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Vendere, vendere, fare cassa, trasferire a Tremonti quanto più si può, da una parte il condono edilizio più vasto che si conosca, dall altra la cessione dei beni culturali pubblici. Col filtro di un esame da parte delle Soprintendenze le quali certifichino quali siano vendibili e quali no. Già, ma in quanto tempo? Appena trenta giorni. Dopo di che, se la Soprintendenza competente, povera di mezzi e di tecnici e però sepolta sotto le pratiche da sbrigare (oltre 20mila in Lombardia per appena 22 architetti), non risponde, cosa succede? Il senatore dell’Udc, Ivo Tarolli, aveva risposto alla domanda con un emendamento esplicativo: scatta il silenzio/assenso.

Per il patrimonio storico-artistico? Sissignore, per il patrimonio storico-artistico, per il cuore pubblico del Bel Paese.

Adesso arriva trafelato (ma ugualmente sorridente) il ministro Urbani il quale prende carta e penna per smentire il troppo esplicito sen. Tarolli salvandosi temporaneamente in extremis. Dunque il silenzio/assenso non sarà così automatico e tuttavia l’articolo 27 del collegato alla legge finanziaria ripete di continuo il termine entro trenta giorni, ossessivamente. Ma non c’era, con tempi ben più adeguati, il regolamento n.283 elaborato apposta per la vendita e per la cessione in uso, emesso nel settembre 2000 con decreto firmato da Ciampi? E questo regolamento, costato un anno di lavoro, non era stato condiviso dagli enti locali e regionali, coi tempi giusti, gli elenchi preparati in due anni? È vero, c’era. Anzi, il ministro Urbani l’aveva dichiarato intangibile. E invece con queste disposizioni infilate in tutta fretta nella finanziaria egli lo travolge con tutti i suoi accurati paletti (si vende soltanto questo, si cede in uso soltanto sulla base di un piano di utilizzo, il Comune può esercitare diritto di prelazione, ecc.). Prevale la logica della Patrimonio dello Stato SpA, delle varie SCIP (bel nome per le società che vendono o cartolarizzano il patrimonio immobiliare pubblico), dell’Agenzia del Demanio la quale impone alle Soprintendenze i tempi: nel termine perentorio di trenta giorni (art. 27 del collegato).

Ma è tutta l’Amministrazione dei Beni culturali ad essere trattata così. Sono vacanti otto posti di dirigente centrale nel settore quanto mai delicato dei beni archeologici? Bene, due posti li togliamo subito all’archeologia perché uno serve per la segretaria del capo di gabinetto del ministro Urbani e l’altro al sottosegretario allo Sport Pescante che giustamente farà arrivare un altra segretaria dal Coni. Con tanti saluti agli Etruschi e ai Piceni. Aspettano da secoli, possono ben aspettare un altro po’.

C’è sempre più allarme attorno ai Beni culturali e ambientali. Il Ministero, sotto la gestione ciarliera di Giuliano Urbani, appare fermo, inanimato, coi finanziamenti ordinari che ricominciano a scarseggiare come negli anni peggiori e con provvedimenti sulla salvaguardia del Bel Paese, sempre più sbrigativi, sempre meno ponderati, comunque volti a privatizzare, smantellare, indebolire. Del resto, la sede più idonea, e praticata, per discutere e mettere a fuoco, spesso in chiave critica, leggi e misure fondamentali è stato sempre il Consiglio Nazionale per i Beni culturali che, ad esempio, con Veltroni e Melandri ministri, si riuniva sovente sotto l’esperta vice-presidenza operativa di Giuseppe Chiarante. Ebbene, dal 12 dicembre dello scorso anno, cioè da dieci mesi, questo organismo - consultivo quanto autorevole - non è stato più convocato. In compenso il ministro Urbani, non contento del fatto che vi fosse, assai recente, un Testo Unico delle leggi sul patrimonio, ha voluto porre mano ad un Codice dei beni culturali con sempre nuove semplificazioni (a favore dei privati, mai dell’Amministrazione), nuove scorciatoie e accelerazioni. Alle quali peraltro si provvede con decreti legislativi o coi collegati alla Finanziaria davvero micidiali per dirompenza.

