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Art. 1

Sono dichiarate soggette a speciale protezione le cose immobili la cui conservazione presenta un notevole interesse pubblico a causa della loro bellezza naturale o della loro particolare relazione con la storia civile e letteraria.

Sono protette altresì dalla presente legge le bellezze panoramiche.

Art. 2

Le cose contemplate nella prima parte del precedente articolo non possono essere distrutte né alterate senza il consenso del Ministero dell’istruzione pubblica.

Il Ministero dell’istruzione pubblica ha facoltà di procedere, in via amministrativa alla notificazione della dichiarazione del notevole interesse pubblico ai proprietari ed ai possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili di cui è parola nel precedente articolo. Tale dichiarazione dev'essere, su istanza del Ministro stesso, iscritta nei registri catastali e trascritta nei registri delle Conservatorie delle ipoteche, ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario possessore o detentore a qualsiasi titolo.

I proprietari possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili i quali siano stati oggetto di detta dichiarazione, sono tenuti a presentare preventivamente alla competente Sovraintendenza dei monumenti i progetti delle opere di qualsiasi genere relative agli immobili stessi, per ottenere l'autorizzazione ad eseguirle dal Ministero dell’istruzione pubblica, il quale provvede, sentito il parere della Giunta del Consiglio superiore per le antichità e belle arti.

Contro la dichiarazione ministeriale è ammesso il ricorso al Governo del Re che decide, sentita la Giunta del Consiglio superiore per le antichità e belle arti e il Consiglio di Stato e il ricorso alla IV sezione del Consiglio di stato e il ricorso in via straordinaria al Re.

Art. 3

Anche indipendentemente dalla preventiva notificazione della dichiarazione di pubblico interesse, di cui nel precedente articolo, il Ministero della istruzione pubblica ha facoltà di ordinare la sospensione dei lavori iniziati su gli immobili soggetti alla presente legge.

Entro il termine di un mese il Ministero della istruzione pubblica dovrà procedere alla notificazione della dichiarazione di cui all’art. 2. Trascorso questo termine senza che il Ministero abbia provveduto alla notificazione, l’ordine di sospensione si considera revocato.

Nel caso di non avvenuta preventiva notificazione di cui all’art. 2, se la sospensione non è revocata, è riservata agli aventi diritto l’azione per indennità limitata al rimborso delle spese.

Art. 4

Nei luoghi nei quali si trovano cose immobili soggette alle disposizioni della presente legge, nei casi di nuove costruzioni, ricostruzioni ed attuazioni di piani regolatori possono essere prescritte dall'Autorità governativa le distanze, le misure e le altre norme necessarie affinché le nuove opere non danneggino lo aspetto e lo stato di pieno godimento delle cose e delle bellezze panoramiche contemplate nell'art. 1.

L’autorità governativa potrà altresì prescrivere opere di tutela strettamente necessarie per impedire danneggiamenti a bellezze naturali.

Art. 5

È vietata l'affissione con qualsiasi mezzo di cartelli e di altri mezzi di pubblicità. i quali danneggino l'aspetto e lo stato di pieno godimento delle cose e delle bellezze panoramiche di cui nell'art. 1.

Questo divieto riguarda anche i cartelli e gli altri mezzi di pubblicità affissi anteriormente alla presente legge.

Il Ministero dell’istruzione pubblica, a mezzo del prefetto o sottoprefetto, ordina la rimozione dei cartelli e degli altri mezzi di pubblicità dei quali è vietata l'affissione a norma del presente articolo.

Art. 6

Chiunque contravviene agli obblighi ed agli ordini di cui negli articoli 2, 3 e 5 della presente legge, è punito con l’ammenda da lire 300 a lire 1000.

Indipendentemente dall'azione penale, il Ministero dell'istruzione pubblica, con ordinanza motivata, può ordinare la demolizione delle opere abusivamente eseguite e la rimozione dei cartelli e degli altri mezzi di pubblicità indebitamente affìssi o mantenuti.

Trascorsi quindici giorni dalla notificazione dell'ordinanza in via amministrativa, la demolizione delle opere abusivamente fatte e la rimozione dei cartelli e degli altri mezzi di pubblicità indebitamente affissi o mantenuti è eseguita d'ufficio, a carico del proprietario del fondo, salvo il diritto di rimborso da parte di esso contro i responsabili della trasgressione.

La nota delle spese relative è resa esecutoria con ordinanza del Ministero dell'istruzione, e rimessa all'esattore competente che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi delle imposte prediali.

Art. 7

Gli Ispettori Onorari, le Commissioni provinciali previste nell'articolo 47 della legge 27 giugno 1907, n. 386, gli uffici comunali o provinciali, gli uffici di dipartimenti forestali e del Genio civile e gli uffici tecnici di finanza devono segnalare alle Sopraintendenze dei monumenti e al Ministero dell'istruzione pubblica le opere progettate o iniziate, nonché l'affissione dei cartelli ed altri mezzi di pubblicità che contravvengono alle disposizioni della presente legge.

Art. 1

Sono soggette alla presente legge a causa del loro notevole interesse pubblico:

1) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;

2) le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose d'interesse artistico o storico, si distinguono per la loro non comune bellezza;

3) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;

4) le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Art. 2

Delle cose di cui ai nn. 1 e 2 e delle località di cui ai nn. 3 e 4 del precedente articolo sono compilati, Provincia per Provincia, due distinti elenchi.

La compilazione di detti elenchi è affidata a una Commissione istituita in ciascuna Provincia con decreto del Ministero per l'educazione nazionale.

La Commissione è presieduta da un delegato del Ministero della educazione nazionale, scelto preferibilmente fra i membri del Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, ed è composta:

- del regio Soprintendente ai monumenti competente per sede;

- del Presidente dell'Ente provinciale per il turismo o di un suo delegato.

Fanno parte di diritto della Commissione:

- i Podestà dei Comuni interessati;

- i rappresentanti delle categorie interessate.

Il presidente della Commissione aggrega di volta in volta singoli esperti in materia mineraria o un rappresentante della Milizia nazionale forestale, o un artista designato dalla Confederazione professionisti e artisti, a seconda della natura delle cose e località oggetto della presente legge.

L'elenco delle località, così compilato, e ogni variante, di mano in mano che vi s'introduca sono pubblicati per un periodo di tre mesi all'albo di tutti i Comuni interessati della Provincia, e depositati oltrechè nelle segreterie dei Comuni stessi, presso le sedi delle Unioni provinciali dei professionisti e degli artisti, delle Unioni provinciali degli agricoltori e delle Unioni provinciali degli industriali.

Art. 3

Entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione i proprietari, possessori o detentori comunque interessati possono produrre opposizione al Ministero a mezzo della Soprintendenza. Nello stesso termine, chiunque ritenga di avere interesse, può far pervenire, alle rispettive organizzazioni sindacali locali, reclami e proposte in merito all'elenco, che, coordinati e riassunti ad opera di queste saranno trasmessi al Ministero dell'educazione nazionale entro il successivo trimestre per il tramite delle Soprintendenze.

Il Ministro, esaminati gli atti, approva l'elenco, introducendovi le modificazioni che ritenga opportune.

Art. 4

L'elenco delle località di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 1, approvato dal Ministro, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Una copia del numero della Gazzetta Ufficiale che lo contiene è affissa per tre mesi all'albo di tutti i Comuni interessati; ed altra copia, con la planimetria, è contemporaneamente depositata presso il competente ufficio di ciascun Comune ove gli interessati hanno facoltà di prenderne visione.

Entro il successivo termine di tre mesi, i proprietari possessori o detentori interessati hanno facoltà di ricorrere al Governo del Re che si pronuncia, sentiti i competenti corpi tecnici del Ministero della educazione nazionale e il Consiglio di Stato.

Tale pronuncia ha carattere di provvedimento definitivo.

Art. 5

Delle vaste località incluse nell'elenco di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 1 della presente legge, il Ministro per l'educazione nazionale ha facoltà di disporre un piano territoriale paesistico, da redigersi secondo le norme dettate dal regolamento e da approvarsi e pubblicarsi insieme con l'elenco medesimo, al fine di impedire che le aree di quelle località siano utilizzate in modo pregiudizievole alla bellezza panoramica.

Il detto piano se compilato successivamente alla pubblicazione dell'elenco, è pubblicato a parte mediante affissione per un periodo di tre mesi all'albo dei Comuni interessati, e una copia di esso è depositata nella segreteria dei Comuni stessi affinché chiunque ne possa prendere visione.

Contro il piano territoriale paesistico gli interessati di cui all'art. 3, hanno facoltà di ricorrere nel termine e agli effetti di cui al terzo comma del precedente articolo.

Art. 6

Sulla base dell'elenco delle cose di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 1, compilato dalla Commissione provinciale, il Ministro per l'educazione nazionale ordina la notificazione in via amministrativa della dichiarazione del notevole interesse pubblico ai proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili.

Tale dichiarazione trascritta a richiesta del Ministro, sui registri della Conservatoria delle ipoteche, ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore.

Contro la dichiarazione, così notificata, è ammesso il ricorso di cui al terzo comma dell'art. 4.

Art. 7

I proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, dell'immobile, il quale sia stato oggetto di notificata dichiarazione o sia stato compreso nei pubblicati elenchi delle località non possono distruggerlo né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio a quel suo esteriore aspetto che è protetto dalla presente legge.

Essi, pertanto debbono presentare i progetti dei lavori che vogliano intraprendere alla competente regia Soprintendenza e astenersi dal mettervi mano sino a tanto che non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.

È fatto obbligo al regio Soprintendente, di pronunciarsi sui detti progetti nel termine massimo di tre mesi dalla loro presentazione.

Art. 8

Indipendentemente dalla inclusione nello elenco delle località e dalla notificazione di cui all'art. 6, il Ministro per la educazione nazionale ha facoltà:

1) di inibire che si eseguano, senza preventiva autorizzazione, lavori comunque capaci di recar pregiudizio all'attuale stato esteriore delle cose e delle località soggette alla presente legge;

2) di ordinare, anche quando non sia intervenuta la diffida di cui al numero precedente, la sospensione degli iniziati lavori.

Art. 9

Il provvedimento ministeriale adottato ai sensi dell'articolo precedente s’intende revocato se entro il termine di tre mesi non sia stato comunicato all'interessato che la Commissione di cui all'art. 2 ha espresso parere favorevole all'apposizione del vincolo che giustifica l'inibizione d'intraprendere lavori o la sospensione dei lavori iniziati.

Il provvedimento stesso è considerato definitivo dal trentesimo giorno da quello della notifica dell'approvazione all'interessato.

Art. 10

Per lavori su cose, né precedentemente incluse nel pubblicato elenco delle località, né precedentemente dichiarate e notificate di notevole interesse pubblico, dei quali sia stata ordinata la sospensione, senza che fosse stata intimata la preventiva diffida di cui all'art. 8, n. 1, è data azione per ottenere il rimborso delle spese sostenute sino al momento della notificata sospensione. Le opere già eseguite sono demolite a spese del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 11

Nel caso di aperture di strade e di cave, nel caso di condotte per impianti industriali e di palificazione nell'ambito e in vista delle località di cui ai nn. 3 e 4 dell'articolo 1 della presente legge, ovvero in prossimità delle cose di cui ai nn. 1 e 2 dello stesso articolo, il regio Soprintendente ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica dell'intrapreso lavoro, valgano ad evitare pregiudizio alle cose e luoghi protetti dalla presente legge.

Art. 12

L'approvazione dei piani regolatori o d'ampliamento dell'abitato deve essere impartita, quanto ai fini della presente legge, di concerto con il Ministro della educazione nazionale.

