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Vezio De Lucia
Arco costituzionale contro la devoluscion
31 Dicembre 2005
Vezio De Lucia
Una proposta politica sollecitata dalla lettura ...

Una proposta politica sollecitata dalla lettura di un bel lavoro: Il libro nero del governo Berlusconi. È un’opera di Guido Alborghetti appena pubblicata. 460 pagine dense di fatti, cifre, numeri, analisi, difficilmente contestabili, sul baratro nel quale è precipitato il nostro Paese. Molti dei frequentatori di eddyburg sanno chi è Alborghetti, per la sua lunga e apprezzata attività parlamentare nella commissione lavori pubblici della Camera (ha tra l’altro contribuito da protagonista alla trasformazione in legge del decreto Galasso). Prima del governo Berlusconi è stato capo del dipartimento per il coordinamento amministrativo della presidenza del consiglio dei ministri, attualmente presiede l’osservatorio politico e legislativo Italia Monitor. Il libro nero tratta anche, con rara chiarezza, e ripetutamente, del disegno di legge Lupi e delle nefandezze governative in materia di governo del territorio. Stavolta però non voglio occuparmi di questo, ma di un altro argomento ancora più grave, ben evidenziato da Alborghetti. Mi riferisco alla riforma costituzionale nota come devolution, che domani, 16 novembre, sarà definitivamente approvata dal Senato, e che dopo le elezioni di primavera sarà sottoposta a referendum confermativo. In breve, istruzione, sanità e polizia locale saranno di “competenza esclusiva” delle regioni, insieme a “ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato”. Si profila così un’irriducibile lacerazione fra nord e sud (che contribuirà a spingere il sud verso un sottosviluppo malavitoso, e il nord verso un benessere effimero e pecoreccio). Non è una frattura marginale, è in discussione la stessa sopravvivenza degli istituti fondamentali della democrazia, a partire dal parlamento. Sono rimasto impressionato dal confronto (pag. 293 del libro nero) fra la stesura ancora vigente dell’art. 70 della Costituzione e quella destinata a sostituirla. L’attuale art. 70 così recita: “La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere”. Meno di una riga. La norma riformata è trenta volte più lunga, incomprensibile, inverosimile, terrificante. Mi pare utile riportarla integralmente (art. 14 del disegno di legge in discussione al Senato):

“La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all’articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l’approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all’articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l’approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera dei deputati, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l’esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all’articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), e 119, l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d’intesa tra di loro, una commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l’elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee.

Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all’esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l’attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle finalità di cui all’articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.

L’autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma.

I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d’intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all’esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d’intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi”.

Non ho parole. Mi pare di capire che è previsto una specie di silenzio assenso per i decreti legge, ma è soprattutto obliterato uno dei pregi della Costituzione del 1948, l’assoluta chiarezza espositiva. Come sanno i miei venticinque lettori, non scrivo mai di politica in generale. Non lo ho mai fatto. Non è mio mestiere. Mi occupo di politica solo in riferimento a fatti e circostanze derivanti dal mio lavoro di urbanista. Stavolta mi sento obbligato a farlo. Perché non riesco a sottrarmi alla sgradevole impressione che il tema della riforma costituzionale imposta dalla lega sia stato gravemente sottovalutato dalle opposizioni. Come se la questione dell’unità nazionale fosse imbarazzante per la sinistra, incapace di denunciare il tradimento della destra (le parole Italia e Nazionale campeggiano nei nomi dei due più importanti partiti della destra).

Conforta il fatto che per il referendum confermativo non è previsto il raggiungimento di un quorum di votanti come nel caso dei referendum abrogativi (l’ultimo, che non ha raggiunto il quorum, è stato quello della primavera di quest’anno, sulla legge per la procreazione assistita), e ciò dovrebbe agevolare il voto contrario alla nuova Costituzione. Ma non possiamo correre rischi. Dobbiamo mobilitarci subito, cercando anche d’imporre un’inevitabile drammatizzazione dello scontro. Una proposta che vorrei sottoporre a eddyburg – che il sito potrebbe a sua volta sottoporre alle organizzazioni della politica di centro sinistra – è il seguente: rifacciamo l’arco costituzionale,com’era una volta. I partiti contrari alla riforma leghista dovrebbero in sostanza impegnarsi a considerare improponibile qualunque intesa politica o amministrativa con chi ha condiviso la riforma leghista e insiste nel sostenerla in occasione del referendum. Un avvertimento e una discriminante, secondo me, moralmente ineccepibili. Doverosi. Con tanti saluti alla grande coalizione, a Follini e all’Udc. Discutiamone.

Un’ultima riflessione, che riporta sul terreno consueto dell’urbanistica. La legge Lupi è anch’essa in qualche modo un’espressione della devolution. Che cosa, se non la subcultura militante delle valli padane, può indurre a eliminare il principio degli standard urbanistici come diritti minimi di vivibilità garantiti in uguale misura a tutti i cittadini italiani?

Vezio De Lucia

(15 novembre 2005)

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