In un recente convegno promosso dall’Associazione Banchi Bandinelli, lo stesso Giuseppe Chiarante e la segretaria dell’Assotecnici, Irene Berlingò, hanno sottolineato gli aspetti negativi del decreto legislativo ora alla cosiddetta Bicameralina (presieduta dal senatore Cirami, noto per altre gesta). Anzitutto si depotenziano ancor di più le Soprintendenze territoriali ad indirizzo specialistico (Beni artistici e storici, Beni architettonici e paesaggistici, Beni archeologici) sulle quali, dalle leggi giolittiane a ieri (passando per le due leggi Bottai che ne furono la sostanziale riverniciatura), si è retta la tutela, magari con mezzi finanziari da carestia e però con grande autorevolezza. Oggi sminuita dal ruolo dei soprintendenti regionali e, più in generale, dei titolari degli uffici dirigenziali generali che, con la controriforma Urbani, diventano addirittura 40. Unica consolazione: in una prima ipotesi risultavano 50. E pensare che col Ministero di tecnici progettato da Giovanni Spadolini erano appena 6 e anche col Ministero più largo di Walter Veltroni 30. Saranno i soprintendenti regionali a costituire, nelle diciotto Regioni a statuto ordinario (in quelle a statuto speciale, soprattutto in Sicilia, succede di tutto e di più), una sorta di potentato, probabilmente influenzato dal Governatore locale. Saranno loro a gestire la suddivisione della spesa (che si è rifatta magra dopo anni generosi, fra 1995 e 2001), le gare d’appalto, il personale di nuovo carente. E i vincoli chi li apporrà? Ci dovrà pensare una sorta di conferenza regionale dei soprintendenti. Che è un altro bel modo di rallentare e forse di insabbiare tutto. Una volta era un potere primario del soprintendente territoriale specializzato. In più il ministro Urbani ha anticipato di voler fare del Consiglio Nazionale una sorta di corte d’appello dove i privati possano ricorrere contro quei vincoli pubblici già divenuti così faticosi. Così gli strumenti della tutela vengono manomessi e devitalizzati.

Dal ridisegno del Ministero è sparita la figura del segretario generale e nessuno se ne dorrà più che tanto, come di altre sparizioni. Ma sono scomparsi pure archivi e biblioteche rimessi nel calderone generico delle belle arti. Per le biblioteche si torna a prima del 1926 allorché fu creata la direzione generale delle biblioteche e delle accademie. Del resto, qual è il sistema di valori che sta prevalendo? La cultura non è più un valore in sé. Ha valore se rende, se frutta, se incassa. Oppure se attrae sponsor, se può essere usata per costruirci sopra il mitico Evento. Quale redditività economica possono avere archivi e biblioteche? Quale Evento può essere costruito su di loro? Quindi, Urbani e i suoi spazzato via l’ingombro di dover discutere di queste cose in Consiglio Nazionale provvedono a cancellare dal ruolo delle pur moltiplicate direzioni generali la fonte stessa della nostra storia, del nostro sapere, la memoria costituiva del Bel Paese (archivi e biblioteche).

Domani, chissà, si potrebbe darli in gestione a privati, esternalizzarli, quasi fossero centralini telefonici. Le fototeche, in fondo, potrebbero essere un piatto ghiotto, da gestori americani, o giapponesi.

Del resto, l’attuale ministro per i Beni culturali lo sottolineano da tempo le associazioni, da Italia Nostra al Wwf - ha taciuto sulle leggi-obiettivo del collega Lunardi che pure aggrediscono il paesaggio, sulla legge Gasparri per antenna selvaggia, sulla Marzano sblocca-centrali. Sul più devastante dei condoni (esteso per la prima volta a porzioni di aree demaniali occupate da privati) Urbani ha emesso qualche generico lamento. Dopo aver cestinato il Regolamento Melandri sulle alienazioni di beni culturali pubblici, si appresta ad assentire, col Codice da lui voluto, alla cancellazione della legge Galasso sui piani paesistici. Del resto, che fine ha fatto l’Osservatorio sul paesaggio? Dove sono spariti altri progetti scaturiti dalla Conferenza Nazionale per il Paesaggio? Nel dimenticatoio. Giuliano Urbani scrive ogni giorno, in uno col collega Matteoli dell’Ambiente e sotto la regìa di Tremonti, nuovi capitoli del Libro Nero dei Beni culturali e ambientali. Così, dal Bel Paese passiamo sempre più al Mal Paese.