Art. 13

I provvedimenti da adottare ai sensi della presente legge relativi ai luoghi che interessano aziende patrimoniali del demanio dello Stato devono essere emessi di concerto con il Ministro delle finanze.

I provvedimenti che riguardano beni compresi nell'ambito del demanio pubblico marittimo devono essere emessi di concerto con il Ministro per le comunicazioni e, qualora si riferiscano ad opere portuali, di concerto anche con il Ministro dei lavori pubblici.

I provvedimenti di carattere generale interessanti le località riconosciute stazioni di soggiorno, di cura, di turismo a sensi del regio decreto-legge 15 aprile 1926-IV, n. 765, devono essere emessi di concerto con il Ministro della cultura popolare.

Tutti i provvedimenti, infine, che riguardano opere pubbliche, devono essere emessi di concerto con le singole Amministrazioni interessate.

Art. 14

Nell'ambito e in prossimità dei luoghi e delle cose contemplati dall'art. 1 della presente legge non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità se non previo consenso della competente regia Soprintendenza ai monumenti o all'arte medioevale e moderna, alla quale è fatto obbligo di interpellare l'Ente provinciale per il turismo.

Il Ministro per l'educazione nazionale ha facoltà di ordinare per mezzo del Prefetto, la rimozione, a cura e spese degli interessati, dei cartelli e degli altri mezzi di pubblicità non preventivamente autorizzati che rechino, comunque, pregiudizio all'aspetto o al libero godimento delle cose e località soggette alla presente legge.

È anche facoltà del Ministro ordinare per mezzo del Prefetto che nelle località di cui ai nn. 3 e 4, dell'articolo 1 della presente legge, sia dato alle facciate dei fabbricati, il cui colore rechi disturbo alla bellezza dell'insieme, un diverso colore che con quella armonizzi.

In caso di inadempienza, il Prefetto provvede all'esecuzione d'ufficio a’ termini e agli effetti di cui all'art. 20 del vigente testo unico della legge comunale e provinciale.

Art. 15

Indipendentemente dalle sanzioni comminate dal codice penale, chi non ottempera agli obblighi e agli ordini di cui alla presente legge è tenuto, secondo che il Ministero dell'educazione nazionale ritenga più opportuno, nell'interesse della protezione delle bellezze naturali e panoramiche, alla demolizione a proprie spese delle opere abusivamente eseguite o al pagamento d’una indennità equivalente alla maggiore somma tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la commessa trasgressione.

Se il trasgressore non provvede alla demolizione entro il termine prefissogli ha facoltà di provvedere d'ufficio il Ministero dell'educazione nazionale, per mezzo del Prefetto. La nota delle spese è resa esecutoria con provvedimento del Ministro ed è riscossa secondo le norme della vigente legge sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

L'indennità di cui al primo comma è determinata dal Ministro per l'educazione nazionale in base a perizia degli uffici del Genio civile o della Milizia forestale assistiti dal regio Soprintendente.

Se il trasgressore non accetta la misura fissata dal Ministro l'indennità è determinata insindacabilmente da un collegio di tre periti da nominarsi uno dal Ministro, l'altro dal trasgressore e il terzo dal Presidente del tribunale. Le relative spese sono anticipate dal trasgressore.

Il provvedimento emesso dal Ministro ai sensi del terzo comma di questo articolo è esecutivo quando l'interessato abbia dato la sua adesione in iscritto, o quando entro tre mesi dalla notificazione, egli non abbia aderito né, facendo il prescritto deposito delle spese, abbia dichiarato di voler provocare il giudizio del collegio peritale.

Il provvedimento emesso dal Ministro in seguito alla pronuncia del collegio dei periti è immediatamente esecutivo.

L'indennità, comunque determinata, è riscossa nei modi di cui al comma 2° di questo articolo e affluisce a uno speciale capitolo del bilancio di entrata dello Stato.

Art. 16

Non è dovuto indennizzo per i vincoli imposti agli immobili di proprietà privata a norma dei precedenti articoli.

Tuttavia, nei soli casi di divieto assoluto di costruzione sopra aree da considerarsi come fabbricabili, potrà essere concesso, previa perizia estimativa dell'Ufficio tecnico erariale, uno speciale contributo nei limiti della somma da stanziarsi in apposito capitolo dello stato di previsione delle spese dell'educazione nazionale, in relazione al gettito dei proventi di cui all'articolo 15 della presente legge, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Allo stesso capitolo vanno imputate le spese inerenti alla protezione delle cose o località di cui all'articolo 1, comprese quelle per commissioni, missioni o sopraluoghi ed esclusi i premi di operosità e rendimento.

Art. 17

Se l'imposizione del vincolo a termini della presente legge, determina un'effettiva riduzione del reddito degli immobili, il possessore può richiedere la variazione dell'estimo dei terreni ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto approvato con regio decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1572, ancorché nel Comune sia in vigore il vecchio catasto, ovvero la revisione parziale del reddito dei fabbricati ai sensi dell'art. 21 della legge 26 gennaio 1865, n. 2136, e dell'art. 10 della legge 11 luglio 1889, n. 6214, sempreché ricorrano gli estremi previsti dalle disposizioni medesime.

Art. 18

Le notifiche d'importante interesse pubblico delle bellezze naturali o panoramiche, eseguite in base alla legge 11 giugno 1922, n. 778, sono da considerare valide a tutti gli effetti della presente legge.

Art. 19

La legge 11 giugno 1922, n. 778, e ogni altra disposizione che sia in contrasto con quelle della presente legge, sono abrogate.

Art. 1

Con il decreto ministeriale di costituzione della Commissione provinciale per la compilazione degli elenchi delle bellezze naturali sono nominati, oltre che il Presidente, il regio Soprintendente ai monumenti, competente per la circoscrizione, il Presidente dell'Ente provinciale per il turismo e i rappresentanti, uno per ciascuna categoria, delle Unioni provinciali dei professionisti e artisti, degli agricoltori e degli industriali.

La scelta del rappresentante degli agricoltori deve cadere su un proprietario, degli industriali su un proprietario di fabbricati.

Vice presidente della Commissione è il regio Soprintendente.

Art. 2

Le nomine di cui all'articolo precedente hanno la durata d’un quadriennio.

Il Presidente, che sia scelto fra i membri del Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, non cessa dalla carica se perda tale qualità.

Chi non prenda parte a tre consecutive adunanze della Commissione provinciale può, con provvedimento del Ministro, essere dichiarato decaduto e sostituito sino al termine del quadriennio.

Tutti i componenti della Commissione provinciale possono essere confermati allo scadere del quadriennio.

Art. 3

La Commissione provinciale ha sede nel capoluogo della Provincia presso l'ufficio della locale regia Soprintendenza ai monumenti e, ove questo manchi, presso gli uffici della Provincia.

Nel primo caso è segretario della Commissione un impiegato della regia Soprintendenza, nel secondo un impiegato della Provincia scelto dal Preside.

Art. 4

Il Podestà del Comune deve essere convocato a quelle adunanze nelle quali si discute delle bellezze naturali che si trovino nel suo territorio.

I membri aggregati di cui al 5° comma dell'art. 2 della legge sono rispettivamente designati dai competenti Distretto minerario e Sindacato degli artisti e dal comandante della coorte o centuria della Milizia forestale nella cui circoscrizione è compresa la Provincia. Essi sono convocati dal Presidente allorché lo richieda la natura degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Podestà e i membri aggregati hanno voto deliberativo, limitatamente a quegli oggetti che ne determinarono la convocazione.

Art. 5

La Commissione provinciale è convocata dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta del vice-presidente.

Le adunanze della Commissione provinciale sono valide quando siano presenti almeno quattro dei suoi componenti.

La Commissione provinciale si pronuncia a maggioranza di voti. Prevale, in caso di parità, il voto del Presidente.

Art. 6

Ai membri della Commissione provinciale spetta a carico del bilancio del Ministero dell'educazione nazionale un’indennità di lire 25 al lordo del doppio dodici per cento, per ogni giornata di adunanza.

Le eventuali indennità di viaggio e di soggiorno a favore dei membri effettivi o aggregati che risiedono fuori del capoluogo della Provincia sono a carico degli enti, associazioni e amministrazioni da essi rappresentate.

Art. 7

La Commissione provinciale si pronuncia, in ciascuna adunanza, sugli oggetti posti all'ordine del giorno che è compilato dal Presidente d'intesa con il regio Soprintendente.

Può la Commissione richiedere che altri oggetti siano inscritti all'ordine del giorno di una successiva adunanza.

Art. 8

Gli atti della Commissione provinciale si conservano presso la competente regia Soprintendenza ai monumenti.

Ogni adempimento relativo alle pronuncie della Commissione stessa compete al regio Soprintendente.

Art. 9

Nel pronunciarsi se uno degli oggetti contemplati dall'articolo 1 della legge meriti di essere protetto, la Commissione provinciale deve conciliare, per quanto è possibile, l'interesse pubblico con l'interesse privato. Deve poi tener presente, in modo particolare:

1. che fra le cose immobili contemplate dall'art. 1, n. 1, della legge sono da ritenere compresi quegli aspetti e quelle conformazioni del terreno o delle acque o della vegetazione che al cospicuo carattere di bellezza naturale uniscano il pregio della rarità;

2. che la singolarità geologica è determinata segnatamente dal suo interesse scientifico;

3. che a conferire non comune bellezza alle ville, ai giardini, ai parchi concorrono sia il carattere e l'importanza della flora sia l'ambiente, soprattutto se essi si trovino entro il perimetro di una città e vi costituiscano una attraente zona verde;

4. che nota essenziale d'un complesso di cose immobili costituenti un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale è la spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

5. che sono bellezze panoramiche da proteggere quelle che si possono godere da un punto di vista o belvedere accessibile al pubblico, nel qual caso sono da proteggere l'uno e le altre.

Art. 10

La Commissione provinciale si può pronunciare sulle bellezze così individue (nn. 1 e 2 dell'art. 1 della legge) come d'insieme (nn. 3 e 4 del citato articolo) o mediante un unico elenco o facendo seguire al primo elenco uno o più elenchi suppletivi.

L'elenco appena compilato è trasmesso se si tratta di bellezze individue dal regio Soprintendente al Ministero affinché questo possa provvedere ai sensi dell'art. 6 della legge; è invece pubblicato e depositato a' sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge stessa se si tratta di bellezze di insieme.

La trasmissione dell'elenco delle bellezze d'insieme ai Comuni interessati e alle Unioni provinciali dei professionisti e artisti, degli agricoltori e degli industriali, affinché sia pubblicato agli albi, rispettivi, è fatta contemporaneamente.

Art. 11

L'approvazione dell'elenco delle bellezze individue è data dal Ministro con decreto motivato per ciascuna delle cose indicate nell'elenco stesso.

Tale provvedimento deve contenere tutti quei dati che valgono a bene individuare la cosa che si vuole proteggere e deve indicare, altresì, per quanto è possibile, le concrete limitazioni derivanti dal vincolo.

L'originale e una copia del provvedimento sono trasmesse, per la notificazione all'interessato, dal Ministero al Podestà del luogo, il quale restituisce al Ministero l'originale con la relazione dell'avvenuta notificazione.

Altra copia è trasmessa dal Ministero al regio Soprintendente affinché provveda alla sua trascrizione presso la regia Conservatoria delle ipoteche, rimettendo poi al Ministero la prova dell'eseguita trascrizione.

Art. 12

L'elenco delle bellezze d'insieme è approvato dal Ministro con decreto motivato da pubblicarsi integralmente nella Gazzetta Ufficiale del Regno insieme con l'elenco stesso.

