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”Altri errori nella legge urbanistica della Campania”
16 Aprile 2004
Lettere e Interventi
Mauro Baioni (Pordenone), 28.10.2003

Concordo con gli emendamenti alle legge campana che si propongono nell’Eddytoriale 28. Farei questa ulteriore considerazione.

L'articolo 2 potrebbe essere stato scritto in Alto Adige come in Sicilia. La Campania presenta però delle specificità che la legge urbanistica regionale non può trascurare. La prima è stata ben individuata nei documenti di Antonio Di Gennaro: il consumo di suolo e di risorse paesaggistiche e ambientali è giunto ad un livello talmente critico che una drastica inversione di tendenza deve essere posta come il primo obbiettivo della pianificazione in Campania. Nella stessa luce porrei altrettanta attenzione alla questione della "tutela dell'integrità fisica del territorio", che mi pare questione altrettanto drammatica. La regione di Sarno e del Vesuvio non può ignorare questo tema. Viceversa andrebbe affermato che:

1. Ogni piano deve essere corredato da un quadro conoscitivo relativo alla fragilità del territorio (intesa come la propensione al dissesto, all'esondazione, all'inquinamento della falda acquifera, al verificarsi di eventi sismici e vulcanici) nonché gli effetti sull'ambiente indotti dalle attività antropiche in essere.

2. Ogni piano, sulla base di tali conoscenze, deve stabilire specifiche limitazioni alle trasformazioni, onde non aggravare le condizioni esistenti e prevenire i rischi.

3. Solo dopo aver fatto questo, può stabilire, coerentemente con quanto sopra, le proprie scelte in materia di assetto del territorio.

Ma nella legge vi sono altri punti critici e a mio parere pericolosi:

articolo 33. Standard. "In sede di pianificazione urbanistica è fatto obbligo di effettuare un’accurata valutazione sull’applicabilità dei limiti minimi inderogabili di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444". Che cosa succede se non sono applicabili? La legge non lo dice e io sono pessimista (alla luce del titolo V e delle recenti leggi regionali sui "nuovi " standard).

Articolo 40. Disciplina dei vincoli urbanistici. L'articolo è volto a rendere i vincoli preordinati all'esproprio "non indennizzabili". A me sembra pericoloso assai iol modo in cui la norma è scritta.

Vi sarebbe poi la questione dello "squilibrio territoriale" (mezza regione soffre per eccessiva pressione urbana e l'altra metà presenta livelli di drammatico abbandono). Ma forse la legge urbanistica non è la sede adatta per affrontare questo tema.

C’è in ballo anche il Piano territoriale regionale, che certamente affronterà questo problema. Sugli altri punti sono d’accordo. Aver aspettato tanti anni (la Regione Campania è tra le due o tre ultime) e fare una legge inadeguata sarebbe proprio delittuoso!

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