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Norma Rangeri
Prosegue la truffa del referendum della cosca Renzi
27 Settembre 2016
Democrazia
Tr articoli sul nuovo imbroglio di Matteo Renzi per far vincere il SI al referendum per la deformazione della Costituzione. Metodi degni della peggiore demagogia truffaldina della peggiore destra. E intanto rigurgita il Pontone sullo stretto.
Tr articoli sul nuovo imbroglio di Matteo Renzi per far vincere il SI al referendum per la deformazione della Costituzione. Metodi degni della peggiore demagogia truffaldina della peggiore destra. E intanto rigurgita il Pontone sullo stretto.il manifesto, 27 settembre 2016IL REFERENDUM
DI BABBO NATALE
di Norma Rangeri

Ponte sullo Stretto per 100mila posti di lavoro, 80 euro, forse meno, ai pensionati più disagiati e pazienza se i tagli alla sanità li hanno resi più indifesi. Il presidente del consiglio apre e chiude i cordoni della borsa come farebbe un burattinaio con i fili del suo teatrino. Nella repubblica degli zero virgola barcollano i pilastri dello stato sociale ma in compenso l’impresa è il cuore della politica governativa a base di defiscalizzazione (a carico di chi paga le tasse) con serenata di accompagnamento, ieri cantata dal premier al colosso delle costruzioni Impregilo («Evviva le aziende che rischiano»).

Si potrebbe parlare di conflitto di interessi di un presidente del consiglio che promette ponti d’oro e quattordicesime più pesanti mentre invita a votare sì al referendum. Anche se forse sarebbe più esatto parlare di convergenza di interessi. Il Corriere della Sera lo sintetizzava nel titolo di prima pagina: «Scelta la data del 4 dicembre. Renzi: pensioni basse, raddoppia la quattordicesima». Non era un endorsement del quotidiano ma un semplice accostamento di due fatti, la constatazione di come verrà orchestrata la battaglia referendaria. Grandi opere e potere monocamerale maggioritario per farle senza opposizioni tra i piedi («Finita la parte riforma si può tornare a progettare il futuro»).

Siamo in campagna elettorale ormai già da mesi e ci resteremo fino all’inverno. Abbiamo iniziato con i gazebo sulla spiaggia e finiremo con babbo natale. Oltretutto la par condicio scatta a un mese e mezzo dal voto, quindi le prossime saranno settimane a reti unificate per il Sì come e più di quanto hanno registrato i monitoraggi televisivi fini a oggi. E con le leve offerte dal potere di governo la propaganda viene meglio. Renzi deve portare gli elettori al seggio e una legge finanziaria è merce che si vende bene al mercato elettorale.

Il No dovrà farsi forza delle sue buone ragioni che per fortuna abbondano anche se sono in compagnia di Brunetta e di Salvini, improbabili difensori di una democrazia costituzionale che dovrebbe avere nei loro rispettivi leader di riferimento, Berlusconi e i lepenisti lombardo-veneti, gli alfieri.

Sicuramente è una battaglia da combattere fino in fondo per rompere questa bolla del nuovismo renziano che tra ponte sullo Stretto e pacchi di natale ai pensionati svela le sembianze del vecchio politicante in difficoltà. Tempi lunghi e promesse sonanti indicano che il premier ha bisogno di molte settimane per risalire la corrente del consenso, appesantito com’è dalla zavorra della crescita zero. Ma con ancora davanti più di due mesi di rissosa propaganda c’è il rischio vero di un astensionismo per sfinimento.

COME TI INGANNO L'ELETTORE
FIN DENTRO IL SEGGIO
di Gaetano Azzariti,

Il quesito predisposto dall’Ufficio centrale della Cassazione per il referendum non è neutro. È vero che esso si “limita” a riprodurre il titolo della legge approvata dal Parlamento, ciò non toglie che quella formulazione non doveva essere prescelta. Per diverse e buone ragioni. Anzitutto perché – com’è noto – i “titoli” delle leggi non sono votati dal parlamento sono invece formulati da chi ha presentato il testo, nel nostro caso da Renzi e Boschi. Dunque da una parte interessata a conseguire un certo esito del referendum.