La trasmissione ai Comuni del numero della Gazzetta Ufficiale contenente il decreto e l'elenco suddetti, come pure la trasmissione della relativa planimetria è fatta dal Ministero, per il tramite della regia Soprintendenza, entro un mese dalla data di pubblicazione del numero predetto.

La regia Soprintendenza comunica al Ministero la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta Ufficiale all'albo dei Comuni interessati.

Art. 13

Il ricorso al Governo del Re, consentito dagli articoli 4 e 6 della legge, deve essere presentato al Ministero dell'educazione nazionale.

Il competente corpo tecnico che il Ministro ha l'obbligo di consultare a termini del citato art. 4 della legge, è la V sezione del Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti. Può inoltre il Ministro richiedere del loro avviso, intorno alle questioni tecniche sollevate dal ricorso, collegi, uffici e istituzioni che abbiano particolare competenza sull'argomento, ma questi avvisi debbono precedere il parere della detta V sezione e del Consiglio di Stato ai quali hanno da essere comunicati.

Art. 14

Quando siano venute a mancare o a mutare le esigenze che lo avevano determinato, può il Ministro, di sua iniziativa o su domanda degli interessati, togliere o restringere il vincolo, sentita la Commissione provinciale, sia su bellezze individue sia su bellezze d'insieme.

Art. 15

I progetti di lavori da presentarsi alla regia Soprintendenza a' sensi dell'art. 7 della legge possono limitarsi a rappresentare, mediante fotografie e disegni, l'aspetto esteriore dell'immobile così come si trova e a indicare i dati e le linee essenziali delle opere che si vogliono intraprendere in modo che sia possibile apprezzare in che cosa precisamente consista la modificazione che quell'esteriore aspetto dell'immobile debba subire per effetto dei progettati lavori.

I progetti sono presentati in triplice esemplare. Uno di essi è conservato dalla regia Soprintendenza, un altro è restituito all'interessato con l'annotazione di approvazione o di ripulsa e il terzo è trasmesso al Ministero.

Art. 16

Il regio Soprintendente prima di provvedere sui progetti di lavori presentatigli a' termini del precedente articolo può consigliare quelle modificazioni le quali valgono a ottenere che movimenti e valori di masse, effetti di chiaro scuro, importanza e distribuzione di elementi decorativi, rapporti di colore armonizzino le nuove o rinnovate costruzioni con l'ambiente in cui esse debbano sorgere.

Egli può consigliare altresì norme particolareggiate sulla vegetazione da introdurre come elemento sussidiario dell'architettura.

Quando l'entità o la natura dei lavori lo richieda, il regio Soprintendente, concessa l'autorizzazione di massima, ha facoltà di richiedere, prima di concedere l'autorizzazione definitiva, che gli siano presentati i progetti d'esecuzione.

L'autorizzazione vale per un periodo di cinque anni, trascorso il quale, l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

Art. 17

Il divieto di eseguire lavori senza preventiva autorizzazione, contemplato nell'art. 8 della legge, è dato dal Ministro ed è comunicato all'interessato per mezzo del regio Soprintendente.

L'ordine di sospendere i lavori, contemplato nello stesso articolo di legge è dato dal Ministro e trasmesso al Prefetto, il quale provvede alla notificazione dell'ordine stesso entro il terzo giorno da quello del suo ricevimento.

Altra copia dell'ordine di sospensione è trasmessa dal Ministero alla competente regia Soprintendenza.

Tanto il divieto di eseguire lavori quanto l'ordine di sospenderli debbono essere motivati.

Art. 18

Quando ricorrano gli estremi per l'applicazione dell'art. 13 della legge i provvedimenti del regio Soprintendente e del Ministro contemplati nei due precedenti articoli debbono essere adottati d'accordo con le Amministrazioni interessate.

Art. 19

Entro trenta giorni dalla notificazione del divieto di eseguire lavori o dell'ordine di sospenderli anche quando sia stato accordato un termine, deve il regio Soprintendente curare che sia convocata la Commissione provinciale affinché questa si pronunci se l'immobile al quale si riferiscono i vietati o sospesi lavori sia da proteggere ai sensi dell'art. 1 della legge.

Entro i successivi dieci giorni il regio Soprintendente comunica al Ministero il parere pronunciato dalla Commissione provinciale.

Art. 20

Il parere pronunciato dalla Commissione provinciale ai termini del precedente articolo, ove sia favorevole all’imposizione del vincolo, è comunicato dal Ministero all'interessato entro il termine di cui all'art. 9 della legge per mezzo del messo comunale.

Art. 21

I provvedimenti ministeriali che debbono ritenersi revocati a' sensi dell'art. 9 della legge non possono essere rinnovati se il pregiudizio allo stato esteriore delle cose e delle località di cui all'art. 8 della legge stessa non provenga da nuovi elementi che giustifichino diversi apprezzamenti.

Art. 22

La domanda per il rimborso delle sostenute spese a' sensi dell'art. 10 della legge è rivolta al Ministero per il tramite della regia Soprintendenza. Alla domanda dovranno essere allegati i documenti dimostrativi delle spese e l'elenco riassuntivo del loro ammontare.

Il regio Soprintendente, ottenuto il parere dell'Ufficio del Genio civile fa la proposta di liquidazione al Ministero, cui spetta di provvedere al riguardo.

Art. 23

I piani territoriali paesistici di cui all'articolo 5 della legge hanno il fine di stabilire:

1. le zone di rispetto;

2. il rapporto fra aree libere e aree fabbricabili in ciascuna delle diverse zone della località;

3. le norme per i diversi tipi di costruzione;

4. la distribuzione e il vario allineamento dei fabbricati;

5. le istruzioni per la scelta e la varia distribuzione della flora.

La redazione d'un piano territoriale paesistico è commessa dal Ministro alla competente regia Soprintendenza, la quale vi attende secondo le ricevute direttive, valendosi della collaborazione degli uffici tecnici dei Comuni interessati.

Art. 24

Il piano territoriale paesistico, redatto a norma del precedente articolo, è sottoposto, prima dell'approvazione ministeriale, al parere di una speciale Commissione nominata volta a volta dal Ministro, della quale dovrà far parte un rappresentante del Ministro dei lavori pubblici.

Per la pubblicazione e deposito del piano territoriale paesistico valgono le norme stabilite per le bellezze d'insieme.

Art. 25

Sia nella zona dei piani territoriali paesistici sia nell'ambito delle bellezze d'insieme, quando sia stato imposto il vincolo ai termini della legge e del presente regolamento, i Podestà non possono concedere licenza di costruzione se non previo favorevole avviso della competente regia Soprintendenza.

Tale avviso può essere provocato direttamente dall'interessato prima di chiedere la detta licenza.

Sono applicabili in materia gli articoli 16 e 17 del presente regolamento.

Art. 26

Il Ministro che di sua iniziativa o su domanda degli interessati intenda modificare i vincoli imposti dal piano territoriale paesistico deve consultare la medesima Commissione speciale che diede il parere a' sensi del precedente art. 24 e, ove questa non si possa più convocare, altra Commissione costituita in guisa non diversa.

Art. 27

Il ricorso al Governo del Re, di cui all'art. 5 della legge, contro il piano territoriale paesistico è presentato al Ministero dell'educazione nazionale.

Vale anche per detto ricorso la norma di cui al secondo comma dell'art. 13 del presente regolamento.

Art. 28

I criteri da seguire nella redazione dei piani regolatori e d'ampliamento dell'abitato debbono essere preventivamente concordati, quanto ai fini della protezione delle bellezze naturali e panoramiche, fra gli uffici interessati e la locale regia Soprintendenza, la quale li comunicherà al Ministero.

Il Ministero prima di consentire l'approvazione dei piani stessi, potrà udire, ove sembri opportuno, la Commissione provinciale per la compilazione degli elenchi delle bellezze naturali.

Art. 29

Gli uffici tecnici delle Amministrazioni governative o locali ai quali compete di pronunciarsi sui progetti dell'apertura di strade, delle condotte per impianti industriali e delle palificazioni contemplate dall'art. 11 della legge, debbono chiedere il preventivo avviso del regio Soprintendente.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica alle palificazioni delle linee telegrafiche e telefoniche.

Art. 30

I provvedimenti a termini della legge e del presente regolamento quando si riferiscono all'apertura o all'esercizio di cave sono adottati previo avviso dell'Ufficio minerario distrettuale; quando si riferiscono a impianti industriali sono adottati di concerto col Ministero delle corporazioni.

Art. 31

Nell'esercizio delle facoltà di cui al primo e secondo comma dell'art. 14 della legge dovrà essere sentito l'avviso del competente ufficio dell'Azienda autonoma statale della strada.

Art. 32

Il regio Soprintendente nel caso previsto dal penultimo comma dell'art. 14 della legge può richiedere al proprietario d'un fabbricato che sia dato alla facciata di esso un diverso colore.

Ove il proprietario non soddisfi entro il termine d'un anno la richiesta del regio Soprintendente, questi ne riferisce al Ministero.

L'ordine del Ministero conterrà l'ingiunzione che debba essere eseguito entro un termine non inferiore ai sei mesi.

Art. 33

Il Ministero nel fissare la misura dell'indennità di cui al primo comma dell'art. 15 della legge può consentire che essa sia pagata in un congruo numero di rate bimestrali.

Art. 34

Per l'applicazione dell'art. 17 della legge, i competenti organi finanziari richiedono l'avviso del regio Soprintendente.

Art. 35 - Disposizioni transitorie

Gl’impianti pubblicitari situati nell'ambito o in prossimità delle zone protette a' sensi della legge saranno mantenuti sino alla scadenza della rispettiva concessione salvo quelle immediate rimozioni che in via eccezionale il Ministro per l'educazione nazionale reputi necessarie.

Art. 36

Entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento saranno costituite le Commissioni provinciali di cui all'art. 2 della legge.

I componenti delle medesime rimarranno in carica sino al 31 dicembre 1943.

In allegato, anche il testo del D. lgs. 42/2004, nella versione aggiornata ai D. lgs.i 156/2006 e 157/2006 (formati .doc e .pdf)

INDICI

Decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 156

Art. 1 - Modifiche alla Parte prima

Art. 2 - Modifiche alla Parte seconda

Art. 3 - Modifiche alla Parte quarta

Art. 4 - Modifiche alla Parte quinta

Art. 5 - Modifiche all'Allegato A

Art. 6 - Abrogazioni

Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 157

Art. 1 - Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

Art. 2 - Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

Art. 3 - Modifiche all'articolo 131 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

Art. 4 - Modifiche all'articolo 134 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

Art. 5 - Sostituzione dell'articolo 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

Art. 6 - Modifiche all'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

Art. 7 - Sostituzione dell'articolo 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

Art. 8 - Sostituzione dell'articolo 138 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

Art. 9 - Sostituzione dell'articolo 139 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

Art. 10 - Sostituzione dell'articolo 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

Art. 11 - Sostituzione dell'articolo 141 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

Art. 12 - Sostituzione dell'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

Art. 13 - Sostituzione dell'articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

Art. 14 - Modifiche all'articolo 144 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

Art. 15 - Modifiche all'articolo 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

Art. 16 - Sostituzione dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

Art. 17 - Modifiche all'articolo 147 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

Art. 18 - Sostituzione dell'articolo 148 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

Art. 19 - Modifiche all'articolo 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

Art. 20 - Modifiche all'articolo 150 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

Art. 21 - Modifiche all'articolo 152 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

Art. 22 - Modifiche all'articolo 154 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

Art. 23 - Modifiche all'articolo 155 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

Art. 24 - Sostituzione dell'articolo 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

Art. 25 - Modifiche all'articolo 157 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

Art. 26 - Sostituzione dell'articolo 159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

Art. 27 - Sostituzione dell'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

Art. 28 - Modifiche all'articolo 181 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

Art. 29 - Modifiche all'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

Art. 30 - Modifiche all'articolo 183 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

I decreti legislativi 26 marzo 2008, n. 62 e 26 marzo 2008, n. 63, contenenti “Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali” e “…al paesaggio” In allegato, anche il testo del D. lgs. 42/2004, nella versione aggiornata ai D. lgs.i 62/2008 e 63/2008 (formati .doc e .pdf)

INDICI

Decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 62

Art. 1 - Modifiche alla Parte prima

Art. 2 - Modifiche alla Parte seconda

Art. 3 - Modifiche alla Parte quinta

Art. 4 - Abrogazioni e interpretazione autentica

Decreto Legislativo 26 marzo 2008, n. 63

Art. 1 - Modifiche alla Parte prima

Art. 2 - Modifiche alla Parte terza

Art. 3 - Modifiche alla Parte quarta

Art. 4 - Modifiche alla Parte quinta

Art. 5 - Abrogazioni

Art. 1

Sono soggette alle disposizioni della presente legge le cose immobili e mobili che abbiano interesse storico, archeologico, paletnologico o artistico.

