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I beni sono culturali non commerciali
4 Agosto 2017
Beni culturali
I beni culturali, per la loro stessa natura oltre che per il dettato costituzionale, sono correttamente comprensibili solo se rimangono sul territorio dove vennero prodotti. Un appello doveroso.

il Fatto Quotidiano, 4 agosto 2017

Come è noto, il nostro Parlamento sta procedendo da tempo, a colpi di fiducia, all’emanazione di leggi che tentano in ogni modo di favorire l’iniziativa economica privata, prescindendo dai limiti posti dall’art. 41 della Costituzione, il quale dichiara che l’“iniziativa economica privata è libera”, ma “non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”.

Con l’approvazione della legge annuale per il mercato e la concorrenza (art. 1, commi 175 e 176), avvenuta in data 2 agosto 2017, il Parlamento, non solo conferma oggi di non tenere in alcuna considerazione il citato limite della “utilità sociale” favorendo l’utilità dei mercanti di opere d’arte, ma, abbassando i limiti della “tutela” e rendendo maggiormente esportabili all’estero i nostri beni culturali, viene a intaccare addirittura la struttura stessa della nostra Comunità nazionale (art. 1 Cost.), della quale il “patrimonio artistico e storico” è parte integrante (art. 9 Cost.). Infatti in tali commi si prevede, al pretestuoso fine di “semplificare le procedure relative al controllo della circolazione internazionale delle cose antiche che interessano il mercato dell’antiquariato”, una sostanziale modifica dell’art. 10 del vigente Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), stabilendosi che l’età minima che una cosa mobile o immobile deve avere per essere dichiarata bene culturale passa dagli attuali cinquanta anni a settanta, con ciò violando anche il diritto europeo che fissa in genere un’età minima di cinquanta anni.

Ne consegue la perdita immediata e diretta di tutti i beni culturali realizzati fra il 1947 e il 1967, di proprietà pubblica o di persone giuridiche private senza fine di lucro, che il Codice dei beni culturali e del paesaggio ha finora tutelato in virtù del combinato disposto degli artt. 10 comma 1 e 12 comma 1, nonché l’impossibilità di proteggere in futuro tutti i beni realizzati nello stesso torno di anni. Una perdita grave e immotivata causata da una norma introdotta al solo scopo di favorire i mercanti d’arte che non dovranno più avere un’autorizzazione (l’attestato di libera circolazione) per trasferire all’estero beni con meno di settanta anni. Si prevede inoltre che potranno essere esportati senza autorizzazione anche tutti i beni culturali più antichi che abbiano un valore commerciale, “autocertificato” da chi richiede l’uscita, inferiore ai 13500 euro.

In sostanza si sostituisce al criterio dell’“interesse culturale”, quello dell’“interesse commerciale”, rimettendo, per giunta, tale valutazione non più a un organo tecnico dello Stato capace di tutelare l’interesse della Comunità nazionale, ma a un singolo esportatore, il cui interesse è esattamente l’opposto dell’interesse pubblico. E ciò in pieno dispregio del criterio della “ragionevolezza”, di cui all’art. 3 della Costituzione (secondo la lettura che ne dà la giurisprudenza costituzionale) e, ancora una volta, del diritto europeo che vieta di considerare “merce” i beni culturali. Come si vede, la legge annuale per il mercato e la concorrenza ammette, per la prima volta nella storia e nell’ordinamento del nostro Paese, il discutibile principio secondo cui vi sono beni culturali legittimamente perdibili, solo perché ritenuti di scarso “valore economico”.

Nessun significato ha inoltre il riferimento di detta legge al registro delle operazioni che i commercianti di cose antiche o usate sono obbligati a tenere, per fini di “sicurezza pubblica”, ai sensi del Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773), precisandosi che d’ora in poi esso dovrà avere “formato elettronico con caratteristiche tecniche tali da consentire la consultazione in tempo reale al soprintendente”. Tale registro, come rilevato in aula dalla Deputata Claudia Mannino, è stato infatti abrogato dal recente Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222 e, se anche fosse ripristinato in forma elettronica, servirebbe a ben poco, visto che non riguarda tutti i beni, ma solo quelli trattati dai mercanti d’arte, e non potrebbe in ogni caso contenere tutti i dati necessari al riconoscimento di una “cosa” come “bene culturale”, riconoscimento che, secondo i metodi di indagine artistica e storica, può avvenire solo con la visione diretta dei beni. (…)

Un vero e proprio scempio della Costituzione ai danni degli interessi del Popolo italiano, al quale vengono immotivatamente sottratti beni culturali di grande importanza e pregio, che avrebbero dovuto restare sul nostro territorio ad attirare quel mercato internazionale dell’arte che ora si incentiva a fiorire solo fuori dai nostri confini. (…)

E non si può passare sotto silenzio il fatto che questo affronto alla nostra Costituzione è stato reso possibile da un “emendamento” inserito al Senato su richiesta e pressione del Gruppo di interesse “Apollo 2”, che rappresenta case d’asta internazionali, associazioni di antiquari e galleristi di arte moderna e contemporanea e soggetti operanti nel settore della logistica dei beni culturali, come si legge in un trafiletto uscito su “Plus24” del Sole24ore, n. 667, del 13 giugno 2015.

Illustre Presidente della nostra Repubblica, siamo certi che Ella non vorrà firmare un provvedimento legislativo tanto costituzionalmente illegittimo, quanto dannoso per gli interessi fondamentali della nostra Comunità nazionale. E siamo certi che Ella non vorrà perdere questa occasione per far comprendere ai nostri politici che essi sono a servizio, non del mercato, ma della “Nazione”, come ricorda l’art. 67 della Costituzione.

*Gaetano Azzariti, Paolo Berdini, Lorenza Carlassare, Alberto Lucarelli, Paolo Maddalena, Tomaso Montanari, Salvatore Settis

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