzione di un luogo vitale, nel senso pieno ed esistenziale di questa parola. Significa prospettare, con alternative praticabili già da ora, una società meridionale sostenibile ed autosostenuta, che riconosce nei suoi luoghi e nella sua storia, nel suo carattere particolare ed al contempo denso di universalità, la risorsa per uno sviluppo altro. Significa prospettare una società che ponga al centro delle proprie energie il senso del rispetto, della misura e del limite. Una società che sia capace di coniugare ragione ed emozione.

Su queste riflessioni, nel 1987, si formò il comitato "Tra Scilla e Cariddi". L'iniziativa venne da singoli intellettuali, tra cui Alberto Ziparo e Osvaldo Pieroni, da associazioni ambientaliste come Legambiente, con Lidia Liotta, e il WWF, con Beatrice Barillaro, dall'allora Rifondazione Comunista, con Rosa Tavella e Michelangelo Tripodi, dai Verdi e da altre associazioni come il CRIC, con Piero Polimeni, Torre di Babele, ecc. Anche Ora locale aderì al comitato. L'appello alle Nazioni Unite per la salvaguardia dell'area dello Stretto, quale patrimonio naturale e culturale dell'umanità, costituì una sorta di manifesto contro il progetto del ponte, che venne sottoscritto da centinaia di intellettuali, associazioni, esponenti politici, cittadini. Tra coloro che sottoscrissero figurano i nomi di Serge Latouche, di Dario Fo, di Citto Maselli e di decine di docenti universitari.

Il libro di Osvaldo Pieroni, cui gli interventi presentati in questo numero si riferiscono, deriva dalla esperienza del comitato "Tra Scilla e Cariddi". Da qui il titolo. In esso viene ripercorsa la storia del progetto del ponte e vengono esposte le ragioni della opposizione. Il libro è però anche una storia d'amore, di un rapporto esistenziale con la terra di Calabria e con lo Stretto, in cui personale e politico si fondono. La vicenda del ponte è poi occasione per una riflessione di più ampio respiro sulla storia e sulle prospettive del Mezzogiorno, in particolare della Calabria. A questo libro farà tra breve seguito un saggio collettivo, curato da Alberto Ziparo e Virginio Bettini, con il contributo di studiosi di sette università italiane, che costituisce una vera e propria valutazione di impatto ambientale e sociale del progetto del ponte e ne mostra - dallo stesso punto di vista della scienza e della tecnica - l'insostenibilità. Sia nel caso del libro di Pieroni, che in quest'ultimo si vedrà che parlare del ponte sullo Stretto ed impegnarsi in una battaglia affinché il progetto venga accantonato vuol dire oggi riflettere su chi siamo e gettare le basi per il futuro non soltanto della Calabria e del Mezzogiorno d'Italia, ma dell'intera area mediterranea.

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Ripensando al mito di Colapesce ed al sacrificio immaginario di questo eroe, mezzo uomo e mezzo pesce, che non può fare ritorno perché deve per sempre reggere la colonna debole della Sicilia esposta ai terremoti, ancora una volta riscopro la lezione che il mito ci trasmette. Come un messaggio in bottiglia attraverso la deriva del tempo i miti ci consegnano un sapere: le intuizioni dei nostri padri e delle nostre madri che possono essere per noi sorgenti di nuova coscienza.

Perché i nostri antenati hanno immaginato questa bizzarra storia? Chi è il personaggio Colapesce? Non è completamente un essere umano ma ciò gli fornisce poteri divini che provengono dalla sua natura animale, dal suo essere parte della natura: la leggenda lo immagina figlio del dio Nettuno e fratello delle sirene ed egli ha il potere di vivere nel fondo del mare come un pesce e di conoscerne i segreti e le minacce. Da ciò nasce la sua capacità di vedere i limiti della natura, in questo caso matrigna, e così scopre uno dei pericoli che nasconde il mare: il sisma. Ci restituisce così l'immagine di un territorio debole e ferito, che necessita di interventi di protezione e sostegno, per i quali alla fine l'eroe si sacrifica, giungendo a rinunciare alla sua vita umana sulla terra. Ecco cosa possiamo apprendere dalla leggenda di Colapesce: l'eterno monito, l'eterno ricordo delle numerose ferite sismiche che la nostra terra ha subito. Evidentemente i nostri antenati avevano una sensibilità ecologica ante litteram che noi oggi rischiamo di perdere, abbagliati dai nuovi miti della tecnologia e del potere economico, ed anziché elaborare questa sensibilità in forma di coscienza moderna, come riflessione sul senso del limite, alimentiamo illusioni prometeiche, di cui il progetto del ponte sullo Stretto costituisce un ultimo attardato esempio. Invece coscienza del limite vuol dire pensare a noi razza umana come parte della natura e dei suoi equilibri e non come padroni incontrastati che possono capovolgere le leggi interne, modificare con arroganza e megalomania ciò che migliaia di anni di lavoro geologico hanno prodotto sulla faccia del pianeta, illuderci di diventare "chirurghi del pianeta", non per sostenere e proteggere i punti geologici più deboli ma per mutilarli, applicando orribili protesi e cambiandone i connotati.

La saggezza antica di cui Colapesce è un esempio, ritorna in forma moderna e scientifica tra gli scienziati e gli ambientalisti dei nostri giorni che in vario modo si sono espressi contro il progetto del mega-ponte sullo Stretto di Messina. Da molte voci si sono levati moniti contro il rischio sismico, si sono moltiplicate le critiche a proposito della inutilità e degli svantaggi economici di un'opera pubblica ciclopica come questa, ennesima riproposizione di un vecchio paradigma già fallito per lo "sviluppo del Sud". E non sono mancate le analisi e gli appelli degli urbanisti e degli ambientalisti che segnalano l'irrimediabile guasto all'ambiente naturale ed ai centri urbani dell'area dello Stretto che dalla costruzione della mega-infrastruttura deriverebbe.

Ma adesso abbiamo un nuovo Colapesce: il sociologo Osvaldo Pieroni ci offre uno sguardo nuovo, il punto di vista di chi studia l'impatto sociale e antropologico di un'opera di questo genere ed elabora una nuova espressione del "pensiero meridiano" (Cassano). Richiamandosi ad una visione alternativa della modernità, ovvero ad una modernità riflessiva, cosciente dei costi e dei rischi dello sviluppo tecnologico ed economicistico (U. Beck), Pieroni produce un saggio di sociologia dell'ambiente che analizza l'area dello Stretto come luogo e mondo vitale.

Partendo dal concetto di "colonizzazione del mondo vitale" di Habermas, Pieroni scrive: "Lo spazio in quanto paesaggio significativo, in quanto ambiente vissuto - ovvero luogo dell'azione, il luogo della dinamica del corpo - ed il tempo come storia evolutiva e delle generazioni che in quei luoghi o in riferimento ad essi si ripetono e si formano (si socializzano) sono parte del mondo della vita come sfondo della comunicazione e come riferimento della coscienza collettiva. Le emozioni ed i sentimenti che un luogo suscita, che dalla esperienza di un luogo emergono, attraverso l'intersoggettività linguistica ed il suo ripetersi, si tramutano in enunciati, ovvero in aspettative normative, in valori. E questi ultimi, in quanto tali, hanno pretese universalistiche. In questo senso, se consideriamo il luogo tra Scilla e Cariddi, in quanto luogo fisico e naturalistico, in quanto campo di emergenza emozionale ed in quanto simbolo linguisticamente costruito, come dimensione del mondo della vita, possiamo parlare della opposizione al progetto del ponte come resistenza alla colonizzazione del mondo della vita".

Una resistenza al passaggio dall'attuale luogo, in senso antropologico, al non-luogo emblematico. Da questa attenzione al sociale, alla memoria, all'antropologia dello Stretto, Pieroni deriva la particolare cura con cui analizza l'unicità di quel mondo fisico-spaziale e antropologico costituito dallo scenario di acque e terre di Scilla e Cariddi. L'analisi mette in evidenza le eccezionali caratteristiche ecomorfologiche e mitologiche dell'area: le correnti marine ed i gorghi acquatici da cui i miti di Scilla e Cariddi; il paradiso zoologico costituito dalla fauna ittica, che dagli abissi viene in superficie e dal crocevia del volo degli uccelli rappresentato dallo Stretto; le particolarità geosismologiche derivanti dall'intersezione tra i terminali dell'arco eoliano e l'incisione italiana della grande faglia mediterraneo-orientale; l'interessante geografia simmetrica dei due versanti peloritano e aspromontano; l'estrema bellezza paesaggistica dello Stretto derivante da un capolavoro geologico della natura che ha unito due differenti mari ed ha diviso in due parti la stessa terra.

I miti di una natura pericolosa fino al rischio mortale per i naviganti divorati dal mostro di Scilla o ingoiati dal gorgo di Cariddi, ma nello stesso tempo affascinante e magica come il canto delle sirene, capace di rapire ed ammaliare: questi miti esprimono l'ambivalenza tra rischio ed estasi, contemplazione e catastrofe e ci indicano come "stare" in questo luogo. Ci mostrano l'unico rapporto possibile con questo ambiente: guardare e godere, navigare e riposare, ma allo stesso tempo difendere e difendersi con i tappi di cera nelle orecchie come Ulisse e gli occhi vigili per prevenire i maremoti (o la "rema" troppo forte), gli uragani di vento ed i terremoti.

Come non capire che in un'area in cui si sono succeduti ben 36 terremoti catastrofici negli ultimi 2000 anni, l'unico mezzo ragionevole per i collegamenti deve essere il mare e che non possiamo affidarci ad una infrastruttura sospesa ad immense torri d'acciaio con i piedi ballerini ed esposta allo scirocco che da queste parti corre a più di 120 km all'ora. E quando il mare e il vento dicono no, che non si passa, è sempre possibile fermare i motori del traghetto e fermarsi a guardare, con poco danno economico, tutto sommato. Il fermo dovuto ad una notte di tempesta non ha mai mandato in rovina nessuno! Pieroni ci racconta tutto questo ed altro ancora, argomentando un'altra visione dello sviluppo locale e sembra ci dica: Prometeo non abita più qui.

Pieroni infatti compie una rassegna critica dei modelli di sviluppo e di modernizzazione proposti per il Sud negli ultimi decenni di cui il ponte sullo Stretto costituisce parte integrante ed insieme esempio emblematico. Modelli già ampiamente fallimentari in cui il Mezzogiorno è visto come una periferia dell'Occidente, in una spirale di dipendenza in cui non contano le risorse endogene e le compatibilità ambientali ma solo lo spazio da riempire con grandi opere e poli di sviluppo. Modelli che rimandano ad un pensiero unico e colonizzatore rispetto a cui il tentativo, riuscito, di Pieroni è quello di rifiutare l'ennesima omologazione culturale che l'ipotesi ponte rappresenta. E invece occorre fare attenzione ai soggetti locali che possono valorizzare il proprio "mondo della vita" e diventare sempre più consapevoli della immensa risorsa di bellezza ambientale oltreché di memoria, di letteratura e di mitologia che lo Stretto rappresenta. Dunque un modello alternativo a quello che rappresenta il ponte, che offra per l'area dello Stretto non una crescita (?) economica insostenibile, coi danni irreversibili che comporterebbe, ma un "giardino mediterraneo".

Il bilancio tratteggiato dal libro, sul progetto attualmente in discussione di ponte a campata unica, conclude che questo ponte sarebbe inutile e dannoso sotto il profilo delle economie locali e delle economie generali di trasporto, pericoloso sotto i profili sismico e della sicurezza, nocivo e distruttivo sotto l'aspetto ambientale, denso di conseguenze negative sotto il profilo urbanistico, regressivo e omologante sotto il profilo culturale.

Così tra la Scilla del sottosviluppo e della disoccupazione e la Cariddi della tecnologia distruttiva e del modello economico obsoleto e diffuso, il sociologo indica un'altra via più sicura, praticabile e sostenibile e soprattutto aperta alla bellezza, grande bisogno sociale e risorsa della memoria e del futuro.

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Quando nel 1998 sottoscrissi l'appello del comitato "Tra Scilla e Cariddi", Perché la saggezza prevalga sulla incoscienza, ero ben lontano dal riconoscere i mille ed uno dettagli di questo straordinario rapporto (Osvaldo Pieroni, Tra Scilla e Cariddi. Il Ponte sullo Stretto di Messina: ambiente e società sostenibile nel Mezzogiorno, Rubbettino, Soveria Mannelli 2000, pp. 267). E' merito di Osvaldo Pieroni l'aver prodotto, grazie ad un lavoro da certosino, una vera e propria summa, che raccoglie in modo chiaro ed intelligente tutti gli aspetti del dibattito.

In mancanza di queste conoscenze specifiche, all'epoca avevo aderito in qualche modo "d'istinto", fidandomi di un intuito che mi derivava dalla familiarità con i problemi dello sviluppo locale in Francia e con quelli dei grandi progetti in Africa, così come dalle mie ricerche sul progresso, la scienza, la tecnica e la modernità (si veda in particolare il mio libro La megamacchina. Ragione tecnoscientifica, ragione economica e mito del progresso, Bollati Boringhieri, Torino 1995).

Lavorando al piano di sviluppo urbano della regione Nord-Pas-de-Calais, negli anni Settanta, non si diceva già che le strade, costruite con grandi spese che gravavano sui fondi dipartimentali dell'agricoltura, destinati al benessere dei cittadini, con il pretesto di togliere dall'isolamento le aree rurali, servivano invece a far sloggiare l'ultimo contadino trasferendolo in città ed a permettere al primo parigino di fare della vecchia azienda agricola, in tal modo liberata, la propria casa di campagna! Avendo a lungo studiato il sottosviluppo del Terzo mondo con la sua scia di "elefanti bianchi" (così vengono chiamati quegli inutili, costosissimi e smisurati cantieri per opere faraoniche mai completate, Ndt.), di cimiteri delle cattedrali industriali nel deserto o di progetti "safari", mi è subito venuto in mente che "l'ottava meraviglia del mondo", questo superbo Ponte sullo Stretto di Messina, non fosse altro che - secondo la bella espressione di Sergio Cofferati (p. 79) - "un collegamento velocissimo tra due deserti infrastrutturali". Come nel caso della celebre diga di Inga nello Zaire di Mobutu, ritroviamo qui tutti i miti "sviluppisti" alleati alla più sfacciata corruzione. La disperazione generata dalle condizioni del sottosviluppo ed i complessi di inferiorità e di colpa che ne derivano, portano a confondere i virus più virulenti della malattia con la cura.

Essendo poi divenuto ancor più sensibile alle ferite irreparabili che l'economia infligge alla natura, ebbi anche il presentimento che, come dice Nella Ginatempo, "il Ponte sullo Stretto [...] distrugge una risorsa dell'ambiente: la bellezza" (p. 95). Sentivo che ci si stava muovendo verso una catastrofe ecologica.

Il bel lavoro di Osvaldo Pieroni ha rafforzato i miei timori ed ha sostenuto con solidi argomenti le mie riserve. Si potrebbe dire che si tratta di un caso da manuale, il quale dimostra che le lezioni di tanti fallimenti di progetti faraonici in contesti simili non servono per niente a scoraggiare gli imprenditori della distruzione in tempo di pace. "Pensare e progettare ancora lo sviluppo in termini di acciaio, asfalto e cementificazione - nota Osvaldo Pieroni - significa essere fuori dal nostro tempo, ancorati ad una modernità industrialista che mostra la sua drammatica obsolescenza tanto sul piano economico, che su quello politico e culturale" (p. 91).

Questo progetto costituisce un concentrato esemplare di come le logiche tecnoscientifiche, accoppiate ai meccanismi economici ed alle perversioni burocratiche, possano comportare quanto di più nocivo e pernicioso si possa immaginare. Esso contribuisce per di più a quella banalizzazione del male, denunciata da Hanah Arendt a proposito del totalitarismo, ma che invece è propria dei tempi moderni. Questa infatti si perpetua nella "democrazia di mercato" in modo più "soft", ma ancora più efficace che nei sistemi totalitari. Ad essa contribuiscono in larga misura il culto dell'exploit tecnoscientifico ("la più importante realizzazione dell'uomo dopo lo sbarco degli americani sulla luna", Nino Calarco, p. 20) e la credenza irrazionale nel progresso e nello sviluppo. In tal modo trova conferma la legge del sistema tecnico formulata da Jacques Ellul: se è possibile fare una cosa, bisogna farla. Sotto la pressione delle lobbies, da quelle del ciclo del cemento, della speculazione fondiaria e immobiliare, della mafia, fino alle corporazioni degli ingegneri e degli addetti ai lavori pubblici, una burocrazia furba passa all'attacco giocando fino in fondo la tattica del fatto compiuto. Le spese già fatte, le promesse sconsiderate non permettono più di tornare indietro. E' inutile insistere sugli elementi di un dibattito che l'eccellente indagine di Osvaldo Pieroni ha ordinato in modo pressoché esaustivo; non si possono che riprendere, sia pur in altro modo, le sue conclusioni.

Anche se il progetto fosse razionale, ovvero conveniente in termini di rigoroso calcolo economico, come in effetti sono parsi i progetti del tunnel sotto la Manica o il più recente collegamento tra la Svezia e la Danimarca che legano due zone ad intenso sviluppo e con un traffico in crescita, non sarebbe tuttavia ragionevole realizzarlo. L'assenza di una vera analisi dell'impatto ambientale ed ecologico, diretto ed indiretto, del progetto e delle sue ricadute non può che rafforzare le esitazioni delle persone sagge. La negligenza nel valutare la dinamica delle placche continentali, la sottavalutazione dei rischi sismici, dei venti e delle correnti marine dovrebbero comportare l'abbandono del progetto in virtù del principio di precauzione.

Tuttavia, in questo caso, l'analisi economica mostra che si tratta di un investimento irrazionale, troppo costoso rispetto ai ritorni previsti, inutile rispetto alle alternative immaginabili, senza prevedibili effetti di trascinamento vista l'importazione massiccia di tecnologie prodotte altrove; in breve si tratta di un esempio tipico di quegli investimenti sconsiderati già fatti nel Mezzogiorno, che denuncia il prof. Latella: "assolutamente privi di connessione organica con il territorio" (p. 105). Si vede bene che nei fatti la ragione economica non è invocata che a titolo d'alibi. Ciò che invece è sicuro è che, accantonando le soluzioni alternative, piuttosto che far emergere la regione dalla depressione, si porterà a termine un crimine contro la bellezza. Come scrive ancora Nella Ginatempo: "Se, dunque, mancano le categorie dell'utile e del giusto, salviamo almeno le categorie del bello!" (p. 108).

Solo il fascino della prodezza spettacolare, prometeica, della gloriosa sfida cinta d'aureola, del simbolo nazionalista e geopolitico dell'unificazione del territorio italiano e del ricongiungimento materiale al continente può spiegare l'accecamento nefasto di "brave persone" non corrotte da gruppi di pressione, i cui interessi di parte sono chiaramente identificabili. Se Giove acceca quelli che vuol perdere, vogliano gli Dei preservare la Calabria e la Sicilia da un destino così funesto!

(traduzione di Osvaldo Pieroni)

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1870: si parla per la prima volta di creare un’infrastruttura per attraversare lo stretto di Messina. Il progetto, opera dell’ingegnere Carlo Navone, prevede un avveniristico tunnel sottomarino. L’idea cadrà nel dimenticatoio per quasi un secolo.

anni ’50: in un padiglione della fiera di Messina è presentato un plastico di un ponte sospeso.

1969: l’Anas promuove un "Concorso di idee per l’attraversamento dello Stretto di Messina". Sei progetti si aggiudicano ex aequo il primo premio. Cinque di essi prevedono collegamenti sospesi, mentre il sesto, battezzato "Ponte di Archimede", immagina un tunnel subacqueo a 30 metri di profondità.

1971: la legge 1158 afferma il "prevalente interesse nazionale dell’opera" e pone le basi per la creazione di una società concessionaria per la progettazione, realizzazione e gestione.

1981: nasce la Società Stretto di Messina, concessionaria dell’opera. L’azionista di maggioranza è l’Iri (51%), quelli di minoranza le Ferrovie dello Stato, l’Anas e le regioni Calabria e Sicilia (tutte con il 12,5%).

1982: Claudio Signorile, ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, annuncia che la realizzazione di un collegamento tra il continente e la Sicilia avverrà "in tempi brevi".

1984: Signorile, ora ministro dei trasporti, assicura: "Il ponte si farà entro il ‘94".

1985: Romano Prodi, presidente dell’Iri, promette che "i lavori per la costruzione cominceranno al più presto". Sempre Signorile, passato ai lavori pubblici, afferma: "Nel 1988 vedremo la posa della prima pietra e nel ’96 la fine dei lavori".

1985: inizia l’attività operativa della Società Stretto di Messina.

1987-1988: prima le Ferrovie, poi il Consiglio superiore dei lavori pubblici e infine l’Anas si esprimono a favore del ponte sospeso. Viene dato l’avvio alla fase di progettazione.

dicembre 1992: la Società Stretto di Messina presenta il progetto di massima, accompagnato dalle relazione tecniche su costi e spese.

1993: Raffaele Costa, ministro dei trasporti, assicura che la realizzazione del ponte dovrebbe essere possibile "entro quattro anni".

luglio 1994: le Ferrovie dello Stato esprimono parere sostanzialmente favorevole al progetto di massima, ma chiedono l’approfondimento di alcuni aspetti tecnologici.

1995: anche l’Anas conclude l’esame del progetto, con parere analogo a quello delle Ferrovie.

1997: si passa al progetto di fattibilità, che viene presentato al Consiglio superiore dei lavori pubblici.

1998: Mediocredito Centrale predispone uno studio di fattibilità finanziaria per 7.140 miliardi di lire.

settembre 1998: il Cipe (Comitato interministeriale per la programmazione economica) avvia l’istruttoria del progetto e ne demanda l’esame alla Commissione infrastrutture.

9 febbraio 1999: la Commissione decide bisogna approfondire le questioni ambientali, socioeconomiche e finanziarie. Si opta per l’affidamento a soggetti terzi, i cosiddetti advisor.

18 ottobre 1999: sono pubblicati due bandi di gara per gli advisor, uno di carattere ambientale, l’altro tecnico.

20 dicembre 1999: la gara ambientale è aggiudicata all’associazione temporanea di imprese creata da Certet dell’Università Bocconi, Sit, Sintra e Price Waterhouse Coopers. Il lavoro dovrà essere consegnato entro il 19 novembre 2000.

12 gennaio 2000: la gara tecnica è vinta dal colosso americano Parsons Transportation Group. Tuttora, però, non è ancora stato firmato il contratto di incarico.

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cronologia ponte

dossier il principe cammina sulle acque

Si ricomincia a parlare del ponte sullo Stretto di Messina. Già ne abbiamo scritto su queste pagine, molti anni fa (La piramide sullo Stretto, n.84-85), per denunciare l'assurdità di quell'impresa: non tanto in se, nella sua valenza di tecnica ingegneristica (non avremmo del resto le competenze necessarie per esprimerci) quanto per la finalità di mero e superficiale prestigio che le viene assegnata dagli italici entusiasmi, e soprattutto per la sua assoluta non priorità nel quadro del complessivo sistema dei trasporti italiano e dei suoi problemi.

Molti sostengono oggi che non vale la pena di preoccuparsi per il ponte sullo Stretto: le difficoltà sono tali e tante che se ne parlerà ricorrentemente, vi si imbastiranno sopra campagne propagandistiche, si approveranno magari altre leggi e leggine per finanziare studi e progetti, ma non si vedrà mai la realizzazione dell'opera.