Ne sono esclusi gli edifici e gli oggetti d'arte di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant'anni.

Tra le cose mobili sono pure compresi i codici, gli antichi manoscritti, gli incunabuli, le stampe e incisioni rare e di pregio e le cose d'interesse numismatico.

Art. 2

Le cose di cui all'articolo precedente sono inalienabili quando appartengono allo Stato, a comuni, a provincie, a fabbricerie, a confraternite, a enti morali ecclesiastici di qualsiasi natura e ad ogni ente morale riconosciuto.

Il Ministero della pubblica istruzione, su le conformi conclusioni del Consiglio superiore per le antichità e belle arti, istituito con la legge 27 giugno 1907, n. 386, potrà permettere la vendita e la permuta di tali cose da uno a un altro degli enti sopra nominati quando non derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomato il pubblico godimento.

Art. 3

I sindaci, i presidenti delle deputazioni provinciali, i fabbriceri, i parroci, i rettori di chiese, ed in generale tutti gli amministratori di enti morali presenteranno al Ministero della pubblica istruzione, secondo le norme che saranno sancite nel regolamento, l'elenco descrittivo delle cose di cui all'art. 1, di spettanza dell'ente morale da loro amministrato.

Art. 4

Il Ministero della pubblica istruzione, sentito il parere della Giunta del Consiglio superiore per le antichità e le belle arti, ha facoltà di provvedere, ove occorra, all'integrità e alla sicurezza delle cose previste nell'art. 2, facendole trasportare e custodire temporaneamente in pubblici istituti.

In caso di urgenza il Ministero potrà procedere ai provvedimenti conservativi di cui sopra anche senza parere della Giunta suddetta, ma gl'interessati potranno richiamarsi al Consiglio superiore.

Sentito il parere della Giunta del Consiglio superiore il Ministero ha anche la facoltà di far restaurare, ove occorra, le predette cose e di adottare tutte le provvidenze idonee ad impedirne il deterioramento. Le spese saranno a carico dell'ente proprietario, se ed in quanto l'ente medesimo sia in grado di sostenerle.

Contro il giudizio sulla necessità della spesa e la possibilità dell'ente a sostenerla è dato ricorso alla V Sezione del Consiglio di Stato.

Art. 5

Colui che come proprietario o per semplice titolo di possesso detenga una delle cose di cui all'art. 1, della quale l'autorità gli abbia notificato, nelle forme che saranno stabilite dal regolamento, l'importante interesse, non può trasmetterne la proprietà o dimetterne il possesso senza farne denuncia al Ministero della pubblica istruzione.

Art. 6

Il Governo avrà il diritto di acquistare la cosa al medesimo prezzo stabilito nel contratto di alienazione. Questo diritto dovrà essere esercitato entro due mesi dalla data della denuncia; il termine potrà essere prorogato fino a quattro mesi quando per la simultanea offerta di più cose il Governo non abbia in pronto le somme necessarie agli acquisti.

Durante questo tempo il contratto rimane sottoposto alla condizione risolutiva dell'esercizio del diritto di prelazione e l'alienante non potrà effettuare la tradizione della cosa.

Art. 7

Le cose di che all'art. 5, siano mobili o immobili, qualora deteriorino o presentino pericolo di deterioramento e il proprietario non provveda ai necessari restauri in un termine assegnatogli dal Ministero dell'istruzione pubblica, potranno essere espropriate.

Il diritto di tale espropriazione spetterà oltre che allo Stato, alle provincie ed ai comuni, anche agli enti che abbiano personalità giuridica e si propongano la conservazione di tutte le cose in Italia, ai fini della cultura e del godimento pubblico.

Art. 8

È vietata l'esportazione dal Regno delle cose che abbiano interesse storico, archeologico o artistico tale che la loro esportazione costituisca un danno grave per la storia, l'archeologia o l'arte ancorché per tali cose non sia stata fatta la diffida di cui all'art. 5.

Il proprietario o possessore delle cose di che all'art. 1/a, il quale intende esportarle, dovrà farne denunzia all'Ufficio di esportazione, il quale giudicherà, in numero di tre funzionari a ciò preposti, sotto la loro personale responsabilità, se sono della natura di quelle di cui è vietata l'esportazione come sopra.

Nel caso di dubbio da parte dell'Ufficio o di contestazione da parte di chi chiede la esportazione intorno alla natura delle cose presentate all'esame dell'ufficio, la risoluzione del dubbio o della contestazione sarà deferita al Consiglio superiore.

Art. 9

Entro il termine di due mesi che può essere prorogato a quattro per la ragione di cui all'art. 6, il Governo potrà acquistare la cosa denunciata per l'esportazione. L'acquisto seguirà al prezzo dichiarato dall'esportatore, e la cosa, durante il termine anzidetto, sarà custodita a cura del Governo.

Se però si riscontrino nella cosa le qualità per cui a norma del precedente articolo, è vietata l'esportazione e il Governo intenda addivenirne all'acquisto, avrà facoltà, quando l'offerta non venga accettata e ove l'esportatore vi consenta, di provocare il giudizio di una commissione peritale, la quale determinerà il prezzo ponendo a base della stima il valore della cosa all'interno del Regno. Quando il prezzo determinato dalla commissione peritale non sia accettato dalle parti, ovvero quando l'esportatore non acconsenta di addivenire al giudizio dei periti o comunque il Governo non acquisti la cosa, essa verrà restituita al proprietario col vincolo di non esportarla e di mantenerla secondo le norme stabilite dalla presente legge e dal relativo regolamento.

La commissione peritale di cui sopra sarà nominata per metà dall'esportatore e per metà dal Ministero dell'istruzione. Quando si abbia parità di voti deciderà un arbitro scelto di comune accordo, e dove tale accordo manchi, l'arbitro sarà nominato dal primo Presidente della Corte d'appello.

Art. 10

Indipendentemente da quanto è stabilito nelle leggi doganali, l'esportazione di qualunque cosa di cui all'art. 1/a, è soggetta ad una tassa progressiva applicabile sul valore della cosa, secondo la tabella annessa alla presente legge.

Il valore è stabilito in base alla dichiarazione dell'esportatore riscontrata con la stima degli uffici di esportazione.

In caso di dissenso il prezzo è determinato da una commissione nominata come è detto sopra. La stima sarà fatta coi criteri di che all'articolo precedente; ma il giudizio dei periti sarà definitivo e non soggetto a richiamo, così da parte dell'esportatore come del Governo.

Art. 11

La tassa di esportazione non è applicabile alle cose importate da paesi stranieri, qualora ciò risulti da certificato autentico, secondo le norme da prescriversi dal regolamento purché la riesportazione non avvenga oltre il termine di cinque anni, e salvi i diritti acquisiti avanti alla promulgazione della presente legge.

Questo termine sarà prorogato di cinque in cinque anni, alla sua scadenza, su richiesta degli interessati.

Art. 12

Le cose previste nell'art. 2 non potranno essere demolite, rimosse, modificate, né restaurate senza l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.

Contro il rifiuto dell'autorizzazione è dato ricorso all'autorità giudiziaria.

Art. 13

La stessa disposizione è applicabile alle cose di cui all'art. 5, immobili per natura o reputate tali per destinazione a norma dell'art. 414 del Codice civile, quando sono di proprietà privata.

Contro il rifiuto del Ministero è dato ricorso all'autorità giudiziaria.

Art. 14

Nei comuni, nei quali si trovano cose immobili soggette alle disposizioni della presente legge, possono essere prescritte, nei casi di nuove costruzioni, ricostruzioni, piani regolatori, le distanze, le misure e le altre norme necessarie allo scopo che le nuove opere non danneggino la prospettiva o la luce richiesta dai monumenti stessi.

Art. 15

Il Governo può eseguire scavi per intenti archeologici in qualunque punto del territorio dello Stato, quando con decreti del Ministero della pubblica istruzione ne sia dichiarata la convenienza.

Il proprietario del fondo, ove si eseguiscono gli scavi, avrà diritto a compenso per il lucro mancato e per il danno che gli fosse derivato. Ove il detto compenso non possa fissarsi amichevolmente, esso sarà determinato con le norme stabilite dagli articoli 65 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, in quanto siano applicabili.

Le cose scoperte appartengono allo Stato. Di esse sarà rilasciata al proprietario del fondo una quarta parte, oppure il prezzo equivalente, a scelta del Ministero della pubblica istruzione. Il valore delle cose verrà stabilito come all'art. 9; ma il giudizio dei periti sarà definitivo, salvo il richiamo al Consiglio superiore.

Invece del compenso di cui al secondo comma, il Governo potrà rilasciare al proprietario del fondo, che ne faccia richiesta, una maggior quota delle cose scoperte, o anche la loro totalità, quando esse non siano giudicate necessarie per le collezioni dello Stato.

Art. 16

Ove il Governo lo creda opportuno, potrà espropriare i terreni in cui dovranno eseguirsi gli scavi.

La stessa facoltà gli compete quando occorra provvedere così alla conservazione di ruderi e di monumenti, venuti in luce casualmente o in seguito a scavi, come alla delimitazione della zona di rispetto e alla costruzione di strade di accesso.

La dichiarazione di pubblica utilità di tale espropriazione, previo parere del Consiglio superiore per le antichità e belle arti, è fatta con decreto reale su proposta del Ministro della pubblica istruzione, nel modo indicato all'art. 12 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e il prezzo dello stabile da espropriarsi sarà determinato con le norme del Capo IV (Titolo I), di detta legge.

Nella stima del fondo non sarà però tenuto conto del presunto valore delle cose di interesse archeologico, che si ritenga potervisi rinvenire.

Art. 17

Potrà il Ministero della pubblica istruzione concedere a enti ed a privati licenza di eseguire ricerche archeologiche, purché essi si sottopongano alla vigilanza degli ufficiali dell'amministrazione e osservino tutte le norme che da questa saranno imposte nell'interesse della scienza.

Delle cose scoperte sarà rilasciata agli enti o ai privati la metà oppure il prezzo equivalente alla metà, a scelta del Ministero della pubblica istruzione. Il valore delle cose sarà stimato come all'art. 15.

La licenza sarà immediatamente ritirata ove non si osservino le prescrizioni di cui nella prima parte di questo articolo.

Il Governo potrà pure revocare la licenza, quando voglia sostituirsi ai detti enti o ai privati nella iniziativa o nella prosecuzione dello scavo. In tale caso però dovrà concedersi ad essi il rimborso delle spese per gli scavi già eseguiti, senza pregiudizio della eventuale partecipazione loro, nella misura sopraindicata, alle cose che fossero già state scoperte al momento della revoca della licenza.

