loader
menu
© 2024 Eddyburg

1940. Regio decreto 1357, regolamento della L. 1497/1939
9 Novembre 2008
Paesaggio e bb.cc, leggi
Il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 “Regolamento per l'applicazione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali”. Il testo nella versione originaria; in allegato, nei formati .doc e .pdf (d.v.)

Art. 1

Con il decreto ministeriale di costituzione della Commissione provinciale per la compilazione degli elenchi delle bellezze naturali sono nominati, oltre che il Presidente, il regio Soprintendente ai monumenti, competente per la circoscrizione, il Presidente dell'Ente provinciale per il turismo e i rappresentanti, uno per ciascuna categoria, delle Unioni provinciali dei professionisti e artisti, degli agricoltori e degli industriali.

La scelta del rappresentante degli agricoltori deve cadere su un proprietario, degli industriali su un proprietario di fabbricati.

Vice presidente della Commissione è il regio Soprintendente.

Art. 2

Le nomine di cui all'articolo precedente hanno la durata d’un quadriennio.

Il Presidente, che sia scelto fra i membri del Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, non cessa dalla carica se perda tale qualità.

Chi non prenda parte a tre consecutive adunanze della Commissione provinciale può, con provvedimento del Ministro, essere dichiarato decaduto e sostituito sino al termine del quadriennio.

Tutti i componenti della Commissione provinciale possono essere confermati allo scadere del quadriennio.

Art. 3

La Commissione provinciale ha sede nel capoluogo della Provincia presso l'ufficio della locale regia Soprintendenza ai monumenti e, ove questo manchi, presso gli uffici della Provincia.

Nel primo caso è segretario della Commissione un impiegato della regia Soprintendenza, nel secondo un impiegato della Provincia scelto dal Preside.

Art. 4

Il Podestà del Comune deve essere convocato a quelle adunanze nelle quali si discute delle bellezze naturali che si trovino nel suo territorio.

I membri aggregati di cui al 5° comma dell'art. 2 della legge sono rispettivamente designati dai competenti Distretto minerario e Sindacato degli artisti e dal comandante della coorte o centuria della Milizia forestale nella cui circoscrizione è compresa la Provincia. Essi sono convocati dal Presidente allorché lo richieda la natura degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Podestà e i membri aggregati hanno voto deliberativo, limitatamente a quegli oggetti che ne determinarono la convocazione.

Art. 5

La Commissione provinciale è convocata dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta del vice-presidente.

Le adunanze della Commissione provinciale sono valide quando siano presenti almeno quattro dei suoi componenti.

La Commissione provinciale si pronuncia a maggioranza di voti. Prevale, in caso di parità, il voto del Presidente.

Art. 6

Ai membri della Commissione provinciale spetta a carico del bilancio del Ministero dell'educazione nazionale un’indennità di lire 25 al lordo del doppio dodici per cento, per ogni giornata di adunanza.

Le eventuali indennità di viaggio e di soggiorno a favore dei membri effettivi o aggregati che risiedono fuori del capoluogo della Provincia sono a carico degli enti, associazioni e amministrazioni da essi rappresentate.

Art. 7

La Commissione provinciale si pronuncia, in ciascuna adunanza, sugli oggetti posti all'ordine del giorno che è compilato dal Presidente d'intesa con il regio Soprintendente.

Può la Commissione richiedere che altri oggetti siano inscritti all'ordine del giorno di una successiva adunanza.

Art. 8

Gli atti della Commissione provinciale si conservano presso la competente regia Soprintendenza ai monumenti.

Ogni adempimento relativo alle pronuncie della Commissione stessa compete al regio Soprintendente.

