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Elena Tebano
Veneto, asili nido: bocciata la legge del “prima noi”.
26 Maggio 2018
Difendere la Costituzione
Corriere della sera, 26 maggio 2018. Una buona sentenza della Corte costituzionale a proposito degli accessi agli asili. Ma il vulnus alla Carta del 1948 è ben più profondo, con commento (e.s)

Corriere della sera

Non c’è persona civile, in Italia e nel mondo, che possa non plaudire con entusiasmo a questa sentenza della Corte costituzionale. Il principio di uguaglianza di tutti dinnanzi alla legge è acquisito dal mondo in ogni Statuto democratico, sebbene non sia quasi mai integrato dal principio dell’uguaglianza economica. Ma alla nuova barbarie degli Zaia esso rimane ignorato, rivelando così che nel mondo foggiato dal capitalismo le ragioni del suprematismo di popolo, etnia, tribù trovano ancora consistenti e “autorevoli” sostegni. Ce lo ricordano ahimè, al di là e addirittura al di sotto degli Zaia gli avvenimenti quotidiani dell’attuale politica italiana: basta pensare alle fortune del fascista e razzista Matteo Salvini, ministro dell’Interno di un governo che il presidente della nostra Repubblica ritiene coerente con la Carta di cui dovrebbe essere il supremo tutore. Ma nessuno chiederà l’empeachment di Sergio Mattarella. È l'Italia, baby! (e.s.)

Veneto,asili nido: bocciata la legge del “prima noi”.
«È incostituzionale»
di Elena Tebano
«La decisione della Consulta sulla norma voluta dal governatore Zaia che dava la precedenza ai figli di coloro che risiedono in Veneto da almeno 15 anni»
Viola la Costituzione dare la precedenza ai figli dei residenti in Veneto da almeno 15 anni nell’iscrizione all’asilo nido. Lo ha stabilito la Consulta con la sentenza 107/2018 depositata oggi. A febbraio di due anni fa la Regione Veneto aveva varato la norma voluta dal governatore Luca Zaia, in una declinazione locale di quel «prima gli italiani» che è stato lo slogan della Lega anche nell’ultima campagna elettorale. Secondo la Corte, presieduta da Giorgio Lattanzi (giudice estensore Daria De Pretis), la legge con il criterio dei 15 anni di residenza o lavoro viola il principio di uguaglianza sancito nell’articolo 3 della Costituzione e «persegue un fine opposto a quello della tutela dell’infanzia» garantito dall’articolo 31.

La decisione dei magistrati

«Primai veneti resta un principio forte e non scalfibile» aveva detto Zaia quando lanorma era stata rinviata alla Corte costituzionale. I giudici della Consulta,però, non sono d’accordo: «La configurazione della residenza (odell’occupazione) protratta come titolo di precedenza per l’accesso agli asilinido, anche per le famiglie economicamente deboli, si pone in frontalecontrasto con la vocazione sociale di tali asili, scrivono nella sentenza ;asili che rispondono «direttamente alla finalità di uguaglianza sostanzialefissata dall’articolo 3, secondo comma, della Costituzione, in quanto consenteai genitori (in particolare alle madri) privi di adeguati mezzi economici disvolgere un’attività lavorativa». Stesso argomento vale — affermano imagistrati — anche per «la funzione educativa degli asili nido»: qui«l’estraneità ad essa del “radicamento territoriale” risulta ugualmenteevidente» essendo «ovviamente irragionevole ritenere che i figli di genitoriradicati in Veneto da lungo tempo presentino un bisogno educativo maggioredegli altri». Secondo la Consulta, inoltre, la legge veneta viola anchel’articolo 31 della Costituzione in quanto «distorce la funzione» degli asilinido e «persegue un fine opposto a quello della tutela dell’infanzia, perché creale condizioni per privare del tutto una categoria di bambini del servizioeducativo dell’asilo nido».


Gli effetti della bocciatura

La norma originaria, del 1990, riconosceva «titolo di precedenza all’ammissione» ai «bambini menomati, disabili o in situazioni di rischio e di svantaggio sociale». Ma due anni fa era stata modificata dando «precedenza per l’ammissione all’asilo nido nel seguente ordine di priorità: a) i bambini portatori di disabilità; b) i figli di genitori residenti in Veneto anche in modo non continuativo da almeno quindici anni o che prestino attività lavorativa in Veneto ininterrottamente da almeno quindici anni, compresi eventuali periodi intermedi di cassa integrazione, o di mobilità o di disoccupazione». Ora la modifica è stata annullata e il criterio della residenza prolungata non viene più applicato: basterà essere residenti, anche solo da un giorno, nella Regione.

Articolotratto dalla pagina qui raggiungibile

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