Potrà il Ministro, sul conforme parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, consentire che tutte le cose scavate rimangano in proprietà di provincie o di comuni che siano proprietari di un museo.

Art. 18

Tanto il fortuito scopritore di oggetti di scavo o di resti monumentali, quanto il detentore di essi debbono farne immediata denuncia all'autorità competente e provvedere alla loro conservazione temporanea lasciandoli intatti fino a quando non siano visitati dalla predetta autorità.

Trattandosi di oggetti di cui non si possa altrimenti provvedere alla custodia potrà lo scopritore rimuoverli per meglio guarentirne la sicurezza e la conservazione fino alla visita di cui sopra.

Il Ministero della pubblica istruzione li farà visitare entro trenta giorni dalla denuncia.

Delle cose scoperte fortuitamente sarà rilasciata la metà o il prezzo equivalente, a scelta del Ministero della pubblica istruzione, al proprietario del fondo, fermi stando i diritti riconosciuti al ritrovatore dal Codice civile verso il detto proprietario.

Art. 19

Le stesse facoltà spetteranno al Governo allorché si tratti di cose scoperte in seguito a scavi di cui fosse stata concessa licenza a istituti o cittadini stranieri o che da loro fossero state fortuitamente scoperte; e qualora il Governo ritenga di poter rilasciare a detti istituti o cittadini stranieri parte delle cose scoperte a norma dei due precedenti articoli, esse non potranno venire esportate dal territorio dello Stato, ma dovranno essere mantenute in condizioni da giovare alla pubblica cultura in Italia, qualora siano di quelle di che al primo comma dell'art. 8.

Art. 20

Per le licenze di scavo concedute anteriormente alla promulgazione della presente legge e per le ricerche archeologiche comunque intraprese a tale epoca dallo Stato, da enti o da privati varranno le norme della legge 12 giugno 1902, n. 185.

Art. 21

La riproduzione delle cose di cui all'art. 1/a, che siano di proprietà dello Stato, quando sia di volta in volta permessa, andrà soggetta alle norme e alle condizioni da stabilirsi nel regolamento.

Art. 22

L'introito della tassa d'ingresso alle gallerie ed ai musei del Regno è destinato interamente a beneficio dei singoli istituti da cui proviene. Gli istituti, il cui introito superi ventimila lire, non avranno più alcun assegno a titolo di dotazione, e il fondo relativo si devolverà ad esclusivo vantaggio degli istituti che hanno proventi minori.

Le somme rimaste disponibili alla chiusura dell'esercizio finanziario sul capitolo “Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - spese da sostenersi con la tassa d'entrata” saranno conservate fra i residui anche se non impegnate; e sul fondo complessivo delle assegnazioni di competenza e dei residui potranno imputarsi tanto le spese di competenza propria dell'esercizio, quanto le spese residue, senza distinzione dell'esercizio cui le spese stesse si riferiscono, purché pertinenti ai fini della presente legge e di quella del 27 maggio 1875.

Art. 23

Alla denominazione del capitolo inscritto nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, agli effetti dell'art. 3 della legge 27 giugno 1903, n. 242, con lo stanziamento di L. 30,000 è sostituita la seguente: “Somme da versarsi al conto corrente istituito presso la cassa depositi e prestiti per l'acquisto eventuale di cose d'arte e d'antichità”.

In aumento a tale capitolo verranno altresì portate, mediante decreto del Ministro del tesoro, le somme corrispondenti ai proventi ottenuti dalla vendita di pubblicazioni ufficiali, fotografie ed altre riproduzioni di cose di antichità e d'arte, dall'applicazione delle tasse, delle pene pecuniarie e delle indennità stabilite dalla presente legge.

Art. 24

Presso la Cassa depositi e prestiti è aperto un conto corrente fruttifero intestato al Ministero della pubblica istruzione, al quale dovranno affluire:

a) la somma di L. 1,000,000, già versata in conto corrente fruttifero presso la Cassa depositi e prestiti in virtù dell'art. 3 della legge 14 luglio 1907, n. 500;

b) gli interessi della rendita consolidata di lire 4,000,000 regolarmente versati alla Cassa stessa, a norma della legge summentovata. Detti interessi verranno riscossi alle scadenze semestrali a cura della Cassa dei depositi e prestiti;

c) le somme stanziate da stanziarsi in bilancio come all'art. 23;

d) gli interessi da liquidarsi annualmente sul credito del conto corrente;

e) le somme che da enti morali o da privati vengono destinate ad accrescere il fondo di che al comma c.

Art. 25

Il Ministero della pubblica istruzione ha facoltà di disporre degli interessi di cui al comma b) dell'articolo precedente e degli interessi delle somme di cui al comma e), al fine di contrarre mutui e costituire rendite vitalizie destinate agli acquisti di cui alla legge 14 luglio 1907, n. 500.

Gli interessi su detti mutui e l'ammontare delle rendite vitalizie non potrà mai superare complessivamente le somme disponibili secondo il comma precedente.

Art. 26

Con regolamento si determinano le norme con le quali, sentito il Consiglio superiore delle antichità e belle arti, si può procedere a detti acquisti con mutui o costituzione di rendite vitalizie.

Art. 27

Il Ministero della pubblica istruzione potrà valersi del credito risultante dal conto corrente istituito presso la Cassa dei depositi e prestiti per gli eventuali acquisti di cui alla presente legge e a quella del 14 luglio 1907, n. 500, prelevando da esso, mediante appositi decreti, le somme all'uopo occorrenti.

Però dalla somma di L. 1,000,000 versata al conto corrente suddetto, potrà il Ministero della pubblica istruzione prelevare non oltre L. 700,000 nell'esercizio finanziario 1909-910 e L. 300,000 nel 1910-911, con facoltà di valersi negli esercizi successivi delle somme non prelevate precedentemente.

Art. 28

Le somme prelevate dal conte corrente, a norma del precedente articolo, verranno versate in tesoreria con imputazione ad uno speciale capitolo del bilancio dell'entrata con la denominazione: “Somme prelevate dal conto corrente con la Cassa dei depositi e prestiti costituito dalle assegnazioni destinate all'acquisto di cose d'arte e di antichità”, e inscritte, mediante decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo del bilancio della pubblica istruzione con la denominazione: “Acquisto di cose d'arte e di antichità”.

A carico del detto capitolo verrà altresì imputato pel residuo debito il pagamento dell'annua somma di L. 100,000, di cui all'art. 2, comma terzo, delle legge 9 giugno 1901, n. 203, concernente l'acquisto del museo Boncompagni-Ludovisi.

Art. 29

Le alienazioni, fatte contro i divieti contenuti nella presente legge, sono nulle di pieno diritto.

Art. 30

Gli amministratori e gli impiegati degli enti morali, che abbiano trasgredito alle disposizioni dell'art. 2 sono puniti con multa da 200 a 10,000 lire.

Art. 31

L'omissione della denuncia, di cui all'art. 5 o la violazione delle disposizioni, di cui al secondo comma dell'art. 6, sono punite con multa da 500 a 10,000 lire.

Art. 32

Senza pregiudizio di quanto si dispone per i casi di cui al successivo articolo, se per effetto della violazione degli articoli 2, 5 e 6 la cosa non si può più rintracciare o è stata esportata dal Regno, il trasgressore dovrà pagare un'indennità equivalente al valore della cosa. L'indennità, nel caso di violazione dell'art. 2, potrà essere devoluta all'ente danneggiato.

Art. 33

Sarà considerato contrabbando e come tale punito a norma degli articoli 97 a 107, 109 e 110 del testo unico della legge doganale, approvato con R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20, l'esportazione consumata o tentata delle cose di cui nella presente legge:

a) quando la cosa non sia presentata alla dogana;

b) quando la cosa sia presentata, ma con falsa dichiarazione o nascosta, o frammista ad oggetti di altro genere, in modo da far presumere il proposito di sottrarla alla licenza di esportazione e al pagamento della tassa relativa.

La cosa sarà inoltre confiscata a favore dello Stato, o, qualora concorra il caso di violazione dell'art. 2 della presente legge, dell'ente direttamente danneggiato. Ove non sia più possibile d'impossessarsene, saranno applicabili le disposizioni di cui all'articolo precedente.

La ripartizione delle multe sarà fatta nel modo che verrà stabilito dal regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Art. 34

Alle violazioni degli articoli 12 e 13 è applicabile la multa indicata nell'art. 31.

Se il danno è in tutto o in parte irreparabile il trasgressore dovrà pagare un'indennità equivalente al valore della cosa perduta od alla diminuzione del suo valore.

Art. 35

Le violazioni degli articoli 17 e 18 sono punite con la multa da 1000 a 2000 lire e in caso di danni in tutto o in parte irreparabili si applicherà la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.

Le cose rinvenute sono confiscate.

Art. 36

L'amministratore dell'ente morale che, entro il termine di tre mesi, prorogabile a nove, dall'invito direttogli dal Ministero della pubblica istruzione, non presenterà l'elenco delle cose di che all'art. 3 o presenterà una denuncia dolosamente inesatta, sarà punito nel primo caso con la multa da 200 a 10,000 lire e nel secondo con la multa da 1000 a 10,000 lire.

Art. 37

Alle pene di cui agli articoli 30 e 31 soggiace altresì il compratore quando sia a conoscenza dei divieti quivi menzionati.

Se il fatto è imputabile a più persone, queste sono tenute in solido al pagamento dell'indennità.

Qualora per lo stesso fatto si incorra anche in sanzioni penali stabilite da altre leggi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 77 del codice penale.

Art. 38

Quando nella presente legge si fa richiamo al Consiglio superiore si intende designata quella Sezione che è competente a conoscere per ragioni di materia.

Art. 39

Con regolamento da approvarsi con decreto reale, sentito il parere del Consiglio di Stato, saranno determinate le norme per l'esecuzione della presente legge.

Fino a quando detto regolamento non avrà vigore varranno, agli effetti degli articoli 5, 6, 7 e 13 della presente legge, le notificazioni di pregio fatte a norma della legge 12 giugno 1902, n. 185, e del relativo regolamento.

Art. 40

Sono abrogate le leggi 12 giugno 1902, n. 185, 27 giugno 1903, n. 242, e 020708, n. 396, e tutte le altre disposizioni in materia, salvo quanto è stabilito con l'art. 4 della legge 28 giugno 1871, n. 286, con gli articoli 2 e 3 della legge 14 luglio 1907, n. 500, e nelle leggi 8 luglio 1883, n. 1461, e 7 febbraio 1892, n. 31.

Art. 41

Le tasse di esportazione sono applicate secondo la seguente tabella:

- sulle prime L. 5000 il 5 per cento

- sulle seconde L. 5000 il 7 per cento

- sulle terze L. 5000 il 9 per cento

- sulle quarte L. 5000 l'11 per cento

e così di seguito fino a raggiungere con l'intera tassa il 20 per cento del valore della cosa esportata.

Art. 42

È data facoltà al Governo del Re di coordinare in testo unico questa legge e le altre sulla medesima materia.

Art. 1

Le disposizioni della legge 20 giugno 1909, n. 364, sono applicabili anche alle ville, ai parchi ed ai giardini che abbiano interesse storico o artistico.

Art. 2

Alle violazioni dell’art. 14 della legge 20 giugno 1909, n. 364, sono applicabili le pene di cui all’art. 34 della legge medesima.

Art. 3

All’art. 14 della legge 20 giugno 1909, n. 364, è sostituito l’articolo seguente:

“Nei luoghi nei quali si trovano monumenti o cose immobili soggette alle disposizioni della presente legge, nei casi di nuove costruzioni, ricostruzioni ed attuazione di piani regolatori, possono essere prescritte dall’autorità governativa le distanze, le misure e le altre norme necessarie, affinché le nuove opere non danneggino la prospettiva ela luce richiesta dai monumenti stessi.“.