Andrà così? Può essere. A noi sembra però che già il solo parlare del Ponte sullo Stretto sia grave, sia per l'atteggiamento che esprime sia perché questa ingombrante presenza impedisce di affrontare in modo serio (e perciò diverso), i problemi dei trasporti e il ruolo in essi della Sicilia. Affidare la soluzione del problema dei collegamenti della Sicilia con il continente a una infrastruttura quale quella di cui si parla è coerente con una determinata strategia territoriale che è l'opposto di quella sensata. E' una strategia che affida le comunicazioni ai vettori su gomma e, subordinatamente, su ferro, trascurando il vettore più economico e meno inquinante, cioè l'acqua. E' una strategia che concepisce la Sicilia come il cul di sacco del sistema dei trasporti, relegando l'Isola al ruolo di estrema appendice di quell'appendice dell'Europa che é l'Italia. E' una strategia, insomma, che colpevolmente non solo non utilizza e valorizza, ma addirittura mortifica e nega due della più rilevanti risorse, storicamente consolidate, di cui l'Italia (se osservata con occhio non provinciale) palesemente dispone. In primo luogo, la sua posizione geografica, culturale e storica di possibile ponte (ma in senso metaforico) tra due continenti e molte civiltà. In secondo luogo, la presenza dell'imponente, potenziale "sistema autostradale acqueo" costituito dall'Adriatico, dal Tirreno e dalla "bretella" ionica.

Ciò che é singolare é che più di un gruppo politico sostiene l'opportunità di un dispiegato "ruolo mediterraneo" dell' Italia. Sono troppo pochi, però, quanti riescono a comprendere le politiche hanno loro precise proiezioni territoriali, che impongono di dire "no" a certe soluzioni territoriali, per dire "si" ad altre.

[…]Oggi, nulla di tutto questo si avverte più. Dall’uscita a valle del traforo sulla strada diretta a San Martino a San Martino sul Fiora e fino alla base del poggio su cui sorge la Tomba Ildebranda è un continuo susseguirsi d’interventi che hanno letteralmente massacrato la bellezza primitiva di quel territorio. Le transenne che delimitano dappertutto i sentieri, le tre aree di parcheggio e i ponticelli in legname realizzati per il superamento dei fossi, l’area attrezzata per i picnic situata accanto alla chiesetta di San Sebastiano adibita a punto vendita, i botteghini in legno per le biglietterie, una struttura in cemento per i servizi igienici, un box, la segnaletica verticale troppo vistosa, hanno “modernizzato” una realtà archeologica, storica, monumentale di struggente fascino arcaico, riducendola al rango di bottega, dove si possono “comprare” immagini da cartolina – ma non emozioni – del tempo che fu.

Conforta questo nostro giudizio la severità di Philippe Daverio con il quale ci troviamo in perfetta sintonia. Così si esprime infatti il noto critico d’arte, conduttore della trasmissione televisiva «Passepartout» su Raitre (“Il Tirreno”, 13 settembre 2003): «La più repellente bruttura della Toscana in assoluto, è rappresentata dal parco archeologico di Sovana, il luogo più deprimente che io abbia visto negli ultimi anni. Lì, uno dei punti più commoventi della terra, la tomba di Ildebrando (Ildebranda, n.dell’a.) ha subito a causa della legge Ronchey, che vuole il patrimonio messo a frutto, una grandissima e vergognosa violenza. Hanno dato in mano il parco ad una cooperativa, che lo ha trasformato in una specie di luna park, con la casettina di legno dove si vendono i souvenir, il biglietto di cinque Euro per vedere quello che prima era gratuito, le false palizzate maremmane, per camminare lungo i fiori. Proprio come si fa appunto in un parco dei divertimenti, ignobilmente e senza alcun ritegno nei confronti di un pezzo di storia».

Questi scempi non andrebbero autorizzati, perché le necropoli sono affascinanti se l’ambiente in cui si estendono rimane intatto. Anche nel caso in cui non si voglia rinunciare alla loro utilizzazione turistica, si lascino come si trovano, tranne per quanto riguarda eventuali restauri ai sepolcri. Si rispetti insomma la natura che le circonda. Pure un bambino capirebbe come non ci si possa e non ci si debba comportare diversamente se si ha davvero la volontà di rispettare un patrimonio culturale e ambientale che – immutato per millenni – è pervenuto a noi non per essere snaturato, alterato, bensì per godere di un’intelligente tutela.

E che dire, poi, dell’albergo costruito nei pressi del duomo di Sovana? Ma perché, poi? Sovana, vestita com’è totalmente di Medioevo, austera e stupenda, può sopportare l’insulto di un grande edificio moderno e, per giunta, nelle vicinanze della sua antichissima, celeberrima cattedrale? Vien fatto di pensare che stiamo impazzendo, che il miraggio del turismo facile – e del denaro che ne deriva – stia togliendoci il ben dell’intelletto.

L’architetto dell’opera difende a spada tratta, attraverso i giornali (“Il Tirreno”, “La Nazione”, 25 marzo 2003) la sua creatura (poteva essere diversamente?). E lo fa allegando un suo disegno in cui, fra la Cattedrale e il nuovo albergo, è un deserto d’uomini e di cose. Il luogo che ospita il Duomo di Sovana è affascinante, infatti, proprio per quel suo essere appartato, solitario e silenzioso. Ma lo sarebbe altrettanto se – ipotesi non peregrina, sapendo come vanno le cose sull’italico suolo – una variante urbanistica permettesse di realizzare nell’area prospiciente l’albergo anche un parcheggio al servizio del medesimo dove si muovesse o sostasse un certo numero d’automobili?

E poi, cosa c’entra il discorso della «ricostruzione filologica» accampato dal professionista e approvato dalla soprintendenza? Qualora venisse accettato non ci sarebbero più argini agli scempi, perché dappertutto si troverebbe un rudere, la cui presenza in un qualsiasi contesto urbanistico o ambientale potrebbe invogliare a mettere in atto iniziative di ripristino edilizio. Ciò che bisogna capire è l’unicità monumentale di Sovana, che non può essere toccata senza creare danni irreparabili. Per cui, la “Città di Geremia” deve restare così com’è. Solo il restauro degli edifici esistenti, e soprattutto di quelli che hanno fatto la sua storia, può essere ammesso.

Se l’albergo si voleva fare – per una necessità di accoglienza del forestiero – si costruisse pure, ma all’esterno del centro storico e lontano da questo; e magari meno in vista possibile; anzi, schermato da una bella cortina di piante sempreverdi che lo rendessero estraneo al paesaggio circostante.

È un po’ la stessa opinione – questa – di Angelo Gentili della segreteria nazionale di Legambiente, il quale – dopo aver criticato il Sindaco di Sorano per aver «autorizzato la costruzione facendo appello alla trasparenza delle procedure e al rispetto della normativa» – ha sostenuto giustamente: «L’albergo avrebbe potuto essere costruito in un altro luogo senza pregiudicare il successo dell’iniziativa imprenditoriale ma rispettando puntualmente la memoria storica». Aggiungendo: «Se Sovana è famosa nel mondo, lo è per i tesori che possiede e che vanno tutelati in modo ferreo per poter realizzare un binomio vincente fra conservazione e sviluppo turistico» (“Il Tirreno, 19 marzo 2003).

Ha perfettamente ragione anche il leader dei Verdi grossetani, Marco Stefanini, quando nel “Tirreno” del 21 febbraio 2003) sfoga civilmente e appassionatamente tutta la sua rabbia per lo scempio perpetrato nella città natale di Gregorio VII.

«Ma com’è possibile – egli si domanda – che una meraviglia come Sovana, che affonda le sue radici nell’età del bronzo, dove hanno lasciato tracce etruschi, romani, bizantini e longobardi, dove gli Aldobrandeschi, gli Orsini e poi il Granducato hanno preservato la “storia” in modo impeccabile, com’è possibile – dicevo – che quel sito possa essere destinato a cambiare volto. Com’è possibile non capire, non cogliere il significato del suo meraviglioso essere “isola di storia” degli uomini in un mare di natura, di boschi? Come si può pensare, o peggio autorizzare, un albergo accanto al duomo di Sovana?».

Si vedano le immagini dell’albergo in costruzione nel documento

SOS Città del tufo

Condono edilizio,

la Toscana lo disinnesca in due mosse

Una nota dell’Ufficio stampa della Giumta regionale spiega come la Regione combatte il decreto per la promozione dell’abusivismo. Da Prima pagina del 17 ottobre 2003

06/10/2003 - Una legge toscana sul condono edilizio. L'ha approvata oggi la giunta per dare una risposta che non sia solo "in negativo" alla questione della sanatoria sollevata dal decreto del governo. Un decreto che la Regione Toscana si appresta ora ad impugnare davanti alla Corte Costituzionale. Sono questi gli elementi chiave della strategia in due mosse decisa dalla giunta nella sua seduta di oggi, con l'obiettivo di disinnescare l'articolo 32 del decreto di accompagnamento alla Finanziaria 2004 che, a dispetto del titolo che parla di "Misure per la riqualificazione urbanistica (…)" e di "repressione dell'abusivismo edilizio", contiene disposizioni ritenute così pesanti per il territorio da consentire, tanto per fare un esempio, il condono di una costruzione abusiva fino a 250 metri di superficie.

Nel ricorso alla Corte costituzionale, basato sul fatto che la norma governativa interferisce con il potere legislativo concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio, la Regione Toscana chiederà anche la sospensiva del provvedimento governativo, così come faranno altre Regioni di centro sinistra.

In attesa del pronunciamento del massimo organo giurisdizionale, si completerà intanto l'iter legislativo della proposta di legge regionale. Una proposta che trova una sua legittimità nello stesso testo governativo. Nel secondo comma dell'articolo 32 del decreto di accompagnamento alla Finanziaria, infatti, si afferma che lo Stato interviene con il condono edilizio "nelle more" dell'adeguamento della disciplina regionale al testo unico in materia edilizia, approvato nel giugno 2001. In altre parole, lo Stato afferma di dover intervenire perché le Regioni non hanno adottato proprie leggi di adeguamento a quel testo. Ma tutto questo non vale per la Toscana che, unica regione, si è già adeguata dall'estate scorsa, approvando una sua legge edilizia: la numero 43 dell'agosto 2003. E' per questo che, secondo la Regione, le norme sul condono contenute nel decreto governativo sono, in Toscana, inapplicabili. E' questo il principio cardine della proposta di legge approvata oggi dalla giunta e che si compone di due soli articoli. Il primo ribadisce che il rilascio dell'attestazione di conformità in sanatoria (il cosiddetto condono) in Toscana è disciplinato esclusivamente dalla legge toscana in materia di edilizia, la 43 del 2003, appunto. Del testo governativo a poter essere applicate in toscana saranno soltanto le norme che riguardano i profili penali del condono. La legge pone inoltre termini precisi per la sua entrata in vigore, fissandoli fin dal giorno dopo la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Quanto al ricorso, la Corte costituzionale dovrà pronunciarsi entro sessanta giorni sulla sospensiva della normativa del governo.

Non è la prima volta che l'Italia fa ricorso allo strumento del condono edilizio, strumento peraltro del tutto sconosciuto nella legislazione degli altri paesi europei. Possiamo ricordare il decreto emanato dal governo Craxi nel 1985 e quello del governo Berlusconi nel 1994. In entrambi i casi i provvedimenti furono impugnati davanti alla Corte costituzionale che, pur non dichiarandoli incostituzionali, pose una serie di freni all'utilizzo indiscriminato della sanatoria.

Barbara Cremoncini

1 Premessa

E così, dopo smentite, annunci di emendamenti, polemiche interne e cifre di mirabolanti entità, si è arrivati al triste e ciclico provvedimento volgarmente detto “condono edilizio”.

Prima di sintetizzare i contenuti del provvedimento corre però l’obbligo di articolare qualche semplice riflessione.

Come premessa va detto che il condono edilizio, tra tutti, è il più violento: nei confronti del presente e del futuro. Esso ha, dal punto di vista “morale”, la medesima portata di tutti gli altri provvedimenti in sanatoria, ovvero di atti che premiano i furbi e i disonesti, in favore di chi cerca – nonostante tutto – di svolgere civilmente il proprio “mestiere” di cittadino. Ma, oltre a tale denominatore comune, il condono edilizio lascia un segno indelebile sul territorio, sul suo avvenire e sull’equilibrio dello sviluppo urbano. Tra vent’anni, quando magari anche in Italia ci si vergognerà di frodare le leggi, il condono fiscale sarà ricordato nei testi come una cattiva prassi di quadratura dei conti; quello edilizio, purtroppo, sarà ben presente nella vita di ciascuno, poiché gli scempi non riguardano i bilanci, ma hanno a che fare con i luoghi dove tutti i giorni viviamo. L’aggravante etica è poi quella connessa con il dato – ormai riconosciuto da tutti (o quasi tutti) – che il territorio è una risorsa scarsa e non riproducibile: valorizzarlo è un obbligo, svenderlo un crimine.

Vale poi la pena soffermarsi sul dato numerico, ossia sul fatto che il condono edilizio anche in termini meramente economico-fiscali, non è un vantaggio (e se lo è, ha carattere di brevissima durata) ma un costo per il futuro. È stato annunciato dal governo che l’introito che si vorrebbe garantire all’erario con questa misura dovrebbe aggirarsi attorno ai 2,5/3 miliardi di euro. Ma, un urbanista e amministratore come Vezio De Lucia ha stimato che:

“il condono edilizio è comunque un disastro per le pubbliche finanze. E' stato calcolato che, fatto 100 l'ammontare delle oblazioni, è pari almeno a 300 la spesa che i poteri locali devono sostenere per urbanizzare adeguatamente i territori infestati in ogni direzione dagli insediamenti abusivi”.

La dimostrazione di tale dato è resa palese dalle stime fatte dalle associazioni ambientaliste, su dati ufficiali, relativamente ai costi dell’analogo provvedimento del 1994 per il Comune di Roma, dove “a fronte di introiti dei condoni 1985 e 1994, pari a 477 milioni di euro, c’è stata una spesa del Comune in opere di urbanizzazione pari a 2.992 milioni di euro, cioè sei volte tanto.”. Dunque, anche razionalmente e non solo eticamente, si tratta di una misura incomprensibile.

Per concludere, ai soli fini della fredda cronaca storiografica, vale la pena ricordare la successione ciclica dei condoni negli ultimi 18 anni, con la relativa paternità politica:

1985, Governo Craxi, Ministro Nicolazzi;

1994, Governo Berlusconi, Ministro Radice;

2003, Governo Berlusconi, Ministri Tremonti e Lunardi.

II. Il provvedimento

La prima cosa che colpisce il lettore è il titolo. Infatti, con grande astuzia, l’art. 32 della finanziaria 2003, è intitolato:

“Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali.”

Già da qui si comprende la volontà mistificatoria degli estensori del provvedimento e il timore di chiamare le cose con il loro nome. Sembra, infatti, che a differenza di qualche anno fa, la percezione dell’opinione pubblica rispetto a questo tipo di condono sia mutata, grazie anche alla mutata percezione del valore fondamentale della sostenibilità ambientale. Il legislatore pare abbia timore a chiamare, come nel 94, il condono con il nome di “misure di razionalizzazione della finanza pubblica”.

Tale atteggiamento - che non è avventato definire ipocrita – è sotteso a tutta la prima parte del provvedimento che, per chiarezza, possiamo dividere in tre corpi principali.

Una prima parte, dall’art 1 sino all’art. 13 è la parte delle “misure di salvaguardia” o, come mi permetto di definirla, del “bambino monello” (spiegherò poi la metafora).

Una parte centrale, dall’art. 14 all’art. 24, relativa ai “saldi territoriali”, ossia concernente la vera e propria svendita di lembi di territorio oggi in capo al Demanio dello Stato.

L’ultima parte, dall’art. 25 sino alla fine, relativa al condono in senso proprio del termine.

Nella prima parte dell’articolato si coglie il rimorso (o l’ipocrisia) del legislatore che, conscio di perpetrare un grave danno al territorio, si sente obbligato ad introdurre norme e danari – probabilmente fittizi – per sentirsi meno corrivo con un vero e proprio scempio. L’immagine più prossima che mi è sovvenuta alla mente è quella del discolo che, dopo aver rotto un vaso prezioso in una scorribanda casalinga, sente il dovere di lucidare tutti gli altri soprammobili e di rassettare la casa per coprire il danno fatto. Si tratta, in entrambe i casi, di un atteggiamento pavido e infantile; tollerabile forse da un bambino, sconcertante se tenuto da un Governo.

Perché questo paragone? Perché scorrendo i primi tredici articoli emerge un profluvio di ottime intenzioni e di parche elargizioni di danaro pubblico: 100 milioni di euro per la riqualificazione di ambiti territoriali, altrettanti per la realizzazione di un programma di interventi di messa in sicurezza del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico, 50 milioni di euro per attuare il programma di ripristino e riqualificazione di aree soggette a vincolo paesistico/ambientale, 50 milioni di euro come facoltà alla Cassa Depositi e Prestiti di istituire un fondo di rotazione per la demolizione degli abusi.

In sostanza si stanziano (sempre in maniera fittizia, poiché non ci sono i riferimenti di finanziamento) soldi per mitigare gli effetti dirompenti della medesima legge: si ferisce e si ricuce la ferita per un quarto.

Va poi detto che non c’è un articolo, nella norma, che attui le annunciate misure per velocizzare la demolizione degli abusi. Infatti, le tranquillizzanti dichiarazioni di alcuni ministri avevano teso a rassicurare che il condono era sì brutto ma, d’altro canto, inevitabile: mancano i soldi; assieme a questo, avevano detto che, contestualmente all’amaro calice della sanatoria, si sarebbero semplificate le norme per la certificazione e distruzione degli abusi.

Qualcuno aveva visto, almeno in ciò, qualche flebile speranza “compensativa”: in effetti, oggi, per arrivare a demolire un abuso sono necessari molteplici e onerosi passaggi giuridici, burocratici e amministrativi. Purtroppo, in questo caso, così è e così sarà: nessuna delle procedure attuali cambia.

II.2 – I “saldi territoriali”

La parte compresa tra gli articoli 14 e 24 è, forse, la più inquietante. Infatti, tali parti sanciscono la possibilità di godere del condono anche per gli immobili costruiti abusivamente su aree demaniali, ossia pubbliche, a patto che vi sia “la disponibilità da parte dello Stato proprietario, per il tramite dell’Agenzia del demanio, rispettivamente, a cedere a titolo oneroso la proprietà dell’area appartenente al patrimonio disponibile dello Stato su cui insiste l’opera ovvero a garantire onerosamente al mantenimento dell’opera sul suolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile dello Stato” (art. 14). In sostanza, sulle aree pubbliche, di proprietà dello Stato, patrimonio della collettività, si potrà - secondo i pareri dell’Agenzia del Demanio - o sanare l’abuso lasciando il bene condonato in “diritto di superficie” ventennale o, cosa ancor più grave, ad acquistare – tramite licitazione privata – un bene pubblico (che dovrebbe essere alienato tramite bando).

Dunque, non ci si limita a sanare un illecito ma – contemporaneamente - si vende ex post una parte di territorio, solo perché qualche furbo (o criminale, perché di questo si tratta) con la prepotenza ne ha occupato il sedime. Si tratta di un atteggiamento arrendevole, cinico e limitato che rende improbo il “mestiere” di essere italiani.

Appare ancora propagandistico quanto previsto nell’art. 24, in cui si stanziano altri 20 milioni di euro nel 2004, 40 milioni per il 2005 e altrettanti per il 2006 “ai fini del miglioramento, della tutela e della valorizzazione delle aree demaniali”. Viene da dire a chi ha scritto la norma: ma ci si rende conto che la migliore e più economica tutela e valorizzazione delle aree demaniali, sarebbe stata la ferma punizione e demolizione degli abusi, e che invece si alimenta l’esatto opposto per poi stanziare altri soldi per renderlo (forse) più digeribile?

II.3 – Il condono in senso stretto

L‘ultima parte, come detto, riguarda il condono vero e proprio.

L’articolo 25 stabilisce che la sanatoria si applica alle “opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30% della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento di 750 metri cubi per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria”.

In sintesi, come si evince anche da una recente interpretazione riportata dal “Sole 24 ore”, sono sanabili le opere abusive “ultimate”, cioè complete nel loro sviluppo tridimensionale, anche se non corredate di impianti e immediatamente utilizzabili. Restano fuori dalla sanatoria i pilastri che al 31 marzo 2003 erano privi di solaio, oltre ai volumi non delimitati.

L’articolato prevede poi limitazione al diritto di ricorrere al condono a chi sia stato condannato per i crimini di cui agli art. 416 bis (associazione mafiosa), 648 bis e ter (riciclaggio e finanziamento illecito).

Le Regioni, che dovrebbero essere le titolari della potestà legislativa in termini di territorio, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, dovranno emanare solo norme per la definizione del procedimento amministrativo.

Infine, va detto che nemmeno la presenza di vincoli di inedificabilità ostacola la sanatoria, poiché la procedura resta solo subordinata a specifici, ulteriori pareri da parte delle autorità competenti a gestire il vincolo (ANAS, Soprintendenze, ecc.).

Dunque, non si tratta di un condono leggero.

III. Conclusioni

Il giudizio su questo provvedimento è naturalmente da riferire all’opinione di ciascuno. È però certo che si tratta di una misura inefficace per l’erario, per il territorio e per il senso civico complessivo, aprendo nuovamente il fuoco per attacchi agli equilibri già compromessi dell’ecosistema.

Resta aperta la possibilità, innescata da un ricorso presentato dalla regione Toscana, che il condono edilizio possa essere ritenuto incostituzionale, poiché in contrasto con i disposti del modificato articolo V della Costituzione. Le tematiche urbanistiche e territoriali sono, infatti, materia “concorrente”, a prevalente competenza regionale. Dunque, se così fosse, lo Stato avrebbe compiuto una mossa falsa.

Al di là di ciò vi è comunque il dato relativo al fatto che questo provvedimento si inserisce in altri simili atti di questo governo, ispirati dal medesimo, pericoloso, disegno: pensare solo ed esclusivamente all’oggi, anche a costo di ferire principi sino ad oggi condivisi, compromettendo gli esiti futuri.

Per dirla con Edoardo Salzano, “… lo sciagurato condono edilizio, è solo uno degli episodi di dissipazione della ricchezza comune. Ricordiamo gli altri: ricordiamo la svendita del patrimonio immobiliare pubblico, ricco di beni culturali di grande pregio, di luoghi di straordinaria bellezza, che avrebbero potuto diventare produttivi anche conservando la proprietà nelle mani della collettività. Ricordiamo la smania di privatizzare tutto quello che può diventare lucroso per i privati anche a danno dell’efficacia del servizio pubblico: dall’energia elettrica ai trasporti collettivi, dalla sanità alle pensioni, dalla scuola alla ricerca. E ricordiamo anche le iniziative che impoveriscono la ricchezza morale del paese: come i condoni fiscali, che premiano i furbi e gli evasori e riducono la credibilità della legge, che dovrebbe essere uguale per tutti”.

Milano, ottobre 2003

Perdoni & codicilli - Condono edilizio ancora nel mirino. Con un blitz alle prime luci dell?alba di ieri è infatti passato un emendamento della maggioranza che abolisce il divieto di costruire per 10 anni nei terreni colpiti da incendi dolosi. Verdi e opposizioni insorgono gridando allo scandalo. Il senatore Luigi Grillo di Forza Italia, firmatario dell?emendamento insieme ad An, Lega e Udc recependo le preoccupazioni del suo collegio elettorale dopo gli incendi di settembre in Liguria, precisa il senso della modifica convinto di «aver fatto la cosa giusta». Dice: «Si potrà costruire solo laddove il piano regolatore lo consente». Una spiegazione che non convince il senatore verde Sauro Turroni con il quale Grillo nel pomeriggio ha avuto un acceso scontro verbale in sala stampa. Dopo la bocciatura del governo che ha visto cadere il limite di abuso di 750 metri cubi per singolo appartamento (lo sarà per l?intero edificio-condominio) quella di ieri è la seconda importante modifica all?impianto originario della sanatoria edilizia da 3,6 miliardi di euro. Tanto che il governo sta pensando a una riscrittura. Per il capogruppo di Forza Italia al Senato Renato Schifani «andrebbe elaborato un testo più organico» perché bisogna «evitare di condonare interi edifici». E avanzano nuovi emendamenti della Lega che propongono di effettuare i pagamenti delle sanzioni in una unica rata e di triplicare (da 15 a 45 euro al metro quadro) le vendite nelle aree demaniali. Maurizio Eufemi (Udc) proporrà, invece, «un aumento del 50% per gli abusi di necessità oltre la soglia dei 500 metri cubi».

