loader
menu
© 2024 Eddyburg
Aberto Ferrari
Il Parco del Ticino
14 Novembre 2006
1968, il Parco della Valle del Ticino
1972 - I primi interventi, anche di carattere tecnico-normativo, sui meccanismi di tutela dell'stituendo nuovo parco regionale. Casabella n. 366, giugno 1972 (f.b.)

La proposta di legge regionale per la costituzione di un parco lungo la valle del Ticino (apparsa sul numero di aprile del Giornale della Lombardia e successivamente fatta propria da Italia Nostra e dal World Wildlife Fund), dal punto di emissione dal Lago Maggiore, fino alla confluenza col Po, ci rammenta che l’intervento pubblico su di un fiume può anche essere qualcosa di diverso dalla costruzione di centrali idroelettriche, o di ponti ferroviari e carrai. Si delinea così una filosofia della gestione pubblica degli elementi naturali ben diversa da quella, cui siamo abituati, che postula in essi unicamente vincoli e risorse per attività produttive, si tratta, da parte degli istituti che rappresentano la collettività, di istituire controlli, commissionare progetti, appaltare opere, per rispondere a una domanda in fondo non molto precisata e in gran parte da scoprire, e che solo in prima approssimazione possiamo chiamare “di uso del tempo libero”, “di fruizione del verde e della natura”, “turistica” e così via.

Uno dei compiti del Piano regionale di intervento urbanistico (strumento attuativo del Parco del Ticino, secondo la proposta di legge)dovrà essere, secondo noi, proprio quello di inventare e scoprire, attraverso un accurato vaglio di tutti i sintomi palesi o impliciti, i tipi di fruizione del territorio fluviale, le ragioni che spingono e potrebbero spingere verso il fiume gli abitanti delle fasce urbano rivierasche, compresa Milano, per arrivare a individuare così i tipi di intervento sulle infrastrutture e sulla forma fisica del territorio interessato congruenti con la domanda.

Non è, questa nostra rubrica, il luogo più adatto per entrare nel merito giuridico-urbanistico della proposta di legge.

Quello che qui ci interessa, è sottolineare l’occasione, che si presenta, di un intervento creativo su di un materiale geografico insolito per il nostro paese e per la nostra epoca, intervento mosso da soggetti e operatori altrettanto insoliti per questo compito. Infatti, anche se questa legge sembra soprattutto uno strumento protettivo (anti inquinamento, anti disboscamento, anti cave), non vorremmo per questo che sfuggisse ai lettori la principale ragion d’essere di un intervento pubblico di questo genere: la strumentalizzazione della accessibilità pubblica, collettiva, al territorio interessato.

Non ci importa qui contrapporci ai sacerdoti delle cattedrali ecologiche, con il loro “ odi profanum vulgum”, e con le loro puzze al naso. Nel nostro paese siamo bravissimi a creare false contrapposizioni, come quelle appunto fra la distruzione di risorse naturali e la loro intangibilità assoluta, ignorando ciò che è non ceto una via di mezzo, ma semplicemente il vero problema, cioè la fruizione collettiva di quelle risorse. Protezione e fruizione collettiva delle risorse naturali non sono termini in opposizione, mentre lo sono protezione e appropriazione privata. Solo una presa di coscienza collettiva dei valori della Valle del Ticino potrà dare alla collettività e quindi alle pubbliche amministrazioni la forza politica per proteggere tali valori.

Non si dimentichi che gli operatori primi nella costruzione del Parco sono, nella proposta di legge, le amministrazioni locali.

E come si può credere che si sviluppi una coscienza collettiva dei valori di certe risorse naturali, senza una presa di possesso collettiva di queste risorse, e una abitudine alla continua riscoperta collettiva di questi valori?

Ecco allora che gli interventi pubblici attraverso i quali si dovrà concretizzare la forma fisica del Parco del Ticino si devono pensare come i punti di appoggio di questa presa di possesso collettiva, e la forma fisica che scaturirà da essa sarà la traccia dell’uso collettivo (non si spaventino i sacerdoti delle cattedrali ecologiche, zone di intangibilità ci dovranno essere certamente, è solo un problema di regolamento); esattamente come i castelli del Reno sono stati il punto di appoggio e la traccia fisica di un possesso feudale per un uso militare.

Per questi motivi vogliamo qui ricordare la stimolantissima sventagliata di invenzioni tipologiche e formali posta a conclusione del già citato studio di Cerasi e Marabelli, con la quale gli autori intendevano prefigurare, al di là di un semplice elenco di attrezzature sociali e collettive, la presa di possesso civile del territorio fluviale.