TITOLO I – REGIME INTERNO

CAPO I – DELLE COSE DI PROPRIETÀ DELLO STATO E DEGLI ENTI MORALI

SEZIONE I - Norme particolari alle cose di proprietà dello Stato

Paragrafo 1 - Generalità

Artt. 1 - 4

Paragrafo 2 - Delle raccolte governative

Artt. 5 - 6

Paragrafo 3 - Riproduzione di cose d'antichità e d'arte spettanti allo Stato

A) Calchi delle opere di plastica

Artt. 7 - 13

B) Copie dei dipinti, delle sculture e simili. Riproduzioni fotografiche

Artt. 14 - 20

Paragrafo 4 - Acquisti

Artt. 21- 25

SEZIONE II - Norme particolari agli altri enti morali

Paragrafo 1 - Conservazione

Artt. 26 - 28

Paragrafo 2 - Rimozione

Artt. 29 - 39

Paragrafo 3 - Lavori e restauri

Artt. 40 - 44

SEZIONE III - Norme comuni allo Stato e agli altri enti morali

Paragrafo 1 - Alienazioni

Artt. 45 - 50

Paragrafo 2 - Disposizioni generali

Artt. 51 - 52

CAPO II – DELLE COSE APPARTENENTI A PRIVATI

SEZIONE I - Notificazione dell'importante interesse

Artt. 53 - 55

SEZIONE II - Mutamenti di proprietà e di possesso

Paragrafo 1 - Denuncie

Artt. 56 - 62

Paragrafo 2 - Diritto di prelazione

Artt. 63 - 65

SEZIONE III - Dell'espropriazione di cose mobili ed immobili

Artt. 66 - 73

SEZIONE IV - Della conservazione delle cose immobili per natura o per destinazione

Artt. 74 - 76

CAPO III – DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI I E II

Artt. 77 - 82

CAPO IV – DEGLI SCAVI E DELLE SCOPERTE FORTUITE

SEZIONE I - Dell'azione dello Stato in generale

Artt. 83 - 85

SEZIONE II - Scavi governativi in fondi di proprietà di enti morali o di privati

Artt. 86 - 99

SEZIONE III - Scavi per opera di privati

Paragrafo 1 - Degli scavi per opera di cittadini o di enti morali nazionali

Artt. 100 - 114

Paragrafo 2 - Scavi per opera di privati di nazionalità straniera o di istituti esteri

Art. 115

SEZIONE IV - Delle scoperte fortuite

Artt. 116 - 120

SEZIONE V - Disposizioni comuni alle sezioni precedenti

Artt. 121 - 122

SEZIONE VI - Disposizioni generali

Artt. 123 - 127

CAPO V – DISPOSIZIONI PARTICOLARI AI CODICI, MANOSCRITTI, ECC.

Art. 128

TITOLO II – DELL’ESPORTAZIONE ALL’ESTERO

CAPO I - GENERALITÀ

Artt. 129 - 133

CAPO II – DELLA ESPORTAZIONE DELLE COSE SOGGETTE A LICENZA

SEZIONE I - Della denuncia

Artt. 134 - 135

SEZIONE II - Esame delle cose presentate

Artt. 136 - 138

SEZIONE III - Esercizio del diritto di acquisto

Artt. 139 - 143

SEZIONE IV - Veto di esportazione

Paragrafo 1 - In generale

Artt. 144 - 147

Paragrafo 2 - Norme particolari per l'acquisto delle cose su cui si impone il veto di esportazione

Artt. 148 - 151

SEZIONE V - Licenza di esportazione

Paragrafo 1 - Accertamento e liquidazione della tassa

Art. 152

Paragrafo 2 - Emissione della licenza di esportazione

Artt. 153 - 154

CAPO III - DELLA ESPORTAZIONE DELLE COSE SOGGETTE A CERTIFICATO DI NULLA OSTA

Artt. 155 - 157

CAPO IV – OPERAZIONI DOGANALI

Artt. 158 - 161

CAPO V – DELLE SPEDIZIONI PER PACCO POSTALE O IN SCATOLETTA CON VALORE DICHIARATO

Artt. 162 - 163

CAPO VI - ESPORTAZIONE TEMPORANEA. CABOTAGGIO E CIRCOLAZIONE

SEZIONE I - Esportazione temporanea

Artt. 164 - 167

SEZIONE II - Cabotaggio e circolazione

Art. 168

CAPO VII – IMPORTAZIONE TEMPORANEA

Artt. 169 - 174

CAPO VIII – CONTRABBANDO

Artt. 175 - 178

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINANZIARIE

CAPO I – CONTABILITÀ DEI PROVENTI DIVERSI DI CUI ALL’ARTICOLO 23, COMMA 2, DELLA LEGGE 20 GIUGNO 1909, N. 364

SEZIONE I - Proventi a seguito di sentenze di condanna

Artt. 179 - 184

SEZIONE II - Proventi diversi

Artt. 185 - 187

CAPO II – COSTITUZIONE DI MUTUI E DI RENDITE VITALIZIE

Artt. 188 - 189

Indice

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Artt. 1 - 10

CAPO II – DISPOSIZIONI PER LA CONSERVAZIONE, INTEGRITÀ E SICUREZZA DELLE COSE

Artt. 11 - 22

CAPO III – DISPOSIZIONI SULLE ALIENAZIONI E GLI ALTRI MODI DI TRASMISSIONE DELLE COSE

SEZIONE I - Delle cose appartenenti allo Stato o ad altri enti morali

Artt. 23 - 29

SEZIONE II - Delle cose appartenenti a privati

Artt. 30 - 34

CAPO IV – DISPOSIZIONI SULLA ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE

SEZIONE I - Esportazione

Artt. 35 - 41

SEZIONE II - Importazione temporanea

Art. 42

CAPO V – DISCIPLINA DEI RITROVAMENTI E DELLE SCOPERTE

Artt. 43 - 50

CAPO VI – DISCIPLINA DELLE RIPRODUZIONI E DEL GODIMENTO PUBBLICO

Artt. 51 - 53

CAPO VII – DISCIPLINA DELLE ESPROPRIAZIONI

Artt. 54 - 57

CAPO VIII – SANZIONI

Artt. 58 - 70

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Artt. 71 - 73

D.L. 312/1985 nella versione originaria (testo storico)

Art. 1

1. Fino alla data di entrata in vigore delle norme e dei provvedimenti previsti dalla legge che disciplinerà la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1985, sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497; con eccezione dei centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi del l'articolo 41-quinquies, lettera a), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dall'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, i seguenti beni e luoghi:

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative ripe per una fascia di 150 metri ciascuna;

d) le montagne per la parte eccedente 1600 metri sul livello del mare;

e) i ghiacciai ed i circhi glaciali;

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

g) i boschi e le foreste;

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;

i) le zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

l) i vulcani.

2. Le funzioni di vigilanza e tutela sull'osservanza del vincolo di cui al comma 1 sono esercitate anche dagli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali, che provvedono altresì al rilascio del parere di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497. Relativamente ai beni di cui alle lettere f) ed i) del comma 1 dette funzioni sono esercitate dal Ministro per i beni culturali e ambientali, d'intesa con il Ministro per l'ecologia.

3. Per le opere da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale, il parere si intende reso favorevolmente qualora gli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali non si siano pronunciati entro centoventi giorni dalla data di ricevimento del progetto.

4. Sono esclusi dall'obbligo di acquisire il parere preventivo degli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali gli interventi di manutenzione ordinaria e quelli urgenti.

5. Per gli interventi di manutenzione straordinaria sono previsti:

a) l'invio del progetto ai competenti organi del Ministero per i beni culturali e ambientali prima dell'inizio dei lavori;

b) la facoltà degli organi stessi di dettare prescrizioni a tutela degli immobili di interesse culturale.

6. Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

D.L. 312/1985, convertito in L. 431/1985 (testo coordinato)

Art. 1

All'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

" Sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497:

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

d) le montagne per la parte eccedente 1600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;

e) i ghiacciai e i circhi glaciali;

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;

i) le zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

l) i vulcani;

m) le zone di interesse archeologico.

Il vincolo di cui al precedente comma non si applica alle zone A, B e - limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione - alle altre zone, come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Sono peraltro sottoposti a vincolo paesaggistico, anche nelle zone di cui al comma precedente, i beni di cui al n. 2) dell'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Nei boschi e nelle foreste di cui alla lettera g) del quinto comma del presente articolo sono consentiti il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia.

L'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, deve essere rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni. Le regioni danno immediata comunicazione al Ministro per i beni culturali e ambientali delle autorizzazioni rilasciate e trasmettono contestualmente la relativa documentazione. Decorso inutilmente il predetto termine, gli interessati, entro trenta giorni, possono richiederel'autorizzazione al Ministro per i beni culturali e ambientali, che si pronuncia entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il Ministro per i beni culturali e ambientali può in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione regionale entro i sessanta giorni successivi alla relativa comunicazione.

Qualora la richiesta di autorizzazione riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, il Ministro per i beni culturali e ambientali può in ogni caso rilasciare o negare entro sessanta giorni l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, anche in difformità dalla decisione regionale.

Per le attività di ricerca ed estrazione di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, l'autorizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali, prevista dal precedente nono comma, è rilasciata sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Non è richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, nonché per l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi per costruzioni edilizie od altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio.

Le funzioni di vigilanza sull'osservanza del vincolo di cui al quinto comma del presente articolo sono esercitate anche dagli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali.”.

Art. 1 bis

1.Con riferimento ai beni e alle aree elencati dal quinto comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dal precedente articolo 1, le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il relativo territorio mediante la redazione di piani paesistici o di piani urbanistico territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, da approvarsi entro il 31 dicembre 1986.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma, il Ministro per i beni culturali e ambientali esercita i poteri di cui agli articoli 4 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 1 ter

1. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono individuare con indicazioni planimetriche e catastali, nell'ambito delle zone elencate dal quinto comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dal precedente articolo 1, nonché nelle altre comprese negli elenchi redatti ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, le aree in cui è vietata, fino all'adozione da parte delle regioni dei piani di cui al precedente articolo 1 bis, ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici. La notificazione dei provvedimenti predetti avviene secondo le procedure previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

2. Restano fermi al riguardo le competenze ed i poteri del Ministro per i beni culturali e ambientali di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 1 quater

1. In relazione al vincolo paesaggistico imposto sui corsi d'acqua ai sensi del quinto comma, lettera c), dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dal precedente articolo 1, le regioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, determinano quali dei corsi d'acqua classificati pubblici, ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, possono, per la loro irrilevanza ai fini paesaggistici, essere esclusi, in tutto o in parte, dal predetto vincolo, e ne redigono e rendono pubblico, entro i successivi trenta giorni, apposito elenco.

2. Resta ferma la facoltà del Ministro per i beni culturali e ambientali di confermare, con provvedimento motivato, il vincolo di cui al precedente comma sui corsi d'acqua inseriti nei predetti elenchi regionali.