A una ipotesi di revisione, visto che secondo i calcoli del ministero dell?Economia l?emendamento dei 750 metri cubi fa perdere 1 miliardo di euro di incassi, ha ammesso di pensarci anche il sottosegretario al Tesoro Maria Teresa Armosino. «E? opportuno riflettere - precisa Schifani - e non è escluso che tutte le modifiche al decretone finiscano in un maxiemendamento». Manovre che, in ogni caso, non piacciono agli ambientalisti. «Sugli incendi siamo contro qualsiasi modifica su un testo che per noi era un baluardo - ha affermato Maurizio Santoloci, vicepresidente del Wwf - così si rischia di demolire tutta la normativa, se ci sono casi specifici andranno affrontati di volta in volta».

Non si erano accorti, forse, che c'era una postilla: «I predetti limiti di cubatura non trovano applicazione nel caso di annullamento della concessione edilizia». Come sia andata si sa: dal '94 in qua, dice il Cresme, sono nate 362.676 case abusive. E il cavillo birbantello consentì a vari palazzinari di mettere in salvo interi complessi abusivi. Ad esempio, denunciano gli ambientalisti, le quattro palazzine di undici piani per un totale di 350 mila metri cubi costruite da Salvatore Ligresti ad Acilia grazie a un'autorizzazione ottenuta dalla Regione Lazio scavalcando il Comune di Roma che aveva negato la licenza. Procedura bocciata prima dal Tar, poi dal Consiglio di Stato.

Anche stavolta ci avevano provato, a scardinare il tetto massimo dei 750 metri cubi. Ma certo, ormai bruciato quel codicillo, dovevano inventare qualcosa di nuovo. Pensa e ripensa, una ignota testolina aveva dunque elaborato la seguente frase da inserire: «Le suddette disposizioni trovano altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 mc per singola richiesta di titolo abitativo edilizio in sanatoria». Lì era il trucco: per ogni singola richiesta . Vale a dire che un palazzinaro, dopo aver costruito un villaggio turistico o un condominio abusivo, avrebbe potuto fare ottenere il condono, casa per casa, a ogni inquilino: uno a Giovanni, uno ad Alfredo, uno a Giuseppe...

Eppure, per tutta la primavera e tutto l'autunno, nel solco di quanto aveva detto un uomo vicino al premier come Franco Frattini («Va estirpata ogni forma di illegalità perché la questione morale è alla base di qualsiasi programma di governo») non si erano sentite che parole contrarie. «Si tratta di sanare solo i piccoli abusi, tutto quello che è già dentro la volumetria. Mica gli abusi edilizi, le costruzioni abusive», giurava l'aennino Alberto Giorgetti. «Il condono? Permetterà di risolvere una infinità di piccoli abusi che creano una situazione di assoluta incertezza sul territorio», confermavano i leghisti Francesco Moro e Paolo Franco. Macché rischi: sarebbe stato un «condono light , poco più ampio di quello per i piccoli abusi all'interno degli appartamenti», ribadiva il sottosegretario all'Economia dell'Udc, Gianluigi Magri. «Si potranno condonare solo piccoli abusi come le costruzioni delle case nelle periferie metropolitane», rassicurava il ministro Gianni Alemanno. «Il governo sta lavorando ad una ipotesi di condono che riguarda i piccoli abusi e non certamente la sanatoria degli ecomostri», garantiva il sottosegretario Antonio Martusciello.

Finché era arrivata, definitiva, la parola del portavoce di Forza Italia, Sandro Bondi, che un anno prima aveva bollato la sanatoria ipotizzata come «un provvedimento profondamente immorale, destinato a premiare i comportamenti illegali e scoraggiare quelli virtuosi». Contrordine: «Il condono è una misura volta a chiudere contenziosi che riguardano semplicemente delle piccole infrazioni che per lo più nascono dalla complessità e dall'astruseria di molte leggi che abbiamo nel nostro Paese». Ugo Martinat, viceministro infrastrutture, era andato più in là bacchettando le solite opposizioni sfasciste: «Non è vero quanto afferma la sinistra che si vogliono sanare i grandi abusi. Nessuno di noi intende farlo. Il condono per noi rappresenta un atto di giustizia». Verso chi? Ovvio: «I piccoli abusivi».

La svolta dell'altra sera, con l'abolizione di quelle righine che permettevano di sanare anche i mostri da centinaia di migliaia di metri cubi, fa giustizia anche di queste cose. Era proprio così come l'avevano annusato i criticoni: il condono puzzava.

Certo, restano perplessità sul messaggio immorale della sanatoria, sull'ambiguità del «silenzio diniego» e mille altri punti. Ma una toppa è stato messa. Gira voce, adesso, che la solita manina potrebbe reinserire qualche codicillo imperscrutabile lungo l'iter parlamentare. Il trucchetto abolito, a quanto pare, avrebbe portato un miliardo di euro. Mica facile per il Tesoro rinunciarci. Da ieri, però, il giochino è più complicato.

I 750 metri cubi Nella notte fra mercoledì e giovedì, con il parere contrario del governo è passato un emendamento che stabilisce un tetto di 750 metri cubi al possibile condono edilizio. Il tetto ora vale per ogni singolo immobile, non per le unità abitative che lo compongono. La modifica porterebbe un ammanco di cassa di circa un miliardo di euro

Pare impossibile ma il New York Times fece le pulci a Bill Clinton perché s'era vantato di aver compiuto il percorso di golf di Martha's Vineyard in 80 colpi: «Non è vero: 83!». Guai a raccontare balle, nei Paesi seri. Immaginatevi quindi la faccia che farebbero quei custodi della buona creanza se rileggessero la storia del condono edilizio spacciata agli italiani. Perché una cosa è certa: il soprassalto di pudore che ha spinto l'altra sera An a presentare e votare un emendamento che rende più ardua (per ora) la sanatoria ai palazzinari abusivi è una conferma a quanto aveva denunciato il Corriere : c'era il trucco, là dentro. La frottola dei «piccoli abusi», ripetuta per mesi era studiata per nascondere alla gente la schifezza maxima: il tentativo di un condono tombale anche per i quartieri e i villaggi e i grattacieli abusivi. Immangiabile perfino per un Paese che, sui temi della legalità, è ormai di bocca buona. Per carità, c'erano dei precedenti. Basti ricordare quanto disse Silvio Berlusconi alla fine di maggio del '94: «In Consiglio dei ministri o altrove non ho mai pronunciato la parola "condono". Sono i giornali che vogliono farci apparire come gli altri governi».

Tesi confermata il giorno dopo ai sindaci delle grandi città: «Nessun condono edilizio». Ribadita da Giulio Tremonti: «Nessun condono». Ma presto rovesciata con la conferma dell'allora ministro dei Lavori pubblici Roberto Radice: «E' una risposta solo ai piccoli abusi. Chi dice che con questo condono il governo voglia incoraggiare l'abusivismo dice una panzana». Versione sposata da Umberto Bossi: «E' una soluzione per i piccoli abusi. La Lega ha avuto un ruolo fondamentale nell'evitare che il condono si trasformasse in un colpo di spugna generalizzato imponendo dei limiti di cubatura di 750 metri cubi al di sopra dei quali non è possibile condonare».

Non si erano accorti, forse, che c'era una postilla: «I predetti limiti di cubatura non trovano applicazione nel caso di annullamento della concessione edilizia».

Come sia andata si sa: dal '94 in qua, dice il Cresme, sono nate 362.676 case abusive. E il cavillo birbantello consentì a vari palazzinari di mettere in salvo interi complessi abusivi. Ad esempio, denunciano gli ambientalisti, le quattro palazzine di undici piani per un totale di 350 mila metri cubi costruite da Salvatore Ligresti ad Acilia grazie a un'autorizzazione ottenuta dalla Regione Lazio scavalcando il Comune di Roma che aveva negato la licenza. Procedura bocciata prima dal Tar, poi dal Consiglio di Stato.

Anche stavolta ci avevano provato, a scardinare il tetto massimo dei 750 metri cubi. Ma certo, ormai bruciato quel codicillo, dovevano inventare qualcosa di nuovo. Pensa e ripensa, una ignota testolina aveva dunque elaborato la seguente frase da inserire: «Le suddette disposizioni trovano altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 mc per singola richiesta di titolo abitativo edilizio in sanatoria». Lì era il trucco: per ogni singola richiesta . Vale a dire che un palazzinaro, dopo aver costruito un villaggio turistico o un condominio abusivo, avrebbe potuto fare ottenere il condono, casa per casa, a ogni inquilino: uno a Giovanni, uno ad Alfredo, uno a Giuseppe...

Eppure, per tutta la primavera e tutto l'autunno, nel solco di quanto aveva detto un uomo vicino al premier come Franco Frattini («Va estirpata ogni forma di illegalità perché la questione morale è alla base di qualsiasi programma di governo») non si erano sentite che parole contrarie. «Si tratta di sanare solo i piccoli abusi, tutto quello che è già dentro la volumetria. Mica gli abusi edilizi, le costruzioni abusive», giurava l'aennino Alberto Giorgetti. «Il condono? Permetterà di risolvere una infinità di piccoli abusi che creano una situazione di assoluta incertezza sul territorio», confermavano i leghisti Francesco Moro e Paolo Franco.

Macché rischi: sarebbe stato un «condono light , poco più ampio di quello per i piccoli abusi all'interno degli appartamenti», ribadiva il sottosegretario all'Economia dell'Udc, Gianluigi Magri. «Si potranno condonare solo piccoli abusi come le costruzioni delle case nelle periferie metropolitane», rassicurava il ministro Gianni Alemanno. «Il governo sta lavorando ad una ipotesi di condono che riguarda i piccoli abusi e non certamente la sanatoria degli ecomostri», garantiva il sottosegretario Antonio Martusciello.

Finché era arrivata, definitiva, la parola del portavoce di Forza Italia, Sandro Bondi, che un anno prima aveva bollato la sanatoria ipotizzata come «un provvedimento profondamente immorale, destinato a premiare i comportamenti illegali e scoraggiare quelli virtuosi». Contrordine: «Il condono è una misura volta a chiudere contenziosi che riguardano semplicemente delle piccole infrazioni che per lo più nascono dalla complessità e dall'astruseria di molte leggi che abbiamo nel nostro Paese». Ugo Martinat, viceministro infrastrutture, era andato più in là bacchettando le solite opposizioni sfasciste: «Non è vero quanto afferma la sinistra che si vogliono sanare i grandi abusi. Nessuno di noi intende farlo. Il condono per noi rappresenta un atto di giustizia». Verso chi? Ovvio: «I piccoli abusivi».

La svolta dell'altra sera, con l'abolizione di quelle righine che permettevano di sanare anche i mostri da centinaia di migliaia di metri cubi, fa giustizia anche di queste cose. Era proprio così come l'avevano annusato i criticoni: il condono puzzava.

Certo, restano perplessità sul messaggio immorale della sanatoria, sull'ambiguità del «silenzio diniego» e mille altri punti. Ma una toppa è stato messa. Gira voce, adesso, che la solita manina potrebbe reinserire qualche codicillo imperscrutabile lungo l'iter parlamentare. Il trucchetto abolito, a quanto pare, avrebbe portato un miliardo di euro. Mica facile per il Tesoro rinunciarci. Da ieri, però, il giochino è più complicato.

Condono: non diamoci la zappa sui piedi

Secondo Gaetano Benedetto ( Condono, c’era una volta il demanio, in “l’Unità” del 30 ottobre 2003, pag.26), a norma dell’articolo 32 del decreto legge 269/2003 come modificato dal cosiddetto “maxiemendamento”, potrebbero essere sanati gli abusi edilizi anche nei parchi e nelle aree naturali protette (nonché, pare essere implicito nel ragionamento, relativamente agli altri immobili variamente vincolati a tutela dell’integrità fisica e dell’identità culturale del territorio italiano), ove gli abusi stessi siano stati commessi su immobili di proprietà dello Stato o facenti parte del demanio statale, anziché di proprietà di qualsiasi altro soggetto, a condizione che lo Stato preventivamente acconsenta a vendere l’area interessata, se ricadente nel suo patrimonio disponibile, o a concedere il mantenimento dell’opera abusiva, se interessante il demanio o il patrimonio indisponibile.

La tesi mi pare del tutto infondata, sulla base di un’interpretazione sistematica della (culturalmente e politicamente infame, e orribilmente formulata) norma sopra citata, e di un’interpretazione letterale di alcune espressioni della stessa. In tale norma, i commi da 14 a 23 sono rivolti a disciplinare, in via generale, le condizioni, per l’appunto, di sanabilità degli abusi edilizi interessanti immobili facenti parte del demanio o del patrimonio (indisponibile o disponibile) dello Stato, a prescindere da ogni altra qualificazione di tali immobili. Il successivo comma 27 dispone che non sono “ comunque” suscettibili di sanatoria gli abusi edilizi commessi nei parchi e nelle aree naturali protette, oltrechè su immobili sottoposti a “vincoli” di tutela di almeno pari rilevanza (e, ancora, aventi alcune altre caratterizzazioni). Ne deriva che le condizioni di sanabilità attinenti gli immobili di proprietà dello Stato o facenti parte del demanio statale, di cui si è sopra fatto sommarissimo riassunto, esplicano la loro efficacia nei casi diversi da quelli in cui sussistono le circostanze di assoluta insanabilità.

Non contraddice tale lettura (anche se creerà abbondanti occasioni di impegno per gli appassionati di ermeneutica giuridica, gli avvocati, i magistrati amministrativi e ordinari, come del resto tutta la normativa di cui si sta discorrendo) il comma 17 della medesima norma, per cui “nel caso di aree soggette ai vincoli di cui all’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n.47 [si tratta della legge di condono Craxi – Nicolazzi] la disponibilità alla cessione dell’area appartenente al patrimonio disponibile ovvero a riconoscere il diritto a mantenere l’opera appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato è subordinata al parere favorevole da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo”. Infatti, la gamma dei “vincoli” di cui all’articolo 32 della legge 47/1985 (malissimo coordinato con le nuove disposizioni) non coincide, se non in parte, con quella di cui al comma 27 della norma in esame, per cui la disposizione appena sopra integralmente riportata va riferita ai casi di “vincoli” in rapporto ai quali la nuova norma non abbia disposto la totale insanabilità degli abusi edilizi.

Alla luce di una chiara (a mio parere, quantomeno), e comunque (indubbiamente) possibile, interpretazione “restrittiva” di combinati disposti della (in ogni caso inqualificabile) nuova normativa condonista, non si vede perché sostenerne un’interpretazione (cervelloticamente) “estensiva”.

Per far convinta l’opinione pubblica che Berlusconi e la “Casa delle libertà” non sono soltanto cattivi, anzi cattivissimi, ma pessimi? Credo che, a tal fine, trovare argomenti meno rischiosi e controvertibili ponga soltanto l’imbarazzo della scelta.

Per converso, credo che si produrrebbero effetti che è eufemistico chiamare “controintuitivi” laddove decine di comuni ricadenti (che so?) nel parco della Sila piuttosto che in quello del Cilento, o in quello dell’Aspromonte piuttosto che in quello del Vesuvio, si mettessero a rilasciare titoli abilitativi in sanatoria nei rispettivi territori, e gli organi decentrati competenti dello Stato a porne le condizioni richieste (ed efficaci altrove, come ho tentato di dimostrare), facendosi forti dell’opinione del Segretario nazionale aggiunto del WWF!

Il Segretario dell’Associazione Polis

(Luigi

Più recentemente il T.A.R. Emilia Romagna - Parma, con ordinanza 20-11-2003, ha sollevato anch'esso quesito di legittimità costituzionale del medesimo articolo 32 del citato decreto legge, in relazione agli artt. 3, 9, 2° comma, 32, 1° comma, 97, 1° comma, 117, 3° comma, della Costituzione.

Da notare che la Regione Campania, nel suo ricorso, ha chiesto alla Corte costituzionale di valutare se ricorrano i presupposti per la sospensione della norma impugnata alla luce delle recenti modifiche apportate dalla legge 5 giugno 2003, n. 131 alla legge n. 87/1953, in part. artt. 35 e 40.

REGIONE CAMPANIA - Ricorso per legittimità costituzionale 25 ottobre 2003 (n. 76 Atti di promovimento) in G.U. n. 47 del 26 novembre 2003.

RICORSO

della Regione Campania, in persona del Presidente della giunta regionale pro tempore, on. Antonio Bassolino, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine ed in virtù delle deliberazioni della Giunta regionale n. 2828 del 30 settembre 2003 e n. 2852 del 16 ottobre 2003, dal prof. avv. Vincenzo Cocozza e dall'avv. Vincenzo Baroni dell'Avvocatura regionale, insieme con i quali elett. te domiciliato in Roma, presso l'Ufficio di rappresentanza della Regione Campania alla via Poli n. 29;

CONTRO

il Presidente del Consiglio dei ministri pro-tempore; per la dichiarazione di illegittimità costituzionale, dell'art. 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2003 - suppl. ordinario n. 157/L) che prevede il «condono edilizio», in particolare i commi nn. 1, 2, 3, 5 da 14 a 23 e da 25 a 50 (in parte qua).

FATTO

1. - Il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici» è un decreto-legge omnibus, emanato in assenza dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza nonchè privo del requisito di omogeneità, finalizzato a porre in essere misure di finanza pubblica per il riequilibrio dei conti pubblici.

In tale contesto si inseriscono le disposizioni impugnate, di «sanatoria» edilizia, che sono contenute nell'art. 32 e che riaprono, per la seconda volta in pochi anni, i termini concessi per l'ottenimento del condono, con un espresso rinvio, per quanto non previsto dal decreto, alla disciplina della legge n. 47/1985.

L'art. 32 reca «Misure per la qualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio, nonchè per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni su aree demaniali».

Si tratta di una disciplina con una pluralità di contenuti che presenta un singolare e contraddittorio intarsio di norme, dove l'aspetto assolutamente caratterizzante è costituito dalla introduzione di un condono edilizio, che si vuole in qualche maniera «giustificare» con regole tese a prefigurare, in assoluta antitesi, interventi di riqualificazione.

L'impugnativa che la Regione Campania propone, riferita all'intero art. 32 in quanto contraddittorio, invasivo ed incoerente nelle sue estremamente ampie articolazioni normative, si appunta in modo specifico nei confronti di tutte quelle disposizioni che contribuiscono nel loro collegamento ad introdurre «di nuovo» il condono e a tracciarne le modalità di svolgimento.

Sono, pertanto, specificamente indicati quali oggetto di impugnativa in quanto costituenti in maniera più immediata le regole afferenti all'intervento di condono, i commi 1, 2, 3, e 5 che danno conto dell'impianto generale; i commi da 14 a 23 che contemplano ipotesi particolari; i commi da 25 a 31 che si occupano di individuare i modi di operatività della disposta sanatoria; e quelli da 32 e ss. che delineano i procedimenti funzionali alla realizzazione e attuazione del condono medesimo.

Si deve precisare che, come dimostra anche lo schema riassuntivo appena proposto che tiene conto dei contenuti essenziali funzionali alla configurazione dell'intervento di sanatoria che la regione contrasta, l'impugnativa è proposta dalla Regione Campania per contestare l'ammissibilità di una regolamentazione legislativa statale in un ambito che afferisce ad una materia di propria competenza, predeterminando condizioni per una vistosa alterazione dei margini di tutela e una vanificazione del corretto esplicarsi della competenza regionale della programmazione del territorio.

In particolare si segnalano, perchè significative, alcune previsioni per cogliere in maniera immediata l'invasione della competenza regionale denunciata ed i vizi complessivi dell'atto.

L'art. 32 intende disciplinare la «sanatoria delle opere esistenti non conformi alla disciplina vigente» assumendo di voler, così, pervenire alla regolarizzazione del settore (comma 1) e, in particolare, l'adeguamento della «disciplina regionale ai principi contenuti nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380» (comma 2). Mentre, come si dirà, un'esigenza di tal tipo non è per nulla ipotizzabile.

Nel consentire la sanatoria di ampliamenti e realizzazioni di nuove costruzioni, si prevede un limite di volumetria «per singola richiesta di titolo abilitativo in sanatoria» (comma 25) e per le più disparate tipologie di abusi, compresi quelli commessi non solo in assenza di titolo ma anche in violazione delle norme e delle prescrizioni degli strumenti urbanistici (comma 26 e all. 1).

Inoltre, è espressamente prevista una ipotesi di silenzio-assenso sulle domande presentate nei termini di legge (comma 37).

Insomma, non è revocabile in dubbio l'ampiezza degli effetti sul territorio di una tale regolamentazione che incide sulla complessiva politica programmatoria dell'ente locale.

Notevole è, ancora, e più in generale, che nel decreto vi sia una disciplina descrittiva assai dettagliata delle procedure per, la presentazione e per l'ottenimento della sanatoria.

Una regolamentazione così puntuale da non lasciare alcun margine di intervento, con la conseguenza che quanto previsto dal comma 2, in ordine all'affermato rispetto delle competenze delle autonomie locali sul governo del territorio, si configura come una mera clausola di stile.

Un siffatto intervento del Governo, sia per lo strumento normativo adottato, sia per la portata e i contenuti della previsione, e quindi le reali finalità che persegue, lede in modo grave l'autonomia regionale concretando una serie di servizi di legittimità costituzionale che inducono alla proposizione del presente ricorso per i seguenti.

MOTIVI

1. - Violazione degli art. 114 e 117 della costituzione.

Lesione della sfera di competenza delle regioni. Violazione del principio di leale cooperazione.

In via preliminare occorre precisare che questa difesa è confortata, nella prospettazione dei vizi avverso l'atto impugnato, dalle sentenze emesse da codesta ecc.ma Corte costituzionale in relazione alle precedenti esperienze normative di condono edilizio (legge n. 47/1985 e art. 39 legge n. 724/194). Difatti, sono proprio le argomentazioni che la Corte ha posto a fondamento di dette pronunce a fornire il più valido dei supporti per sostenere che l'intervento statale impugnato è affetto da insanabili vizi di costituzionalità.

Quell'impianto argomentativo, ovviamente, va considerato tenendo conto della vigenza di un diverso quadro costituzionale che ha ridisegnato i rapporti Stato-regione rafforzando il ruolo di quest'ultima. In tal maniera risultano più chiari i vizi.

Procedendo con ordine.

Va contestato, in primo luogo, l'intervento del Governo perchè si realizza in un settore di competenza regionale attraverso disposizioni di rango legislativo che, per di più, sostanzialmente esauriscono la disciplina escludendo l'intervento della regione.

1.a - Il novellato art. 117 Cost. ancora a materie espressamente previste la potestà esclusiva dello Stato e concorrente Stato-regione.

Scomparsa l'urbanistica dagli elenchi di cui all'art. 117 Cost. e tenuto conto che il decreto impugnato è volto a sanare le condotte antigiuridiche di coloro che hanno realizzato manufatti in assenza di titoli abilitativi, occorre considerare quanto si debba desumere dalla (e quanto incide la) nuova formulazione costituzionale «governo del territorio».

Delle due l'una.

O si esaurisce la disciplina del condono nella materia urbanistica, sub specie edilizia - concernente, cioè, la disciplina della costruzione e manutenzione degli edifici - e si ritiene che la stessa non vada ricompresa in quella governo del territorio» ed allora lo Stato è intervenuto in un settore affidato alla potestà legislativa residuale della regione con la conseguente, irrimediabile illegittimità dell'intervento; ovvero l'urbanistica, come regolamentazione incidente sulla utilizzazione e trasformazione del territorio, rimane all'interno di tale nuova materia del novellato art. 117 Cost.

Vi sono argomenti per sostenere la prima tesi.

Se, infatti, si pone l'accento sulla nuova formulazione costituzionale, si deduce soprattutto che essa involge la regolamentazione incidente sulla utilizzazione e trasformazione del territorio; il mutamento della formula dell'art. 117 non può essere priva di significato e, pertanto, il riferimento a una funzione di «governo» deve comportare di porre in risalto i profili di programmazione e pianificazione.