Non deve sembrare fuori luogo questa anticipazione dell’immagine, quando ancora si deve avere la legge approvata, redatto il piano generale e i piani particolareggiati, e ancora devono essere compiuti gli altri passi di un iter per forza lungo e difficile: l’immagine è necessaria per aiutare a rendere più concreti gli obiettivi, e per non perderli di vista strada facendo.

Abbiamo detto che ciò che più ci interessa in questa proposta di legge è la prospettiva di una reinvenzione e ristrutturazione fisica di una risorsa maturale, compiuta da una categoria di operatori pubblici che è istituzionalmente la più vicina alla collettività, cioè dalle amministrazioni locali, sulla spinta di una forte domanda per l’utilizzazione collettiva non-produttiva di tale risorsa. Con questo, ci rendiamo conto di andare al di là della stessa proposta di legge, o almeno del suo testo inteso alla lettera. Se esso ha infatti il merito di essere concreto e realistico circa la possibilità di una sua attuazione, è, proprio per questo, condizionato da una serie di fattori al contorno, che vanno dal regime giuridico della proprietà dei suoli (la proposta si collega alla legge 865, cioè alla legge della riforma per la casa, come all’unico strumento possibile) al regime finanziario delle regioni (tenute a stecchetto dallo Stato).

Fra i due obiettivi, a nostro parere, lo ripetiamo, inscindibili, della protezione e della fruizione collettiva diretta, la proposta ripiega sul primo, nell’impossibilità di perseguire pienamente il secondo.

Il valore di questa proposta di legge sarebbe allora quello di configurare uno strumento intermedio: in attesa di tempi migliori, che permettano di aprire al pubblico i fondi chiusi e le sponde privatizzate, impediamo almeno che i proprietari lottizzino.

Tuttavia, per questo verso, anche tenuto conto realisticamente di tutti i condizionamenti di cui si è detto, il testo della proposta di legge secondo noi può essere migliorato: e vediamo come.

Anzitutto, nel primo articolo, là dove la legge dichiara il suo obiettivo specifico e le sue motivazioni essenziali, non devono apparire solo le ragioni conservativo-protezionistiche, come avviene nel testo attuale. Diciamo questo non perchè ci interessa un’etichetta più ricca di svolazzi, ma perchè sappiano che nelle vicende della applicazione di una legge è di aiuto poter richiamare i suoi obiettivi generali, se essi sono espressi con chiarezza.

Successivamente, il testo della proposta legge classifica tre tipi di territorio in scala decrescente di intangibilità. Di questi, solo il terzo tipo (zone di uso pubblico) ammette l’esproprio e conseguente controllo pubblico delle aree; e allo scopo si stanziano dei fondi. Di che controllo pubblico, però, si tratta?

Gli operatori sono i Comuni e consorzi di Comuni; lo strumento di acquisizione è l’esproprio per pubblica utilità, con indennizzo a prezzo agricolo; delle aree espropriate, però, una metà è ceduta in proprietà e l’altra in diritto di superficie.

A chi saranno cedute le aree?

Si dice che devono essere cedute per “uso pubblico”; d’altronde lo strumento giuridico a cui si fa riferimento è l’art. 27 della legge 865, là dove si descrivono i piani delle aree da destinare a insediamenti produttivi, e dove si specifica che gli impianti produttivi possono essere di carattere industriale, artigianale, “commerciale” e “turistico”.

Si può quindi presumere che i concessionari delle aree di uso pubblico saranno operatori commerciali e turistici, e quindi nella generalità dei casi, l’uso pubblico sarà subordinato al pagamento di una consumazione o di un biglietto.

Quello che manca allora nella proposta di legge è una previsione di costituzione di parchi pubblici veri e propri, in proprietà ai comuni e consorzi.

Eppure la legge 865 prevede chiaramente (art. 9) che l’esproprio a prezzo agricolo per pubblica utilità sia applicato anche per la realizzazione di parchi pubblici e di parchi nazionali, e gli stanziamenti previsti dalla proposta di legge possono ben servire anche a questo, oltre che a mettere in moto le operazioni di “valorizzazione turistica” della zona.

La differenza fra destinazione turistica e destinazione sociale è molto forte, non deve sfuggire a nessuno.

ARTICOLI CORRELATI
20 Novembre 2006

© 2024 Eddyburg