loader
menu
© 2024 Eddyburg
Luigi Scano
2006. Ricomincia l’imbonimento della Laguna di Venezia?
20 Giugno 2007
Terra, acqua, società
Una rigorosa illustrazione per eddyburg delle ragioni dell’illeggittimità dell’intervento per realizzare una nuova isola di fanghi tossici nella maltrattata Laguna di Venezia. Nel silenzio quasi generale.

Devo essermi distratto. E quindi mi sono perso una puntata dell’evoluzione dell’ordinamento giuridico-istituzionale italiano: quella nella quale è stato deciso che dei soggetti chiamati “commissari”, e nominati per rispondere alle più varie “emergenze” (cioè per fare quello che questa o quella pubblica amministrazione, o più pubbliche amministrazioni di concerto, dovrebbero ordinariamente fare in un Paese “normale”, nel quale le competenze siano assegnate con criteri razionali), sono legibus soluti, cioè abilitati ad agire anche in contrasto con i dettati di qualsiasi legge, e non soltanto (come mi sembrava d’avere inteso, e ciononostante non condividevo), eventualmente, in deroga a qualche disposizione di legge, in genere di tipo “procedimentale”, puntualmente indicata e circoscritta sempre da atti aventi forza di legge. Anzi: parrebbe che per i suddetti “commissari” dovesse valere la massima per cui quod principi placuit, legis habet vigorem (“ciò che piace al principe ha vigore di legge”), caratteristica dell’età dell’assolutismo negli Stati d’antico regime, e traslata, esaltandola, nel Novecento, soprattutto nel fuehrerprinzip nazionalsocialista.

Così accade che, resocontano i quotidiani locali il 22 giugno 2006 (Il Gazzettino di Venezia, “Una nuova isola per depositare i fanghi”; la Nuova di Venezia e Mestre, “Mega discarica da 50 ettari”, quest’ultimo inserito in eddyburg), il “commissario” straordinario per lo smaltimento dei fanghi di escavo dai canali del porto (e dai canali portuali lagunari), nonché dirigente dell’assessorato all’ambiente della Regione Veneto, ingegnere Roberto Casarin, ha presentato alla speciale Commissione per la salvaguardia di Venezia (che lo stesso Casarin presiede su delega del Presidente della Regione Veneto, Giancarlo Galan) un progetto per la realizzazione, in Laguna, a fianco dell’esistente (in quanto realizzata alcuni decenni addietro, sempre in connessione con le sistemazioni dell’area portuale e industriale di Marghera, e in tempi più recenti innalzata sino a 9 metri sopra il livello dell’acqua) isola delle Trezze, di una nuova isola artificiale, di circa 55 ettari, elevata fino a 4,5 metri sopra il livello dell’acqua, costituita da fanghi inquinati di tipo B e C nelle parti centrali, circondate da palancolate metalliche, da fanghi di tipo A in una fascia circostante, rafforzata da palizzate, e da fanghi non inquinati digradanti verso il fondale in una ulteriore fascia.

Ora, si dà il fatto che la tuttora vigente legge “speciale” per Venezia del 16 aprile 1973, n.171, proclami, con la lettera c) del secondo comma dell’articolo 3, che tra le direttive vincolanti da dettarsi da parte del Governo nazionale per la definizione della pianificazione comprensoriale della laguna di Venezia e del suo entroterra debba esservi l’”esclusione di ulteriori opere di imbonimento” di parti del bacino lagunare.

Tale norma, di palese carattere “provvedimentale” e “sostanziale”, era stata inserita nel contesto della legge in itinere, verso la fine del 1972, raccogliendo le istanze di Italia Nostra e dei movimenti, che oggi sbrigativamente chiameremmo “ambientalisti”, locali, nati nell’area veneziana dopo l’acqua alta eccezionale del 4 novembre 1966. L’iiziativa parlamentare era stata dei senatori repubblicani, i cui emendamenti, contenenti tra l’altro il testo sopra riportato, erano stati accolti dal Governo e dalla maggioranza dell’epoca grazie, da un lato, al lavorio paziente di Giovanni Spadolini, da un altro lato alla esplicita minaccia di Ugo La Malfa di mutare l’atteggiamento non troppo malevolo mantenuto fino allora (“dall’esterno”) nei confronti del debolissimo esecutivo in carica (si trattava del cosiddetto Governo “Andreotti – Malagodi”).

