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Angela Barbanente
Nessun nuovo piano casa in Puglia
11 Aprile 2011
La Puglia di Angela Barbanente
Un utile chiarimento dell’assessora al territorio della Regione Puglia, in replica a una nota pubblicata su eddyburg. E una domanda finale

Perché gli emendamenti alla legge

La nota dell’arch. Giglio, inviata a me per conoscenza, merita alcuni puntuali chiarimenti. Cominciamo dalla domanda iniziale “Perché un ‘nuovo’ piano casa in Puglia?”. Orbene, non si tratta di un nuovo piano casa ma di alcune precisazioni e modifiche (in totale 5 articoli), richieste a gran voce e da tempo, da forze politiche, amministrazioni e uffici comunali, professionisti, operatori economici e loro rappresentanze. La principale ragione risiede evidentemente nella delusione delle enormi aspettative suscitate dal grande spot lanciato due anni or sono da Berlusconi e dal flop che ne è seguito non solo in Puglia ma in gran parte dell’Italia, contrariamente a quanto affermato dagli operatori del settore edilizio e dalla gran parte della stampa locale. Merita ricordare che si trattò di un intervento di vero e proprio sciacallaggio politico, in un momento pre-elettorale e di drammatica crisi economica. Comprendo l’allarme di Giglio, perché l’idea alla base dell’accordo Stato-Regioni dell’aprile 2009 aveva destato apprensione in tutte le persone di buon senso e che hanno a cuore le sorti del paesaggio italiano. Nessuna corsa all’ampliamento e alla demolizione, tuttavia, si è registrato in Puglia e questo, ci deve dare atto, proprio perché abbiamo fatto prevalere la coerenza della visione che è alla base del programma di governo, orientata alla tutela del territorio, del paesaggio e dell’ambiente (e anche, nel caso di specie, dei diritti dei terzi) al canto delle sirene di chi pretende di affrontare la crisi del settore delle costruzioni con interventi derogatori che altro non fanno che aggrovigliare ulteriormente la giungla normativa.

Nessuna sconfessione dell’originaria impostazione

Passiamo quindi al titolo della nota: “Le molte criticità di un provvedimento che smentisce la precedente impostazione”. Le recenti proposte di modifica, se lette con attenzione, non smentiscono affatto l’impostazione originaria, finalizzata a cogliere l’opportunità dell’accordo per offrire sostegno al settore edilizio mediante interventi tesi a migliorare le condizioni di sicurezza e accessibilità del patrimonio esistente e la qualità architettonica, ambientale e paesaggistica delle città e del territorio. Non fu facile indurre il Consiglio Regionale ad approvare all’unanimità una simile impostazione, evitando così la strumentalizzazione politica che sarebbe sicuramente seguita all’inevitabile delusione della promessa di milioni di metri cubi e migliaia di posti di lavoro alla base della campagna pubblicitaria berlusconiana che accompagnò il lancio del cd piano casa. Tale impostazione è stata peraltro riconosciuta da una specifica indagine di Legambiente, che ha individuato la Puglia fra le pochissime regioni, assieme alla Toscana e alla provincia autonoma di Bolzano, che hanno applicato il Piano casa rispettando ambiente e sviluppo sostenibile.

Ora, mi preme dimostrare che le modifiche confermano e per alcuni versi rafforzano questa impostazione rigorosa e coerente con le politiche regionali della passata legislatura e di quella in corso.

Gli interventi previsti, infatti, continuano a riguardare esclusivamente la destinazione residenziale, escludendo qualsiasi destinazione produttiva o turistica e specificando cosa debba intendersi per residenza ai sensi del DIM 1444/1968, in considerazione delle incertezze emerse nella fase di applicazione delle norme e manifestate dai Comuni e dai tecnici in più occasioni. Peraltro, non solo non “salta anche la norma che impediva i cambi di destinazione d’uso”, come riportato nel commento di Giglio, ma il comma che specificava che “con la realizzazione degli interventi previsti non è ammesso il cambio di destinazione d’uso” è sostituito da una più chiara dicitura, secondo la quale gli interventi realizzati a norma della legge in questione non possono essere destinati ad usi diversi da quelli consentiti dallo strumento urbanistico generale vigente.

Inoltre, l’elevazione del limite dei 1000 mc a 1500 mc per gli immobili soggetti ad ampliamento non si accompagna al mutamento del limite di ampliamento consentito, che rimane pari a 200 mc, e dunque decresce in termini percentuali rispetto al 20% massimo della norma originaria, al variare della volumetria del fabbricato. 300 mc possono raggiungersi solo qualora l’intero fabbricato non solo sia adeguato alle norme antisismiche e reso efficiente dal punto di vista energetico, ma raggiunga il punteggio 2 di sostenibilità edilizia (a fronte del livello zero che corrisponde all’adeguamento alle vigenti normative) opportunamente certificato in base al sistema di valutazione approvato dalla Regione in attuazione della LR 13/2008 “Norme per l’abitare sostenibile”. A tale proposito, non si comprende perché Giglio consideri un paradosso che un intervento assentito con DIA debba raggiungere un punteggio 2 per ottenere la certificazione di sostenibilità ambientale ai sensi della LR 13/2008. A questo proposito, è forse utile un’informazione: nell’applicazione della legge pugliese, che consente che gli interventi siano subordinati sia a permessi di costruire che a DIA, i primi prevalgono sulle seconde. A Bari, ad esempio, città caratterizzata da una notevolissima diffusione di case uni-bifamiliari nelle frazioni costiere, su un totale di 1430 DIA presentate solo 8 hanno riguardato il cd piano casa mentre sono 10 le domande di permesso di costruire su un totale di 383.