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Venerdì, al ministero dei Beni Culturali, andrà in scena un capitolo decisivo per la tutela del patrimonio storico-artistico-ambientale del nostro Paese: verrà deciso, infatti, quali beni, in base al nuovo Codice, saranno considerati intangibili e quali potranno invece essere trasferiti ai privati. Alla vigilia, il cartello di associazioni impegnate nella difesa del nostro patrimonio - Bianchi Bandinelli, Comitato per la Bellezza, FAI, Italia Nostra e WWF, insieme all'Assotecnici - sottoscrivono l’appello che alcuni accademici dei Lincei (Antonino Di Vita, Sergio Donadoni, Tullio Gregory, Natalino Irti, Alessandro Pizzorusso, Adriano Prosperi, Giovanni Pugliese Carratelli, Salvatore Settis) hanno inviato nei giorni scorsi alle più alte autorità dello Stato. Eccone il testo:

«Nell’imminenza dell’emanazione di un nuovo Codice per i Beni Culturali, riteniamo che la nuova normativa debba ispirarsi ad alcuni principi irrinunciabili:

1-Il rigoroso rispetto dell’art. 9 della Costituzione, secondo il quale lo sviluppo della cultura, la ricerca, la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico formano un tutto inscindibile, un’organica unità che vede i cittadini come protagonisti.

2-La concezione attiva e dinamica della tutela, essenzialmente destinata alla fruizione culturale dei beni da parte dei cittadini, secondo la lettura dell’articolo 9 della Costituzione offerta dalla Corte Costituzionale (sentenza nr. 269 del 1995).

3-La “primarietà del valore estetico culturale”, che, sempre secondo la Corte Costituzionale (sentenza nr. 151 del 1986) “non può essere subordinato ad altri valori, ivi compresi quelli economici”, ma dev’essere “capace di influire profondamente sull’ordine economico-sociale”.

4-La concezione del patrimonio culturale italiano non come una somma disaggregata di beni, ma come un insieme, un continuum , nel quale ogni singolo bene (monumento, area archeologica, museo) s’incardina strutturalmente nel territorio, e così identifica la stessa comunità dei cittadini.

5-La necessità di preservare rigorosamente l’intrasferibilità, in qualsiasi forma ed a qualsiasi soggetto, dei beni di interesse storico-artistico-archeologico, che sono nel demanio e nel patrimonio pubblico, distinguendoli, mediante urgenti misure di censimento, dagli altri beni di proprietà pubblica che non rivestano quell’interesse. E la congiunta necessità di adottare norme legislative idonee a raggiungere tale scopo, anche modificando o restringendo norme vigenti.

6-Il dovere dello Stato di assicurare la tutela del patrimonio culturale mediante lo sviluppo della conoscenza e della ricerca, nonché garantendo la funzionalità e l’aggiornamento della pubblica amministrazione nel relativo settore.

7-La necessità di concepire i beni culturali e paesaggistici come un patrimonio su cui è opportuno investire, e non come un patrimonio da investire.

8-La necessità di considerare la salvaguardia del patrimonio culturale come impegno unitario, sottraendosi a insidiose e arbitrarie distinzioni, come, ad esempio, quella fra tutela e gestione, dato che tipi e forme di gestione possono essere determinati o delimitati soltanto da esigenze di tutela

9-La necessità di un’azione mirata e concorde di Stato, Regioni ed altri enti locali, che salvaguardi i beni di rispettiva pertinenza, avendo come obiettivo essenziale la miglior tutela del patrimonio piuttosto che la sua segmentazione, distribuzione o devoluzione.

10-La necessità di assicurare efficienza ed economicità della tutela e della fruizione, ricorrendo ad imprese private soltanto per i servizi aggiuntivi, che non compromettano in alcun modo i compiti primarî e insostituibili della pubblica amministrazione».