Art. 1 quinquies

1.Le aree e i beni individuati ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 21 settembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 26 settembre 1984, sono inclusi tra quelli in cui è vietata, fino all'adozione da parte delle regioni dei piani di cui all'articolo 1 bis, ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché ogni opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

Art. 1 sexies

1. Ferme restando le sanzioni di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la violazione delle disposizioni di cui al presente decreto, si applicano altresì quelle previste dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

2.Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in ripristino dello stato originario dei luoghi a spese del condannato.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

D.L. 312/1985 conv. in L. 431/1985, con modifiche ex D.lgs. 490/1999 (testo vigente)

Art. 1

(abrogato dall’art. 166 del D.lgs. 490/1999)

Art. 1 bis

(abrogato dall’art. 166 del D.lgs. 490/1999)

Art. 1 ter

1. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono individuare con indicazioni planimetriche e catastali, nell'ambito delle zone elencate dal quinto comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dal precedente articolo 1, nonché nelle altre comprese negli elenchi redatti ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, le aree in cui è vietata, fino all'adozione da parte delle regioni dei piani di cui al precedente articolo 1 bis, ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici. La notificazione dei provvedimenti predetti avviene secondo le procedure previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

2. Restano fermi al riguardo le competenze ed i poteri del Ministro per i beni culturali e ambientali di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 1 quater

(abrogato dall’art. 166 del D.lgs. 490/1999)

Art. 1 quinquies

1. Le aree e i beni individuati ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 21 settembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 26 settembre 1984, sono inclusi tra quelli in cui è vietata, fino all'adozione da parte delle regioni dei piani di cui all'articolo 1 bis, ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché ogni opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

Art. 1 sexies

(abrogato dall’art. 166 del D.lgs. 490/1999)

Art. 2

(abrogato dall’art. 166 del D.lgs. 490/1999)

TITOLO I – BENI CULTURALI

CAPO I – OGGETTO DELLA TUTELA

SEZIONE I - Tipologia dei beni

Art. 1 - Oggetto della disciplina

Art. 2 - Patrimonio storico, artistico, demo-etno-antropologico, archeologico, archivistico, librario

Art. 3 - Categorie speciali di beni culturali

Art. 4 - Nuove categorie di beni culturali

SEZIONE II - Individuazione

Art. 5 - Beni di enti pubblici e privati

Art. 6 - Dichiarazione

Art. 7 - Procedimento di dichiarazione

Art. 8 - Notificazione della dichiarazione

Art. 9 - Accertamento dell'esistenza di beni archivistici

SEZIONE III - Disposizioni generali e transitorie

Art. 10 - Ambito di applicazione

Art. 11 - Coordinamento con funzioni e competenze di regioni ed enti locali

Art. 12 - Regolamento

Art. 13 - Notificazioni effettuate a norma della legislazione precedente

Art. 14 - Raccolte ex-fidecommissarie

Art. 15 - Vigilanza e cooperazione

Art. 16 - Catalogazione

Art. 17 - Funzione consultiva

Art. 18 - Provvedimenti legislativi particolari

Art. 19 - Beni culturali di interesse religioso

Art. 20 - Convenzioni internazionali

CAPO II – CONSERVAZIONE

SEZIONE I - Controlli

Art. 21 - Obblighi di conservazione

Art. 22 - Collocazione

Art. 23 - Approvazione dei progetti di opere

Art. 24 - Interventi di edilizia

Art. 25 - Conferenza di servizi

Art. 26 - Valutazione di impatto ambientale

Art. 27 - Lavori provvisori urgenti

Art. 28 - Sospensione dei lavori

Art. 29 - Vigilanza sui beni culturali

Art. 30 - Vigilanza sugli archivi delle amministrazioni statali e versamenti agli Archivi di Stato

Art. 31 - Archivi storici di organi costituzionali

Art. 32 - Ispezione

Art. 33 - Controllo sui beni librari

SEZIONE II - Restauro ed altri interventi

Art. 34 - Definizione di restauro

Art. 35 - Autorizzazione e approvazione del restauro

Art. 36 - Procedure urbanistiche semplificate

Art. 37 - Misure conservative

Art. 38 - Procedura di esecuzione

Art. 39 - Provvedimenti in materia di beni librari

Art. 40 - Obblighi di conservazione degli archivi

Art. 41 - Intervento finanziario dello Stato

Art. 42 - Erogazione del contributo

Art. 43 - Contributo in conto interessi

Art. 44 - Oneri a carico del proprietario

Art. 45 - Apertura al pubblico degli immobili restaurati

Art. 46 - Restauro di beni dello Stato in uso ad altra amministrazione

Art. 47 - Custodia coattiva

Art. 48 - Deposito negli archivi di Stato

SEZIONE III - Altre forme di protezione

Art. 49 - Prescrizioni di tutela indiretta

Art. 50 - Manifesti e cartelli pubblicitari

Art. 51 - Distacco di beni culturali

Art. 52 - Studi d'artista

Art. 53 - Esercizio del commercio in aree di valore culturale

CAPO III – CIRCOLAZIONE IN AMBITO NAZIONALE

SEZIONE I - Alienazione e altri modi di trasmissione

Art. 54 - Beni del demanio storico, artistico e archivistico

Art. 55 - Alienazioni soggette ad autorizzazione

Art. 56 - Autorizzazione alla permuta

Art. 57 - Altri casi di alienazione

Art. 58 - Denuncia

SEZIONE II - Prelazione

Art. 59 - Diritto di prelazione

Art. 60 - Condizioni della prelazione

Art. 61 - Esercizio della prelazione

SEZIONE III - Commercio

Art. 62 - Obbligo di denuncia dell'attività commerciale e di tenuta del registro

Art. 63 - Attestati di autenticità e di provenienza

Art. 64 - Commercio di documenti

CAPO IV - CIRCOLAZIONE IN AMBITO INTERNAZIONALE

SEZIONE I - Uscita e ingresso nel territorio nazionale

Art. 65 - Divieto di uscita dal territorio nazionale

Art. 66 - Attestato di libera circolazione

Art. 67 - Ricorso

Art. 68 - Acquisto coattivo

Art. 69 - Uscita temporanea

Art. 70 - Ingresso nel territorio nazionale

SEZIONE II - Esportazione dal territorio dell'Unione europea

Art. 71 - Denominazioni

Art. 72 - Esportazione di beni culturali dal territorio dell'Unione europea

SEZIONE III - Restituzione di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro dell'Unione europea

Art. 73 - Restituzione

Art. 74 - Assistenza e collaborazione a favore degli Stati U.E.

Art. 75 - Azione di restituzione

Art. 76 - Prescrizione dell'azione

Art. 77 - Indennizzo

Art. 78 - Pagamento dell'indennizzo

Art. 79 - Custodia temporanea dei beni ed altri adempimenti

Art. 80 - Azione di restituzione a favore dell'Italia

Art. 81 - Destinazione del bene restituito

Art. 82 - Informazioni alla Commissione europea e al Parlamento nazionale

Art. 83 - Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti

Art. 84 - Accordi con gli alti Stati membri dell'Unione europea

CAPO V – RITROVAMENTI E SCOPERTE

Art. 85 - Ricerca di beni culturali

Art. 86 - Concessione di ricerca

Art. 87 - Scoperta fortuita

Art. 88 - Appartenenza e qualificazione dei beni ritrovati

Art. 89 - Premio per i ritrovamenti

Art. 90 - Determinazione del premio

CAPO VI – VALORIZZAZIONE E GODIMENTO PUBBLICO

SEZIONE I - Espropriazione

Art. 91 - Espropriazione di beni culturali

Art. 92 - Espropriazione per fini strumentali

Art. 93 - Espropriazione per interesse archeologico

Art. 94 - Dichiarazione di pubblica utilità

Art. 95 - Indennità di esproprio per i beni culturali

Art. 96 - Rinvio a norme generali

Art. 97 - Interventi di valorizzazione

SEZIONE II - Fruizione

Art. 98 - Beni demaniali

Art. 99 - Apertura al pubblico di musei, monumenti, aree e parchi archeologici, archivi e biblioteche

Art. 100 - Biglietto d'ingresso

Art. 101 - Ricerche e letture negli archivi di Stato e delle biblioteche pubbliche statali

Art. 102 - Mostre o esposizioni

Art. 103 - Vigilanza

Art. 104 - Cooperazione con le regioni e gli enti locali

Art. 105 - Accordi per la promozione della fruizione

Art. 106 - Visita pubblica di beni culturali

Art. 107 - Accesso agli archivi di Stato

Art. 108 - Accesso agli archivi storici degli Enti pubblici

Art. 109 - Accesso agli archivi privati

Art. 110 - Declaratoria di riservatezza

Art. 111 - Fruizione da parte delle scuole

Art. 112 - Servizi di assistenza culturale e di ospitalità

Art. 113 - Concessione dei servizi

SEZIONE III - Uso individuale

Art. 114 - Uso dei beni culturali

Art. 115 - Uso strumentale e precario - riproduzione dei beni culturali

Art. 116 - Catalogo di immagini fotografiche e di riprese di beni culturali

Art. 117 - Pagamento di canoni e corrispettivi

CAPO VII – SANZIONI

SEZIONE I - Sanzioni penali

Art. 118 - Opere illecite

Art. 119 - Uso illecito

Art. 120 - Collocazione e rimozione illecita

Art. 121 - Inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta

Art. 122 - Violazioni in materia di alienazione

Art. 123 - Esportazione illecita

Art. 124 - Violazioni in materia di ricerche archeologiche

Art. 125 - Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato

Art. 126 - Collaborazione per il recupero di beni culturali

Art. 127 - Contraffazione di opere d'arte

Art. 128 - Casi di non punibilità

Art. 129 - Inosservanza dei provvedimenti amministrativi

SEZIONE II - Sanzioni amministrative

Art. 130 - Omessa redazione degli elenchi dei beni culturali

Art. 131 - Ordine di reintegrazione

Art. 132 - Danno ai beni culturali ritrovati

Art. 133 - Violazioni in materia di affissione

Art. 134 - Perdita di beni culturali

Art. 135 - Violazioni in atti giuridici

Art. 136 - Omessa esibizione di documenti per l'esportazione

Art. 137 - Omessa restituzione di documenti per l'esportazione

TITOLO II – BENI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI

CAPO I – INDIVIDUAZIONE

Art. 138 - Beni ambientali

Art. 139 - Beni soggetti a tutela

Art. 140 - Elenchi

Art. 141 - Approvazione dell'elenco

Art. 142 - Pubblicità dell'elenco

Art. 143 - Dichiarazione dei beni indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 139

Art. 144 - Integrazione degli elenchi

Art. 145 - Revoca o modifica degli elenchi

Art. 146 - Beni tutelati per legge

Art. 147 - Censimento e catalogazione

Art. 148 – Convenzioni internazionali

CAPO II – GESTIONE DEI BENI

Art. 149 - Piani territoriali paesistici

Art. 150 - Coordinamento della disciplina urbanistica

Art. 151 - Alterazione dello stato dei luoghi

Art. 152 - Interventi non soggetti ad autorizzazione

Art. 153 - Inibizione o sospensione dei lavori

Art. 154 - Rimborso spese a seguito della sospensione dei lavori

Art. 155 - Interventi soggetti a particolari prescrizioni

Art. 156 - Opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali

Art. 157 - Cartelli pubblicitari

Art. 158 - Colore delle facciate dei fabbricati

Art. 159 - Vigilanza

Art. 160 - Notifiche eseguite ed elenchi compilati ai sensi della normativa previgente

Art. 161 - Regolamento

Art. 162 - Disposizione transitoria

CAPO III – SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE

Art. 163 - Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa

Art. 164 - Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria

Art. 165 - Violazione in materia di collocamento o affissione di mezzi di pubblicità

Art. 166 - Norme abrogate

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Principi

Art. 2 - Patrimonio culturale

Art. 3 - Tutela del patrimonio culturale

Art. 4 - Funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale

Art. 5 - Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale

Art. 6 - Valorizzazione del patrimonio culturale

Art. 7 - Funzioni e compiti in materia di valorizzazione del patrimonio culturale