In quanto disposizione di legge, per di più statale e speciale, l’esclusione di ogni previsione di imbonimento di nuove aree lagunari è stata, com’è ovvio, rigorosamente rispettata sia nel progetto di piano comprensoriale della laguna e dell’entroterra di Venezia (previsto dalla stessa legge 171/1973 e più specificamente disciplinato dalla legge regionale veneta 8 settembre 1974, n.49, redatto tra il 1977 e il 1979, fatto proprio dal Consiglio del comprensorio il 25 gennaio 1980, e poi bloccato nella prosecuzione del suo iter formativo), sia nel “Piano di area della Laguna e dell’area veneziana (PALAV.)”, di competenza della Regione Veneto, formato tra l’autunno del 1986 e quello del 1995 (e che, nel corso dell’iter formativo era dichiarato, dal comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 27 febbraio 1990, n.17, sostitutivo del piano comprensoriale), sia nel “Piano territoriale provinciale (PTP.)” della Provincia di Venezia, adottato con deliberazione del Consiglio provinciale del 17 febbraio 1999, n.51195/I (ma mai giunto alla definitiva approvazione, spettante alla Regione Veneto, e da questa restituito alla provincia per una rielaborazione in conformità alla nuova legge urbanistica regionale 23 aprile 2004, n.11), sia infine negli strumenti urbanistici dei comuni interessati, a cominciare da quello di Venezia.

In effetti, quando si volle, dopo l’entrata in vigore della legge 171/1973, introdurre limitate possibilità di eccezione al generalizzato divieto “di ulteriori opere di imbonimento”, si ricorse preventivamente, e doverosamente, a innovazioni legislative. Cosi nella legge 29 novembre 1984, n.798, si dispose (primo comma dell’articolo 16) che “al fine di provvedere alla discarica dei materiali di risulta delle demolizioni di opere edilizie effettuate nell’ambito dei centri storici di Venezia, Chioggia e della laguna, il Magistrato alle acque, di intesa con i comuni interessati, provvede a individuare le aree a ciò necessarie, Tali aree vanno individuate prioritariamente in relazione agli interventi di rimodellamento dei terreni necessari per le opere [di salvaguardia, restauro, risanamento, e altro, previste dalla stessa legge], ove queste non fossero sufficienti, o non fossero disponibili in tempi utili, è consentito derogare [al divieto di ulteriori imbonimenti], salvo il nulla osta delle autorità preposte alla tutela dell’ambiente”. Vale la pena, in proposito, di sottolineare che l’ipotesi di deroga è variamente circoscritta, a cominciare dal puntuale riferimento al tipo di materiale da sistemare, per cui nella fattispecie descritta non può di sicuro rientrare la progettata realizzazione di una nuova isola di 55 ettari con lo scarico di fanghi altamente inquinati. Analogamente, nella legge 8 novembre 1991, n.360, si dispose (articolo 4, comma 6) che “i siti destinati unicamente al recapito finale, ivi compreso il seppellimento, dei fanghi non tossici e nocivi estratti dai canali di Venezia, purché sia garantita la sicurezza ambientale secondo i criteri stabiliti dalle competenti autorità, potranno essere ubicati in qualunque area, ritenuta idonea dal Magistrato alle acque, anche all’interno del contermine lagunare, comprese isole, barene, terreni di gronda”. Pare che l’ingegnere Casarin abbia dichiarato (Il Gazzettino di Venezia) che il suo progetto “è rispettoso della legge 360/1991”: l’unica disposizione di tale legge che può presentare un’affinità con l’argomento della realizzazione di una nuova isola in laguna utilizzando i fanghi di escavo dai canali del porto, e dai canali portuali lagunari, è quella sopra riportata, la quale ammette il recapito di fanghi anche in isole, barene, terreni di gronda esistenti (seppure eventualmente alterandone la morfologia), e soprattutto stabilisce che essi debbano essere non tossici e nocivi (e non altamente inquinati come quelli che vuole sistemare Casarin) nonché estratti dai canali urbani della città storica di Venezia, e non dai canali di Porto Marghera, o da quelli di adduzione a tale area portuale-industriale.