Antonino Di Vita, Sergio Donadoni, Tullio Gregory, Natalino Irti, Alessandro Pizzorusso, Adriano Prosperi, Giovanni Pugliese Carratelli, Salvatore Settis

Due articoli recenti sull’argomento:

Chiarante, Beni culturali

Settis, La spada di Damocle sui beni culturali

È concreto e attuale il pericolo, assai più di quel che finora sia stato avvertito e denunciato, di un grave abbassamento - anche dal punto di vista delle garanzie contenute nelle disposizioni legislative - del livello di tutela del patrimonio storico e culturale del nostro paese. È un pericolo che discende non da intenzioni o propositi soltanto ventilati: ma dalle radicali modifiche previste dalla Commissione che ha predisposto lo schema del nuovo codice dei beni culturali, schema che il governo sarebbe ora intenzionato a varare, nella forma di un decreto delegato, già entro la fine del corrente mese di luglio. La modifica fondamentale proposta riguarda proprio la nozione del patrimonio culturale che deve essere sottoposto a tutela. Sia nella ben nota legge del 1939 (la 1089, che si basava su una tradizione che in molti casi risaliva ai vecchi Stati preunitari), sia nel Testo Unico del 29 ottobre 1999 che ha recepito quella legislazione, il patrimonio da tutelare veniva infatti identificato - era questa la norma di base - con l’insieme delle «cose immobili o mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico» (oppure demoetnoantropologico nella formulazione più aggiornata del Testo Unico); seguiva poi l’indicazione di altre categorie «speciali» di beni di interesse culturale. Lo schema del nuovo codice riprende la definizione di partenza della 1089 e del Testo Unico: ma introduce una drastica limitazione precisando che deve trattarsi di cose che presentino un interesse artistico, storico, archeologico o demoetnoantropologico «di particolare importanza». Il vincolo dell’interesse «particolarmente importante», che nella legislazione finora vigente è richiesto solo per determinate categorie di beni (le cose immobili o mobili di proprietà dei privati da sottoporre a vincolo; i monumenti che in sé non hanno uno specifico valore artistico, ma sono legati a eventi storici o culturali di grande rilievo; i libri, le stampe, gli spartiti musicali, le fotografie considerate di rarità e pregio) diventerebbe così un requisito necessario per individuare, in ogni caso, un bene culturale.

Non c’è bisogno di particolare competenza in campo legislativo per capire che in questo modo verrebbe stravolto (e radicalmente ridimensionato) l’attuale sistema di tutela. Fino a oggi per patrimonio culturale da tutelare si è sempre inteso, nella legislazione e nella concreta esperienza applicativa, quel complesso tessuto storico, artistico, ambientale che è ramificato e stratificato nel territorio e che costituisce, nella sua varietà e articolazione, la straordinaria ricchezza di cui l’Italia dispone. Se invece la condizione dell’interesse «particolarmente importante » diventasse, come la Commissione ha proposto, la chiave di volta del nuovo codice, tutto questo si stima cadrebbe; e i beni da tutelare diventerebbero, in sostanza, solo quelli dichiarati di valore storico e artistico particolarmente importante, lasciando senza tutela quelli considerati minori e soprattutto separando le opere importanti dal loro contesto. Sarebbe, in sostanza, una modifica che andrebbe esattamente in senso contrario rispetto alla richiesta - sostenuta da decenni dal mondo scientifico e ambientalista - di dare una maggiore efficacia alla tutela attraverso una più ampia considerazione dei rapporti ambientali sia urbanistici che paesistici e tutelando non solo la singola opera ma la realtà in cui è inserita. Non occorre sottolineare il carattere devastante di questa rottura del sistema della tutela. L’esperienza che ha consentito al nostro paese, nonostante guasti e trascuratezze, di conservare una parte rilevante del patrimonio trasmessoci dalla storia passata, sarebbe irrimediabilemnte compromessa. Ed è facile immaginare quali sarebbero le conseguenze in tutti i campi, compreso quello delle alienazioni.

È evidente, infatti, che se passasse una riforma così configurata, per vendere o dare in concessione a privati beni di interesse culturale non ci sarebbe neppure bisogno di ricorrere a leggi speciali come quelle sul Patrimonio Spa o a strumenti come le famose Scip ossia le società di cartolarizzazione degli immobili pubblici. Molto più semplicemente tutti i beni che fossero considerati di interesse non particolarmente importante sarebbero disponibili per essere posti in vendita dalle Amministrazioni che ne hanno la proprietà, nelle forme che esse vorranno. Tutto questo va contro - pare a me evidente - un interesse fondamentale del nostro paese, non a caso sancito in uno dei princìpi preliminari della Costituzione. Ci auguriamo, perciò, che lanciare l’allarme serva a produrre una reazione che sia pari all’importanza della posta in gioco. Una posta che riguarda le radici stesse della nostra identità nazionale e che rappresenta una fonte ineguagliabile di ricchezza culturale e materiale. Auspichiamo perciò che dal mondo della scienza e della ricerca, dalle Associazioni impegnate nella difesa della cultura e dell’ambiente, da tutti coloro che giustamente sono orgogliosi del nostro patrimonio storico e artistico e consapevoli della sua importanza, venga una protesta che costringa maggioranza e governo a rinunciare a un progetto così rovinoso e ripristinare - se non altro - una tradizione di tutela che nel corso dei decenni si era venuta consolidando e pareva, ormai, del tutto fuori discussione.

