La novità essenziale della nuova proposta sta nel fatto che dalla data di entrata in vigore della legge «non è consentito consumo di suolo per qualsivoglia destinazione» (art. 3, c. 1), anche se la perentorietà è temperata dal «tranne che per i lavori e le opere inseriti negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici [?-n.d.r.], vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge» (art. 9, c.1). Chiariamo subito che queste e altre imprecisioni e improprietà tecniche non sono assolutamente da attribuire ad astuzie dorotee ma all’evidente assenza di competenza urbanistica, almeno quella tradizionalmente intesa. Nel testo, prevalgono invece di gran lunga la cultura ecologista e quella dei cosiddetti “beni comuni” arricchita dalle sacrosante interpretazioni evolutive di Paolo Maddalena sulla funzione sociale della proprietà (art. 42 della Costituzione) e quindi sulla legittimità dell’acquisizione pubblica dei beni abbandonati ecc.
Dobbiamo infine aggiungere che la proposta è stata elaborata con la partecipazione di ben 75 esperti di varie discipline, fra i quali alcuni più o meno vicini anche a eddyburg (Paolo Berdini, Paola Bonora, Luisa Calimani, Stefano Deliperi, Salvatore Lo Balbo, Paolo Maddalena, Luca Martinelli, Luca Mercalli, Antonio Perrotti, Redazione di Altraeconomia, Sauro Turroni e altri).
Per concludere, ci pare indispensabile che eddyburg prenda atto con soddisfazione della novità, sperando che si possano sempre più avvicinare i nostri punti di vista.