L’ingegnere Casarin avrebbe anche dichiarato che il suo progetto “è conforme al protocollo d’intesa dell’aprile 2003 tra Stato, Regione, Provincia, Comuni di Venezia e Chioggia”, e che inoltre “ha avuto il 31 maggio scorso la Valutazione di impatto ambientale”. Ora, sempre che, come dichiaravo di temere all’inizio di questo scritto, non mi sia accorto dell’intervenire di qualche stravolgente mutamento dell’ordinamento giuridico-istituzionale italiano, a me risulta sempre che le disposizioni di legge possano essere variate soltanto dal Parlamento, secondo il procedimento costituzionalmente previsto, e non anche dai “protocolli di intesa”. E che la Valutazione di impatto ambientale (nella fattispecie, si presume confezionata dalla stessa Regione Veneto), da quando è stata introdotta in Italia, è stata spesso usata come un grimaldello per scassinare la pianificazione territoriale e urbanistica, ma, almeno, non anche come una legittima procedura per violare le disposizioni di legge.

Non resta quindi che attendere che le persone perbene (non necessariamente “ambientaliste”, ma semplicemente indisponibili a mettere in non cale il “principio di legalità”) che siedono nella Commissione per la salvaguardia di Venezia (e ve ne sono, per fortuna!) esigano dall’ingegnere Casarin, prima di qualsiasi presa in considerazione, sotto qualsivoglia profilo, del merito del suo progetto, l’esauriente dimostrazione, “al di là di ogni ragionevole dubbio”, della sua legittimità.

La vicenda, a ogni buon conto, comunque si sviluppi, dovrebbe fare intendere agli ingenui creduloni fattisi convincere dal possente armamentario mediatico del Consorzio Venezia Nuova delle virtù salvifiche, per la sopravvivenza e la tutela di Venezia e della sua laguna, del MOSE (penso innanzitutto a certi amabili comitati privati stranieri “per Venezia”, a cominciare da quelli britannici), che, viceversa, il medesimo MOSE costituisce, per sua natura, e anche a prescindere dai disastri ambientali e paesaggistici che produrrebbe la sua realizzazione (e da quelli che già ha irreversibilmente prodotto l’avvio delle relative opere), un formidabile paravento al riparo del quale tornerebbe a essere possibile ogni forsennata (ma lucrosa) manomissione della laguna. La realizzazione del MOSE, infatti, costituisce, in buona sostanza, null’altro che l’installazione di tre “rubinetti” agli altrettanti varchi che connettono il mare a una laguna concepita come un qualsiasi “catino”, nel quale sarebbe quindi indifferente scaricare ogni corpo estraneo (nuovi imbonimenti, marginamenti in pietrame di barene mai esistite e di canali naturali e non, vecchi e nuovi, e via massacrando), essendo sufficiente regolare via via i “rubinetti” per rispondere alle esigenze veramente essenziali: far sfilare nel bacino di San Marco le sempre più immense navi da crociera, impedire alle “acque alte” (di qualsiasi ampiezza) di bagnare i preziosi piedini dei 16 milioni di turisti annui, pendolari giornalieri (ma grandi consumatori, prevalentemente di schifezze, nei pubblici esercizi della città storica) e anche pernottanti nelle migliaia di nuovi posti-letto negli alberghi, e soprattutto dai falsi affittacamere, lasciati attivare dalle amministrazioni comunali degli ultimi lustri sottraendo il patrimonio edilizio alla residenza ordinaria, evitare che le medesime “acque alte” diano disturbo alle miriadi di negozi di merce “griffata” ovvero di “prodotti tipici veneziani” rigorosamente provenienti dal sud-est asiatico.

Sul progetto dell’ingegnere Casarin, nel frattempo, si è fatto avvertire l’assordante silenzio degli organi (di norma loquacissimi) delle istituzioni locali, e in particolare del Comune di Venezia, durato (per ora) quattro giorni dalla prima dettagliata informazione sul progetto fornita dai quotidiani locali.

Ma consoliamoci. Lo stesso giorno in cui i quotidiani locali illustravano (entrambi con meraviglia e qualche ironia) il progetto dell’ingegnere Casarin, i medesimi quotidiani davano notizia dell’ufficializzazione dell’ingresso nella Giunta comunale veneziana dei “Verdi”, con l’onorevole Luana Zanella nel ruolo di assessore alla cultura. Prosit.

Chiunque può usare o riprodurre l’articolo a condizione di citarne l’autore e la fonte ( “tratto da http://eddyburg.it”).

ARTICOLI CORRELATI

© 2024 Eddyburg