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Vincenzo Vita
Berlusconi era ineleggibile, perciò vada via. La parola al Senato
11 Luglio 2013
Articoli del 2013
Da anni c’è chi sostiene, giustamente, che B. era ineleggibile fin dall’inizio .Non l’hanno voluto ammettere i D’Alema e i Violante, e con loro tutto l’ex PCI. «Ma perché mai, se si è sbagliato finora, il peccato deve essere recidivo?». Articoli di Luigi Saraceni e Vincenzo Vita, entrambi su

Da anni c’è chi sostiene, giustamente, che B. era ineleggibile fin dall’inizio .Non l’hanno voluto ammettere i D’Alema e i Violante, e con loro tutto l’ex PCI. «Ma perché mai, se si è sbagliato finora, il peccato deve essere recidivo?». Articoli di Luigi Saraceni e Vincenzo Vita, entrambi su

Il manifesto, 11 luglio 2013

IL DOVERE (SEMPLICE) DEL SENATO
di Luigi Saraceni
Non c'è dubbio che la questione della (in)eleggibilità di Berlusconi - su cui la Giunta del senato prima o poi dovrà prendere una decisione - ha anzitutto un'altissima valenza politica. La "prudenza" del Pd, stretto nell'alleanza delle larghe intese, è del tutto comprensibile. Ma questa esigenza politica non può essere contrabbandata per corretta interpretazione giuridica.

Si dice che non si può dichiarare ineleggibile un soggetto che ha riscosso nelle urne un ampio consenso popolare. L'argomento è davvero singolare. Nel nostro sistema le cause di ineleggibilità vengono sempre accertate dopo l'elezione, perciò, se si applicasse questo criterio, nessun eletto potrebbe mai essere dichiarato ineleggibile. Né potrebbe valere un criterio quantitativo. Dove collochiamo la soglia oltre la quale il numero dei voti dovrebbe prevalere sulla regola? La verità è che questo argomento, non insolito anche a sinistra, trascura che il rispetto delle regole è, insieme al consenso elettorale, uno dei fattori fondanti della democrazia rappresentativa.

Un altro singolare argomento dice che non si può applicare una legge di oltre mezzo secolo fa, quando le tv private neppure esistevano. A questa stregua alle aziende televisive non si potrebbero applicare neppure le regole del codice civile, visto che risale al 1940.

Un argomento, proposto anche da valenti giuristi, dice che non si possono oggi contraddire le ripetute e risalenti affermazioni che hanno escluso la ineleggibilità di Berlusconi in quanto titolare non "in proprio" di concessioni televisive. I "precedenti" hanno certamente un valore che non si può ignorare. Ma, come tutti sanno, nessuna pronuncia di natura giurisdizionale è vincolante per le decisioni successive ed anzi, se si riconosce che è sbagliata, è doveroso correggere l'errore. Ne sono esempio non solo le giurisprudenze dei giudici ordinari, compresa la Cassazione, ma anche le decisioni della Corte costituzionale su questioni di grande rilevanza. Per quarant'anni la Consulta ha tollerato che il governo legiferasse attraverso la ininterrotta reiterazione di decreti legge mai convertiti, finché nel 1996 non ha posto fine a questo malcostume istituzionale. E solo dal 2007, dopo averlo negato per cinquant'anni, ha stabilito che un decreto può essere annullato anche dopo la sua conversione, se non ricorrono i presupposti di necessità e urgenza previsti dalla Costituzione. Il Senato, dunque, deve dire in piena autonomia se le precedenti decisioni della Camera - secondo le quali il destinatario della ineleggibilità sarebbe solo l'intestatario formale della concessione e non il suo effettivo beneficiario - sia conforme alla "intenzione del legislatore", da cui, secondo le regole dell'interpretazione, non si può prescindere nella ricostruzione del vero significato della legge.

Orbene, è già irragionevole supporre che il legislatore del 1957 sia stato così insensato da escludere dalla ineleggibilità il dominus delle società commerciali, che certamente più del formale intestatario della concessione è interessato a sovrapporre la cura degli interessi economici della società concessionaria all'esercizio della funzione parlamentare. Ma, ove ce ne fosse bisogno, il legislatore ha chiarito la sua intenzione quando, per la prima volta nel 1990, ha disciplinato proprio la specifica materia delle concessioni dell'etere a società private. Con l'art. 17 della legge n. 223/90 (legge Mammì), il legislatore ha detto chiaramente che le predette società possono ottenere la concessione a condizione che «siano comunque individuabili, le persone fisiche che detengono o controllano le azioni aventi diritto di voto». Si tratta, palesemente, della estensione delle regole che disciplinano le società concessionarie all'azionista di riferimento, che viene equiparato, nel suo "statuto", agli organi formali della società.