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Si veda anche:

Giuseppe Chiarante, “Patrimonio s.p.a.”

Erbani, Francesco “Beni culturali un grande affare privato”

È in dirittura d’arrivo il nuovo Codice dei beni culturali, da approvarsi (per legge delega) entro l’anno. Non è cosa da poco, visto che esso è destinato a soppiantare qualsiasi norma sui beni culturali in vigore in Italia: insomma, una prova estremamente impegnativa per chi lo ha scritto, gli uffici del Ministero e i giuristi presieduti da Gaetano Trotta, ma soprattutto la prova del fuoco per il ministro Giuliano Urbani. Sono infatti ancora aperte partite capitali, su cui si è svolto nel Paese un acceso dibattito. Per citarne solo due, il problema della privatizzazione della gestione dei beni culturali e quello dell’alienabilità dei beni culturali di proprietà pubblica, in particolare attraverso la «Patrimonio dello Stato S.p.A.» e la correlata «Infrastrutture S.p.A.». Partite importanti, che nelle interpretazioni più pessimistiche (tutt’altro che infondate) mettono a gran rischio il nostro patrimonio culturale.

Del nuovo «codice Urbani» circolano bozze e versioni varie. Eppure, sembra che nessuno abbia voglia di discutere nel merito questi punti capitali. Il fuoco di sbarramento, già cominciato, si svolge con deprimente monotonia intorno a un solo tema, la diatriba fra Stato e regioni, con scontate accuse di centralismo e non meno scontati inni alla devoluzione in cui voci «di destra» e gorgheggi «di sinistra» si confondono fino a risultare indistinguibili. Nessuno nega l’importanza di questo tema, senza però dimenticare che, ove il patrimonio pubblico dovesse essere via via alienato, a Stato e regioni resterebbe sempre meno da gestire. O forse gli allarmi di pochi mesi fa erano ingiustificati, e non è più il caso di perderci tempo? Se non è così (e cercherò di mostrarlo), il nuovo codice è un’occasione irripetibile di sanare le ferite che la legge sulla «Patrimonio S.p.A.» ha inflitto all’assetto istituzionale dei beni culturali in Italia: ed è su questo punto (oltre che sulle forme di gestione, sul rapporto Stato-regioni, e molto altro ancora) che esso andrà giudicato.

La natura devastante della legge Tremonti non è fantasia di qualche cittadino inesperto.

Giorgio Oppo, giurista illustre e accademico dei Lincei, la definisce, sulla Rivista di diritto civile, «esempio clamoroso della mancanza di fantasia e di impegno del legislatore nell’ideare specifici modelli di una gestione agile e produttiva di interessi economici pubblici», e dimostra che la legge è un monstrum giuridico di dubbia costituzionalità; intanto, sono in discussione ben tre disegni di legge (di cui uno presentato da An) per l’istituzione di una commissione parlamentare di vigilanza sulla "Patrimonio SpA". Si è tuttavia diffusa l’opinione che la "Patrimonio S.p.A." sarebbe di fatto innocua e inoperosa. Inoperosa no, visto che ha lanciato il 21 maggio un fondo immobiliare di un miliardo di euro, da gestirsi attraverso una società ora in via di selezione, e che si è presentata fra gli "espositori" al Mipim (Marché International des Professionels de l’Immobilier) di Cannes, il più importante salone di contrattazione immobiliare. Di questi giorni è poi l’annuncio della creazione di una nuova società controllata da Patrimonio S.p.A., Dike Aedifica S.p.A., che avrà il compito di finanziare la costruzione di nuove carceri mediante la dismissione delle carceri storiche (già fulmineamente trasferite alla nuova S.p.A. risultano le carceri di Mondovì, Casale Monferrato, Novi Ligure, Clusone, Ferrara, Frosinone, Avigliano, Velletri, Susa, Pinerolo e Verona; altre 69 sono in lista d’attesa); consigliere delegato di Dike è Vico Valassi, già presidente dell’Ance (Associazione Nazionale Costruttori Edili).