Da tale definizione potrebbe, pertanto, escludersi l'edilizia vera e propria nell'indicato significato tradizionale di disciplina della costruzione e manutenzione degli edifici, alla quale potrebbe collegarsi il «condono».

Questo conduce a configurare una sfera di competenza residuale delle regioni, attesa l'assenza della stessa fra gli elenchi del nuovo art. 117 Cost., con la conseguente illegittima invasione da parte della disciplina statale.

1.b. - Comunque il risultato in ordine alla dedotta illegittimità non cambia collocandosi nella seconda ipotesi.

Anche in questo caso, dovendosi assegnare al mutamento della formula identificativa dell'ambito materiale d'intervento concorrente Stato-regione il significato che ponga in risalto i profili di programmazione e pianificazione regionale, se ne devono trarre le conseguenze.

In verità, prima della riforma costituzionale sul Titolo V, proprio codesta ecc.ma Corte, dovendo caratterizzare l'intervento in materia di condono, ha adoperato frequentemente l'espressione «governo del territorio». Questo per esprimere la peculiarità di una disciplina che finisce per coinvolgere in maniera ampia tutte le funzioni che attengono alla gestione, controllo, programmazione, tutela di un bene essenziale per l'ente pubblico.

In tale materia, in questa ottica, di potestà concorrente, lo Stato deve limitarsi a fissare i principi fondamentali e, come è assolutamente agevole verificare, le disposizioni del decreto-legge non possono in alcun modo proporsi come tali alla stregua di quanto, invece, imposto dal comma dell'art. 117 Cost.

Gli elementi che inducono a una conclusione nel senso indicato sono, invero, molteplici.

1.b.1. - In primo luogo è la stessa previsione di un'ipotesi di nuova sanatoria che sorbita dalla nozione di principio inteso, questo, come «modo di esercizio della potestà legislativa regionale» (cfr. Corte cost. n. 482/1995).

Vizio confermato dall'intera disciplina per la quale neanche soccorre il criterio di cedevolezza delle disposizioni statali. I tempi stabiliti, le caratteristiche delle previsioni introdotte, l'aver riguardo a condotte già realizzate, escludono del tutto la possibilità di un successivo intervento regionale, e l'intero quadro giuridico dei rapporti risulta definito.

D'altra parte, si è di fronte ad una ipotesi di «contenuto provvedimentale», che regola comportamenti già posti in essere, quindi non ipotetici e futuri, ma situazioni pregresse, storicamente verificatesi, determinate e concrete che escludono ancor di più la configurabilità di un principio fondamentale.

Come l'ecc.ma Corte ha di recente evidenziato può atteggiarsi come principio anche una disciplina più specifica purchè esprima un obiettivo quale, ad esempio, quello di una semplificazione delle procedure affinchè queste «non risultino inutilmente gravose per gli amministrati e siano dirette a semplificare le procedure e a evitare la duplicazioni di valutazioni sostanzialmente già effettuate dalla pubblica amministrazione» (Corte cost. 1° ottobre 2003, n. 303). Ma l'imposizione di una «rinuncia» alla tutela di una corretta pianificazione, come nell'ipotesi in esame, sfugge a qualunque possibilità di inquadramento come principio.

1.b.2. - La disciplina dei procedimenti nel decreto-legge è puntuale ed esaustiva, prevedendosi tutte le fasi: sono contemplati espressamente i limiti di volumetria (comma 25), le tipologie di illecito (comma 26), le ipotesi di. esclusione (comma 27), la disciplina dei termini (comma 28), l'influenza di fattispecie penali nella sanatoria (commi 29 e 30), i rapporti con i terzi (comma 31), i termini per la proposizione dell'istanza (comma 32), la documentazione da allegare (comma 35), l'ipotesi del silenzio-assenso (comma 37), l'oblazione da corrispondere (comma 38 e all. 1). È perfino allegato il modello di domanda da presentare alle autorità competenti.

I pochi rinvii, effettuati dal decreto, alla normativa della regione e al rispetto delle competenze di quest'ultima, si riducono ad una vuota formula senza conseguenze.

In definitiva, viene attribuita alla Regione unicamente la possibilità di «attuazione della normativa per le ipotesi di minore impatto» (comma 26), ovvero di «prevedere un incremento della oblazione», ma solo nella misura del 10% (comma 33).

1.b.3. - Ancora non può non considerarsi che la fissazione di principi fondamentali, che la Costituzione attribuisce allo Stato, è evidentemente funzionale alla individuazione di orientamenti e direttive per una coordinata programmazione degli interventi delle regioni e perchè si consenta all'ente territoriale un razionale governo del territorio.

Insomma, la norma costituzionale, nel fissare il rapporto fra principi fondamentali e legislazione regionale, propone non solo un limite quantitativo e oggettivo all'esercizio della potestà, ma anche funzionale al rispetto di un obiettivo, e cioè, per l'ipotesi in esame, la razionale pianificazione.

Un intervento di condono, di per sè, si pone in evidente contrasto con un tale obiettivo ed ostacola qualunque esplicazione dell'autonomia regolativa regionale che lo Stato deve, invece, rispettare, potendo soltanto individuare quanto è necessario per garantire l'unità dell'intervento normativo.

Siffatta conclusione è, poi, avvalorata dai contenuti dell'atto avente forza di legge impugnato.

La sanatoria è ampia coinvolgendo una articolata tipologia di abusi. In particolare, si consente il rilascio del titolo non solo per manufatti realizzati in assenza o in difformità dello stesso, ma anche per opere realizzate in violazione delle norme edilizie e delle prescrizioni degli strumenti urbanistici (comma 1, 25, 26 e all. 1), imponendo alle autonomie locali di subire gli illeciti urbanistici compiuti in dispregio della programmazione territoriale già vigente e dei piani di zona, laddove questi impediscano o limitino l'edificabilità ovvero la condizionino a determinate finalità. Coerenza urbanistica e territoriale, dunque, violata, e di cui si impedisce il recupero attraverso la vanificazione di ogni intervento repressivo e, soprattutto, di ripristino.

Quanto sopra è ulteriormente aggravato dalla circostanza che il limite di volumetria viene riferito a «singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria» (comma 25) e non vi è relazione con l'area.

Per di più, in base a una documentazione (tecnica e fotografica) da presentarsi sino al 31 marzo 2004 (comma 35). Previsione inidonea a certificare l'effettiva realizzazione dell'opera al 31 marzo 2003; ciò determinerà, come d'altronde hanno insegnato le pregresse esperienze, un aumento dei fenomeni di abusivismo fino alla scadenza del termine di presentazione delle domande.

A ciò si aggiunga, ancora, la previsione di ipotesi di silenzio-assenso (comma 37), che permetterà di condonare anche quegli abusi esclusi (pochi, in verita) dalla normativa impugnata. La irragionevolezza di tale ultima disposizione è, d'altronde, confortata dallo stesso legislatore statale che, pur nel processo di semplificazione delle procedure amministrative, ha escluso la ipotesi di un silenzio-assenso nella regolamentazione di materia urbastico-edilizia e, in generale, ambientale.

1.b.4. - Ancora, va dedotta l'illegittimità di un decreto-legge che pretende di fissare principi fondamentali (laddove una tale lettura del contenuto sia possibile il che si nega nei confronti della legislazione regionale.

Se è vero, infatti, che nelle materie di competenza concorrente, i principi assolvono alla funzione di unificare il sistema delle autonomie, inidoneo si mostra, sotto l'aspetto formale, il decreto-legge a contenere gli stessi, atteso che «l'esercizio di tali competenze postula l'affidamento delle regioni nella effettività e quindi stabilità dei principi» (Corte cost. 22 luglio 1996, n. 271).

D'altronde se il fine è solo quello di individuare obiettivi e criteri direttivi da attuare, incoerente si mostra il fine rispetto all'utilizzazione di uno strumento normativo che presuppone la necessità e urgenza di provvedere.

1.b.5. - Nè un tale intervento può essere giustificato da esigenze di carattere unitario.

Anche laddove queste ricorressero nel caso di specie (il che si nega), il Governo avrebbe comunque dovuto procedere secondo i canoni costituzionali di lealtà e cooperazione che, nel caso di specie, trattandosi di un intervento statale privo dei caratteri di normativa di principio in un ambito materiale di potestà legislativa concorrente, può realizzarsi solo attraverso «una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovverossia le intese che devono essere condotte in base al principio di lealta» (Corte cost. 1° ottobre 2003, n. 303 cit.).

2. - Violazione dell'art. 77 Cost. anche in relazione alla legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 15 e al d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, in particolare art. 2. Ulteriore violazione degli artt. 117, 127 della costituzione. Violazione del principio di ragionevolezza. Violazione del principio di leale cooperazione.

L'intervento attraverso la decretazione d'urgenza è illegittimo in quanto adottato in carenza dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza, ed in tale direzione vale anche il raffronto fra i motivi individuati nell'epigrafe a fondamento dell'intervento ex art. 77 Cost. («favorire lo sviluppo economico e la correzione dell'andamento dei conti pubblici») e la indicata finalità della disciplina di condono («consentire l'adeguamento della disciplina regionale ai principi contenuti nel t.u. in materia edilizia»).

2.1 - Si deve premettere che la regione può prospettare tale vizio anche perchè l'interesse a ricorrere regionale «qualificato dalla finalità di ripristinare l'integrità della sfera di competenza violata» ha subito significative aperture.

Difatti, dalla ammissibilità di motivi fondati solo sulla violazione diretta delle norme costituzionali relative alla delimitazione delle sfere di competenza in senso stretto, alla stregua di una applicazione rigorosa dell'art. 2 legge cost. n. 1/48, si è pervenuti alla successiva precisazione che anche le censure «relative a differenti parametri costituzionali, posti al di fuori del Titolo V della Costituzione, sono ammissibili, se da quella violazione deriva, comunque, una lesione delle competenze suddette (cfr. sent. nn. 303/2003; 9-10 marzo 1988, n. 302; 2 marzo 1987, n. 64; 11 ottobre 1983, n. 307; 307/1993).

Di grande interesse ricordare che con riferimento a parametri ulteriori «in astratto simili censure da parte della regione in sede di impugnazione diretta sono ammissibili, sempre che si tratti di principi o criteri volti a salvaguardare le competenze regionali» (sent. 22 maggio 1987, n. 183), in quanto «in via di principio non può escludersi che una lesione delle attribuzioni regionali possa conseguire dalla violazione di precetti costituzionali collocati al di fuori del titolo quinto della Costituzione» (sent. n. 302/1988 cit.), laddove tale censura sia comunque finalizzata alla «tutela di una propria competenza che si assume violata» (sent. n. 302/1988 cit.) o vanifichi l'esercizio di competenze costituzionalmente garantite (sent. n. 302/1988 cit.).

Questa linea interpretativa comporta la sussistenza dell'interesse a ricorrere quando vi siano lesioni alle funzioni di competenza regionale connesse alle modalità di esercizio della potestà legislativa statale (a prescindere dalla qualificazione della materia su cui lo Stato interviene).

In sostanza si segnala un percorso nella giurisprudenza costituzionale che, già nel vigore del precedente regime, aveva ampliato la possibilità dell'impugnativa regionale sia pure nei limiti di un contesto costituzionale strutturato nel controllo preventivo della legge regionale da parte del Governo.

Tale impostazione deve ritenersi rafforzata dal nuovo assetto delineato dalla legge di revisione del Titolo V Cost., e la regione deve poter prospettare tutti quei vizi della legge statale che, pur non configurando una invasione diretta della competenza regionale (che, nel caso di specie, è palese), si risolvano tuttavia in una menomazione delle competenze stesse per illegittimità dell'atto statale.

Alla luce di un tale quadro ricostruttivo dei rapporti fra la legge statale e la legge regionale e delle possibilità di tutela offerte, vi è, ancor di più, lo spazio per la proposizione di vizi ulteriori.

2.2. - La doglianza qui avanzata sulla assenza dei presupposti costituzionali per l'emanazione del decreto-legge, oltre a proporre di per sè una illegittimità, esprime un vizio per una ulteriore compressione delle prerogative delle regioni, laddove, in una materia comunque di competenza regionale (sia essa esclusiva o concorrente), il legislatore nazionale interviene in modo da impedire ogni partecipazione degli enti territoriali sia nella fase decisionale, che in quella attuativa. Questi ultimi devono, così, subire gli effetti immediati di un provvedimento legislativo adottato in assenza di tutte le garanzie, volte a individuare con maggior ponderazione il necessario contemperamento degli opposti interessi in gioco, che non può essere recuperato nel tempo strettamente necessario alla conversione.

Si ricorda che il d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, art. 2, comma 3, ha disposto che, nelle materie di competenza regionale, sia «obbligatoriamente» sentita la Conferenza Stato-regioni e che tale obbligo possa essere derogato solo in caso di urgenza (comma 4), rinviando la consultazione in sede di esame delle leggi di conversione dei decreti-legge (comma 5). Ne consegue che, nel momento in cui il Governo ha ritenuto di agire attraverso lo strumento normativo di cui all'art. 77 Cost. in assenza dei presupposti costituzionali, ha illegittimamente leso la sfera di competenza garantita alle regioni.

In tal senso anche l'eccepita violazione del principio costituzionale di leale cooperazione.

Il decreto, inoltre, è privo dei requisiti di omogeneità, essendo la previsione inserita in un intervento molto ampio volto, non a riordinare la normativa di settore, ma a sanare i conti pubblici attraverso anche la compressione di prerogative regionali. Ed anche questo elemento è in insanabile antitesi con il ruolo da assegnare ai principi.

3. - Violazione degli articoli 3, 9, 119, 117, 118 e 127 della Costituzione. Violazione del principio di ragionevolezza. Violazione del principio di leale cooperazione. Violazione del giudicato costituzionale in pari sentenze nn. 416/1995, 427/1995, 369/1988, 302/1988 e 231/1993.

La normativa è, inoltre, viziata per irragionevolezza sotto molteplici aspetti.

Aiuta a dimostrarlo la giurisprudenza costituzionale cui all'inizio si è fatto riferimento.

3.a - Il comma 2, dell'art. 32, come detto, reca una sorta di motivazione a sostegno dell'intervento giacchè prevede che «la normativa è disposta nelle more dell'adeguamento della disciplina regionale ai principi contenuti nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ...».

In realtà, però, non vi è stata alcuna innovazione normativa nel settore (il testo unico n. 380/2001, tra l'altro, non ha modificato l'impianto normativo complessivo in materia) e, in ogni caso, pur laddove vi fosse stata, sì applicherebbero comunque i nuovi principi in attesa della loro attuazione. Ma soprattutto, non sì riesce in alcun modo a comprendere in qual maniera si possa collegare questa terza sanatoria edilizia con una eventuale, già intervenuta, modifica legislativa di settore. E quale sia il rapporto fra questa disciplina e la successiva di livello regionale.

Sotto questo punto di vista si evidenzia una palese irragionevolezza della normativa che è del tutto incoerente rispetto alle finalità dichiarate.

In verità, come dimostrato anche dai contenuti e dal titolo dell'intero decreto in cui la disposizione è inserita, il previsto condono ha lo scopo, esclusivo di recuperare gettito all'erario. Persegue, cioè, una reale finalità diversa da quella dichiarata. E per ottenere tale risultato invade gli ambiti dello competenza regionale.

Sotto tale profilo, il decreto è, però, ulteriormente viziato perchè irragionevole anche rispetto agli scopi di carattere economico (che comunque non possono giustificare nè l'invasione di competenza, nè i danni arrecati al territorio), in quanto non tiene conto degli effetti ulteriori e deleteri che tali previsioni comportano anche solo in termini economici per gli enti territoriali. Questi ultimi, infatti, dovranno far fronte a spese per l'urbanizzazione e il recupero ambientale che gli oneri di urbanizzazione, a carico di coloro che si avvantaggeranno della sanatoria, non copriranno se non in maniera del tutto limitata.

Insomma, pur se non si volesse considerare come vizio la dedotta difformità tra il fine reale e quello dichiarato e volendo limitare la valutazione al solo aspetto economico, la normativa si mostra comunque viziata nel fine in quanto non in grado di raggiungerlo.

Anzi, proprio sul piano finanziario, si rinvengono ulteriori elementi di vizio per l'illegittima compressione dell'autonomia finanziaria regionale garantita dal novellato art. 119 Cost.: attraverso il meccanismo contemplato dalla normativa impugnata si toglie in termini economici alle autonomie locali (attesa la necessità da parte delle stesse di sopportare i costi prima indicati) più di quanto non intenda recuperare l'erario. In tal modo, si impone, fra l'altro, agli enti territoriali l'impegno di somme per determinate finalità piuttosto che per altre ovvero la necessità di recuperare entrate ulteriori per far fronte alle nuove spese.

3.b - Ancora, va eccepita, in uno con il costo in termini di legalità, l'ulteriore illegittimità perchè si determina la vanificazione degli interventi di programmazione e controllo locale.

Il condono edilizio, infatti, si caratterizza in quanto, come osservato da codesta ecc.ma Corte, la possibilità di tali sanatorie comporta «effetti permanenti, di modo che il semplice pagamento di oblazione non restaura mai l'ordine giuridico violato» (Corte costituzionale 21-28 luglio 1995, n. 416). incidendo su beni - il territorio e l'ambiente - che costituiscono risorse limitate, rendendo irreversibili le conseguenze del danno e compromettendo la corretta gestione e programmazione del territorio affidate alla regione.

In tal senso, come e noto, il giudice costituzionale aveva giustificato, pur nell'ambito di un diverso quadro costituzionale dei rapporti Stato-regione, meccanismi di sanatoria, solo se ancorati a rigorosi presupposti. Questi ultimi sono assenti nel caso in esame.

Come la Corte costituzionale ha chiarito, si è trattato, infatti, di «norme del tutto eccezionali» connesse a ragioni «contingenti e straordinarie» (sent. 28 luglio 1995, n. 416), che hanno attribuito al regime di sanatoria il carattere episodico e delimitato temporaneamente.

Con la sentenza del 28 luglio 1995, n. 416 la Corte ha chiaramente affermato che, laddove vi fosse stato un «ulteriore e persistente spostamento dei termini temporali di riferimento del commesso abusivismo edilizio...., differenti sarebbero i risultati della valutazione sul piano della ragione volezza, venendo meno il carattere contingente e del tutto eccezionale della norma ("con le peculiari caratteristiche della singolarità ed ulteriore irripetibilita) in relazione ai valori in gioco, non solo sotto il profilo delle esigenze di repressione dei comportamenti che il legislatore considera illegali e di cui mantiene la sanzionabilità in via amministrativa e penale, ma soprattutto sotto il profilo della tutela del territorio e del correlato ambiente in cui vive l'uomo» e ha rilevato ancora che «la gestione del territorio sulla base di una necessaria programmazione sarebbe certamente compromessa sul piano della ragionevolezza da una ciclica o ricorrente possibilità di condono sanatoria con conseguente convinzione di impunità ...» (cfr anche sentenze nn. 427/1995; 369/1988; 302/1988; 231/1993);

La legalizzazione ex post di vere e proprie azioni antigiuridiche determina (come già in passato) l'aspettativa di ulteriori provvedimenti premiali.

Sotto tale profilo, fra l'altro, le pregresse esperienze offrono elementi di giudizio anche sul piano degli effetti pratici dell'intervento.

La Corte costituzionale ha affermato in passato, per consentire sulla non illegittimità della «eccezionale» sanatoria statale, che la diffusione del fenomeno dell'abusivismo edilizio va addebitata almeno in parte alla scarsa incisività e tempestività dell'azione di controllo e repressione da parte delle amministrazioni locali e regionali preposte (Corte cost., 23 luglio 1996, n. 302; 18 luglio 1996, n. 256). Di qui una sorta di «azzeramento» delle posizioni sulla base del condono.

Ebbene, proprio sul punto, sulla scorta delle precedenti esperienze, si può rilevare che i passati interventi di condono hanno inciso sulla relazione centro-periferia, delegittimando il ruolo delle autorità locali che, con sempre maggiore determinazione, hanno dovuto impegnarsi per arginare il fenomeno e recuperare il rapporto corretto con i cittadini, rafforzando i controlli e programmando la gestione del territorio.

In tale direzione si segnala, soprattutto alla stregua della riforma costituzionale introdotta dalla legge costituzionale n. 3/2001, un notevole impegno normativo e amministrativo delle autonomie locali; in particolare, per quanto qui da vicino ci riguarda, della Regione Campania che si sta adoperando per un'efficace politica territoriale che sarebbe del tutto compromessa dalla normativa impugnata.

Questa sanatoria (basata soltanto su esigenze di incasso che, in quanto tali, sono sempre verificabili in futuro) vanificherebbe lo sforzo delle amministrazioni in tal senso, frustrando, nel contempo, i comportamenti legali dei soggetti privati.

In definitiva, la Corte costituzionale, nel respingere i ricorsi promossi avverso il condono edilizio del 1994, ha prospettato una linea interpretativa attraverso sentenze «monito», che ha creato uno sbarramento insuperabile perchè il legislatore è stato avvertito che proprio per la eccezionalità della circostanza, tale strada non sarebbe stata più percorribile e, conseguentemente, considerata legittima dalla Consulta, atteso anche il costo che ne sarebbe derivato sul piano della legalità e dell'efficace controllo del territorio.

3c. - La disciplina impugnata non sfugge ad una ulteriore censura di illegittimità costituzionale. È evidente il contrasto di un condono generale con l'art. 9 della Costituzione che pone quale compito della Repubblica, quello di tutela del paesaggio e del patrimonio artistico della Nazione e ancora dell'art. 117, terzo comma che attribuisce alla regione la competenza legislativa relativa alla valorizzazione dei beni ambientali.

Ed invero lo stesso termine adoperato dal Costituente nell'art. 9 (Repubblica) costituisce riprova di un impegno, nella direzione indicata dalla norma costituzionale, imposto all'intera organizzazione quale oggi risulta dall'art. 114 Cost. novellato, ricomprendendovi l'articolazione territoriale.

Proprio questa notazione si mostra idonea ad evidenziare ulteriormente la ricaduta del vizio di legittimità dedotto sulle competenze regionali, in quanto tale violazione si connette, fra l'altro, a precise lesioni «dell'ordine delle competenze costituzionalmente stabilito in vista dell'attuazione della predetta tutela» (sent. n. 302/1988 cit.).

Tale «illegittimo uso» del potere legislativo da parte dello Stato, comunque si voglia qualificare la materia oggetto della disciplina censurata, incide in ogni caso sul governo del territorio in quanto certamente inibisce scelte diverse di pianificazione e di uso del territorio medesimo.

Ed ancora, consolidando situazioni illegali in aree così estese, comprime la competenza della regione nella «valorizzazione dei beni ambientali», impedendo strategie complessive tese a scelte di recupero ambientale e vanificando la regolazione regionale: risulta violato così «il principio costituzionale di concorrenza e cooperazione delle competenze statali e di quelle regionali nella tutela del paesaggio» (sent. n. 302/1988 cit.).

Istanza ai sensi degli articoli 35 e 40 della legge n. 87/1953;

Si produce istanza a codesta ecc.ma Corte affinché valuti il ricorrere dei presupposti per la sospensione dell'atto impugnato alla luce delle recenti modifiche apportate dalla legge 5 giugno 2003, n. 131 alla legge n. 87/1953, in part. artt. 35 e 40.

L'esperienza di passati condoni ha insegnato che simili provvedimenti legislativi, producendo nella società una notevole aspettativa di sanatoria, inevitabilmente determinano un aumento vertiginoso, nel periodo successivo alla previsione e fino al termine per la proposizione della domanda di condono, dei fenomeni di abusivismo. In tal senso vi è, dunque, quel rischio di ulteriore irreparabile pregiudizio all'interesse pubblico connesso alla salvaguardia dell'ambiente e alla ordinata programmazione e pianificazione urbanistica affidata alla regione.

L'eventuale sospensione degli effetti del decreto-legge, nel mentre non si comporterebbe alcuna conseguenza di danno, anche per l'assenza dei presupposti di necessità ed urgenza, costituirebbe un efficace baluardo per impedire ulteriori compromissioni del territorio fino alla decisione nel merito dell'ecc.ma Corte.