Art. 8 - Regioni e province ad autonomia speciale

Art. 9 - Beni culturali di interesse religioso

PARTE SECONDA – BENI CULTURALI

TITOLO I – TUTELA

CAPO I - OGGETTO DELLA TUTELA

Art. 10 - Beni culturali

Art. 11 - Beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela

Art. 12 - Verifica dell'interesse culturale

Art. 13 - Dichiarazione dell'interesse culturale

Art. 14 - Procedimento di dichiarazione

Art. 15 - Notifica della dichiarazione

Art. 16 - Ricorso amministrativo avverso la dichiarazione

Art. 17 - Catalogazione

CAPO II - VIGILANZA E ISPEZIONE

Art. 18 - Vigilanza

Art. 19 - Ispezione

CAPO III - PROTEZIONE E CONSERVAZIONE

SEZIONE I - Misure di protezione

Art. 20 - Interventi vietati

Art. 21 - Interventi soggetti ad autorizzazione

Art. 22 - Procedimento di autorizzazione per interventi di edilizia

Art. 23 - Procedure edilizie semplificate

Art. 24 - Interventi su beni pubblici

Art. 25 - Conferenza di servizi

Art. 26 - Valutazione di impatto ambientale

Art. 27 - Situazioni di urgenza

Art. 28 - Misure cautelari e preventive

SEZIONE II - Misure di conservazione

Art. 29 - Conservazione

Art. 30 - Obblighi conservativi

Art. 31 - Interventi conservativi volontari

Art. 32 - Interventi conservativi imposti

Art. 33 - Procedura di esecuzione degli interventi conservativi imposti

Art. 34 - Oneri per gli interventi conservativi imposti

Art. 35 - Intervento finanziario del Ministero

Art. 36 - Erogazione del contributo

Art. 37 - Contributo in conto interessi

Art. 38 - Apertura al pubblico degli immobili oggetto di interventi conservativi

Art. 39 - Interventi conservativi su beni dello Stato

Art. 40 - Interventi conservativi su beni delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali

Art. 41 - Obblighi di versamento agli Archivi di Stato dei documenti conservati dalle amministrazioni statali

Art. 42 - Conservazione degli archivi storici di organi costituzionali

Art. 43 - Custodia coattiva

Art. 44 - Comodato e deposito di beni culturali

SEZIONE III - Altre forme di protezione

Art. 45 - Prescrizioni di tutela indiretta

Art. 46 - Procedimento per la tutela indiretta

Art. 47 - Notifica delle prescrizioni di tutela indiretta e ricorso amministrativo

Art. 48 - Autorizzazione per mostre ed esposizioni

Art. 49 - Manifesti e cartelli pubblicitari

Art. 50 - Distacco di beni culturali

Art. 51 - Studi d'artista

Art. 52 - Esercizio del commercio in aree di valore culturale

CAPO IV - CIRCOLAZIONE IN AMBITO NAZIONALE

SEZIONE I - Alienazione e altri modi di trasmissione

Art. 53 - Beni del demanio culturale

Art. 54 - Beni inalienabili

Art. 55 - Alienabilità di immobili appartenenti al demanio culturale

Art. 56 - Altre alienazioni soggette ad autorizzazione

Art. 57 - Regime dell'autorizzazione ad alienare

Art. 58 - Autorizzazione alla permuta

Art. 59 - Denuncia di trasferimento

SEZIONE II - Prelazione

Art. 60 - Acquisto in via di prelazione

Art. 61 - Condizioni della prelazione

Art. 62 - Procedimento per la prelazione

SEZIONE III - Commercio

Art. 63 - Obbligo di denuncia dell'attività commerciale e di tenuta del registro. Obbligo di denuncia della vendita o dell'acquisto di documenti

Art. 64 - Attestati di autenticità e di provenienza

CAPO V - CIRCOLAZIONE IN AMBITO INTERNAZIONALE

SEZIONE I - Uscita dal territorio nazionale e ingresso nel territorio nazionale

Art. 65 - Uscita definitiva

Art. 66 - Uscita temporanea per manifestazioni

Art. 67 - Altri casi di uscita temporanea

Art. 68 - Attestato di libera circolazione

Art. 69 - Ricorso amministrativo avverso il diniego di attestato

Art. 70 - Acquisto coattivo

Art. 71 - Attestato di circolazione temporanea

Art. 72 - Ingresso nel territorio nazionale

SEZIONE II - Esportazione dal territorio dell'Unione europea

Art. 73 - Denominazioni

Art. 74 - Esportazione di beni culturali dal territorio dell'Unione europea

SEZIONE III - Restituzione di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro dell'Unione europea

Art. 75 - Restituzione

Art. 76 - Assistenza e collaborazione a favore degli Stati membri dell'Unione europea

Art. 77 - Azione di restituzione

Art. 78 - Termini di decadenza e di prescrizione dell'azione

Art. 79 - Indennizzo

Art. 80 - Pagamento dell'indennizzo

Art. 81 - Oneri per l'assistenza e la collaborazione

Art. 82 - Azione di restituzione a favore dell'Italia

Art. 83 - Destinazione del bene restituito

Art. 84 - Informazioni alla Commissione europea e al Parlamento nazionale

Art. 85 - Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti

Art. 86 - Accordi con gli altri Stati membri dell'Unione europea

SEZIONE IV - Convenzione UNIDROIT

Art. 87 - Beni culturali rubati o illecitamente esportati

CAPO VI - RITROVAMENTI E SCOPERTE

SEZIONE I - Ricerche e rinvenimenti fortuiti nell'ambito del territorio nazionale

Art. 88 - Attività di ricerca

Art. 89 - Concessione di ricerca

Art. 90 - Scoperte fortuite

Art. 91 - Appartenenza e qualificazione delle cose ritrovate

Art. 92 - Premio per i ritrovamenti

Art. 93 - Determinazione del premio

SEZIONE II - Ricerche e rinvenimenti fortuiti nella zona contigua al mare territoriale

Art. 94 - Convenzione UNESCO

CAPO VII - ESPROPRIAZIONE

Art. 95 - Espropriazione di beni culturali

Art. 96 - Espropriazione per fini strumentali

Art. 97 - Espropriazione per interesse archeologico

Art. 98 - Dichiarazione di pubblica utilità

Art. 99 - Indennità di esproprio per i beni culturali

Art. 100 - Rinvio a norme generali

TITOLO II – FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE

CAPO I - FRUIZIONE DEI BENI CULTURALI

SEZIONE I - Principi generali

Art. 101 - Istituti e luoghi della cultura

Art. 102 - Fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica

Art. 103 - Accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura

Art. 104 - Fruizione di beni culturali di proprietà privata

Art. 105 - Diritti di uso e godimento pubblico

SEZIONE II - Uso dei beni culturali

Art. 106 - Uso individuale di beni culturali

Art. 107 - Uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali

Art. 108 - Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione

Art. 109 - Catalogo di immagini fotografiche e di riprese di beni culturali

Art. 110 - Incasso e riparto di proventi

CAPO II - PRINCIPI DELLA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI

Art. 111 - Attività di valorizzazione

Art. 112 - Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica

Art. 113 - Valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata

Art. 114 - Livelli di qualità della valorizzazione

Art. 115 - Forme di gestione

Art. 116 - Tutela dei beni culturali conferiti o concessi in uso

Art. 117 - Servizi aggiuntivi

Art. 118 - Promozione di attività di studio e ricerca

Art. 119 - Diffusione della conoscenza del patrimonio culturale nelle scuole

Art. 120 - Sponsorizzazione di beni culturali

Art. 121 - Accordi con le fondazioni bancarie

CAPO III - CONSULTABILITÀ DEI DOCUMENTI DEGLI ARCHIVI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Art. 122 - Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici: consultabilità dei documenti

Art. 123 - Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici: consultabilità dei documenti riservati

Art. 124 - Consultabilità a scopi storici degli archivi correnti

Art. 125 - Declaratoria di riservatezza

Art. 126 - Protezione di dati personali

Art. 127 - Consultabilità degli archivi privati

TITOLO III – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 128 - Notifiche effettuate a norma della legislazione precedente

Art. 129 - Provvedimenti legislativi particolari

Art. 130 - Disposizioni regolamentari precedenti

PARTE TERZA – BENI PAESAGGISTICI

TITOLO I – TUTELA E VALORIZZAZIONE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 131 - Salvaguardia dei valori del paesaggio

Art. 132 - Cooperazione tra amministrazioni pubbliche

Art. 133 - Convenzioni internazionali

Art. 134 - Beni paesaggistici

Art. 135 - Pianificazione paesaggistica

CAPO II - INDIVIDUAZIONE DEI BENI PAESAGGISTICI

Art. 136 - Immobili ed aree di notevole interesse pubblico

Art. 137 - Commissioni provinciali

Art. 138 - Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico

Art. 139 - Partecipazione al procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico

Art. 140 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico e relative misure di conoscenza

Art. 141 - Provvedimenti ministeriali

Art. 142 - Aree tutelate per legge

CAPO III - PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

Art. 143 - Piano paesaggistico

Art. 144 - Pubblicità e partecipazione

Art. 145 - Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione

CAPO IV - CONTROLLO E GESTIONE DEI BENI SOGGETTI A TUTELA

Art. 146 - Autorizzazione

Art. 147 - Autorizzazione per opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali

Art. 148 - Commissione per il paesaggio

Art. 149 - Interventi non soggetti ad autorizzazione

Art. 150 - Inibizione o sospensione dei lavori

Art. 151 - Rimborso spese a seguito della sospensione dei lavori

Art. 152 - Interventi soggetti a particolari prescrizioni

Art. 153 - Cartelli pubblicitari

Art. 154 - Colore delle facciate dei fabbricati

Art. 155 - Vigilanza

CAPO V - DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE E TRANSITORIE

Art. 156 - Verifica e adeguamento dei piani paesaggistici

Art. 157 - Notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente

Art. 158 - Disposizioni regionali di attuazione

Art. 159 - Procedimento di autorizzazione in via transitoria

PARTE QUARTA – SANZIONI

TITOLO I - SANZIONI AMMINISTRATIVE

CAPO I - SANZIONI RELATIVE ALLA PARTE SECONDA

Art. 160 - Ordine di reintegrazione

Art. 161 - Danno a cose ritrovate

Art. 162 - Violazioni in materia di affissione

Art. 163 - Perdita di beni culturali

Art. 164 - Violazioni in atti giuridici

Art. 165 - Violazione di disposizioni in materia di circolazione internazionale

Art. 166 - Omessa restituzione di documenti per l'esportazione

CAPO II - SANZIONI RELATIVE ALLA PARTE TERZA

Art. 167 - Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria

Art. 168 - Violazione in materia di affissione

TITOLO II - SANZIONI PENALI

CAPO I -SANZIONI RELATIVE ALLA PARTE SECONDA

Art. 169 - Opere illecite

Art. 170 - Uso illecito

Art. 171 - Collocazione e rimozione illecita

Art. 172 - Inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta

Art. 173 - Violazioni in materia di alienazione

Art. 174 - Uscita o esportazione illecite

Art. 175 - Violazioni in materia di ricerche archeologiche

Art. 176 - Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato

Art. 177 - Collaborazione per il recupero di beni culturali

Art. 178 - Contraffazione di opere d'arte

Art. 179 - Casi di non punibilità

Art. 180 - Inosservanza dei provvedimenti amministrativi

CAPO II - SANZIONI RELATIVE ALLA PARTE TERZA

Art. 181 - Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa

PARTE QUINTA – DISPOSIZIONI TRANSITORIE, ABROGAZIONI ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 182 - Disposizioni transitorie

Art. 183 - Disposizioni finali

Art. 184 - Norme abrogate

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