Ma è proprio sbagliato vendere una parte del patrimonio immobiliare dello Stato? Certamente no: ma le dismissioni (del resto sempre avvenute) dovrebbero rispondere ad alcune regole elementari. Primo, la distinzione invalicabile fra il patrimonio storico-artistico, paesaggistico e archeologico, per sua natura inalienabile, e il resto, che può ovviamente essere alienato; secondo, la trasparenza assoluta dei meccanismi di alienazione; terzo, l’equità dei prezzi rispetto al mercato. Anche se si possono avanzare seri dubbi su tutti e tre questi punti, mi limiterò ai primi due. Questo giornale ha analizzato (il 6 marzo) il meccanismo introdotto, prima della «Patrimonio S.p.A.», dalla legge 410/2001, che rende possibile la creazione di «Società per la Cartolarizzazione degli Immobili Pubblici» (Scip), saltando a piè pari ogni verifica dell’eventuale valore storico-artistico dei beni, che anzi, se demaniali, diventano «disponibili» non appena inclusi nelle liste del ministero dell’Economia. Sono state così costituite la Scip 1 e la Scip 2, mentre la Scip 3, che doveva gestire gli immobili della Difesa, è stata bloccata dal voto delle opposizioni e di An alla Camera il 2 luglio (proprio mentre decollava Dike Aedifica). Ma le due Scip già all’opera hanno incluso nel loro portafoglio decine di edifici, alcuni dei quali di valore storico, senza chiedere il parere dei Beni Culturali.

Come funzionano le Scip? Il meccanismo di cartolarizzazione (contro il quale l’Unione Europea ha invano messo in guardia l’Italia un anno fa) prevede la cessione in blocco di un portafoglio di immobili di proprietà dello Stato a società-veicolo create per l’occasione, che emettono obbligazioni, da coprirsi coi proventi delle vendite future; si registrano così a favore dello Stato degli incassi di là da venire, garantiti da quegli immobili, ipso facto alienabili. Una visura alla Camera di Commercio di Roma mostra che le due Scip sono società a responsabilità limitata, con un capitale sociale di 10.000 euro, versato al 50% da due società olandesi, Stichting Thesaurum e Stichting Palatium, ed hanno entrambe un amministratore unico, il cittadino britannico Gordon Burrows. Prima di rallegrarci di questo afflato europeistico delle Scip, guardiamo meglio. Le due Stichtingen fanno parte di una famiglia molto più ampia, il gruppo Tmf, un trust fund costituito per gestire altre imprese (delle quali il 30 per cento hanno nomi italiani, come Stichting Tiziano, Stichting Canaletto, Stichting Pantelleria e così via). La sede legale di Scip 1 e 2 è a Roma, in via Petrolini 2, di fatto presso la Kpmg, una società internazionale di consulenza finanziaria formata con la fusione di una società olandese (Klynveld), una inglese (Peat), una americana (Marwick) e una tedesca (Goerdeler); risulta infine coinvolto anche il Consorzio G6 Advisor, una vecchia conoscenza (fu incaricato di vendere il Foro Italico dal governo di centro-sinistra). E’ difficilissimo (ci hanno provato una giornalista olandese, Hedwig Zeedijk, e due giornalisti italiani, Michele Buono e Piero Riccardi) districare questo groviglio e capire chi fa che cosa.

Quel che è chiaro è che si tratta di un sistema a scatole cinesi, non proprio il massimo in termini di trasparenza; e infatti la Fatf, organizzazione intergovernativa contro il riciclaggio di denaro sporco (Financial Action Task Force on Money Laundering), ha fatto pressioni sull’Olanda per una radicale modifica della normativa, che non consenta più agli operatori di nascondersi nel comodo anonimato dei trust funds; e la sua azione è stata energicamente appoggiata dagli Stati Uniti, che temono operazioni di riciclaggio legate al terrorismo. Il Consiglio dei Ministri olandese ha approvato lo scorso 11 aprile la nuova legge, ora al Consiglio di Stato. Nella relazione ufficiale che accompagna la nuova legge, si ricorda anche una dichiarazione Ocse secondo cui il rapporto della Fatf «sarà di aiuto agli Stati membri nella lotta contro il riciclaggio e la corruzione». Ma mentre le organizzazioni internazionali protestano contro il meccanismo olandese dei trust funds, e la stessa Olanda sta per cambiare la legge, è proprio a questo meccanismo (non previsto dal nostro ordinamento giuridico) che fa ricorso il governo italiano per mettere in vendita il patrimonio dello Stato. Del resto, ha ricordato spiritosamente Tremonti, lo aveva già fatto il governo D’Alema per la cartolarizzazione dei crediti Inps.

