Appello, ecco perché si viola la Costituzione
Il grande giurista, reduce e vincitore del duello contro la coppia Ferrara-Armeni, racconta perchè la nuoba legge salva-Berlusconi sarà cancellata. La Repubblica del 18 gennaio 2006
L´AVVOCATO-legislatore forzaitaliota celebra i mirabilia della sua creatura: taglia i tempi processuali, garantisce l´imputato, promuove la «cultura giuridica». Non bestemmiamola, povera cultura. Studio la procedura penale da mezzo secolo: fino al 1938 costituiva appendice vile del corso penalistico; qualche suo cultore stava al giurista come i flebotomi al medico; niente da spartire con le materie nobili.
Da allora varie cose sono cambiate in meglio ma i ritardi culturali pesano: l´ignoranza figlia errori.
fioriscono pericolose sgrammaticature. Abbiamo sotto gli occhi un caso-monstre, l´inappellabilità dei proscioglimenti.
L´argomento dei guastatori suona così: assolto l´imputato, affare chiuso; non ha più senso insistervi. Sarebbe vero se come avviene altrove (anche in Italia, al tempo delle vecchie corti d´assise) decidesse una giuria. Le giurie nascono nell´Inghilterra normanna, XIII secolo, colmando il vuoto aperto dalla desuetudine degli iudicia Dei, la cui impronta irrazionale conservano: i dodici giurati sono l´organo vocale d´una infallibile anima comunitaria; ovvio che i verdetti non siano ripetibili, come non lo erano i duelli, ordalie, giuramenti purgatori. Qui invece i giudizi sono sapere tecnico, prodotti razionali, quindi criticabili: al vaglio provvede l´appello, un bis chiesto dal soccombente; ce n´è sempre uno; e soccombono entrambi quando le rispettive domande siano accolte in parte. Nello scenario romano al culmine sta l´imperatore: tale struttura verticale sviluppa i due gradi; il processo non è più evento singolo, né l´atto finale nasce irrevocabile; lo diventa se nessuno impugna. L´appello, insomma, ripara l´«iniquitas» o «imperitia» degli «iudicantes», sebbene qualche volta guasti decisioni giuste, potendo sbagliare anche il secondo giudice (Ulpiano, D. 49.1.1s.).
La Convenzione europea (art. 2 del protocollo aggiuntivo n. 7, 22 novembre 1984) contempla un diritto del condannato al secondo giudizio. Da noi l´aveva: il soccombente appella, se vuole; e i possibili soccombenti sono due, imputato e pubblico ministero; quando l´appellante vinca, sopravviene una riforma. Chi giudica è fallibile nei due sensi, assolva o condanni: giudizi ripetuti riducono i rischi d´errore; era così da duemila anni. I guastatori invocano quel protocollo. L´assolto in primo grado e condannato nel secondo ha diritto alla terza chance? Risponde l´art. 2, c. 2: solo se i singoli legislatori glielo concedono; l´appello è arma a due tagli; l´appellante vince o perde; nel primo caso va male all´avversario. L´unico argomento addotto, dunque, vale zero. Lo leggano tutto il protocollo n. 7. Qui l´ignaro rimane perplesso: dei filantropi temono inique riforme in peius, benissimo; allestiscano un terzo grado. No, vogliono impedire gli appelli del pubblico ministero, tale essendo la congiuntura in cui versa l´augusto committente. Déja vu: quante leggi gli avevano cucito addosso; siamo alla settima, salve omissioni (falso in bilancio, rogatorie, legittimo sospetto, conflitto d´interessi, immunità, prescrizione); lui comanda, i suoi avvocati unti dal popolo studiano la formula (a volte sbagliando), gli onorevoli yes-men votano.