Art. 9

Nel pronunciarsi se uno degli oggetti contemplati dall'articolo 1 della legge meriti di essere protetto, la Commissione provinciale deve conciliare, per quanto è possibile, l'interesse pubblico con l'interesse privato. Deve poi tener presente, in modo particolare:

1. che fra le cose immobili contemplate dall'art. 1, n. 1, della legge sono da ritenere compresi quegli aspetti e quelle conformazioni del terreno o delle acque o della vegetazione che al cospicuo carattere di bellezza naturale uniscano il pregio della rarità;

2. che la singolarità geologica è determinata segnatamente dal suo interesse scientifico;

3. che a conferire non comune bellezza alle ville, ai giardini, ai parchi concorrono sia il carattere e l'importanza della flora sia l'ambiente, soprattutto se essi si trovino entro il perimetro di una città e vi costituiscano una attraente zona verde;

4. che nota essenziale d'un complesso di cose immobili costituenti un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale è la spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

5. che sono bellezze panoramiche da proteggere quelle che si possono godere da un punto di vista o belvedere accessibile al pubblico, nel qual caso sono da proteggere l'uno e le altre.

Art. 10

La Commissione provinciale si può pronunciare sulle bellezze così individue (nn. 1 e 2 dell'art. 1 della legge) come d'insieme (nn. 3 e 4 del citato articolo) o mediante un unico elenco o facendo seguire al primo elenco uno o più elenchi suppletivi.

L'elenco appena compilato è trasmesso se si tratta di bellezze individue dal regio Soprintendente al Ministero affinché questo possa provvedere ai sensi dell'art. 6 della legge; è invece pubblicato e depositato a' sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge stessa se si tratta di bellezze di insieme.

La trasmissione dell'elenco delle bellezze d'insieme ai Comuni interessati e alle Unioni provinciali dei professionisti e artisti, degli agricoltori e degli industriali, affinché sia pubblicato agli albi, rispettivi, è fatta contemporaneamente.

Art. 11

L'approvazione dell'elenco delle bellezze individue è data dal Ministro con decreto motivato per ciascuna delle cose indicate nell'elenco stesso.

Tale provvedimento deve contenere tutti quei dati che valgono a bene individuare la cosa che si vuole proteggere e deve indicare, altresì, per quanto è possibile, le concrete limitazioni derivanti dal vincolo.

L'originale e una copia del provvedimento sono trasmesse, per la notificazione all'interessato, dal Ministero al Podestà del luogo, il quale restituisce al Ministero l'originale con la relazione dell'avvenuta notificazione.

Altra copia è trasmessa dal Ministero al regio Soprintendente affinché provveda alla sua trascrizione presso la regia Conservatoria delle ipoteche, rimettendo poi al Ministero la prova dell'eseguita trascrizione.

Art. 12

L'elenco delle bellezze d'insieme è approvato dal Ministro con decreto motivato da pubblicarsi integralmente nella Gazzetta Ufficiale del Regno insieme con l'elenco stesso.

La trasmissione ai Comuni del numero della Gazzetta Ufficiale contenente il decreto e l'elenco suddetti, come pure la trasmissione della relativa planimetria è fatta dal Ministero, per il tramite della regia Soprintendenza, entro un mese dalla data di pubblicazione del numero predetto.

La regia Soprintendenza comunica al Ministero la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta Ufficiale all'albo dei Comuni interessati.

Art. 13

Il ricorso al Governo del Re, consentito dagli articoli 4 e 6 della legge, deve essere presentato al Ministero dell'educazione nazionale.

Il competente corpo tecnico che il Ministro ha l'obbligo di consultare a termini del citato art. 4 della legge, è la V sezione del Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti. Può inoltre il Ministro richiedere del loro avviso, intorno alle questioni tecniche sollevate dal ricorso, collegi, uffici e istituzioni che abbiano particolare competenza sull'argomento, ma questi avvisi debbono precedere il parere della detta V sezione e del Consiglio di Stato ai quali hanno da essere comunicati.

Art. 14

Quando siano venute a mancare o a mutare le esigenze che lo avevano determinato, può il Ministro, di sua iniziativa o su domanda degli interessati, togliere o restringere il vincolo, sentita la Commissione provinciale, sia su bellezze individue sia su bellezze d'insieme.

Art. 15

I progetti di lavori da presentarsi alla regia Soprintendenza a' sensi dell'art. 7 della legge possono limitarsi a rappresentare, mediante fotografie e disegni, l'aspetto esteriore dell'immobile così come si trova e a indicare i dati e le linee essenziali delle opere che si vogliono intraprendere in modo che sia possibile apprezzare in che cosa precisamente consista la modificazione che quell'esteriore aspetto dell'immobile debba subire per effetto dei progettati lavori.

