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1968. Legge 1187, la “legge tappo”
4 Settembre 2007
Urbanistica, leggi
La legge 19 novembre 1968, n. 1187 “Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150”. In allegato, nei formati .doc e pdf (d.v.)

In allegato anche il testo della L. 1150/1942 aggiornato alla L 1187/1968 (formati .doc e .pdf)

Art. 1

L’articolo 7 della legge 17 agosto 1942, n, 1150 è sostituito dal seguente:

"Il piano regolatore generale deve considerare la totalità del territorio comunale.

Esso deve indicare essenzialmente:

1) la rete delle principali vie di comunicazione stradali, ferroviarie e navigabili e dei relativi impianti;

2) la divisione in zone del territorio comunale con la precisazione delle zone destinate all’espansione dell’aggregato urbano e la determinazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona;

3) le aree destinate a formare spazi di uso pubblico o sottoposte a speciali servitù;

4) le aree da riservare ad edifici pubblici o di uso pubblico nonché ad opere ed impianti di interesse collettivo o sociale;

5) i vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale, paesistico;

6) le norme per l’attuazione del piano.".

Art. 2

Le indicazioni del piano regolatore generale, nella parte in cui incidono su beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all'espropriazione od a vincoli che comportino l'inedificabilità, perdono ogni efficacia qualora entro cinque anni dalla data di approvazione del piano regolatore generale non siano stati approvati i relativi piani particolareggiati od autorizzati i piani di lottizzazione convenzionati. L'efficacia dei vincoli predetti non può essere protratta oltre il termine di attuazione dei piani particolareggiati e di lottizzazione.

Per i piani regolatori generali approvati prima della data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cinque anni di cui al precedente comma decorre dalla predetta data.

Art. 3

L'applicazione delle misure di salvaguardia per i piani particolareggiati è, in ogni caso, obbligatoria dalla data della deliberazione di adozione.

Art. 4

Le misure di salvaguardia di cui al precedente articolo continuano ad applicarsi entro il periodo di tempo indicato nell’articolo 3 della legge 5 luglio 1966, n. 517, ai piani particolareggiati adottati dopo l’entrata in vigore della presente legge e non approvati nel termine di cinque anni di cui all’articolo 2.

Art. 5

Il primo comma dell’articolo 40 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è sostituito dal seguente:

"Nessun indennizzo è dovuto per le limitazioni ed i vincoli previsti dal piano regolatore generale nonché per le limitazioni e per gli oneri relativi all’allineamento edilizio delle nuove costruzioni.".

Art. 6

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

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