Veniamo al punto, grosso come una casa: garantendo pari risorse alle parti, l´art. 111 Cost., c. 2, esclude proscioglimenti inappellabili; è contraddittorio monco quello dove l´imputato soccombente può appellare e l´accusatore no. Ogni sillaba in più sarebbe superflua: l´art. 593 nasce morto e tale sarà dichiarato; storpia il processo con un´assurda presunzione d´infallibilità dell´assolutore, nemmeno gli soffiasse nell´orecchio lo Spirito santo. I legislatori seri calcolano le regole in chiave pessimistica, presupponendo circostanze avverse e operatori talvolta ignoranti, distratti, negligenti, non equanimi, persino corrotti (ipotesi nient´affatto irreale, visti i casi de quibus); l´appello limita i rischi. Costoro l´aboliscono ogniqualvolta un tribunale assolva, bene o male. Inutile dire quante saranno le pressioni, se l´en plein chiude la partita. La parità dei contraddittori ammette varianti: la revisione del giudicato, ad esempio, non è esperibile contra reum; ma sono disparità nel sistema, mentre questa riforma lo devasta. Senza appello, l´organo dell´accusa perde un braccio e una gamba. Insomma, finché vigano gli art. 111, c. 2, e 112 Cost., è follia che solo l´imputato disponga del doppio grado. Né valgono i due precedenti costituzionali 24 giugno 1992 n. 305 e 24 marzo 1994 n. 98: nel rito abbreviato l´art. 443, c. 3, impone limiti marginali all´appello del pubblico ministero; l´art. 593 lo amputa.
Così risultano irrimediabili gli errori sul fatto, perché alla Cassazione manca lo strumentario d´una seconda decisione nel merito e se l´avesse, non sarebbe la Corte importata dalla Francia due secoli fa. Anche gli orbi vedono perché B. scateni il pandemonio nelle Camere moribonde: una sentenza milanese ritiene imperfetta (semipiena, scrivevano i vecchi dottori) la prova che abbia corrotto dei giudici, e applicando le attenuanti generiche, dichiara estinti dal tempo analoghi episodi delittuosi; pende l´appello; siccome la prospettiva d´una riforma lo disturba, con disinvoltura piratesca fracassa la macchina attraverso una servile mano d´opera parlamentare. I mimi lo servono raccontando che nella giustizia penale vi fossero residui barbari, e lui, sovrano benefico, la epuri. L´arte leguleia perversa è famoso tema satirico ma qui non citerei tanto Rabelais quanto Molière, quello del «Tartuffe», la commedia d´una ipocrisia sorda e cupa. L´ideologia della Cdl ha un nome, criminofilia. Avevo indicato otto esempi. Questa legge fornisce il nono. E le vittime? Al diavolo, i signori non tollerano piagnistei né rogne.
Post scriptum
Lunedì mattina 16 gennaio annuncia querela l´avvocato Gaetano Pecorella, difensore dell´Unico, nonché deputato e presidente della commissione giustizia (honni soit qui mal y pense): secondo lui, è diffamatorio dire che questa legge serva al committente. Argomento interessante, lo discuteremo in tribunale. Noto solo come G.P. abbia una curiosa idea della verità storica: deve averlo stregato B., mago del virtuale; nella loro loquela i fatti fluttuano; alla sera non sono più quelli della mattina. In poche righe l´intervista al «Corriere», 13 u.s., accumula quattro insigni esempi. È falso che, annullando la condanna inflitta ad Andreotti, la Cassazione raccomandasse d´abolire l´appello contro i proscioglimenti: quell´obiter dictum (nome latino-anglosassone degli argomenti ridondanti dalla «ratio decidendi») auspicava riforme a effetto rescindente, seguite da una terza decisione. Altrettanto falso, l´abbiamo visto, il riferimento alla Convenzione europea. E che questa sua proposta risalga al 2002, sviluppando idee formulate in un convegno di magistrati. Fanno fede gli atti parlamentari: «Proposta di legge d´iniziativa del deputato Pecorella, Modifiche al codice di procedura penale in materia d´inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, presentata il 13 gennaio 2004»; e in quel convegno nessuno s´era sognata l´inappellabilità dei proscioglimenti. Ridicolmente falso, infine, che la nuova formula riproduca quella del codice 1930: G.P. pensa davvero che Alfredo Rocco, molosso della «pretesa punitiva», negasse l´appello al pubblico ministero, suo enfant gâté?; se è così, ignora storia e procedura.