I progetti sono presentati in triplice esemplare. Uno di essi è conservato dalla regia Soprintendenza, un altro è restituito all'interessato con l'annotazione di approvazione o di ripulsa e il terzo è trasmesso al Ministero.

Art. 16

Il regio Soprintendente prima di provvedere sui progetti di lavori presentatigli a' termini del precedente articolo può consigliare quelle modificazioni le quali valgono a ottenere che movimenti e valori di masse, effetti di chiaro scuro, importanza e distribuzione di elementi decorativi, rapporti di colore armonizzino le nuove o rinnovate costruzioni con l'ambiente in cui esse debbano sorgere.

Egli può consigliare altresì norme particolareggiate sulla vegetazione da introdurre come elemento sussidiario dell'architettura.

Quando l'entità o la natura dei lavori lo richieda, il regio Soprintendente, concessa l'autorizzazione di massima, ha facoltà di richiedere, prima di concedere l'autorizzazione definitiva, che gli siano presentati i progetti d'esecuzione.

L'autorizzazione vale per un periodo di cinque anni, trascorso il quale, l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

Art. 17

Il divieto di eseguire lavori senza preventiva autorizzazione, contemplato nell'art. 8 della legge, è dato dal Ministro ed è comunicato all'interessato per mezzo del regio Soprintendente.

L'ordine di sospendere i lavori, contemplato nello stesso articolo di legge è dato dal Ministro e trasmesso al Prefetto, il quale provvede alla notificazione dell'ordine stesso entro il terzo giorno da quello del suo ricevimento.

Altra copia dell'ordine di sospensione è trasmessa dal Ministero alla competente regia Soprintendenza.

Tanto il divieto di eseguire lavori quanto l'ordine di sospenderli debbono essere motivati.

Art. 18

Quando ricorrano gli estremi per l'applicazione dell'art. 13 della legge i provvedimenti del regio Soprintendente e del Ministro contemplati nei due precedenti articoli debbono essere adottati d'accordo con le Amministrazioni interessate.

Art. 19

Entro trenta giorni dalla notificazione del divieto di eseguire lavori o dell'ordine di sospenderli anche quando sia stato accordato un termine, deve il regio Soprintendente curare che sia convocata la Commissione provinciale affinché questa si pronunci se l'immobile al quale si riferiscono i vietati o sospesi lavori sia da proteggere ai sensi dell'art. 1 della legge.

Entro i successivi dieci giorni il regio Soprintendente comunica al Ministero il parere pronunciato dalla Commissione provinciale.

Art. 20

Il parere pronunciato dalla Commissione provinciale ai termini del precedente articolo, ove sia favorevole all’imposizione del vincolo, è comunicato dal Ministero all'interessato entro il termine di cui all'art. 9 della legge per mezzo del messo comunale.

Art. 21

I provvedimenti ministeriali che debbono ritenersi revocati a' sensi dell'art. 9 della legge non possono essere rinnovati se il pregiudizio allo stato esteriore delle cose e delle località di cui all'art. 8 della legge stessa non provenga da nuovi elementi che giustifichino diversi apprezzamenti.

Art. 22

La domanda per il rimborso delle sostenute spese a' sensi dell'art. 10 della legge è rivolta al Ministero per il tramite della regia Soprintendenza. Alla domanda dovranno essere allegati i documenti dimostrativi delle spese e l'elenco riassuntivo del loro ammontare.

Il regio Soprintendente, ottenuto il parere dell'Ufficio del Genio civile fa la proposta di liquidazione al Ministero, cui spetta di provvedere al riguardo.

Art. 23

I piani territoriali paesistici di cui all'articolo 5 della legge hanno il fine di stabilire:

1. le zone di rispetto;

2. il rapporto fra aree libere e aree fabbricabili in ciascuna delle diverse zone della località;

3. le norme per i diversi tipi di costruzione;

4. la distribuzione e il vario allineamento dei fabbricati;

5. le istruzioni per la scelta e la varia distribuzione della flora.

La redazione d'un piano territoriale paesistico è commessa dal Ministro alla competente regia Soprintendenza, la quale vi attende secondo le ricevute direttive, valendosi della collaborazione degli uffici tecnici dei Comuni interessati.

