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Franco Cordero
Le indagini e i limiti alle intercettazioni
2 Agosto 2012
Articoli del 2012
Un commento, con acribia e ironia, sulla vicenda del conflitto Napolitano-magistratura. La Repubblica, 2 agosto 2012 (m.p.g.)

Fuori aula fioriscono disinvolte giurisprudenze. Fautori della «prerogativa», con lieve sentore d'ancien régime, ammettevano che gl'indaganti palermitani operassero bene quando l'addetto registrava i suoni intercettando telefonate d'un ex ministro ora imputato quale falso testimone sui negoziati Stato-mafia, anziché interrompere l'ascolto lacerando i nastri; e presunta una lacuna, invocavano legge ad hoc o sentenza «additiva» dalla Consulta. Secondo l'ultima massima, non occorrono l'una né l'altra: vale l'art. 271 c.p.p. sulle intercettazioni invalide: carte, nastri, dischi, vadano al diavolo, inauditi dalle parti, in deroga all'art. 268, c. 6. Era un'intrusione sciagurata: lì dentro risuonano emissioni vocali che nessun profano può udire; il tutto avvenga al buio. Non è chiaro se sprofondino nella curva dell'oblio anche i detti dell'interlocutore, talvolta inscindibili.

Il contraddittorio va a farsi benedire. Vengono spontanei dei quesiti: perché inabissare santi discorsi quando il pubblico può trovarvi alimento spirituale?; o la scelta dipende da chi parla, secundum tenorem verborum, nel senso che alcuni siano ascoltabili, altri no? Quesito antipatico ma il punto è marginale. Vogliamo sapere dove stia il divieto d'ascoltare. Non basta esclamarlo, va letto nel testo d'una norma. Qui l'onorevole Gianluigi Pellegrino alza i toni (cattivo segno): sono parole del Presidente, «coperte dalla guarentigia d'inviolabilità»; è vertice dello Stato; comanda le forze armate. Dio sa cosa c'entri. «Guarentigia », parola melodiosa, suona retrò; e così 'inviolabile', aggettivo ignoto al moderno lessico costituzionale, che io rammenti, mentre appare nell'art. 4 dello Statuto Albertino, 4 marzo 1848: «la persona del Re è sacra e inviolabile ». L'oracolo non dà altro, né forniscono lumi i due articoli citati nel decreto 12 luglio.

In lingua italiana l'immunità penale del Presidente (art. 90 Cost.) non significa divieto d'ascoltarlo conversante su linee legittimamente controllate: anche i parlamentari sono immuni, rispetto alle «opinioni espresse e ai voti dati» (art. 68, c.1, Cost.); eppure i colloqui su nastro soggiaciono al contraddittorio regolato dall'art. 6 l. 20 giugno 2003 n. 140. Altrettanto poco interessa l'art. 7 l. 5 giugno 1989 n. 219, dov'è stabilito che intercettazioni, ricerche coattive, misure cautelari possano essere disposte nei suoi confronti solo quando la Corte l'abbia sospeso dalla carica: nessuno gliele aveva inflitte; l'ascolto era accidentale, su una linea captata, e chi frequenta luoghi pericolosi «imputet sibi» gli accidenti. L'avevamo rilevato: i devoti alla prerogativa interpolano nel codice categorie arcaiche da Ramo d'oro o Re taumaturghi;

ma veniamo al quadro casistico.

Cos'avverrebbe se, essendo «inviolabile » il Presidente, un domestico infedele lo spiasse mentre telefona, registrando i suoni: inammissibile la testimonianza in processi su fatti altrui, perché viola l'augusta privacy?; inceneriamo l'abusivo reperto fonico? Rabelais sogghignerebbe, spiritoso qual era nel descrivere gli hommes de loi. Supponiamo ora che il dialogo registrato sia corpus delicti, in quanto configura una condotta penalmente qualificabile: l'art. 271, ultima frase, vieta la distruzione dei reperti, anche se l'origine fosse illegale; il dogma dell'inviolabilità inghiotte tutto? Intavolata una falsa premessa, piovono paradossi.

Sotto gli esclamativi c'era poco, anzi niente, né risultano applicabili i divieti probatori effettivi (ad esempio, l'art. 7 l. 5 giugno 1989). Squagliati i fantasmi, cerchiamo le norme. L'unica reperibile sta nella l. 20 giugno 2003 n. 140: intesa ad attuare l'art. 68 Cost. (immunità parlamentari), contemplava anche il Presidente della Repubblica (giudizi relativi alle «alte cariche dello Stato»), ma i tre commi dell'art. 1 erano invalidi, tali dichiarati perché incompatibili con l'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge (classico prodotto berlusconiano, reiterato dal cosiddetto lodo Alfano, alla cui vita intrauterina non era estraneo il Quirinale). L'art. 5 contempla intercettazioni fortuite (alias «indirette») dei parlamentari. Caso diverso, dicono i prerogativisti. Sì, ma simile, quindi la regola è analogicamente applicabile (art. 12, c. 2, «Disposizioni sulla legge in generale »): udite le parti, il giudice delle indagini preliminari, inoppugnabilmente ordina la distruzione dei materiali se li ritiene irrilevanti; e salta agli occhi l'inadeguato contraddittorio; sparita la prova, l'eventuale errore diventa irreparabile.

Tale risulta l'attuale disciplina, facilmente diagnosticabile fuori da sedicenti verità dogmatiche. Teoria delle fonti, ermeneutica, sintassi contano ancora qualcosa, finché duri l'ormai anomala sopravvivenza.

Risolta la questione tecnica, va detto qualcosa sullo sfondo ideologico.

Corrono vecchie nomenclature: la persona del Presidente è inviolabile; cade l'aggettivo 'sacra', pudicamente omesso, ma persiste l'idea; spira panico religioso nel preteso obbligo d'interrompere l'ascolto appena risuoni la Voce. Carismi, «guarentigie», immunità, segreto significano arcigna «ragion di Stato» (titolo d'un libro del rissoso gesuita politologo, dimesso dalla Compagnia, Giovanni Botero, Venezia, 1589). Novantun anni prima che Carlo Alberto promulghi lo Statuto, lunedì 28 marzo 1757, dopo le 15, ora canonica delle feste patibolari, in place de Grève ne va in scena una fuori programma da 147 anni: un regicida che sei cavalli non riescono a squartare, previ attanagliamenti, ustioni sulfuree, taglio della mano, ma chiamarlo regicida è gonfia metafora; Robert-François-Damiens aveva lievemente punto Luigi XV, detto l'Amatissimo, atto simbolico; voleva ammonirlo; ed è un mattoide dal sangue bollente (quando gli sale alla testa, se ne fa cavare). Roba futile se il corpo del re non fosse santo: Robert-François sputa l'anima dopo due ore d'uno scempio sul quale Casanova chiude gli occhi inorridito. Non sono più tempi da squartamento a trazione equina ma l'enfasi intimidatoria batte senza tregua, quando sarebbe raccomandabile una sobria ragione laica.

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