Non è neppure corretto sostenere che gli edifici non debbano essere già accatastati, appunto perché dovranno esserlo, e ovviamente in data antecedente alla presentazione dell’istanza, mentre gli edifici dovranno essere stati ultimati alla data di entrata in vigore della legge, ossia nel settembre 2009 (data di pubblicazione della legge rettificata). Ancora, nel disegno di legge non è rintracciabile alcun mutamento di indirizzo in merito alla sanatoria edilizia straordinaria e, per quanto riguarda la valutazione antisismica, ferme restando le norme precedenti che richiedono la verifica strutturale dell’intero fabbricato, ci si limita a specificare che la valutazione della struttura può limitarsi all’intervento solo allorquando l’ampliamento si presenti, ancorché contiguo, dal punto di vista statico e strutturale indipendente dall’edificio esistente.

Fortunatamente Giglio rileva che non è stato modificato l’art. 6 che prevede l’esclusione di numerose parti di territorio: non solo centri storici o assimilabili, beni culturali e paesaggistici, aree protette e ambiti ad alta pericolosità idrogeologica, ma anche le aree per le quali gli strumenti urbanistici vigenti non consentano la ristrutturazione edilizia o la subordinino a un piano esecutivo. Merita anche evidenziare che restano ferme altre garanzie quali il rispetto delle altezze massime e delle distanze minime previste dagli strumenti urbanistici e, in mancanza, delle altezze massime e distanze minime previste dal DIM 1444/1968, nonché il rispetto delle norme sui parcheggi e sulla dotazione di standard pubblici. E assicuro che su questi punti la pressione per introdurre modifiche alla legge è stata davvero molto forte sia prima che dopo l’entrata in vigore.

Infine, mi risulta difficile comprendere l’ultima parte della nota, che lascia intendere qualche preoccupazione per gli effetti dell’articolo 9, riguardante la delocalizzazione di immobili legittimamente esistenti ubicati in aree vincolate e contrastanti, per dimensione e tipologia, con il contesto paesaggistico, urbanistico e architettonico circostante. La norma è stata ispirata dalla necessità di migliorare la qualità di ambienti compromessi da decenni di cementificazione selvaggia, abusiva e legale. Essa prevede premi volumetrici per interventi finalizzati alla delocalizzazione di opere incongrue da aree di pregio o a rischio, previa approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo e demolizione con ripristino delle aree di sedime, in aree omogenee degli strumenti generali. Il punto critico, piuttosto, sembra essere quello della scarsa convenienza economica alla delocalizzazione di opere legittimamente esistenti.

Perché una nota a eddyburg

piuttosto che la partecipazione nelle sedi istituzionali?

Ora sono io a porre una domanda all’arch. Giglio. Perché ha ritenuto di trasmettere una nota a eddyburg (inviata a me per conoscenza) e non ha partecipato in qualità di esponente di Italia Nostra, associazione della quale credo sia ancora rappresentante, alla riunione dedicata dalla commissione consigliare alle modifiche normative in questione, alla quale erano state invitate anche tutte le principali associazioni ambientaliste attive in Puglia?

Per la verità a quella riunione erano assenti non solo Italia Nostra ma tutte le associazioni ambientaliste e tutti gli ordini degli architetti. Erano invece presenti, oltre che i rappresentanti di Anci e Upi, i portatori di interessi diretti quali gli ordini degli ingegneri e i collegi dei geometri di varie province, l’ance, cna e confartigianato, confedilizia e associazione piccoli proprietari. E’ ovvio che, con un simile sbilanciamento di rappresentanze, le richieste di emendamento sono state esclusivamente orientate, secondo un leitmotiv che risuona dall’epoca della stesura del primo disegno di legge, all’estensione temporale, dimensionale e funzionale dei margini del cd piano casa e all’allentamento dei vincoli previsti.

Nel silenzio assordante di tutti gli altri, l’idea, già diffusa, che rischia di consolidarsi, è che la legge in vigore in Puglia rispecchi solo le convinzioni di un’assessora e di una giunta che, in nome della difesa dell’ambiente, del paesaggio e delle città storiche, la vogliono tenacemente mantenere restrittiva, in barba alla crisi economica, alle esigenze delle famiglie pugliesi e a differenza di quanto previsto dalla gran parte delle Regioni Italiane. Beninteso, quest’idea non mi dispiace affatto, anzi, e quelle convinzioni corrispondono esattamente alle mie. Il timore è che dal canto delle sirene di Berlusconi, amplificato dai partecipanti alla concertazione istituzionale, tutti portatori di interessi diretti, restino incantati i consiglieri regionali, mentre il controcanto dei portatori di interessi diffusi di natura ambientale tacciono o non fanno sentire la propria voce nelle sedi nelle quali si formano le decisioni.

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