Art. 24

Il piano territoriale paesistico, redatto a norma del precedente articolo, è sottoposto, prima dell'approvazione ministeriale, al parere di una speciale Commissione nominata volta a volta dal Ministro, della quale dovrà far parte un rappresentante del Ministro dei lavori pubblici.

Per la pubblicazione e deposito del piano territoriale paesistico valgono le norme stabilite per le bellezze d'insieme.

Art. 25

Sia nella zona dei piani territoriali paesistici sia nell'ambito delle bellezze d'insieme, quando sia stato imposto il vincolo ai termini della legge e del presente regolamento, i Podestà non possono concedere licenza di costruzione se non previo favorevole avviso della competente regia Soprintendenza.

Tale avviso può essere provocato direttamente dall'interessato prima di chiedere la detta licenza.

Sono applicabili in materia gli articoli 16 e 17 del presente regolamento.

Art. 26

Il Ministro che di sua iniziativa o su domanda degli interessati intenda modificare i vincoli imposti dal piano territoriale paesistico deve consultare la medesima Commissione speciale che diede il parere a' sensi del precedente art. 24 e, ove questa non si possa più convocare, altra Commissione costituita in guisa non diversa.

Art. 27

Il ricorso al Governo del Re, di cui all'art. 5 della legge, contro il piano territoriale paesistico è presentato al Ministero dell'educazione nazionale.

Vale anche per detto ricorso la norma di cui al secondo comma dell'art. 13 del presente regolamento.

Art. 28

I criteri da seguire nella redazione dei piani regolatori e d'ampliamento dell'abitato debbono essere preventivamente concordati, quanto ai fini della protezione delle bellezze naturali e panoramiche, fra gli uffici interessati e la locale regia Soprintendenza, la quale li comunicherà al Ministero.

Il Ministero prima di consentire l'approvazione dei piani stessi, potrà udire, ove sembri opportuno, la Commissione provinciale per la compilazione degli elenchi delle bellezze naturali.

Art. 29

Gli uffici tecnici delle Amministrazioni governative o locali ai quali compete di pronunciarsi sui progetti dell'apertura di strade, delle condotte per impianti industriali e delle palificazioni contemplate dall'art. 11 della legge, debbono chiedere il preventivo avviso del regio Soprintendente.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica alle palificazioni delle linee telegrafiche e telefoniche.

Art. 30

I provvedimenti a termini della legge e del presente regolamento quando si riferiscono all'apertura o all'esercizio di cave sono adottati previo avviso dell'Ufficio minerario distrettuale; quando si riferiscono a impianti industriali sono adottati di concerto col Ministero delle corporazioni.

Art. 31

Nell'esercizio delle facoltà di cui al primo e secondo comma dell'art. 14 della legge dovrà essere sentito l'avviso del competente ufficio dell'Azienda autonoma statale della strada.

Art. 32

Il regio Soprintendente nel caso previsto dal penultimo comma dell'art. 14 della legge può richiedere al proprietario d'un fabbricato che sia dato alla facciata di esso un diverso colore.

Ove il proprietario non soddisfi entro il termine d'un anno la richiesta del regio Soprintendente, questi ne riferisce al Ministero.

L'ordine del Ministero conterrà l'ingiunzione che debba essere eseguito entro un termine non inferiore ai sei mesi.

Art. 33

Il Ministero nel fissare la misura dell'indennità di cui al primo comma dell'art. 15 della legge può consentire che essa sia pagata in un congruo numero di rate bimestrali.

Art. 34

Per l'applicazione dell'art. 17 della legge, i competenti organi finanziari richiedono l'avviso del regio Soprintendente.

Art. 35 - Disposizioni transitorie

Gl’impianti pubblicitari situati nell'ambito o in prossimità delle zone protette a' sensi della legge saranno mantenuti sino alla scadenza della rispettiva concessione salvo quelle immediate rimozioni che in via eccezionale il Ministro per l'educazione nazionale reputi necessarie.

Art. 36

Entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento saranno costituite le Commissioni provinciali di cui all'art. 2 della legge.

I componenti delle medesime rimarranno in carica sino al 31 dicembre 1943.

ARTICOLI CORRELATI

© 2024 Eddyburg