Diranno gli esperti di finanza internazionale se non c’era proprio niente di meglio per vendere il patrimonio dello Stato; quale è il ruolo delle diverse società coinvolte, che cosa ci guadagnano e con quale vantaggio per i cittadini italiani; se i prezzi di vendita corrispondono o meno ai prezzi di mercato. A me preme sottolineare che, in un assetto tanto complicato, il grande assente è il ministero dei Beni Culturali, il cui giudizio di merito può essere agevolmente evitato. La strategia generale del Ministro dell’Economia è chiara: generare sempre nuovi meccanismi (come la legge 27/2003 per l’alienazione delle manifatture tabacchi) e nuove società (come la Dike Aedifica) per la dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato. E’ qui che la finanza creativa del ministro Tremonti incrocia, e potenzialmente vanifica, il codice del beni culturali del ministro Urbani: se esso non farà chiarezza in questa materia, se consentirà che si continui a ignorare ogni distinzione fra immobili di valore culturale e non, il codice nascerà morto. Non possiamo aspettarci che a vigilare sul nostro patrimonio artistico siano società olandesi o consulenti finanziari inglesi. E che cosa accadrà dei beni paesaggistici in un regime di questo tipo, e con le pesanti ipoteche sulla gestione dell’ambiente che Giulia Maria Crespi, presidente del Fai, ha denunciato nella sua lettera aperta a Berlusconi dell’8 luglio? Da chi verrà gestita la sdemanializzazione delle terre di uso civico (milioni di ettari di boschi, pascoli, montagne) prevista dal disegno di legge 1241 ora in discussione al Senato? Da un’altra Scip?

Dal nuovo codice ci aspettiamo una chiara disciplina dei beni culturali e paesaggistici che faccia argine alle dismissioni facili, indirizzando gli appetiti del ministero dell’Economia verso i beni immobili sicuramente non di valore storico, artistico, paesaggistico o archeologico. Ma nessuna norma sarà efficace se non accompagnata da un adeguato censimento degli immobili di proprietà pubblica. Come scriveva già nel 1990 Giovanni Urbani, indimenticabile direttore dell’Istituto Centrale per il Restauro, va sanata «l’assurdità di una legislazione per la quale il patrimonio pubblico è una specie di oggetto misterioso, un’entità aeriforme nei cui confronti è perciò impossibile esplicare delle azioni di tutela concrete e definite». Si tratta insomma, continuava Urbani, «di riportare il patrimonio pubblico dallo stato gassoso a quello solido» mediante un’operazione di censimento tesa al tempo stesso a proteggere quanto è di valore culturale, e a «liberare» quanto non lo è. E’ importantissimo che il censimento parta subito (il ministro dell’Economia dovrebbe capire che si tratta di un investimento sul patrimonio pubblico), e che sia fatto da chi lo sa fare, cioè non dal solo Demanio, ma dalle Soprintendenze, con forze fresche e risorse adeguate; che sia efficace e trasparente, e se occorre finalizzato in prima fase all’identificazione di beni che siano immediatamente alienabili senza detrimento dei valori storici e culturali. Non meno importante, che nel frattempo si riaffermi il regime di inalienabilità del demanio storico-artistico, peraltro garantito dal codice civile.

Il nuovo codice dei beni culturali nasce in un contesto pesantemente inquinato, sotto la spada di Damocle di massicce e indiscriminate dismissioni del patrimonio pubblico. Abbiamo il diritto di aspettarci che esso non si limiti a prender atto di leggi estremamente discutibili, ma abbia il coraggio di modificare o restringere la normativa vigente per riaffermare, in linea con la Costituzione, il valore di civiltà del nostro patrimonio culturale e ambientale.

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Settis, La Spada di Damocle sui BC

Si veda anche:

Giuseppe Chiarante, “Patrimonio s.p.a.”

Settis, La svendita di Tremonti (5.3.2003)

Erbani-Settis, Se l’arte finisce…(19.10.2002)

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