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Vittorio Emiliani
La legge regionale non stravolga quella statale
3 Maggio 2012
Giurisprudenza
Finalmente anche ai giornali arriva una buona notizia: « La tutela urbanistica regionale non può essere sostitutiva di quella statale, ma soltanto aggiuntiva». L’Unità, 3 maggio 2012

La tutela urbanistica regionale non può essere sostitutiva di quella statale, ma soltanto “aggiuntiva”. Può cioè ampliare il livello della tutela del bene protetto, non, all’inverso, servire a restringere l’ambito della protezione assicurata dalle leggi statali. Lo ha ribadito nei giorni scorsi la Corte costituzionale con la sentenza n.66/2012 nei confronti della legge n.10/2010 della Regione Veneto, in specie dell’art. 12. [Vedi il testo della sentenza e un primo commento qui su eddyburg - ndr]

La Corte riafferma dunque, più che opportunamente, un principio essenziale: il legislatore regionale non può scalfire la potestà dello Stato in materia di beni primari quali i beni paesaggistici. Punto di frizione fra norme statali e legge veneta? La possibilità per quest’ultima di eliminare, pur “sussistendo il vincolo paesaggistico”, l’obbligo dell’autorizzazione. Che resta invece intatto, in forza della legge Galasso/1985 e del Codice per il Paesaggio.

La “via veneta al paesaggio” porterebbe ad una sostanziale “delegificazione” della materia, dice la Corte, demandando ai Comuni di individuare i territori con caratteristiche analoghe a quelli inseriti nelle Zone A (centri storici) e B (tessuto edilizio consolidato). Una sorta di risotto paesaggistico alla veneta, che aprirebbe la strada ad uno spezzatino alla lombarda (in un paesaggio già disastrato dalle spinte della Lega), o all’amatriciana. Le deroghe – fa notare la Corte costituzionale – finirebbero per essere determinate direttamente dall’amministrazione locale, senza che lo Stato risulti in alcun modo chiamato a partecipare al relativo procedimento.

Finché vige l’art. 9 della Costituzione (“La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”), non c’è spinta federalista che tenga, come sembrano invece predicare pure alcuni ex governatori del Pd. E’ un caso se è la Regione Veneto ad aver prodotto una simile normativa? Purtroppo no, la collina di Zanzotto, di Parise, di Piovene è stata massacrata nell’ultimo trentennio; nell’area dei Colli Euganei sorgono ben tre cementifici con livelli spaventosi di smog (un solo cementificio ne produce, in un anno, quanto 300.000 veicoli). Ora si pensa di accorparli in un unico forno con una torre alta ben 90 metri, nuovo colpo al paesaggio, all’agricoltura, al turismo e alle tante possibili attività indotte (e pulite).

La sentenza della Corte dà quindi forza alle Direzioni Regionali e alle Soprintendenze statali impoverite, nell’era berlusconiana, di mezzi e di tecnici. In conclusione: la materia paesaggistica non può essere affidata ai Comuni né alle sole Regioni, lo Stato ha la priorità. A questo punto il Ministero batta un colpo. Bondi è stato un fantasma. Per ora lo è pure Ornaghi in tema di piani paesaggistici e non solo. E’ proprio ineluttabile assistere alla rovina del Belpaese?

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