P. Q. M.

Si conclude affinchè l'ecc.ma Corte costituzionale voglia, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 32 decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, nei termini indicati, per violazione degli articoli 3, 9, 77, 114, 117, 118, 119 e 127 Cost. dei principi di ragionevolezza e di leale cooperazione fra Stato e regione e per lesione della sfera di competenza della regione.

Napoli-Roma, addì 7 ottobre 2003

Prof. Avv. Cocozza - Avv. Baroni

Legambiente ha inviato il documento con le osservazioni al Piano Strutturale di Campo nell’Elba al Sindaco di Campo, al Presidente della Regione, al Presidente della Provincia ed al PNAT.

Un lungo documento, ben quattordici pagine, ricco di note puntuali, com’è nello stile dell’Associazione. Il risultato di queste osservazioni conforta purtroppo le anticipazioni date nei mesi precedenti la stagione estiva e le proteste che si levarono da più parti ad opera di cittadini e di comitati. Legambiente infatti, al termine della disamina, boccia senza appello le previsioni dell’Amministrazione campese.

Il Piano Strutturale del Comune di Campo nell’Elba pare in netta contraddizione con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Livorno e con la Legge Regionale 5/95, Norme per il governo del territorio, infatti, il Piano si sviluppa con previsioni di massiccia cementificazione del territorio che ignorano l’art.5 della suddetta legge ed in particolare il comma 5 che prescrive: “Nuovi impegni del suolo a fini insediativi e infrastrutturali sono di norma consentiti quando non sussistono alternative al riuso e riorganizzazione degli insediamenti e infrastrutture esistenti. Devono comunque concorrere alla riqualificazione dei sistemi insediativi e degli assetti territoriali nel loro insieme ed alla prevenzione e recupero del degrado ambientale”

Il Piano Strutturale è costruito sulla base di una previsione di crescita trentennale della popolazione valutata in 900 abitanti e con una presunto fabbisogno di alloggi odierno di 659 alloggi. Il Piano Strutturale prevede una massiccia edificazione di 480.000 metri cubi per un numero di 1500 nuove abitazioni.

Formare le previsioni del Piano sulla base di un enorme sviluppo demografico (circa il 20% di crescita prevista), che non trova riscontro nella realtà del Comune di Campo nell’Elba, dell’Elba, della Provincia di Livorno, della Toscana, e dell’Italia, pare un escamotage per giustificare una massiccia cementificazione del territorio. Infatti la popolazione del Comune di Campo nell’Elba dal 1951 al 2001 ha avuto un incremento di soli 98 abitanti ma un calo di 110 abitanti rispetto al 1982.

Ma anche questo molto più contenuto ed oscillante incremento della popolazione non giustificherebbe le previsioni del Piano in merito alle prime case: infatti la crescita della popolazione è il frutto non di un reale incremento della natalità ma delle residenze di comodo (causa agevolazioni ICI, tariffe, tasse, ecc.) di coloro che risiedono a Campo nell’Elba per pochi mesi all’anno o di immigrazione per lavoro da parte di persone che hanno in grandissima parte già soddisfatto le loro esigenze abitative.

L’esigenze di prima casa sono del resto grandemente soddisfatte da un Piano di Edilizia Economica e Popolare già fortemente sovradimensionato che prevede la costruzione di ben 100 mila metri cubi di nuovi appartamenti. Ben 264 case sparse in tutto il territorio, una cementificazione che, con servizi e parcheggi raggiungerebbe circa 170.000 metri quadrati.

Le esigenze di prima abitazione previste dal PEEP appaiono esagerate e non corrispondono certamente alla reale situazione del Comune di Campo nell’Elba, un territorio già pesantemente provato dalla speculazione edilizia, dalla presenza massiccia e prevalente di seconde, terze e quarte case e nel quale le emergenze abitative sono limitate e facilmente individuabili.

Non si può usare anche il PEEP per favorire una nuova ed indiscriminata espansione urbanistica, occorre un’attenta analisi del PEEP per individuare le giuste esigenze di prima casa da soddisfare.

E’ evidente che l’ emergenza abitativa esistente nel comune è costituita realmente da persone con scarse disponibilità economiche o da giovani coppie che, comunque, non sono quasi mai i proprietari dei terreni interessati dalle previsioni del Piano Strutturale e che non avrebbero le risorse per costruirsi una casa agli altissimi costi di acquisto del terreno e di costruzione correnti, il Piano Strutturale rischia di non dare soddisfazione proprio a questi limitati casi che hanno realmente bisogno della prima casa e sembra molto più verosimilmente rivolgersi a famiglie e componenti di famiglie che hanno già case di proprietà ed a volte ne dispongono di più di una e le utilizzano per il mercato estivo degli alloggi per turisti.

In particolare sono preoccupanti le previsioni per l’U.T.O.E. 5 C, un’area di oltre 200 Ha tra la piana di Campo e la Pila e delimitata a monte dalla strada “pedemontana” che si vorrebbe realizzare.

Se si prevede una volumetria presunta assai estensiva e che “le nuove edificazioni potranno essere autorizzate solo previa stipula dì apposita convenzione con l’Amministrazione Comunale .” con la cessione “di norma” deI 50% del territorio impegnato, nell’ipotesi, minima di 4 nuove unità immobiliari di 170 mq per Ha., su uno o due piani, con lotto minimo di 2500 mq., si ha una capacità insediativa di 400.000. mc eccedente di oltre 100.000. mc. le quantità necessarie a soddisfare il fabbisogno dichiarato dal Piano Strutturale.

Le volumetrie previste nelle rimanenti “aree di frangia” risultano aggiuntive rispetto al fabbisogno dichiarato dal Piano.

Il Piano Strutturale prevede una crescita enorme ed ingiustificata delle aree edificabili con un eccesso di superfici e di aree non strettamente utili, che consentirebbe una cementificazione del territorio comunale insostenibile.

Inoltre, la prescrizione che prevede “di norma” la cessione del 50% dell’area, è preoccupante per la discrezionalità che introduce nei rapporti tra i cittadini e l’Amministrazione Comunale.

Il Piano Strutturale prevede indiscriminatamente nuovi volumi e edificazioni in terreni oggi classificati agricoli, proponendo la distruzione del paesaggio agrario residuo, mentre lo sviluppo sostenibile e duraturo viene genericamente citato nel Piano ma mai realisticamente posto in essere con misure precise.

Al contrario, il Piano Strutturale appare come uno strumento urbanistico superato che ripropone un vecchio modello di sviluppo che mostra evidenti segni di crisi, in contrasto con quanto previsto dal più moderno e meditato Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Livorno, con il Piano dei Porti e degli Approdi Turistici della Regione Toscana, con le norme sulle Aree a Pericolo elevato di Frana e di esondazione, ma le sue previsioni collidono anche in maniera fortissima con la presenza del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano e con la legge 394/91 e il Decreto del Presidente della Repubblica che istituisce il Parco Nazionale e fissa le norme di salvaguardia.

Un Piano Strutturale che non tiene conto della adozione in itinere del Piano del Parco e del Piano Pluriennale Economico e Sociale e che, anzi, tende a vanificare con le sue previsioni un corretto uso del territorio dell’Area Protetta del SIC Monte Capanne-Enfola e della ZPS di Pianosa,.

Un Piano Strutturale che va quindi radicalmente rivisto, abbassando drasticamente indici e previsioni urbanistiche esagerati ed azzerando opere inutili, dannose e di insostenibile impatto economico e ambientale.

Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano,

Il Piano sembra ignorare e sminuire la presenza su gran parte del territorio del Comune di Campo nell’Elba del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, ignorandone spesso i vincoli e il Piano del Parco in via di approvazione, ma soprattutto quella del sito di Interesse Comunitario (SIC) di ” Monte Capanne e promontorio dell’Enfola” (SIR 58 IT5150012) che occupa tutto il versante sud occidentale del Comune e dalla Zona di Protezione Speciale (ZPS) dell’Isola di Pianosa, che è anche un SIC (SIR 59 IT5150013) le due aree sono comprese nella Rete Natura 2000.

Per questo invitiamo l’Amministrazione Comunale a soprassedere da qualsiasi previsione relativa alle aree protette dal Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano contenuta nel PEEP, nel cosiddetto Piano Spiagge e nel Piano Strutturale, e riteniamo “utile stabilire una salvaguardia generale che limiti la possibilità di intervenire su immobili esistenti con le metodologie del restauro, della manutenzione ordinaria e straordinaria, della ristrutturazione edilizia D1 o leggera, rinviando al Parco la specifica normativa di intervento su tali aree” in attesa dell’approvazione del Piano del Parco, così come indicato dalla Provincia di Livorno nella Delibera 130 del 1/10/2001 e dallo stesso Ente Parco nelle prescrizioni al Piano Strutturale di Portoferraio che il Comune di Portoferraio (e successivamente quelli di Marciana Marina e Marciana che hanno accolto le osservazioni in tal senso di LEGAMBIENTE) ha recepito.

Questo vale ancor più per l’Isola di Pianosa protetta, oltre che dal Parco Nazionale e dal D.M. che istituisce l’area marina protetta, anche da una Zona di Protezione Speciale e dove addirittura il Piano Strutturale propone di creare un aeroporto, un porto (vedi attrezzature sovracomunali) non previsto dal Piano dei Porti e degli approdi turistici della Regione Toscana, uno stabilimento balneare e punti blu; ipotesi che vanno nettamente respinte per il loro fortissimo impatto ambientale su un ambiente unico e delicatissimo e che contrastano con i vincoli imposti dal Decreto del Presidente della Repubblica che istituisce il Parco Nazionale, con la legge 393/91 e successive modifiche, con le direttive europee per la salvaguardia di SIC e ZPS.

In relazione a quanto sopra scritto si evidenziano alcune incongruenze e previsioni inaccettabili riscontrate nel Piano Strutturale:

Fetovaia

In questa UTOE sono previste aree di insediamento intensivo, esterne ai centri storici dotate di adeguate infrastrutture.

Non è chiaro se il Regolamento Edilizio potrà prevedere una saturazione edilizia. Il Piano Strutturale non definisce le unità abitative previste, i metri cubi per nuove edificazioni e recupero del patrimonio edilizio.

Fetovaia ha già subito una notevole cementificazione, fatta di seconde case o strutture alberghiere, già fortemente eccedente rispetto all’esiguo numero di residenti.

Vi è comunque un equilibri paesaggistico che va salvaguardato non aggiungendo nuove costruzioni o ampliamenti da immettere sul mercato delle seconde case.

Si richiede di trasformare l’area come UTOE 5 B, ovvero area di insediamento diffuso.

- E’ previsto un ambito UTOE 5 C di frangia oltre il Fosso del Canaletto e lungo la strada provinciale per Pomonte.

L’area è in parte compresa nel Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, il cui perimetro intorno a Fetovaia non è rintracciabile sulla Tavola 1 dei sistemi territoriali.

La possibilità di nuove edificazioni in questa zona destinando il 50% ad opere di urbanizzazione ed infrastrutture porterebbe il perimetro dell’abitato in una zona attualmente a vincolo paesistico-ambientale in gran parte compresa nel perimetro del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano,.

Anche l’impianto di depurazione fognario è previsto in un’area ricadente nel perimetro del PNAT.

Si invita l’Amministrazione Comunale a rinunciare ad ogni previsione che riguardi il territorio del Parco Nazionale

Seccheto, Vallebuia, Cavoli, Colle Palombaia

Anche in queste località si prevedono aree di frangia che consentirebbero una massiccia cementificazione del territorio intorno agli abitati.

A Seccheto è prevista un’ampia zona di frangia in una zona ad elevata pendenza, ad est del Fosso di Vallebuia e compresa nel perimetro del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, dove le nuove costruzioni sarebbero realizzabili solo con grandi sbancamenti. Tutto questo in aperta violazione dei vincoli del PNAT, della legge 394/91 e del DPR istitutivo del Parco.

Le stesse osservazioni valgono per l’ UTOE 5 B tra la strada provinciale e il campo sportivo in una zona interamente compresa nel perimetro del PNAT. per il suo elevato valore ambientale e paesaggistico sul crinale tra il golfo di Seccheto e quello di Cavoli.

Anche in località Vallebuia l’UTOE 5 B si estende almeno per il 50% in una zona compresa nel PNAT.

Non è pensabile un’ulteriore edificazione in Vallebuia, valle a destinazione eminentemente agricola.

Queste previsioni contrastano nettamente anche con quanto previsto dal Piano del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano in via di adozione.

SIC, ZPS, IBA

Lo stesso criterio di salvaguardia precauzionale pensiamo debba essere tenuto per il territorio comunale incluso nel Sito di Interesse Comunitario Monte Capanne Promontorio dell’Enfola (anche in relazione alle ipotesi di nuove costruzioni nelle UTOE che sono in gran parte ricompresse nel SIC), se non si andrà immediatamente ad una puntuale definizione del SIC nel Piano Strutturale ed all’accoglimento dei vincoli nelle norme tecniche.

Si ricorda che l’individuazione del SIC è stata effettuata nel progetto Bioitaly; successivamente, con la L.R. 56/2000, è stato individuato come Sito di Importanza Regionale (SIR 58 IT5150012): L’elenco dei siti individuati nel progetto Bioitaly è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 342/1997. E’ evidente, per le precise misure di salvaguardia relative ai Siti di Interesse Comunitario, che occorre definire con certezza nel Piano Strutturale i confini del SIC nel territori comunale. Va ricordato che l’Unione Europea ha avviato numerosi procedimenti di infrazione Amministrazioni Comunali e Governi che hanno posto in atto strumenti che non rispettavano i vincoli imposti dalla presenza di Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale, quindi ogni intervento andrà commisurato ai vincoli del SIC e della ZPS imposti dall’Unione Europea.

Infatti, la Direzione per la Conservazione della Natura del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio scrive nel documento NATURA 2000 ITALIA:

“Natura 2000 è una rete di aree destinate alla conservazione della biodiversità sul territorio de/l’Unione Europea. istituita dall’art. 3 della direttiva 92/43/CEE de l2l maggio 1992 per “la conservazione degli hababit naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche” (direttiva Habitat).

Tali aree denominate ZSC (Zone Speciali di Conservazione e ZPS (Zone di Protezione Speciale) nel loro complesso garantiscono la presenza, il mantenimento e/o il ripristino di habitat e specie del continente europeo, particolarmente minacciati di frammentazione e di estinzione. in particolare le ZPS sono definite dalla precedente direttiva 79/409/CEE per la conservazione di aree destinate alla tutela degli habitat delle specie di avifauna minacciate, denominata “direttiva Uccelli”

Al di là del numero e della tipologia degli organismi protetti. la rete Natura 2000 permette agli Stati membri di applicare il concetto innovativo di tutela della biodiversità riconoscendo l’interdipendenza di elementi biotici, abiotici e antropici nel garantire l‘equilibrio naturale in tutte le sue componenti.

La rete Natura 2000 è attualmente costituita dalle Zone di Protezione Speciale (Pianosa n.d.r.) e dall’insieme dei Siti di Interesse Comunitario proposti (pSIC) alla Commissione Europea dagli Stati membri (Massiccio del Capanne n.d.r.).

I due tipi di aree, SIC e ZPS, possono essere distinte o sovrapposte a seconda dei casi. Sulla base di

Sulla base di sentenze della Corte di Giustizia europea contro alcuni stati membri (Spagna, Francia e Regno Unito), i Sic debbono essere tutelati anche prima della loro designazione come ZCS, almeno impedendone il degrado. Infatti, secondo i principi del Trattato dell’Unione non è possibile che uno stato proponga da una parte dei siti per l’inclusione in Natura 2000 e dall’altra attività che danneggiano i valori naturalistici per i quali i siti sono stati identificati.

L’art. 10 del Trattato afferma che ogni Stato membro è tenuto ad adottare tutte le misure di carattere generale e particolare volte ad assicurare l’esecuzione degli obblighi determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità. Anche in assenza di misure di trasposizione o di applicazione di specifici obblighi posti da una direttiva, le autorità nazionali devono adottare tutte le misure possibili per raggiungere gli obiettivi perseguiti dalla direttiva. Essi devono astenersi dal prendere misure suscettibili di compromettere gravemente la realizzazione del risultato che la direttiva prescrive, pena l’apertura di procedure a carico degli Stati membri e, per il principio della sussidiarietà, delle singole Amministrazioni regionali”.

Inoltre, si ricorda che l’intero territorio elbano e Pianosa sono identificate come IBA (Important Bird Area) per le quali l’Unione Europea ha stabilito che si applichino gli obblighi previsti dalla Direttiva “Uccelli”.

Valutazione di incidenza per SIC, ZPS e IBA

Tutto quanto sopra scritto è in evidente contrasto con le previsioni del Piano Strutturale di Campo nell’Elba che non tiene alcun conto di SIC, ZPS e IBA. Eppure queste misure di tutela del territorio dovrebbero incidere fortemente sulla stesura di un Piano Urbanistico e sulla sua futura applicazione.

“L’art 6 della direttiva “Habitat” e l’art. 5 del D.P.R. di attuazione 0.357 prevedono che ogni piano o progetto che possa avere incidenze significative su un Sito di Interesse Comunitario debba formare oggetto di una opportuna valutazione d’incidenza che tenga conto delle specifiche caratteristiche e degli obiettivi di conservazione del sito stesso.

Riguardo al campo geografico di applicazione, la necessità di redigere una valutazione d’incidenza non è limitata ai piani e ai progetti ricadenti esclusivamente nei territori proposti come siti Natura 2000, ma anche alle opere che, pur sviluppandosi al di fuori ditali aree, possono comunque avere incidenze significative su di esse. La valutazione infatti deve essere interpretata come uno strumento di prevenzione che analizzi gli effetti di interventi localizzati non solo in modo puntuale ma soprattutto, in un contesto ecologico dinamico, considerando le correlazioni esistenti fra i vari sui ed il contributo che ognuno di essi apporta alla coerenza globale della struttura e delle funzione ecologica della rete Natura 2000.

Inoltre, l’art. 6 prevede che un piano o un progetto possa essere realizzato per i siti caratterizzati da habitat e specie non prioritari, nonostante conclusioni negative della valutazione d’incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, solo per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica: in questo caso lo Stato Membro deve adottare ogni misura compensativa necessaria per garantire la tute la della coerenza globale della rete Natura 2000. Se il sito in causa è un sito in cui si trovano un tipo di habitat o di specie prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell’uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente o, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

La valutazione d’incidenza deve essere realizzata dal proponente del progetto o del piano e presentata alla Regione interessata; essa ha lo scopo di identificare le possibili incidenze negative per il sito riguardo agli obiettivi di conservazione del medesimo. tentando, in applicazione del principio di prevenzione, di limitare l’eventuale degrado degli habitat dell’allegato 1 e la perturbazione delle specie dell’allegato 2 per cui il sito in esame è stato designato; ciò anche al fine di evitare l’apertura di procedure d’infrazione da parte della Commissione Europea. Nel caso si tratti di progetti di carattere interregionale, o nel caso in cui la Regione è il soggetto proponente, l’Autorità competente a valutare la relazione d’incidenza è quella nazionale.

Essa deve inoltre essere opportunamente documentata e motivata così da costituire un riferimento di base per la successiva fase decisionale: l’analisi attenta delle in formazioni riportate nel formulano di identificazione del sito rappresenta il primo passaggio sostanziale per la comprensione degli obiettivi di conservazione e consente il mantenimento della coerenza ecologica della rete Natura 2000.

Un’adeguata valutazione d’incidenza richiede che si considerino eventuali effetti congiunti di altri piani o progetti per valutare gli impatti cumulativi che spesso si manifestano nel tempo. Inoltre è opportuno considerare le possibili misure di attenuazione e le soluzioni alternative per limitare le incidenze che il progetto può avere sul sito in esame compromettendone l’integrità strutturale e funzionale. La valutazione d’incidenza, se corretta mente realizzata ed interpretata, diviene quindi uno strumento finalizzato alla sicurezza procedurale e sostanziale che con sente di raggiungere un rapporto equilibrato tra conservazione soddisfacente de gli habitat e delle specie ed uso del territorio: essa, incoraggiando a gestire in maniera sostenibile i siti Natura 2000, rappresenta un elemento chiave di attuazione del principio dell’integrazione dei fattori ambientali nella pianificazione e nell’esecuzione delle azioni previste per numerosi settori economici e sociali, Nel caso in cui l’opera in esame, ricadente in un sito Natura 2000, rientri nella categoria di interventi che debbono essere assoggettati alla Valutazione d’Impatto Ambientale, tale procedura può essere esaustiva, e quindi può non essere necessaria la valutazione d’incidenza, solo se comprende gli elementi specifici che identificano le possibili incidenze negati ve per le specie e gli habitat per le quali il sito è stato designato riguardo agli obiettivi di conservazione degli stessi: se invece tali elementi non sono valutati nell’analisi di VIA,, è necessario redigere ex novo una appropriata valutazione d’incidenza”.

Si invita il Comune a recepire nel Piano Strutturale e nel Regolamento Urbanistico quanto sopra scritto dalla Direzione per la Conservazione della Natura del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio nel documento NATURA 2000 ITALIA .

Le indicazioni sulla metodologia procedurale e sui contenuti per la corretta realizzazione della valutazione d’incidenza sono riportati nel sito Internet della Commissione Europea, DG Ambiente all’indirizzo http://europa.eu.int/comm/environment/eia/home.htm, più esattamente nel documento “LA VALUTAZIONE DI PIANI E PROGETTI CHE POSSONO AVERE INCIDENZE SIGNIFICATIVE SUI SITI NATU:RA 2000- Guida metodologica alle indicazioni dell’art.6 commi 3 e 4 della direttiva “Habitat” 92/43/CEE.”

Aree Naturali Protette di Interesse Locale

Il Piano Strutturale propone la realizzazione di tre Aree Naturali Protette di Interesse Locale (A.N.P.I.L): Punta do Fetovaia, Monte Capanne Fascia sistema SIB e Monte Tambone.

Due delle A.N.P.I.L. non sono realizzabili in quanto inserite nel Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano e le previsioni del Comune non paiono ben meditate. Infatti, la legge 394/91 prevede addirittura il contrario: All’articolo 22 comma 5 è scritto: “Non si possono istituire aree protette regionali nel territorio di un parco nazionale o di una riserva naturale statale”, quindi non certamente A.N.P.I.L. che sono aree protette riconosciute dalla Regione su proposta degli Enti Locali.

Anche per quanto riguarda l’ANPIL di Monte Tambone che verrebbe realizzata ai confini del Parco Nazionale (si fa notare nelle tavole del P-S. un perimetro errato del PNAT, che comprenderebbe tutto il territorio dell’ANPIL)

sarebbe meglio che il Comune trasformasse questa previsione in una richiesta alla Regione di istituzione di un’Area Contigua al Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano così come contemplata dall’articolo 32 della legge 393/91, si otterrebbero così gli stessi risultati previsti dal Comune (caccia solo per i residenti) e non si aggiungerebbe alla presenza del Parco Nazionale e di un SIC, con una forma di protezione minore che troverebbe scarsa giustificazione dal punto di vista ambientale e sarebbe difficilmente gestibile.

Aree esondate ed a pericolosità idraulica elevata

La stessa disattenzione viene posta dal piano per le aree a pericolosità di inondazione elevata e molto elevata che il Comitato Tecnico di Bacino “Toscana Costa” della Regione Toscana ha individuato, nell’ambito dell’applicazione della Legge n.167 del 3/8/1998. Tali aree sono localizzate in corrispondenza alla “Pianura di Marina di Campo: area ad elevata pericolosità di esondazione che interessa parte del centro abitato di Marina di Campo nonché l’area del campeggio, in sinistra idrografica del Fosso Alzi. Estesa area ad elevata pericolosità idraulica compresa fra Fossi della Galea e della Pila, con limitate condizioni di rischio connesse con la scarsità di elementi antropici esposti” (fonte: Piano del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano) e che sono puntualmente sondate il 4 settembre 2002 provocando gravi danni; a queste vanno aggiunte le aree di Seccheto e Fetovaia esondate nell’estate 2002.

