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Franco Cordero
Quando la logica non si falsifica
2 Dicembre 2012
Articoli del 2012
I paradossali risvolti del conflitto sollevato dalla Presidenza della Repubblica nei confronti della Procura di Palermo a proposito delle intercettazioni sui rapporti Stato-mafia, descritti dalla penna pungente ed esperta del grande penalista.

La Repubblica, 2 dicembre 2012,


Martedì 4 dicembre sapremo l’esito del conflittosollevato dal Quirinale versus la Procura palermitana: non è affare nostro laprognostica almanaccante; parlino gl’indovini o inquirenti tra le quinte,soppesando le variabili, dalle storie individuali agl’influssi esterni.L’interessante è avere sotto gli occhi le norme vigenti, intese a regolad’arte. Cominciamo col distinguere due contesti manifestamente diversi: che lelinee locutorie d’un tale (chiamiamolo N) siano spiate ogniqualvolta le usa,giorno e notte, avvolto in una rete acustica o informatica; o P incappi inascolti fortuiti perché comunica con N. Tale il caso sub iudice.

Costa qualche fatica tradurre in lingua giuridica l’enfasi mistica effusa nel ricorso ma tentiamo. Il Presidente parrebbe non ascoltabile dai profani fuori del circuito pubblico, a meno che vi consenta: in pratica stabilisce lui, post eventum, se fosse fas o nefas udire; ad esempio, non gli dispiacevano i nastri contenenti dialoghi virtuosi sui terremotati con Guido Bertolaso, captato a proposito d’appalti. Stavolta, come allora, nessuno lo spiava: cade nella rete rispondendo a N. M. che invoca soccorso contro dei pubblici ministeri; i quali, ignari, non violavano alcun obbligo. Ma stando al ricorso, lo scenario muta dall’istante in cui riconoscono la Voce. Lì scattano obblighi negativi (espellere dalla memoria suoni e parole o almeno tacerli) e positivi (distruggano clandestinamente l’empio materiale, subito).

Enfasi mistica, abbiamo detto. Esiste un precedentenello Statuto albertino, concesso sabato 4 marzo, anno del Signore 1848, 18°del regno: “la persona del Re è sacra e inviolabile” (art. 4); sacrileghiperciò perquisizioni, sequestri, arresto, cattura, condanne, ecc. (VittorioAmedeo II subisce misure coercitive dal figlio Carlo Emanuele, detto Carlino,ma non era più re, avendo abdicato, 3 settembre 1630). Insomma, sta fuori dellagiurisdizione, essendone la fonte (art. 68: “emana dal Re”). Nella fattispeciel’inviolabile Carlo Alberto avrebbe partita vinta, e così i quattro successoriregnanti, ma la storia novecentesca ha inghiottito Statuto e monarchia. Esistequalcosa d’analogo nella Carta repubblicana votata lunedì 22 dicembre 1947dall’Assemblea Costituente? Quesito stravagante, sottintende nostalgiereazionarie in stile Joseph de Maistre o Charles Maurras. L’immunità èasseribile in quanto una norma la stabilisca e le norme non nasconospontaneamente, né le detta il giudice o emergono dai fondali d’una storiaspesso fantastica (nell’ancien régime la nobiltà togata evocava misteriose“lois fondamentales”). Regole d’un livello superiore dicono in qual modoprodurle: e qui non basta una legge qualunque; nascerebbe morta, perché violal’art. 3 Cost. Stando al ricorso, vale l’art. 90 Cost. Vediamolo: il Presidentenon risponde degli atti compiuti quando esercita le funzioni, esclusi due casi;tutto lì ossia nemmeno una sillaba utile all’assunto monarcofilo. Dove stascritto che, fuori del circuito pubblico, sia ascoltabile solo se lo reputaconveniente? La lingua italiana non tollera simili letture. Inteso così, l’art.90 legittima ogni fantasia, anche che l’Unto sia infallibile, come Sua Santità,o guarisca le scrofole toccando i pazienti (l’ultimo re di Francia prestatosial rito terapeutico è Carlo X appena incoronato, a Reims, Ospizio San Marcolfo,31 maggio 1825). Siamo nell’assurdo linguistico.


Altrettanto fuori luogo il riferimento all’art. 7 l. 5giugno 1989 n. 219, cc. 2 e 3: “i provvedimenti che dispongono intercettazioni”possono “essere adottati” nei suoi confronti solo dopo che la Cortecostituzionale l’abbia sospeso dalla carica; versiamo nel caso del Presidentemesso in stato d’accusa (alto tradimento o attentato alla Costituzione). Quinessuno aveva disposto l’ascolto nei suoi confronti: l’intercettato non era luima l’interlocutore; né pendevano accuse. L’art. 7 segnalerebbe una normaocculta applicabile anche fuori dei casi ivi previsti? Discorsi simili corrononel settimo capitolo delle avventure d’Alice (un tè matto): l’ermeneutica hadelle regole; chi le vìola cade nel vaniloquio; e i vaniloqui restano talichiunque li formuli, in qualsivoglia messinscena. Il bello della logica sta nelnon essere falsificabile.Qualcuno ragionava così: sta bene, la Procurapalermitana risulta in regola ma, rilevando una lacuna nella tutela degliarcana imperii, la Corte può rimediarvi. Nossignori. L’alto consesso non forgiaGrundnormen: applica le esistenti rimuovendo leggi incompatibili. L’immaginariocanone è invisibile nel testo, unico luogo da cui possiamo cavarlo.L’alchimista metteva oro nel vaso fingendo poi d’averlo trovato. Questo ricorsoafferma l’inviolabilità della “sacra persona” con un lungo salto indietro al 4marzo 1848. La sedicente diagnosi giuridica è plateale tautologia:ogniqualvolta l’ascolto gli riesca molesto, deve non essere ascoltabile;perché?; se lo fosse, sarebbe violata una santa privacy. Ovvio, no?

Veniamo all’ultimo paradosso. Il clou dello pseudo conflitto sta nella pretesa che sia clandestinamente distrutto l’intero materiale (nastri, testi trascritti, verbali). Ora, nell’art. 111 Cost., cc. 2 e 4, il contraddittorio è requisito elementare e sarebbe manomesso se andassero in fumo possibili prove ignote agl’interessati: forse giovano all’accusa o alla difesa d’una parte o forniscono lumi in altri giudizi; pour cause l’art.269, c. 2, c. p. p. impone un procedimento camerale aperto a chi vi abbia interesse. Insomma, l’attore invoca una norma costituzionale inesistente, contro l’esplicita; e se la Corte riuscisse ad accogliere quei petita nel rispetto del sistema attuale, sarebbe l’enorme miracolo immaginato da Cartesio: un triangolo i cui angoli contino più o meno dei soliti 180° nello spazio euclideo. Secondo Spinoza, non vi riesce nemmeno Iddio. Va in scena un raro caso clinico.
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