Se – come le regole di drafting imporrebbero e com’è sempre stato in passato – il titolo si fosse limitato a dar conto dell’oggetto della riforma il fatto non sarebbe stato rilevante. Non è però questo il nostro caso, poiché oltre all’“oggetto” solo parzialmente indicato, si richiamano impropriamente anche gli auspicati “scopi” e gli eventuali “effetti” della riforma. Giusta – ma non sufficiente – l’indicazione che la riforma riguarda il superamento del bicameralismo paritario, la soppressione del Cnel, la revisione del titolo V; ingannevole l’ulteriore evidenziazione del contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni e quella della riduzione del numero dei parlamentari. Questi due ultimi sono scopi o effetti che interpretano la riforma secondo gli auspici dei suoi proponenti. Essi possono essere proposti come argomenti “politici” (ovvero retorici), ma non hanno nulla di oggettivo. In ipotesi, si potrebbero ben sottolineare non solo i risparmi ma anche i costi che questa riforma imporrà. Attrezzare il Senato perché esso possa svolgere le impegnative funzioni che la riforma introduce non sarà a costo zero. Un aggravio di spesa discenderà, ad esempio, dalle nuove competenze relative all’attività di valutazione delle politiche pubbliche e l’attività della pubblica amministrazione, di verifica dell’impatto delle politiche dell’Unione europea sui territori e l’attuazione delle leggi dello Stato. Ed è una previsione legittima quella che fa ritenere che alla fine i costi di funzionamento delle istituzioni supereranno le riduzioni di spesa. Tutto ovviamente è lasciato al futuro e al giudizio degli elettori. Per questo l’indicazione nella scheda di una sola prospettiva possibile appare sbilanciata. Così anche la riduzione del numero dei parlamentari è solo un effetto parziale, peraltro assai contestato nella sua assolutezza. Secondo alcuni ben più rilevante – riguardando l’assetto complessivo dei poteri e non il singolo organo – sarebbe l’effetto di squilibrio che si verrebbe a determinare tra i due rami del parlamento. Aver reso assoluto un elemento (la riduzione dei parlamentari) senza indicare anche i possibili limiti e scompensi che possono conseguire non fa giustizia dell’obiettività del quesito.

La formulazione è inoltre incompleta con riferimento all’oggetto. Si sono omesse, infatti, parti della riforma indiscutibilmente assai significative. Non si richiamano le modifiche che incidono sulla Corte costituzionale (composizione e competenze), quelle che modificano le modalità d’elezione del presidente della Repubblica, le disposizioni relative ai diversi iter di formazione delle leggi, la decretazione d’urgenza, il voto a data certa, nulla sulle nuove forme di democrazia diretta. Anche su queste parti andremo a votare ma dalla lettura della scheda referendaria non risulta.

La formulazione del quesito è stata indicata dall’ufficio centrale presso la Corte di Cassazione. In applicazione della legge? Qui si apre una questione complessa di interpretazione delle norme vigenti e dei precedenti. Da un lato, infatti, nei due referendum costituzionali che si sono svolti il quesito aveva riportato i titoli delle leggi, senonché – a differenza di oggi – essi si limitavano all’indicazione dell’oggetto della riforma nel suo complesso (riforma del Titolo V e riforma della II parte della costituzione).

Dunque, non si potevano sollevare questioni sostanziali. La norma di legge vigente in materia (l’articolo 16 della legge 352 del 1970) peraltro è piuttosto chiara sia nello spirito che nella lettera. Nel caso di revisione della costituzione (a differenza delle altre leggi costituzionali, che hanno necessariamente un titolo proprio), come ha rilevato di recente Paolo Carnevale, il quesito deve indicare espressamente gli articoli della costituzione che si vogliono modificare. È vero che i precedenti richiamati del 2001 e del 2006 non sono in linea, allora prevalse una ragione sostanziale: anziché un elenco interminabile di articoli è apparso più opportuno una indicazione complessiva e neutra.

Ma di fronte a un titolo fuorviante la rigorosa applicazione della lettera della legge sarebbe stata necessaria. Nel caso dei referendum abrogativi, proprio per evitare schede referendarie troppo lunghe e incomprensibili, s’è adottata la misura di far elaborare all’ufficio centrale un titolo autonomo e riassuntivo «al fine dell’identificazione dell’oggetto del referendum» (articolo 1 della legge 173 del 1995), per il referendum costituzionale non so se si poteva operare in analogia. Quel che è certo è però che difronte al vulnus di beni costituzionalmente protetti (la corretta espressione della sovranità popolare, il regolare svolgimento competizione referendaria) sarebbe stato meglio impedire che la scheda diventasse l’ultimo tentativo di indirizzare impropriamente la scelta dell’elettore.

PER CHI È TEMPORANEAMENTE
ALL’ESTERO IL TEMPO STRINGE.
ECCO COME FARE

I cittadini che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano all’estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione elettorale, e cioè il 4 dicembre, nonché i familiari con loro conviventi, potranno votare per corrispondenza. Ma per organizzarsi il tempo stringe. L’allarme è stato lanciato dalla lista Tsipras, schieratissima per il No, che sul proprio sito (listatsipras.eu) ha pubblicato tutte le indicazioni e il modulo da scaricare.

La richiesta può essere inviata per posta, per fax, posta elettronica anche non certificata, oppure fatta pervenire a mano al comune di residenza anche da persona diversa dall’interessato (su indicepa.gov.it sono reperibili gli indirizzi di posta elettronica certificata dei comuni italiani).

Ma, attenzione, la comunicazione va trasmessa entro 10 giorni dal decreto del consiglio dei ministri che indice il referendum. La dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e corredata di copia di documento d’identità valido dell’elettore, deve contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale, l’indicazione dell’ufficio consolare (Consolato o Ambasciata) competente per territorio e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l’ammissione al voto per corrispondenza: e cioè che si è all’estero per lavoro, studio o cure mediche per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione elettorale; oppure che si è familiare convivente di un cittadino che si trova in queste condizioni.
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