Il Capoluogo del Comune, Marina di Campo, si è sviluppato nel dopoguerra occupando una zona paludosa e un’area dunale. E si vede: frequentissimi allagamenti, anche il 4 settembre con lo straripamento del fosso Votabotte e l’allagamento di Via Vespucci.

Nell’estate 2001 LEGAMBIENTE aveva denunciato con forza il restringimento dell’alveo e della foce del fosso della Galea che sbocca in una zona con una forte concentrazione di campeggi. Nel tratto terminale del fosso, oltre a lavori di rettifica, era stato anche realizzato un parcheggio che si spingeva dentro l’alveo.

Nella primavera 2002 avevamo contrastato l’autorizzazione del Comune di Campo nell’Elba a far costruire, in un’area ad elevato rischio idraulico, un impianto per Go Kart.

Il 4 settembre 2002 il fosso della Galea è straripato e si è portato via il parcheggio e danneggiato la pista e le strutture del Go Kart.

Ma è l’intera piana tra la Pila e la Foce, una antica zona umida almeno fino agli anni 50/60, (che ospita anche l’aeroporto) ad essere stata occupata da strade, mega-antenne per la telefonia, svincoli, parcheggi costruiti in aree paludose…

E' d'altra parte sorprendente come sia stato trattato tutto l'argomento riguardante le problematiche geologiche e idrologico-idrauliche, indagini che non si traducono in Tavole rappresentanti i luoghi da salvaguardare per pericolosità rilevate, e di precauzioni da prendere luogo per luogo, espresse attraverso Norme. Non sono indicate le precauzioni che (con indicazioni cartografiche) dalle indagini avrebbero dovuto esser suggerite lungo e a lato di tutti i corsi d'acqua, nonché in corrispondenza e sull'intorno di frane in atto e quiescenti, di fratture, ecc. Poiché tutto il territorio dell'Elba è una rarità ben nota anche per l'alta complessità geologica e idrogeologica (che è alla base della unicità e del valore dei paesaggi e dell'ambiente elbano) le indagini fin qui svolte avrebbero dovuto dar luogo, già in sede di Piano Strutturale, a vere Norme, precisanti tra l'altro (in funzione degli Atti di pianificazione successivi) i criteri e metodi da adottare sia nelle ulteriori, particolareggiate indagini da svolgere, sia nella definizione di più particolareggiate Norme.Pertanto, parti essenziali del Piano Strutturale devono essere rivedute, anche alla luce di quanto recentemente successo, tutte le previsioni contenute nel Piano Strutturale che riguardano nuove edificazioni e realizzazioni di infrastrutture in queste aree ad elevata pericolosità e di nuove e recente esondazione ed a rischio di frana.





Interporto

Invece, è proprio qui e nelle zone limitrofe (UTOE 4 Attrezzature logistico Produttive) che il Piano strutturale prevede un inutile interporto con migliaia di metri quadri di asfalto, nuove opere stradali, un’area adibita a sosta camper, e nuova edificazione diffusa che prevede circa 10.000 mq di superficie coperta per impianti produttivi che non comprendono “le volumetrie da assegnare alla struttura dell’interporto, per la quale ogni tipo di previsione è rinviata al R.U.”.

In particolare la realizzazione di un interporto per camion non ha nessuna validità per un piccolo paese come Marina di Campo, si rivolge (come del resto quasi tutte le infrastrutture previste) alla risoluzione di problemi di traffico che esistono davvero solo per 15 giorni all’anno e propone una soluzione “autarchica”, che avvicinerebbe ugualmente il traffico pesante al paese ed aumenterebbe in maniera esponenziale il piccolo traffico tra l’interporto e le frazioni, creando ulteriori disagi alla circolazione esattamente nel tratto che si vorrebbe decongestionare.

Forse un interporto avrebbe senso a livello elbano, magari a Portoferraio, non certo come servizio per un solo Comune ed a ridosso di uno dei centri turistici maggiori.

Viabilità

Il Piano Strutturale prevede una nuova strada “pedemontana” che dovrebbe partire dall’incrocio della nuova tangenziale della Pila, lambire l’area industriale, piegare verso sud connettendosi e scambiandosi con una rotonda con l’attuale strada che dalla Pila arriva a Sant’llario e prosegue per un tortuoso itinerario fino ad innestarsi sulla strada per Cavoli e l’anello occidentale.

Se realizzata, la “pedemontana risulterebbe un’opera con un fortissimo impatto ambientale e paesaggistico; il suo percorso sembra dettato più dall’obiettivo di raggiungere nuove aree edificabili che dalla ricerca di una minimizzazione dell’ impatto sul territorio, il percorso non garantisce nemmeno efficacia dal punto di vista della viabilità.

L’ipotesi di percorso della “pedemontana” non è sostenuta da studi dei volumi di traffico e da un Piano Urbano del Traffico serio; è un’altra delle opere che serve esclusivamente a risolvere un problema che si presenta solo in agosto; risulta sovradimensionata rispetto ai problemi che si dice di voler affrontare e con costi di realizzazione elevatissimi.

Si invita l’Amministrazione Comunale ad individuare soluzioni meno impattanti sull’ambiente ed il paesaggio, meno lunghe e tortuose, meno costose da realizzare e più efficaci per lo smaltimento del traffico estivo ed il suo allontanamento da centro abitato di Marina di Campo.

La viabilità minore viene identificata da una tavola del piano strutturale, prevede una ragnatela di strade nel comparto territoriale di Marina di Campo.

La rete di nuove strade è pensata a servizio di aree di nuova edificazione e sembra convergere su una nuova viabilità che s’inerpica in fortissima pendenza attraverso aree di elevato valore ambientale e praticamente disabitate, un itinerario tortuoso che sale fino alle Coste Grandi, per poi dirigersi, con pendenze ripidissime, alla spiaggia di Galenzana, spingendosi fin dentro il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano ed interferendo pesantemente con il SIC Monte Capanne.

L’impatto ambientale su una costa di altissimo pregio ambientale e paesaggistico sarebbe devastante ed ingiustificabile.

L’itinerario proposto per raggiungere da sud Galenzana, tortuoso, prolungato immotivatamente fino a Coste Grandi e con fortissime pendenze appare assolutamente immotivato dal punto di vista della viabilità e dell’impatto ambientale, in netto contrasto con la tutela prevista dal Piano del Parco per Galenzana.

Una previsione inutile e dannosa che va stralciata e cancellata dalle previsioni del Piano Strutturale.

Porto Turistico di Marina di Campo

Il Piano Strutturale prevede un porto turistico all’esterno dell’attuale porto, con costruzione di nuove strade, si dice anche in galleria.

L’ipotesi di un porto da 750 barche è inaccettabile dal punto di vista ambientale e paesaggistico e devasterebbe irrimediabilmente una costa fragilissima.

Questo porto sorgerebbe esattamente di fronte alla magnifica spiaggia di Galenzana ed ai confini del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano e del SIC di Monte Capanne-Enfola.

Contro questa disastrosa ipotesi negli anni passati si sono espressi i cittadini di Marina di Campo, le Associazioni ambientaliste ed alcune forze politiche che oggi fanno parte della maggioranza e della minoranza del Comune di Campo nell’Elba.

Infatti, il Porto non è contemplato nel Piano Regionale dei Porti e degli Approdi Turistici della Regione Toscana; la stessa Regione ha respinto negli anni passati questa ipotesi, indicando nel recupero dell’area portuale di Marina di Campo e nella realizzazione al suo interno di un approdo turistico la soluzione che ci trova completamente d’accordo.

Tutela dei beni archeologici

Il Comune di Campo nell’Elba ha un patrimonio storico-culturale enorme, con circa 30 emergenze censite, molte delle quali all’interno o nelle immediate vicinanze dei centri abitati di Marina di Campo, San Piero, Sant’Ilario, Seccheto, Cavoli, Pomonte, (vedi cartografia allegata al Piano del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano), alcune sono comprese in UTOE dove il Piano Strutturale prevede nuove costruzioni ed ampliamenti, si invita ad inserire nel Piano Strutturale norme di salvaguardia e tutela per i beni archeologici e storici del Comune ben più efficaci e puntuali di quanto genericamente contenuto nelle Norme Tecniche, noi suggeriamo di inserire nel Piano Strutturale e nel Regolamento Urbanistico le seguenti frasi: “Chiunque, pubblico o privato, in regime di DIA o autorizzazione o concessione, debba incidere il sottosuolo dei centri storici o delle aree censite quali emergenze archeologiche, onde evitare la possibile dispersione o distruzione di dati storico-archeologici importanti o determinanti per la ricostruzione della storia di Marciana, è tenuto a incaricare un archeologo di sua fiducia e di comprovata esperienza con la qualifica di docente universitario o ricercatore CNR o direttore di scavo su concessione ministeriale o professionista con specializzazione post laurea o professionista laureato con almeno 3 anni di tirocinio presso Istituti scientifici o professionista laureato operante presso cooperativa archeologica riconosciuta da Soprintendenza per i Beni Archeologici. L’archeologo incaricato si assumerà la responsabilità del controllo degli scavi. Ove da questi ultimi emergano cose di interesse storico-archeologico di cui all’art. 2 del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, l’archeologo incaricato dovrà farne denuncia entro ventiquattro ore al Soprintendente o al Sindaco ovvero all’Autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell’art. 87, 1 del suddetto D. Lgs., per i provvedimenti del caso”.

Definizione dei criteri di utilizzazione degli arenili con formazione di punti di ormeggio e modifica del P.D.F. vigente nel rispetto della “Direttiva Regionale per la Fascia Costiera” n° 47/90

Le condivisibili premesse contenute nella Relazione di “riduzione della pressione sulla costa” ci paiono ampiamente contraddette dalle previsioni della Variante, così come quanto proposto non ci pare confermare “gli indirizzi generali del PIT per la riqualificazione complessiva dei valori della Toscana turistico. agricola e per il riequilibrio costa-entroterra”.

L’impressione netta è che, partendo da promesse e dati condivisibili, si approdi a scelte che niente hanno a che fare con il riequilibrio economico ed il recupero di errori e ritardi nell’uso sostenibile del territorio e delle risorse, anzi si ripropone il modello di sviluppo turistico ormai in crisi e basato sullo sfruttamento intensivo di territorio e risorse. Il tutto sottacendo che, rispetto ai dati della Variante, la situazione attuale risponde bene non solo alle notevoli presenze estive “ufficiali” ma anche alle esigenze ulteriori di un turismo “sommerso” (quantificabile in presenze in circa il 50% di quello ufficialmente censito e riconosciuto) che la Variante non valuta, mentre propone una inesistente crescita demografica .

La Variante non propone e non raggiunge affatto la declamata “riduzione della pressione sulla costa”, anzi, la aggrava con previsioni urbanistiche e di intervento sulle spiagge, particolarmente a Marina di Campo.

Marina di Campo

E’ soprattutto qui che la Variante va ben oltre il “Piano Spiagge” ed assume un vero e proprio connotato di “pre-Piano Strutturale”: vendita e spostamento delle scuole, previsione di nuove strutture alberghiere (Sottozzona H2 Alberghi, la dove si dice: “per gli alberghi di nuova previsione su terreni non edificati si applicheranno i seguenti indici: If. = 0,50. Rapporto di copertura 30%. Altezza Massima 3,50); ampliamento delle strutture esistenti fino ad un massimo del 20%; interventi edilizi sulle cosiddette “dune pinetate” in cambio di un uso pubblico della fascia di Pineta a ridosso della spiaggia; nuova concessione balneare privata nel tratto di spiaggia libera più affollato e tradizionalmente usata dai cittadini di Marina di Campo; concessioni di specchio acqueo per l’ormeggio di piccole imbarcazioni con la possibilità di ricavare altre aree di ormeggio in futuro.

Nelle schede del quadro conoscitivo si fornisce una fotografia dell’esistente che sottovaluta la reale percentuale di spiaggia occupata dalle concessioni attuali, limitando a pochi metri quadrati l’utilizzo dell’arenile da parte di noleggi e “scuole surf” che in realtà occupano necessariamente una superficie molto più ampia (la scheda allegata alla Variante indica un 37,55% che è sicuramente il dato “ufficiale”, mentre già oggi le strutture private oltrepassano di molto il 40% di utilizzo “reale” della superficie della spiaggia).

La spiaggia di Marina di Campo appare quindi già oggi fortemente privatizzata, attrezzata, sorvegliata (almeno 20 bagnini), con 6 stabilimenti balneari e con una decina di strutture di ristoro tra la spiaggia e nelle immediate vicinanze, con altre strutture di noleggio barche e ombrelloni e scuole surf; l’arenile non necessita di nuovi stabilimenti o “punti blu”, ma di una riqualificazione dell’esistente ed di una attenzione maggiore alla spiaggia libera ed ai diritti di bagnanti, mentre la variante propone una serie di concessioni private intervallate da piccoli corridoi di spiaggia libera.

La spiaggia di Marina di Campo ha perso, dal dopoguerra ad oggi, quasi per intero il suo sistema dunale, e lo stesso arenile è stato devastato ed eroso da strade sulla spiaggia, da opere portuali e da costruzioni a ridosso del mare e dalle attrezzature balneari, I ripascimenti degli ultimi tempi e le strutture a mare hanno solo alleviato il fenomeno erosivo, con avanzamenti della battigia di breve periodo e di scarsa importanza.

Un grandissimo patrimonio ambientale e paesaggistico di cui rimangono alcune tracce nelle pinete private (certamente più “naturali” e salvaguardate del tratto di pineta pubblico), è singolare che l’Amministrazione Comunale chieda di rendere pubblica una fascia di pineta, mentre concede ai privati nuove aree della spiaggia, ed offra in cambio nuove edificazioni ed ampliamenti in un’area da salvaguardare assolutamente. Un grandissimo patrimonio ambientale e paesaggistico di cui rimangono alcune tracce nelle pinete private (certamente più “naturali” e salvaguardate del tratto di pineta pubblico).

Si tratta delle pinete oggi private dell’area tra Via Giannutri e La Foce, quelle pinete che fin dal Pdf del ‘77 furono assurdamente destinate a verde pubblico e per i 5 anni successivi rischiarono - come di nuovo oggi - di essere espropriate. Per essere poi certamente degradate e sfruttate commercialmente, come è capitato alla porzione che fu donata al Comune.

Non si vede alcuna necessità di un provvedimento del genere, che con il pretesto di un improbabile ripristino di “finte dune” vuole in realtà “risolvere” il grave problema dell’erosione con l’arretramento della spiaggia, per poi creare nuove opportunità di sfruttamento commerciale,

Un tale provvedimento appare in contrasto con le prescrizioni della DR 47/90 che con l’ordinamento generale (l’arenile, essendo “demanio naturale”, non può essere oggetto di pianificazione innovativa, bensì solo di ricognizione e descrizione grafica).

Si vorrebbe addirittura porre sotto tutela AST (area di ripristino ambientale) un’area della pineta privata in condizioni naturali eccellenti e ben migliori di quelle della porzione pubblica della pineta stessa, ormai in stato di quasi abbandono, con ben tre concessioni commerciali.

Nella stessa pineta che si vuole sottrarre al privato per “tutelarla” si consentirebbe invece la costruzione di un residence, in ossequio all’assurdo proposito “pinete in cambio di volumi”, proposito inattuabile nelle zone dunali e retrodunali secondo il dettato della 47/90.

Ma si introduce anche una discriminazione tra privati “normali” e privati imprenditori.

Mentre i primi verrebbero espropriati di quote di proprietà fino all’80%, le attività economiche non verrebbero toccate. Pertanto, chi in qualche modo sfrutta commercialmente la pineta se la può tenere, mentre la dovrebbe cedere chi semplicemente e onerosamente la cura e la valorizza con beneficio per tutti.

E’ evidente che si intende rendere sfruttabile una nuova fetta dell’arenile, non riconoscendo alcun valore al fatto che nessuno dei proprietari ha mai pensato di sfruttare economicamente le proprie pinete in questi 40/50 anni, da ben prima, cioè, che venissero posti vincoli da parte dell’amministrazione comunale.

Lo stesso nubifragio del 4 settembre scorso, dimostra che l’aver mantenuto privata la pineta e intatta la natura ha contribuito non poco al contenimento dei danni. Se invece di pini e macchia mediterranea vi fossero stati manufatti, o se fossero stati fatti sbancamenti, i danni sarebbero stati ben più gravi.

L’unico danno in pineta si è verificato, non a caso, nella proprietà adiacente al camping La Foce. La piena è “rimbalzata” sulle strutture del campeggio, sorte sul vecchio letto, ed ha scavato un nuovo solco largo una decina di metri nella parte anteriore della proprietà, sino ad oggi mantenuta intatta come quelle degli altri proprietari. Se il letto del torrente non fosse stato stravolto negli ultimi decenni la piena non avrebbe avuto effetti così devastanti.

La cementificazione, quindi, non è solo quella dei nuovi alberghi o delle seconde e terze case, ma anche quella dei corsi d’acqua, che sono stati deviati, riempiti di detriti, di parcheggi, di costruzioni di ogni tipo.

Nel piano spiagge (recepito dal Piano Strutturale) nessuna previsione è fatta per risolvere il drammatico e urgente problema dell’arretramento del mare al centro del golfo di Campo, che ben risulta anche dai rilievi batimetrici della tavola 3 presentata dagli stessi progettisti. Da essa si apprende che in 30 anni la profondità della spiaggia centrale si è ridotta di 2/3. in alcuni punti di 3/4

Prima di ogni altra iniziativa, occorre assicurare che l’erosione non aumenti, e che anzi sia riconquistata la spiaggia creata in millenni dal mare e persa in pochi anni di follia amministrativa.

Per questo chiediamo all’Amministrazione comunale:

1. l’adozione di provvedimenti finalizzati a bloccare l’erosione della spiaggia centrale e ripristinarne le dimensioni ore-1971 ovvero precedenti all’allungamento del molo maggiore, come prescritto dalla Dir. Reg. 47/90;

2. I’eliminazione del vincolo pubblico sulle pinete private per poter assicurare al golfo di Campo il suo unico fascino, la protezione dagli incendi, la cura delle pinete.

Per quanto riguarda il nuovo stabilimento balneare (scheda 8) è anche da rimarcare che sorgerebbe in un punto in cui la spiaggia è poco profonda, tanto che le mareggiate invernali interessano anche la strada litoranea, lo stesso vale per alcuni ampliamenti di altri stabilimenti e per il posizionamento di alcune strutture di ristoro (zona Iselba, scheda 6), ci pare che non si sia ben valutata la profondità della spiaggia in alcuni punti (oppure non si è tenuto conto della fascia di spiaggia a ridosso del mare che deve essere comunque libera da concessioni), forse sarebbe necessario un nuovo sopralluogo e nuove misurazioni durante la stagione estiva per verificare la possibilità di ampliamenti rispetto alla situazione reale di un’arenile che ha subito forti regressioni in alcuni punti e garantire la sicurezza delle nuove strutture e l’integrità della spiaggia.

Chiediamo che l’Amministrazione Comunale riveda le sue previsioni e si indirizzi verso una riqualificazione delle concessione e dei soli servizi esistenti.

Fonza

Siamo nettamente contrari alla realizzazione dello stabilimento balneare a Fonza previsto dalla Variante.

La piccola spiaggia è compresa nel Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano ed è lontana dal turismo di massa, un oasi di tranquillità che verrebbe irrimediabilmente modificata da una struttura che, vista la necessità di un tornaconto economico, sarebbe costretta ad attirare nuove presenze con un aumento di traffico automobilistico che provocherebbe un forte impatto su un’area di così grande valore ambientale e paesaggistico che il Piano del Parco la inserisce in zona B di Riserva Generale Orientata, difficilmente compatibile con le proposte della Variante.

Galenzana

La spiaggia è in fortissima erosione ed anche qui il sistema dunale è ridotto a rari brandelli da opere murarie che impediscono il naturale ripascimento della spiaggia, la strada pubblica di accesso è crollata e una staccionata impedisce l’accesso alle spiaggette dei Salandri che la Variante non prende neppure in considerazione. La scheda del quadro conoscitivo da una visione non corretta della realtà di Galenzana: ben 18 metri di larghezza media (mentre la spiaggia è ridotta al massimo a 4/5 metri nei tratti più ampi ed è ormai scomparsa in buona parte dei 370 metri di costa occupata un tempo), così come sono note le presenze di manufatti edilizi e di residui di dune e di vegetazione costiera che la scheda nega.

La Variante dovrebbe essere meglio indirizzata al recupero dell’intera costa tra il Porto e Galenzana, all’abbattimento di strutture che impediscono il naturale ripascimento, alla salvaguardia della prateria di posidonia presente, fattore determinante contro l’erosione, messa in pericolo dalla presenza dell’alga Caulerpa Taxifolia. Invitiamo l’Amministrazione Comunale a concordare con l’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano (che nel Piano del Parco propone per Galenzana una zonizzazione B) iniziative e progetti volti al recupero naturalistico e paesaggistico di Galenzana.

Colle Palombaia

Le proposte dell’Amministrazione Comunale hanno il sapore di una sanatoria di una situazione abusiva che si trascina da anni e più volte denunciata da LEGAMBIENTE.

La spiaggia è compresa nel Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano (proposta come zona B dal Piano del Parco) ed è frequentata da un turismo appartato e “spartano” e da una presenza di bagnanti provenienti dalla frazione di San Piero, l’accesso è consentito dalla scalinata detta dei 200 scalini che effettua una ulteriore selezione allontanando i frequentatori più pigri che cercano proprio le spiagge attrezzate che si vorrebbero ricreare a Colle Palombaia.

Non si comprende la contemporanea creazione di uno stabilimento balneare e di un punto azzurro in una spiaggia di limitate proporzioni e con frequenze abbastanza contenute.

Seccheto, Cavoli, Fetovaia

Pur concordando con le proposte di valorizzazione e salvaguardia, si invita l’Amministrazione Comunale a non permettere che le attrezzature per il miglioramento igienico-funzionale siano realizzate a ridosso delle spiagge e che vengano allontanati dalle aree di balneazione i campi boe per l’ormeggio e lo stazionamento delle imbarcazioni. . Si esprimono perplessità per l’intenzione di espropriare parte della pineta di Fetovaia per costruire aree di picnic e servizi rintracciabili anche nelle immediate vicinanze.

Inoltre si invita l’Amministrazione a non consentire in tutto il territorio comunale nuove autorizzazioni per il noleggio di moto d’acqua e similari.

Pianosa

E’ evidente il tentativo dell’Amministrazione Comunale di ampliare surrettiziamente la quantità di costa balenabile per giustificare alcuni parametri della Variante, a questo fine si usano anche le spiagge ed il mare di Pianosa, inserite dal DPR istitutivo del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano in zona 1 di massima salvaguardia, forma di protezione (zona A) che il Piano del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano conferma con l’esclusione di Cala Giovanna, inoltre il mare di Pianosa è sottoposto ai vincoli del Decreto del Ministero dell’Ambiente 13/12/1997 che affida all’Ente Parco la tutela di un’Area Marina Protetta nella quale è vietata la balneazione .

Infatti, per poter consentire la balneazione a Cala Giovanna ai visitatori che raggiungono l’isola con le visite organizzate e contingentate, il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano ha dovuto provvedere con apposita delibera a consentire la balneazione richiedendo al Ministero una precisa e limitata deroga rispetto al Decreto stesso .

La stessa Cala Giovanna, che noi crediamo possa mantenere la possibilità di balneazione limitata e contingentata, ha grandissimi valori ambientali e paesaggistici e non può certamente essere trasformata e banalizzata con uno stabilimento balneare. Anzi, le brutte strutture (che il Comune vorrebbe riutilizzare per improbabili sevizi igienici e cabine) ed i muri che sono stati costruiti a ridosso della spiaggia vanno abbattuti per consentire una rinaturalizzazione di un arenile unico al mondo e che l’intervento dell’uomo ha già troppo compromesso, così come bisogna intervenire sulla vegetazione costiera per eliminare l’ailanto e sulla costante manutenzione e salvaguardia dei beni archeologici costieri e sottomarini presenti.