Questa interpretazione di elementare buon senso è stata fatta propria nel 2004 dalla Consulta, che nella sentenza n. 86 ha affermato che le disposizioni della legge n. 223/90 «devono essere interpretate nel senso che non solo le persone fisiche concessionarie, ma anche i soggetti che effettivamente controllino, direttamente o indirettamente, le società concessionarie» sono destinatari della disciplina prevista nel citato art. 17. Perciò l'equiparazione dell'azionista di riferimento di società commerciali concessionarie dell'esercizio di impianti televisivi a chi è titolare "in proprio" di tali concessioni, non può essere ignorata, se non a costo di violare il dettato costituzionale.

In conclusione, i termini giuridici della questione sono chiari ed evidenti. Spetta ai componenti della Giunta dire se su di essi deve prevalere la ragione politica. Ma è auspicabile che la discussione non rimanga confinata alla fase preliminare e segreta che si conclude con l'archiviazione. Il Pd dovrebbe avvertire il dovere di assicurare ai suoi elettori una discussione pubblica almeno in Giunta, se le larghe intese proprio la sconsigliano nell'assemblea plenaria di Palazzo Madama.

INELEGIBILE, PERCHE' SI
di Vincenzo Vita

Comincia oggi la discussione nella competente Giunta del Senato sull'ineleggibilità di Berlusconi. È un nervo scoperto, che si trascina dall'inizio della famosa scesa in campo del 1994. Sel e M5S si esprimeranno per l'applicazione della norma del 1957, che recita che - appunto - non risulta eleggibile chi «in proprio o rappresentando soggetti diversi eserciti concessioni amministrative economicamente rilevanti...». Nel Pd prevale davvero un realismo annidatosi dietro lo schermo del «Berlusconi va sconfitto politicamente e non ricorrendo ad una legislazione ormai vecchia?» E così in Scelta civica? Naturalmente, il Pdl è sulle barricate. E ci mancherebbe. Ma non pare ai parlamentari di buona volontà doveroso «cercare ancora», per citare - ricordandolo con nostalgia - Claudio Napoleoni? Perché mai, se si è sbagliato finora, il peccato deve essere recidivo? Se c'è, l'inferno non basta: serve un soppalco. Il quadro, tra l'altro, è chiarissimo e dubbi non dovrebbero esserci. Quali sono, infatti, le principali tesi di coloro che si sgolano per non applicare le regole? Il 1957 è lontano - si dice - quando la televisione era ai primi passi, in bianco e nero (?!), monopolio pubblico. Simile approccio è francamente risibile, in quanto con tale griglia interpretativa gli omicidi o i furti perpetrati con le odierne tecnologie non sarebbero punibili. Non solo. La sequenza legislativa di questi anni (persino il Testo unico varato dall'ex ministro Gasparri nel 2005, come si ricordò nella prima puntata della rubrica) ha reso più chiari i concetti di controllo e di collegamento, per cui da verificare non è solo il titolare formale della concessione o della licenza - Fedele Confalonieri, per capirci - bensì chi ha il potere di fatto. Del resto, le motivazioni della sentenza di appello sui diritti sportivi hanno sottolineato che Silvio Berlusconi ha sempre mantenuto un ruolo chiave nelle sue aziende. Siamo, qui, nel vivo del conflitto di interessi, che spesso non si appaleserebbe se si guardasse unicamente all'involucro esterno di un apparato. È mai possibile che il ramo del Parlamento cui è demandata la decisione sia al di sotto dell'accertamento già avvenuto da parte della magistratura?

Ha ben argomentato, con straordinaria lucidità, Franco Cordero (La Repubblica del 4 luglio) che il d.P.R. del 1957 va letto in parallelo alla legge 223/1990, quella legge Mammì che legittimò proprio i confini dell'avvenuta conquista dell'etere: gli articoli 12 e 17. Vale a dire che il sistema giuridico nazionale, per quanto fragile e pieno di buchi neri, sul punto della coincidenza di fatto tra divisa formale e proprietà reale è chiaro. Senza equivoci. Qualcuno sostiene che sarebbe preferibile rinviare ad una auspicabile legge sul conflitto di interessi. Siamo seri: la legge colpevolmente non è stata fatta, da anni. Complicare il discorso, per nulla cambiare, assecondando il gattopardismo insito in una certa parte della cultura di massa italiana, è amorale. È doveroso avere il coraggio della verità, uscendo dall'ambivalenza intrapresa dal discorso politico. Se un bidello di una scuola pubblica non è eleggibile...
Del resto, la vicenda berlusconiana è a un tornante decisivo. Non è credibile far finta che la storia italiana non sia bloccata da un grumo inestricabile. Il nodo va sciolto, anche perché una malriposta benevolenza ben poco potrebbe probabilmente nella ormai avanzata parabola giudiziaria del Cavaliere. Chissà, forse se lo augura persino la destra perbene che è sepolta dal peronismo all'italiana di Berlusconi. Forse lo sperano anche i tantissimi bravi professionisti di Mediaset, offuscati dall'egoismo proprietario della casa madre. In ogni caso, le forze democratiche non possono ritrarsi. Questo sì sarebbe un tradimento.

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