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Stefano Rodotà
Schiavitù, le promesse mancate
29 Marzo 2017
Difendere la Costituzione
«Articolo 36 della Costituzione "Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa"». la Repubblica, 29 marzo 2017 (c.m.c.)

« la Repubblica

Vi è una parola — “schiavitù” — che troppe volte viene pronunciata di questi tempi con imperdonabile leggerezza. Ma questo non avviene solo perché ad essa si ricorre anche in maniera impropria o enfatica. Accade piuttosto perché all’uso di quella parola, che solitamente accompagna la descrizione di casi davvero drammatici, raramente poi seguono tutte quelle indicazioni e quei comportamenti che sarebbe ragionevole attendersi come una dovuta reazione individuale, e soprattutto sociale, a situazioni giustamente presentate come intollerabili, in contrasto evidente con principi e diritti fondativi dei nostri sistemi sociali e istituzionali.

E, così facendo, si corre il rischio di far apparire il parlar di schiavitù piuttosto come un modo troppo facile per attirare l’attenzione, per fare scandalo a buon mercato, gettando sulla realtà uno sguardo che rischia di mettere insieme situazioni assai diverse e così banalizza quelle più gravi, facendole anche percepire come se si trattasse di fenomeni che, nel loro complesso, accompagnano fatalmente la vita sociale e che, per questa ragione, dovrebbero essere ordinariamente accettati.

A questa semplificazione pericolosa bisogna sfuggire. E questa è la ragione per cui, scrivendo nel 2000 la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, si volle che quell’antica parola comparisse nel suo articolo 5, mostrando così una consapevolezza culturale e una capacità di guardare lontano che impongono ancor oggi di fare riferimento ad un principio esplicito che impedisca di considerare il ricorso alla schiavitù come se si trattasse di una scelta da valutare solo dal punto di vista dell’opportunità politica, mentre invece si tratta della violazione radicale di un principio dal quale nessun sistema democratico può impunemente separarsi.

Ma è realistico discutere oggi di schiavitù come questione sociale e istituzionale? La risposta può darla qualsiasi spettatore abituale della televisione, al quale quasi ogni giorno vengono presentati programmi che mostrano proprio situazioni in cui vi è un uso oppressivo del potere che nega alle persone non solo diritti, ma la loro stessa umanità. Migranti e appartenenti a minoranze discriminate testimoniano più di altri questa situazione. Non sono più cittadini, non sono neppure sudditi, ad essi viene negata l’appartenenza stessa all’umanità. E l’Unione europea manca alla promessa solennemente fatta nel Preambolo della sua Carta dei diritti fondamentali, dove si afferma che appunto l’Unione “pone la persona al centro della sua azione”.

Non sono questioni lontane da noi. In Puglia, nella regione dalla quale giunse l’alfiere del moderno sindacalismo, Giuseppe Di Vittorio, è morta di fatica una bracciante, Paola Clemente, così come è accaduto ad altri che lavoravano senza regole e senza garanzie. Questi casi concreti non solo consentono alla discussione di sfuggire ad ogni rischio di astrattezza, ma la fanno divenire una riflessione obbligata sulla condizione umana, come ha voluto la Costituzione con molti e precisi riferimenti.

Non ricorderemo mai abbastanza quel che è scritto nel suo articolo 36. «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa». Ho sottolineato tre parole di questo articolo, perché mostrano con straordinaria evidenza il senso attribuito al lavoro nel sistema costituzionale, come misura d’ogni azione privata o pubblica, come riferimento necessario per la libera costruzione della personalità, per quel “pieno sviluppo della persona umana” di cui si parla esplicitamente nell’articolo 3. Altrimenti, dall’esistenza libera e dignitosa si rischia di passare ad una sorta di “grado zero” dell’esistenza, alla retribuzione come mera soglia di sopravvivenza, come garanzia solo del “salario minimo biologico”, del “minimo vitale”.

Ha colto bene questo punto Susanna Camusso con la decisa opposizione della Cgil ai voucher, alla spersonalizzazione del lavoro, allo scarto così determinato tra retribuzione e persona/lavoro. Ed aveva altrettanto opportunamente proposto un referendum perché, trattandosi di una questione che tocca tutti i cittadini, era giusto che proprio tutti potessero responsabilmente dire la loro. Ma il governo è intervenuto con un decreto che, cancellando i voucher, evita il voto referendario, una via istituzionale che ormai troppi temono, parlando di una rischiosa contrapposizione tra democrazia diretta e democrazia rappresentativa, oggi enfatizzata anche per sottrarsi ad un tema istituzionale ormai ineludibile, quello della presenza di un popolo “legislatore”, che ha segnato in modo decisivo le dinamiche politico- istituzionali dell’ultimo periodo.

Tutto questo è avvenuto grazie anche al diffondersi di forme organizzative che, come ha dimostrato l’influenza dei “comitati per il No” nell’opposizione alle modifiche della Costituzione, sottolineano come anche nel nostro sistema possano assumere rilevanza decisiva gruppi o movimenti finalizzati al raggiungimento di un singolo, specifico obiettivo. Aprendo, però, un ulteriore problema: quello del futuro di questi movimenti una volta realizzato l’obiettivo per il quale erano stati costituiti. Problema che in questo momento stanno affrontando proprio i nostri “comitati per il No”.

Considerando come essi abbiano assunto come saldo punto di riferimento il rispetto della Costituzione e dei suoi principi, si può ritenere che una loro coerente proiezione verso il futuro debba tener ferma questa ragione d’origine. Non poche, infatti, sono in questo momento le questioni difficili e controverse proprio nella dimensione costituzionale.

Tra queste si possono qui ricordare almeno quelle derivanti dalla frettolosa modifica dell’articolo 81, con i conseguenti vincoli per l’azione pubblica in materia economica. Poiché non è formalmente possibile agire per una modifica referendaria, trattandosi di una norma costituzionale, la riflessione culturale e la progettazione politico- istituzionale dovrebbero mantenere vivo il tema e le questioni di principio che esso solleva, considerando piuttosto il contesto nel quale l’articolo 81 è collocato e agendo sulle norme ordinarie ad esso strettamente collegate in modo da ridurre almeno gli effetti negativi del mutamento.

L’azione dei comitati, in definitiva, può concretarsi in una sorta di “accerchiamento” di quell’articolo, confermando anche in questo modo l’efficacia concreta della loro presenza.

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