Per quanto riguarda l’utilizzazione per la balneazione di Cala del Bruciato e Porto Romano si tratta di una vera e propria follia dal punto di vista ambientale: le due zone sono tra l’aree più delicate dell’isola, tanto da essere indicate come zone A (Riserva integrale) nel Piano del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano e un uso balneare di aree tanto delicate produrrebbe un impatto umano continuato che stravolgerebbe un equilibrio naturale che non può essere sacrificato alla semplice balneazione, al traffico ed al disturbo che ne deriverebbero, tutto questo sarebbe devastante per rare presenze faunistiche a mare e a terra, per la qualità dell’ambiente e del paesaggio.

Comunque, per quanto riguarda le spiagge ricadenti nelle aree del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano si ricorda che ogni utilizzo della costa ed ogni nuova attività economica debbono essere contemplate dai Piani dell’Ente Parco e ricevere dallo stesso il relativo nullaosta per la realizzazione.

A causa dell'assenza o grave insufficienza, nel Piano Strutturale, di chiarimenti e impegni convincenti per ciò che attiene a quelle precauzioni e salvaguardie da prendere in difesa del paesaggio e dell'ambiente, di indicazioni riguardanti i fatti, i fenomeni e i problemi indicati nelle nostre osservazioni, che pongono seri dubbi sui criteri in base ai quali saranno redatti i successivi strumenti di pianificazione e saranno poi rilasciate licenze e autorizzazioni non solo per nuova edilizia, ma anche per nuove infrastrutture e nuovi impianti; con conseguenti, non evitabili modificazioni da apportare a morfologia, a corsi d'acqua, a caratteri naturalistici dei luoghi su cui si interverrà, è necessario un accurato completamento del Piano Strutturale, prima della sua definitiva approvazione.

E’ necessaria una nuova stesura del Piano Strutturale del Comune di Campo nell’Elba che lo renda compatibile col PTC della Provincia di Livorno e con la legge Regionale 5/95, ma anche con il Piano del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano.

Quindi, occorre ridurre fortemente il numero delle nuove abitazioni previste e rinunciare alle infrastrutture di grande impatto ambientale, e rivedere le previsioni anche alla luce del recente nubifragio che ha colpito l’Elba ed in particolare il Comune di Campo nell’Elba

E’ evidente che questo potrà avvenire solo attraverso una concertazione con Regione Toscana e Provincia di Livorno che ha già dato frutti positivi in altre realtà amministrative.

Quindi, per tutto quanto sopra scritto, si richiede una radicale revisione delle previsioni contenute nel Piano Strutturale sulla base delle nostre osservazioni,

Come già da tempo preannunciato, Legambiente ha presentato ricorso al TAR avverso il Regolamento Urbanistico di Portoferraio. È la prima volta nella sua storia che Legambiente Toscana ricorre contro uno strumento urbanistico ed è la prima volta che il TAR della Toscana dovrà valutare i ricorsi presentati da una pluralità di soggetti - associazioni, comitati di cittadini ed Enti Locali - contro il medesimo provvedimento amministrativo. Legambiente, di fronte ad un Piano privo di presupposti logici, si è limitata a focalizzare l'attenzione su quelle norme palesemente illegittime che contraddicono i principi dell'urbanistica e che fanno sorridere tutti coloro, che da piu' parti ci telefonano, per avere conferma di quanto è apparso sui mezzi di informazione. In sintesi il ricorso attiene all'insieme delle norme ed al loro contrasto con il Piano Strutturale ma è focalizzato in particolare:

1) per interventi diretti che interessano aree molto estese che potrebbero consentire di realizzare Superfici notevolmente maggiori rispetto a quanto previsto dal R.U. per ogni singola zona, non è stabilito il criterio con il quale si potranno rilasciare i permessi di costruzione, fino alla concorrenza massima stabilita;

2) gli articoli nei quali si fa riferimento alla cosiddetta "prima casa" perchè volti a creare situazioni di disparità di trattamento tra i vari proprietari dei terreni, in violazione del principio generale che attribuisce alle norme urbanistiche natura di atti normativi, aventi pari efficacia delle leggi, anche se di natura secondaria rispetto alle norme primarie, in quanto costituiscono un'ulteriore specificazione ed integrazione della legislazione che disciplina l'intera materia;

3) nelle zone dove è ammesso l'intervento diretto l'ampliamento delle abitazioni esistenti e le nuove costruzioni non possono essere riferite alla composizione dei nuclei familiari. La dimensione degli edifici, di qualsiasi tipo, non possono che essere riferite che al lotto di pertinenza, essendo il R.U. lo strumento che conforma il diritto di proprietà, quindi ad ogni terreno deve essere associato un potenziale di edificabilità ed una determinazione funzionale;

4) la norma che consente di demolire, ricostruite anche con traslazioni delle strutture accessorie per il raggiungimento della dimensione minima di cui al D.M. del 1975 è irrazionale, in quanto consente, di fatto, di trasformare le numerose baracche in legno, lamiera ecc, sparse sul territorio in appartamenti di mq. 28;

5) la sottozona Cimitero - Villaggio scolastico poichè la previsione è difforme dalle prescrizioni regionali, frutto di una carente analisi ed individuazione del concreto quadro conoscitivo, tesa a congestionare ulteriormente l'abitato Consumella - Padulella, dove già attualmente, anche nel periodo invernale, esistono gravi rischi per l'incolumità dei pedoni e degli automobilisti. La viabilità esistente, priva di marciapiedi e che non puo' essere ampliata per la presenza di numerosi edifici a filo strada, a cui deve necessariamente collegarsi la viabilità interna al lotto, non puo' sopportare un deciso incremento del traffico indotto dalle scuole ma soprattutto dalle residente. In ultimo ci permettiamo di rinnovare l'invito ai cittadini di non avvalersi delle norme oggetto dei ricorsi ed attendere le decisioni del TAR, facendo rilevare che un immobile realizzato o ampliato in base ad una norma annullata dal TAR diviene illegittimo con tutte le conseguenze che ne derivano. Ci prendiamo inoltre la libertà di dare un suggerimento agli amministratori di Portoferraio: non aggiungete danno al danno, sospendete il rilascio dei permessi di costruzione basati sulle norme oggetto dei ricorsi, potreste essere chiamati a rifondere personalmente i danni prodotti dal vostro comportamento.

Antonio Nicoletti, Direzione nazionale Legambiente, Coordinatore nazionale aree protette e territorio, Via Salaria,403 - 00199 Roma, Tel 06.86268354; Fax 06.86268397; Cell. 349.4597990

L'autostrada della Maremma passerà in collina come vuole il ministro Lunardi o a pochi chilometri dalle coste come invece preferirebbe il presidente della Regione Toscana Claudio Martini? Un aut-aut da cui le associazioni ambientaliste si svincolano rilanciando un terzo progetto, quello originale. Un piano che prevede la riqualificazione della strada statale Aurelia che venne elaborato dall'Anas e approvato dal governo Amato con un protocollo d'intesa siglato nel dicembre del 2000.

Due proposte, quelle del ministro Lunardi e della regione Toscana, cui le associazioni ambientaliste si oppongono strenuamente rilanciando invece il vecchio progetto di adeguamento dell'Aurelia che, dicono, «costerebbe molto di meno, avrebbe un impatto ambientale molto minore e risolverebbe in tempi più rapidi il problema». E proprio in quest'ottica Wwf, Italia Nostra e Legambiente, assieme ad altre sigle ambientaliste, hanno organizzato ieri ad Orbetello il convegno «Per la Maremma una sola "strada": l'Aurelia sicura» durante il quale hanno proposto la costituzione di un "patto" con Regione ed enti locali perché vengano seriamente ponderati tutti i progetti sul tavolo, soprattutto quello presentato dall'Anas e accantonato troppo in fretta, analizzandone i costi ed i benefici.

«Il Patto - hanno spiegato Fulco Pratesi presidente del Wwf Italia, Gaia Pallottino segretaria nazionale di Italia Nostra, Angelo Gentile della segreteria nazionale di Legambiente e Rosy Miracolo del Soccorso ambientale maremmano - serve a rilanciare sui tavoli politici e tecnici il progetto di adeguamento dell'Aurelia da Rosignano a Civitavecchia (196 km di cui 15 di variante per un costo di circa 750 milioni di euro). È questa soluzione che noi riteniamo sia più difendibile dal punto di vista economico, infrastrutturale, trasportistico e ambientale - oltre ad essere immediatamente cantierabile -, rispetto all'ipotesi di autostrada interna da Tarquinia a Grosseto (90 km di cui 13 in galleria e 8 viadotti) sostenuta dal ministero per le infrastrutture e all'ipotesi di autostrada costiera (con variante interna di 30 km) sostenuta dalla Regione Toscana».

Un parere condiviso anche dai molti esperti intervenuti al convegno. «L'istruttoria del progetto Anas era praticamente conclusa - ha spiegato Maria Rosa Vittadini, docente di Pianificazione dei trasporti all'Università di Venezia e membro della commissione di valutazione per l'impatto ambientale - e la commissione aveva chiesto soltanto di ottimizzare alcune soluzioni, ma l'Anas, sinora, non ha risposto, ha cominciato a tacere da quando Lunardi ha rilanciato l'ipotesi autostradale». E chissà per quale motivo, visto che l'Anas è un ente dipendente proprio dal ministero delle Infrastrutture.

«Il ministro - ha poi commentato Anna Donati senatrice dei Verdi - ostenta sicurezza ed arroganza senza fare i conti con la Regione Toscana, di cui è prevista l'intesa sul progetto, che ha avanzato una proposta radicalmente diversa; per non tacere poi che la la Sat (la concessionaria che dovrebbe realizzare e gestire l'opera n.d.r.) ha una concessione sospesa dalla legislazione vigente e che le risorse pubbliche previste dalla delibera Cipe ammontano a 438 milioni di euro quando il costo complessivo dell'opera, sempre secondo il Cipe, è di 1.859 milioni».

E a quanti liquidano il progetto di riqualificazione dell'Aurelia adducendo motivazioni legate all'Unione Europea ha risposto Gianni Mattioli, ex sottosegretario ai Lavori Pubblici. «Gli orientamenti espressi chiaramente dalla Comunità Europea nella definizione delle linee guida e delle proposte contenute nella Rete Transeuropea di trasporti - ha precisato - indicano chiaramente nell'adeguamento della Aurelia a “standard elevati”, la scelta preferibile per il cosiddetto Corridoio Tirrenico. I co-finanziamenti comunitari non sono quindi vincolabili alle ipotesi autostradali».

La popolazione residente nel Comune di Capalbio tende a diminuire anziché ad aumentare. Si può dire che essa sia praticamente stabile dal 1961 con una propensione semmai alla diminuzione anziché alla crescita. Nel decennio 1991- 2001 essa è infatti regredita da 4.014 a 3.750 unità ( - 6,5 per cento ). La leggera ripresa verificatasi dal ’91 ad oggi non è tale da modificare la tendenza di fondo.

Il Documento programmatico per l’avvio del procedimento di formazione del Piano Strutturale predisposto dall’attuale Amministrazione comunale sviluppa discorsi ricchi delle migliori intenzioni come “la riqualificazione, il riuso e la valorizzazione delle risorse”, affermando però subito dopo : “Ciò non vuol dire che il Piano strutturale non prevederà (sic!) interventi di espansione e di nuova edificazione”. Per chi, visto che il trend demografico è volto al calo o alla crescita zero?

Eppure il Piano strutturale, a macchia di leopardo e quindi nel modo più costoso per la comunità locale, prevede 72.714 metri cubi per nuove residenze, altri 53.033 mc per piani di edilizia economico e popolare nonché turistico-residenziali (dizione delle più ambigue e flessibili), poi 51.000 mc per volumetrie non residenziali e per ampliamenti di strutture preesistenti dello stesso tipo. Per un totale di 176.747 metri cubi di costruzioni o di addizioni completamente nuove.

I Residences sotto il Borgo e il cemento verso l’Oasi

Tutto ciò mentre già si va sviluppando nel Comune una edilizia la quale, in pratica, non ha nulla a che fare con le residenze stabili, ma che mette sul mercato immobiliare sempre nuove seconde o terze case sotto forma di lottizzazioni più o meno ampie. Con un consumo di terreni coltivati, oppure a bosco o a pascolo, sempre più ingente e con una trasformazione del paesaggio che in alcuni punti appare già stravolto o comunque manomesso. E’ il caso degli alti residences costruiti ai piedi del borgo medioevale sulla vasta area dell’ex Campo Sportivo, visibili distintamente (come nessun’altra lottizzazione prima d’ora) anche dall’Aurelia, sopra la vasta macchia mediterranea. Nonché dall’alto delle mura, oltre la macchia sottostante, essendo stato sanato in corso d’opera quasi un metro abusivo in più in altezza. E’ il caso della scadente lottizzazione sulla collina della Nunziatella, alle spalle della spiaggia di Macchiatonda.

Intanto si sta infittendo pericolosamente l’edilizia residenziale in offerta sul mercato dell’area metropolitana di Roma nell’abitato di Capalbio Scalo, soprattutto lungo l’asse che conduce alla località Selva Nera (ma non solo), con una operazione in grande stile – la prima che si conosca dopo decenni – della Società SACRA (Pirelli Estate) proprietaria di centinaia e centinaia di ettari sin qui agricoli dietro il lago di Burano fin dagli anni ’20 del secolo scorso. Una espansione edilizia che creerà sempre più problemi all’area protetta gestita dal Wwf, la quale ne viene come assediata.

Oltre tutto questa nuova edilizia intensiva viene realizzata sulla rete viaria esistente – quella ancora tipica della bonifica maremmana – la quale si rivela da subito insufficiente a contenere il traffico aggiuntivo, specie nelle settimane di punta di agosto. Anche infrastrutture nate per eliminare gli attraversamenti a raso dell’Aurelia, in assenza di un piano viario accettabile, stanno creando nuovi inconvenienti e pericoli su questa fascia di territorio delicatissima : il recente sovrappasso di Capalbio ha finito per scaricare sulla Strada Origlio, da Selva Nera a Capalbio Scalo e viceversa, un traffico assai superiore alle potenzialità di quella strada di campagna, con numerosi incidenti.

Nuove lottizzazioni fra uliveti secolari

Nuovi interventi edilizi minacciano ancor più da vicino – dopo i già citati Residences dell’ex Campo sportivo e dopo il quartierino multicolore, in rosa e giallo, edificato nella ex cava all’ingresso del paese – lo stesso borgo murato di Capalbio. E’ il caso della lottizzazione prevista nell’area del Bargello – delicatissima anche dal punto di vista paesistico – che digrada dalla Circonvallazione sino alla macchia mediterranea demaniale coprendo di ville e villette una zona quindi visibilissima da tutte le parti e costipando così di cemento, strade, parcheggi una fascia collinare fra il borgo e la macchia che concedeva una pausa di respiro all’insieme. Una ulteriore grave manomissione dell’ambiente e del paesaggio capalbiesi dopo quella prodottasi con la costruzione del maxi-parcheggio privato sotto le mura settentrionali di Capalbio Alta.

Presto saranno urbanizzate aree collinari sin qui integre, di uliveti secolari, come Poggio del Leccio dove già il PRG del 1995 – nonostante i pesanti tagli inferti dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici di Siena e Grosseto (titolare all’epoca Pio Baldi) - prevede volumetrie residenziali per complessivi 12.480 mc, o in zona Vignolo contigua a quella già citata del Bargello, divenuta zona di degrado (secondo la classificazione regionale) grazie all’improvviso sorgere di baracche e baracchette per pollame, maiali ed altro, e dove coleranno 5.400 metri cubi di fabbricati di una certa ampiezza.

Per altre splendide pendici collinari come quelle di Via di Vigna Murata, che scorre fra muretti a secco e grandi ulivi dal Cimitero di Capalbio al bivio per Pescia Fiorentina, la sorte sembra pure segnata : lungo l’arteria la mappa catastale evidenzia tanti lotti di proprietà già predisposti allo sfruttamento edilizio intensivo.

Operazioni destinate ad intensificarsi nella prospettiva dell’Autostrada Cecina-Civitavecchia qualunque sia il tracciato che verrà prescelto (e contro il quale si battono le Associazioni per la tutela dell’ambiente e del paesaggio), sia quello a costa voluto dalla Regione Toscana, sia quello intermedio sul quale stanno lavorando i tecnici della SAT. Il tracciato Lunardi, ancor più interno, praticamente tutto collinare, sembra, al momento, fuori gioco.

Operazioni che intaccano a fondo il patrimonio ambiente-paesaggio (naturalistico, agrario o storico che sia) e che creano le premesse per ulteriori interventi. Come ampiamente evidenzia e testimonia la costa laziale e il suo immediato entroterra.

Cosa minaccia il Piano degli Arenili

Il Piano degli arenili votato a maggioranza dal Consiglio comunale nel luglio scorso prevede sette nuovi stabilimenti nella fascia litoranea – oggi a spiaggia libera con duna alle spalle – che va (da nord a sud) da Macchiatonda all’Ultima Spiaggia con l’ampliamento di quest’ultimo noto stabilimento. Si tratta di un massiccio intervento destinato a trasformare in profondità tutto il sistema di fruizione delle spiaggia capalbiese e quindi anche l’assetto del territorio alle spalle di questa fascia litoranea sin qui frequentata da un pubblico di pendolari, in modo episodico. Un sistema che esigerà, di necessità, un deciso ampliamento delle pochissime strade che conducono al mare (oggi un paio, essenzialmente), con la creazione di parcheggi molto ampi come terminali a ridosso dei cordoni di duna, o addirittura il tracciamento di nuove arterie di adduzione.

In tal modo verrebbe rapidamente e drasticamente eliminata la più forte delle attrattive capalbiesi che è costituita – come più a nord nel Parco della Maremma – da una natura largamente integra o comunque poco sfruttata a fini turistici appiattendola al livello della costa laziale. Una sorta di modello-Ladispoli o Santa Marinella per un turismo di massa proveniente, in prevalenza, dall’area metropolitana di Roma che tende ad espandersi anche verso nord. Una sorta di conurbazione turistica di livello mediobasso, con pochissime strutture ricettive e una marea di seconde e terze case. A ridosso della costa e su di un sistema collinare qui assai più bello e intatto che altrove.

Sottratti capitali alla riqualificazione agricola

Investimenti in seconde e terze case che arricchiscono soltanto i suoi promotori, che appesantiscono fortemente gli oneri di urbanizzazione a carico della collettività (secondo calcoli recenti dell’ANCI i Comuni recuperano dalle lottizzazioni legali un quarto circa delle spese per servizi come luce, acqua, gas, ecc.) e che concentrano nel cemento speculativo la maggior parte di quei capitali che sarebbero invece preziosi per riqualificare l’agricoltura capalbiese. Favorendo ad esempio la ricomposizione di una maglia poderale molto frammentata, piantando vigneti selezionati in luogo di vigne superate o di pascoli degradati, curando in modo più acconcio gli uliveti e così via. Tutte operazioni pazienti e di lunga lena le quali richiedono progetti seri e investimenti adeguati. Senza dei quali passa trionfalmente un modello di sviluppo fondato quasi unicamente sullo sfruttamento del territorio in funzione di una speculazione edilizia di cortissimo respiro destinata a dissipare però in breve un patrimonio sedimentato nei secoli di beni e di risorse primarie irriproducibili le quali hanno composto un palinsesto paesistico storico-agrario-naturalistico di irripetibile fascino e di straordinaria attrattiva.

La sub-delega ai Comuni – e quindi anche al Comune di Capalbio – prevista dalla Regione Toscana

per la parte paesistica fa sì che il solo organismo superiore di tutela in grado di intervenire contro questa dissipazione (alla lunga suicida pure dal punto di vista della crescita socio-economica) rimangano le Soprintendenze statali, sia quella Regionale che quelle territoriali specializzate. Alle quali incombe un compito certo dei più impegnativi e alle quali tutti insieme ci appelliamo.

Popolazione residente nel Comune di Capalbio

( in unità )

1861 :321

1881 :417

1901 :709

1921 : 1.208

1936 : 1.664

1951 : 2.644 (prima della riforma agraria)

1961 : 4.027 (dopo la riforma agraria)

1971 : 3.947

1981 : 4.035

1991 : 4.014

2001 : 3.750

ALLEGATI

L’edificio a ridosso della Provvidenza, comincia la rotta (1996-97)

Vale la pena di documentare un caso che l’11 giugno 1996 ha aperto la strada a tutta una serie di speculazioni edilizie a ridosso del centro storico capalbiese.

In quella data viene presentata da Silvana Belmonti richiesta di autorizzazione a costruire un fabbricato plurifamiliare dietro l’antica Chiesa di Santa Maria della Provvidenza, edificio vincolato ai sensi della legge n. 1089/39, in zona considerata di rilevante interesse paesaggistico. La Commissione edilizia approva tuttavia senza obiezioni di sorta : è il 14 novembre 1996. Ma il 25 febbraio 1997 la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Siena e Grosseto, a firma arch. Pio Baldi, dispone “l’annullamento dell’autorizzazione in oggetto” e invita il Comune e per esso il Sindaco a vigilare “affinché l’unito provvedimento sia notificato agli interessati ed a vigilare sulla sua puntuale osservanza”. La Soprintendenza ritiene la costruzione “per le linee progettuali, l’altezza e l’ingombro volumetrico” (…) costituisca “un elemento invasivo e ingombrante in rapporto all’edificio religioso che è parte importante per l’antico centro storico abitato di Capalbio”. E pertanto la boccia.

Purtroppo non succede nulla. Nessuna vigilanza viene espletata dal Sindaco, né dalla Soprintendenza. Per cui Silvana Belmonti costruisce la sua abitazione plurifamiliare ed è l’avvio di un’era speculativa che non ha subito più interruzioni di sorta.

Altri casi gravi

a) sanatoria in corso d’opera per i Residences dell’ex Campo sportivo alti 70 cm. più del progetto approvato (e perciò perfettamente visibili dalle Mura del centro storico);

b) autorizzazione per una villa, anziché piccolo edificio per un salariato, ai Poggetti (l‘antico Tricosto) avvenuta addirittura a progetto di fatto già realizzato;

c) vicenda del maxi-parcheggio sotto le Mura, documentata in memoria dettagliata a parte, col progetto ampliato e trasformato da pubblico in privato con la sola delibera di Giunta, progetto in cemento armato firmato da un geometra (Marco Folli) presidente della Commissione Lavori Pubblici che rilascia l’autorizzazione, il quale sarà poi, ufficialmente, anche il direttore dei lavori.

Adeguare l’Aurelia come soluzione per il Corridoio tirrenico. Questo l’impegno chiesto al governo dalla Commissione LLPP del Senato che oggi, in sede di esame della legge Finanziaria, ha approvato un apposito ordine del giorno presentato dalla sen. Donati (Verdi) e sottoscritto anche dai senatori Grillo (FI) Menardi (AN) Pedrazzini (Lega) Zanda (Margherita) Montino e Brutti (DS).

L’odg accolto dopo un lungo dibattito che ha visto spaccarsi la maggioranza in Commissione recepisce gli impegni assunti lo scorso luglio in occasione di una audizione informale con il sindaco di Capalbio Gastone Franci.

“L’ordine del giorno votato impegna il governo ad adeguare e potenziare la strada statale Aurelia nel tratto Grosseto-Civitavecchia, sulla base del progetto presentato dall’ANAS nel 2001, per migliorare la sicurezza e l’accessibilità della rete viaria esistente del corridoio tirrenico – ha spiegato la sen. Donati, Capogruppo Verdi-Ulivo in Commissione LLPP - . Inoltre, sollecita la conclusione della procedura di compatibilità ambientale avviata oltre 2 anni e mezzo fa presso la Commissione VIA del Ministro dell’Ambiente per poter identificare le prescrizioni progettuali e mitigative per un’adeguata realizzazione dell’opera nel contesto ambientale e paesaggistico della maremma. Infine l’odg chiede di identificare nel bilancio dell’Anas le risorse necessarie per la realizzazione dell’opera partendo dai tratti più critici per la sicurezza dei cittadini.”

“L’ordine del giorno è un primo importante impegno politico, ma purtroppo non basta perché la legge Finanziaria 2004, all’art. 49 comma 4, abroga la leggina del 1997 che limitava il finanziamento pubblico dell’opera solo al primo tratto e non al secondo e al terzo. Ora invece consente la realizzazione della autostrada della maremma, indipendentemente dal tracciato, e solo la Commissione Bilancio o l’Aula del Senato potranno abrogare il testo della Finanziaria. Continua quindi in quelle sedi la nostra battaglia per sventare la realizzazione di un’autostrada assolutamente inutile, fortemente contestata da Enti locali ed Associazioni ed altamente impattante su un territorio ad altissimo pregio come quello maremmano.

ROMA. «La Maremma inizia dove finisce l’autostrada». Conclude in questo modo il suo intervento il sindaco di Manciano, Rossano Galli, al Convegno per la sicurezza dell’Aurelia in alternativa all’autostrada della Maremma, che si è tenuto ieri a Roma. La questione al centro del dibattito (e delle polemiche) è la realizzazione della Grosseto-Civitavecchia, ultimo tratto dell’autostrada che dovrebbe collegare Livorno con Civitavecchia, il cosiddetto corridoio tirrenico. Un progetto che aspetta da anni di essere realizzato, ma per motivi economici ed ambientali (fu bocciato dalla valutazione sull’impatto ambientale nel 1990), è rimasto sepolto in qualche cassetto. Oggi con la politica del governo Berlusconi che ha restituito centralità alle realizzazione delle «grandi opere» per colmare «il deficit di investimenti che ha caratterizzato negli ultimi dieci anni il nostro Paese», il progetto per la realizzazione della Livorno-Civitavecchia è tornato di nuovo sui tavoli degli ingegneri. Il Convegno è stato indetto e presieduto da un gruppo di senatori dell’Ulivo, tra cui spiccano i nomi di Anna Donati, Esterino Montino, Natale D’Amico e Luigi Stanca, gli stessi che nei giorni scorsi hanno presentato nella commissione trasporti e opere pubbliche del senato l’ordine del giorno che impegna il governo ad allargare il tratto già esistente dell’Aurelia, piuttosto che costruire una nuova autostrada. Un ordine del giorno, approvato con il concorso di numerosi esponenti della Cdl, che sarà esaminato in aula la prossima settimana. E dal convegno emerge che questa ipotesi è anche più conveniente. Infatti una nuova infrastruttura che oltre ad essere molto costosa (il prezzo complessivo è stato stimato in 1.859 milioni di euro), non ha neanche i fondi necessari per essere costruita visto che le risorse pubbliche che sono previste a questo proposito dalla delibera Cipe del 21 dicembre 2001 ammontano a 438 milioni di euro. Per dimostrare che la costruzione del tratto Grosseto-Civitavecchia non è un’infrastruttura indispensabile e che risulterebbe troppo costosa i senatori dell’Ulivo hanno affidato uno studio economico sul progetto al professore Andrea Boitani dell’Università Cattolica di Milano, che ha presentato le sue conclusioni in un documento dal titolo «I conti che non tornano per l’autostrada della Maremma». Secondo il professor Boitani, che ha tentato di fare una breve lezione di economia, ingegneria, condite con un po’ di statistica ad una platea di profani, è più conveniente allargare ed ammodernare l’Aurelia piuttosto che costruire nuove infrastrutture. Lo studio di Boitani prende in considerazioni tre alternative per la realizzazione della tratta mancante Grosseto-Civitavecchia. Tre tracciati: il primo interno, l’alternativa collinare proposta dal ministro Lunardi, il secondo nel corridoio costiero già utilizzato dall’attuale strada statale numero 1 e dalla ferrovia, e il terzo quello attuale con il rimodernamento dell’Aurelia. Tramite un difficile calcolo di costi e benefici Boitani conclude che la «proposta Lunardi» risulta la meno percorribile visto che si tratterebbe di una struttura ex novo che avrebbe un pesante impatto ambientale oltre che costi elevati. Quindi restano due alternative: il tracciato costiero o il rimodernamento dell’Aurelia. Anche da questo confronto ne uscirebbe vincitrice la seconda opzione, gradita ai senatori dell’Ulivo che ora passano la parola al Ministero dell’Ambiente e a quello per le Infrastrutture.

La politica dei trasporti del Governo Berlusconi ha restituito una assoluta centralità alla realizzazione delle infrastrutture, per far decollare i cantieri in fretta e “colmare il deficit di investimenti che ha caratterizzato negli ultimi 10 anni il nostro Paese”. Con l’obiettivo implicito che, il raddoppio di ogni infrastruttura non è solo una soluzione concreta per dare lavoro ed attività alle imprese, ma è anche la soluzione ai problemi di mobilità di merci e passeggeri che attanagliano il nostro Paese.

Tra queste infrastrutture inserita negli elenchi delle opere strategiche, vi è anche l’Autostrada Livorno-Civitavecchia, gia bocciata dalla valutazione di Impatto Ambientale nel 1990. Secondo il Ministro delle Infrastrutture, le attuali procedure accelerate della legge Obiettivo, volute da Governo e maggioranza, escludono gli Enti locali dalla decisione e che prevedono una valutazione ambientale semplificata e consentono una rapida realizzazione dell'infrastruttura.

Ma queste certezze del Ministro non fanno i conti con il fatto che la regione Toscana, di cui è prevista l'intesa sul progetto, ha avanzato una proposta radicalmente diversa di autostrada costiera e che è aperto un tavolo tra Regioni, Comuni, Anas e Ministero, istituito il 18 di aprile e che entro il 18 di ottobre avrebbe dovuto concludere i lavori con la proposta concordata di tracciato autostradale.

Va inoltre ricordato che la realizzazione dell’autostrada in concessione alla SAT è sospesa sulla base della normativa vigente, anche se la Legge Finanziaria 2004 presentata dal Governo ed in discussione al Senato ripristina la norma che consente di realizzare l’autostrada (indipendentemente dal tracciato).

La discussione sul testo sarà all’ordine dei lavori nei prossimi giorni della Commissione Bilancio e dell’Aula del Senato ed in proposito va sottolineato che la discussione nella Commissione Lavori Pubblici si è conclusa con un Ordine del Giorno, sottoscritto da maggioranza ed opposizione, che chiede come soluzione del corridoio tirrenico, l’ammodernamento ed il potenziamento dell’Aurelia. Adesso si tratta di trasformare questo importante risultato politico nella concreta soppressione della norma.

Irrisolta è la questione del finanziamento dell’autostrada: le risorse pubbliche previste dalla delibera Cipe del 21 dicembre 2001 ammontano a 438 milioni di euro quando il costo complessivo è stimato in 1.859 milioni di Euro. (si tratta di una stima non del costo di un progetto definitivo che mediamente in Italia lievita del 30% rispetto al preliminare).

Così come lo studio sulla mancata redditività dell’autostrada Livorno-Civitavecchia, presentato da Marco Ponti ed Andrea Boitani, del Politecnico ed Università Cattolica di Milano conferma che sarà indispensabile una robusta quota di finanziamento pubblico, facendo quindi decadere una delle ragioni fondamentali per cui viene invocata. ( vedi atti del convegno “Legge Obiettivo e valutazione dei progetti” organizzato da Università Cattolica del Sacro Cuore, Istituto di Economia e Finanza e Politecnico di Milano, dipartimento di architettura e pianificazione. Milano 16 settembre 2003)

Per queste ragioni l'unica alternativa concreta è il miglioramento e potenziamento dell'Aurelia secondo il progetto Anas ( anche pedaggiando la lunga percorrenza), che deve essere rapidamente approvato dal Ministero dell'Ambiente e finanziato dal Ministro delle Infrastrutture, secondo le risorse previste dal piano Triennale ANAS, ed utilizzando anche i 438 milioni di Euro previsti dalla Delibera Cipe per l'autostrada, o almeno della quota effettivamente disponibile dal Fondo Speciale.

Questa è l'unica opera davvero strategica ed urgente, compatibile con l'ambiente, e con una politica di riequilibro dei trasporti verso cabotaggio e ferrovie.L’inserimento della Cecina-Civitavecchia autostradale tra le opere strategiche

Nei primi 18 mesi di Governo Berlusconi, il Parlamento ha approvato le norme fondamentali per l’accelerazione delle infrastrutture, a partire dalla legge Obiettivo 1, la Delibera Cipe del 21 dicembre 2001 con gli elenchi delle opere2, il collegato Infrastrutture con le risorse e le modifiche alla Legge Merloni3, il Regolamento attuativo con le procedure per l’approvazione, VIA ed appalto dei progetti 4, nonché il contestato Decreto Legge di istituzione di Patrimonio Spa ed Infrastrutture Spa5. Un insieme di norme derogatorie e semplificate con l’intenzione di aprire rapidamente i cantieri.

La Delibera Cipe del 21 dicembre 2001 ha individuato ben 116 interventi, per un ammontare di investimenti dal costo pari a 125,858 miliardi di Euro, che corrispondono a circa 250 infrastrutture connesse al campo dei trasporti e mobilità da realizzare nel prossimo decennio: tra queste anche l’asse autostradale Cecina-Civitavecchia.

La delibera Cipe definisce anche la esatta assegnazione delle risorse disponibili per il triennio 2002-2004, ma specifica che si tratta di previsioni di spesa dal carattere “programmatico” da verificare sulla base delle risorse effettivamente spendibili.

Per l’asse Autostradale Cecina-Civitavecchia la Delibera Cipe stima un costo complessivo di 1859,245 milioni di Euro, nel triennio 2002-2004 sono previsti 438, 988 milioni di Euro di risorse pubbliche e le risorse già disponibili, cioè provenienti da altre leggi o in autofinanziamento dalla concessionaria, ammontano a zero.

Lo sblocco dell’’Autostrada proposto dal Governo nella legge Finanziaria 2004

La normativa vigente ha fissato la sospensione delle tratte autostradali Cecina-Civitavecchia sulla base della legge n 449 del 27 dicembre 1997, inserita all’articolo 55.

La norma ha stabilito che mentre viene innalzato il contributo dello Stato dal 65 all’80% relativamente alla prima tratta ( Livorno-Rosignano) viene sospesa la realizzazione delle altre tratte.

L’effetto concreto di questa norma è stato un accordo transattivo tra Anas e la società concessionaria SAT del 10 giugno 1998, in cui è stato ripianato il disequilibrio economico e finanziario della società, a causa della sospensione delle tratte e quindi di mancati ed attesi introiti tariffari, equivalente ad un versamento di 175 miliardi di vecchie lire in favore della SAT.

Il collegato infrastrutture del Governo, discusso nel 2002 dal Parlamento, conteneva l’eliminazione di questa norma del 1997 e quindi il via libera all’autostrada ma a seguito dell’ostruzionismo dell’Ulivo, la norma è stata soppressa.

Ora il Governo ritenta nuovamente questa “autostrada sbagliata” inserendo nella Legge Finanziaria 2004, all’articolo 49, comma 4, la soppressione della sospensione, al fine di sbloccare la realizzazione dell’opera, senza richiedere peraltro il versamento effettuato in favore della SAT a titolo di risarcimento della mancata realizzazione del secondo e terzo tratto.

Su questo argomento la Commissione Lavori Pubblici del Senato, si è espressa con un Ordine del Giorno che indica nell’ammodernamento e potenziamento dell’Aurelia la soluzione praticabile ed urgente per il corridoio tirrenico.

Abbiamo conseguentemente presentato emendamenti per la soppressione della norma e per destinare risorse all’ammodernamento e potenziamento dell’Aurelia, con l’obiettivo di convincere la Commissione Bilancio e l’Aula del Senato alla soppressione del comma 4, articolo 49 della Legge Finanziaria 2004.

Va anche detto che norme le generali in materia hanno stabilito che una autostrada si può realizzare purchè sia contenuta nel Piano Generale Trasporti, così come la Legge Obiettivo ha stabilito che ogni elenco di opere strategiche costituisce automatica integrazione al PGT.

Dopo la bocciatura del Parlamento alla sua proposta di eliminazione della sospensione per le tratte autostradali Cecina-Civitavecchia, il Ministro Lunardi aveva sostenuto che la norma era superflua, ma in realtà così non è essendoci una norma specifica e vigente che deve appunto essere modificata da una altra norma. E l’inserimento di questa legge Finanziaria 2004 della norma “sbloccautostrada” conferma la necessità di un intervento legislativo.

Le procedure semplificate e le prerogative delle Regioni secondo la sentenza 3003/2003 della Corte Costituzionale

L’intero processo autorizzativo delle opere strategiche è demandato al Cipe. Al Ministro dei Trasporti restano compiti propositivi ed istruttori, la Conferenza dei Servizi ha carattere istruttorio ma non assume decisioni, le Regioni devono raggiungere una “intesa” per la definizione del programma strategico (prima era previsto solo un "parere").

Quindi un forte processo decisionale centralizzato, che può essere assunto a maggioranza dal Cipe sia sul progetto preliminare che sul progetto definitivo, con “il consenso ai fini dell’intesa sulla localizzazione, dei presidenti delle Regioni e Province autonome interessate, che si pronunciano sentiti i Comuni nel cui territorio di realizza l’opera”.

Sui ricorsi contro la Legge Obiettivo presentati da sei Regioni, di cui la Toscana è stata la capofila nella contestazione delle procedure centralistiche, la Corte Costituzionale si è espressa recentemente con la sentenza 303/2003. Pur ribadendo la validità dell’impianto della norma ha però annullato alcune parti importanti in ordine al ruolo delle Regioni, che in nessun caso posso essere escluse o superate a maggioranza.

Secondo la Corte le Regioni devono assicurare una intesa sugli elenchi che definiscono le opere “strategiche”, devono approvare il progetto preliminare e definitivo al Cipe (senza possibilità di essere superate con una scelta a maggioranza) ed ha escluso che le opere possono ottenere il via libera sulla base di una decisione del Consiglio dei Ministri e conseguente Decreto del Presidente della Repubblica.

E’ stato cioè soppresso il comma che prevedeva “in caso di dissenso delle Regioni e Province autonome alla eventuale approvazione si provvede entro 60 giorni con Decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri…” e quindi le prerogative costituzionali delle Regioni restano parzialmente salvaguardate. ( vedi Il sole 24 ore, Edilizia e Territorio, n, 40 -13 ottobre 2003, articoli di Alessandro Arona e Bianca Lucia Mazzei)

Inoltre nel caso specifico la regione Toscana ha sottoscritto una intesa con il Governo che prevede che tutte le opere previste nel proprio territorio siano di “ interesse concorrente regionale” e quindi il suo ruolo nella scelta del tracciato e della soluzione tecnica per il corridoio tirrenico è imprescindibile.

E’ un elemento importante che ci auguriamo la Regione Toscana voglia esercitare pienamente, respingendo le inaccettabili proposte del Ministro Lunardi su tracciati “intermedi”, rinunciando alla proposta di tracciato costiero autostradale per le sue difficoltà finanziarie e localizzative, ed aprendo nuovamente un dialogo con Enti Locali ed ambientalisti per l’ammodernamento e potenziamento dell’Aurelia, anche pedaggiata per la lunga distanza.

Il nodo irrisolto delle risorse finanziarie

Il piano decennale di investimenti per le opere strategiche fissato dalla delibera Cipe ammonta a circa 123 miliardi di euro da attivare nel prossimo decennio.

Secondo le indicazioni del Ministro Lunardi, fornite durante una audizione nella Commissione Lavori Pubblici del Senato, questa enorme mole di investimenti dovrebbe essere finanziata per 32,5 miliardi di Euro con capitale privato, con circa 25 miliardi di euro attraverso i fondi strutturali della UE e circa 46 miliardi di Euro con finanziamenti pubblici. Tra questi ultimi ne sarebbero già disponibili, previsti da leggi pluriennali, circa 14 miliardi di Euro e quindi sarebbero da reperire risorse nell’ambito della finanza pubblica per circa 28 miliardi di Euro.

Le previsioni del Ministro Lunardi sono decisamente ottimistiche visto che è assai complesso ( se non impossibile) reperire una quota così elevata di finanziamenti privati, che le risorse dei fondi strutturali disponibili per il settore dei trasporti ammontano effettivamente a 4,2 miliardi di Euro (di cui 2,4 miliardi di Euro deve essere cofinanziato dall’Italia).

Secondo al legge Finanziaria 2004, le risorse pubbliche disponibili per il fondo speciale opere strategiche, hanno attivato mutui per 4, 5 miliardi di euro nel triennio 2002-2004, a cui vanno aggiunti mutui per 5 miliardi di euro attivabili dal 2005-2006. Un totale di 9,5 miliardi di euro nel periodo 2002-2006 quando il grande piano decennale da 125 miliardi euro del Ministro Lunardi, avrebbe già dovuto reperire almeno 50 miliardi di euro tra risorse pubbliche e private.

A queste risorse devono essere aggiunte, anche se non si vedono nel Bilancio dello Stato, i 2 miliardi di risorse di Anas spa, gli investimenti per l'alta velocità ferroviaria Torino-Milano-Napoli trasferiti ad Infrastrutture SpA con garanzia dello Stato pari a circa 28 miliardi di Euro, i 6 miliardi previsti per il Ponte sullo Stretto, di cui 2,5 saranno risorse pubbliche provenienti da Fintenca (exIRI) ed il resto mutui con garanzia dello Stato. A questi vanno aggiunti anche i piani delle concessionarie autostradali, a partire da Autostrade spa che ha richiesto ( e non ottenuto per il momento) un robusto incremento delle tariffe in cambio di un piano di investimenti pari a 13 miliardi di euro.

Sommando queste risorse risulta evidente il tentativo di aprire cantieri con la logica dei mutui e delle garanzie dello Stato, che produrranno i loro effetti devastanti sul bilancio dello stato negli anni futuri.

Ma nessuna di queste soluzioni “creative” predisposte dal Ministro Tremonti risolve il problema finanziario dell’autostrada Livorno-Civitavecchia, che non si ripaga con le tariffe a causa della sua scarsissima redditività ed ha bisogno di ingenti iniezioni di risorse pubbliche, che non sono disponibili.

Infatti anche le previsioni contenute nella Delibera Cipe del 21 dicembre 2001 , con la previsione di assegnazione di risorse per il triennio 2002-2004 per l’autostrada Livorno-Civitavecchia, in realtà sono solo parzialmente coperte dalla disponibilità del Fondo Speciale per la legge Obiettivo, anche a causa delle decisioni già assunte dal Cipe con l’approvazione di progetti che hanno già impegnato le disponibilità del Fondo.

La scarsità di risorse pubbliche e private dovrebbe indurre ad una accurata selezione delle priorità tra le infrastrutture, considerato anche l’esteso elenco di opere strategiche, in coerenza con una adeguata politica di riequilibrio modale nei trasporti.

Inoltre nel caso dell’autostrada Cecina-Civitavecchia, la scarsa redditività dell’opera, elimina anche una delle ragioni fondamentali per cui viene invocata e cioè la capacità di ripagarsi mediante le tariffe.

Quindi ritorna di enorme attualità e concretezza investire le scarse risorse pubbliche nell’ammodernamento e potenziamento dell’Aurelia, a cui potrebbe essere combinato un pedaggiamento a barriera per la lunga distanza, che escluda l’uso locale della strada dalla tariffazione e che sia capace di ripagare una parte dei costi pubblici.

L’assenza di una strategia e di una politica dei trasporti di contesto per le infrastrutture

Risulta evidente che l’elenco esteso di 250 opere infrastrutturali della delibera Cipe, è una sommatoria di proposte provenienti da Anas, Regioni, Concessionarie Autostradali, Ferrovie, Enti Locali, Ministero dei Trasporti e non configura in alcun modo una politica mirata nel campo dei trasporti, di selezione delle priorità sulla base delle risorse effettivamente disponibili.

Non a caso la Legge Obiettivo dice esplicitamente che si deve solo “tener conto” del PGT vigente approvato nel marzo 2001, e che ogni opera inserita nel programma strategico ne costituisce automaticamente variante, demolendo la già debole cornice strategica del PGT in vigore in cui era inserito un elenco, comunque assai esteso, di infrastrutture da realizzare.

Così come il carattere strategico non assume mai come riferimento il riequilibrio modale verso i sistemi di trasporto a minore impatto ambientale come ferrovie e cabotaggio ed il rispetto degli obiettivi di Kyoto per il contenimento dei gas serra, i cui accordi internazionali sono stati ratificati dal Parlamento, o ancora i limiti dello spazio territoriale e del sistema insediativo del nostro Paese. Anzi, aggiunge agli investimenti ferroviari, un autentico rilancio degli investimenti stradali ed autostradali, che soltanto in qualche caso risolveranno i problemi di mobilità esistente mentre in numerosi casi aumenteranno il traffico motorizzato in avvicinamento ai nodi ed alle città congestionate. Non a caso non si è voluto effettuare una Valutazione Ambientale Strategica sull’insieme delle infrastrutture previste, al fine di selezionare con criteri trasparenti quelle di maggiore utilità trasportistica, di maggior coesione sociale, sostenibili ambientalmente dai territori attraversati e con l’obiettivo di favorire intermodalità e riequilibrio modale.

Nonostante che questa Valutazione Ambientale Strategica sia stata prevista dal Piano generale dei Trasporti vigente e di gli elenchi delle infrastrutture della Legge Obiettivo costituiscono una automatica integrazione., violando quindi una precisa previsione normativa.

Se la VAS venisse applicata sul corridoio tirrenico, confrontando soluzioni differenti ed in coerenza con gli obiettivo di riequilibrio modale e si sviluppo delle Autostrade del Mare, che anche il Governo Berlusconi ha incluso tra i propri obiettivi, è ragionevole pensare che la soluzione di ammodernamento dell’Aurelia, risulterebbe la più appropriata.

Forse è per questa ragione che il Ministro Matteoli si ostina a non effettuare la VAS sul corridoio tirrenico, e più in generale sulla lista sterminata di opere strategiche prevista dalla Delibera Cipe del dicembre 2001.

Infine deve essere sottolineata la distanza della politica italiana dei trasporti ed investimenti rispetto al Libro Bianco della Commissione Europea “Politica europea dei trasporti verso il 2010: l’ora delle scelte” (presentato ad ottobre 2001) che punta ad una efficace integrazione tra trasporti e sostenibilità, con azioni mirate al riequilibrio modale, all’efficienza d’uso, ai trasporti intelligenti, fino a proporre sistemi di regolazione della crescita della domanda.

La proposta sostiene apertamente che la priorità deve essere assegnata al potenziamento delle ferrovie, alle vie navigabili interne, al trasporto marittimo a corto raggio, ai trasporti intelligenti ed innovativi.

Per quanto riguarda la rete stradale, sostiene che la “possibilità di incrementare la capacità estendendo la rete stradale sono limitate, e costituiscono una risposta soltanto temporanea per posticipare la saturazione del traffico della rete”.

Esattamente il contrario di quanto propone il Governo italiano, che punta al raddoppio di numerose strade ed autostrade che alimenteranno la saturazione e la congestione da traffico motorizzato, come il caso dell’Autostrada Livorno Civitavecchia.

1 L.21 dicembre 2001 n. 443 Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti

produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive” pubblicata sulla

G.U. del 27 dicembre 2001, n.299

2 La Delibera Cipe del 21 dicembre 2001 n.121/2001, che ha individuato l’elenco delle opere strategiche, pubblicata sulla G.U. n.51 del 21 marzo 2002

3 Legge 1 agosto 2002 n. 166 “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti” pubblicata sulla G.U. n.158/L del 3 agosto 2002

4 Decreto Legislativo 20 agosto 2002 n.190, “Attuazione della legge 21 dicembre 2001 n.443 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici e di interesse nazionale” pubblicato sulla G.U. n. 174/L del 26 agosto 2002

5 Decreto Legge n. 63 per la costituzione della società Infrastrutture SpA e Patrimonio Spa,

diventato la Legge n. 112/2002

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